• Dichiarazione 730

    Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto

    Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri  5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge  che delega il Governo ad attuare una  riforma complessiva del fisco entro il 2023.

    Leggi sulla riforma  Busta paga 2022 novità Irpef e detrazioni   e    IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

    Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
    L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
    Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:

    1. Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
    2. Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di  trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.

    Detrazione per lavoro dipendente e assimilato

    La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:

    •  Redditi di lavoro dipendente  con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
    •  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

    La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella  e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

    Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:

    • al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti  e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
    • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

      ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 

    in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO

    a)

    Oltre 28.000,00

    e fino a 35.000,00

    480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]

    b)

    Oltre 35.000,00

    e fino a 40.000,00

    480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]

    Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

    Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.

    Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato

    In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef  (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020  ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
    Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
    Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano  diritto al credito bonus Irpef, ossia:

    • ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
    • e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

    Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

    In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

    Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO

    Fino a 28.000,00

    600,00

    Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

    ANNO 2021

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

    In vigore dal 1° gennaio 2021

    Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO

    Fino a 28.000,00

    1.200,00

    Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

    Conguaglio importi spettanti e Codici tributo

    Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.

    Questo  meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.

    I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24  del trattamento integrativo  2020 , istituiti con la Risoluzione  35 E, sono i seguenti:
    Per il modello F24:

    •  “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.  da esporre nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

    Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

    •  “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione  del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio  2020, n. 3”   che va esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo,  nei formati “00MM” e “AAAA”.

    Salvaguardia credito ed emergenza COVID

    Il  Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020,  sia il credito bonus Irpef  (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti,  in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
    Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)

    Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale

    AGGIORNAMENTO 6.10.2021 

    La legge di bilancio  2021 ( l. 178 2020)  ha garantito   la detrazione di imposta   anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro,  con  il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga.  La norma non porta  però tale  disciplina a regime  proprio in vista della  complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega. 

    Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa   emerge che  considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia  per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."

    Posto che,come afferma il ministro ,  "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .

    Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

  • Dichiarazione 730

    Accesso ai documenti dell’Agenzia: le procedure da seguire

    Definiti i diversi iter per accedere ai documenti dell'Agenzia. Con provvedimento del 04.08.2020 n. 0280693 sono stati delineati i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia, dei seguenti tre tipi di accesso:

    1. accesso documentale
    2. accesso civico semplice
    3. accesso civico generalizzato.

    E' possibile esercitare l'accesso con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta, di conseguenza l’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

    Accesso documentale

    L'Accesso documentale fa riferimento al diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall’Agenzia, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dal Dpr n. 184/2006. Possono presentare richiesta di accesso:

    • i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
    • le pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici interessati all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.

    La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’istante deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda: 

    1. i propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell’interessato, quelli del delegante;
    2. l’interesse diretto concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso; 
    3. in caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza; 
    4. gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l’individuazione. 

    e può essere presentata all’Agenzia in via:

    • informale, se, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, e il diritto di accesso può essere esercitato mediante presentazione di domanda, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
    • formale, attraverso l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia, all’interno della sezione “Istanze – Accesso documentale” presente in ogni profilo contribuente (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e Pa). La richiesta può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o a mano alla struttura dell’Agenzia che ha formato e detiene il documento.

    L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.

    Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato

    L'Accesso civico semplice e l'Accesso civico generalizzato sono due forme di accessibilità che si basano sul principio di trasparenza come definito nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per effetto del quale va garantita accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

    L'Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del Dlgs n. 33/2013) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia. 

    Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove la stessa sia stata omessa, e la richiesta può essere esercitata gratuitamente attraverso una domanda che non necessita di motivazione, e deve consentire l’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet dell’Agenzia e inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], o presentata anche a mezzo posta, fax o a mano agli indirizzi indicati dall’Agenzia nella citata sezione.

    L'Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 33/2013) è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e attribuisce a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, del Dlgs n. 33/2013).
    La richiesta va presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all’ufficio che detiene i dati o i documenti o alla direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio. Gli indirizzi per la trasmissione telematica sono indicati sul sito internet dell’Agenzia, alla pagina “Altri contenuti – Accesso Civico – Accesso civico generalizzato” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

    Tutte le richieste di accesso civico pervenute all’Agenzia sono inserite nel registro degli accessi civici, soggetto ad aggiornamento trimestrale, consultabile alla pagina “Altri contenuti – Accesso civico” della sezione “Amministrazione Trasparente”.