• Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: invio entro il 2 ottobre

    Come ricordato anche dalle Entrate con un comunicato stampa di ieri, il 2 ottobre scade il termine per l'invio del modello 730/2023, che sia esso secondo le regole ordinarie o che sia il precompilato.

    Il modello 730 ordinario può essere presentato:

    • al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, 
    • al Caf,
    • o al professionista abilitato.

    I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre, quest'anno entro il 2 ottobre perchè il 30 settembre è sabato, al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

    Quando il 730 è presentato tramite Caf o professionista, il controllo formale delle Entrate è effettuato nei confronti dell’intermediario, anche con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    E' bene specificare che in caso di errori la sanzione del 30% grava su chi ha apposto il visto di conformità, salvo i casi di dolo o colpa grave del contribuente.

    Gli intermediari devono quindi controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli presenti in precompilata e non modificati, e conservare copia della relativa documentazione.

    Ricordiamo che nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
    Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione
    i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

    Scarica qui modello 730/2023 e istruzioni

    Modello 730/2023: le novità di quest'anno in sintesi

    Come sinteticamente riportato nelle istruzioni ecco le novità per il 730/2023:

    • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella n. 1 in Appendice); 
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in Appendice);
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in Appendice); 
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in Appendice);
    • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda; 
    • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 
    • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 
    • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo; 
    • Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
    • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
    •  Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici; 
    • Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
    • Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario

  • Dichiarazione 730

    Spese istruzione artistica giovani: detrazione 2023

    Anche quest'anno è possibile avere la detrazione in dichiarazione per le spese sostenute per  l'istruzione artistica dei figli.

    Nel dettaglio ricordiamo infatti che, a decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per:

    • l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
      • conservatori di musica; 
      • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
      • scuole di musica iscritte nei registri regionali; 
      • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Spese istruzione artistica giovani: limiti alla detrazione

    La detrazione è calcolata:

    1. su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo
    2. solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000. 

    Nel limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). 

    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico ad esempio il genitore per il figlio a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto ossia i due genitori.

    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi e la spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo. 

    Una precisazione delle entrate sottolinea che, il requisito dell’età (ragazzi tra i 5 e i 18 anni) è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1). 

    Facciamo un esempio:

    • se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021,
    • la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2021 successivamente al compimento dell’età. 

    Ai fini della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili ossia:

    • versamento postale o bancario.
    • tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, 
    • carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

    Spese istruzione artistica giovani: dove indicarla nel 730/2023

    Le spese per istruzione musicale dei ragazzi va indicata nel Quadro E del Modello 730 ai righi da E8 a E 10 con il codice "45".

    Attenzione al fatto che, se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

  • Dichiarazione 730

    Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto

    Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri  5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge  che delega il Governo ad attuare una  riforma complessiva del fisco entro il 2023.

    Leggi sulla riforma  Busta paga 2022 novità Irpef e detrazioni   e    IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

    Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
    L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
    Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:

    1. Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
    2. Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di  trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.

    Detrazione per lavoro dipendente e assimilato

    La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:

    •  Redditi di lavoro dipendente  con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
    •  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

    La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella  e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

    Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:

    • al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti  e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
    • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

      ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 

    in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO

    a)

    Oltre 28.000,00

    e fino a 35.000,00

    480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]

    b)

    Oltre 35.000,00

    e fino a 40.000,00

    480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]

    Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

    Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.

    Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato

    In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef  (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020  ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
    Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
    Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano  diritto al credito bonus Irpef, ossia:

    • ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
    • e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

    Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

    In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

    Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO

    Fino a 28.000,00

    600,00

    Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

    ANNO 2021

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

    In vigore dal 1° gennaio 2021

    Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO

    Fino a 28.000,00

    1.200,00

    Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

    Conguaglio importi spettanti e Codici tributo

    Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.

    Questo  meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.

    I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24  del trattamento integrativo  2020 , istituiti con la Risoluzione  35 E, sono i seguenti:
    Per il modello F24:

    •  “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.  da esporre nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

    Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

    •  “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione  del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio  2020, n. 3”   che va esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo,  nei formati “00MM” e “AAAA”.

    Salvaguardia credito ed emergenza COVID

    Il  Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020,  sia il credito bonus Irpef  (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti,  in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
    Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)

    Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale

    AGGIORNAMENTO 6.10.2021 

    La legge di bilancio  2021 ( l. 178 2020)  ha garantito   la detrazione di imposta   anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro,  con  il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga.  La norma non porta  però tale  disciplina a regime  proprio in vista della  complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega. 

    Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa   emerge che  considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia  per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."

    Posto che,come afferma il ministro ,  "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .

    Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni