• Dichiarazione 730

    730/2024 senza sostituto: può usarlo chi possiede solo redditi di fabbricati?

    Le Entrate con una faq datata 24 giugno evidenziano una delle novità per la dichiarazione dei redditi 2024.

    Si replica ad un contribuente che domandava se, possedendo solo redditi di fabbricati, quest'anno possa utilizzare il modello 730/2024, anzichè il modello redditi PF. La risposta delle entrate è affermativa e vediamo il perché.

    730/2024: posso usarlo se possiedo solo redditi di fabbricati?

    La norma di riferimento per questa novità è l'art 2 comma 1 del Dlgs n 1/2024  che in dettaglio prevede che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4.

    Tale articolo, spiegano le Entrate, prevede la possibilità di rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva l’utilizzo del modello 730. 

    Viene anche previsato che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che annualmente approva il modello di dichiarazione, saranno individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.

    Dalle dichiarazioni da presentare nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i contribuenti non titolari di partita Iva che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C) possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

    Chi ad esempio, deve dichiarare per l'anno 2023, solo redditi fondiari (quadri A e B del modello) può utilizzare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, invece del modello Redditi PF 20234.

  • Dichiarazione 730

    Procreazione medica assistita: sono detraibili le spese estere?

    Con una FAQ del 19 giugno le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sulle spese per la procreazione medica assistita (PMA) effettuata all'estero.

    In particolare, si chiede se siano spese mediche detraibili e se si quali documentazione è necessaria.

    Il Fisco risponde che tali spese sono detraibili a certe condizioni che di seguito vengono dettaagliate.

    Viene premesso che, in materia di PMA la disciplina di riferimento è prevista dalla Legge n 40/2004 e precisato che le spese sostenute all’estero nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono detraibili a condizione che:

    • siano eseguite per le finalità consentite in Italia
    • e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero. 

    Inoltre, dalla documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute, o da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano, deve risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

    In presenza di documentazione sanitaria in lingua estera, occorre produrre una traduzione in italiano sulla base delle regole generali. 

    In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta come chiarito dalla Circolare n 18/2016 .

  • Dichiarazione 730

    730/2024: fissate le regole per i controlli

    Con il Provvedimento n 267777 del 17 giugno l'ADE Agenzia delle Entrate pubblica le regole per  l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi (Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

    In particolare, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
    È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

    Ricordiamo che il richiamato art 5 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Mutui prima casa: detrazione interessi nel 730/2025

    Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente. Le regole variano al variare del tipo di mutuo. 

    In merito ai mutui per l'acquisto della abitazione principale, prima del dettaglio, ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. 

    Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

    Detrazione interessi 2025 per mutui prima casa

    Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2024, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

    Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:

    • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
    • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

    Sono invece escluse dalla detrazione le spese: 

    • di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
    • inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; 
    • per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
    • per l’incasso delle rate di mutuo.

    Detrazione interessi 2025 per mutui prima casa: co-intestazione

    In linea generalein caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. 

    Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 

    Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. 

    La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione. 

    È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari. 

    Inoltre, ai fini della detrazione, dall’anno d’imposta 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2025

    Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7.  La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro. 

    Rigo E7: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale:

    • nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7;
    • nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

    Attenzione al fatto che, in caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

    In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

    In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).

    Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

    La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

    La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. 

    Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.

    Tabella di riepilogo

  • Dichiarazione 730

    730/2024: detraibilità premi assicurativi rischi calamitosi

    Nel Modello 730/2024 è andocora possibile detratte le spese per assicurazioni per unità immobilieri residenziali e loro pertinenze.

    Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre in dichiarazione un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per assicurazioni aventi per oggetto unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. 

    La detrazione non spetta invece se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

    Vediamo il riepilogo delle regole per questa detrazione

    Modello 730/2024: detraibilità dei premi assicurativi per rischi calamitosi

    La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.  

    La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

    Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto. 

    Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale. 

    La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. 

    In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

    Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. 

    Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. 

    La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 

    Premi assicurativi per rischi calamitosi: dove indicarli nel 730/2024:

    Nel Modello 730, i premi assicurativi in oggetto, vanno indicati, ai fini della detrazione, nel Quadro E ai righi da E8 a E10

    Nel dettaglio, i premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi vanno indicati con il codice "43"

    Premi assicurativi per rischi calamitosi: FAQ delle entrate

    L'agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata in data 29.05.2023, il cui chiarimento si presume ancora valido, rispondeva al quesito di un contribuente che domandava se si possa continuare a detrarre al 19% le spese sostenute per la polizza rischi calamitosi su quello che era il proprio immobile e non lo è più.

    Nel dettaglio, veniva chiesto se un soggetto beneficiario della detrazione al 19% delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per rischi legati ad eventi calamitosi su immobile di proprietà, possa ugualmente fruirne quando l'immobile viene donato al proprio figlio.

    La Circolare n 24/2022 ha chiarito che la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.
    Pertanto la risposta al quesito specifica l'agenzia è affermativa e al contempo ricorda anche i limiti di detraibilità.

  • Dichiarazione 730

    Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili

    I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione. Tuttavia negli ultimi anni gli importi di spesa massimi, che possono essere detratti, sono diminuiti significativamente. 

    Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

    Dal 2020 è stata introdotta la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%, tuttavia per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante  per l'esecuzione di Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata al 90 per cento. 

    Inoltre, sempre dal 2020 sono state date nuove regole riguardanti le modalità di pagamento. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per

    • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 
    • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave 
    • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
    • Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi
    • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

    varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    Premi assicurativi detraibili: vita e infortuni

    Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% – art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.

    La detrazione spetta per i premi versati per:

    • i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che:
    • la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
    • per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;
    • i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto:
    •  il rischio di morte;
    • o invalidità permanente non inferiore al 5%.

    La detrazione spetta anche per i premi pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).

    La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 95/2000 risposta 1.4.1).

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti. In tale importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

     

    Premi assicurativi tutela persone con disabilità grave

    Dal 2016 sono detraibili nella misura del 19% i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della L. 104/92).

    Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 36. 

    Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali abbia disabilità grave, l'importo massimo detraibile è quello più elevato di 750 Euro.

    Premi assicurativi: rischio non autosufficienza atti vita quotidiana

    Sono detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.

    Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’ISVAP, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

    L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Nell'importo massimo di spesa devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

    Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

    In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. 

    La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4). 

    In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che

    − l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto; 

    − i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000. 

    Il citato decreto stabilisce, in particolare, che: 

    − gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti

    − i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

    Premi assicurativi: a chi spetta la detrazione

    Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.

    A tal proposito si segnala il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006 in cui:

    • ribadisce il concetto secondo cui se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest'ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
    • afferma che se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.

    La detrazione, pertanto, è concessa quando:

    • il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato;
    • il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
    • il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.

    Premi assicurativi: indicazioni nel mod. 730/2024 e nel modello Redditi PF 2024

    All'interno del modello 730/2023 il limite di spesa detraibile è pari a:

    • € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E10, codice 36);
    • € 750  per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38);
    • € 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", (righi da E8 a E10, codice 39).
    • nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (righi da E8 a E13, codice 43)
    • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da E8 a E10, codice 81 che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento).

    Si fa presente che nel modello Redditi Persone Fisiche, tali spese si indicano nel quadro RP dai righi RP8 a RP13.

  • Dichiarazione 730

    Come rateizzare le spese sanitarie in dichiarazione 2024

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate se le spese sanitarie, escluse quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

    Attenzione al fatto che, la scelta di rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2, E3. 

    Se i contribuenti, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.

    Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue. 

    In particolare, il Rigo E6 è riservato ai contribuenti che negli anni 2020 e/o 2021 e/o 2022 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. 

    Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

    730/2024: il Rigo E6 per la rateizzazione degli anni precedenti

    Il rigo E6 va cosi compilato:

    • nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
    • nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione. In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Mod. 730:
      • per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2023, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
      • per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2023.

    Se, invece, nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche:

    • per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo RN47, colonna 55, del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
    • per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è pari all'importo indicato nel rigo RP6 del quadro RP del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 moltiplicato per quattro.