• Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: guida al prospetto familiari a carico

    Il Modello 730/2024 contiene come ogni anno il prospetto "familiari a carico"

    Nel prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:

    • il coniuge, 
    • i figli o gli altri familiari a carico,

    o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.  Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

    Modello 730/2024: quali sono i familiari a carico

    Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

    Attenzione al fatto che nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

    • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
    • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
    • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
    • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
    • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

    Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

    Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    • i discendenti dei figli;
    • i genitori (compresi quelli adottivi);
    • i generi e le nuore;
    • il suocero e la suocera;
    • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
    • i nonni e le nonne.

    Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

    Modello 730/2024: le detrazioni per i familiari a carico

    Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.

    A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

    Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. 

    Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. 

    Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

    Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.

    Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.

    Modello 730/2024: compilare il prospetto figli a carico

    Nel prospetto familiari a carico, i righi da 2 a 5 vanno compilati come segue.

    Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio:

    • Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo.
    • Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
    • Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.
    • Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
    • Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2023). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2023, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare ‘5’.
    • Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
    • Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
    • Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.

    Infine nella Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

     

  • Dichiarazione 730

    Omaggi ai dipendenti: tassabili anche se promuovono l’azienda

    Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E). 

    La norma di riferimento menzionata nel contesto dell'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.

    Omaggi ai dipendenti: trattamento fiscale e nuovi limiti 2024

    La società, che opera nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati, ha esposto un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per determinati benefit forniti ai propri dipendenti. 

    Tra questi benefit sono inclusi:

    • omaggi di bevande preparate nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro, 
    • un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti, 
    • potenzialmente alcuni prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.

    La società ha chiesto se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.

    Al riguardo, l'agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro

    Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E)

    Viene anche evidenziato che la legge di bilancio 2024, specificamente l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una deroga che, per l'anno d'imposta 2024, eleva il limite, entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, ordinariamente pari a euro 258,23 portandolo a 1.000 euro (e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). 

    Questo significa, spiega l'agenzia, che per il 2024, fino a questo importo, i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • Dichiarazione 730

    Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

    La Legge di bilancio 2022 ha previsto:

    • l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024,
    • e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10.000 euro,
    • inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, prevedendo che:
      • per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022,  i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E  per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

    Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024

    Il bonus mobili va indicato nel Quadro E del Modello 730/2024 nel rigo E57

    Nelle colonne 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
    Nelle colonne 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
    Ad esempio, se nel 2014 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
    In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello

    Bonus mobili: condizioni per la detraibilità nel 730/2024

    La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

    • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    •  manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    •  ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
    •  ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

    Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

    Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

    La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

    Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

    La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

    In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

    È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

    Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro.

    La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. 

    I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

    Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo ca so, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

    È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

  • Dichiarazione 730

    Spese per i cani guida: detrazione nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 è possibile detrarre le spese per l'acquisto dei cani guida dei contribuenti non vedenti.

    La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma è limitata all'acquisto di un solo cane guida una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo in casi di perdita dell'animale. 

    Chiarimenti in merito sono stati forniti nella Circolare n 14/2023.

    730/2024: detraibilità spese per acquisto cani guida

    La detrazione per le spese di acquisto di cani guida spetta, nella misura del 19 per cento, ai contribuenti non vedenti o ai familiari su cui sono a carico.

    I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

    Gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001; cui si rimanda per approfondimenti, individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

    Attenzione al fatto che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

    La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida.  

    In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

    La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico, a differenza di quelle per il mantenimento del cane.

    La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Spese per acquisto cani guida: indicazione nel 730/2024

    Le spese per l’acquisto di cani guida vanno indicate nel rigo E5 del QUADRO E

    Nel dettaglio nel rigo E5 occorre indicare la spesa sostenuta dai ciechi per l’acquisto del cane guida.
    La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

    730/2024: la detraibilità delle spese per mantenimento cani guida

    Si evidenzia inoltre che dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. Per avere tale detrazione occorre barrare la casella predisposta nel rigo E81.

    La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

    In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    Nella Circolare n 15/2023  sono stati forniti ulteriori approfondimenti.

  • Dichiarazione 730

    Spese veterinarie: sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024?

    In vista della campagna dichiarativa può essere utile ricordare che le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2023 (730/2023, Redditi Persone fisiche 2023) entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamoli insieme.

    Qual è la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2024

    In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550, (valore rimasto invariato rispetto allo scorso anno) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.  La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

    Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:

    • le prestazioni professionali rese dal veterinario;
    • l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
    • analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

    Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

    Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali 

    1. tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole 
    2. o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

    Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione così da poter predisporre il modello precompilato. Pertanto nei modelli 730/2024 precompilato e Redditi PF 2024 precompilato, il contribuente potrà trovare già tale onere. Come sempre, nel caso di errori è possibile per il contribuente modificare tale importo. 

    CARATTERISTICHE DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 2024
    detrazione al 19%
    franchigia pari ad euro 129.11
    limite massimo a 550 euro
    possibile per:

    1. prestazioni professionali rese dal veterinario,
    2. acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario,
    3. analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie

    Detrazione spese veterinarie: come indicarle nella dichiarazione dei redditi 2024

    Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:

    • nel modello 730/2024, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro;
    • nel  modello Redditi PF 2024, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro.
    730/2024 righi E8-E10 codice 29
    Redditi PF 2024 righi RP8- RP 13 codice 29

    Spese veterinarie 2024: tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dri medicinali prescritti dal veterinario e le spese di laboratorio e interventi presso cliniche veterinaria.

    Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

    Spese veterinarie 2024: limite di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    La detrazione massima spettante è pari a 

    550,00 (limite massimo) – 129,11 (franchigia) = 420,89

    euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

    Spese veterinarie 2024: documentazione da controllare e conservare per la detrazione

    In merito alla documentazione che deve essere conservata ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna tenere:

    • Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
    • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio; 
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
    • Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
    • Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

    Si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinario non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.

    È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

  • Dichiarazione 730

    Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata

    Viene pubblicato il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre reso disponbile il giorno 5 con le regole per la comunicazione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Il Decreto MEF del 29 marzo 2023ricordiamolo, è stato pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.

    I dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno.

    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono effettuate:

    • in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
    • e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025. 

    Spese trasporto pubblico: regole per la precompilata

    Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, 

    • gli  enti  pubblici
    • o i  soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico

    trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese  detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai  servizi  di  trasporto  pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno  precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
    I soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per  l'acquisto degli  abbonamenti  ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale  ed  interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trasmettono in via  telematica  all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti  nell'anno  precedente,  on l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il  rimborso  e  dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 

    Non  devono  essere comunicati i rimborsi contenuti nella  certificazione dei  sostituti d'imposta.
    Dalle  comunicazioni  sono  escluse  le   spese   riferite   ad abbonamenti  venduti  con  modalità in  cui  non è prevista  la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Nelle comunicazioni  vanno  indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale  ovvero mediante gli  altri  sistemi di pagamento
    Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
    Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella dichiarazione precompilata.

    Le modalità tecniche per  la  trasmissione  telematica  delle comunicazioni sono state stabilite con Provvedimento n 354629 del 4 ottobre delle Entrate sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

    In sintesi i soggetti interessati effettuano le comunicazioni, utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

    Spese trasporto pubblico: opposizione all'invio

    Il provvedimento sottoliena anche la possibilità di opporsi all'invio di questi dati.

    Nel dettaglio, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:

    • a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
    • b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesafino al termine di cui al punto 4.1 del provvedimento; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: 
      • opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

    Spese trasporto pubblico: detraibili al 19%

    Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta la detrazione in dichiarazione al 19% su un costo annuo massimo di 250 euro.

    L’agevolazione riguarda:

    • sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, 
    • sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

    Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.

    Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o soggetto fiscalmente a carico.

    In caso di figlio a cario, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. 

    Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

    Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

    Allegati: