• Dichiarazione 730

    Erogazioni liberali ai partiti politici: regole di detraibilità 2023

    Nel modello 73072023 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici.

    Condizione per la detraibilità è che essi risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. 

    Le regole per la detraiblità nel modello 730.

    Erogazioni a favore dei partiti politici: detraibilità nel 730/2023

    La detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015). 

    L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio. 

    La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E). 

    Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4). 

    Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti: 

    • il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;
    • il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).

    La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale. 

    Modello 730/2023: detraibilità delle erogazioni ai partiti

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

    Attenzione al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti

    Modello 730/2023: le erogazioni ai partiti dove si indicano

    Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici suddetti vanno indicate nel quadro E ai righi da E8 a E10 con il codice "62".

    L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

    Inoltre ricordiamo che sempre con il modello 730/2023 il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

    Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. 

    Attenzione la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. 

    L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” in Appendice (dopo l’elenco dei codici catastali comunali).

  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/4 indicazioni sui conguagli INPS

    Con il messaggio 2207 del 14 giugno 2023 INPS fornisce le indicazioni  sull' assistenza fiscale  fornita  in  qualità di sostituto di imposta ai soggetti  che abbiano indicato l’INPS per il conguaglio degli importi risultanti dal modello 730 /2023 

    730/2023 – Assistenza fiscale INPS 

    Il messaggio ricorda innanzitutto che  nella scheda servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il  manuale d’uso per i CAF e i professionisti abilitati  disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati sono disponibili anche  attraverso l’app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”.

    i contribuenti con la propria identità digitale :

    • SPID almeno di livello 2, 
    • CIE, 
    • CNS)

     possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

    Con il servizio sono consultabili i seguenti dati:

    • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;( dal 2020 la trasmission non è piu a carico degli intermediari)
    • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
    • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
    • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

     Oltre alla funzione di consultazione, il servizio consente di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.

    INPS sostituto di imposta modello 730 /4  chi è interessato

    Va ricordato che Inps non opera come sostituto di imposta nel caso di 

    •  erogazioni di prestazioni esenti da imposte come 
    • le pensioni erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere 
    • le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare)
    • prestazioni cessate prima del  1° aprile 2023.

    Dunque l’Istituto  gestisce  le risultanze contabili del modello 730/4  solo se, nel corrente anno 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

    Modello 730/4 Codici diniego

    Per i casi di incapienza sono previsti i seguenti codici:

    • codice CP, conguaglio non possibile parziale;
    • codice CT, conguaglio non possibile totale.
    • Nuovo codice ES diniego per soggetti residenti all’estero istituito dal 2023,  ai soggetti che risiedono all’estero che hanno l'obbligo di  trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.

    Nei casi in cui l’Istituto, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.

    Modello 730/4 Scadenze 

    Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, in linea generale, è fissato al 30 settembre 2023 che quest'anno è posticipato al 2 ottobre 2023, ricadendo di sabato il 30 settembre 2023.

    ATTENZIONE: posto che la rateazione gli importi deve concludersi entro il mese di novembre considerati i tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate  non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante  se risultanza contabile  viene comunicata dopo il mese di  giugno 2023.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: compilazione del quadro B per immobili inagibili

    In linea generale, gli immobili vanno dichiarati nel Quadro B del Modello 730/2023.

    Va però prestata attenzione al fatto che, nel caso in cui essi siano inagibili si ha il diritto di aggiornare la rendita catastale

    In particolare, nei casi di inagibilità per:

    • accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti),
    • obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione),

    è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.

    Immobili inagibili: la procedura catastale per variazione di destinazione

    Per attivare la procedura è necessario inoltrare ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successiviciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, nel modello 730/2'23 devono indicare:

    • il codice "3" nella colonna 7 "CASI PARTICOLARI" del quadro B
    • dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

    Attenzione al fatto che, se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di queste unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
    Inoltre, l'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se:

    • l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante:
      • la distruzione,
      • ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.

    In generale, nella colonna 7 casi particolari va indicato:

    • "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; 
    • ‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.

    Come specificato nelle istruzioni al modello 730/2023, nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2022 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: 

    • uno per il periodo antecedente alla data della calamità, 
    • ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) 

    indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

  • Dichiarazione 730

    730 Precompilato 2023: da oggi 11 maggio è possibile l’invio

    Da oggi 11 maggio è possibile inviare la precompilata.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    In particolare, dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potevano essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio è possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

    Come specificato dal comunicato stampa delle Entrate:

    • le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall;
    • crescono inoltre i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. 

    Leggi anche 730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile? 

    Modello 730 precompilato 2023: accesso dal 2 maggio

    In particolare, il contribuente direttamente gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), accedono ai seguenti documenti: 

    • a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
    • b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1). 

    Il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: 

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione Digitale; 
    • Carta d’identità elettronica (CIE) 
    • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle; 
    • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

    Modello 730 precompilato 2023: modifiche e invio dall'11 maggio

    Il contribuente, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 

    • visualizzazione e stampa; 
    • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
    • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
    • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7; 
    • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casiprevisti; 
    • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
    • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

    Modello 730 precompilato 2023: accesso con persona di fiducia

    Il contribuente può consentire a un familiare o una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi online dell’Agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. 

    L’incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. 

    Questa modalità d’accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d’imposta, Caf o professionisti. 

    Il modulo per la richiesta di abilitazione è stato approvato con il provvedimento n 130859 del 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall’interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Leggi anche Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia per ulteriori dettagli.

    Modello 730 precompilato 2023: quali dati contiene

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il quadro K amministratori di condominio

    Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale presentano la comunicazione dell’amministratore:

    • compilando il quadro K del modello 730,
    • o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Modello REDDITI Persone fisiche 2023 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

    Nel Quadro K vanno indicati:

    • beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, 
    • dati identificativi dei relativi fornitori,
    • e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    In particolare, il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2022, per effettuare i seguenti adempimenti:

    1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

    In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2022 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

    2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.

    Amministratori di condominio: la compilazione del quadro K

    La Sezione I del quadro K va compilata indicando al rigo K1:

    • il codice fiscale del condominio (colonna 1)
    • la denominazione (eventuale) (colonna 2)

    Nella sezione II, vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

    Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

    In particolare:

    • nel Rigo K2:
      • in Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
      • in Colonna 2 (Terreni/Urbano):
        • indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; 
        • ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
      • in Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.
      • in Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
      • in Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
      • in Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
    • nel Rigo K3:
      • in Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
      • in Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
      • in Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: la dichiarazione congiunta

    I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. 

    Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    Modello 730/2023: quando è possibile la dichiarazione congiunta

    Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente
    • all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se
    • il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Modello 730/2023: istruzione pratiche

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante”:

    • il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, 
    • oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

    Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.

    Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.

    La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

    Attenzione: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando:

    • l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all’Irpef e alla propria cedolare secca.

    Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2023 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.