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Modello 730/2023: il quadro K amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale presentano la comunicazione dell’amministratore:
- compilando il quadro K del modello 730,
- o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Modello REDDITI Persone fisiche 2023 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Nel Quadro K vanno indicati:
- beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare,
- dati identificativi dei relativi fornitori,
- e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2022, per effettuare i seguenti adempimenti:
1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2022 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Amministratori di condominio: la compilazione del quadro K
La Sezione I del quadro K va compilata indicando al rigo K1:
- il codice fiscale del condominio (colonna 1)
- la denominazione (eventuale) (colonna 2)

Nella sezione II, vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
In particolare:
- nel Rigo K2:
- in Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
- in Colonna 2 (Terreni/Urbano):
- indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;
- ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- in Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.
- in Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- in Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
- in Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
- nel Rigo K3:
- in Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- in Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
- in Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
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730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani
Il bonus affitti giovani è una agevolazione per gli under 31 titolari di un contratto di locazione di immobile o stanza da destinare a propria residenza.
Esso è stato rivisto e corretto dalla legge di bilancio 2022, vediamo come.
Bonus locazioni giovani: come funziona
In particolare, l’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:
- dall’anno d’imposta 2022,
- ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti), con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
- una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale, se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro.
Per approfondire leggi anche: Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole con il dettaglio di come è stato modificato l'importo della detrazione.
Bonus affitti giovani: come si indica nel 730/2023
Come specificato nelle istruzioni al Modello 730/2023 i contribuenti potranno indicare la detrazione nella sezione V al rigo E71.
In particolare:- nella colonna 1 occorre indicare il codice "4". Esso va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Attenzione al fatto che, se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.
ESEMPIO Se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.
- Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
- Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
- Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’.
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Spese di trasporto pubblico: saranno indicate nella precompilata 2023?
Dal 2 maggio prossimo sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2023.
La dichiarazione precompilata, ricordiamolo, contiene una serie di dati pre-inseriti dall'Agenzia delle Entrate che il contribuente può accettare o modificare per procedere poi all'invio, entro i termini previsti, della sua dichiarazione.
Per i dettagli leggi:
- Precompilata 2023: quali spese detraibili/deducibili contiene?
- 730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile?
Spese di trasporto pubblico: quando verrano inserite nella Precompilata?
Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 83/2023, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
Attenzione al fatto che, saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno dichiarazione 2024, se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili. -
Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730/2023
Per le persone con disabilità e per i loro familiari, la normativa tributaria mostra particolare attenzione riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi, in questo approfondimento vediamo dove indicarle nel 730/2023 (anno di imposta 2022).
In generale, possono usufruire delle agevolazioni le persone con disabilità, ovvero:
- non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
- sordi: persone minorate sensoriali dell'udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/1970 art. 1, comma 2)
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: persone che hanno un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (comma 3, articolo 3 della legge n. 104/1992).
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie: persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
730/2023: dove indicare le spese sanitarie per persone con disabilità
Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero:
- mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)
- sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione:
- ha un limite di spesa di 18.075,99 euro,
- spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
- spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
- può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2019, 2020 o 2021);
- il numero della rata che si utilizza per il 2022 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.
Nel rigo E5 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.
Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
730/2023 detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
730/2023: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.
Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche(per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
730/2023: la maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative
Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
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730/2021: ecco il modello e le istruzioni in tedesco e sloveno per i lavoratori di confine
Pubblicati i modelli 730/2021 in lingua tedesca e slovena:
- Vordruck 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Anleitungen für die Abfassung
- Obrazec 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Navodila za izpolnjevanje
Per agevolare negli adempimenti tributari e in particolare nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche residenti:
- nella provincia di Bolzano
- in Friuli Venezia Giulia
l'agenzia delle entrate ha reso disponibili i modelli scaricabili e stampabili nelle versioni italo-tedesca e italo-slovena del modello dichiarativo 730/2021, relativo ai redditi 2020.
L’Agenzia, come ogni anno, mette a disposizione i modelli e le istruzioni tradotti a beneficio delle minoranze linguistiche i quanto di tratta del modello maggiormente utilizzato da:- lavoratori dipendenti
- pensionati
corredato dalle relative istruzioni nelle due lingue diffuse nelle zone di confine del Paese.
Ricordiamo che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es integrazioni salariali, indennità di mobilità)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
- persone impegnate in lavori socialmente utili
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi a:
- sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo
- caf o a professionista abilitato se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto di imposta che dovrà fare il conguaglio
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA
Per conoscere i casi di esonero dalla presentazione 730 leggi l'approfondimento intitolato: I Casi di esonero dalla presentazione del 730 o del Modello Redditi 2021
Allegati: -
Accesso ai documenti dell’Agenzia: le procedure da seguire
Definiti i diversi iter per accedere ai documenti dell'Agenzia. Con provvedimento del 04.08.2020 n. 0280693 sono stati delineati i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia, dei seguenti tre tipi di accesso:
- accesso documentale;
- accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato.
E' possibile esercitare l'accesso con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta, di conseguenza l’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Accesso documentale
L'Accesso documentale fa riferimento al diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall’Agenzia, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dal Dpr n. 184/2006. Possono presentare richiesta di accesso:
- i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- le pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici interessati all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.
La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’istante deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda:
- i propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell’interessato, quelli del delegante;
- l’interesse diretto concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso;
- in caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l’individuazione.
e può essere presentata all’Agenzia in via:
- informale, se, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, e il diritto di accesso può essere esercitato mediante presentazione di domanda, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
- formale, attraverso l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia, all’interno della sezione “Istanze – Accesso documentale” presente in ogni profilo contribuente (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e Pa). La richiesta può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o a mano alla struttura dell’Agenzia che ha formato e detiene il documento.
L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato
L'Accesso civico semplice e l'Accesso civico generalizzato sono due forme di accessibilità che si basano sul principio di trasparenza come definito nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per effetto del quale va garantita accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L'Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del Dlgs n. 33/2013) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia.
Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove la stessa sia stata omessa, e la richiesta può essere esercitata gratuitamente attraverso una domanda che non necessita di motivazione, e deve consentire l’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet dell’Agenzia e inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], o presentata anche a mezzo posta, fax o a mano agli indirizzi indicati dall’Agenzia nella citata sezione.
L'Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 33/2013) è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e attribuisce a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, del Dlgs n. 33/2013).
La richiesta va presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all’ufficio che detiene i dati o i documenti o alla direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio. Gli indirizzi per la trasmissione telematica sono indicati sul sito internet dell’Agenzia, alla pagina “Altri contenuti – Accesso Civico – Accesso civico generalizzato” della sezione “Amministrazione Trasparente”.Tutte le richieste di accesso civico pervenute all’Agenzia sono inserite nel registro degli accessi civici, soggetto ad aggiornamento trimestrale, consultabile alla pagina “Altri contenuti – Accesso civico” della sezione “Amministrazione Trasparente”.