• Dichiarazione IVA

    Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

    L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.

    Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

    Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:

    • fatture elettroniche inviate tramite SDI,
    • corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.

    Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).

    Le differenze possono riguardare:

    • totali delle operazioni attive imponibili,
    • operazioni passive soggette a reverse charge,
    • missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.

    Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.

    Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene

    La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:

    • cassetto fiscale,
    • area “Fatture e Corrispettivi”,

    Tra i dati presenti:

    • protocollo e data della dichiarazione IVA,
    • importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
    • elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
    • dettagli dei corrispettivi giornalieri,

    Il contribuente può:

    • accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
    • usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni

    Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.

    Come regolarizzare e ridurre le sanzioni

    Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.

    Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.

    Il beneficio non è più applicabile se:

    • sono in corso ispezioni o verifiche
    • è stato notificato un atto formale
    • sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Precompilata IVA 2025: regole per quest’anno

    Con il Provvedimento n 21477 del 28.01 l'Ade ha pubblicato le regole per la Precompilata IVA 2025.

    In particolare, il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023 e n. 11806 del 19 gennaio 2024 è esteso alle operazioni effettuate nel 2025.
    Viene modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 al punto 6.6. la parola “1.000” è sostituita dalla seguente “2.000”, di seguito i dettagli.
    Mentre restano confermate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti che di seguito vengono riepilogate.

    Precompilata IVA 2025: regole per quest’anno

    L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione:

    • le bozze dei registri IVA (di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA),
    • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA o LIPE.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per:

    • l’elaborazione delle bozze dei documenti del citato articolo 4,
    • la platea dei destinatari,
    • le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e succesivamente con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. 

    Nel corso del 2024, per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. 

    Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

    Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata. 

    Pertanto, si ritiene opportuno prolungare il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari.

    Inoltre, a partire dall’anno 2025 le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato nel provvedimento dell’8 luglio 2021. 

    Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.

    Restano confermate:

    • le modalità di accesso all’applicativo web, 
    • le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA,
    • le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate,

    disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l’adempimento spontaneo

    Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 15.07.2024 n. 29534 con il quale ha definito le modalità di comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo tra i soggetti titolari di partita IVA, mettendo in luce eventuali differenze tra i dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021 e le operazioni trasmesse telematicamente. 

    Elementi e informazioni disponibili ai contribuenti

    Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti soggetti passivi IVA riguardano:

    1. Dati fiscali delle fatture elettroniche riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni.
    2. Corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia.
    3. Dati della Dichiarazione annuale IVA da cui emergono eventuali anomalie per l'anno 2021.

    Modalità di comunicazione

    Le informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti e sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate ("Cassetto fiscale" e "Fatture e Corrispettivi"). Questi dati includono:

    • Il codice fiscale del contribuente.
    • L'anno d’imposta e il numero identificativo della comunicazione.
    • Il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente.
    • Dettagli delle anomalie riscontrate e modalità per regolarizzare errori o omissioni.

    Richiesta di informazioni e segnalazione di errori

    I contribuenti possono richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali errori tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

    I dati e gli elementi raccolti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici per facilitare le attività di controllo e verifica.

    Regolarizzazione degli errori

    I contribuenti possono correggere errori o omissioni usufruendo delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione tardiva IVA 2024: entro il 29 luglio

    Entro il 29 luglio è possibile presentare la dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 detta tardiva, ossia con un ritardo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.

    Attenzione al fatto che, la trasmissione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza è possibile con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

    Trascorso il termine ordinario del 30 aprile occorre distinguere due casistiche:

    • dichiarazione IVA tardiva,
    • omessa dichiarazione IVA.

    Dichiarazione IVA 2024: sanzioni per la tardiva

    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

    Le dichiarazioni tardive e cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997.

    La sanzione è riducibile grazie al ravvedimento operoso con la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni.

    Sul ravvedimento operoso leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

    Per valutare da quando decorrono i 90 giorni per il calcolo della dichiarazione tardiva è bene tenere conto del termine ordinario di scadenza ossia il giorno 30 aprile, per essere totalmente nella regola in quanto secondo la circolare n. 42/E del 2016, espressamente viene specificato che è tardiva la dichiarazionepresentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario”. 

    Dichiarazione IVA 2024: quando è omessa

    Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2024 la dichiarazione IVA si considera omessa.

    Attenzione al fatto che l'omissione non è regolarizzabile, anche se, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente, ossia in assenza di attività di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, anziché dal 120 al 240% ( ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 200 euro. 

    Inoltre, può trovare applicazione la causa di non punibilità dell’eventuale correlato reato dichiarativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

    Per i pagamenti IVA leggi: Dichiarazione Iva 2024: termini e modalità di versamento del saldo Iva.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2024: i soggetti non residenti con e senza rappresentante

    Il modello di dichiarazione annuale IVA/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2023.

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023
    deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

    Attenzione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Come evidenziato dalle istruzioni il tra i casi particolari di dichiarazione IVA vi è quella dei soggetti non residenti, vediamo le relative regole.

    Dichiarazione IVA 2024. i soggetti non residenti con e senza rappresentante

    Nel Modello IVA 2024 il riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. 

    Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
    Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve
    essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito
    campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. 

    In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comme e altre.

     Per i soggetti non residenti le istruzioni evidenziano il caso del:

    • soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale, in questo caso la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6. Nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l’anno d’imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente
    • soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

    Le istruzioni precisano inoltre che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel.
    Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio
    Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella
    dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.

    Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo del pincode necessario per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, delle credenziali valide per l’accesso all’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2024: attenzione ai versamenti mancanti

    Dal 1 febbraio e fino al 30 aprile è possibile presentare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.

    Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato tutto l'occorrente per procedere all'invio:

    Vediamo nel modello 2024 cosa contiene il quadro VQ e a cosa serve.

    Dichiarazione IVA 2024: attenzione ai versamenti mancanti

    Il quadro VQ versamenti periodici omessi è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

    Come specificano le istruzioni al modello 2024 nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

    • colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
    • colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata;
    • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. 
    •  colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
    • colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7;
    • colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
    • colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
    •  colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.

    L'agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire con vari documenti di prassi che, nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

    In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    IVA Prestazioni servizi elettronici a soggetti UE: l’opzione in dichiarazione 2024

    Dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo va inviata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023. L'adempimento può essere effettuato con le seguenti modalità:

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    Vediamo la particolare opzione prevista nel modello IVA per i prestatori di servizi elettronici verso soggetti UE entro i 10.000 euro.

    Dichiarazione IVA 2024: le prestazioni di servizi elettronici (art. 7-octies)

    Ricordiamo intanto che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

    In dettaglio, nel rigo VO16, va comunicata l’opzione che riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.

    Coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, non superiore a 10.000 euro, esercitano l’opzione IVA a partire dal 2023, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente.

    L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno due anni.

    Attenzione al fatto che la revoca va comunicata al rigo VO17 dai contribuenti che a partire dal 2023 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.

    Ricordiamo infine che nel 2020 è stato aggiunto al DPR n 633/72, in recepimento della Direttiva UE 2017/2455, nel 2020 è stato aggiunto l’articolo 7-octies.

    Prima di questo intervento normativo, volto a semplificare gli adempimenti a carico delle aziende che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di privati cittadini europei, questi venivano considerati effettuati, ai fini IVA, nello Stato europeo del consumatore finale.