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Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa
Entro il 30 aprile occorre inviare la dichiarazione IVA 2025, sono comunque considerate valide le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza pagando le relative sanzioni. Leggi anche Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile Nel caso in cui, il contribuente volesse rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, può presentare entro il 30 aprile una correttiva nei termini, diversamente dal 2 maggio, quindi scaduti i termini, il contribuente che intende integrare o rettificare può presentare una nuova dichiarazione IVA a certe condizioni.
Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa
Come evidenziato dalle stesse istruzuioni al Modello IVA 2025:
- nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”
- scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
Attenzione al fatto che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e a tal proposito si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La Casella Dichiarazione integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Sinteticamente ricordiamo che la Dichiarazione IVA 2025, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile
Il Modello IVA/2025 va inviato entro il 30 aprile prossimo pertanto mancano due settimane alla chiusura del termine.
Attezione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Le Dichiarazioni presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Ricordiamo che ai fini della dichiarazione le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio con le regole per l'IVA 2025 anno d'imposta 2024.
Dichiarazione IVA 2025: le regole
In dettaglio l'agenzia delle entrate ha pubblicato: il Modello IVA 2025 e le relative istruzione, per adempiere, in base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, alla presentazione entro il 30 aprile 2025.
Il 28 gennaio viene pubblicato anche il Provvedimento n 21479/2024 con le relative specifiche tecniche per gli invii telematici.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2025: come è composto
In dettaglio con il provvedimento in oggetto sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
- a) Modello IVA/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Come sempre l'agenzia informa del fatto che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
IVA 2025: soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività
d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.Attenzione al fatto che, vi sono particolari istruzioni, per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.).
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati
- ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dichiarazione IVA 2025: alcune delle novità
In merito alle novità del Modello IVA 2025 si segnalano:
- inserimento di campi ad hoc per volontariato e giovani agricoltori,
- rispetto al modello 2024, l'IVA 2025 rinomina il Quadro VM per fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati utilizzando il modello F24 elementi identificativi, come disposto dalla legge di bilancio 2024,
- vien rivisitato anche il Quadro VO che nella sezione 1 vede l'introduzione del rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario. Nella sezione 2, è stato invece introdotto il rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
- aggiornato il quadro VW, con l’arrivo del campo 2 per consentire l’indicazione dei crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo che non rientrano più nella disciplina delle società di comodo.
La Circoalre n 6 di Assonime pubblicata in questi giorni evidenzia che nella dichiarazioni IVA, l’eccedenza d’imposta detraibile, rigo VX2 eventualmente sommata a quella di versamento del rigo VX3, va ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6 per esprimere la scelta della sua destinazione.
Dichiarazione IVA 2025: la Circolare n 6 di Assonime
Il 25 marzo Assonime ha pubblicato la Circolare n 6 con commento di tutte le novità di quest'anno e in particolare un commento sul credito IVA.
Viene evidenziato come l’eccedenza d’imposta detraibile (rigo VX2 eventualmente sommata a quella di versamento del rigo VX3) va ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6 per esprimere la scelta di destinazione del credito tra:
- computo in detrazione nell’anno successivo,
- utilizzo in compensazione “orizzontale”,
- richiesta di rimborso
- o cessione al consolidato fiscale.
La stessa Circolare tratta anche delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per indicare il codice attività nel rigo VA2 dalla operatitivà dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025.
Si rimanda alla consultazione della Circolare n 6/2025 per i dettagli, di seguito vediamo le regole per l'IVA 2025.
Allegati: -
IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Entro il 30 aprile prossimo occorre inviare il Modello IVA 2025 seguendo le regole pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio
In dettaglio l'Agenzia ha pubblicato:
- il Modello IVA 2025 e le relative istruzione per adempiere.
Tra le novità di quest'anno c'è il recepiemtno nel quadro VA della novità dei codici Ateco 2025 in vigore dal 1° gennaio e operativi dal 1° aprile. Vediamo le istruzioni.
IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Il quadro VA del Modello IVA 2025 è suddiviso in due sezioni:
- 1) Dati analitici generali;
- 2) Dati riepilogativi relativi a tutte le attività.
La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi
dell’art. 36 (cfr. paragrafo 3.2), mentre la seconda ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.
Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive,
le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.
Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
Attenzione al fatto che in caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.
Dal 1° gennaio sono entrati in vigore i nuovi codici Ateco 2025 e in ragione di questo, nel Modello IVA nel rigo VA2 deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.
In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta.
In proposito, le Entrate con una FAQ del 5 marzo hanno evidenziato che per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:
- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022),
- oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
Ricordiamo in generale che il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella Situazioni particolari.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. -
Dichiarazione IVA 2025: rimborsi e nuovi codici ateco
Dal 1° aprile sono in vigore i nuovi codici ATECO 2025
Ricordiamo che sono stati adottati in gennaio scorso con premessa di entrata in vigore dallo 01.04.2025.
In proposito leggi l'approfondimento: Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile.
Il 5 marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento relativamente alle Dichiarazioni IVA 2025 presentate proprio dal primo giorno di aprile da cui si evince anche che per i rimborsi IVA con istanze presentate per il I trimestre 2025 occorre la nuova classificazione.
Dichiarazione IVA 2025: istruzioni per i nuovi codici ATECO
Veniva domandato, alla luce del fatto che dal 10 gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall'ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025, per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?
Le Entrate hanno specificato che per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:
- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022)
- oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" presente nel frontespizio del modello.
Attenzione al fatto che, specifica l'agenzia, a tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
Leggi anche IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Rimborsi IVA da adeguare ai nuovi codici ATECO
Relativamente ai nuovi codici ATECO sono sorti dubbi sull'applicabilità per la dichiarazione IVA e per i rimborsi.
Per il modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025 si presume che in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO.
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Dichiarazione IVA 2025: entro il 28 febbraio con il quadro VP
Entro il 28 febbraio scade l'invio della Dichiarazione IVA 2025 per i contribuenti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2024.
Tali soggetti possono effettuare la presentazione del modello Iva 2025 entro appunto la fine di febbraio includendo a tal proposito il Quadro VP.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA 2025 per il periodo di imposta 2024 deve essere presentata, in via generale, per tutti i soggetti obbligati, entro il 30 aprile 2025: scarica qui Modello IVA e istruzioni 2025.
Dichiarazione IVA 2025: la LIPE 4° TRIM nel quadro VP
La Dichiarazione IVA 2025 anno d'imposta 2024, va inviata tramite il relativo modello predisposto dalle Entrate entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Attenzione al fatto che, tale scadenza è abbreviata in una particolare ipotesi, ossia per i soggetti che intendono "evitare" la LIPE del 4° trimestre.
I contribuenti che intendono includere nella Dichiarazione IVA anche la LIPE, devono compilare anche il Quadro VP del Modello IVA 2025 che appunto ha lo stesso contenuto della LIPE, salvo alcuni dettagli. In caso di errore è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
Il Quadro VP del Modello IVA 2025 è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Il Quadro VP, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. Si evidenzia che nel 2024 il Modello LIPE è stato aggiornato, leggi anche Modello LIPE: la nuova soglia dei 100 euro.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
Può essere utile evidenziare che la LIPE e sempre esclusa nel regime forfetario. Inoltre, l’adozione dello speciale regime, infatti, esclude l’adempimento anche qualora tali soggetti abbiano effettuato operazioni passive sottoposte al meccanismo del reverse charge per cui sono debitori dell’imposta.
A tal proposito la recente Circolare n 32/2023 delle Entrate ha chiarito che non deve essere presentato il modello LIPE “per indicare l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario”.
Per sforamento del limite previsto per avvalersi del regime forfettario e conseguente uscita in corso d'anno dallo stesso la comunicazione delle liquidazioni periodiche è dovuta a partire dalla prima operazione in virtù della quale si è verificata l’uscita dal regime, con conseguente applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA.Infine per un riepilogo delle novità IVA di quest'anno leggi anche: Dichiarazione IVA 2025: si parte il 1° febbraio
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Dichiarazione Iva 2025: pubblicati i modelli con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 15.01.2025 n. 9491, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:
- il Modello IVA/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG),
L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2025 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
- il Modello IVA BASE/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2025.
Scarica i Modelli Iva 2025 e le relative istruzioni.
La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
Principali modifiche al modello IVA/2025 di carattere generale
Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2025, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:
- QUADRO VM
Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023. - QUADRO VO
Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.
Nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Prospetto IVA 26/PR. - QUADRO VW
Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.
- il Modello IVA/2025 composto da:
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Dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo
Con il Provvedimento n 264078 del 12 giugno le Entrate dettano le regole per le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta per il periodo d’imposta 2023 la mancata
presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euroDichairazione IVA 2024: come ravvedere omissioni o mancanze
Il provvedimento specifica che i contribuenti stanno ricevendo nel proprio cassetto fiscale o all'indirizzo PEC fornito al Fisco le informazioni relative alle verifiche effettuate.
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2023:
- l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA
- ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Ciò premesso, il Fisco dispone che i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Allegati:
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.