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Dichiarazione precompilata 2026: accesso, deleghe e nuovi controlli
Con il Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo dettagliato le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2026, introducendo chiarimenti operativi rilevanti per contribuenti, intermediari e sostituti d’imposta.
Il provvedimento disciplina non solo l’accesso ai modelli 730 e Redditi PF precompilati, ma anche i flussi informativi, le deleghe e le modalità di consultazione dei dati utilizzati, con importanti implicazioni pratiche per CAF e professionisti.
Qui il testo completo del Provvedimento con Allegati.
Il provvedimento è rivolto a una platea molto ampia, dal singolo contribuente che intende accedere da solo alla propria precompilata, al professionista (commercialista, consulente del lavoro) o al CAF che la gestisce per conto del cliente, fino agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. È accompagnato da tre allegati tecnici: l'Allegato A (specifiche tecniche per la richiesta via file), l'Allegato B (fornitura modello 730) e l'Allegato C (fornitura modello Redditi PF), nonché da un Allegato 1 che costituisce lo schema del foglio informativo.
La precompilata viene resa disponibile a due macro-categorie di contribuenti persone fisiche:
- Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati con accesso a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2026.
- Tutti gli altri contribuenti persone fisiche (lavoratori autonomi, professionisti, titolari di redditi d'impresa, ecc.) con accesso a partire dal 20 maggio 2026.
Questa seconda categoria include i soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i contribuenti in regime forfetario, per i quali l'AdE utilizza anche i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Accesso diretto e deleghe per l’accesso tramite intermediari
Il contribuente accede autonomamente all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate mediante:
- SPID
- CIE – Carta d'Identità Elettronica
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi
- Credenziali Entratel/Fisconline per i soggetti ancora titolati ad averle
Una volta autenticato, il contribuente può visualizzare, stampare, accettare, modificare o integrare la dichiarazione e inviarla telematicamente. È disponibile una modalità semplificata per dipendenti e pensionati con un percorso guidato e linguaggio accessibile che compila automaticamente i campi del modello 730.
Eredi e rappresentanti legali
Gli eredi devono preventivamente abilitarsi tramite dichiarazione sostitutiva nell'area riservata (sezione "Autorizzazioni") o via PEC/ufficio. L'abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è prorogata automaticamente all'anno successivo. Una volta abilitato, l'erede accede all'area riservata con le proprie credenziali, clicca su "Dichiarazione precompilata" e seleziona "Accedi alla dichiarazione in qualità di erede" — senza necessità di effettuare il cambio utenza.
L'Agenzia mette a disposizione dell'erede una dichiarazione completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e comunicati da enti esterni (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.), nonché delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Per le spese sanitarie, per motivi di tutela della privacy, l'erede non può accedere al dettaglio delle singole voci ma solo ai dati aggregati per tipologia, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata opposizione.
Gli eredi abilitati — per le persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026 — possono presentare la dichiarazione utilizzando sia il modello Redditi sia il modello 730, a condizione che il de cuius nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni redditi assimilati. Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione per l'anno d'imposta 2025 può essere presentata esclusivamente con il modello Redditi PF.
Dal 2025, il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede e procedere per suo conto all'invio della dichiarazione, a condizione di essere già preventivamente abilitato all'area riservata secondo le modalità del Provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023.
Novità 2026. Il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede stesso, purché preventivamente abilitata secondo le stesse modalità.
I rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e la persona di fiducia accedono per conto del soggetto terzo effettuando il cambio utenza nella propria area riservata: selezionano il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra, scelgono il ruolo (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore o persona di fiducia), inseriscono il codice fiscale della persona per la quale intendono operare e selezionano il servizio "Dichiarazione precompilata".
Novità 2026 per la persona di fiducia. Dal 2026 la persona di fiducia, se abilitata sia dal soggetto dichiarante sia dal coniuge, può inviare anche la dichiarazione dei redditi congiunta.
Le deleghe per l'accesso tramite intermediari: cosa deve sapere il contribuente
Per consentire a CAF, professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro con visto di conformità), sostituti d'imposta e altri intermediari di accedere alla propria precompilata, il contribuente deve conferire una delega formale.
Contenuto obbligatorio della delega
- Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
- Anno d'imposta cui si riferisce la precompilata
- Data di conferimento, con precisazione che da tale data è possibile accedere sia alla dichiarazione (foglio A) sia al foglio informativo riepilogativo (foglio B).
Forme ammesse di delega
La delega può essere acquisita in tre modalità:
- Cartacea o elettronica ordinaria: il soggetto acquisisce la delega con copia del documento di identità; in formato elettronico, deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
- Tramite credenziali aziendali: per i sostituti d'imposta che forniscono ai dipendenti l'accesso al sistema informativo aziendale, il dipendente può delegare tramite tali credenziali.
- Delega digitale al CAF: i CAF convenzionati possono ricevere deleghe mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA). In questo caso, nella richiesta tramite file o web è sufficiente indicare il solo codice fiscale del contribuente, poiché gli elementi identificativi della delega sono già acquisiti dall'AdE al momento del conferimento.
Novità 2025 – ampliamento degli intermediari per il modello Redditi PF
Dal 2025, l'accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche può avvenire tramite delega non solo attraverso CAF dipendenti/pensionati e professionisti abilitati, ma anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 (lett. b, c, d limitatamente ai CAF per le imprese, ed e). La novità è introdotta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 108/2024 e disciplinata dal Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025.
Tutti gli intermediari devono numerare e annotare giornalmente le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico. La data di registrazione deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega e comunque anteriore al momento della richiesta della precompilata.
Principali modifiche rispetto alla versione precedente:
Le correzioni più rilevanti riguardano quattro punti:
- la previsione sulla persona di fiducia dell'erede è spostata correttamente al 2026 (nel testo originale era erroneamente indicata come novità "dal 2026" nella sezione eredi, ma poi contraddittoriamente collocata come già vigente).
- vengono aggiunte le due nuove novità 2026 relative alla persona di fiducia — accesso come erede e possibilità di inviare la dichiarazione congiunta.
- viene integrata la disciplina sull'utilizzo del modello 730 da parte degli eredi con la distinzione per data del decesso.
- viene chiarita la procedura operativa di accesso dell'erede (senza cambio utenza).
Il calendario 2026: tutte le date da ricordare
Data Evento A chi si applica 30 aprile 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata (modello 730) e relativo foglio informativo Lavoratori dipendenti e pensionati 30 aprile 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello 730 CAF, professionisti, sostituti d'imposta 5 maggio 2026 Data di elaborazione della dichiarazione precompilata Redditi PF per soggetti con CU lavoro autonomo Autonomi e professionisti 14 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del 730 precompilato Lavoratori dipendenti e pensionati 20 maggio 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata Redditi PF e relativo foglio informativo Tutti gli altri contribuenti PF 20 maggio 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello Redditi PF Intermediari, CAF, professionisti 27 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del modello Redditi PF precompilato Autonomi e altri contribuenti PF 10 novembre 2026 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata 730 da parte degli intermediari CAF, professionisti, sostituti 1° febbraio 2027 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata Redditi PF da parte degli intermediari Intermediari e altri soggetti incaricati Precompilata 2026: in sintesi le novità principali
Il provvedimento introduce alcune novità rispetto alla campagna dichiarativa precedente.
- Bonus elettrodomestici nella precompilata
Per la prima volta il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'AdE i dati sui contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Attenzione: il beneficio non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013). - Contributi INPS artigiani e commercianti precaricati
Altra novità assoluta: i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti, comunicati dall'INPS, entrano direttamente nella precompilata, eliminando la necessità di ricercare e inserire manualmente le quietanze. - Lavoratori Frontalieri (Svizzera)
Confermato il dato relativo ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, trasmessi all'AdE in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (in vigore dal 17 luglio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024). - Redditi PF precompilato stabilizzato al 20 maggio
Il D.Lgs. n. 81/2025 rende strutturale — non più sperimentale — la disponibilità del modello Redditi PF precompilato entro il 20 maggio di ciascun anno. - CU lavoro autonomo: nuova scadenza al 30 aprile
Le Certificazioni Uniche di professionisti, agenti e mediatori devono ora pervenire all'AdE entro il 30 aprile. Le CU arrivate dopo il 15 aprile (data di elaborazione del foglio informativo) restano visibili solo nel cassetto fiscale del contribuente e vengono segnalate agli intermediari tramite apposito campo della fornitura Allegato C. - Persona di fiducia dell'erede abilitata alle autorizzazioni
Dal 2026, anche la persona di fiducia dell'erede — se preventivamente abilitata — può gestire le autorizzazioni per accedere alla precompilata del de cuius, facoltà finora riservata ai soli rappresentanti legali. - Accesso intermediari al Redditi PF fino al 1° febbraio 2027
Per tenere conto dei 90 giorni disponibili per l'invio tardivo, gli intermediari possono accedere via file o web alla precompilata Redditi PF fino al 1° febbraio dell'anno successivo.
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Dichiarazione Redditi persone fisiche 2026: aggiornato il modello Redditi PF e istruzioni
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 72078 del 27 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da utilizzare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025.
Il provvedimento disciplina anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e conferma la scheda per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF.
Aggiornamento istruzioni aprile 2026
Con provvedimento del 13 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni del Modello REDDITI PF 2026 che interessa tutti e tre i fascicoli.
Sul piano linguistico, le istruzioni adeguano la terminologia alla nuova disciplina sulla disabilità: i termini "handicap", "portatore di handicap" e "disabile" sono ovunque sostituiti con "condizione di disabilità", "persona con disabilità" e "persona con necessità di sostegno intensivo".
Sul piano sostanziale, le modifiche più rilevanti riguardano:
- Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità (Fascicolo 1, quadro RP): il codice 20, che identificava specificamente questo tipo di donazioni, è eliminato. Le erogazioni in questione confluiscono nel codice 61, la cui descrizione è stata integrata di conseguenza in tutte le tabelle del quadro RP e nell'appendice.
- Rigo RX22 (Fascicolo 1, modello): aggiunta la colonna 2, con corrispondente aggiornamento delle istruzioni a pagina 162.
- Rigo RM63 (Fascicolo 2, quadro RM): inserita la nuova colonna 4 "Acconti versati".
- Attività sportiva dilettantistica (Fascicolo 2): eliminato il riferimento all'esercizio di attività sportiva dilettantistica nel paragrafo "Generalità".
- Fascicolo 3: diverse correzioni tecniche nei quadri RE, RF e RG, tra cui la sostituzione del riferimento alla colonna "6" con "6A" nei righi RF50 e RG23, e l'aggiornamento del riferimento temporale per le perdite pregresse dei contribuenti fuoriusciti dal regime di vantaggio (da "2019" a "2024").
Le annualità sono inoltre aggiornate nelle pagine interessate del Fascicolo 1 e nei quadri RM e RT del Fascicolo 2.
Scarica il Modello Redditi PF-2026 con relative istruzioni
Il modello REDDITI PF 2026 conferma la struttura articolata in tre fascicoli:
Fascicolo 1 (obbligatorio)
- Frontespizio
- familiari a carico
- quadri principali (RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, LC, DI, RX)
Fascicolo 2
- redditi diversi e contributi previdenziali
- quadri RW (investimenti esteri), RR, AC
- sezioni per soggetti non residenti
Fascicolo 3
- destinato ai contribuenti con obbligo di contabilità
- include quadri per reddito d’impresa e lavoro autonomo (RE, RF, RG, LM, ecc.)
Tra i chiarimenti più rilevanti del provvedimento:
- confermata la gestione separata dei dati per ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) tramite specifici modelli;
- obbligo per intermediari e Poste di verificare la correttezza dei dati anagrafici nelle schede 8-5-2 per mille;
- rafforzate le regole sulla riservatezza dei dati, con divieto di utilizzo per finalità diverse dalla trasmissione fiscale;
- indicazioni puntuali sulla stampa e conformità del modello, anche per utilizzo da siti terzi.
Redditi PF 2026: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Anche per il 2026 restano valide le modalità previste dal D.P.R. n. 322/1998, con presentazione:
- in forma cartacea (tramite Poste) entro il 30 giugno 2026;
- in via telematica entro il 31 ottobre 2026, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Il provvedimento conferma che:
- la trasmissione deve avvenire esclusivamente secondo le specifiche tecniche approvate;
- gli intermediari devono rilasciare al contribuente copia conforme della dichiarazione trasmessa;
- gli importi vanno indicati in euro con arrotondamento (per eccesso sopra 50 centesimi, per difetto sotto tale soglia).
Per quanto riguarda la scheda per l’otto, cinque e due per mille:
- può essere trasmessa insieme alla dichiarazione;
- oppure, per i soggetti esonerati, inviata separatamente anche tramite Poste in busta chiusa.
Redditi PF 2026: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Restano confermati gli obblighi già previsti per il modello precedente.
Sono tenuti alla presentazione del modello REDDITI PF 2026 i contribuenti che:
- hanno percepito redditi nel 2025 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono titolari di partita IVA, anche in assenza di reddito;
- devono dichiarare redditi non gestiti tramite sostituto d’imposta.
In particolare, tra i soggetti obbligati rientrano:
- lavoratori dipendenti con più Certificazioni Uniche;
- percettori di redditi non assoggettati correttamente a ritenuta;
- contribuenti con redditi da privati (colf, badanti, ecc.);
- soggetti con redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva;
- contribuenti con plusvalenze o investimenti esteri (quadro RW).
Resta inoltre l’obbligo di presentazione di singoli quadri (come RW o AC) anche nei casi di esonero dalla dichiarazione completa.
Redditi PF 2026: principali novità e impatti operativi
Le istruzioni al modello REDDITI PF 2026 evidenziano un quadro di continuità con la riforma IRPEF già avviata, ma con importanti interventi su detrazioni, lavoro dipendente e agevolazioni fiscali.
Di seguito le principali novità per il periodo d’imposta 2025.
Conferma degli scaglioni IRPEF e detrazioni lavoro dipendente
Dal 2025 è confermata:
- la riduzione a tre scaglioni IRPEF;
- l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
Resta inoltre invariata la disciplina del trattamento integrativo, riconosciuto quando l’imposta lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro.
Profonda revisione delle detrazioni per familiari a carico
Intervento rilevante riguarda il sistema delle detrazioni:
- abolite le detrazioni per figli over 30 non disabili;
- detrazione riconosciuta per:
- figli tra 21 e 30 anni;
- figli con disabilità anche oltre i 30 anni;
- per gli altri familiari, la detrazione spetta solo per ascendenti conviventi;
- esclusione delle detrazioni per familiari residenti all’estero per contribuenti extra UE/SEE.
Nuove misure per redditi da lavoro dipendente
Il modello recepisce diverse agevolazioni:
- somma esente per redditi fino a 20.000 euro;
- ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
- detrazione comparto sicurezza ridotta a 458,50 euro;
- regime agevolato per le mance nel settore turistico, con tassazione sostitutiva fino al 30% del reddito e limite di accesso a 75.000 euro.
Incentivi per lavoratori e nuove assunzioni
Tra le novità più operative:
- esenzione fino a 5.000 euro annuiper:
- canoni di locazione;
- spese di manutenzione immobili,
per lavoratori neoassunti a tempo indeterminato (per i primi due anni);
- aumento a 5.000 euro del limite per premi di partecipazione agli utili soggetti a imposta sostitutiva.
Novità su detrazioni e spese
Importanti aggiornamenti anche sul fronte delle spese detraibili:
- rimodulazione delle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro;
- aumento a 1.000 euro del limite per spese scolastiche;
- detrazione per cani guida elevata a 1.100 euro;
- nuove regole per bonus edilizi:
- aliquota base 36%;
- 50% per abitazione principale;
- Superbonus al 65% per spese 2025.
Crediti d’imposta e misure per territori montani
Introdotti nuovi crediti d’imposta per:
- dipendenti di strutture sanitarie di montagna;
- dipendenti di scuole di montagna;
- giovani under 41 per acquisto o ristrutturazione della prima casa in comuni montani.
Cripto-attività e rivalutazioni
Novità rilevanti sul fronte patrimoniale:
- eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze da cripto-attività;
- possibilità di assumere il valore al 1° gennaio 2025 come nuovo costo fiscale;
- confermata la rideterminazione di terreni e partecipazioni, con imposta sostitutiva al 18%.
Compensi particolari e redditi assimilati
Tra le novità settoriali segnaliamo i compensi per addetti alle corse ippiche diventano redditi assimilati a lavoro dipendente, imponibili oltre 15.000 euro.
Allegati: -
ISA e concordato preventivo: le nuove regole per acquisire i dati precalcolati dal 2025
Con il Provvedimento 115744 del 13 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e per la predisposizione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB).
Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e il CPB (Concordato Preventivo Biennale) richiedono, per il loro calcolo, non solo le informazioni inserite dal contribuente nei modelli dichiarativi, ma anche dati aggiuntivi già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, acquisiti direttamente o provenienti da terzi.
Questi "ulteriori dati" comprendono informazioni storiche, di settore e anagrafiche che l'Agenzia pre-elabora e mette a disposizione in forma di file scaricabili. La base normativa è il comma 4-ter dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che impone all'Agenzia di semplificare la comunicazione di queste informazioni al contribuente o al suo intermediario.
Scarica i file allegati al Provvedimento 115744/2026:
- Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive Iva 2026
- Allegato 1.2 – Specifiche deleghe massive Iva tracciati record 2026
- Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato
- Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato schema xsd
- Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2026
Quali sono gli “ulteriori dati” e perché sono importanti
Gli ISA, si basano non solo sui dati dichiarati dal contribuente, ma anche su informazioni aggiuntive detenute dall'Agenzia delle Entrate, dati di terzi, incroci con banche dati fiscali e previdenziali. L’Agenzia infatti mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari una serie di informazioni aggiuntive già in suo possesso, utili per:
- determinare il punteggio ISA;
- elaborare la proposta di concordato preventivo biennale;
- semplificare gli adempimenti dichiarativi.
Questi dati derivano da fonti interne e da flussi informativi acquisiti da terzi e sono funzionali a una logica di compliance collaborativa.
Questi "ulteriori dati" sono indispensabili anche per la proposta di CPB (D.Lgs. n. 13/2024, relativo ai periodi d'imposta 2026 e 2027). Gli ulteriori dati messi a disposizione servono infatti a:
- costruire una proposta di reddito “precalcolata”;
- migliorare l’affidabilità delle stime;
- favorire l’adesione al concordato.
Il provvedimento mette a disposizione tali informazioni in anticipo, consentendo a contribuenti e professionisti di compilare correttamente i modelli ISA e valutare con cognizione di causa l'adesione al concordato, in linea con le finalità di semplificazione previste dal comma 4-ter dell'art. 9-bis citato.
Come accedono gli intermediari: modalità massiva e puntuale
A partire dal periodo d’imposta 2025, l’accesso ai dati avviene secondo canali distinti.
Gli intermediari abilitati (commercialisti, CAF, consulenti fiscali) possono acquisire i dati in due modi, a seconda della delega in loro possesso.
1. Intermediari con delega al cassetto fiscale
Gli intermediari (commercialisti, CAF, consulenti) che dispongono di:
- delega al cassetto fiscale, oppure
- delega unica ai servizi online
possono acquisire i dati in due modalità:
a) Modalità massiva
- invio via Entratel un file con l'elenco dei propri clienti deleganti;
- verifica automatica delle deleghe;
- ricezione dei dati entro 5 giorni.
I file restano disponibili nell’area riservata per 20 giorni lavorativi.
b) Modalità puntuale
- accesso diretto al cassetto fiscale del singolo cliente;
- download del file dei dati.
2. Intermediari con delega unica per il servizio di acquisizione dati ISA e CPB
È prevista una nuova tipologia di delega legata:
- all’acquisizione dei dati ISA;
- alla determinazione della proposta di concordato preventivo.
Anche in questo caso si segue una procedura analoga, sempre tramite Entratel, con le stesse specifiche tecniche (punti da 3.2.2 a 3.2.11 del provvedimento):
- la richiesta avviene via Entratel;
- valgono le stesse regole tecniche della modalità massiva;
- l’accesso è subordinato alla verifica della delega.
Si tratta di una novità rilevante, collegata alla delega unica introdotta dalla riforma fiscale 2024, che amplia i servizi disponibili agli intermediari.
Come accedono direttamente i contribuenti
Il contribuente privo di intermediario delegato può scaricare autonomamente il file con i propri ulteriori dati direttamente dal cassetto fiscale nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può accedere autonomamente ai dati tramite:
- SPID, CIE o CNS;
- credenziali Entratel/Fisconline (nei casi previsti dalla normativa).
Il download avviene direttamente dal cassetto fiscale nella propria area riservata.
Tempi, controlli e gestione degli errori
Il provvedimento introduce una procedura ben strutturata:
- entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia segnala eventuali errori nelle richieste;
- in caso di errori, i dati non vengono forniti e occorre inviare un nuovo file;
- è possibile annullare una richiesta non ancora elaborata;
- per le richieste corrette, i dati sono disponibili entro 5 giorni.
Inoltre:
- il contribuente può verificare quali intermediari hanno acquisito i suoi dati;
- le specifiche tecniche dei file saranno pubblicate annualmente sul sito dell’Agenzia.
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Dichiarazione Redditi errata: come annullare online l’invio
La campagna dei dichiarativi 2026 anno di imposta 2025 è nel vivo e molti sono gli adempimenti a cui i contribuenti devono fare fronte.
Di fatto una volta inviata la dichiarazione è possibile in caso di errori procedere ad un annullamento, ma attraverso quali servizi online?
L'agenzia delle entrate in generale fa sapere che è possibile presentare online varie tipologie di documenti quali appunto dichiarazioni, comunicazioni, ecc.
E a tal proposito è prevista anche la possibilità di richiedere l'annullamento di un documento ma esclusivamente nei casi in cui:
- il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso,
- l'errore contenuto in esso non sia sanabile con l’invio di un documento successivo quali ad esempio la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa".
Come annullare i documenti già inviati per gli Utenti Fisconline
Il servizio Utenti Fisconline permette di richiedere l'annullamento di un documento solo nei casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo ad esempio tramite la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"
Occorre anche prestare attenzione al fatto che le richieste di annullamento non possono essere a loro volta annullate.
Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72).
Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:
- codice fiscale del contribuente,
- protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta),
- modello e anno-modello del documento.
La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:
- 730,
- 770,
- Redditi Persone fisiche,
- Redditi Società di persone,
- Redditi Società di capitali,
- Redditi Enti non commerciali,
- Iva annuale,
- Iscrizione all'elenco del 5 per mille,
- Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria,
- Contributo unificato.
Come annullare i documenti già inviati per gli utenti Entratel
Il servizio Utenti Entratel consente di inviare file contenenti richieste di annullamento delle dichiarazioni per i soli modelli previsti.
Potranno essere annullate:
- le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari,
- le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente;
A tale proposito però si evidenzia che la procedura di annullamento va eseguita solo se non è possibile trasmettere, come previsto dalla normativa, una dichiarazione "correttiva" se nei termini ovvero una dichiarazione "integrativa" se fuori termine (ad esempio nel caso di doppio invio della stessa dichiarazione).
Per le modalità operative da seguire per l'utilizzo della funzione "Annullamento", con istruzioni contenute nell'applicazione Entratel nella sezione Documenti – Annulla.
In particolare, per richiedere l'annullamento di una dichiarazione erroneamente inviata, l'utente dovra' indicare il codice fiscale del contribuente ed il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione medesima, costituito, come è noto, dal protocollo attribuito dal Sistema al momento della ricezione del file, seguito dai sei numeri che identificano la dichiarazione all'interno del file, entrambi rilevabili nella ricevuta relativa alla dichiarazione in esame.
Attenzione al fatto che se venisse erroneamente effettuata una richiesta di annullamento per una dichiarazione da non annullare ed il sistema la accettasse, sarebbe necessario trasmettere nuovamente la dichiarazione.
Si ricorda che dopo avere completato l'acquisizione dei protocolli da annullare, è necessario autenticare il file contenente le richieste di annullamento predisposte dall'utente ed effettuare l'invio del file autenticato, con le stesse modalità che si utilizzano per l'autenticazione e l'invio delle dichiarazioniAl momento della ricezione del file, il sistema provvederà ad eseguire i controlli di congruenza sulle informazioni pervenute e a predisporre le ricevuta per l'utente, che riporterà l'esito dell'elaborazione (conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione o notifica all'utente dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata)
Le modalità per la ricezione, la visualizzazione e la stampa delle ricevute sono quelle già utilizzate per la gestione delle ricevute restituite dal Sistema a fronte delle dichiarazioni.
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Cessione di energia: dati dal GSE per la precompilata 2026
Durante Telefisco 2026 convegno organizzato da IlSole24ore è stato confermato un importante aspetto relativo ai redditi derivanti dallo scambio sul posto con il GSE.
Viene confermato come già il GSE specificava in un comunicato pubblicato in data 15 maggio 2025 che già dal 2025 erano "disponibili direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, per le persone fisiche titolari di contratti di Scambio sul Posto (SSP), gli importi dei redditi generati dalle eccedenze. Dal 2026 la funzionalità sarà estesa anche ai titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID)"
Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti di Scambio sul Posto (SSP), i dati sono stati inviati dal GSE e resi disponbili direttamente nei modelli 730 e Redditi PF precompilati.
Le somme corrisposte dal GSE per l'energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno, infatti, costituiscono “redditi diversi" da indicare nella propria dichiarazione dei redditi.
Il nuovo servizio permette ai titolari di una convenzione SSP, per i quali è prevista la dichiarazione delle sole eccedenze riconosciute nel corso dell'anno precedente, di utilizzare la dichiarazione di redditi precompilata senza effettuare modifiche. Le persone che non intendono avvalersi della dichiarazione precompilata dovranno invece inserire in autonomia gli importi relativi alle sole eccedenze (e non a tutte le somme riconosciute dal GSE nell'anno precedente) nel quadro D (se si compila il Modello 730) o nel quadro RL (se si compila il Modello Redditi PF).
Per conoscere il valore da dichiarare è necessario accedere, tramite l'Area Clienti del GSE, alla sezione Comunicazioni del portale SSP e scaricare il prospetto delle eccedenze.
A partire dal 2026 il servizio è disponibile anche per i titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID).
Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco
Ricordiamo che il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è stato pubbllicato nella GU n 23/2025.
In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:
- ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
- a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
- b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
Le comunicazioni di cui al punto a) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
Allegati:
Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025. - ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
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Lavoro autonomo e aggio da cessione bonus: come imputarlo dal 2024
Con la Risposta a interpello n 6 del 16 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – articolo 54 del TUIR, articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Lavoro autonomo e differenziale da cessione bonus chiarimenti ADE
L'istante è un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale.
I crediti, non derivanti da attività professionale, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.
L’associazione chiede se, alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore nel 2024, il differenziale positivo (agio) scaturito dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto sia imponibile ai fini Irpef, per trasparenza ai singoli associati, e Irap.
In caso affermativo, si domanda inoltre se tale imponibilità valga anche per crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.
Secondo l’associazione, l’agio non rientra nel reddito imponibile neppure dopo la riforma del 2024.
Le Entrate evidenziano quanto segue.
Dal 2024 il differenzia costituisce reddito imponibile, proprio a seguito della riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha di fatto riscritto l’articolo 54 del Tuir per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Alla luce delle novità normative intervenute dal 2024, rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica e professionale, così come tutte le spese sostenute, compreso l’acquisto dei bonus in questione.
Si tratta di un criterio molto ampio che consente di includere nel reddito anche componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività.
Inoltre le Entrate spiegano che l’agio ante-riforma non costituiva imponibile mentre, dal 2024, concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.
L’Agenzia ritiene inoltre che, in base al principio di cassa che regola la determinazione di tale reddito, il costo per l’acquisto del credito assuma rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito rilevi al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.
Secondo l'agenzia nel caso di specie, i costi sostenuti dall’associazione per acquistare i bonus edilizi rappresentino, dal 2024, spese connesse all’attività svolta e rilevino nell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti (criterio di cassa).
Il valore nominale del credito utilizzato in compensazione, invece, rileva nell’anno in cui la somma viene effettivamente utilizzata.
Ai fini Irpef, la spesa sostenuta dalla richiedente nel 2024 e nel 2025 per l’acquisto dei crediti d’imposta rileva per la determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta, mentre il valore nominale varrà nelle annualità successive in cui la somma sarà utilizzata in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.
Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini Irap, poiché per le associazioni professionali la base imponibile Irap segue quella del reddito di lavoro autonomo.
Invece per quanto riguarda i crediti acquistati fino al 2023, essi non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.
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Reddito Piloti su tratte nazionali: il calcolo per la tassazione
Con la Consulenza Giuridica n 15 del 25 novembre le Entrate chiariscono la corretta modalità di calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti
durante le tratte internazionali che interessano parzialmente il territorio dello Stato italiano.L'associazione istante chiede un parere sulla corretta interpretazione della locuzione ''reddito prestato nel territorio dello Stato'' ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e della locuzione ''redditi prodotti in Italia'' ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 in relazione al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante le tratte internazionali che interessino parzialmente il territorio dello Stato italiano.Inoltre, chiede indicazioni sui doveri informativi del sostituto di imposta al fine di superare le criticità attualmente riscontrate sia con i piloti che con gli uffici dell'amministrazione finanziaria in merito alle richieste di chiarimenti sulle «modalità di calcolo per la quantificazione del reddito estero indicato in CU» e sui doveri in capo ai sostituti di imposta in relazione alla corretta imponibilità del reddito per i soggetti non residenti.
Vediamo la replica ADE.
Piloti su tratte interpnazionali: calcolo del reddito su territorio italiano
L'Agenzia precisa che eventuali ''doveri informativi'' del sostituto nei confronti del sostituito che non sono previsti dalla norma tributaria non possono
oggetto di interpello, in quanto ai sensi dell'articolo 10 opties della legge 27 luglio 2000, n. 212 «L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti».
Inoltre, premesso che la questione è posta dall'Istante in maniera generica, senza la rappresentazione di un dubbio interpretativo specifico, si forniscono in generale le seguenti delucidazioni.
Poi gingendo al chiarimento ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, prevede che «l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Per quanto di interesse in questa sede, nei confronti dei non residenti sono tassati in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50».
Pertanto, mentre sono sicuramente imponibili in Italia i redditi derivanti da voli ''interni'', per quanto riguarda l'imponibilità in Italia dei redditi derivanti dai voli ''internazionali'' si formulano le seguenti considerazioni.
Al fine di individuare i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nel territorio italiano, in base al citato articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre far riferimento ai redditi afferenti alla quota parte della prestazione lavorativa effettuata, nel corso del periodo d'imposta (l'anno solare), nel nostro Paese, ossia alle ore in cui la medesima prestazione è svolta nel territorio dello Stato italiano, incluso, nella fattispecie in esame, il suo spazio aereo.
Da quanto precede consegue che, in base alle disposizioni della vigente normativa interna italiana, risulta imponibile in Italia, la quota parte di reddito annuale afferente alle ore di lavoro effettuate, nello stesso periodo d'imposta, nello spazio aereo italiano, mentre il reddito derivante dalle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo del nostro Paese non sarà, ovviamente, soggetto a tassazione in Italia.
Le considerazioni che precedono, come chiesto dall'Istante, esulano da qualsivoglia considerazione in merito all'eventuale applicazione di un Trattato
internazionale concluso dall'Italia.
Con riferimento al ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (par. 4.1) è stato chiarito che l'agevolazione fiscale si applica ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.Ciò in base al tenore letterale del citato articolo 16 il quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia ed in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività.
Nel citato documento di prassi, per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR.
In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
Per beneficiare del ''regime speciale per lavoratori impatriati'', i titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
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