• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: si parte dal 15 aprile

    Dal 15 aprile prende il via la campagna dei dichiarativi con il modello redditi pf 2026.

    A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.

    L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

    Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:

    Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.

    Modello Redditi PF 2026: come è composto

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
    •  “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.

    Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, 
    • SP per le società di persone ed equiparate.

    Modello Redditi PF 2026: le principali novità

    Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:

    • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
      al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
      titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
      cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
      soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
      normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
      della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
      n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
      trazione del 65%;
    • credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
    • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, 

    rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

    La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi persone fisiche 2026: aggiornato il modello Redditi PF e istruzioni

    Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 72078 del 27 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da utilizzare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025.

    Il provvedimento disciplina anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e conferma la scheda per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF.

    Aggiornamento istruzioni aprile 2026

    Con provvedimento del 13 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni del Modello REDDITI PF 2026 che interessa tutti e tre i fascicoli.

    Sul piano linguistico, le istruzioni adeguano la terminologia alla nuova disciplina sulla disabilità: i termini "handicap", "portatore di handicap" e "disabile" sono ovunque sostituiti con "condizione di disabilità", "persona con disabilità" e "persona con necessità di sostegno intensivo".

    Sul piano sostanziale, le modifiche più rilevanti riguardano:

    • Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità (Fascicolo 1, quadro RP): il codice 20, che identificava specificamente questo tipo di donazioni, è eliminato. Le erogazioni in questione confluiscono nel codice 61, la cui descrizione è stata integrata di conseguenza in tutte le tabelle del quadro RP e nell'appendice.
    • Rigo RX22 (Fascicolo 1, modello): aggiunta la colonna 2, con corrispondente aggiornamento delle istruzioni a pagina 162.
    • Rigo RM63 (Fascicolo 2, quadro RM): inserita la nuova colonna 4 "Acconti versati".
    • Attività sportiva dilettantistica (Fascicolo 2): eliminato il riferimento all'esercizio di attività sportiva dilettantistica nel paragrafo "Generalità".
    • Fascicolo 3: diverse correzioni tecniche nei quadri RE, RF e RG, tra cui la sostituzione del riferimento alla colonna "6" con "6A" nei righi RF50 e RG23, e l'aggiornamento del riferimento temporale per le perdite pregresse dei contribuenti fuoriusciti dal regime di vantaggio (da "2019" a "2024").

    Le annualità sono inoltre aggiornate nelle pagine interessate del Fascicolo 1 e nei quadri RM e RT del Fascicolo 2.

    Scarica il Modello Redditi PF-2026 con relative istruzioni

    Il modello REDDITI PF 2026 conferma la struttura articolata in tre fascicoli:

    Fascicolo 1 (obbligatorio)

    • Frontespizio
    • familiari a carico
    • quadri principali (RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, LC, DI, RX)

    Fascicolo 2

    • redditi diversi e contributi previdenziali
    • quadri RW (investimenti esteri), RR, AC
    • sezioni per soggetti non residenti

    Fascicolo 3

    • destinato ai contribuenti con obbligo di contabilità
    • include quadri per reddito d’impresa e lavoro autonomo (RE, RF, RG, LM, ecc.)

    Tra i chiarimenti più rilevanti del provvedimento:

    • confermata la gestione separata dei dati per ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) tramite specifici modelli;
    • obbligo per intermediari e Poste di verificare la correttezza dei dati anagrafici nelle schede 8-5-2 per mille;
    • rafforzate le regole sulla riservatezza dei dati, con divieto di utilizzo per finalità diverse dalla trasmissione fiscale;
    • indicazioni puntuali sulla stampa e conformità del modello, anche per utilizzo da siti terzi.

    Redditi PF 2026: termini e modalità di presentazione della dichiarazione

    Anche per il 2026 restano valide le modalità previste dal D.P.R. n. 322/1998, con presentazione:

    • in forma cartacea (tramite Poste) entro il 30 giugno 2026;
    • in via telematica entro il 31 ottobre 2026, direttamente o tramite intermediario abilitato.

    Il provvedimento conferma che:

    • la trasmissione deve avvenire esclusivamente secondo le specifiche tecniche approvate;
    • gli intermediari devono rilasciare al contribuente copia conforme della dichiarazione trasmessa;
    • gli importi vanno indicati in euro con arrotondamento (per eccesso sopra 50 centesimi, per difetto sotto tale soglia).

    Per quanto riguarda la scheda per l’otto, cinque e due per mille:

    • può essere trasmessa insieme alla dichiarazione;
    • oppure, per i soggetti esonerati, inviata separatamente anche tramite Poste in busta chiusa.

    Redditi PF 2026: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Restano confermati gli obblighi già previsti per il modello precedente.

    Sono tenuti alla presentazione del modello REDDITI PF 2026 i contribuenti che:

    • hanno percepito redditi nel 2025 e non rientrano nei casi di esonero;
    • sono titolari di partita IVA, anche in assenza di reddito;
    • devono dichiarare redditi non gestiti tramite sostituto d’imposta.

    In particolare, tra i soggetti obbligati rientrano:

    • lavoratori dipendenti con più Certificazioni Uniche;
    • percettori di redditi non assoggettati correttamente a ritenuta;
    • contribuenti con redditi da privati (colf, badanti, ecc.);
    • soggetti con redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva;
    • contribuenti con plusvalenze o investimenti esteri (quadro RW).

    Resta inoltre l’obbligo di presentazione di singoli quadri (come RW o AC) anche nei casi di esonero dalla dichiarazione completa.

    Redditi PF 2026: principali novità e impatti operativi

    Le istruzioni al modello REDDITI PF 2026 evidenziano un quadro di continuità con la riforma IRPEF già avviata, ma con importanti interventi su detrazioni, lavoro dipendente e agevolazioni fiscali.

    Di seguito le principali novità per il periodo d’imposta 2025.

    Conferma degli scaglioni IRPEF e detrazioni lavoro dipendente

    Dal 2025 è confermata:

    • la riduzione a tre scaglioni IRPEF;
    • l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.

    Resta inoltre invariata la disciplina del trattamento integrativo, riconosciuto quando l’imposta lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro.

    Profonda revisione delle detrazioni per familiari a carico

    Intervento rilevante riguarda il sistema delle detrazioni:

    • abolite le detrazioni per figli over 30 non disabili;
    • detrazione riconosciuta per:
      • figli tra 21 e 30 anni;
      • figli con disabilità anche oltre i 30 anni;
    • per gli altri familiari, la detrazione spetta solo per ascendenti conviventi;
    • esclusione delle detrazioni per familiari residenti all’estero per contribuenti extra UE/SEE.

    Nuove misure per redditi da lavoro dipendente

    Il modello recepisce diverse agevolazioni:

    • somma esente per redditi fino a 20.000 euro;
    • ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
    • detrazione comparto sicurezza ridotta a 458,50 euro;
    • regime agevolato per le mance nel settore turistico, con tassazione sostitutiva fino al 30% del reddito e limite di accesso a 75.000 euro.

    Incentivi per lavoratori e nuove assunzioni

    Tra le novità più operative:

    • esenzione fino a 5.000 euro annuiper:
      • canoni di locazione;
      • spese di manutenzione immobili,
        per lavoratori neoassunti a tempo indeterminato (per i primi due anni);
    • aumento a 5.000 euro del limite per premi di partecipazione agli utili soggetti a imposta sostitutiva.

    Novità su detrazioni e spese

    Importanti aggiornamenti anche sul fronte delle spese detraibili:

    • rimodulazione delle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro;
    • aumento a 1.000 euro del limite per spese scolastiche;
    • detrazione per cani guida elevata a 1.100 euro;
    • nuove regole per bonus edilizi:
      • aliquota base 36%;
      • 50% per abitazione principale;
    • Superbonus al 65% per spese 2025.

    Crediti d’imposta e misure per territori montani

    Introdotti nuovi crediti d’imposta per:

    • dipendenti di strutture sanitarie di montagna;
    • dipendenti di scuole di montagna;
    • giovani under 41 per acquisto o ristrutturazione della prima casa in comuni montani.

    Cripto-attività e rivalutazioni

    Novità rilevanti sul fronte patrimoniale:

    • eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze da cripto-attività;
    • possibilità di assumere il valore al 1° gennaio 2025 come nuovo costo fiscale;
    • confermata la rideterminazione di terreni e partecipazioni, con imposta sostitutiva al 18%.

    Compensi particolari e redditi assimilati

    Tra le novità settoriali segnaliamo i compensi per addetti alle corse ippiche diventano redditi assimilati a lavoro dipendente, imponibili oltre 15.000 euro.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    ISA e concordato preventivo: le nuove regole per acquisire i dati precalcolati dal 2025

    Con il Provvedimento 115744 del 13 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e per la predisposizione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB).

    Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e il CPB (Concordato Preventivo Biennale) richiedono, per il loro calcolo, non solo le informazioni inserite dal contribuente nei modelli dichiarativi, ma anche dati aggiuntivi già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, acquisiti direttamente o provenienti da terzi.

    Questi "ulteriori dati" comprendono informazioni storiche, di settore e anagrafiche che l'Agenzia pre-elabora e mette a disposizione in forma di file scaricabili. La base normativa è il comma 4-ter dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che impone all'Agenzia di semplificare la comunicazione di queste informazioni al contribuente o al suo intermediario.

    Scarica i file allegati al Provvedimento 115744/2026:

    • Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive Iva 2026                  
    • Allegato 1.2 – Specifiche deleghe massive Iva tracciati record 2026                  
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato schema xsd            
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2026

    Quali sono gli “ulteriori dati” e perché sono importanti

    Gli ISA, si basano non solo sui dati dichiarati dal contribuente, ma anche su informazioni aggiuntive detenute dall'Agenzia delle Entrate, dati di terzi, incroci con banche dati fiscali e previdenziali. L’Agenzia infatti mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari una serie di informazioni aggiuntive già in suo possesso, utili per:

    • determinare il punteggio ISA;
    • elaborare la proposta di concordato preventivo biennale;
    • semplificare gli adempimenti dichiarativi.

    Questi dati derivano da fonti interne e da flussi informativi acquisiti da terzi e sono funzionali a una logica di compliance collaborativa.

    Questi "ulteriori dati" sono indispensabili anche per la proposta di CPB (D.Lgs. n. 13/2024, relativo ai periodi d'imposta 2026 e 2027). Gli ulteriori dati messi a disposizione servono infatti a:

    • costruire una proposta di reddito “precalcolata”;
    • migliorare l’affidabilità delle stime;
    • favorire l’adesione al concordato.

    Il provvedimento mette a disposizione tali informazioni in anticipo, consentendo a contribuenti e professionisti di compilare correttamente i modelli ISA e valutare con cognizione di causa l'adesione al concordato, in linea con le finalità di semplificazione previste dal comma 4-ter dell'art. 9-bis citato.

    Come accedono gli intermediari: modalità massiva e puntuale

    A partire dal periodo d’imposta 2025, l’accesso ai dati avviene secondo canali distinti.

    Gli intermediari abilitati (commercialisti, CAF, consulenti fiscali) possono acquisire i dati in due modi, a seconda della delega in loro possesso. 

    1. Intermediari con delega al cassetto fiscale

    Gli intermediari (commercialisti, CAF, consulenti) che dispongono di:

    • delega al cassetto fiscale, oppure
    • delega unica ai servizi online

    possono acquisire i dati in due modalità:

    a) Modalità massiva

    • invio via Entratel un file con l'elenco dei propri clienti deleganti;
    • verifica automatica delle deleghe;
    • ricezione dei dati entro 5 giorni.

    I file restano disponibili nell’area riservata per 20 giorni lavorativi.

    b) Modalità puntuale

    • accesso diretto al cassetto fiscale del singolo cliente;
    • download del file dei dati.

    2. Intermediari con delega unica per il servizio di acquisizione dati ISA e CPB 

    È prevista una nuova tipologia di delega legata:

    • all’acquisizione dei dati ISA;
    • alla determinazione della proposta di concordato preventivo.

    Anche in questo caso si segue una procedura analoga, sempre tramite Entratel, con le stesse specifiche tecniche (punti da 3.2.2 a 3.2.11 del provvedimento):

    • la richiesta avviene via Entratel;
    • valgono le stesse regole tecniche della modalità massiva;
    • l’accesso è subordinato alla verifica della delega.

    Si tratta di una novità rilevante, collegata alla delega unica introdotta dalla riforma fiscale 2024, che amplia i servizi disponibili agli intermediari.

    Come accedono direttamente i contribuenti

    Il contribuente privo di intermediario delegato può scaricare autonomamente il file con i propri ulteriori dati direttamente dal cassetto fiscale nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può accedere autonomamente ai dati tramite:

    • SPID, CIE o CNS;
    • credenziali Entratel/Fisconline (nei casi previsti dalla normativa).

    Il download avviene direttamente dal cassetto fiscale nella propria area riservata.

    Tempi, controlli e gestione degli errori

    Il provvedimento introduce una procedura ben strutturata:

    • entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia segnala eventuali errori nelle richieste;
    • in caso di errori, i dati non vengono forniti e occorre inviare un nuovo file;
    • è possibile annullare una richiesta non ancora elaborata;
    • per le richieste corrette, i dati sono disponibili entro 5 giorni.

    Inoltre:

    • il contribuente può verificare quali intermediari hanno acquisito i suoi dati;
    • le specifiche tecniche dei file saranno pubblicate annualmente sul sito dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi errata: come annullare online l’invio

    La campagna dei dichiarativi 2026 anno di imposta 2025 è nel vivo e molti sono gli adempimenti a cui i contribuenti devono fare fronte.

    Di fatto una volta inviata la dichiarazione è possibile in caso di errori procedere ad un annullamento, ma attraverso quali servizi online?

    L'agenzia delle entrate in generale fa sapere che è possibile presentare online varie tipologie di documenti quali appunto dichiarazioni, comunicazioni, ecc.

    E a tal proposito è prevista anche la possibilità di richiedere l'annullamento di un documento ma esclusivamente nei casi in cui:

    • il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso,
    • l'errore contenuto in esso non sia sanabile con l’invio di un documento successivo quali ad esempio la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa".

    Come annullare i documenti già inviati per gli Utenti Fisconline

    Il servizio Utenti Fisconline permette di richiedere l'annullamento di un documento solo nei casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo ad esempio tramite la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"

    Occorre anche prestare attenzione al fatto che le richieste di annullamento non possono essere a loro volta annullate.

    Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72).

    Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:

    • codice fiscale del contribuente,
    • protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta),
    •  modello e anno-modello del documento.

    La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:

    • 730,
    • 770, 
    • Redditi Persone fisiche,             
    • Redditi Società di persone,      
    • Redditi Società di capitali,
    • Redditi Enti non commerciali,
    • Iva annuale,
    • Iscrizione all'elenco del 5 per mille,
    • Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria,
    • Contributo unificato.

    Come annullare i documenti già inviati per gli utenti Entratel

    Il servizio Utenti Entratel consente di inviare file contenenti richieste di annullamento delle dichiarazioni per i soli modelli previsti.

    Potranno essere annullate:

    • le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari,
    • le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente; 

    A tale proposito però si evidenzia che la procedura di annullamento va eseguita solo se non è possibile trasmettere, come previsto dalla normativa, una dichiarazione "correttiva" se nei termini ovvero una dichiarazione "integrativa" se fuori termine (ad esempio nel caso di doppio invio della stessa dichiarazione).

    Per le modalità operative da seguire per l'utilizzo della funzione "Annullamento", con istruzioni contenute nell'applicazione Entratel nella sezione Documenti – Annulla.

    In particolare, per richiedere l'annullamento di una dichiarazione erroneamente inviata, l'utente dovra' indicare il codice fiscale del contribuente ed il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione medesima, costituito, come è noto, dal protocollo attribuito dal Sistema al momento della ricezione del file, seguito dai sei numeri che identificano la dichiarazione all'interno del file, entrambi rilevabili nella ricevuta relativa alla dichiarazione in esame.

    Attenzione al fatto che se venisse erroneamente effettuata una richiesta di annullamento per una dichiarazione da non annullare ed il sistema la accettasse, sarebbe necessario trasmettere nuovamente la dichiarazione.
    Si ricorda che dopo avere completato l'acquisizione dei protocolli da annullare, è necessario autenticare il file contenente le richieste di annullamento predisposte dall'utente ed effettuare l'invio del file autenticato, con le stesse modalità che si utilizzano per l'autenticazione e l'invio delle dichiarazioni

    Al momento della ricezione del file, il sistema provvederà ad eseguire i controlli di congruenza sulle informazioni pervenute e a predisporre le ricevuta per l'utente, che riporterà l'esito dell'elaborazione (conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione o notifica all'utente dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata)

    Le modalità per la ricezione, la visualizzazione e la stampa delle ricevute sono quelle già utilizzate per la gestione delle ricevute restituite dal Sistema a fronte delle dichiarazioni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Lavoro autonomo e aggio da cessione bonus: come imputarlo dal 2024

    Con la Risposta a interpello n 6 del 16 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – articolo 54 del TUIR, articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Lavoro autonomo e differenziale da cessione bonus chiarimenti ADE

    L'istante è un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale. 

    I crediti, non derivanti da attività professionale, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.

    L’associazione chiede se, alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore nel 2024, il differenziale positivo (agio) scaturito dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto sia imponibile ai fini Irpef, per trasparenza ai singoli associati, e Irap. 

    In caso affermativo, si domanda inoltre se tale imponibilità valga anche per crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. 

    Secondo l’associazione, l’agio non rientra nel reddito imponibile neppure dopo la riforma del 2024.

    Le Entrate evidenziano quanto segue.

    Dal 2024 il differenzia costituisce reddito imponibile, proprio a seguito della riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha di fatto riscritto l’articolo 54 del Tuir per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

    In particolare, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. 

    Alla luce delle novità normative intervenute dal 2024, rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica e professionale, così come tutte le spese sostenute, compreso l’acquisto dei bonus in questione

    Si tratta di un criterio molto ampio che consente di includere nel reddito anche componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività.

    Inoltre le Entrate spiegano che l’agio ante-riforma non costituiva imponibile mentre, dal 2024, concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. 

    L’Agenzia ritiene inoltre che, in base al principio di cassa che regola la determinazione di tale reddito, il costo per l’acquisto del credito assuma rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito rilevi al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.

    Secondo l'agenzia nel caso di specie, i costi sostenuti dall’associazione per acquistare i bonus edilizi rappresentino, dal 2024, spese connesse all’attività svolta e rilevino nell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti (criterio di cassa). 

    Il valore nominale del credito utilizzato in compensazione, invece, rileva nell’anno in cui la somma viene effettivamente utilizzata.

    Ai fini Irpef, la spesa sostenuta dalla richiedente nel 2024 e nel 2025 per l’acquisto dei crediti d’imposta rileva per la determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta, mentre il valore nominale varrà nelle annualità successive in cui la somma sarà utilizzata in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.

    Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini Irap, poiché per le associazioni professionali la base imponibile Irap segue quella del reddito di lavoro autonomo.

    Invece per quanto riguarda i crediti acquistati fino al 2023, essi non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rimborsi spese taxi ai dipendenti: chiarimenti ADE

    La Risposta n. 302/2025 ribadisce un principio chiave: il rimborso delle spese di trasporto, come i taxi, non è imponibile solo se pagato con strumenti tracciabili. In caso contrario, come accade per i pagamenti in contanti, l’importo rimborsato concorre a formare reddito da lavoro dipendente e, quindi, è soggetto a tassazione IRPEF.

    Rimborso taxi per missione in Italia: quando è imponibile

    L’interpello è stato presentato da un Ministero, che ha esposto il caso di una dipendente impegnata in tre missioni, sia in Italia sia all’estero. 

    Durante una di queste trasferte sul territorio nazionale, la lavoratrice ha utilizzato il taxi pagandolo in contanti, e il Ministero si è posto il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.

    L’ente ha richiesto se, alla luce delle disposizioni in vigore, il rimborso di tali spese potesse essere escluso dalla formazione del reddito da lavoro, o se invece fosse da assoggettare a tassazione.

    Rimborsi spese taxi ai dipendenti: imponibili o no?

    Secondo la soluzione proposta dal Ministero, l’art. 51, comma 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) imporrebbe la tassazione del rimborso, proprio perché il pagamento è avvenuto in contanti

    L’ente si è quindi orientato ad applicare la ritenuta IRPEF sul rimborso, usando l’aliquota massima prevista per il dipendente (23%, 35% o 43%), in base allo scaglione di reddito di appartenenza.

    L’Agenzia ha confermato quanto ipotizzato dall’istante, in base al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito, salvo espresse deroghe.

    Tra queste deroghe rientrano i rimborsi spese per trasferte fuori dal territorio comunale, ma solo a determinate condizioni: nel caso specifico, il pagamento del servizio taxi deve avvenire con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di credito, bancomat, o altri mezzi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

    La norma mira a favorire la trasparenza nei rimborsi e a contrastare possibili abusi, e proprio per questo, l’Agenzia sottolinea che la tracciabilità del pagamento è condizione essenziale affinché il rimborso non venga considerato reddito.

    Nel caso in esame, il pagamento del taxi in contanti non consente la verifica oggettiva dell’effettivo sostenimento della spesa. 

    Di conseguenza, il rimborso da parte del datore di lavoro non rientra tra le spese escluse da imposizione, e va quindi soggetto a tassazione IRPEF, con ritenuta applicata all’aliquota marginale.

    La Risposta 302/2025 conferma che la fiscalità dei rimborsi spese dipende non solo dalla natura della spesa, ma anche dal modo in cui viene effettuato il pagamento. Per evitare che i rimborsi taxi siano considerati reddito, i dipendenti dovranno utilizzare sistemi tracciabili, anche per importi contenuti.

    Un richiamo alla prudenza, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e aziende che gestiscono trasferte e missioni del personale.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Reddito Piloti su tratte nazionali: il calcolo per la tassazione

    Con la Consulenza Giuridica n 15 del 25 novembre le Entrate chiariscono la corretta modalità di calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti
    durante le tratte internazionali che interessano parzialmente il territorio dello Stato italiano.

    L'associazione istante chiede un parere sulla corretta interpretazione della locuzione ''reddito prestato nel territorio dello Stato'' ai sensi
    dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e della locuzione ''redditi prodotti in Italia'' ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 in relazione al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante le tratte internazionali che interessino parzialmente il territorio dello Stato italiano.

    Inoltre, chiede indicazioni sui doveri informativi del sostituto di imposta al fine di superare le criticità attualmente riscontrate sia con i piloti che con gli uffici dell'amministrazione finanziaria in merito alle richieste di chiarimenti sulle «modalità di calcolo per la quantificazione del reddito estero indicato in CU» e sui doveri in capo ai sostituti di imposta in relazione alla corretta imponibilità del reddito per i soggetti non residenti.

    Vediamo la replica ADE.

    Piloti su tratte interpnazionali: calcolo del reddito su territorio italiano

    L'Agenzia precisa che eventuali ''doveri informativi'' del sostituto nei confronti del sostituito che non sono previsti dalla norma tributaria non possono
    oggetto di interpello, in quanto ai sensi dell'articolo 10 opties della legge 27 luglio 2000, n. 212 «L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti».
    Inoltre, premesso che la questione è posta dall'Istante in maniera generica, senza la rappresentazione di un dubbio interpretativo specifico, si forniscono in generale le seguenti delucidazioni.
    Poi gingendo al chiarimento ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, prevede che «l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
    Per quanto di interesse in questa sede, nei confronti dei non residenti sono tassati in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50».
    Pertanto, mentre sono sicuramente imponibili in Italia i redditi derivanti da voli ''interni'', per quanto riguarda l'imponibilità in Italia dei redditi derivanti dai voli ''internazionali'' si formulano le seguenti considerazioni.
    Al fine di individuare i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nel territorio italiano, in base al citato articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre far riferimento ai redditi afferenti alla quota parte della prestazione lavorativa effettuata, nel corso del periodo d'imposta (l'anno solare), nel nostro Paese, ossia alle ore in cui la medesima prestazione è svolta nel territorio dello Stato italiano, incluso, nella fattispecie in esame, il suo spazio aereo.
    Da quanto precede consegue che, in base alle disposizioni della vigente normativa interna italiana, risulta imponibile in Italia, la quota parte di reddito annuale afferente alle ore di lavoro effettuate, nello stesso periodo d'imposta, nello spazio aereo italiano, mentre il reddito derivante dalle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo del nostro Paese non sarà, ovviamente, soggetto a tassazione in Italia.
    Le considerazioni che precedono, come chiesto dall'Istante, esulano da qualsivoglia considerazione in merito all'eventuale applicazione di un Trattato
    internazionale concluso dall'Italia.
    Con riferimento al ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (par. 4.1) è stato chiarito che l'agevolazione fiscale si applica ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. 

    Ciò in base al tenore letterale del citato articolo 16 il quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia ed in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività. 

    Nel citato documento di prassi, per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR. 

    In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
    Per beneficiare del ''regime speciale per lavoratori impatriati'', i titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
    Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. 

    In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

    Allegati: