• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d’acconto

    Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.

    Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l’ADE

    Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti  in merito al trattamento tributario da applicare  alle somme da corrispondere  agli  aventi diritto a titolo di  premi per i  ritrovamenti, ai  sensi  degli  articoli  92  e  93  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

    Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista». 

    Le Entrate hanno evidenziato innanzitutto le fonti normative e in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir che include tra i redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

    L’articolo 30, comma 1,del Dpr n. 600/1973 richiamato dall'istante dispone invece, in sintesi, che i premi derivanti da operazioni a premio o vincite assegnati a contribuenti per i quali tali somme assumono rilevanza reddituale ai sensi del Tuir e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, sono soggetti a ritenute alla fonte.

    Il successivo comma 2 specifica le diverse aliquote applicabili a seconda dei casi.

    L’Agenzia cita le disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che premiano chi mette a disposizione del patrimonio pubblico beni e reperti di rilevanza culturale rinvenuti. 

    Tra l’altro è previsto che la somma possa essere corrisposta in denaro o tramite il rilascio di parte dei beni ritrovati. 

    In alternativa, su richiesta del ritrovante si può convertire il premio in un credito di imposta di pari importo.

    Inoltre, la stessa agenzia ripercorre vari chiarimenti di prassi e di giurisprudenza, e tra questi, cita la risoluzione n. 1056/1974 che ha chiarito che il pagamento riconosciuto per il rinvenimento fortuito di reperti non rappresenta un indennizzo per danni, ma piuttosto un premio vero e proprio attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato.

    Poi conclude specificando che, tale ricompensa per il ritrovamento di reperti ai fini fiscali, rientra nell’ambito dei redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%, come stabilisce l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, che prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche per l'ampia categoria degli “altri premi comunque diversi da quelli su titoli”.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Chiarimenti CPB: accesso annuale e integrativa a sfavore

    Inaugurato con la dichiarazione annuale dei redditi 2024 per l’anno fiscale 2023, il Concordato Preventivo Biennale, tra modifiche normative e innumerevoli chiarimenti operativi di prassi, non finisce mai di proporre novità e precisazioni.

    Anche in questi ultimi mesi, con ormai chiusa la campagna dichiarativa 2024 e non ancora iniziata quella del 2025, non mancano di presentarsi spunti in tema di Concordato Preventivo Biennale.

    Le novità derivano da ulteriori chiarimenti di prassi, con la pubblicazione di alcune FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle risposte fornite sull’argomento dai responsabili dell’ente il 27 gennaio scorso in occasione del Videoforum organizzato da Italia Oggi.

    L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ numero 9 del 25 ottobre 2024, precisa infatti che “i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi di imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 in presenza dei requisiti di accesso”.

    Ciò vuol dire che il CPB non si configura come una misura periodica a carattere biennale, ma come uno strumento presente a regime nell’ordinamento, al quale il contribuente può accedere un qualsiasi anno, avendone i requisiti per l’accesso, a prescinde dal fatto che lo abbia fatto o non lo abbia fatto nelle annualità precedenti.

    In caso di dichiarazione integrativa a sfavore

    In occasione del Videoforum del 27 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande sul Concordato Preventivo Biennale, per lo più relative alle situazioni che possono portare alla decadenza dal nuovo istituto.

    Tra le diverse situazioni viene presentata l’ipotesi in cui il contribuente, che ha precedentemente accettato il CPB, presenti una dichiarazione integrativa con valori reddituali diversi da quelli in precedenza dichiarati, in relazione ai quali era stata accettata la proposta di concordato.

    L’Agenzia precisa che quando la dichiarazione integrativa modifica dati o tipologie reddituali che non influiscono sulla proposta di concordato, quindi i redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo, non rileva ai fini della decadenza dal CPB. Diversamente, quando sono oggetto di modifica i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in una misura superiore al 30% rispetto a quelli che previsti dalla proposta di concordato, ciò determina la decadenza dall’istituto, in base all’articolo 22 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 13/2024 e alla Circolare Agenzia delle Entrate numero 18/2024.

    Il punto è di notevole rilevanza, perché, da un punto di vista operativo, precisa l’Agenzia, il contribuente che trasmette una dichiarazione integrativa con maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dovrà effettuare un ricalcolo della proposta con il solo fine di verificare se è stata superata, o meno, la soglia del 30% di discostamento. Se tale soglia è superata avverrà la decadenza, se non è superata la decadenza non avviene e il reddito concordato resterà quello accettato con la dichiarazione precedente.

     

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    Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio

    Con Provvedimento n 443574 del 10 dicembre le Entrate dettano le regole per  la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023.  Si modifica il Provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023.

    Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio

    Le Entrate stabiliscono che a rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

    Inoltre, a partire dalle informazioni relative all’anno 2024, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al provvedimento

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento.

    In pratica, con il provvedimento viene modificato quanto previsto al punto 1.1 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile.

    Infatti dal confronto con le aziende di trasporto è emerso che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento. 

    Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento

    Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

    Leggi anche Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata per tutte le regole in materia.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

    Con Interpello n 224 del 19.11 l'Ade ha chiarito dubbi sulla tassazione del diritto di superficie nel caso in cui l'atto di costituzione sia stipulato nel 2023 e la percezione del corrispettivo pattuito nel 2024 alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024 inserite dalla Legge di Bilancio scorsa.

    Corrispettivo da cessione di diritto di superficie: quando è tassato

    L' Istante fa presente: 

    • di essere proprietario di un terreno agricolo ricevuto per successione nell'anno 2002;
      che, in data 13 ottobre 2023, ha stipulato con una società operante nel settore delle energie rinnovabili, un contratto sottoposto a condizioni sospensive per la costituzione su tale terreno del diritto di superficie; 
    • che nel contratto è previsto che il corrispettivo da riconoscere all'Istante è stabilito al netto di quanto già erogato come anticipo e caparra confirmatoria in base a precedenti contratti preliminari;
    • che le condizioni sospensive del contratto si sono avverate nell'anno 2024 e, quindi, entro il 31 dicembre di tale anno le parti dovranno dichiarare davanti al notaio l'avveramento delle condizioni poste;
    • che l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato, dal 1° gennaio 2024, l'articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».

    Ciò premesso, egli chiede se il corrispettivo percepito nel 2024 per la costituzione del diritto di superficie debba essere assoggettato a tassazione in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2024 o se rilevi la circostanza che l'atto sia stato stipulato nel 2023.

    Le Entrate chiariscono che in base alla formulazione dell'art 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la cessione a titolo oneroso di un bene
    immobile consistente in un terreno agricolo o in un fabbricato realizza plusvalenza tassabile tranne che nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma 
    e, in particolare, non costituisce plusvalenza la cessione a titolo oneroso di un bene immobile pervenuto per successione.
    Ai sensi della successiva lettera h), sono, inoltre, redditi diversi «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi».
    L'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di bilancio 2024, ha modificato, dal 1° gennaio 2024:

    • il citato articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».

    Per effetto della modifica, tra i redditi diversi ivi disciplinati sono compresi non solo i redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di usufrutto ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, incluso il diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile; l'articolo 9, comma 5 del medesimo TUIR, prevedendo che « Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
    Per effetto di tale ultima disposizione, viene espressamente stabilito che la previsione generale secondo cui per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento si applicano le disposizioni in materia di cessione a titolo oneroso (di cui alla lett. b), del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR), opera solo se norme specifiche non prevedono diversamente.

    In sostanza, in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b), la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:

    • avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di cinque anni, determinata ai sensi del successivo articolo 68;
    • non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.

    A seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024, invece, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce, in ogni caso, reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) determinato, in base all'articolo 71, comma 2, del TUIR, dalla differenza «tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

    In base al dato letterale della norma i redditi diversi in commento sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione (principio di cassa); pertanto, i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti a nulla rilevando la data di stipula dell'atto.

    Ciò anche nell'ipotesi in cui il contratto di costituzione del predetto diritto reale sia sottoposto a ''condizione sospensiva'' di cui all'articolo 1353 del codice civile ai sensi del quale «le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto»

    Tanto premesso, nell'ipotesi in esame, in cui i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo sono stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell'avveramento della condizione sospensiva, l'Istante  dovrà assoggettare a tassazione le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. h) del TUIR determinati secondo i criteri di cui al  successivo articolo 71, comma 2.

    Ai corrispettivi percepiti nell'anno 2023, invece, si applicano le disposizioni di  cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo 67 e, pertanto, non rilevano ai fini dell'emersione di eventuali plusvalenze tassabili in quanto, nel caso in esame, il terreno è pervenuto all'Istante per successione

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Integrativa di Precompilata: cosa faccio se ho già avuto il rimborso?

    Con un faq del 27 settembre l'Agenzia risponde a dubbi sulla precompilata e la possibilità di inviare una dichiarzione integrativa.

    In particolare, il contribuente riferisce di aver inviato una dichiarazione precompilata ed ha ricevuto il rimborso.

    Avendo dimenticato di dichiarare il reddito percepito da un affitto di un immobile domanda se possa integrarla o sono scaduti i termini.

    Dichiarazione integrativa della precompilata: entro quando si presente?

    L'ade conferma che nella situazione esposta nel quesito è sempre necessario integrare la dichiarazione già presentata, per riportare il reddito derivante dall’affitto non inserito nel modello inviato, e che i termini per l’integrazione non sono scaduti.

    Viene anche precisato che quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Redditi Pf.

    Viene poi specificato che il modello “Redditi Persone fisiche 2024” può essere presentato:

    1. entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini)
    2. entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
    3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998).

    Se dall’integrazione emerge un importo a debito, bisognerà inoltre pagare le imposte dovute, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e alle sanzioni in misura ridotta previste nei casi di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione 2024: il calendario aggiornato dopo il Correttivo

    A seguito del Decreto Legislativo n 108/2024 noto come Decreto Correttivo del 5 agosto scorso cambia il termine per l'invio del Modello redditi PF 2024. 

    In sintesi il 31 ottobre 2024 invece del 15 ottobre 2024 scade il termine per inviare:

    • il modello Redditi Persone fisiche 2024,
    • il modello Redditi correttivo del 730,
    • il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni – RS, RT e RU),
    • il modello Redditi con il quadro LM e Concordato Preventivo.

    Il 29 gennaio 2025, invece del 14 gennaio 2025, è l’ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza).

    Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre

    Il modello 730/2024, sia nella versione precompilata dall’Agenzia delle entrate sia nella versione ordinaria, deve essere presentato entro il 30 settembre 2024. 

    Il modello precompilato può essere trasmesso:

    • direttamente dal contribuente,
    • oppure presentato a un Caf, a un professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico che entro il 15 gennaio ha comunicato di prestare assistenza fiscale).

    Il modello 730 ordinario può essere presentato:

    • al Caf, 
    • al professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale).

    Modello redditi PF 2024: l’invio slitta al 31 ottobre

    Per chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i termini originari erano i seguenti:

    • entro il 15 ottobre 2024, se la presentazione è effettuata per via telematica direttamente dal contribuente o se la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
    • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea (nei casi previsti) per il tramite di un ufficio postale.

    A seguito appunto della pubblicazione del Decreto Correttivo del 5 agosto il termine previsto per il l'invio del Modello redditi PF 2024 slitta al 31 ottobre.

    Invece i termini di versamento delle imposte che risultano dal modello Redditi PF:

    • entro il 1° luglio 2024 (considerato che il 30 giugno 2024 è domenica) deve essere versato il saldo e il primo acconto
    • entro il 31 luglio 2024, se si sceglie di versare le imposte dovute con la maggiorazione dello 0,40%.

    Leggi anche: Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto

    Il calendario della dichiarazione dei redditi 2024 dopo il correttivo

    A seguito del Decreto Correttivo inoltre, l'agenzia delle entrate ha integrato la guida sulla Dichiarazione precompilata 2024.

    In particolare, è stata aggiornata la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche, che è fissato ora al 31 ottobre 

    Sempre al 31 ottobre sono spostati i termini per l’invio dei modelli “Redditi aggiuntivo” e “Redditi correttivo”, utili per i contribuenti che hanno già inviato un modello 730 e hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione.
    Ricordiamo che occorre presentare il modello Redditi aggiuntivo nel caso in cui sia stato inviato il 730 precompilato e, ad esempio, siano stati percepiti nel 2023 redditi relativi ai quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU.

    Non è più possibile inviare Redditi aggiuntivo per comunicare i dati che da quest’anno sono stati integrati nel modello 730 Di conseguenza se il contribuente ha inviato il 730 precompilato dimenticando di inserire questi dati, dovrà poi scegliere una tra le seguenti soluzioni:

    • annullare la dichiarazione e inviarne una nuova, a condizione che l’annullamento avvenga entro il 24 giugno 2024
    • inviare Redditi correttivo entro il 31 ottobre 2024
    • presentare, dopo il 31 ottobre 2024, Redditi integrativo

    Se invece, dopo aver inviato il modello 730, ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, dal momento che il termine per annullarlo è già passato, occorre presentare “Redditi correttivo secondo la nuova scadenza del 31 ottobre 2024. 

    Dopo questa data, sarà possibile presentare solo “Redditi integrativo. Vale la stessa procedura nel caso si sia già inviato il modello Redditi web. 

    Anche il termine per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo”  è di conseguenza spostato al 29 gennaio 2025 anziché 14 gennaio 2025.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi con solo Frontespizio: non è omessa

    Con l'Ordinanza n 21472/2024 della Cassazione viene evidenziato un principio di rilievo secondo il quale, la presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.
    Secondo la Corte di Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante in modo che il contribuente debba procedere ad altro invio. Vediamo i fatti di causa. 

    Dichiarazione dei redditi con solo frontespizio: non è omessa

    L'Agenzia delle Entrate ha eseguito un accertamento d'ufficio per l'anno d'imposta 2003, emettendo un avviso per il pagamento di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi.

    Il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per quell'anno, fornendo solo il frontespizio del Modello Unico 2004, ma senza la conferma di ricezione telematica.

    Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo che la dichiarazione era incompleta e non nulla, quindi l'Agenzia doveva considerarsi decaduta dal potere impositivo per decorso del termine.

    La CTP ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando assorbite le altre censure.

    La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP ritenendo che il frontespizio presentato non equivalesse a una dichiarazione nulla o omessa, considerando l'avvenuta ricezione telematica come fatto pacifico.

    L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la dichiarazione compilata solo nel frontespizio fosse nulla e che quindi non poteva considerarsi decaduta dal potere impositivo, infatti aveva emesso l’accertamento avvalendosi del maggior termine accertativo previsto nel caso di dichiarazione omessa (art 43 DPR 633/72)

    Il ricorso si basa sulla presunta violazione degli articoli 1 del DLgs. n. 471 del 1997 e degli articoli 41 e 43 del DPR n. 600 del 1973. 

    L'Agenzia ha richiamato un precedente della Cassazione (Sentenza n. 10759 del 2006) per sostenere che una dichiarazione con solo il frontespizio è da considerarsi omessa (secondo la Cassazione non applicabile al caso di specie).

    La Cassazione ha affermato che nel contesto delle dichiarazioni telematiche, non può considerarsi "omessa" una dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile, poiché l'art. 1 del DPR n. 600 del 1973 considera esistente la dichiarazione anche senza questi dati, attribuendo ai redditi non indicati lo status di "non dichiarati".

    Il contribuente ha evidenziato che la dichiarazione era stata trasmessa con importi pari a zero e accettata dal software ministeriale, quindi non poteva essere considerata omessa o nulla.

    Secondo la Cassazione la presentazione del solo frontespizio, accettata dal sistema informatico senza errori bloccanti, è equiparata a una dichiarazione "in bianco" e non omessa o nulla. 

    L'Amministrazione finanziaria doveva dimostrare l'esistenza di un errore bloccante, cosa che non è stata fatta. La giurisprudenza ritiene inoltre sanabile una dichiarazione priva di sottoscrizione.