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Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi
L'agenzia delle Entrate il 29 febbraio ha pubblicato tutti i provvedimenti relativi ai Modelli Dichiarativi 2024 per le persone fisiche e per le società.
Scarica qui tutti i relativi provvedimenti del 28 febbraio:
- Provvedimento n 68472 Modello 730/2024,
- Provvedimento n 68687 Modello Redditi PF 2024,
- Provvedimento n 68514 Modello Redditi SC 2024,
- Provvedimento n 68706 Modello Redditi SP 2024,
- Provvedimento n 68499 Modello Redditi ENC 2024,
- Provvedimento n 68702 Modello Redditi Consolidato 2024,
- Provvedimento n 68659 Modello IRAP 2024,
Ricordiamo che la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) con il Decreto Legislativo Semplificazioni Adempimenti Tributari in vigore dal 13 gennaio, ha previsto numerose novità per i contribuenti e per le dichiarazioni dei redditi 2024 anno d'imposta 2023 che saranno evidenziate nei modelli definitivi appena pubblicati.
Inoltre ricordiamo che sono già stati pubblicati anche il:
- Modello IVA 2024 avviando la campagna dichiarativa dal 1 febbraio scoro,
- Modello di CU 2024 per i sostituti di imposta da inviare entro il 18 marzo prossimo,
- Modello 770/2024 da presentare entro il 31 ottobre prossimo.
Scarica qui il Modello Redditi PF 2024
Modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2024: sintesi delle novità
L'agenzia evidenziava nel comunicato stampa che nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui:
- tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato,
- ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo,
- rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa,
- modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale
Va sottolineato anche che con la Riforma Fiscale e l'art 1 del Dlgs di semplificazioni tributarie, il Modello 730 precompilato andrà ad affiancare le modalità ordinarie di invio secondo delle semplificazioni per cui si attendono le regole operative.
Modelli 2024 società e imprese: sintesi delle novità
I modelli e le istruzioni 2024 sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società, gestendo il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.
Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.
Certificazione Unica 2024: sintesi delle novità
Per la CU 2024 il cui invio è in scadenza il 18 marzo (il 16 marzo termine ordinario cade di sabato) l'agenzia sottolinea che sono di rilievo le novità riguardanti:
- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico,
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
- l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico,
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
- la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.
Modello Iva, IRAP, 770 2024: sintesi delle novità
Nel Modello IVA 2024, vengono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.
Leggi anche: Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?
Infine, per quanto riguarda i modello modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.
Per quanto riguardo il modello 770/2024 si segnala la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.
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Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi
Viene pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio il Decreto MUR 7 dicembre 2023 con le tabelle relative agli importi di detraibilità delle spese universitarie non statali.
Nel dettaglio, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza,
- e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio,
- negli importi massimi indicati nella seguente tabella.
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi istruzione zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole Medicina 3.900 3.100 2.900 Sanitaria 3.900 2.900 2.700 Scientifico tecnologica 3.700 2.900 2.600 Umanistico sociale 3.200 2.800 2.500 Nell'allegato 1 al decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo
unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:
Tipologia corsi post-laurea:
Spesa massima detraibile zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900 Agli importi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il dirittoallo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
Gli importi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
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Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024
Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2023, può ancora farlo, presentando una cosiddetta Dichiarazione tardiva entro il prossimo 28 febbraio 2024, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione.
Sono considerate valide, le dichiarazioni "tardive" se presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione (30 novembre 2023), ma entro i 90 giorni successivi al suddetto, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Dichiarazione dei Redditi tardiva: sanzioni
In tema di dichiarazione tardiva non è prevista una specifica sanzione, ma il disposto dell’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Per la presentazione tardiva della propria dichiarazione occorre pertanto versare la sanzione ridotta di 25,00 euro, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione (250,00 euro) utilizzando:
- il modello F24 ,
- con il codice tributo "8911",
indicando l'anno di riferimento l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).
Attenzione al fatto che il versamento va effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva e per contestualmente si intende entro il termine ultimo del 28 febbraio 2024.
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Forfetari: obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF
Con il Provvedimento n. 325550/2023 le Entrate hanno dettato le regole per regolarizzare la compilazione da parte dei forfettari del quadro RS del modello redditi 2022 anno di imposta 2021.
Tale provvedimento ha suscitato numerose proteste dei Commercialisti, trattandosi di un adempimento che non incide sul reddito imponibile, al punto che, il Governo ha previsto un rinvio tecnico dell'adempimento al 2024 con il decreto proroghe.
Leggi anche: Forfettari: avvisi delle Entrate per regolarizzare il quadro RS per ulteriori apprfondimenti.
Prima di vedere in cosa consiste la compilazione del quadro RS ricordiamo che, il quadro reddituale dedicato ai contribuenti in regime forfetario è il quadro LM del modello Redditi PF.
Attraverso questo quadro il contribuente che opta per la determinazione non analitica del reddito determina il proprio reddito imponibile derivante da lavoro autonomo o dall’esercizio d’impresa commerciale.
Tuttavia la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario non si esaurisce con la compilazione del solo quadro LM, in quanto, a seconda dei casi, ci sono altre sezioni del modello Redditi PF che dovranno essere compilate.
Un esempio molto comune può essere rappresentato dal quadro RR, in relazione alla posizione contributiva del contribuente.
Forfettari: il quadro RS del modello Redditi PF
Oggi affrontiamo la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2023, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario, denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.
Attraverso questa sezione, la cui compilazione è obbligatoria, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono comunque l’attenzione di colui che redige la dichiarazione.
La sezione si può considerare divisa in tre sotto-sezioni:
- una che riguarda tutti i contribuenti in regime forfetario;
- una che riguarda solo coloro che esercitano attività d’impresa;
- una che interessa solo i lavoratori autonomi.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2023 precisano che, in caso di svolgimento di più attività, i valori da indicare dovranno essere individuati cumulativamente

La prima sezione, quella interessata dai righi RS371 – RS372 – RS373, è una sorta di obbligo informativo richiesto in conseguenza del fatto che i contribuenti forfetari non emettono la Certificazione Unica autonomi.
Attraverso questi righi il contribuente forfetario comunica le somme pagate ad altri professionisti (a cui non sono state applicate ritenute); nello specifico il contribuente forfetario dovrà indicare:
- in colonna 1: il codice fiscale del professionista;
- in colonna 2: l’importo corrisposto.
Per un approfondimento sulla questione si può leggere l’articolo Il contribuente forfetario emette la Certificazione Unica autonomi?.
La successiva sotto-sezione, denominata “Esercenti attività d’impresa”, è composta da quattro righi:
- RS375: si dovrà indicare “il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta”;
- RS376: si dovrà indicare “il costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa”;
- RS377: si dovranno indicare “i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi”, tra i quali rientrano i canoni di locazione finanziaria e operativa per beni mobili o immobili (comprese le concessioni), i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, o altro; “in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties”;
- RS378: si dovrà indicare “l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante”.
L’ultima sotto-sezione, denominata “Esercenti attività di lavoro autonomo”, richiede la compilazione di un solo rigo, il rigo RS381 denominato “Consumi”, sul quale il contribuente dovrà indicare la somma complessiva delle spese sostenute per:
- “i servizi telefonici compresi quelli accessori”;
- “i consumi di energia elettrica”;
- “i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.
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Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11
Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.
Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.
Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.
L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.
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Canone Locazione Studio è imponibile IRPEF se viene rimborsato
Il professionista che ha percepito una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in eccesso e dedotto per canoni di locazione dello studio deve tassare tale somma come reddito di lavoro autonomo.
L'orientamento è stato confermato dalla Risposta a interpello n 482/2022 con la quale le Entrate si sono occupate di reddito da lavoro autonomo e della rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività professionale (articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)).
L'Istante ha stipulato un contratto di locazione non abitativo, non soggetto ad IVA, relativo a un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale che prevedeva la corresponsione di canoni di locazione.
Successivamente egli comunicava alla locatrice regolare disdetta a seguito della quale, ritenendo che i canoni richiesti e pagati "superassero i limiti quantitativi […]", ha richiesto alla stessa la restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso della locazione,
A fronte del rifiuto della parte locatrice, l'Istante ha attivato la procedura di mediazione al termine della quale è stato raggiunto un accordo in base al quale l'Istante ha percepito una somma nel 2021.
Trattandosi di locazione dei locali adibiti in via esclusiva al proprio studio professionale, l'Istante dichiara di avere dedotto dal reddito professionale prodotto nel corso del periodo di durata della locazione, con criterio di cassa, i canoni di locazione pagati.
Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in ordine alla rilevanza reddituale della predetta somma percepita nel 2021 e ai criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione.
Le Entrate hanno specificato che, in relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, sono stati forniti chiarimenti mediante diversi documenti di prassi.
In particolare, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E ha chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il "rimborso" di "un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo.
Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
La rilevanza reddituale del "rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stata ribadita successivamente con la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E.
Tale documento di prassi chiarisce che " costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili ".
Il medesimo documento precisa, inoltre, che per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso di specie, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all'esito un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in "eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
Per le suesposte motivazioni si ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta.
Allegati: -
Modello Redditi PF 2023: cartaceo tardivo entro il 28.09
Entro il 28 settembre 2023 è possibile sanare l'omessa presentazione agli uffici postali del Modello redditi PF 2023 in forma cartacea.
Questa scadenza riguarda nel dettaglio:
- dipendenti,
- pensionati,
- persone fisiche non titolari di partita Iva,
- collaboratori coordinati e continuativi,
- lavoratori occasionali
Modello Redditti PF 2023 cartaceo: quando si presenta
Ricordiamo che, sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica, e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Modello Redditti PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro il 28.09
I soggetti che non hanno provveduto a presentare il Modello cartaceo PF 2023 entro il 30 giugno scorso, per sanare la loro posizione, hanno tempo fino al 28 settembre prossimo.
Oltre al formato cartaceo della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", ricordiamolo, i ritardatari devono presentare la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Attenzione al fatto che. contesutalmente alla presentazione dei modelli su indicati, per sanare la propria posizone, occorre effettuare contestualmente il versamento della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice Tributo: 8911 Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie per l'F24.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.