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Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi prorogato a gennaio 2024
Pubblicata la Circolare del 09.11.2023 n. 31 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul differimento al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro.
Ricordiamo che il c.d. “decreto Anticipi”, ha stabilito che, solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (quindi 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:
- entro il 16 gennaio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023),
- oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.
Soggetti destinatari del rinvio
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Rientrano, quindi:
- in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi;
- l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
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Spese trasporto pubblico nella Precompilata: tutte le FAQ delle Entrate
Il 2 novembre, sul sito dell’Agenzia delle entrate, vengono pubblicate una serie di FAQ in risposta ai dubbi più diffusi riguardanti:
- le comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
- le modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che con il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre le Entrate hanno pubblicato le regole per la comunicazione di tali dati relativi ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.
Sinteticamente, i dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno e le comunicazioni sono effettuate in via:
- facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
- obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Per maggiori dettagli leggi: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata.
Comunicazione dati spese trasporto pubblico locale: le FAQ delle Entrate
Le Entrate precisano che le risposte ai dubbi frequenti sono già contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre ma ha ugualmente dettagliato, con le FAQ del 2 novembre, le risposte a specifiche domande.
Ecco una sintesi:
- il gestore deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto del bonus trasporti di cui lo stesso ha usufruito, e non il valore teorico del titolo;
- nel caso in cui la vendita dei titoli di viaggio avvenga tramite terzi, quali tabaccai, edicole, ecc., si prevede l’esonero dalla comunicazione nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite procedure che non consentano la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti. In tale caso l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento e non è tenuto a effettuare la comunicazione;
- i costi per l’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico sono detraibili soltanto se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera). In caso contrario non devono essere comunicati, perché inutili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in merito alla ripartizione della spesa tra i genitori in caso di figlio minore, dopo aver ricordato che il gestore del servizio comunica i codici fiscali del titolare dell’abbonamento e di chi effettua il pagamento, si precisa che l’Agenzia delle entrate applica la detrazione secondo i dati in suo possesso. Se non sono rispondenti alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.
- sul corretto comportamento da adottare in caso pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.
- per gli abbonamenti dei transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile si precisa che devono essere trasmessi, ai fini della detrazione, soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
- in caso di errata indicazione, nella trasmissione telematica dei dati, del nominativo del titolare dell’abbonamento non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata, è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.
- il contribuente può esprimere il proprio rifiuto all’invio dei dati riguardanti l’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’Anagrafe tributaria, in tal caso l’Agenzia conferma che tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.
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Forfetari: obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF
Con il Provvedimento n. 325550/2023 le Entrate hanno dettato le regole per regolarizzare la compilazione da parte dei forfettari del quadro RS del modello redditi 2022 anno di imposta 2021.
Tale provvedimento ha suscitato numerose proteste dei Commercialisti, trattandosi di un adempimento che non incide sul reddito imponibile, al punto che, il Governo ha previsto un rinvio tecnico dell'adempimento al 2024 con il decreto proroghe.
Leggi anche: Forfettari: avvisi delle Entrate per regolarizzare il quadro RS per ulteriori apprfondimenti.
Prima di vedere in cosa consiste la compilazione del quadro RS ricordiamo che, il quadro reddituale dedicato ai contribuenti in regime forfetario è il quadro LM del modello Redditi PF.
Attraverso questo quadro il contribuente che opta per la determinazione non analitica del reddito determina il proprio reddito imponibile derivante da lavoro autonomo o dall’esercizio d’impresa commerciale.
Tuttavia la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario non si esaurisce con la compilazione del solo quadro LM, in quanto, a seconda dei casi, ci sono altre sezioni del modello Redditi PF che dovranno essere compilate.
Un esempio molto comune può essere rappresentato dal quadro RR, in relazione alla posizione contributiva del contribuente.
Forfettari: il quadro RS del modello Redditi PF
Oggi affrontiamo la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2023, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario, denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.
Attraverso questa sezione, la cui compilazione è obbligatoria, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono comunque l’attenzione di colui che redige la dichiarazione.
La sezione si può considerare divisa in tre sotto-sezioni:
- una che riguarda tutti i contribuenti in regime forfetario;
- una che riguarda solo coloro che esercitano attività d’impresa;
- una che interessa solo i lavoratori autonomi.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2023 precisano che, in caso di svolgimento di più attività, i valori da indicare dovranno essere individuati cumulativamente

La prima sezione, quella interessata dai righi RS371 – RS372 – RS373, è una sorta di obbligo informativo richiesto in conseguenza del fatto che i contribuenti forfetari non emettono la Certificazione Unica autonomi.
Attraverso questi righi il contribuente forfetario comunica le somme pagate ad altri professionisti (a cui non sono state applicate ritenute); nello specifico il contribuente forfetario dovrà indicare:
- in colonna 1: il codice fiscale del professionista;
- in colonna 2: l’importo corrisposto.
Per un approfondimento sulla questione si può leggere l’articolo Il contribuente forfetario emette la Certificazione Unica autonomi?.
La successiva sotto-sezione, denominata “Esercenti attività d’impresa”, è composta da quattro righi:
- RS375: si dovrà indicare “il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta”;
- RS376: si dovrà indicare “il costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa”;
- RS377: si dovranno indicare “i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi”, tra i quali rientrano i canoni di locazione finanziaria e operativa per beni mobili o immobili (comprese le concessioni), i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, o altro; “in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties”;
- RS378: si dovrà indicare “l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante”.
L’ultima sotto-sezione, denominata “Esercenti attività di lavoro autonomo”, richiede la compilazione di un solo rigo, il rigo RS381 denominato “Consumi”, sul quale il contribuente dovrà indicare la somma complessiva delle spese sostenute per:
- “i servizi telefonici compresi quelli accessori”;
- “i consumi di energia elettrica”;
- “i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.
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Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11
Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.
Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.
Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.
L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.
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Canone Locazione Studio è imponibile IRPEF se viene rimborsato
Il professionista che ha percepito una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in eccesso e dedotto per canoni di locazione dello studio deve tassare tale somma come reddito di lavoro autonomo.
L'orientamento è stato confermato dalla Risposta a interpello n 482/2022 con la quale le Entrate si sono occupate di reddito da lavoro autonomo e della rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività professionale (articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)).
L'Istante ha stipulato un contratto di locazione non abitativo, non soggetto ad IVA, relativo a un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale che prevedeva la corresponsione di canoni di locazione.
Successivamente egli comunicava alla locatrice regolare disdetta a seguito della quale, ritenendo che i canoni richiesti e pagati "superassero i limiti quantitativi […]", ha richiesto alla stessa la restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso della locazione,
A fronte del rifiuto della parte locatrice, l'Istante ha attivato la procedura di mediazione al termine della quale è stato raggiunto un accordo in base al quale l'Istante ha percepito una somma nel 2021.
Trattandosi di locazione dei locali adibiti in via esclusiva al proprio studio professionale, l'Istante dichiara di avere dedotto dal reddito professionale prodotto nel corso del periodo di durata della locazione, con criterio di cassa, i canoni di locazione pagati.
Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in ordine alla rilevanza reddituale della predetta somma percepita nel 2021 e ai criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione.
Le Entrate hanno specificato che, in relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, sono stati forniti chiarimenti mediante diversi documenti di prassi.
In particolare, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E ha chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il "rimborso" di "un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo.
Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
La rilevanza reddituale del "rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stata ribadita successivamente con la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E.
Tale documento di prassi chiarisce che " costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili ".
Il medesimo documento precisa, inoltre, che per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Nel caso di specie, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all'esito un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in "eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.
Per le suesposte motivazioni si ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta.
Allegati: -
Previdenza complementare: quando è imponibile per il lavoratore
"La determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente " in quanto si tratta di fondi derivanti da accordi aziendali che hanno natura facoltativa. Restano invece fiscalmente esenti i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 19515 del 10 luglio 2023.
Imponibilità del Fondo pensione aziendale
Il caso riguardava la dipendente di un istituto bancario che aveva chiesto all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00 versati al fondo aziendale di previdenza complementare e considerati non imponibili rispetto alla successiva prestazione erogata dal Fondo stesso
L'agenzia delle entrate proponeva ricorso contro la sentenza di appello affermando che la natura facoltativa della previdenza complementare rende applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, per il quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile senza alcuna detrazione.
La Cassazione conferma l'orientamento ormai consolidato per il quale , ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego, il reddito' in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» e assoggettato allo stesso regime fiscale. Va considerata quindi bella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera somma versata dal fondo, senza defalcare i contributi versati.
Si conclude che restano fiscalmente esenti – a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».
La cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente che richiedeva il rimborso dei contributi versati
Contributi previdenza complementare: interpello 589 2021
Giova ricordare anche che con la Risposta a interpello n. 589 del 15 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito invece il tema della imponibilità in capo al lavoratore dei contributi di previdenza complementare versati dal datore di lavoro.
Il quesito veniva posto da un ente che chiedeva se fossero deducibili i contributi versati alle forme di previdenza complementare, entro il limite di euro 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li sostiene, oppure fosse deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore.
In merito richiamava l'apparente conflitto tra :
- l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 , che afferma la deducibilità dei " contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57 " e
- l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, per il quale "sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari"
L'agenzia ripercorre nella Risposta , il panorama normativo sull'argomento e specifica in particolare che la lettera e-bis), come modificata dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si limita a prevedere la deducibilità dei contributi senza indicarne i limiti per semplice motivo che questi sono espressi direttamente nell'articolo 8 dello stesso decreto.
Ricorda inoltre che con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, è stato chiarito che l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, sopracitato ( «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e", deve essere intesa nel senso che è ammessa la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).
L'interpretazione conclusiva cui giunge l'Agenzia è dunque la seguente:
" non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente:
– deduce i contributi a carico del lavoratore;
– non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro."
Oltre tale soglia , che si raggiunge considerando i contributi versati da entrambi i soggetti, la restante contribuzione concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Allegati: -
Le imposte indeducibili e quelle parzialmente deducibili sui modelli Redditi 2023
La dichiarazione dei Redditi, tra le altre cose, è quell’adempimento che per l’impresa fa da raccordo tra la normativa civile e fiscale.
Per le imprese che redigono il bilancio, e in generale per i contribuenti in contabilità ordinaria, le imposte sono una componente da rilevare in contabilità in base al principio civilistico della competenza economica, a nulla interessando il fatto che queste siano deducibili o meno dal reddito d’impresa.
Da un punto di vista fiscale il discorso è molto diverso, in quanto la deduzione è regolata dal comma 1 dell’articolo 99 del TUIR, secondo il quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Quindi, la normativa fiscale dispone che sono indeducibili:
- le imposte sui redditi (IRES o IRPEF, a seconda del contribuente);
- le imposte per cui è prevista la rivalsa (IVA ed altre imposte minori).
Si accompagnano a queste le imposte la cui indeducibilità, parziale o totale, discende non dall’articolo 99 del TUIR ma da altre norme, spesso dalle stesse norme che le hanno istituite.
Le imposte fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa (come ad esempio la TARI), lo sono nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Alla luce del fatto che la deducibilità fiscale di una imposta non è questione che interessa il bilancio d’esercizio, il quale attrae tutto, alla dichiarazione dei Redditi del contribuente viene affidato il compito di mettere in relazione le due linee normative.
Il primo ad essere interessato dalla questione è il rigo RF16 del modello Redditi SC 2023, denominato “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)”, sul quale il contribuente dovrà esporre l’importo delle imposte rilevate per competenza ma indeducibili, e quelle rilevate per competenza, potenzialmente deducibili, ma non pagate (e quindi deducibili nell’anno fiscale in cui avverrà il pagamento)

La compilazione del rigo interessa le imposte esposte in Conto Economico; se, per qualsiasi motivo, queste transitano invece solo dallo Stato Patrimoniale (come accade, ad esempio, per l’IVA indetraibile a diretta imputazione del costo del bene capitalizzato), l’esposizione sul rigo RF16 non è prevista.
Caso più complesso di compilazione del modello Redditi SC 2023 è quello delle imposte parzialmente deducibili, come ad esempio possono essere l’IMU e l’IRAP; in questo caso:
- sul rigo RF16 sarà indicato l’intero ammontare dell’imposta di competenza (la quota indeducibile maggiorata di quella deducibile), come variazione in aumento;
- sul rigo RF55, denominato “Altre variazioni in diminuzione”, sarà indicato l’ammontare deducibile dell’imposta, come variazione in diminuzione

Come già accennato, la questione riguarda generalmente le imprese che redigono in bilancio, le quali, di solito, sono società di capitali, per cui i riferimenti inseriti sono quelli relativi al modello Redditi SC 2023.
Però le medesime modalità di esposizione in dichiarazione sono previste anche per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, nei quali casi si adopereranno i righi RF16 e RF55 del modello Redditi SP 2023 e del modello Redditi PF 2023.
Alle imprese in contabilità semplificata non è richiesta l’indicazione sia della variazione in aumento che di quella in diminuzione, essendo sufficiente esporre, tra le variazioni in diminuzione (al rigo RG22 tra gli “Altri componenti negativi”), la quota deducibile dell’imposta versata.