• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Previdenza complementare: quando è imponibile per il lavoratore

    "La determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente " in quanto si tratta di fondi derivanti da accordi aziendali  che hanno natura  facoltativa. Restano invece  fiscalmente esenti i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge”.

    Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 19515 del 10 luglio 2023.  

    Imponibilità del Fondo  pensione aziendale

    Il caso riguardava la dipendente di un istituto bancario che aveva chiesto all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00  versati  al fondo aziendale di previdenza complementare e considerati non imponibili rispetto alla successiva prestazione erogata dal Fondo stesso 

    L'agenzia delle entrate proponeva ricorso contro la sentenza di appello affermando che  la natura facoltativa della previdenza  complementare rende applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, per il  quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di  lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non  concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base  a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile  senza alcuna detrazione.

    La Cassazione  conferma l'orientamento ormai consolidato per il quale , ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione  di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per  il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego, il  reddito' in capo al dipendente va accluso alla  categoria della «pensione integrativa» e assoggettato allo stesso regime fiscale. Va considerata quindi bella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera  somma versata dal fondo, senza defalcare i contributi versati.

    Si conclude che restano fiscalmente  esenti – a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali  obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».

    La cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della  contribuente che richiedeva il rimborso dei contributi versati 

    Contributi previdenza complementare: interpello 589 2021

    Giova ricordare anche che con la Risposta a interpello  n. 589 del 15 settembre 2021  l'Agenzia delle Entrate aveva  chiarito invece il tema della imponibilità in capo al lavoratore dei contributi di previdenza complementare  versati dal datore di lavoro.

    Il quesito veniva posto da un ente  che  chiedeva se fossero deducibili i contributi versati alle forme di previdenza complementare, entro il limite di euro 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li sostiene, oppure  fosse  deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore. 

    In  merito richiamava   l'apparente conflitto tra :

    • l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 , che  afferma la deducibilità   dei " contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57  " e 
    • l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir,  per il quale "sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari"

    L'agenzia ripercorre nella Risposta ,   il panorama normativo  sull'argomento e specifica in particolare che  la lettera e-bis), come modificata dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si limita a prevedere la deducibilità dei contributi senza indicarne i limiti  per semplice motivo che   questi sono espressi  direttamente nell'articolo 8 dello stesso decreto.

    Ricorda inoltre che con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E,  è stato chiarito che  l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, sopracitato ( «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e",  deve  essere intesa nel senso  che è ammessa la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente). 

    L'interpretazione conclusiva cui giunge l'Agenzia è dunque la seguente:

    " non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente:

     – deduce i contributi a carico del lavoratore;

     – non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro."

    Oltre tale soglia , che si raggiunge considerando i contributi versati da entrambi i soggetti, la restante contribuzione   concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Occhiali, lenti a contatto e visite oculistiche: regole per detrazione 2023

    In data 24 luglio l'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento in merito al Bonus vista e il Modello 730/2023.

    Nel dettaglio viene chiarito che per l’acquisto di un occhiale da vista effettuato nel 2022 per il quale si è avuto il “bonus vista”, è possibile inserire nel 730/2023 la differenza rimasta a carico del contribuente.

    L'agenzia ricorda che la legge di bilancio per l’anno 2021 ha previsto, in favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo di 50 euro (in forma di voucher una tantum) per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.
    Viene chiarito che coloro che hanno ricevuto nel 2022 questo contributo (il cosiddetto “bonus vista”) la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus stesso.

    Per tutti i dettagli sul bonus vista leggi: Bonus occhiali, domande da domani 5 maggio 

    Occhiali, lenti a contatto e visite oculistiche: regole di detrazione 2023

    Le spese sostenute dal contribuente, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, relative all’acquisto di:

    • occhiali da vista,
    • lenti a contatto correttive, 
    • visite oculistiche specialistiche,

    sono detraibili dall’Irpef in ragione del 19%, se correttamente esposte nei modelli dei dichiarativi 2023:

    Le spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive (e prodotti analoghi), visite oculistiche specialistiche rientrano nella più generale categoria delle spese sanitarie, per le quali, appunto, è prevista una detrazione del 19% in base e secondo le disposizioni dell’articolo 15 comma 1 lettera c del TUIR, il quale prevede una franchigia di euro 129,11 euro per questa tipologia di costi: la franchigia interessa tutte le spese sanitarie sostenute, non solo quelle oculistiche, e prevede che la detrazione del 19% si applica in caso di un totale di spesa superiore alla suddetta somma.

    Le istruzioni del modello 730 del 2023 precisano che va indicato “l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico” ma si dovrà calcolare “la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”.

    Il contribuente dovrà tenere presente una distinzione fondamentale per questa tipologia di costi:

    • occhiali da vista e lenti a contatto correttive sono dispositivi medici;
    • visita oculista è prestazione specialistica.

    Sempre ai fini della detrazione, il contribuente dovrà tenere presente che dal 2020 è entrato in vigore il generalizzato obbligo del pagamento con modalità tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico bancario, altro) per le spese sanitarie: tuttavia in alcuni casi il pagamento in contanti è ancora utile ai fini della detrazione, come per il caso dei farmaci e dei dispositivi medici, delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da quelle private se accreditate al Servizio sanitario nazionale.

    Il contribuente che vorrà usufruire della detrazione dovrà conservare la documentazione necessaria per poter dimostrare il proprio diritto alla detrazione:

    • fattura o ricevuta fiscale, con descrizione del prodotto acquistato o della visita effettuata, da cui risultano i dati fiscali del soggetto che ha sostenuto la spesa;
    • la prescrizione medica, per occhiali e lenti a contatto, utile a dimostrare la patologia;
    • le eventuali quietanze di pagamento tracciato, per i prodotti o le visite oculistiche per cui sono necessarie.

    L’ultimo passo per poter usufruire della detrazione del 19% è la corretta compilazione del modello 730/2023 o del modello Redditi PF/2023

    La compilazione del modello 730 del 2023 è molto semplice: le spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive, visite oculistiche specialistiche, che danno diritto alla detrazione, confluiscono tutte, insieme alle altre spese sanitarie, anche sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico, nel rigo E1 colonna 2, della Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%” del quadro E “Oneri e spese”.

    Molto simile la compilazione del modello Redditi PF del 2023, sul quale le spese sostenute dal contribuente, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, relative all’acquisto di occhiali da vista, di lenti a contatto correttive, o per visite oculistiche specialistiche, saranno esposte, insieme alle altre spese sanitarie, sul rigo RP1 colonna 2 della Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%” del quadro RP “Oneri e spese”.

    Ti suggeriamo di leggere anche Dichiarazione 730/2023: il calendario delle scadenze

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Le imposte indeducibili e quelle parzialmente deducibili sui modelli Redditi 2023

    La dichiarazione dei Redditi, tra le altre cose, è quell’adempimento che per l’impresa fa da raccordo tra la normativa civile e fiscale.

    Per le imprese che redigono il bilancio, e in generale per i contribuenti in contabilità ordinaria, le imposte sono una componente da rilevare in contabilità in base al principio civilistico della competenza economica, a nulla interessando il fatto che queste siano deducibili o meno dal reddito d’impresa.

    Da un punto di vista fiscale il discorso è molto diverso, in quanto la deduzione è regolata dal comma 1 dell’articolo 99 del TUIR, secondo il quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

    Quindi, la normativa fiscale dispone che sono indeducibili:

    • le imposte sui redditi (IRES o IRPEF, a seconda del contribuente);
    • le imposte per cui è prevista la rivalsa (IVA ed altre imposte minori).

    Si accompagnano a queste le imposte la cui indeducibilità, parziale o totale, discende non dall’articolo 99 del TUIR ma da altre norme, spesso dalle stesse norme che le hanno istituite.

    Le imposte fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa (come ad esempio la TARI), lo sono nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

    Alla luce del fatto che la deducibilità fiscale di una imposta non è questione che interessa il bilancio d’esercizio, il quale attrae tutto, alla dichiarazione dei Redditi del contribuente viene affidato il compito di mettere in relazione le due linee normative.

    Il primo ad essere interessato dalla questione è il rigo RF16 del modello Redditi SC 2023, denominato “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)”, sul quale il contribuente dovrà esporre l’importo delle imposte rilevate per competenza ma indeducibili, e quelle rilevate per competenza, potenzialmente deducibili, ma non pagate (e quindi deducibili nell’anno fiscale in cui avverrà il pagamento)

    La compilazione del rigo interessa le imposte esposte in Conto Economico; se, per qualsiasi motivo, queste transitano invece solo dallo Stato Patrimoniale (come accade, ad esempio, per l’IVA indetraibile a diretta imputazione del costo del bene capitalizzato), l’esposizione sul rigo RF16 non è prevista.

    Caso più complesso di compilazione del modello Redditi SC 2023 è quello delle imposte parzialmente deducibili, come ad esempio possono essere l’IMU e l’IRAP; in questo caso:

    • sul rigo RF16 sarà indicato l’intero ammontare dell’imposta di competenza (la quota indeducibile maggiorata di quella deducibile), come variazione in aumento;
    • sul rigo RF55, denominato “Altre variazioni in diminuzione”, sarà indicato l’ammontare deducibile dell’imposta, come variazione in diminuzione

    Come già accennato, la questione riguarda generalmente le imprese che redigono in bilancio, le quali, di solito, sono società di capitali, per cui i riferimenti inseriti sono quelli relativi al modello Redditi SC 2023.

    Però le medesime modalità di esposizione in dichiarazione sono previste anche per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, nei quali casi si adopereranno i righi RF16 e RF55 del modello Redditi SP 2023 e del modello Redditi PF 2023.

    Alle imprese in contabilità semplificata non è richiesta l’indicazione sia della variazione in aumento che di quella in diminuzione, essendo sufficiente esporre, tra le variazioni in diminuzione (al rigo RG22 tra gli “Altri componenti negativi”), la quota deducibile dell’imposta versata.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Alluvione Emilia, Marche e Toscana: faq delle Entrate con chiarimenti

    Sul sito dell'agenzia delle entrate,  in data odierna 28 giugno, vengono pubblicate due faq relative alle sospensione dei termini tributari per le zone alluvonate.

    Si risponde a dubbi relativi a:

    • pagamenti delle tasse entro il 31 luglio
    • sospensione estiva dei termini tributari in relazione alla sospensione per le zone alluvionate

    Termini tributari zone alluvionate: nessuna maggiorazione per chi paga le tasse entro il 31.07

    Nel dattaglio, veniva chiesto se,  nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie:

    • il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023, in applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • i versamenti rateali originali possano essere mantenuti ed i pagamenti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possano essere effettuati entro il 20 novembre 2023 senza applicazione degli interessi previsti dal medesimo articolo 20.

     Le entrate chiariscono che l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. “Decreto Alluvione”), ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    Il successivo comma 7, primo periodo, del citato articolo 1 ha previsto, inoltre, che: “I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023”.

    In base a quanto disposto dal comma 7 si evince, dunque, che:

    • nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
    • per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

    Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

    • se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
    • se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

    Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

    Comunicazioni da controllo automatizzato: la sospensione estiva si somma a quella da Alluvione

    Il decreto-legge n. 61/2023 ha sospeso i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023. 

    Cio premesso, veniva chiesto, per quanto riguarda le somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione?

    Le entrate hanno replicato che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art 1 del DL n 61/2023 i termini di versamento relativi a

    • cartelle di pagamento, 
    • avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori”, sospesi ai sensi del comma 2,

    riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

    Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati:

    • oltre che dalla sospensione in argomento, 
    • anche dalla sospensione “estiva” prevista dall’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016.

    In base a tale norma Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”

    Si precisa che la sospensione “estiva” si riferisce al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.

    Pertanto, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023.

    Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, si fa presente che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.

    Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Eredi e Modello Redditi PF 2023: quando si presenta?

    Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. 

    Sul frontespizio del Modello redditi PF 2023 devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. 

    Inoltre, deve essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella delle istruzuioni al modello, nel caso dell'erede il codice carica è il "7".
    Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:

    • il proprio codice fiscale,
    • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
    • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
    • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

    In merito ai termini di presentazione essi variano a seconda della data di decesso del soggetto e delle modalità di presentazone del Modello redditi PF.

    Nel dettaglio:

    Per le persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
    Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione:

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2023: le scadenze di giugno

    Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
    • SP per le società di persone ed equiparate. 

    Modello Redditi PF 2023: le scadenze di giugno

    Il contribuente deve verificare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero.

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    Il modello dichiarativo Redditi PF 2023 deve essere presentato:

    • dalle persone fisiche entro il 30 giugno 2023 per il tramite di un ufficio postale,
    • ovvero in alternativa può essere trasmesso in modalità telematica direttamente dal contribuente  o per il tramite di un intermediario abilitato, entro il 30 novembre 2023.

    In merito alle modalità, la dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:
    a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
    b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato,
    c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

    Si precisa che il servizio telematico di presentazione restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    In merito ai pagamenti, si specifica che, tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti:

    • entro il 30 giugno 2023 (saldo anno precedente e acconto)
    • ovvero entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Infatti i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

    Si specifica che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    L’acconto IRPEF è dovuto quando supera i 52 euro ed è versato:

    • in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
    • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: 
      • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; 
      • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.

    Per approfondire leggi anche: Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare con il dettaglio delle regole sulla rateizzazione.

    Modello Redditi PF 2023: dichiarazione correttiva nei termini

    Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
    In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
    I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
    Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
    Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    8,5,2 per mille: le regole 2023 per l’invio delle schede con le scelte

    Con Provvedimento del 16 giugno le Entrate dettano le regole per i sostituti di imposta per l'invio delle schede per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille nelle dichiarazione dei redditi.

    In particolare, Il provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. 

    Tale norma ha previsto che anche per il periodo d’imposta 2022 i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

    Ricordiamo che è stata prorogata al 2024 la dematerializzazione delle schede recentemente prevista. Per i dettagli leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

    Ciò premesso il provvedimento definisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

    Si ricorda che, l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa.

    I sostituti d’imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia delle entrate per il tramite:

    • di un ufficio postale
    • o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (intermediario).

    I sostituti d’imposta devono consegnare le schede:

    • contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023 di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, 
    • ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023. 

    In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento di approvazione del modello 730/2023, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. 

    Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui al punto 3.2, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1. 4.4 

    In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la stessa bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte  raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. 

    Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta. 

    Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. 

    Gli intermediari, inviano i dati:

    • entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023,
    • ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.
    Allegati: