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Criptovalute: la compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale
L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l’obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.
Ampliando il perimetro d’applicazione dell’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.
Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l’attività immateriale basata su blockchain, la prassi, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.
Per un approfondimento della questione si veda l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi.
L’assimilazione ha come conseguenza il fatto che la detenzione di criptovalute, così come di valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al monitoraggio fiscale.
Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:
- “ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”;
- “le valute virtuali non sono soggette all'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.

Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2022, le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:
- la colonna 3 “Codice individuazione bene”: inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
- la colonna 4 “Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
- la colonna 20 “Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.
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Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi
Senza entrare nel merito delle questioni tecniche relative alla blockchain e in generale alla finanza decentralizzata, che non hanno rilevanza ai fini fiscali, potremmo iniziare col dire che le criptovalute vengono usualmente considerate delle valute virtuali in ragione della loro capacità di fungere da mezzo di scambio e grazie al fatto che, come le valute tradizionali, assumono la funzione di unità di conto (questo ultimo aspetto dipende però anche dalle caratteristiche della specifica valuta virtuale).
Il fatto che le criptovalute siano ormai una realtà consolidata nel panorama finanziario globale lo dimostra la quotazione del future del bitcoin, la più famosa delle criptovalute, e il fatto che molti broker abbiano nella loro offerta finanziaria il rapporto di cambio spot tra bitcoin e valute tradizionali.
Con questa breve guida cercheremo di fornire delle indicazioni semplici e schematiche sulla tassazione e sugli obblighi dichiarativi derivanti dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute da parte di persone fisiche, all’infuori dall’attività d’impresa, per aiutare il contribuente a orientarsi in una questione ancora in divenire.
La tassazione del trading su criptovalute non costituisce oggetto di trattamento di questa guida, in quanto attività per sua natura speculativa, di prodotti finanziari complessi, che richiede specifica trattazione.
Il momento impositivo e il problema di fondo
La difficoltà dell’inquadrare in modo semplice e schematico la tassazione delle criptovalute deriva dal fatto che questa, in Italia, non è oggetto di regolamentazione specifica.
Di conseguenza sarà necessario inquadrare per natura l’attività, al fine di applicare le norme fiscali più coerenti per assimilazione; con tutte le conseguenze del fatto in termini di opinabilità.
Più concretamente, oggi, l’inquadramento fiscale applicato alle criptovalute discende da interpretazioni di prassi, sostenute da alcuni appoggi giurisprudenziali: questo rende la normativa fumosa nella definizione dei suoi confini, e incerta a causa del suo continuo divenire.
Per chi non lo sapesse, il ciclo di vita di una criptovaluta è caratterizzato da tre momenti:
- la creazione (mining per gli esterofili o per i tecnici),
- il deposito
- e lo scambio.
In base alla configurazione attuale della disciplina sul tema, il momento impositivo è rappresentato dallo scambio: nel momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per acquistare beni o servizi, o scambiata con diversa valuta (tradizionale o virtuale), essa diviene oggetto di tassazione.
In termini di obblighi dichiarativi, invece, sono interessati due momenti:
- lo scambio, che interessa la tassazione,
- e la detenzione, che può interessare il monitoraggio fiscale.
L’inquadramento fiscale
Come accennato, il primo passo per rintracciare il corretto trattamento fiscale di una attività, in mancanza di normativa specifica, è costituito dal suo inquadramento per natura.
Una criptovaluta è uno strumento ibrido con caratteristiche tali da potersi considerare, con similare livello di correttezza: uno strumento finanziario, una valuta, una attività immateriale.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 72/E/2016, supportata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.
Tale interpretazione non è in linea con le scelte legislative di alcuni stati esteri e con il parere di parte della dottrina, ma, bisogna dire, finora non è stata messa in discussione dalla giurisprudenza nazionale, per cui, in attesa di un auspicabile intervento del Legislatore, costituisce il principale punto di riferimento per il contribuente.
L’assimilazione della criptovaluta a una valuta estera porta con sé alcuni obblighi in tema di monitoraggio fiscale, di cui si approfondirà nel seguito, e comporta che il sistema di tassazione più coerentemente applicabile è quello previsto dall’articolo 67 del TUIR, il quale:
- al comma 1 lettera c-ter afferma che costituiscono redditi diversi imponibili “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti”;
- al comma 1-ter dispone che “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui”.
Semplificando per brevità, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze derivanti da cessione a termine di criptovalute se l’ammontare detenuto dal contribuente supera la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno.
L’Agenzia delle Entrate, nella recente risposta a Interpello numero 788/2021 precisa che “il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”.
L’eventuale minusvalenza, ovviamente, potrà essere rilevata dal contribuente solo al sussistere delle medesime condizioni.
Il perno dell’impostazione normativa si basa sul postulato che, al superamento del limite quantitativo identificato dalla norma, si realizzi quella finalità speculativa necessaria per attrarre a tassazione la plusvalenza realizzata.
Gli obblighi dichiarativi
Come anticipato, gli obblighi dichiarativi che riguardano il contribuente sono costituiti dal monitoraggio fiscale e dalla tassazione, rispettivamente legati ai diversi momenti della detenzione e dello utilizzo della criptovaluta.
Per quanto riguarda la tassazione, realizzate le condizioni di imponibilità previste dall’articolo 67 del TUIR, come analizzate nel precedente paragrafo, alla plusvalenza realizzata si applicherà una imposta sostitutiva del 26% ed il reddito diverso di tipo finanziario dovrà essere esposto sul quadro RT del modello Redditi PF; oppure, nel caso in cui il contribuente possa e voglia presentare il modello 730, integrando questo con il medesimo quadro (sulle modalità di integrazione del modello 730 si veda l’articolo L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF).
Gli obblighi di monitoraggio fiscale, conseguenti alla detenzione della criptovaluta, si concretizzano nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la già citata risposta a Interpello numero 788/2021, in funzione di dove e come sono detenute le criptovalute è possibile distinguere tre diverse situazioni, in relazione alle quali vige o non vige l’obbligo di dichiarazione delle consistenze sul quadro RW.
In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:
- tramite intermediario residente in Italia: non vige;
- tramite intermediario non residente in Italia: vige;
- tramite portafogli digitali: vige.
Infatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”, e, con la risposta a Interpello 788/2021, che “con riferimento alla detenzione di valute virtuali […] si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, anche per quelle di cui il contribuente “detenga direttamente la chiave privata”.
La medesima risposta a Interpello precisa infine che, a prescindere dall’obbligo di monitoraggio fiscale, le criptovalute non sono soggette a IVAFE, “in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria”.
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TFM : quali sono gli aspetti fiscali del trattamento di fine mandato?
Dal punto di vista fiscale, secondo la dottrina prevalente, quanto annualmente accantonato al fondo TFM degli amministratori è deducibile dal reddito d’impresa, anche nell’ipotesi di ricorso ad una polizza assicurativa con beneficiario l’amministratore.
Tale conclusione discende dal combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR.ARTICOLO 105 TUIR comma 1 prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali comma 4 estende quindi le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). Il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza: in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
Parte della dottrina, muovendo dal richiamo fatto dall’art. 105, TUIR all’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, ritiene necessario, ai fini della deducibilità per competenza, che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario è estesa anche al TFM l’applicazione del principio di cassa disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Le indennità per la cessione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi il trattamento di fine mandato (TFM) hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:- risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- derivino da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- per la loro corresponsione, la società ha stipulato una polizza assicurativa.
TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOGGETTO PERCETTORE Caso sub 1
e sub 2L’indennità non andrà dichiarata da parte del contribuente qualora il soggetto erogatore abbia effettuato le ritenute, in quanto implicitamente assoggettato a tassazione separata.
Sui compensi spettanti agli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato, la società erogante deve trattenere una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, comma 1, ed art. 24, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 600/73, nonché circolari n. 58/2001 e n. 67/2001).
Saranno successivamente gli Uffici fiscali a rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, TUIR, ovvero, se più favorevole per il contribuente, facendo concorrere l’indennità alla formazione del reddito dell’anno in cui la stessa è percepita.Caso sub 3 L’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e andrà indicata nella Sezione I del quadro RC, Mod. Redditi o quadro C, Mod. 730 Caso sub 4 All’amministratore viene applicata una ritenuta a titolo di imposta sui proventi finanziari maturati (tali redditi non saranno pertanto tassati separatamente).