• Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Redditi SC: novità nel Quadro RF per redditi agricoli

    Le Entrate hanno pubblicato regole e modello per la dichiarazione dei redditi delle società.

    In particolare, con il provvedimento del 17 marzo si pubblicano le regole per l'anno d'imposta 2024: scarica qui Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.

    Tra le novità vi sono quelle per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole introdotte dalla Riforma Fiscale.

    Vediamo i dettagli del quadro RF e in particolare del rigo RF8.

    Redditi SC: le novità del quadro RF per redditi agricoli

    Nel Modello Redditi SC 2025, tra le novità di quest'anno figura il recepimento della novità per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. 

    Essa è contenuta nel Quadro RF dove è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    In dettaglio ricordiamo che il Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires ha previsto quanto segue:

    • e) all'articolo 56-bis: 
      • 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»
      • 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»; 
      • 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    • f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».

    Nel Quadro RF per la determinazione del reddito di imprese:

    il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. 

    A titolo di esempio, tale rigo va compilato:

    • dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;

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    Verbali distribuzioni utili: registrati con RAP online dal 12.03

    Le Entrate hanno pubblicato il nuovo Modello RAP 2025 con diversi aggiornamenti. Per tutte le novità leggi anche Modello RAP 2025: registrazione atti privati.

    Tra le novità, vi è quella del modello aggiuntivo per il verbale di distribuzione utile che, dal 12 marzo, può essere inviato via web con il RAP online.

    Attenzione al fatto che, una volta inserite le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle con il c/c contestualmente.

    Verbali distribuzioni utili registrati con RAP online

    Il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati. 

    Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:

    • del contratto di comodato, 
    • del contratto preliminare di compravendita
    • e del verbale di distribuzione utili delle società.

    Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:

    • direttamente,
    • oppure tramite un intermediario abilitato,

    mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    Attenzione al fatto che alla richiesta di registrazione è necessario allegare:

    • l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b);
    • il file così realizzato conterrà, quindi:
      • la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
      • gli eventuali documenti allegati all’atto;
      • la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

    La novità del nuovo Modello RAP 2025 è appunto il fatto che esso contiene il nuovo Quadro ATTO per il verbale di distribuzione utili e a seguire il QUADRO SOCI:

    Nel QUADRO ATTO verbale di distribuzione utili vanno indicati:

    • Totale Utile conseguito dove indicare l’importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio.
    • Importo Utile distribuito ai soci dove indicare l’importo dell’utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.

    Attenzione al fatto che il richiedente la registrazione in questo caso è sempre la società ossia il soggetto obbligato a richiedere la registrazione dell’atto, anche se chi sta materialmente effettuando la richiesta è il rappresentante legale della stessa società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.

    Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nell’atto originale.

    ed è tenuto a conservare in originale l’atto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio online. 

    Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto la copia delle ricevute dalle quali risulta la registrazione dell’atto ovvero l’esito del pagamento delle imposte.

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    Differenza da recesso: indeducibile per le società di capitali

    L’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 27460, pubblicata il 23 ottobre 2024, analizza il trattamento fiscale da applicarsi, in capo alla società di capitali, al corrispettivo che viene liquidato al socio che recede.

    Il recesso del socio di società di capitali è disciplinato dall’articolo 2473 del Codice civile, il quale, al comma 3, prescrive che il valore di rimborso deve essere calcolato in base al valore di mercato della quota di partecipazione al patrimonio della società nel momento in cui il recesso viene richiesto; tale valore di mercato, di norma, costituisce un valore superiore rispetto al valore nominale della quota di partecipazione. 

    Ciò in ragione dell’avviamento, di plusvalenze latenti, della partecipazione agli utili dell’anno in corso.

    La differenza che intercorre tra il valore nominale della quota di partecipazione e quanto viene effettivamente liquidato al socio alla data del recesso, costituisce un plusvalore che prende il nome di differenza da recesso, del quale l’ordinanza 27460/2024 tratta il corretto trattamento fiscale.

    L’ordinanza 27460 del 23 ottobre 2024

    Secondo l’ordinanza 27460/2024, per inquadrare correttamente il fenomeno da un punto di vista fiscale, si dovrà prima chiarire il corretto trattamento civilistico dell’operazione, per il quale fa da riferimento quanto enunciato dal Principio contabile OIC 28, che tratta del “Patrimonio netto”.

    Il documento dell’OIC stabilisce infatti che, in caso di rimborso della quota a un valore superiore del valore nominale, la differenza da recesso deve gravare sugli utili e sulle riserve disponibili; se non ci sono, l’assemblea straordinaria dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

    Questo perché la differenza da recesso, secondo quanto stabilito dal Principio contabile OIC 28, non transita dal Conto economico, in quanto afferente alla sola sfera patrimoniale della società.

    Precisato questo punto, il passaggio al corretto trattamento fiscale avviene naturalmente. 

    Infatti, in base all’articolo 47 comma 7 del TUIR, una somma percepita dal socio che può essere qualificata come differenza da recesso costituisce un utile, il quale, in base all’articolo 44 del TUIR, rappresenta un reddito di capitale che, per espressa previsione dell’articolo 109 comma 9 lettera a) del TUIR, è una remunerazione non deducibile dal reddito d’impresa.

    A questo fine l’assenza di imputazione a Conto economico non costituisce chiave fondamentale per sostenere l’indeducibilità fiscale di questi costi, ma solo una chiave rafforzativa

    Il lettore ricorderà che questo transito costituisce un requisito imprescindibile per la deducibilità di un costo, eccezione fatta per quegli oneri che risultano deducibili per espressa previsione di legge, secondo quanto disposto dall’articolo 109 comma 4 lettera b) del TUIR; ma, come visto, la legge fiscale invece, equiparando la differenza da recesso agli utili ordinariamente distribuiti da una società, a tutti gli effetti vieta espressamente la deducibilità del costo, per cui tale norma non è applicabile.

    Il principio di diritto

    La Corte di Cassazione sull’ordinanza numero 27460 del 23 ottobre 2024 ha emanato quindi il seguente principio di diritto: “In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dall’onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta differenza da recesso, corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR, come desumibile dall’espresso richiamo che tale norma opera all’articolo 44 del TUIR, e confermato dall’articolo 47, comma 7, del TUIR, ai sensi del quale le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate; diverse risultando le valutazioni da operarsi con riferimento alle società di persone, in cui la differenza da recesso ha invece natura di reddito di partecipazione”.

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    Credito transizione 4.0: chiarimenti su società con esercizio ultrannuale

    Con la Risposta a interpello n 239 del 2 dicembre le Entrate rispondono a dubbi sul credito transizione 4.0.

    In particolare si replica ad una società con periodo d'imposta ultrannuale che domanda chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi e sulla compilazione dell'F24, evidenziando che si può utilizzare il credito di imposta in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.

    Credito transizione 4.0: chiarimenti su società con esercizio ultrannuale

    La SRL istante è stata costituita a ottobre 2022, con iscrizione nel Registro delle imprese a novembre 2022, con chiusura del suo primo esercizio il 31 dicembre 2023.

    La società ha acquistato un macchinario 4.0 a novembre 2022 e la relativa fattura è stata pagata in due rate nello stesso mese.

    L’Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio, al verificarsi di tutte le condizioni di legge spetti nella misura del 40% ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, dato che:

    • ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR 
    • l’investimento è stato effettuato nel 2022,
    • e il suo valore è inferiore a 2,5 milioni di euro,

    Il comma 1059 della stesse legge prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, “in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-ter del presente articolo. […] Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.“

    L'istante ha affermato che il bene è entrato in funzione dal 1° gennaio 2023, non precisando nulla sulla data di interconnessione dello stesso.

    Pertanto, evidenzia l'Ade, sulla base del comma 1059, il credito di imposta potrà essere utilizzato in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso. 

    Come chiarito nella Circolare n 9/2021, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, “il contribuente può godere del credito d’imposta in misura ridotta fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta «in misura piena».

    Per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” come chiarito dalla stessa circolare.

    A tal fine l'ammontare del credito fruibile in misura piena dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. 

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che il credito in esame può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo 6936 e quale anno di riferimento l’anno in cui è iniziato l’investimento, nel caso di specie il 2022.

    Inoltre l’Agenzia ha chiarito che nel modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d’imposta 2023, utilizzabile anche dai soggetti con “[…]periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2023”, la società pur avendo effettuato l’investimento nel 2022, dovrà compilare il quadro RU del modello come se avesse acquistato il bene nel 2023, e dovrà essere compilato:

    • il rigo RU5 (colonne 1 e 3), indicando quindi l’importo del credito maturato, 
    • e il rigo RU130, relativo al dettaglio degli investimenti 4.0 realizzati, oltre gli altri campi del quadro RU richiesti.

    Allegati:
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    Modello Redditi SC 2024: contributo di solidarietà temporaneo

    Nel Modello Redditi SC 2024 per il periodo di imposta 2023, va indicato il contributo di solidarietà temporaneo.

    Ricordiamo che tale contributo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 115 a 119, legge n. 197/2022) ed è stato previsto a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato per la successiva vendita dei beni:

    • l’attività di produzione di energia elettrica, 
    • l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, di coloro che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

    Vediamo come indicarlo nel modello redditi SC 2024.

    Contributo solidarietà temporaneo: istruzioni per il Modello redditi SC 2024

    Le istruzionio specificano che, nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV che, per il solo anno 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate (art. 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191).
    Piì in dettaglio, per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    In tal caso devono essere stati esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (art. 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).

    Il contributo di solidarietà è di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione delle citate disposizioni (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022) ed è da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024, utilizzando gli appositi codici tributo.

    A tal fine, nel rigo RQ106 va indicato l’ammontare del contributo di solidarietà determinato in misura pari alla quota non versata in virtù dell’esclusione dal computo del reddito complessivo di periodo gli utilizzi delle riserve di patrimonio nette accantonate sopra indicate.

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    Redditi SC 2024: immobili sequestrati e sospensione imposte

    Il Modello Redditi SC 2024 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali ed equiparati.

    In particolare, deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:

    • società per azioni e in accomandita per azioni, 
    • società a responsabilità limitata, 
    • società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, 
    • società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia 
    • enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
    • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.

    Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR):

    • redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni
    • redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni)
    • redditi di capitale
    • redditi diversi
    • redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

    Vediamo la novità di quest'anno sugli immobili sequestrati.

    Modello Redditi SC 2024: dove indicare gli immobili sequestrati

    Tra le novità del Modello Redditi SC 2024 per i soggetti Ires vi è quella per gli immobili sequestrati.

    In particolare, nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.

    Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR. 

    Le istruzioni al modello precisano che, i beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (“Redditi fondiari”), dell’art. 70 (“Redditi di natura fondiaria”) e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (“Proventi immobiliari”) del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

    In tali ipotesi, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. 

    Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella “Immobili sequestrati” e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.

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    Criptovalute: la nuova sezione del quadro RQ del modello Redditi SC 2024

    L’articolo 1, comma 146, della Legge numero 197/2022, la Legge di bilancio 2023, ha previsto una nuova imposta, l’Imposta sul valore delle cripto-attività, da applicarsi al posto dell’imposta di bollo, a prescindere dal fatto che gli investimenti in cripto-attività siano soggetti, o meno, a monitoraggio fiscale.

    L’Imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille, come l’imposta di bollo che sostituisce, da versare o tramite intermediario residente oppure, in sua assenza, tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione, secondo le tempistiche e le modalità previste per le imposte sui Redditi. Come puntualizzato dalla prassi nella Risoluzione 36/E del 2023, il codice tributo da utilizzare, per il versamento tramite F24, è il codice 1727.

    La base imponibile sulla quale calcolare l’imposta dovuta è costituita dal valore giacente di cripto-attività al termine di ogni anno solare (quindi al giorno 31 dicembre), o alla data di dismissione, in base alla quotazione rilevata dall’exchange su cui l’investimento è detenuto.

    Nel caso in cui non sia possibile ricavare questo valore, il valore della cripto-attività va determinato in base al valore di mercato rilevato su analoga piattaforma dove le stesse cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato.

    L’imposta è dovuta in base ai giorni di detenzione nell’arco dell’anno fiscale e in base alla quota di possesso.

    Ai fini della liquidazione dell’Imposta sul valore delle cripto-attività da parte delle società di capitali, sul modello Redditi SC del 2024, per l’anno d’imposta 2023, è stata inserita la nuova Sezione XXVI del quadro RQ.

    La compilazione del modello Redditi SC

    Il quadro RQ del modello Redditi SC del 2024 è dedicato alle “Altre imposte”. La Sezione XXVI del quadro è a sua volta dedicata all’Imposta sul valore delle cripto-attività.

    La sezione è composta dal rigo RQ107 (e successivi, uno per ogni investimento), sul quale andranno indicati gli elementi specifici della singola cripto-attività, e dal rigo RQ109, dedicato alla liquidazione dell’imposta

    Il rigo RQ107 (e successivi) richiederà la compilazione di sei colonne:

    1. Valore cripto-attività: il valore della cripto-attività determinato al termine dell’esercizio o al termine del periodo di detenzione;
    2. Giorni: il numero di giorni di detenzione;
    3. Percentuale: la quota di possesso dell’investimento (in caso di possesso esclusivo indicare 100);
    4. Imposta calcolata: il valore calcolato dell’imposta;
    5. Credito d’imposta estero: l’eventuale credito di imposta pari all’imposta patrimoniale pagata a titolo definitivo in uno Stato estero;
    6. Imposta dovuta: l’imposta dovuta, pari all’importo di colonna 4 meno quello di colonna 5.

    Anche il rigo RQ109 richiederà la compilazione di sei colonne:

    1. Totale imposta: il totale dell’imposta dovuta, che risulta dalla sommatoria degli importi esposti nella colonna 6 dei righi RQ107 e successivi;
    2. Eccedenza dichiarazione precedente: l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente;
    3. Eccedenza compensata in F24: l’eventuale importo del credito (esposto in colonna 2) compensato utilizzando il modello F24;
    4. Acconti versati: l’ammontare degli acconti versati;
    5. Imposta a debito: indicare l’importo se l’imposta risulta a debito (valore da riportare anche nella colonna 1 del  rigo RX36);
    6. Imposta a credito: indicare l’importo, in alternativa alla colonna 5, se l’imposta risulta a credito (valore da riportare anche nella colonna 2 del rigo RX36).