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    Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo

    Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.

    Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:

    • degli obiettivi generali, 
    • delle aree prioritarie di intervento
    • e delle linee di attività finanziabili 

    attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.

    Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:

    • a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
    • b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
    • c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
    • d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00

    Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027

    Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

    • 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
    • 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice

    In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti  § 7 e § 8 dello stesso decreto.

    Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
    Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.

    Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:

    • 30% assegnato a titolo di quota fissa;
    • 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
    • 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:

    Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

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    Mese dell’Educazione Finanziaria 2025 linee guida per ETS e imprese

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Comitato Edufin, promuove dal 1° al 30 novembre 2025 l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa rappresenta la più ampia manifestazione italiana dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con un calendario di eventi, seminari, attività culturali e laboratori rivolti a cittadini, scuole, enti e imprese

    L’obiettivo è duplice: 

    1. da un lato, rafforzare le competenze dei cittadini nella gestione delle finanze personali;
    2.  dall’altro, sensibilizzare i soggetti più vulnerabili – come donne, famiglie a basso reddito e migranti – per favorire decisioni economiche più consapevoli e sostenibili.

     Lo slogan 2025, “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, sottolinea l’importanza di investire nella conoscenza per prevenire rischi e affrontare meglio il futuro. Vediamo le opportunita e modalità per partecipare.

    Linee guida per la partecipazione di enti e imprese

    La partecipazione al Mese è aperta a pubbliche amministrazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, scuole, università e aziende private (eccetto singoli professionisti). Gli eventi candidabili devono essere gratuiti, senza fini commerciali o promozionali, e coerenti con la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria 2024-2026.

    Sono ammesse iniziative diversificate:

    • programmi formativi per target specifici (giovani, imprenditori, lavoratori, migranti);
    • conferenze, workshop e seminari anche in modalità online;
    • attività culturali e laboratori interattivi;
    • eventi collegati a campagne internazionali come la World Investor Week (WIW) o nazionali come la Settimana dell’Educazione Previdenziale.

    Gli enti proponenti possono candidare le attività dal 1° settembre al 17 ottobre 2025 tramite il portale del Comitato Edufin. 

    Qui le linee guida.

    Una volta approvate, le iniziative saranno pubblicate nel calendario ufficiale e potranno utilizzare il logo dell’iniziativa, personalizzato in base al tema trattato (es. rosa per eventi dedicati alle donne, verde per la sostenibilità, viola per l’innovazione tecnologica)

    Obiettivi e valore aggiunto per il Terzo settore e le imprese

    Il Mese dell’Educazione Finanziaria offre alle realtà partecipanti un’opportunità unica di visibilità e impatto sociale. Entrare nel calendario ufficiale significa contribuire alla crescita della cultura economica nazionale, consolidando il proprio ruolo di attori responsabili verso la comunità. Per le imprese e gli enti del Terzo settore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo con stakeholder e cittadini, migliorare la reputazione e sostenere percorsi di cittadinanza economica inclusiva.

    Il Comitato Edufin, inoltre, monitora qualità e coerenza delle attività, garantendo standard elevati e un approccio imparziale, senza interessi commerciali . Di seguito 

    i principali dati di riferimento per la partecipazione all’edizione 2025:

    Voce Dettaglio
    Periodo 1° – 30 novembre 2025
    Scadenza candidature 17 ottobre 2025
    Modalità di presentazione Form online sul sito del Comitato Edufin
    Destinatari principali Cittadini, scuole, lavoratori, imprenditori, gruppi vulnerabili
    Logo ufficiale Disponibile in 5 varianti cromatiche (blu, rosa, verde, giallo, viola)

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    Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale

    Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all’ADE

    Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.

    La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti

    Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.

    Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:

    1. premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
    2. premi erogati da ASD/SSD affiliate,
    3. premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,
    4. premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti

    L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:

    1. se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
      • ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
      • a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,
      • a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),
      • applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
    2. se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:
      • del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
      • applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
      • valida anche per non residenti,
      • esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
    3. se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
      • 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,
      • 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,
      • nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
    4. quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
      • le somme assumono natura di compenso variabile,
      • concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
      • esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,
      • l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.

    Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni

    L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

    Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.

    Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.

    Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:

    • natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;
    • qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;
    • tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.

    L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.

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    Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e APS

    Il 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore.

    Ieri 22 luglio il Governo ha approvato un Decreto Legislativo in via preliminare che interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

    Vediamo l'articolo per il regime forfettario per ODV e APS

    Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e ASP

    Con l'articolo 2 del Dlgs rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale si prevede che all’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 6 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
    All’articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»

    Come specificato dallo stesso Leo in conferenza stampa: "altre semplificazioni le abbiamo introdotte per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, abbiamo elevato il tetto della esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA da 65 mila a 85 mila euro, oltre a semplificazioni per quanto attiene agli adempimenti, quindi la certificazione dei corrispettivi, la tenuta dei registratori di cassa: questi soggetti possono farne a meno”. Sono poi previste misure per gli enti sportivi e “si è dato un chiarimento per quanto attiene al tetto entro il quale si può fruire del meccanismo agevolativo della 398 del 91 a 400 mila euro”.

  • Enti no-profit

    Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale

    Viene approvato un emendamento al DL fiscale  (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.

    In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.

    L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.

    Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale

    Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.

    Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.

    Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:

    • offrano gratuitamente i servizi,
    • oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
    • comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.

    La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.

    Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.

    Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.

    Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.

    In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:

    • con cadenza annuale,
    • consultando le rappresentanze sportive del territorio,
    • e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.

    Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021. 

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    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.

    Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente

    Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.

    Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.

    Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:

    • mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
    • assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
    • violazioni formali e sostanziali delle regole associative.

    L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.

    Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave: 

    • il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.

    La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.

    Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”

    Tra queste attività rientrano:

    • il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
    • l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
    • la tenuta regolare della contabilità,
    • la conservazione e messa a disposizione della documentazione

    In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.

    Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.

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    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    Viene pubblicata la Circolare n 5/2025 del Lavoro con diversi chiarimenti per i Comitati.

    In sintesi, questi "altri enti" possono acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, vediamo i dettagli.

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    La Circolare nel suo incipit ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore” o “CTS”. 

    Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
    produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .

    Sulla base di tale inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS. 

    L’ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

    Guardando all’oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell’articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. 

    Altrettanto indubbia è, da ultimo, l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. 

    Infine, è incluso nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

    È stata sottoposta all’attenzione del Ministero da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).

    Il Ministero ha replicato positiviamente specificando che i comitati possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli altri enti del Terzo settore, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all’art. 22 del DLgs. 117/2017, 

    Si ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore (n. 106/2016) volti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione. 

    Si evita così che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo

    Il ministero specifica che a tale tema è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
    Da ultimo, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.

    Allegati: