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Associazione no profit ed esonero dal collegamento Pos
Secondo le Entrate le attività di mostre, fiere ed esposizioni organizzate da un'associazione senza scopo di lucro, non rientrano nell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore fiscale previsto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Per tali contribuenti è valido il sistema di certificazione dei corrispettivi già in uso, senza necessità di integrare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di registrazione fiscale.
Tutto ciò è stato chiarito con la Risposta a interpello n 298 del 27 novembre.
Associazione no prift ed esonero dal collegamento pos
Un’associazione senza scopo di lucro, che si occupa di promuovere attività a favore dei gatti e che, in particolare, organizza esposizioni e fiere feline, con un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro, ha chiesto se fosse obbligata a collegare il Pos al registratore telematico per gli incassi dei biglietti d’ingresso, come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La risposta dell’Agenzia, basata su un quadro normativo preciso, evidenzia che le attività di mostre e fiere sono disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e rientrano nella Tabella C allegata allo stesso decreto.
Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Nel caso, però, diei cosiddetti contribuenti minori cioè quelli che non superano i 50.000 euro di volume d’affari annuo è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi.
Inoltre, i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, che li rende disponibili all’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità delle operazioni.
La legge di bilancio 2025 ha introdotto la ovità di collegamento tecnico tra Pos e registratore telematico per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, con l’obiettivo di integrare i processi di certificazione fiscale e pagamento elettronico.
Ma l’Agenzia ribadisce che le attività elencate nella Tabella C, come quelle dell’associazione richiedente, sono escluse da tale obbligo, proprio perché già soggette a un sistema di controllo parallelo tramite Siae.
L'esonero per così dire riguarda quelle attività che già sono certificate.
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Emergenza infanzia 114: bando per contributi agli enti del terzo settore
Con apposito avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pubblicano le regole per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico emergenza infanzia 114 rivolto a enti senza scopo di lucro.
Emergenza infanzia 114: finbalità del bando 2025
Oggetto dell'Avviso è la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., per la gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, o numero pubblico “Emergenza infanzia 114” accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Il “114” è destinato a fornire alle vittime di abuso e violenza, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
Emergenza infanzia 114: beneficiari del contributo
La gestione del “114”, ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, è esclusivamente riservata ad enti, in forma singola o associata anche temporanea:
a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;
b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento ai soggetti di minore età e alle loro famiglie, tramite l’ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno e di messagistica istantanea
c) in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolte a livello nazionale da almeno cinque anni;
d) in grado di avvalersi, in relazione ai diversi livelli di gestione del “114” di personale dipendente, o comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale in relazione al Servizio e che, in ogni caso, non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti penali pendenti, così come richiamato dall’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i.;
e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del “114” per una quota eccedente almeno il 20% del contributo erogato dal Dipartimento, ai sensi del paragrafo 14 del presente Avviso, onde garantire un’immediata diffusione del servizio in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio.
I soggetti partecipanti alla selezione non devono, inoltre, trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, avere riportato condanne penali o sentenze con le quali si dispone l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.p.p. o altri riti speciali, né avere o essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti.
Bando emergenza 114: domande entro il 19 novembre
I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, una domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, nella quale formulano istanza di partecipazione alla procedura di selezione con l’impegno di accettare e rispettare, ove ne risultino gestori, i criteri e le modalità operative nonché tutte le altre condizioni stabilite dal presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti di cui ai paragrafi 6 e 7. 5.3 dell'avviso in oggetto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e in particolare entro il 19 novembre.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, via PEC:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
- unitamente alla documentazione
- e dovrà essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto interessato.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Avviso per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico Emergenza infanzia 114”.
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Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali.
Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).
Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.
Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.
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Dati ISEE disponibili sulla Piattaforma nazionale per gli enti
Con il Messaggio INPS n. 3269 del 30 ottobre 2025, l’Istituto comunica un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici con la pubblicazione dei dati ISEE nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
L’iniziativa rientra nel progetto “Welfare as a Service” (WAAS), previsto dalla Missione 1 – Componente 1 del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, e mira a favorire l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli Enti locali e centrali.
Attraverso la PDND, gli Enti oali e non soo, possono ora accedere in modo rapido, sicuro e conforme alla normativa privacy ai dati relativi all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), migliorando i processi decisionali, la programmazione delle politiche sociali e la gestione dei benefici economici destinati ai cittadini.
Si ricorda che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è istituita dall’articolo 50-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e gestita da PagoPA S.p.A. come soggetto gestore. L’INPS, quale soggetto attuatore , mette a disposizione i propri dati e servizi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle competenze istituzionali degli Enti.
A oggi, l’Istituto rende disponibili oltre 130 servizi interoperabili sulla PDND, ognuno corredato da documentazione tecnica per l’integrazione nei sistemi locali.
Gli Enti autorizzati all’accesso ai servizi ISEE appartengono alle categorie individuate nel Catalogo IPA, tra cui:
- Comuni, Regioni e Province autonome e loro consorzi o associazioni;
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- Università, Istituti AFAM e Enti per il diritto allo studio;
- Aziende e consorzi per l’edilizia residenziale pubblica.
L’autenticazione degli operatori avviene tramite SPID (livello 2) o CIE 3.0, garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle operazioni.
i servizi disponibili
Il Messaggio n. 3269 introduce una semplificazione sostanziale per gli Enti abilitati, che possono ora scegliere tra otto servizi ISEE distinti, ciascuno calibrato su specifiche esigenze operative.
Tipologia di servizio Descrizione Disponibilità Enti abilitati Consultazione Indicatore/Attestazione ISEE Operatori Accesso ai dati ISEE da parte degli operatori autorizzati, previa autenticazione SPID/CIE. Da settembre 2025 Comuni, Regioni, ASL, Università, AFAM, Enti per diritto allo studio, edilizia residenziale Consultazione Indicatore/Attestazione Residenti ISEE Accesso ai dati dei cittadini residenti nel Comune. Da marzo 2025 Comuni (senza certificato client INPS) Consultazione Indicatore/Nucleo Riscontro ISEE Verifica dell’indicatore tramite protocollo DSU. Da febbraio 2025 Tutti gli Enti del Catalogo IPA (senza certificato client) Consultazione Indicatore/Attestazione ISEE (base) Servizi ISEE tradizionali con certificato digitale INPS. Dal 2022 Comuni capoluogo di provincia, altri Enti IPA abilitati Per utilizzare i servizi, gli Enti devono accreditarsi alla PDND mediante la sottoscrizione di un accordo di adesione con PagoPA. Inoltre, gli operatori devono ottenere le abilitazioni di consultazione della banca dati ISEE tramite il modulo INPS MV62, da presentare alla struttura territoriale competente. Questa nuova architettura digitale consente agli Enti di: ridurre gli oneri amministrativi, grazie all’interoperabilità dei sistemi; potenziare la precisione delle verifiche e dei controlli sui benefici economici; migliorare la programmazione sociale territoriale, con dati aggiornati e omogenei. L’integrazione dei dati ISEE nella PDND costituisce, dunque, una leva strategica per l’efficienza amministrativa e per una gestione più equa e mirata delle risorse destinate alle famiglie, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR e con la transizione digitale della Pubblica Amministrazione.
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Contributo impianti natatori ADS e SSD: domande entro il 26 novembre
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 16 ottobre informa del fatto che a far data dalle ore 12 del 27 ottobre 2025 è possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (articolo 3 del Decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2025)
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo impianti natatori: via alle domande dal 27 ottobre
Dal 27 ottobre 2025 è fino al 26 novembre sarà possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.
Attenzione al fatto che, i beneficiari doveono presentare le domande all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Le domande presentate saranno poi sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.
I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel dpcm 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.
Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia, devono risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM.
Le sopra citate ASD e SSD devono comunque effettuare l’accesso sulla piattaforma; una volta accedute, avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell’amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell’anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell’eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l’IBAN su cui ricevere il contributo.
Attenzione al fatto che, qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell’IBAN, andrà compilata una nuova domanda.
Le ASD e SSD che non hanno beneficiato nelle annualità passate del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025.
Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.
Per info è possibile scrivere a:
- [email protected],
- mentre per richieste di carattere amministrativo è possibile scrivere a: [email protected].
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Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre
Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzoLa domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID:
- https:/servizi.lavoro.gov.it
- dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle ore 15:00 del 28 ottobre 2025.
Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari
Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:
- Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
- Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
- Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
- Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
- Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .
Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso
I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:
- realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
- durata compresa tra 12 e 18 mesi;
- costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
- quota di cofinanziamento:
- minimo 20% per ODV e APS,
- minimo 50% per fondazioni;
- il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.
Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.
Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.
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Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole
In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il decreto ha ad oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- b) la definizione delle modalita' di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'attivita' di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attivita' di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Sono altresi' fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
I controlli sugli ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'Ufficio del RUNTS competente puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, che ne facciano richiesta, all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalita' previste la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:
- in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- alle societa' di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
Controlli ETS: gli enti interessati
Secondo il decreto sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Controlli ETS: le tipologie
Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:
- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:
- sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
- sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Le risultanze delle attivita' di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1.