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    Terzo settore: come iscriversi al RUNTS

    La Circolare n 1 delle Entrate con anche tutte le osservazioni giunte nel periodo di consultazione, conclusasi il 23 gennaio scorso, contiene numerosi chiarimenti sulle novità normative per il terzo settore.

    Vediamo il dettaglio sulle regole di iscrizione al RYNTS

    Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene

    Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, “RUNTS”) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    Il RUNTS è suddiviso in sezioni, in ognuna delle quali gli enti sono iscritti a seconda del possesso dei requisiti specifici, normativamente stabiliti; l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, siano essi riservati agli iscritti in determinate sezioni o previsti per tutti gli ETS.
    A seconda della sezione19 di iscrizione gli ETS si dividono in:

    • organizzazioni di volontariato;
    • associazioni di promozione sociale;
    •  enti filantropici;
    •  imprese sociali, incluse le cooperative sociali20;
    •  reti associative;
    •  società di mutuo soccorso.

    A una settima sezione, sono iscritti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni ecc.) comunque costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

    Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore, le norme del Codice trovano applicazione esclusivamente con riferimento allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse previste dall’articolo 6.
    A tal fine, tali enti sono tenuti ad adottare un apposito regolamento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della loro peculiare struttura e finalità e salvo quanto diversamente stabilito, recepisca le disposizioni del Codice. Il regolamento deve essere depositato nel RUNTS.
    Per l’esercizio delle suddette attività deve, inoltre, essere costituito uno specifico patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 13 del Codice. I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere indicati all’interno del regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
    Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie rispondono delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 esclusivamente nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente non possono avanzare alcuna pretesa sui beni ricompresi nel patrimonio destinato allo svolgimento delle attività sopra richiamate.
    Sono esclusi dalla possibilità di acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono essere iscritti al RUNTS:

    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    • le formazioni e le associazioni politiche;
    • I sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
    • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

    Non rientrano tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS e, quindi, possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS:

    • i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta;
    • le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

    Il Codice ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per i profili attuativi concernenti, fra l’altro:

    • la definizione della procedura per l’iscrizione nel RUNTS;
    • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
    • la trasmigrazione dei registri esistenti, vale a dire, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

    Al riguardo, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.
    Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre del 2021, sono cessati di esistere i registri del volontariato gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni competenti.
    Il Ministero dell’Interno ha mantenuto tra le proprie competenze il riconoscimento delle finalità assistenziali degli enti a carattere nazionale valevole a escludere gli spacci annessi ai relativi circoli affiliati dalla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
    Per quanto concerne l’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la stessa cessa di esistere al 31 dicembre 2025.
    A tale ultimo riguardo, il citato d.m. 15 settembre 2020 ha previsto specifiche disposizioni attuative in merito al percorso di ingresso nel RUNTS degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.

    ONLUS: iscrizione al runts entro marzo

    Il Ministero con un avviso, leggi qui, alla luce della cessazione dell'anagrafe delle ONLUS, informa del fatto che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

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    Enti Terzo Settore 2026: tutte le novità commentate dall’Agenzia

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). 

    Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

    Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
    In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
    Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
    Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:

    • alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
    • alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
    • ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).

    L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento: 

    • agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
    • alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
    • al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
    • all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
    • alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
    • alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).

    Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti

    Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts

    Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. 

    Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

    Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

    Terzo settore 2026: test di non commercialità

    Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. 

    Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. 

    È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.

    Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.

    Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro

    La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.

    In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).

    Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro. 

    Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

    l regime fiscale applicabile all’impresa sociale

    Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.

    Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.

    Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

    L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi. 

    Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.

    A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).

    Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.

    Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.

    Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.

    Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.

    Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate). 

    La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.

    Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. 

    Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.

    La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:

    •   sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
    • sulla costituzione di riserve divisibili
    • aumento gratuito del capitale sociale.

    Allegati:
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    Codice del Terzo settore: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E

    Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal periodo d’imposta 2026. 

    Il documento di prassi, articolato in oltre 100 pagine, affronta in modo sistematico:

    • i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, 
    • la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo settore (ETS),
    • le modalità di iscrizione al RUNTS 
    • e i nuovi regimi forfettari per Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS).

    Si tratta di una circolare attesa, che tiene conto anche dei contributi pervenuti nella consultazione pubblica conclusasi il 23 gennaio 2026, e che segna un passaggio decisivo verso la piena operatività del nuovo impianto fiscale del Terzo settore.

    La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 rappresenta il primo documento interpretativo organico sul nuovo regime fiscale del Terzo settore.

    In breve sintesi vediamo alcuni chiarimenti chiave forniti dall'Agenzia delle Entrate.

    Iscrizione al RUNTS e fine dell’Anagrafe ONLUS: le scadenze

    Uno dei punti centrali riguarda il passaggio definitivo dalle ONLUS al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La circolare ricorda che:

    • l’Anagrafe delle ONLUS è cessata al 31 dicembre 2025;
    • gli enti già iscritti all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
    • alla domanda devono essere allegati:
      • atto costitutivo;
      • statuto adeguato al Codice del Terzo settore;
      • ultimi due bilanci approvati.

    Se l’iscrizione viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS senza soluzione di continuità, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta (per gli enti “solari”, dal 1° gennaio 2026).

    La circolare ribadisce inoltre un principio fondamentale: l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo, ed è condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice.

    Il “test di non commercialità”: come funziona davvero

    Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il nuovo criterio di distinzione tra attività commerciale e non commerciale ai fini IRES.

    Il principio base

    Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando:

    • sono svolte gratuitamente; oppure
    • i corrispettivi non superano i costi effettivi.

    Per “costi effettivi” si intendono:

    • costi diretti;
    • costi indiretti e generali;
    • costi finanziari e tributari;
    • esclusi i costi figurativi.

    La tolleranza del 6%

    La circolare chiarisce il meccanismo della cosiddetta “clausola di tolleranza”.

    L’attività resta non commerciale anche se:

    • i ricavi superano i costi,
    • ma non oltre il 6%,
    • e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.

    Se lo scostamento supera il 6%, oppure si verifica un avanzo anche nel quarto anno consecutivo, l’attività assume natura commerciale.

    Il documento fornisce esempi numerici dettagliati (tabelle esemplificative a pag. 41 della circolare) che aiutano a comprendere quando scatta la riqualificazione.

    ETS sotto i 300.000 euro

    Importante semplificazione per gli enti di minori dimensioni:

    Gli ETS con ricavi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività di interesse generale svolte, evitando una segmentazione troppo analitica.

    Attività diverse e raccolte fondi: quando scatta la commercialità

    La circolare distingue con chiarezza:

    • attività di interesse generale (art. 5 CTS),
    • attività diverse (art. 6),
    • raccolte fondi (art. 7).

    Le attività diverse devono essere:

    • previste dallo statuto,
    • secondarie e strumentali,
    • nei limiti del 30% delle entrate complessive oppure del 66% dei costi complessivi.

    Le raccolte fondi occasionali:

    • non concorrono alla formazione del reddito,
    • se effettuate in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione,
    • con obbligo di rendiconto specifico.

    Diversamente, le raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi possono assumere natura commerciale secondo i criteri del TUIR.

    Contributi pubblici: quando non sono imponibili

    Altro chiarimento di rilievo riguarda i contributi pubblici. Il Codice del Terzo settore (art. 79, comma 4, lett. b) prevede una regola di favore molto importante: i contributi e gli apporti economici erogati da amministrazioni pubbliche non concorrono alla formazione del reddito IRES degli ETS, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non concorrono alla formazione del reddito:

    • contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche,
    • per attività di interesse generale, svolte anche in convenzione o accreditamento,
    • purché l’ente sia qualificato come ETS non commerciale. Il beneficio spetta solo se l’ente si qualifica come ETS non commerciale, secondo il test previsto dall’art. 79, comma 5 CTS.
      Quindi l’ordine corretto è:

      • prima si verifica la natura delle attività (test di non commercialità);
      • poi si verifica se l’ente è soggettivamente “non commerciale”;
      • solo dopo si applica l’esenzione sui contributi pubblici.

    La circolare precisa un aspetto molto importante, non si fa distinzione tra:

    • contributi a fondo perduto
    • contributi aventi natura di corrispettivo (cioè pagamenti per servizi resi)

    Anche se il contributo ha natura “corrispettiva”, resta non imponibile, purché l’ente sia ETS non commerciale.

    Il nuovo regime forfetario per APS e OdV: chi può accedere e come funziona

    La circolare dedica ampio spazio al regime forfetario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, riservato esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). A differenza del regime di cui all’articolo 80, applicabile a tutti gli ETS non commerciali, questo regime speciale è accessibile solo alle APS e OdV iscritte nella specifica sezione del RUNTS, anche qualora abbiano natura commerciale.

    Il requisito fondamentale è che, nel periodo d’imposta precedente, l’ente abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia fissata dal d.lgs. 186/2025), rapportati ad anno.

    Per il primo anno di applicazione (2026) e per gli enti di nuova costituzione, l’accesso è consentito se si prevede di non superare tale limite; in caso di attività iniziata in corso d’anno, la soglia va proporzionata ai giorni effettivi di attività.

    Nel calcolo del limite rientrano tutti i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi. Restano invece esclusi i proventi occasionali qualificati come “redditi diversi” e le componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi, proventi immobiliari), che non concorrono al plafond e sono tassate con le regole ordinarie.

    Il regime è opzionale e deve essere comunicato in dichiarazione; il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività particolarmente ridotto: 1% per le OdV e 3% per le APS. In caso di superamento della soglia o perdita dei requisiti, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo. Sono inoltre previste regole specifiche per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un regime all’altro, nonché criteri particolari per il calcolo delle plusvalenze sui beni strumentali.

    Sotto il profilo degli adempimenti, il regime comporta significative semplificazioni: esonero dalla tenuta delle scritture contabili fiscali, esclusione dagli ISA, niente obbligo di operare ritenute (salvo scelta volontaria), esonero dalla certificazione dei corrispettivi e, in generale, dall’emissione di fattura, salvo specifiche eccezioni. In ambito IVA, le APS e OdV in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa, non esercitano il diritto alla detrazione e sono esonerate da versamenti, dichiarazione annuale e comunicazioni periodiche, con limitati obblighi di numerazione e conservazione dei documenti. Rimangono tuttavia tenute a versare l’imposta nelle operazioni in cui risultano debitrici per legge (ad esempio reverse charge), e a rispettare le regole ordinarie in caso di superamento delle soglie per acquisti intracomunitari o operazioni con l’estero.

    Nel complesso, il regime dell’articolo 86 si configura come una misura fortemente agevolativa e semplificata, pensata per gli enti di minori dimensioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale in modo limitato e accessorio rispetto alla loro missione istituzionale.

    Allegati:
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    Imprese sociali in forma societaria: chiarimenti sul trattamento IVA

    L'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2026 ha replicato a dubbi sul percorso di razionalizzazione del sistema IVA avviato con il Dlgs n 186/2025.

    Viene esplicitata una lettura sistemica delle novità della nuova articolazione delle esenzioni dell'art 10 del Decreto IVA.

    Imprese sociali in forma societaria: IVA al 5%

    Come chiarito dalle Entrate il legislatore distingue nettamente tra le diverse tipologie di prestazioni. 

    Per le attività di trasporto di malati e feriti (di cui all’articolo 10, comma 1, n. 15), l’esenzione Iva viene ancorata alla natura dell’attività svolta, senza tenere conto dalla forma giuridica del soggetto prestatore del servizio.

    A partire dal 2026, il regime di esenzione trova applicazione nei confronti di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, siano esse costituite in forma associativa, di fondazione o in forma societaria. 

    Per le prestazioni di cui ai numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, che rappresentano il nucleo degli interventi sanitari, sociosanitari, assistenziali ed educativi, il riferimento agli enti del Terzo settore è accompagnato, dall’esclusione delle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile: 

    • società semplice, 
    • Srl, 
    • società in nome collettivo, 
    • società in accomandita semplice, 
    • società per azioni

    Occorre distinguere tra imprese sociali non societarie e imprese sociali costituite in forma societaria, includendo le prime, anche se organizzate in forma associativa o di fondazione, nel perimetro dell’esenzione, ed escludendo invece le seconde. 

    L'impostazione si colloca in un percorso di razionalizzazione dell’Iva che ha visto le imprese sociali costituite nelle forme del libro V, del titolo V del Codice civile nella possibilità di avvalersi di un regime agevolato (quello dell’aliquota del 5%) per le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed educative rese nei confronti dei soggetti fragili indicati al numero 27-ter del decreto Iva, quali anziani e persone con disabilità. 

    La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2026 consente così di ricostruire la ratio dell’intervento normativo:

    1. si chiarisce che il perimetro dell’esenzione Iva vede rigarda le imprese sociali non societarie assimilate agli enti del Terzo settorein forma di associazioni e fondazioni;
    2. le imprese sociali costituite in forma societaria vengono ricondotte a un regime di imponibilità agevolata coerente con quello delle cooperative sociali, attività con funzione sociale di interesse generale pur all’interno di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale. 

    Con tale chiarimento si supera una delle principali aree di incertezza generate dal passaggio dal regime Onlus al nuovo assetto del Terzo settore, dando coerenza sistematica al trattamento Iva delle imprese sociali.

  • Enti no-profit

    Terzo settore: la disciplina della non commercialità nella circolare ADE

    La Bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, in consultazione pubblica fino al 23 gennaio, contine anche un’analisi approfondita dei criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES)

    Questo passaggio è centrale per comprendere quando le attività di un ETS non sono considerate commerciali, con importanti conseguenze sul regime fiscale applicabile.

    Nella Circolare questo aspetto è trattato nel paragrafo 2.2 offrendo un quadro chiaro e operativo dei criteri di non commercialità ai fini IRES per le attività istituzionali degli ETS, con particolare attenzione all’applicazione pratica del test costi/ricavi e alla gestione dei margini di tolleranza.

    La non commercialità degli ETS nella Circolare ADE

    La non commercialità per le attività di interesse generale è un concetto cardine per determinare se i proventi di un ETS restano esenti da tassazione IRES o se, al contrario, vengono trattati come reddito commerciale. 

    In estrema sintesi:

    • un’attività è non commerciale se è svolta in modo gratuito oppure se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivamente sostenuti per svolgerla.

    Per favorire una certa flessibilità di esercizio, la circolare introduce un margine di tolleranza del 6 %: se il margine tra ricavi e costi resta entro questo limite, l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.

    Questo approccio ha una grande rilevanza pratica perché consente agli ETS di mantenere qualifiche fiscali favorevoli anche in caso di leggero avanzamento di entrate rispetto ai costi effettivi, senza trasformare automaticamente l’attività in commerciale 

    Il test di non commercialità degli ETS: metodi

    La circolare chiarisce che il confronto tra ricavi e costi può essere effettuato:

    • unitariamente, quando le diverse attività di interesse generale svolte dall’ente sono strutturalmente e funzionalmente omogenee (stessi processi, stessi beni e servizi).
    • separatamente, quando non è possibile individuare un’omogeneità oggettiva tra le attività. In questi casi, si calcola il rapporto costi/ricavi per ciascuna attività.

    Questa distinzione è fondamentale perché consente di valutare con maggiore precisione la natura dell’attività svolta, evitando che un’attività economicamente marginale inficia l’intero posizionamento fiscale dell’ente 

    Test di non commercialità degli ETS: costi rilevanti e loro imputazione

    Per determinare se un’attività sia non commerciale, è necessario definire correttamente quali costi sono rilevanti

    Secondo la bozza di circolare:

    • si considerano i costi diretti legati all’esercizio dell’attività. Sono inclusi anche i costi indiretti e generali, oneri finanziari e oneri tributari;
    • in presenza di costi promiscui (non direttamente attribuibili a un’unica attività), è possibile imputarli proporzionalmente ai ricavi secondo criteri coerenti con l’articolo 144 del TUIR.

    Questa impostazione evita artificiosità contabili e favorisce una maggiore trasparenza nella determinazione fiscale delle attività 

    Test di non commercialità degli ETS: margine di tolleranza del 6 %

    Un aspetto di grande rilievo pratico riguarda il margine di tolleranza del 6 %

    La circolare precisa che 9l margine è una clausola temporanea e non una franchigia strutturale: può essere applicato solo per tre esercizi consecutivi, purché l’attività sia stata pienamente non commerciale in almeno un periodo;

    Se lo scostamento positivo persiste oltre il terzo anno consecutivo, l’attività può essere considerata commerciale.

    Questa previsione è pensata per consentire agli ETS di assorbire piccole fluttuazioni di mercato senza perdere immediatamente lo status fiscale agevolato. 

  • Enti no-profit

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi  d'impresa,  sport  e imposta sul valore aggiunto. 

    Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.

    Tra le norme quella che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.

    Vediamo maggiori dettagli.

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Il decreto legislativo, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea. 

    In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

    Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

    La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

    In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

    L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024. 

    Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202. 

    La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.

  • Enti no-profit

    Terzo Settore, Sport e IVA: tutte le novità del dlgs pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella GU n. 288 del 12.12.2025 il testo del decreto Correttivo del Terzo settoredecreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

    • enti del Terzo settore 
    • procedure di crisi d’impresa 
    • enti e società dello sport dilettantistico 
    • alcuni istituti dell’IVA

    Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU (quindi 13/12/2025).

    Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991

    L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.

    IVA: semplificazioni e allineamento UE

    Il decreto interviene sull’IVA con un pacchetto articolato di misure: da un lato introduce due novità di immediato impatto per il Terzo settore e l’economia sociale, la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi (art. 6) e l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali (art. 4), dall’altro attua ulteriori interventi di semplificazione e allineamento al diritto UE, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.

    Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)

    È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.

    Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i  Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.

    Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)

    Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.

    È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale. 

    Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)

    Il decreto interviene:

    • sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
    • sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.

    Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)

    È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.

    Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 6)

    L’art. 6 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 interviene sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando di dieci anni il termine collegato al regime IVA degli enti associativi. In particolare, nel comma 683 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, il riferimento al “1° gennaio 2026” viene sostituito con “1° gennaio 2036”. Ne deriva lo slittamento al 2036 dell’orizzonte temporale richiamato dalla norma, con effetto di continuità (in chiave transitoria) del quadro applicativo collegato al regime degli enti associativi fino alla nuova data.

    Aliquota IVA 5% estesa alle imprese sociali (art. 4)

    Con l’art. 4, il decreto amplia l’ambito soggettivo dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972: dopo le parole riferite alle “cooperative sociali e loro consorzi”, vengono inserite anche le “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”. In sostanza, le operazioni già ricomprese nel numero 1 della Tabella A, parte II-bis, potranno beneficiare dell’aliquota del 5% anche quando rese dalle imprese sociali (nei limiti e alle condizioni oggettive già previste da quella voce di Tabella), realizzando un’estensione coerente con la finalità di sostegno agli operatori dell’economia sociale.

    Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate

    Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
    Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.

    Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:

    • per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
    • la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.

    Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti

    Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:

    • concordato nella liquidazione giudiziale,
    • concordato minore liquidatorio,
    • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
    • concordato minore in continuità aziendale,
    • accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
    • piani attestati ex art. 56 CCII,
    • piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
    • procedure estere equivalenti.

    È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.

    Allegati: