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Imprese sociali in forma societaria: chiarimenti sul trattamento IVA
L'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2026 ha replicato a dubbi sul percorso di razionalizzazione del sistema IVA avviato con il Dlgs n 186/2025.
Viene esplicitata una lettura sistemica delle novità della nuova articolazione delle esenzioni dell'art 10 del Decreto IVA.
Imprese sociali in forma societaria: IVA al 5%
Come chiarito dalle Entrate il legislatore distingue nettamente tra le diverse tipologie di prestazioni.
Per le attività di trasporto di malati e feriti (di cui all’articolo 10, comma 1, n. 15), l’esenzione Iva viene ancorata alla natura dell’attività svolta, senza tenere conto dalla forma giuridica del soggetto prestatore del servizio.
A partire dal 2026, il regime di esenzione trova applicazione nei confronti di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, siano esse costituite in forma associativa, di fondazione o in forma societaria.
Per le prestazioni di cui ai numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, che rappresentano il nucleo degli interventi sanitari, sociosanitari, assistenziali ed educativi, il riferimento agli enti del Terzo settore è accompagnato, dall’esclusione delle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile:
- società semplice,
- Srl,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società per azioni
Occorre distinguere tra imprese sociali non societarie e imprese sociali costituite in forma societaria, includendo le prime, anche se organizzate in forma associativa o di fondazione, nel perimetro dell’esenzione, ed escludendo invece le seconde.
L'impostazione si colloca in un percorso di razionalizzazione dell’Iva che ha visto le imprese sociali costituite nelle forme del libro V, del titolo V del Codice civile nella possibilità di avvalersi di un regime agevolato (quello dell’aliquota del 5%) per le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed educative rese nei confronti dei soggetti fragili indicati al numero 27-ter del decreto Iva, quali anziani e persone con disabilità.
La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2026 consente così di ricostruire la ratio dell’intervento normativo:
- si chiarisce che il perimetro dell’esenzione Iva vede rigarda le imprese sociali non societarie assimilate agli enti del Terzo settorein forma di associazioni e fondazioni;
- le imprese sociali costituite in forma societaria vengono ricondotte a un regime di imponibilità agevolata coerente con quello delle cooperative sociali, attività con funzione sociale di interesse generale pur all’interno di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale.
Con tale chiarimento si supera una delle principali aree di incertezza generate dal passaggio dal regime Onlus al nuovo assetto del Terzo settore, dando coerenza sistematica al trattamento Iva delle imprese sociali.
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Decreto Terzo settore: in vigore dal 13 dicembre
Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Leggi anche IVA terzo settore: proroga al 2036
Attenzione sul terzo settore è uscita in consultazione la Circolare ADE con i primi chiarimenti sulla discipliana che dal 1° gennaio vedrà tante novità susseguisi, leggi qui.
Commercialità terzo settore: cosa contine il Decreto
Tra le novità di questo decreto, oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l'introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts.
In particolare, l’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate.
Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
Attenzione però al fatto che la plusvalenza subisce una sorta di congelamento, e infatti, nel caso in cui i beni vengano successivamente ceduti, destinati a usi diversi o perduti, il beneficio viene meno e la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito.
Il decreto, al verificarsi di tali condizioni, consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro anni, purché i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre esercizi.
Di seguito la norma in dettaglio.
In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:
a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
Terzo settore e regime forfettario
L'articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
del decreto approvato, in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, al comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.
La disposizione in commento prevede che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario prevista dall’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146 del 2021.
La citata disposizione prevede che, nell’attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.
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Emergenza infanzia 114: bando per contributi agli enti del terzo settore
Con apposito avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pubblicano le regole per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico emergenza infanzia 114 rivolto a enti senza scopo di lucro.
Emergenza infanzia 114: finbalità del bando 2025
Oggetto dell'Avviso è la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., per la gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, o numero pubblico “Emergenza infanzia 114” accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Il “114” è destinato a fornire alle vittime di abuso e violenza, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
Emergenza infanzia 114: beneficiari del contributo
La gestione del “114”, ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, è esclusivamente riservata ad enti, in forma singola o associata anche temporanea:
a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;
b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento ai soggetti di minore età e alle loro famiglie, tramite l’ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno e di messagistica istantanea
c) in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolte a livello nazionale da almeno cinque anni;
d) in grado di avvalersi, in relazione ai diversi livelli di gestione del “114” di personale dipendente, o comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale in relazione al Servizio e che, in ogni caso, non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti penali pendenti, così come richiamato dall’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i.;
e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del “114” per una quota eccedente almeno il 20% del contributo erogato dal Dipartimento, ai sensi del paragrafo 14 del presente Avviso, onde garantire un’immediata diffusione del servizio in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio.
I soggetti partecipanti alla selezione non devono, inoltre, trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, avere riportato condanne penali o sentenze con le quali si dispone l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.p.p. o altri riti speciali, né avere o essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti.
Bando emergenza 114: domande entro il 19 novembre
I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, una domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, nella quale formulano istanza di partecipazione alla procedura di selezione con l’impegno di accettare e rispettare, ove ne risultino gestori, i criteri e le modalità operative nonché tutte le altre condizioni stabilite dal presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti di cui ai paragrafi 6 e 7. 5.3 dell'avviso in oggetto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e in particolare entro il 19 novembre.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, via PEC:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
- unitamente alla documentazione
- e dovrà essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto interessato.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Avviso per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico Emergenza infanzia 114”.
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Dati ISEE disponibili sulla Piattaforma nazionale per gli enti
Con il Messaggio INPS n. 3269 del 30 ottobre 2025, l’Istituto comunica un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici con la pubblicazione dei dati ISEE nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
L’iniziativa rientra nel progetto “Welfare as a Service” (WAAS), previsto dalla Missione 1 – Componente 1 del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, e mira a favorire l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli Enti locali e centrali.
Attraverso la PDND, gli Enti oali e non soo, possono ora accedere in modo rapido, sicuro e conforme alla normativa privacy ai dati relativi all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), migliorando i processi decisionali, la programmazione delle politiche sociali e la gestione dei benefici economici destinati ai cittadini.
Si ricorda che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è istituita dall’articolo 50-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e gestita da PagoPA S.p.A. come soggetto gestore. L’INPS, quale soggetto attuatore , mette a disposizione i propri dati e servizi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle competenze istituzionali degli Enti.
A oggi, l’Istituto rende disponibili oltre 130 servizi interoperabili sulla PDND, ognuno corredato da documentazione tecnica per l’integrazione nei sistemi locali.
Gli Enti autorizzati all’accesso ai servizi ISEE appartengono alle categorie individuate nel Catalogo IPA, tra cui:
- Comuni, Regioni e Province autonome e loro consorzi o associazioni;
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- Università, Istituti AFAM e Enti per il diritto allo studio;
- Aziende e consorzi per l’edilizia residenziale pubblica.
L’autenticazione degli operatori avviene tramite SPID (livello 2) o CIE 3.0, garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle operazioni.
i servizi disponibili
Il Messaggio n. 3269 introduce una semplificazione sostanziale per gli Enti abilitati, che possono ora scegliere tra otto servizi ISEE distinti, ciascuno calibrato su specifiche esigenze operative.
Tipologia di servizio Descrizione Disponibilità Enti abilitati Consultazione Indicatore/Attestazione ISEE Operatori Accesso ai dati ISEE da parte degli operatori autorizzati, previa autenticazione SPID/CIE. Da settembre 2025 Comuni, Regioni, ASL, Università, AFAM, Enti per diritto allo studio, edilizia residenziale Consultazione Indicatore/Attestazione Residenti ISEE Accesso ai dati dei cittadini residenti nel Comune. Da marzo 2025 Comuni (senza certificato client INPS) Consultazione Indicatore/Nucleo Riscontro ISEE Verifica dell’indicatore tramite protocollo DSU. Da febbraio 2025 Tutti gli Enti del Catalogo IPA (senza certificato client) Consultazione Indicatore/Attestazione ISEE (base) Servizi ISEE tradizionali con certificato digitale INPS. Dal 2022 Comuni capoluogo di provincia, altri Enti IPA abilitati Per utilizzare i servizi, gli Enti devono accreditarsi alla PDND mediante la sottoscrizione di un accordo di adesione con PagoPA. Inoltre, gli operatori devono ottenere le abilitazioni di consultazione della banca dati ISEE tramite il modulo INPS MV62, da presentare alla struttura territoriale competente. Questa nuova architettura digitale consente agli Enti di: ridurre gli oneri amministrativi, grazie all’interoperabilità dei sistemi; potenziare la precisione delle verifiche e dei controlli sui benefici economici; migliorare la programmazione sociale territoriale, con dati aggiornati e omogenei. L’integrazione dei dati ISEE nella PDND costituisce, dunque, una leva strategica per l’efficienza amministrativa e per una gestione più equa e mirata delle risorse destinate alle famiglie, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR e con la transizione digitale della Pubblica Amministrazione.
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Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali.
Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).
Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.
Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.
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Contributo impianti natatori ADS e SSD: domande entro il 26 novembre
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 16 ottobre informa del fatto che a far data dalle ore 12 del 27 ottobre 2025 è possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (articolo 3 del Decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2025)
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo impianti natatori: via alle domande dal 27 ottobre
Dal 27 ottobre 2025 è fino al 26 novembre sarà possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.
Attenzione al fatto che, i beneficiari doveono presentare le domande all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Le domande presentate saranno poi sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.
I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel dpcm 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.
Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia, devono risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM.
Le sopra citate ASD e SSD devono comunque effettuare l’accesso sulla piattaforma; una volta accedute, avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell’amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell’anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell’eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l’IBAN su cui ricevere il contributo.
Attenzione al fatto che, qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell’IBAN, andrà compilata una nuova domanda.
Le ASD e SSD che non hanno beneficiato nelle annualità passate del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025.
Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.
Per info è possibile scrivere a:
- [email protected],
- mentre per richieste di carattere amministrativo è possibile scrivere a: [email protected].
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Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre
Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzoLa domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID:
- https:/servizi.lavoro.gov.it
- dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle ore 15:00 del 28 ottobre 2025.
Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari
Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:
- Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
- Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
- Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
- Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
- Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .
Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso
I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:
- realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
- durata compresa tra 12 e 18 mesi;
- costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
- quota di cofinanziamento:
- minimo 20% per ODV e APS,
- minimo 50% per fondazioni;
- il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.
Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.
Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.