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Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Viene approvato un emendamento al DL fiscale (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.
In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.
L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.
Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.
Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.
Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:
- offrano gratuitamente i servizi,
- oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
- comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.
La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.
Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.
Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.
Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.
In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:
- con cadenza annuale,
- consultando le rappresentanze sportive del territorio,
- e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.
Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021.
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Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.
Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.
Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente.
Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:
- mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
- assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
- violazioni formali e sostanziali delle regole associative.
L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.
Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave:
- il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.
La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.
Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”
Tra queste attività rientrano:
- il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
- l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
- la tenuta regolare della contabilità,
- la conservazione e messa a disposizione della documentazione
In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.
Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.
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Oratori ETS: regole per richiedere i contributi
Il dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 1° luglio un avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, finalizzato a sostenere progetti per la diffusione:
- dello sport e della solidarietà,
- la promozione sociale,
- l’organizzazione di iniziative educative e culturali,
- il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile.
Le risorse disponibili, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate alla valorizzazione o alla realizzazione di:
- interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative;
- ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari.
I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025, e conclusi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che saranno prese in considerazione solo le prime 30 proposte progettuali pervenute per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma, aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Oratori ETS: beneficiari del contributo
La richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso puòessere presentata da:
- a) Parrocchie;
- b) Associazioni del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Associazioni ONLUS, iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997che operano presso oratori parrocchiali;
- c) Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- d) Enti di altre confessioni religiose con intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, co. 3, della Costituzione, di cui all’elenco pubblicato all’indirizzo https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html .
Attenzione al fatto che in caso di partecipazione in forma associata, i soggetti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione e a individuare, già in sede di presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ricopre il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del contributo e responsabile dell’utilizzo del contributo per la realizzazione dell’evento sportivo.
La costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) dovrà quindi essere formalizzata, qualora la richiesta di contributo sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, da caricare, a pena di irricevibilità, esclusivamente sulla specifica piattaforma telematica, di cui al par. 3.2 messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport e rinvenibile all’interno del seguente url: https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nell’ambito del presente Avviso, i soggetti richiedenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un’istanza.
Oratori ETS: requisiti di ammissibilità al contributo
Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito sono elencati di seguito:
- i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui al comma che precede;
- in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore:
- 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’associazione del Terzo Settore presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di associazioni ONLUS:
- 1) iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997;
- 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’ONLUS presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l’ente abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
- coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere dichiarato dal soggetto proponente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
- il progetto deve attenere ad almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.
Oratori ETS: progetti finanziabili
Saranno finanziati progetti coerenti con una o più delle seguenti tipologie e destinati alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:
- a. interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente paragrafo 5, comma 1;
- b. ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- c. progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica
Oratori ETS: presenta la domanda
Per la presentazione delle domande è messa a disposizione apposita piattaforma all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/ .
Al fine di consentire ai partecipanti la redazione dei documenti necessari al fine della presentazione della domanda, nonché per risolvere eventuali dubbi e richieste di assistenza, la predetta piattaforma sarà disponibile a decorrere dalle ore 12:00 di lunedì 14 luglio 2025 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2025.
“Gli oratori – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. Investire negli oratori vuol dire rafforzare una rete di prossimità che sostiene le famiglie, accompagna gli adolescenti nel loro percorso di crescita e contribuisce a unire le comunità, rafforzandone le difese immunitarie. Il nostro impegno è e sarà quello di restituire centralità a questi spazi, troppo a lungo trascurati, perché possano tornare a svolgere la loro funzione naturale, a offrire opportunità quotidiane di partecipazione e a generare nuova e indispensabile speranza”.
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Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno
La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:
- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi o aiuti,
- in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione.
Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.
Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06
Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet
Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023.
Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:
- enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- imprese.
Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:
- nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:
- sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie
E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06
Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.
Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che
entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024.
Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.
Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno
La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.
Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile.
Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.
Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.
Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".
In esso andrà inserito il valore presente:
- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".
Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.
Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.
In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).
Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.
In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.
Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.
Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.
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Modello Redditi ENC 2025: regole per gli enti non commerciali
Pubblicato il Provvedimento n 131080 del 17 marzo con approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC 2025” con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre sono anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Modello Reddici ENC 2025: tutte le regole per gli enti
È approvato il modello “Redditi 2025–ENC”, da presentare nell’anno 2025 è composto da:
- a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI, CP;
- b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”. - la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
l modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.
Tale modello deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali,
- società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia,
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.
Modello ENC 2025: sintesi delle novità
Vediamo le principali novità contenute nel modello ENC 2025:
- Concordato preventivo biennale: è stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE, RS e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Maggiorazione costo del personale: sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e i componenti negativi dei quadri RC, RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- Proddotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato: nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011).
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni: nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione III) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei
terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) - Redditi derivanti dalla produzione di vegetali: nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Affrancamento cripto attività: Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Affrancamento straordinario delle riserve: è stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
• Regime società di comodo: il prospetto relativo a alla verifica delle operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
• Sismabonus ed ecobonus: nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Codice identificativo nazionale: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Tonnage tax: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare i redditi di partecipazione in una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.
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ETS: al via i finanziamenti per assistenza nell’oncologia pediatrica
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il DD 39 del 7 aprile 2025 contenente l'Avviso n. 1/2025, che regola il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
L'Avviso n. 1/2025 rientra nel quadro normativo stabilito dall'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha stanziato i fondi per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Questo fondo è destinato in particolare a sostenere le attività delle associazioni e degli enti del Terzo settore che operano in questo ambito, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie.
Vediamo una sintesi della misura, delle modalità di accesso ai contributi e delle istruzioni operative per le domande gli operatori delle ONLUS interessate.
Fondo assistenza oncologia pediatrica: chi può accedere
Possono accedere ai finanziamenti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione, che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, iscritti nell'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.
Scarica qui l'avviso 1 2025
Per ulteriori informazioni e per accedere alla modulistica, è possibile consultare il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lavviso precisa anche che per eventuali quesiti/problemi tecnici o quesiti di natura normativa/amministrativa,gli enti possono chiedere supporto compilando il form al seguente link: https://www.urponline.lavoro.gov.it:nella sezione “chiedi supporto”.
Categoria: Terzo Settore, Sotto Categoria:
• Fondo assistenza bambini oncologici _Avviso 1-2025 (quesiti tecnici), a partire dal 17 aprile 2025;
• Fondo assistenza bambini oncologici_ Avviso 1-2025 (quesiti normativi)
Si specifica che i quesiti di natura normativa/amministrativa possono essere formulati dagli utenti interessati fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di finanziamento.
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica
Fondo assistenza oncologia pediatrica ETS: risorse e contributi
Per l'anno 2025, le risorse destinate al finanziamento ammontano a € 3.639.300,00.
Queste risorse saranno ripartite tra un anticipo dell'80% con esigibilità nell'esercizio finanziario corrente (€ 2.911.440,00) e un saldo del 20% con esigibilità nell'esercizio finanziario 2027 (€ 727.860,00).
Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non potrà essere inferiore a € 181.965,00 né superiore a € 727.860,00.
Istruzioni, modulistica, documentazione da allegare alle domande
Le domande possono essere inviate dal 17 aprile al 21 maggio 2025. Di seguito la procedura in dettaglio.
1. Accesso alla Piattaforma
Registrazione: La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma informatica "Avviso 1_2025 FBO", disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accesso è possibile utilizzando le credenziali SPID.
Tempistiche: La piattaforma sarà disponibile dal 17 aprile 2025 al 21 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00. Le domande presentate oltre il termine saranno considerate irricevibili. L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare i termini in caso di esigenze tecniche o amministrative impreviste.
2. Modulistica Necessaria
Modello A: Domanda di ammissione al finanziamento, da compilare da parte dell'ente capofila.
Modello A1: Dichiarazione di partecipazione al partenariato, da compilare da ciascun partner.
Modello A2: Dichiarazione di collaborazione gratuita, se prevista.
Modello B: Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
Modello B1: Esperienza pregressa e specifica, per evidenziare gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024.
Modello C: Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.
Modello D: Scheda di progetto, che descrive le attività previste e i risultati attesi.
Modello E: Piano finanziario, che dettaglia le spese previste per il progetto.
Modello Dettaglio volume delle entrate: Facoltativo, per descrivere il volume delle entrate dell'ente.
3. Compilazione e Caricamento
Formato: Tutti i modelli devono essere compilati in formato xls o pdf aperto non scannerizzato.
Firma Digitale: Il rappresentante legale dell'ente capofila deve accedere utilizzando le proprie credenziali SPID, senza necessità di firma digitale per la domanda.
Partenariato: In caso di partenariato, la domanda deve essere inserita dal soggetto capofila, mentre i partner devono compilare e sottoscrivere i modelli A1, B, B1 e C.
4. Documentazione Aggiuntiva
Statuto e Bilancio: È necessario indicare se lo statuto e l'ultimo bilancio consuntivo sono consultabili sul RUNTS o sul sito internet dell'ente. In caso contrario, devono essere caricati come allegati.
Ricevuta di Presentazione: Al termine del processo di invio, il sistema rilascerà una ricevuta con data, ora di invio e numero identificativo.
5. Veridicità delle Dichiarazioni
Responsabilità: Tutte le dichiarazioni devono essere veritiere e complete. False attestazioni possono comportare sanzioni penali e l'esclusione dal finanziamento.
Criteri di valutazione dei progetti di assistenza
I progetti presentati per accedere ai finanziamenti previsti dall'Avviso n. 1/2025 saranno valutati sulla base di una serie di criteri specifici, volti a garantire che le risorse siano destinate alle iniziative più meritevoli e impattanti. Ecco i principali criteri di valutazione:
- Innovatività delle Attività Proposte:
Verranno valutate positivamente le proposte che introducono nuove metodologie o approcci innovativi rispetto al contesto territoriale, alla tipologia di intervento o alle attività già svolte dall'ente proponente. Saranno considerati anche progetti pilota e sperimentali, che possano essere replicati o trasferiti in altri contesti territoriali.
- Rilevanza Rispetto al Contesto Territoriale:
I progetti dovranno dimostrare di rispondere a esigenze e bisogni specifici del territorio in cui saranno realizzati. Sarà valutata la capacità del progetto di integrarsi con le risorse e le iniziative già presenti nel contesto locale.
- Capacità di Rispondere ai Bisogni dei Beneficiari:
Le proposte dovranno evidenziare chiaramente i bisogni e le esigenze dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, e come le attività previste contribuiranno a soddisfarli. Saranno considerati i risultati attesi e la loro misurabilità, nonché il potenziale impatto positivo sulle condizioni di vita dei beneficiari.
- Collaborazioni e Partenariati:
Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono collaborazioni con altri enti pubblici o privati, inclusi partenariati con organizzazioni del Terzo settore, istituzioni sanitarie e altre realtà operanti nel campo dell'assistenza oncologica pediatrica. Sarà considerata la capacità delle collaborazioni di arricchire il progetto e di ampliarne l'impatto.
- Esperienza Pregressa dell'Ente Proponente:
Sarà valutata l'esperienza maturata dall'ente proponente nel settore dell'assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica. In particolare verranno considerati gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024 e la loro rilevanza rispetto alle attività proposte.
- Sostenibilità e Riproducibilità:
I progetti dovranno dimostrare di essere sostenibili nel lungo periodo e di avere potenziale di replicabilità in altri contesti. Saranno valutati positivamente i progetti che prevedono meccanismi di autofinanziamento o cofinanziamento.
- Qualità della Proposta Progettuale:
Sarà valutata la chiarezza e la completezza della proposta, inclusa la descrizione delle attività, degli obiettivi e dei risultati attesi. Verrà considerata la coerenza tra le attività previste e gli obiettivi del progetto, nonché la fattibilità del piano finanziario presentato.