• Enti no-profit

    Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?

    Con Risposta a interpello n 464 del 21 novembre le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza  (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

    Nel dettaglio, nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.

    Come precisato dalla Cuircolare n 15/2022 l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601, prevede, al comma 1, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

    • a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,  enti di assistenza e beneficenza; 
    • b) istituti di istruzione e istituti distudio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; 
    • c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
    • c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di ''in house providing'' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 

    Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica». 

    Sinteticmente, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota, IRES occorre: 

    • rientrare in una delle categorie di "enti" espressamente indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del Dpr n. 601/1973 
    • essere dotati di personalità giuridica (comma 2).

    Lo stesso documento, che tratta il caso di proventi derivanti dal mero godmento di immobili di ente ecclesiastico, ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono essere meritevoli del trattamento agevolativo. 

    Viene prrecisato inoltre che il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.

    Tale precisazione consente di estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese, in modo prevalente, a titolo gratuito.

    L'Ente istante ha dichiarato che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non  pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei  propri fini istituzionali.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS

    Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito. 

    Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo. 

    Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.

    Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS. 

    Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni: 

    • a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso; 
    • b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.

    Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:

    1. nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS; 
    2. nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa. 

    Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.

    E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico

    Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.

     

  • Enti no-profit

    Eventi sportivi rilevanti: i fondi per le ASD e SSD

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso per la selezione rivolto a ASD e SSD con le regole per richedere contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale entro il 31 dicembre 2023.

    Eventi sportivi: presenta la domanda di contributo

    Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport resa disponibile a partire dalle ore 16.00 del 18 maggio 2023 al seguente link:

    L'accesso va effettuato tramite SPID del legale rappresentante. 

    Attenzione al fatto che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.  

    Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

    • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
    • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
    • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, );
    • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
    • adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
    • capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale: i beneficiari

    Possono fare domanda di accesso al contributo:

    1. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,  iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, 
    2. i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

    Le risorse per l’anno 2023 ammontano a € 5.700.000,00.

  • Enti no-profit

    Reddito alimentare: parte la misura sperimentale

    In data 28 luglio è stata pubblicato sulla pagina di pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il Decreto n 78/2023 inerente le regole per la misura nota come Reddito alimentare.

    Come sottoliena l'art 9 dello stesso decreto, esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella suddetta sezione e quindi a decorrere dal 28 luglio.

    Il Reddito alimentare è volto ad assicurare sostegno alimentare ai cittadini indigenti attraverso progetti dei Comuni affiancati dagli enti del terzo settore, anche con il fine di contrastare lo spreco alimentare.

    Vediamo di seguito i dettagli su come funziona.

    Reddito alimentare cos'è e a chi spetta 

    Il reddito alimentare è un progetto di distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti degli esercizi aderenti, realizzata dagli enti locali  con la collaborazione degli  enti del terzo settore e degli esercizi commerciali,  con il fine sia 

    • di sostegno ai cittadini  in povertà estrema che
    •  di lotta allo spreco di prodotti alimentari  che restano invenduti nei negozi.

    Il fondo apposito per l'organizzazione della misura è stato previsto dalla legge 197 2022 legge di bilancio 2023 e si inserisce nel programma  Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

    Le risorse saranno destinate alle spese di gestione  dei progetti, ad esempio per la raccolta dei beni, il  trasporto e il confezionamento dei pacchi  oltre che per una applicazione informatica   che faciliti l'accesso alla misura,  il tracciamento dei prodotti  e delle consegne a domicilio ecc

    La sperimentazione dura 3 anni e verrà attuata  nei comuni capoluogo delle città metropolitane   che saranno selezionati in sede di  di conferenza stato Regioni   sulla base della concentrazione dei tassi di povertà  dei territori, di un’equa  distribuzione  nazionale e delle risorse disponibili.

    I fondi stanziati sono pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e a due milioni annui a partire dal 2024.

    . I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare  saranno  le persone  in totale povertà, senza fissa dimora o comunque seguite dai servizi sociali inserite negli elenchi  del  programma FEAD  e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore 

    Reddito alimentare presentazione dei progetti 

    I progetti per la realizzazione degli interventi di Reddito alimentare saranno presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, a seguito di un apposito avviso non competitivo  che dovrà essere emanato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro 

    Dovranno prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli  esercizi commerciali.

    L'attuazione dell'intervento sarà monitorata da un apposito comitato  con componenti appartenenti al Governo agli enti del terzo settore  al l'ANCI e  a Federdistribuzione e  Confcommercio

  • Enti no-profit

    Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso

    Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.

    Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.

    Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
    del contributo e le procedure di controllo 
    anche successive all’erogazione.

    In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto: 

    1. in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
      • a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
      • a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
      • a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; 
      • a5) enti religiosi civilmente riconosciuti
    2. in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
      • b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; 
      • b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
      • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti; 
      • b6) associazioni; 
      • b7) fondazioni; 
      • b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 

    In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

    Modalità di accesso all'agevolazione

    Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso. 

    Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.

  • Enti no-profit

    Agevolazioni 2023 enti sportivi: la Piattaforma del Dipartimento per lo sport

    Con un avviso di fine giugno il dipartimento per lo sport informa del fatto che, per favorire e semplificare la partecipazione ai Bandi e agli Avvisi da parte dei potenziali beneficiari, il Dipartimento si è dotato di una nuova Piattaforma.
    In particolare, la Piattaforma sarà adattata ai diversi Avvisi che saranno pubblicati dal Dipartimento relativi alle varie agevolazioni in corso a cui gli enti sportivi potranno di volta in volta accedere.

    Bandi e avvisi settore sportivo 2023: l'elenco di quelli attivi

    Dal sito del dipartimento è possibile apprendere che al momento sono disponibili i seguenti bandi e avvisi 2023:

    La Piattaforma è raggiungibile qui: https://avvisibandi.sport.governo.it/ e offre una  GUIDA PER REGISTRAZIONE/LOGIN E PROFILAZIONE ENTE.

    Nel dettaglio, gli enti interessati alla registrazione possono procedere come segue:

    • Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport cliccando qui: https://avvisibandi.sport.governo.it 
    • Effettuare la registrazione/login cliccando in alto a destra su “Accedi all’area personale”:
    • Accedere tramite SPID
    • successivamente sarà possibile effettuare la profilazione dell'ente sempre seguendo i passaggi suggeriti nella guida del Dipartimento dello sport.
  • Enti no-profit

    Class action: ok dal TAR per l’azione dei sindacati

    Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire  attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.  

    Lo ha affermato  il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del  tribunale amministrativo  ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action

    Class action: cosa vuol dire 

     La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini  contro una violazione  che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.

    Normativa sulla class action e decreto contestato

    La legge 12 aprile 2019, n. 31  ha riformato la  disciplina dell’azione di classe, ampliandola :

    • sia in  termini soggettivi ,  ossia garantendo  a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
    • sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».

    Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6  settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo  viene prevista una legittimazione  specifica in favore di  organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei  confronti dell’autore della condotta lesiva  per ottenere i risarcimenti alla collettività . 

    La legittimazione all’azione di classe  nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia  i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto  ministeriale.

     Il decreto  in questione è appunto il  27 2023  , il quale tra i requisiti  ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore.  Questo requisito impedisce  l'azione di classe alle organizzazioni sindacali . 

    Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di  azione alle associazioni senza scopo di lucro.

    Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come  prerequisito   costituirebbe un’ irragionevole disparità di

    trattamento,  dato che  le organizzazioni  sindacali  esercitano  già, in altri ambiti  azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.

    Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese  discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.

    Sentenza del TAR:  sindacati legittimati ad agire in  class action

    Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare  nel predisporre un nuovo   strumento di tutela giurisdizionale  di portata generale e  non solo nel ristretto àmbito della tutela dei  consumatori. 

    Afferma  che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di  ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.

    Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia  che erroneamente   considera il termine  organizzazioni e associazioni come  «evidente riferimento» agli enti del  terzo settore. 

    Si ricorda inoltre che:

    1.  l’assenza dello scopo  di lucro  non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore,  di contro, 
    2. la tutela dei diritti individuali  omogenei (fine delle class action) non rientra  tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite  dagli ETS.
    3. la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata  categoria di soggetti  è invece  intrinsecamente connaturata con gli scopi  del sindacato  e anche storicamente, è stata  funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es.  per la  la contrattazione collettiva).

    Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo  popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese  nell’elenco precedentemente  tenuto dal Ministero dello sviluppo  economico (Mise)  per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.