• Enti no-profit

    Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio

    Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.

    Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di: 

    • formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale; 
    • coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali); 
    • implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale; 
    • attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento; 
    • messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.

    Bando digitale sociale 2024: che cos’è

    Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.

    La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità. 

    Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.

    L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.

    Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.

    Bando digitale sociale 2024: beneficiari

    Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.

    All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.

    Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda

    I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024. 

    Per informazioni: 

      • lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
      • mercoledì, ore 14:30 – 17:00

    Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online. 

    Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Spettanza Art bonus: chiarimento per un Teatro in ristrutturazione

    Con la Risposta a interpello n 133 del 17 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza dell'art bonus nel caso di un Teatro donato al Comune e posto in ristrutturazione da una Fondazione concessionaria dell'immobile che non solo lo utilizza per attività culturali ma lo ha posto in ristrutturazione.

    Sono escluse dal bonus le spese di gestione del teatro, mentre ne sono incluse altre, vediamo maggiori dettagli dalla replica ADE, sentito il Ministero della Cultura competente per materia.

    Spettanza Art bonus: chiariento ADE per un Teatro in ristrutturazione

    L'ente istante è una Fondazone di diritto privato, senza fini di lucro, con lo scopo di ripristinare e mantenere  un elevato standard di servizi in favore della collettività, istituito nel 2020 e iscritto al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Istante rappresenta: ­                 

    • di  aver  acquisto  un immobile  chiuso in  quanto  dichiarato  inagibile,  per  donarlo,  nel  2021,  al Comune che, nel  2019, con  apposita delibera aveva già preventivamente accettato l'immobile in donazione e stabilito che lo avrebbe concesso a titolo gratuito alla costituenda Fondazione nei 9 anni successivi al  collaudo degli interventi; ­         
    • che, nel 2021, il Teatro è stato concesso in affidamento alla Fondazione ed è  stato dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all'articolo  10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministero della Cultura; ­ 
    • che in forza di tale concessione e in qualità di concessionario ­affidatario si occupa dell'opera di integrale restauro dell'immobile, «nonché della dotazione di nuove  attrezzature ed impianti necessari per la gestione e l'allestimento di spettacoli teatrali e cinematografici»; ­         
    • che, come stabilito dall'accordo di concessione, nei 9 anni successivi al  collaudo degli interventi di restauro, avrà diritto allo sfruttamento economico del Teatro.  Al termine di tale periodo di concessione, la Fondazione restituirà al Comune il Teatro nello  stato in cui  si troverà all'esito dell'utilizzo,  senza alcun obbligo di  remissione a  nuovo; ­     
    • che come indicato nell'accordo di concessione, il Comune, dovrà contribuire,  ad ogni stagione teatrale e fino al termine della concessione, alle spese di gestione con  un  versamento a  favore  della Fondazione  di  un importo annuo  non inferiore ad euro  200.000.

    L'Istante inoltre evidenzia che intende svolgere in via esclusiva e principale  le seguenti attività di interesse generale: ­     

    • gestione del Teatro, recuperandone e sviluppando il patrimonio immobiliare, produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale; 
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui  all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ­         
    • promozione e sviluppo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, di tutte le  espressioni teatrali nonché dell'arte cinematografica. 

    L'Istante ha evidenziato di aver ricevuto somme sotto forma di erogazioni liberali a sostegno: ­         

    • del parziale finanziamento del progetto di acquisto del Teatro nel 2020, nonché dei lavori e delle spese di restauro dello stesso; ­         
    • della propria attività di gestione e, in particolare, della realizzazione della stagione teatrale e spettacolistica in corso e futura; ­         
    • dell'acquisto della strumentazione multimediale di cui il Teatro necessita  per lo svolgimento dell'attività spettacolistica. 

    Ciò posto, la Fondazione chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a:

    • sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del Teatro, 
    • sia  quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione, 
    • sia le erogazioni presenti e  future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l'immobile ricevuto in concessione, 
    • possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).

    Teatro in ristrutturazione: quando spetta l’art bonus

    L'agenzia dopo aver riepilogato tutta la normativa di riferimento specifica che con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione  condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero  della cultura. 

    Esso ha affermato, che «Con riferimento alle erogazioni ricevute dalla Fondazione per gli interventi di restauro da effettuare sull'immobile, si ritiene che queste possano essere ammesse al beneficio. Tanto in ragione dell'appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, come specificato dalla norma primaria, il credito d'imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. Al contrario, per quanto  concerne le erogazioni destinate a sostenere i costi di gestione della Fondazione nonché l'organizzazione di attività spettacolistica, non è possibile rinvenire in capo all'Istante i requisiti necessari al riconoscimento della misura in oggetto. Diversamente da quanto prospettato dall'Istante, infatti, il sostegno delle attività svolte dalla fondazione, sia con riferimento ai costi di gestione della medesima che con  riferimento all'attività  svolta presso l'immobile in parola, non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ai fini di tale qualifica, ciò che rileva sono gli istituti puntualmente individuati dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio  (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).». Ciò in quanto, come affermato nelle citate circolari n. 24/E del 2014 e n. 34/ E del 2023, ai  fini dell'applicazione del beneficio  fiscale occorre  fare  riferimento «al  ''sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come  espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)''. […]. A nulla rileva il riferimento al concetto di appartenenza pubblica astrattamente  rinvenibile in capo alla Fondazione in ragione della ''gestione di un patrimonio culturale  di appartenenza  pubblica'',  dal  momento  che  l'immobile  non  può  qualificarsi  come  istituto o luogo della cultura.». 

    Alla  luce  di  quanto illustrato,  si  ritiene  che  le  erogazioni  liberali  destinate  a  sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del Teatro possano essere ammesse  al beneficio fiscale dell'Art bonus di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83  del 2014. 

    Diversamente, le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione  della Fondazione istante, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo

    La legge di conversione del DL 39/2024 approvato da Camera e Senato è attesa in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.

    Tra le novità che reca la conversione del DL vi è un Fondo con contributi per:

    • ONLUS,
    • APS,
    • ODV,

    per ristrutturazione e riqualificazione energetica.

    Vediamo cosa si prevede e le risorse stanziante per questa misura.

    Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo

    La norma inserita nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore:

    • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, 
    • nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

    Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.

    La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

  • Enti no-profit

    Avviso INAIL formazione reinserimento disabili in scadenza

    Sta per scadere il termine per le domande relative al  bando Inail per il  finanziamento di  progetti di  formazione   su reinserimento   e  integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro,  relativo al 2023.La scadenza è fissata al 17 maggio 2024. 

     Scarica  qui il manuale operativo per la predisposizione delle domande.

    Sono  disponibili 2,5 milioni di euro  che saranno assegnati, fino ad esaurimento  con una graduatoria nazionale in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle   domande  che si potranno inviare dal 6 al 17 maggio 2024.

    In data 8 aprile sul sito INAIL sono state pubblicate numerose FAQ di chiarimenti.

    Vediamo i dettagli sui requisiti  e  le modalità di partecipazione.

    Avviso INAIL formazione reinserimento disabili 2023: i beneficiari

    I soggetti destinatari dei finanziamenti sono: 

    •       a)  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul   piano   nazionale,   a  esclusione delle associazioni e delle federazioni ad  esse  aderenti.   Le  predette  associazioni,  per   l'attuazione   dei   progetti   di formazione/informazione,   possono   avvalersi   delle   associazioni  territoriali ad esse riferibili e delle  loro società di  servizi 
    •       b) patronati; 
    •       c) enti bilaterali; 
    •       d) associazioni senza fini di lucro che hanno  per  oggetto  la tutela del lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle  attivita' imprenditoriali,  la  progettazione  e   l'erogazione   di   percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità. 

    Avviso INAIL formazione reinserimento 2023: Importi e spese finanziabili

    L'importo finanziabile sarà ' calcolato in funzione  del  numero  dei  partecipanti e delle ore in cui  si  articolano  i  moduli  prescelti nonche'  della  modalita'   di   svolgimento   in   presenza   o   in videoconferenza  sincrona  di   ciascuna   edizione   dell'iniziativa formativa/informativa. 

    In ogni caso:

    • per le iniziative formative/informative svolte in  presenza  e'  previsto  un  costo  orario  pari  a  euro   20   a   partecipante, mentre 
    • per le iniziative svolte in videoconferenza  con  modalita' sincrona il costo orario e' pari 15 euro a partecipante. 

    Il finanziamento  complessivo  di  ciascun  progetto  non  potrà essere  superiore a euro 120.000.

    Formazione e reinserimento disabili:  a chi si rivolgono i progetti?  

    Alcune faq pubblicate dall'INAIL chiariscono che è possibile coinvolgere come discenti delle attività formative/informative anche i lavoratori impiegati presso il soggetto proponente. Infatti l’avviso pubblico non prevede requisiti particolari ai fini della individuazione dei destinatari delle attività formative/informative (lavoratori, datori di lavoro e

    soggetti in cerca di nuova occupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015) limitandosi a stabilire che, per ciascun progetto, il numero dei

    partecipanti non deve superare il limite complessivo massimo di 400 a livello nazionale.

    Avviso Inail formazione e reinserimento disabili: le domande

      Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – i  destinatari  del finanziamento avranno a disposizione, a breve,   una  procedura  informatica  che consentira' loro, attraverso un percorso guidato, di inserire  la domanda di finanziamento e  la  documentazione  da  allegare  con  le  modalita' indicate  nell'avviso  pubblico.  

     Per informazioni e assistenza sull'avviso pubblico   sono    disponibili:

    •  il  numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center  Inail  sia  da  rete  fissa  sia  da  rete  mobile, 
    • il servizio Inail  Risponde,  nella sezione Supporto del sito.
  • Enti no-profit

    Contributo 2024 per manifestazioni sportive: beneficiarie ASD e SSD

    Viene pubblicato l'avviso del Dipartimento dello sport del 26 aprile con i termini e le modalità per presentare le domande, per i contributi per le manifestazioni sportive di interesse nazionale e internazionale, rivolto alle ASD e SSD.

    Nel dettaglio, la richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso può essere presentata da: 

    • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale 4 DIPARTIMENTO PER LO SPORT delle Attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport;   
    • Comitati organizzatori regolarmente costituiti; 
    • Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; 
    • Discipline sportive associate e paralimpiche;
    • Enti di promozione sportiva; 
    • Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.  

    Contributo 2024 per manifestazioni sportive: la domanda

    L'Avviso definisce, così come previsto dal citato DPCM 11 aprile 2024, i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.   

    L’intera procedura si svolgerà solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport al seguente url:

    L’accesso alla stessa è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.   

    Per soddisfare i criteri di ammissibilità, gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale come previsto al par.1.1, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva. 

    Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi: 

    • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport; 
    • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici  e ricadute positive per il Paese; 
    • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, ecc.); • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica; 
    • adozione di specifiche misure o interventi finalizzate a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente. Le proposte, inoltre, dovranno essere caratterizzate da una qualitativa capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Contributo 2024 per manifestazioni sportive: come viene erogato

    L'avviso specifica che il contributo è erogato in tre tranche così articolate: 

    • la prima, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata, su richiesta del beneficiario, previa registrazione del decreto di approvazione della Convenzione e impegno della spesa da parte dei competenti organi di controllo e solo a seguito di richiesta accompagnata da un piano dettagliato delle attività previste con il relativo cronoprogramma;
    • la seconda, pari al 40% del contributo riconosciuto, è erogata, previa richiesta accompagnata dalla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante la spesa di almeno il 50% dell’importo della prima tranche; 
    • la terza, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata solo successivamente alla conclusione dell’iniziativa, previa verifica amministrativa della documentazione, di seguito elencata, sottoscritta digitalmente in formato PAdES (pdf.p7m) dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto che ricopre il ruolo di capofila, da caricare in piattaforma, entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell’evento:
      • relazione finale delle attività connesse alla realizzazione dell’evento; − trasmissione di eventuali prodotti, anche in termini di comunicazione; 
      • prospetto del rendiconto finale dei costi e dei ricavi, in formato tabellare, redatto secondo il piano finanziario; 
      • un elenco dettagliato
      • in formato PAdES (pdf.p7m) e in formato excel aperto – dei giustificativi delle spese sostenute, distinte per macro-voci di spesa, secondo il piano finanziario approvato dal Dipartimento per lo Sport;
      • copia della documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per l’intero costo dell’evento comprovate attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità o mediante estratto conto della banca/posta, coerenti con il budget approvato, riconducibili anche temporalmente all’evento. 

    Si segnala in ordine a quest’ultimo punto che la documentazione contabile (fatture elettroniche, ricevute, bonifici ecc.), da produrre a titolo di rendicontazione delle spese volte ad ottenere il contributo assentito per l’evento, deve essere provvista del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’evento. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Superbonus per social housing: l’Agenzia chiarisce a chi spetta

    Con Risposta a interpello n 75 del 21 marzo 2024 le Entrate replicano ad una ONLUS "socioassistenziale e sanitaria" che intende beneficiare del Superbonus previsto dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per interventi su un immobile destinato ad attività di social housing.

    Le Entrate non ritengono applicabile l'agevolazione, vediamo il perché.

    Superbonus per social housing: chiarimenti ADE sulla spettanza

    L'istante è un ente religioso che ha costituito la ONLUS e chiede specificamente se:

    1. L'attività di social housing consenta di beneficiare della disposizione di favore del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa previsti.
    2. Se l'immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento senza la necessità di frazionarlo catastalmente, usufruendo del Superbonus per la parte di spesa imputabile alla ristrutturazione con i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa.

    La ONLUS rispetta le disposizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, utilizzando immobili di proprietà dell'Ente per esercitare attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" e di "beneficenza". 

    Inoltre, l'istante intende effettuare ulteriori lavori ammessi al Superbonus su un immobile di categoria catastale B/1, attualmente parzialmente adibito a convento, per destinarlo, al termine dei lavori, a social housing. 

    Questa attività prevede la locazione a canoni calmierati di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di rispondere a esigenze abitative anche temporanee e offrire servizi aggiuntivi come la lavanderia e la pulizia dell'alloggio.

    L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, afferma che «i servizi di ''social housing'' verranno forniti a determinate tipologie di soggetti. In particolare, si vorrebbe privilegiare le situazioni di svantaggio, che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere di seguito riassunte: 

    • a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo familiare del soggetto), quali, cassa integrazione, licenziamento, decesso del principale percettore di reddito; 
    • b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito il soggetto e/o altri componenti del nucleo familiare; 
    • c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti al soggetto e/o ad altri componenti del nucleo familiare; 
    • d) stranieri con lo status di rifugiati;  
    • e) soggetti appartenenti a comunità di accoglienza; 
    • f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare; 
    • g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.».

    L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando che l'attività di "social housing", non rientra tra le attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

    Inoltre, sulla base delle informazioni fornite nell'interpello, l'attività di social housing sembra essere principalmente finalizzata alla mera messa a disposizione di alloggi mediante stipula di apposito contratto, senza una specifica attività di assistenza articolata in una serie di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati. 

    Pertanto, tale attività non sembra rientrare all'interno del settore di attività dell'"assistenza sociale e sociosanitaria", in cui la ONLUS dichiara di operare.

    Non trova, pertanto, applicazione la disposizione di favore del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus sull'immobile destinato a tale attività.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Esenzione IVA per ETS: arriva la proroga al 1 gennaio 2025

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Tra le novità l'attesa proroga al 2025 delle novità in tema di IVA per gli ETS.

    In particolare, si proroga al 2025 l'entrata in vigore di quanto previsto in materia di esenzione IVA per gli ETS nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972. 

    Vediamo il dettaglio delle novità in materia di IVA per il terzo settore che sono appunto fatte slittare al prossimo anno.

    Proroga esenzione IVA per gli ETS: si va al 2025

    La legge di conversione del DL Milleproroghe, tra le altre, prevede la proroga al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva recate dal D. L. n. 146 del 2021.

    La norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, contenute dell’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021 (L. n. 215 del 2021).

    Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15- quater del citato D.L. 146/2021). 

    Inoltre, in attesa della piena operatività del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).

    Ricordiamo che già nella conversione in legge del Dl n 51/2023 noto come decreto omnibus si era previsto il rinvio al 1 luglio 2024 della esenzione Iva per gli enti non commerciali.

    Si ricorda infine il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:

    • associazioni politiche, 
    • sindacali e di categoria,
    • religiose, assistenziali, culturali,
    • di promozione sociale e di formazione extra-scolastica

    nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.

    Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e partita Iva ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata.

    Le proroghe accordate fino ad ora consentono agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione Iva.