-
ONLUS e affitto ramo d’azienda: come si applica il superbonus
Le Entrate hanno specificato che per la ONLUS che affitta un ramo d'azienda per i suoi scopi istituzionali, ossia gestione di residenze per anziani, il superbonus è potenziato.
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 188 del 1 ottobre.
Prima dei dettagli, si evidenzia che l'istante è un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna, che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro.
Il consorzio risulta ONLUS di diritto e, dal 21 marzo 2022, è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La sua attività principale consiste nella gestione e amministrazione di residenze sanitarie assistenziali ed ospedaliere, con relative attività connesse.
L'Istante, intende effettuare su immobili affittati, destinati a centri di servizio per anziani, interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus)
Pertanto, chiede se, per effetto dell'affitto o dell'acquisto del ramo di azienda di una ''Fondazione" possa fruire del Superbonus con l'applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ossia superbonus potenziato, nonché della facoltà di optare per la cessione del credito.
Infine, per l'applicazione del superbonus potenziato, chiede se gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall'avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.
Vediamo la replica ADE.
Onlus e affitto ramo d’azienda: quando spetta il superbonus potenziato
L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 188 del 1 ottobre fornisce i seguenti chiarimenti:
- si conferma che il consorzio può beneficiare del Superbonus per gli immobili di categoria catastale B/1, ma specifica che i requisiti previsti dall'articolo 119, comma 10-bis, devono essere rispettati sin dall'inizio dei lavori o dal momento di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine del periodo di fruizione della detrazione. Tali requisiti includono, tra l'altro, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi o indennità di carica.
- per quanto riguarda i contratti di comodato, l'Agenzia precisa che solo i contratti registrati in data certa prima del 1° giugno 2021 possono consentire l'accesso al Superbonus tramite la modalità di calcolo agevolata prevista dal comma 10-bis. Tuttavia, poiché i contratti di comodato relativi agli immobili gestiti dalla Fondazione non soddisfano questo requisito (non essendo stati registrati prima del 1° giugno 2021), il consorzio non potrà applicare il Superbonus tramite il comma 10-bis per quegli immobili.
- per uno degli immobili, l'Agenzia dichiara che il consorzio potrebbe applicare il Superbonus con la modalità agevolata del comma 10-bis, a condizione che il consorzio risulti usufruttuario dell'immobile sin dall'avvio dei lavori o dal sostenimento delle spese, e che tale condizione permanga per l'intero periodo di fruizione del beneficio.
- l'Agenzia conferma che i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica durante tutto il periodo di fruizione della detrazione. La gratuità della carica deve essere dimostrata tramite prove o dichiarazioni formali.
- in merito alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate specifica che, essendo il consorzio una ONLUS, può esercitare queste opzioni, ma solo se risulta già costituito prima del 17 febbraio 2023 e se i lavori o le spese sono stati avviati prima del 30 marzo 2024
Vediamo tutto il dettaglio del chiarimento dell'Ade.
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera dbis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».
Come chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, a detti soggetti (ONLUS, OdV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, salvo quella per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della ''natura'' degli immobili e del ''tipo di intervento'' da realizzare.
Con la circolare n. 3/E del 2023 è stato chiarito che: la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nel richiamato articolo 119, comma 9, lettera dbis, del decreto Rilancio, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, alle APS e alle OdV; il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Il detentore inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Con riferimento alle disposizioni di cui al citato comma 10bis, inoltre, la medesima circolare n. 3/E del 2023 precisa che l'elencazione dei titoli che consentono al proprietario o al possessore degli immobili l'applicazione di tali disposizioni è da considerarsi tassativa.
L'articolo 2, comma 3bis, del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 stabilisce che «tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10bis […] devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10bis».
Il successivo comma 3ter prevede, inoltre, che «il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale […] è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni (…) che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.»
In base alle disposizioni sopra riportate, dunque, ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, i requisiti richiesti, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese
Fa eccezione la detenzione dell'immobile a titolo di comodato gratuito atteso che, in tale caso, la norma espressamente prevede che il predetto titolo è idoneo all'applicazione del comma 10bis «a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore» al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.
In sostanza, nel caso in cui l'immobile sia detenuto in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito, registrato prima del 1° giugno 2021, può applicare le disposizioni contenute nel predetto comma 10bis (nel rispetto di ogni altra condizione richiesta) il comodatario del contratto registrato prima della predetta data.
Ciò premesso, poiché nel caso in esame, i contratti di comodato registrati in data anteriore al 1° giugno 2021, sono stati stipulati tra la ''Fondazione'' e le parrocchie proprietarie degli immobili oggetto degli interventi agevolati, l'Istante non può applicare le particolari modalità di calcolo previste dal citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Diversamente, l'Istante potrà applicare il citato comma 10bis con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili di cui al punto 3 del quesito, qualora risulti usufruttuario dei predetti immobili «sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese» e tale condizione permanga «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10bis dell'articolo 119, è necessario, inoltre, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica «fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese.
La gratuità della carica deve sussistere «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
Indipendentemente da quanto previsto nello statuto, va dimostrato «con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Con riferimento alla possibilità che le ONLUS, APS e ODV optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, a fronte di un generale divieto all'esercizio di tali opzioni si prevede, al ricorrere di determinati presupposti, alcune deroghe specifiche.
In particolare, l'esercizio delle opzioni è consentito, tra l'altro, per le ONLUS, le ODV e le APS che risultino già costituite alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2023).
L'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è intervenuto ridefinendo il perimetro di operatività delle deroghe al generale divieto di cessione o sconto in fattura di cui al decreto legge n. 11 del 2023.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 39 del 2024, stabilisce per determinati soggetti, tra i quali le ONLUS, le ODV e le APS (già costituite alla data del 17 febbraio 2023), che le deroghe al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024):
- «a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13ter, del citato decretolegge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; […];
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.».
Pertanto, nel rispetto delle predette condizioni e di ogni altra condizione richiesta, sulle spese sostenute l'Istante potrà esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Allegati: -
Bilanci ETS: i nuovi limiti e i chiarimenti del Ministero
La Circolare n 6/2024 del Lavoro fornisce istruzioni pratiche sulle novità introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” relativamente agli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.
La novità legislativa vuole perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, con riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli artt.13, 30 e 31 del Codice, nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio, vediamo i commenti del Ministero.
Bilanci enti privi di personalità giuridica: nuova soglia dimensionale
La circolare n 6 ha innanzitutto evidenziato che la chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell’articolo 13 del Codice.
La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, prevede:
- da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00
- dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.
Pertanto, spiega la Circolare, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate (di cui al successivo comma 2 -bis), saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
La modifica vuole contemperare due diverse esigenze:
- da un lato assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata;
- dall’altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e conseguentemente della capacità dell’ente di fare fronte alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del RUNTS.
L’innalzamento per legge delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio ex art. 13, comma 1, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n.17146 del 15.11.2022.
ETS con entrate < 60mila euro: il nuovo rendiconto per cassa
Con il comma 2-bis aggiunto all'articolo all’articolo 13 del Codice del terzo settore dalla Legge 104/2024 è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
A tal proposito la Circolare n 6/2024 in oggetto ha evidenziato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020.
Inoltre, considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell’intervento normativo.Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica.
Leggi anche Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile
Allegati: -
Semplificazioni per il Terzo settore: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU del 19.07.2024 n. 168 la Legge 4 luglio 2024, n. 104 che introduce una serie di disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del Terzo Settore in Italia.
Promulgata dal Presidente della Repubblica e approvata dal Parlamento, questa legge mira a migliorare l'integrazione sociale e il funzionamento degli enti del Terzo Settore attraverso modifiche legislative e nuove disposizioni.
Tra le diverse misure previste si segnalano in particolare quelle volte a modificare il Codice del Terzo Settore.
Modifiche al Codice del Terzo Settore
L'articolo 4 introduce diverse modifiche al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), vediamone brevemente alcune.
Attività diverse
Modifica all'articolo 6, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
In particolare, viene fatta salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Iscrizione Imprese sociali e personalità giuridica
Modifica all'articolo 11, comma 3 del dlgs n. 117/2017:
- Viene fornito un chiarimento in merito all'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le fondazioni costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica, con i controlli esercitati dagli uffici del registro delle imprese.
Scritture contabili e Bilancio
Modifiche all'articolo 13 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
- Introdotta la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Assemblea
Modifica all'articolo 24, comma 4 del dlgs n. 117/2017:
- Introdotta la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia verificata l'identità dell'associato e rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento. Gli statuti possono anche prevedere il voto per corrispondenza alle stesse condizioni.
Organo di Controllo
Modifiche all'articolo 30, comma 2 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:
- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Revisione Legale dei Conti
Modifiche all'articolo 31, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore. Vengono elevati i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito regi stro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
- 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
- 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale
Modifica all'articolo 36, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati (prima era il 5% dei volontari).
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
-
Erogazioni per ONLUS, OV, APS, ETS: deducibilità nel 730/2024
Entro il 30 settembre occorre inviare il modello 730/2024 con i redditi conseguiti nell'anno di imposta 2023.
Tra gli oneri deducibili dal reddito vi sono le Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di
- ONLUS,
- organizzazioni di volontariato,
- APS
- e altri ETS iscritti nel RUNTS.
Vediamo come indicarle nella dichiarazione dei redditi.
Deducibilità nel 730/2024 delle erogazioni liberali per ETS
A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS).
È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.Attenzione al fatto che l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 quali: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Rigo E36 del Modello 730: erogazioni liberali agli enti
Le erogazioni di cui si tratta vanno indicate nel rigo E36 nel Modello 730/2024.
In particolare, nel quadro E nella sezione II ai righi da E21 a E36 vanno indicate le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

Nel rigo E36 vanno indicate:
- Colonna 1 (Importo): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2023.
- Colonna 2 (Residuo 2022): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 4 (8 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2023.
- Colonna 3 (Residuo 2021): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 3 (7 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2023.
- Colonna 4 (Residuo 2020): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 2 (6 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2023.
- Colonna 5 (Residuo 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1 (5 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2023
-
Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio
Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.
Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di:
- formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale;
- coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali);
- implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale;
- attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento;
- messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.
Bando digitale sociale 2024: che cos’è
Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.
La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità.
Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.
L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.
Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.
Bando digitale sociale 2024: beneficiari
Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.
All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.
Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda
I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024.
Per informazioni:
- Email: [email protected]
- Tel: 06/68102736, negli orari di assistenza previsti
-
- lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
- mercoledì, ore 14:30 – 17:00
Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online.
Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.
Allegati: -
Imposta di registro fissa nel patto di riservato dominio per APS
L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 135 del 18 giugno replica ad un'APS che intende acquistare un immobile con patto di riservato dominio.
In dettaglio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, vuola acquistare tre locali commerciali in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi, da giugno 2024 a giugno 2029; al pagamento dell'ultima rata di prezzo, si verificherà il trasferimento della proprietà.
L'Istante intende «direttamente utilizzare i beni per l'attuazione dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto ed a tal fine intende rendere, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'articolo 82, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117».
Ciò posto, chiede di conoscere se, con riferimento al suddetto contratto, stipulato ai sensi del citato articolo 1523 del codice civile, in cui il trasferimento del diritto di proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata, sia applicabile l'agevolazione di cui al predetto articolo 82 e, quindi, siano dovute nella misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, rendendo l'apposita dichiarazione, prevista dal citato articolo, di impegnarsi ad «utilizzare i beni entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale».Vediamo la risposta delle Entrate.
Imposta di registro nel patto di riservato dominio per APS
Con l'interpello in oggetto le entrate forniscono un chiarimento sulla fattispecie di acquisto mediante un contratto di vendita ''con riserva di proprietà'', ai sensi degli articoli 1523 e ss. del codice civile, ai fini della fruizione dell'agevolazione
di cui all'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ''Codice del Terzo settore'') relativa alla imposta di registro per gli ETS.
Tale norma dispone che «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a
favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, acondizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata».
È, dunque, prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che i beni vengano direttamente
utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.Con riferimento alla compravendita di immobili ''con patto di riservato dominio'', ovvero ''con riserva di proprietà'', l'articolo 1523 del codice civil stabilisce che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Allegati:
L'effetto traslativo non si verifica al momento della conclusione del contratto per effetto dell'incontro delle volontà delle parti, bensì, in un momento successivo, al pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore.
Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.
Sotto il profilo fiscale, l'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito ''TUR'') dispone che «Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore».
Ai fini fiscali, dunque, le vendite ''con riserva di proprietà'' non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), «ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi».
Tale disposizione determina l'anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l'applicazione dell'aliquota proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di
proprietà e, quindi, prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo.
In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all'articolo 27, comma 3, del TUR, sussiste un'equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita ''con riserva di proprietà''.
Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore, si ritiene che l'agevolazione ivi prevista, si applica anche nell'ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che l'APS possa fruire dell'applicazione della tassazione agevolata di cui al citato articolo 82, comma 4, all'atto di compravendita in esame, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita ''con riserva di proprietà'', in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. -
ETS e concorso per artisti con disabilità: disegniamo la fortuna
“Disegniamo la Fortuna” è un concorso dedicato agli artisti con disabilità che vedranno le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
L’iniziativa parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la partecipazione è aperta agli Enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione entro il 10.06.2024.
Di seguito ulteriori dettagli.
ETS e concorso per artisti con disabilità: oggetto e finalità
Il bando “Disegniamo la fortuna con ADM” del 14 maggio 2024, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), stabilisce l'oggetto e le finalità dell’iniziativa.
L’iniziativa è promossa in occasione della Lotteria Italia 2024. L'obiettivo principale è coinvolgere artisti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore nella realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria Italia. Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria non solo come un semplice segno distintivo dell’evento ludico, ma come un mezzo per trasmettere messaggi e valori di solidarietà e integrazione sociale.
Finalità:
- Celebrazione della disabilità e dell'arte: L'iniziativa mira a celebrare il tema "Disabilità e Arte", mettendo in evidenza l'impegno degli enti del Terzo settore nel promuovere l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone con disabilità.
- Promozione della visibilità del Terzo settore: L'iniziativa vuole dare maggiore visibilità agli enti del Terzo settore, sottolineando l'importanza della loro opera nella società.
- Inclusione sociale: Si intende evidenziare l’importanza dell’inclusione sociale e della diversità come fattori di stimolo al progresso artistico, economico e sociale del paese.
In sintesi, l’iniziativa non solo supporta l’evento della Lotteria Italia, ma promuove anche l’integrazione e la valorizzazione artistica delle persone con disabilità, contribuendo alla diffusione di valori sociali positivi.
ETS e concorso per artisti con disabilità: destinatari del bando
L'articolo 2 specifica i destinatari del bando:
- Enti del Terzo Settore: La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Questo include enti attivi in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.
- Obiettivi per gli enti partecipanti:
- Promozione della propria immagine: Attraverso l’iniziativa, gli enti hanno l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.
- Massimo di cinque bozzetti: Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti, che devono essere realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti stessi.
L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli enti del Terzo settore, offrendo loro una piattaforma per esprimere e promuovere il valore della loro missione attraverso l'arte e la creatività delle persone con disabilità.
ETS e concorso per artisti con disabilità: opere
L'articolo 3 stabilisce che le opere devono riflettere il tema dell'integrazione sociale attraverso l'arte e devono essere presentate con una chiara spiegazione delle scelte artistiche e metodologiche, insieme a un profilo dettagliato degli artisti coinvolti.
Di seguito i requisiti e le caratteristiche delle opere che possono essere presentate per l'iniziativa.
Requisiti delle Opere:
- Libertà di Espressione Artistica: gli artisti partecipanti hanno la più ampia libertà di espressione artistica e di scelta delle tecniche esecutive per realizzare l'opera.
- Bozzetto: le opere devono essere realizzate in forma di bozzetto, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 “Istruzioni operative”.
- Tema dell'Opera: il bozzetto deve celebrare il tema “Disabilità e Arte”, ispirato all'impegno degli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.
- Presentazione dell'Opera:
- Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
- Presentazione dell’opera.
- Scelte alla base del lavoro presentato.
- Collegamenti con gli obiettivi e la tematica dell'iniziativa.
- Metodologia adottata.
- Profilo degli artisti coinvolti come autori o coautori.
- Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
- Inserimento nel Biglietto della Lotteria Italia: il bozzetto è destinato ad essere inserito nella parte frontale del biglietto della Lotteria Italia 2024.
ETS e concorso per artisti con disabilità: selezione opere
Il processo di selezione garantisce che le opere scelte siano non solo tecnicamente valide e originali, ma anche allineate con i valori di inclusione sociale e promozione artistica che l'iniziativa intende celebrare. L'articolo 4 descrive il processo di selezione delle opere partecipanti all'iniziativa.
Processo di Selezione:
- Prima Fase di Valutazione:
- L'Agenzia valuta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificati negli articoli 2 e 3.
- Viene verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste.
- Si valuta la pertinenza delle opere ai valori promossi tramite l'iniziativa.
- Seconda Fase di Valutazione:
- I lavori che superano la prima fase e i relativi enti promotori vengono ammessi alla seconda fase.
- Una Commissione valuta le opere basandosi su:
- Valore estetico.
- Originalità.
- Grado di complessità dell’opera.
- Percorso creativo e tecnica utilizzata.
- Selezione Finale: la Commissione individua le dodici opere destinate a essere riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2024.
- Cerimonia di Premiazione: gli artisti autori delle opere selezionate e gli enti di appartenenza ricevono rispettivamente un attestato di merito e una stampa dei bozzetti durante una cerimonia apposita.
ETS e concorso per artisti con disabilità: presentazione domande e termini
In merito ai termini e alla scadenza per l'invio della domanda:
- Scadenza per l'Invio della Domanda di Iscrizione: la domanda di iscrizione, insieme ai bozzetti delle opere e all'informativa (allegato 3), deve essere inviata entro le ore 23.59 del 10 giugno 2024.
- Selezione delle Opere Finaliste: la selezione delle opere finaliste da parte della Commissione di valutazione deve essere completata entro il 21 giugno 2024.
- Possibilità di Modifica dei Termini: l'Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini sopra indicati in base a esigenze organizzative legate alla Lotteria Italia 2024.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande:
- Documenti Richiesti:
- Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
- I bozzetti in formato PDF, prodotti secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative" (allegato 1).
- La scheda sintetica di iscrizione (allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da chi ha poteri di rappresentanza, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento, dell'atto costitutivo dell'ente e del relativo Statuto.
- Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale.
- Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
- Comunicazioni Aggiuntive: tutte le ulteriori comunicazioni inerenti all’iniziativa devono essere inviate allo stesso indirizzo email.
- Esclusione dal Procedimento: l'Agenzia si riserva la facoltà di escludere in ogni momento gli enti che non presentano requisiti morali coerenti con l'iniziativa. Questo sarà valutato considerando, ove applicabili, i principi e i criteri di esclusione delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica e di aggiudicazione dei contratti pubblici.
Ti potrebbero essere utili:
- Agevolazioni disabili e Legge 104 – E book di A. Donati
- la circolare sui chiarimenti dell'Agenzia IVA agevolata veicoli disabili
- l' eBook Facile per tutti "Guida ai congedi straordinari"
- il completo manuale La tutela dei soggetti disabili (normativa e fac simili di atti e ricorsi) di P. Bertolaso – Libro di carta Maggioli editore, 324 pagine