• Enti no-profit

    Modelli standard statuti Reti terzo settore: il ministero pubblica i primi 3

    Il Ministero del lavoro pubblica i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell'art. 47 comma 5 del CTS, dei modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative, in particolare di associazioni di promozione sociale di seguito elencate, a uso degli enti a esse aderenti:

    • Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
      1. Decreto direttoriale 108 del 15.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS.
    • CSI – Centro Sportivo Italiano
      1. Decreto direttoriale 106 del 12.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa CSI – Centro Sportivo Italiano.
    • AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport
      1. Decreto direttoriale 104 del 07.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport.

    Scarica qui tutti i Modelli standard di Statuto

    Ricordiamo che con avviso pubblico n 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, indirizzato alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS, si forniscono le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene specificato come, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e poi procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS.  Sinteticamente l'avviso specifica che, le istanze di approvazione dei modelli standard:

    • compilate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile qui (Istanza di approvazione),
    • devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • e corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf). 
    • vanno trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected] 

    L'avviso in oggetto specifica che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

    Alla luce della richiamata disposizione, l'avviso in oggetto destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale e conseguente riduzione dei termini di iscrizione al RUNTS.

    Gli enti interessati possono pertanto sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i modelli standard di statuto, di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore.

    Si specifica infine che i modelli standard di statuto, approvati con decreto direttoriale, saranno pubblicati all’interno della sezione “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese” del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui al citato articolo 47, comma 5 del Codice. 

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS Reti associative: termine ridotto con modelli standard di statuto

    Con Avviso n. 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, il Ministero si indirizza alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS.

    In particolaresi forniscono indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene precisato che, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e procede poi entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS. 

    Le istanze di approvazione dei modelli standard, compilate utilizzando l'apposita modulistica devono essere:

    • sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf),
    • trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected].

    I modelli di statuto standard approvati con Decreto direttoriale saranno pubblicati sulla pagina del ministero con l'indicazione della rete associativa proponente, e potranno essere utilizzati dagli aderenti alla rete ai fini dell'iscrizione al RUNTS o successivamente.

    Dettagliando, l'avviso ricorda che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    In tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata. 

    Alla luce della richiamata disposizione l'avviso destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale. 

  • Enti no-profit

    Codice del Terzo settore: testo aggiornato con le modifiche del dlgs 105/2018

    Ecco in allegato il testo del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato in GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43) entrato in vigore il 03/08/2017 e aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018.

    Il Codice riordina tutta la normativa del Terzo Settore sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a promuovere  la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

    Vengono definiti gli enti del Terzo settore quali:

    • le organizzazioni di volontariato,
    • le associazioni di promozione sociale,
    • gli enti filantropici,
    • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
    • le reti associative,
    • le societa' di mutuo soccorso,
    • le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
    • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa'

    costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

    Il Codice detta anche le disposizioni per l’organizzazione, amministrazione e controllo degli enti del Terzo Settore regolando la raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, le regole per la tenuta della contabilità e  la trasparenza mediante la previsione di pubblicazione del bilancio sociale.

    Viene inoltre regolamentato il trattamento economico dei lavoratori del Terzo Settore e i limiti per i compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

    Importante modifica inoltre per il riconoscimento della personalità giuridica che verrà semplificata e avverrà attraverso l’iscrizione al “Registro unico nazionale del Terzo settore”. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, la struttura competente. Presso le Regioni, tale struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

    Per sostenere il Terzo settore il Codice prevede inoltre:

    • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio
    • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore
    • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
    • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
    • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
    • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
    • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
    • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
    • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

    Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

    Allegati: