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ETS: ampliati i termini per l’ incentivo assunzione disabili
Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro aveva previsto tra le varie novità per gli ETS , alcuni incentivi correlati alle assunzioni di lavoratori con disabilità.
Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Legge 17 2024) è presente un emendamento che prevede
un ampliamento del periodo di applicabilità di tali incentivo , con anticipo del termine iniziale e proroga al 30 settembre 2024 del termine ultimo .
La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, era demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il cui termine di emanazione, che l'emendamento prevedeva di prorogare, è rimasto invece fissato al 1° marzo 2024.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta nei paragrafi seguenti.
Assunzione disabili del no profit : le misure del DL Lavoro 48/2023
In particolare, l’art. 10 del Decreto lavoro prevedeva per gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità), se autorizzati all’attività di intermediazione, per ogni persona con disabilità assunta, un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione L'agevolazione è cumulabile con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).
Inoltre all’art. 28, si prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di 7 milioni di euro , finalizzato al riconoscimento di un contributo
- per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni,
- assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023,
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Questa misura era rivolta ad
- enti del Terzo settore (articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117),
- organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (articolo 54 decreto legislativo n. 117 /2017),
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte nella relativa anagrafe
Il DL lavoro prevedeva per la definizione di criteri e importi del contributo, presentazione delle domande e procedure di controllo l'emanazione di un DPCM entro il 1° marzo 2024 ancora non pubblicato.
Incentivi assunzione ETS l’emendamento approvato al DL Milleproroghe
Come detto la conversione in legge del DL Milleproroghe prevede modifiche all'Articolo 18 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera – 18 modificano la disciplina per cui :
- si sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022;
- il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, le assunzioni;
Resta fermo che tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito , pari a 7 milioni di euro per il 2023 . Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari .
Si conferma che le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.
Il dossier studi parlamentari sulla novità segnala che benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).
Si attende ora ovviamente il decreto attuativo annunciato e non ancora emanato dal Dipartimento della PCM per la disabilità.
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IVA terzo settore: cosa conterrà il Milleproroghe?
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, che sta per concludere il suo iter di conversione in legge, si vuole prevedere la proroga per l'esenzione IVA per il terzo settore.
Si tratterebbe di una proroga al 1 gennaio 2025 richiesta a gran voce dagli operatori del terzo settore, ed a breve vedremo se verrà accolta.
Esenzione IVA terzo settore
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 683 della legge di Bilancio 2022 ha già previsto lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il terzo settore.
In particolare, il comma 683, ha prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva applicabili, agli Enti del Terzo settore recate dal decreto legge n. 146 del 2021.
Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021).
Il DL n 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater).
Per i dettagli leggi anche: Esenzione IVA per gli ETS: nuove regole.
Esenzione IVA terzo settore: proroga al 2025 nel Milleproroghe
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe si vorrebbe prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme su indicate, facendo quindi slittare l'esenzione IVA per gli ETS che, secondo la proposta emendativa, dovrebbe decorre dal 1 gennaio 2025.
Lo slittamento farebbe slittare una serie di novità alle quali tali enti sarebbero costretti ad uniformarsi.
Come dichiarato da Vanessa Pallucchi portavoce del Forum Terzo Settore, il principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore, la proroga, che si teme possa non arrivare, sarebbe: "una misura fondamentale per la sostenibilità delle associazioni, in particolare delle più piccole, e che si rende oggi indispensabile alla luce dei ritardi nella mancata definizione della disciplina Iva per il Terzo settore”.
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Adempimenti IVA per ODV e APS: quali sono
Le ODV e le APS che adottano il regime forfettario previsto dalla legge n 190/2014 hanno precisi adempimenti da rispettare ai fini IVA pur godendo di diversi esoneri.
Ricordando che dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario, a prescindere dal volume di affari, occorre precisare quali obblighi ricadano ai fini IVA su tali enti associativi, e a quali esoneri abbiano diritto.
Le ODV e le APS con ricavi commerciali annui non superiori a 65.000 euro, pur godendo di un regime semplificato, dovranno numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.
La certificazione dei corrispettivi specifici e l'emissione delle fature dovranno avvenire con modalità telematiche.
Ricordiamo che l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 5/2022 aveva gia chiarito nel dettaglio le regole da rispettare da ODV e APS a decorrera dal 1 gennaio 2024, vediamoli.
Adempimenti IVA per ODV e APS con rivaci commerciali < 65mila euro
Le Entrate, con Circolare ADE n 5/2022 ha chiarito che, qualora le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di:
- organizzazioni di volontariato (OdV),
- associazioni di promozione sociale (APS) ,
non avessero ancora trovato applicazione al 31 gennaio 2023, a partire dal 1 gennaio 2024, le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014.
Tali entri pertanto:
- emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
- saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
- nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
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Sviluppo intelligenza artificiale PMI: domande entro il 31 gennaio
Il Governo italiano con il “Programma strategico su Intelligenza Artificiale 2022-2024” individua le imprese come specifico target su cui concentrare l’azione di applicazione dell’AI, quale strumento di traino per il mercato italiano nel settore digitale e del sistema Paese nel suo complesso.
A tal proposito viene pubblicato il Bando Crescere AI con domande entro il 31 gennaio e a beneficio delle PMI.
Il bando è promosso da Fondo per la Repubblica Digitale ed è sostenuto da Google, vediamo come partecipare.
Bando crescere AI: che cos'è
Google.org, ente filantropico dell’omonima società, ha lanciato nel 2023 il Social Innovation Fund on AI, un nuovo Fondo che intende sostenere le organizzazioni non profit in Europa nello sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che abbiano un impatto positivo sull’ecosistema imprenditoriale.
Il Fondo ha l’obiettivo di rendere disponibili a tutti i vantaggi dell’IA.
Da ciò nasce il bando “crescerAI”, che invita soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore a presentare proposte progettuali per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale destinate alle PMI del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese che si muovono in settori e contesti svantaggiati del Paese.
Il nuovo bando mette a disposizione 2.200.000 € e mira a selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy.
Bando crescere AI: obiettivi
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali, funzionali allo sviluppo e all’implementazione di una soluzione basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale, la cui adozione dovrà interessare le PMI con un ruolo chiave nella promozione del “Made in Italy”, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese operanti in settori e contesti svantaggiati.
- Si prevede che i beneficiari finali dei progetti finanziati possano riscontrare vantaggi concreti quali, a titolo esemplificativo: abbattimento di tempi e costi di operazione nel proprio business,
- ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi,
- maggior resilienza finanziaria e minor impatto ambientale.
Bando crescere AI: chi può partecipare
Possono presentare i progetti, entro il 31 gennaio:
- soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, come per esempio università, istituti e centri di ricerca, e centri di trasferimento tecnologico,
- presentando proposte progettuali entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024 attraverso il portale Re@dy.
I progetti valutati idonei verranno sostenuti in tutte le fasi per creare, promuovere, applicare e scalare soluzioni innovative di AI: le proposte potranno includere fasi preliminari di ricerca e sviluppo, test e applicazione sperimentale, implementazione e scale-up della soluzione proposta, prevedendo anche il coinvolgimento di imprese per l’apporto di know how specifico nel campo dell’AI.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy
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Contributo ausili sportivi disabili: pubblicato elenco ASD e SSD ammesse
Con un avviso del Dipartimento dello sport si pubblica l'elenco dei beneficiari dei contriuti per ausili dei tesserati disabili di ASD e SSD.
In particolare, sono 119 i benficiari del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e 14 i soggetti non inclusi nella agevolazione per esaurimento delle risorse.
Attenzione al fatto che il provvedimento di ammissione della domanda, contenente l’impegno all’erogazione del finanziamento pari al prezzo indicato nel preventivo rilasciato dall’operatore economico individuato, sarà comunicato dal Dipartimento a ciascuna associazione/società sportiva richiedente e beneficiaria. Scarica qui il Decreto 18.12.2023 con l'elenco degli ammessi.
Ricordiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2023 di riparto del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” ha destinato a questa misura risorse pari a € 1.500.000,00.
Beneficiarie dei contributi sono:
- le società SSD,
- e/o le associazioni sportive nazionali ASD,
che hanno richiesto il contributo necessario per l’acquisto degli ausili sportivi.
Ausili sportivi uso gratuito ai disabili: le regole
La domanda di accesso al fondo può essere presentata esclusivamente da:
- Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica,
- presso la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo (soggetto beneficiario) sia tesserato.
Attenzione al fatto che l’ASD/SSD non potrà presentare domanda di accesso al Fondo per lo stesso soggetto che ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi né per la stessa disciplina né per una diversa.
Il soggetto richiedente che presenta la domanda, per conto del proprio tesserato, deve essere regolarmente affiliato a una Federazione Sportiva riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consultabile sul sito internet https://registro.sportesalute.eu/.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l’acquisto dell’ausilio sportivo per un massimo di:
- n. 3 soggetti beneficiari nel caso di sport individuali
- n. 5 soggetti nel caso di sport di squadra.
Per le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.
Ausili sportivi uso gratuito ai disabili: beneficiari del contributo
I soggetti beneficiari, destinatari finali dell’ausilio sportivo, sono persone fisiche:
- a) residenti in Italia;
- b) aventi una disabilità “elegibile” in base alle determinazioni assunte dall’International Paralympic Committee;
- c) tesserate per una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, come indicato nell’allegato n. 2 al presente Regolamento, che non abbiano mai partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio;
- d) in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato ai sensi del DM 24 aprile 2013 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Ciascun soggetto beneficiario, diverso da chi ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi, potrà richiedere l’ausilio/i sportivo/i tramite una sola ASD/SSD e relativamente a una sola disciplina sportiva.
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Neo iscritti RUNTS: quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
Sono stati posti al Ministero del lavoro alcuni quesiti sulla tematica dell'attivazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli enti iscritti al RUNTS.
Il Ministero con la nota n 14432 del 22.12.2023 ha fornito il seguente chiarimento:
- per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Obblighi di nomina organo di controllo ETS: quando scatta
I quesiti sono scaturiti in particolare dall’esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all’art. 30 e all’art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale (quest’ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell’organo di controllo).
Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione “orientamenti ministeriali” del sito istituzionale del Ministero, era stato già chiarito come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell’integrazione dei presupposti dimensionali
E' evidente come in molti casi, solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce obbligo di legge.
In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.
L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.
Il ministero con la nota in oggetto ha chiarito che:
- l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri,
- o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio,
saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi.
Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.
Allegati:
A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e
24 del D.M. n. 106/2020 -
Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nelle giornata del 13 dicembre i Commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio per le ASD in ragione dell'art 7 del Dlgs n 36/2021.
Il documento è cosi articolato:
- Sommario,
- Presentazione,
- Introduzione,
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto gestionale,
- Relazione di missione,
- Rendiconto per cassa,
- Glossario.
Ricordiamo che l'art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nel dettaglio, gli schemi sono pubblicati al fine di fornire strumenti non rigidi utilizzabili dalle ASD e adattabili dai singoli enti alla propria realtà.
La fondazione nella nota di accompagnamento sottolinea che le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.
A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi.
A tal proposito, il CNDCEC e la FNC, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.
Viena anche precisato che gli schemi, di matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.
La fondazione infine sottolinea che negli schemi proposti si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".