• Enti no-profit

    Adempimenti IVA per ODV e APS: quali sono

    Le ODV e le APS che adottano il regime forfettario previsto dalla legge n 190/2014 hanno precisi adempimenti da rispettare ai fini IVA pur godendo di diversi esoneri.

    Ricordando che dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario, a prescindere dal volume di affari, occorre precisare quali obblighi ricadano ai fini IVA su tali enti associativi, e a quali esoneri abbiano diritto.

    Le ODV e le APS con ricavi commerciali annui non superiori a 65.000 euro, pur godendo di un regime semplificato, dovranno numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti. 

    La certificazione dei corrispettivi specifici e l'emissione delle fature dovranno avvenire con modalità telematiche.

    Ricordiamo che l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 5/2022 aveva gia chiarito nel dettaglio le regole da rispettare da ODV e APS a decorrera dal 1 gennaio 2024, vediamoli.

    Adempimenti IVA per ODV e APS con rivaci commerciali < 65mila euro

    Le Entrate, con Circolare ADE n 5/2022  ha chiarito che, qualora le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di:

    • organizzazioni di volontariato (OdV),
    • associazioni di promozione sociale (APS) ,

    non avessero ancora trovato applicazione al 31 gennaio 2023, a partire dal 1 gennaio 2024, le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014.

    Tali entri pertanto:

    • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
    • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
    • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di:

    • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, 
    • nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

  • Enti no-profit

    Sviluppo intelligenza artificiale PMI: domande entro il 31 gennaio

    Il Governo italiano con il “Programma strategico su Intelligenza Artificiale 2022-2024” individua le imprese come specifico target su cui concentrare l’azione di applicazione dell’AI, quale strumento di traino per il mercato italiano nel settore digitale e del sistema Paese nel suo complesso.

    A tal proposito viene pubblicato il Bando Crescere AI con domande entro il 31 gennaio e a beneficio delle PMI.

    Il bando è promosso da Fondo per la Repubblica Digitale ed è sostenuto da Google, vediamo come partecipare.

    Bando crescere AI: che cos'è

    Google.org, ente filantropico dell’omonima società, ha lanciato nel 2023 il Social Innovation Fund on AI, un nuovo Fondo che intende sostenere le organizzazioni non profit in Europa nello sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che abbiano un impatto positivo sull’ecosistema imprenditoriale.

    Il Fondo ha l’obiettivo di rendere disponibili a tutti i vantaggi dell’IA.

    Da ciò nasce il bando “crescerAI”, che invita soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore a presentare proposte progettuali per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale destinate alle PMI del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese che si muovono in settori e contesti svantaggiati del Paese.

    Il nuovo bando mette a disposizione 2.200.000 € e mira a selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy.

    Bando crescere AI: obiettivi

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali, funzionali allo sviluppo e all’implementazione di una soluzione basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale, la cui adozione dovrà interessare le PMI con un ruolo chiave nella promozione del “Made in Italy”, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese operanti in settori e contesti svantaggiati.

    • Si prevede che i beneficiari finali dei progetti finanziati possano riscontrare vantaggi concreti quali, a titolo esemplificativo: abbattimento di tempi e costi di operazione nel proprio business,
    • ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi,
    • maggior resilienza finanziaria e minor impatto ambientale. 

    Bando crescere AI: chi può partecipare

    Possono presentare i progetti, entro il 31 gennaio:

    • soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, come per esempio università, istituti e centri di ricerca, e centri di trasferimento tecnologico, 
    • presentando proposte progettuali entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024 attraverso il portale Re@dy. 

    I progetti valutati idonei verranno sostenuti in tutte le fasi per creare, promuovere, applicare e scalare soluzioni innovative di AI: le proposte potranno includere fasi preliminari di ricerca e sviluppo, test e applicazione sperimentale, implementazione e scale-up della soluzione proposta, prevedendo anche il coinvolgimento di imprese per l’apporto di know how specifico nel campo dell’AI.

    Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy

  • Enti no-profit

    Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi

    Nelle giornata del 13 dicembre i Commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio per le ASD in ragione dell'art 7 del Dlgs n 36/2021.

    Il documento è cosi articolato:

    • Sommario,
    • Presentazione,
    • Introduzione,
    • Stato Patrimoniale,
    • Rendiconto gestionale,
    • Relazione di missione,
    • Rendiconto per cassa,
    • Glossario.

    Ricordiamo che l'art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. 

    Nello statuto devono essere espressamente previsti:

    • a) la denominazione;
    • b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
    • c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
    • d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
    • e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
    • f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
    • g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
    • h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

    Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi

    Nel dettaglio, gli schemi sono pubblicati al fine di fornire strumenti non rigidi utilizzabili dalle ASD e adattabili dai singoli enti alla propria realtà.

    La fondazione nella nota di accompagnamento sottolinea che le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.

    A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi. 

    A tal proposito, il CNDCEC e la FNC, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico. 

    Viena anche precisato che gli schemi, di matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.

    La fondazione infine sottolinea che negli schemi proposti si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".

  • Enti no-profit

    Registro unico nazionale terzo settore: consultabile da tutti dal 13.12

    Con una nota pubblicata sul proprio sito il Lavoro informa del fatto che dal 13 dicembre 2023 il RUNTS è accessibile a tutti i cittadini.

    Nel dettaglio, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini e alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile:

    • visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) 
    • scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.

    Ricordiamo che con Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore si disciplina quanto segue:

    • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
    • le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
    • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
    • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

    RUNTS: che cos’è

    Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n 117 per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

    L’iscrizione al RUNTS consente:

    • di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) 
    • o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; 
    • di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; 
    • nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. 

    Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

    Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

    Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. 

    Con recente avviso il Ministero ha informato del fatto che dal 13.12.2023 tutti i cittadini possono accedervi gratuitamente.

    Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal DM n106/2020 e allegati.

    RUNTS: chi può iscriversi

    Possono iscriversi al RUNTS:

    • le organizzazioni  di volontariato (ODV),
    • le associazioni di promozione sociale (APS), 
    • gli enti  filantropici,
    • le reti associative, 
    • le associazioni riconosciute o non riconosciute, 
    • le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, 
    • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

    Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

    Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. 

    Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

    RUNTS: esito della domanda

    Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del RUNTS competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

    La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.

    L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:

    • iscrivere l’ente,
    • rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato,
    • invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda.

    Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Modello EAS: invio entro il 30.11 con remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012 possono inviarlo entro il 30 novembre prossimo.

    Ricordiamo che le quote e i contributi associativi nonché, per  determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono  imponibili. 

    Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti  trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l'apposito modello EAS

    Il "modello Eas", in generale deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

    • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista. 

    Pertanto è possibile avvalersi della remissione in bonis.

    Remissione in bonis Modello EAS: come procedere entro il 30.11

    Avvalendosi appunto della remissione in bonis ex art 2 comma 1 del DL n 16/2012 entro il 30 novembre si può provvedere alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022.

    Attenzione al fatto che ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

    Attenzione al fatto che la sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento utilizzanzo il seguente codice tributo:

    • 8114 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.
  • Enti no-profit

    Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?

    Con Risposta a interpello n 464 del 21 novembre le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza  (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

    Nel dettaglio, nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.

    Come precisato dalla Cuircolare n 15/2022 l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601, prevede, al comma 1, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

    • a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,  enti di assistenza e beneficenza; 
    • b) istituti di istruzione e istituti distudio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; 
    • c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
    • c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di ''in house providing'' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 

    Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica». 

    Sinteticmente, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota, IRES occorre: 

    • rientrare in una delle categorie di "enti" espressamente indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del Dpr n. 601/1973 
    • essere dotati di personalità giuridica (comma 2).

    Lo stesso documento, che tratta il caso di proventi derivanti dal mero godmento di immobili di ente ecclesiastico, ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono essere meritevoli del trattamento agevolativo. 

    Viene prrecisato inoltre che il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.

    Tale precisazione consente di estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese, in modo prevalente, a titolo gratuito.

    L'Ente istante ha dichiarato che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non  pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei  propri fini istituzionali.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS

    Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito. 

    Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo. 

    Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.

    Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS. 

    Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni: 

    • a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso; 
    • b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.

    Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:

    1. nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS; 
    2. nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa. 

    Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.

    E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico

    Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.