• Enti no-profit

    Modello EAS: invio entro il 30.11 con remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012 possono inviarlo entro il 30 novembre prossimo.

    Ricordiamo che le quote e i contributi associativi nonché, per  determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono  imponibili. 

    Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti  trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l'apposito modello EAS

    Il "modello Eas", in generale deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

    • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista. 

    Pertanto è possibile avvalersi della remissione in bonis.

    Remissione in bonis Modello EAS: come procedere entro il 30.11

    Avvalendosi appunto della remissione in bonis ex art 2 comma 1 del DL n 16/2012 entro il 30 novembre si può provvedere alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022.

    Attenzione al fatto che ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

    Attenzione al fatto che la sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento utilizzanzo il seguente codice tributo:

    • 8114 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.
  • Enti no-profit

    Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?

    Con Risposta a interpello n 464 del 21 novembre le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza  (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

    Nel dettaglio, nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.

    Come precisato dalla Cuircolare n 15/2022 l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601, prevede, al comma 1, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

    • a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,  enti di assistenza e beneficenza; 
    • b) istituti di istruzione e istituti distudio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; 
    • c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
    • c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di ''in house providing'' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 

    Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica». 

    Sinteticmente, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota, IRES occorre: 

    • rientrare in una delle categorie di "enti" espressamente indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del Dpr n. 601/1973 
    • essere dotati di personalità giuridica (comma 2).

    Lo stesso documento, che tratta il caso di proventi derivanti dal mero godmento di immobili di ente ecclesiastico, ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono essere meritevoli del trattamento agevolativo. 

    Viene prrecisato inoltre che il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.

    Tale precisazione consente di estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese, in modo prevalente, a titolo gratuito.

    L'Ente istante ha dichiarato che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non  pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei  propri fini istituzionali.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Contributo vigilanza cooperative: versamento entro l’8.10

    Con Decreto del 26 maggio 2023 pubblicato in GU n 159 del 10 luglio il MIMIT fissa il contributo di vigilanza  dovuto 

    • dalle  società cooperative,  
    • dalle banche di credito cooperativo,
    • e dalle società di mutuo soccorso,

    per il biennio 2023-2024.

    Il versamento del contributo è previsto entro l’8.10.2023.

    Per quanto riguarda il calcolo del contributo, si fa presente che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle che seguono, richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti.

    Inoltre l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevanti dal bilancio al 31.12.2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

    Contributo di vigilanza cooperative 2023/2024

    Il  contributo  dovuto  dalle  società  cooperative  per  lo svolgimento  dell'attività  di  vigilanza  sugli  stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base  dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

    Fasce Importo (in euro) Numero Soci Capitale sottoscritto Fatturato
    a 280,00 Fino a 100 Fino a euro 5.160,00 Fino a euro 75.000,00
    b 680,00 Da 101 a 500 Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
    c 1.350,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
    d 1.730,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
    e 2.380,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Superiore a euro 2.000.000,00

    Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.

    Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.). 

    È poi prevista la maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/1992 ciò vale anche per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. La maggiorazione prevista per le cooperative sociali di cui all'art.3  L. 381/1991, è invece del 30%. Come previsto dalla L. 59/1992, la  maggiorazione è del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

    Contributo di vigilanza banche 2023/2024

    Per il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  lo svolgimento  dell'attività di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

    Fasce Importo (in euro) Numero Soci Totale attivo (migliaia di euro)
    a 1.980,00 Fino a 980 Fino a 124.000
    b 3.745,00 Da 981 a 1680 Da 124.001 a 290.000
    c 6.660,00 Oltre 1680 Oltre 290.000

    Contributo di vigilanza società di mutuo soccorso 2023/2024

    Per il contributo dovuto dalle società di  mutuo  soccorso  per  lo svolgimento  dell'attività di vigilanza  sugli stessi  enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

    Fasce Importo (in euro) Numero Soci Contributi Mutualistici (in euro)
    a 280,00 Fino a 1.000 Fino a 100.000
    b 560,00 Da 1.001 a 10.000 Da 100.001 a 500.000
    c 840,00 Oltre 10.000 Oltre 500.000

    Contributo vigilanza cooperative: modalità di versamento

    I contributi sono riscossi esclusivamente tramite l’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:

    Codice Descrizione
    3010 Contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
    3011 Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento
    3014 sanzioni

    Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet Ministero dello Sviluppo Economico – Portale delle Cooperative (mise.gov.it)

    Invece, per quanto riguarda i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di  e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

    Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

    Contributo vigilanza cooperative: termine per il versamento

    Il versamento del contributo deve essere eseguito entro l’8 ottobre 2023 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto). Tuttavia, cadendo il termine di domenica, può essere effettuato entro il giorno successivo.

    Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del D.M. 18.12.2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

    Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso:

    • di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva in tal caso è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
    • iscritte nel registro delle imprese dopo il 31.12.2023 sono invece esonerate dal pagamento del contributo.
  • Enti no-profit

    Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS

    Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito. 

    Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo. 

    Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.

    Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS. 

    Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni: 

    • a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso; 
    • b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.

    Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:

    1. nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS; 
    2. nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa. 

    Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.

    E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico

    Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.

     

  • Enti no-profit

    Ingresso lavoratori stranieri: al via i corsi di formazione all’estero

    I lavoratori extracomunitari formati all'estero possono entrare in Italia  per lavoro al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal Governo . 

    Lo aveva previsto il decreto legge 20 2023, detto Decreto Cutro . 

    Il  ministero del lavoro ha fornito   a luglio 2023 le Linee guida  che  definiscono le caratteristiche dei percorsi formativi  professionali e civico- linguistici    perche tale formazione sia considerata adeguata  e le modalità di invio dei progetti da parte degli enti interessati ed  ha aggiornato pochi giorni fa anche le faq in materia .

    Le indicazioni sono rivolte soprattutto a enti locali , ETS, organizzazioni  e agenzie per il lavoro che intendano proporre e gestire  tali attività all'estero per favorire l'ingresso in Italia di nuovi lavoratori formati per i settori lavorativi con maggiori difficolta di reperimento del personale 

    Vediamo i principali aspetti  della normativa.

    Formazione professionale ai fini dell’ingresso in Italia: due aspetti

    Il cd. "Decreto Cutro" (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica, purché approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Le Linee guida   fornite a questo proposito, specificano che i corsi  dovranno essere gratuiti e dovranno fornire ai partecipanti :

    1. conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori
    2.  competenze linguistiche e civiche, per avviare un processo di integrazione  sociale e culturale, che comprendono:
      • conoscenza della lingua italiana di livello A1 , 
      • conoscenze dei principi della costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.

    Formazione professionale stranieri: beneficiari e organizzatori

    I corsi sono indirizzati a :

    •  cittadini stranieri residenti in Paesi terzi 
    • apolidi e  stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.

    Possono essere soggetti proponenti, cioè organizzatori e gestori delle attività formative , singolarmente o in forma di partenariato:

    • Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
    • Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni
    • Organizzazioni internazionali ed intergovernative
    • Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
    • Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015
    • Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015
    • Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco dell'Agenzia per la Cooperazione italiana
    • Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
    • Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

    Formazione per l’ingresso di lavoratori stranieri: progetti e programmi

    I progetti  delle attività formative dovranno  contenere:

    – i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del  mercato del lavoro italiano;

    – le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma ;

    – le modalità dettagliate delle attività di formazione ovvero  durata e della data prevista di inizio , modalità didattiche e  strumenti  previste  (lezione frontale, FAD, laboratori professionali) 

    – l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali,  sedi operative nel Paese  di intervento;

    – le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;

    – le fonti di finanziamento,  nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;

    – modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini  dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;

    – modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

    I programmi  formativi dovranno dovranno necessariamente prevedere:

    Per la FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA:

    • almeno 100 ore di  attività per il conseguimento di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1 (Quadro comune europeo di  riferimento per le lingue. La certificazione potrà essere fornita tramite un test organizzato dall’ente formatore  secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del DI  7.12. 2021.oppure con   certificazione rilasciata da enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università  per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria) o da un Istituto di cultura italiana  all’estero
    • almeno 10 ore di attività per la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del  funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

    Per la FORMAZIONE PROFESSIONALE :

    • la durata dei  moduli tecnici  va rapportata al tipo di attività lavorativa , coerentemente con 'atlante del lavoro e delle professioni . E' richiesto il superamento di un esame finale.

    Devono essere previsti anche  moduli su 

    1. diritti dei lavoratori, 
    2. elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( (modulo obbligatorio  generale di 4 ore, cui vanno aggiunti moduli di formazione specifica, differenziata in base alla classificazione di rischio del settore e della mansione del lavoratore (rischio basso, 4 ore; rischio medio, 8 ore; rischio alto, 12 ore) 
    3. competenze trasversali  su aggiornamento e  supporto alla ricerca attiva del lavoro.

    Ingresso lavoratori stranieri: come inviare i progetti

    I soggetti proponenti devono inviare al MLPS ([email protected]) il programma di  formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale 

    Inoltre in fase di avvio andrà inviato l'elenco dei partecipanti 

    Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al MLPS.

    Al termine,  allo stesso indirizzo, si dovrà comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione e una relazione conclusiva

    Procedura di ingresso dopo la formazione professionale

    Come detto il cittadino straniero  che ha   completato con successo  il percorso di formazione professionale e civico-linguistica potrà fare fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato.

    A questo fine sono necessari

    1. richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro
    2. domanda di visto di ingresso presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione,

    Il nulla osta al visto viene garantito al di fuori dalle quote di ingresso previste annualmente dal Governo.

  • Enti no-profit

    Festival, Cori e bande: domande di contributi entro il 18.09. A chi spettano

    Il Ministero della Cultura con un avviso del 28 agosto informa della pubblicazione del bando “FESTIVAL, CORI E BANDE” 

    In particolare, viene pubblicato il D.M. 277 del 24 agosto 2023 recante “Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere, nell’anno 2023, nel settore dei festival, cori e bande” in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che ai sensi del DI n.189/2023, destina per il 2023 la somma di euro 3 milioni al sostegno di festival, cori e bande. 

    Bando Festival, Cori e Bande: i beneficiari dei contributi 2023

    Viene stabilito che, possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    1. Le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali;  
    2. Le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste; 
    3. Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali.  
    4. Fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale popolare tradizionale; 
    5. In via residuale, raggruppamenti tra almeno quattro diverse associazioni aderenti ad associazioni regionali che aderiscono ad associazioni nazionali per attività di circuitazione interregionale. 
    6. In via residuale, raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l’ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

    Attenzione al fatto che NON sono ammessi a partecipare al bando Festival, Cori e Bande 2023:

    • singoli gruppi corali,
    • e/o singole bande musicali, 

    considerato il livello nazionale della procedura.

    I soggetti di cui al comma 1, (su indicato) lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 2 del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

    • previsione nell’atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto; 
    • operatività da almeno 5 anni; 
    • sede legale e operativa in Italia; 
    • rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati. 

    Bando Festival, Cori e Bande:predenta la domanda

    L'avviso precisa che, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 16 del 18 settembre 2023, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo all’indirizzo https://spettacolo.cultura.gov.it e dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando. 

    Il comunicato del Ministero precisa che "La presente procedura è subordinata alla registrazione del D.M. 277 del 24 agosto 2023 da parte degli organi di controllo, pertanto la presentazione dell’istanza non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati".

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Servizio civile digitale: resta un mese per le domande

    Con un comunicato del Dipartimento per le politiche giovanii del 20 luglio si apprende di nuove opportunità per i giovani nel servizio civile digitale con retribuzione fissata dal Bando appena pubblicato.

    Nel dettaglio, è disponbile il Bando SCD 2023 per:

    • la selezione sezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni,
    • da impiegare in 213 progetti, 
    • afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale 
    • da realizzarsi in Italia,

    già finanziati con Decreto del dipartimento delle politiche giovanili del 4 luglio 2023 n 595.

    Servizio civile digitale giovani: domande all'ente scelto entro il 28.09

    Viene specificato che, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite:

    Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 28 settembre 2023.

    I progetti (Consulta qui l'Allegato con l'elenco di quelli disponibili) hanno una durata di 12 mesi

    L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023. 

    Attenzione al fatto che, alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

    Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

    L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente pari ad € 507,30.

    Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.

    Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile nella sezione Progetti della pagina preposta.

    Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

    Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

    Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema e in particolare:

    1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
    2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

    Accedi da qui al sito del Dipartimento per le politiche giovanili, per ulteriori info necessarie alla candidatura.

    Allegati: