• Enti no-profit

    Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso

    Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.

    Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.

    Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
    del contributo e le procedure di controllo 
    anche successive all’erogazione.

    In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto: 

    1. in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
      • a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
      • a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
      • a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; 
      • a5) enti religiosi civilmente riconosciuti
    2. in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
      • b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; 
      • b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
      • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti; 
      • b6) associazioni; 
      • b7) fondazioni; 
      • b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 

    In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

    Modalità di accesso all'agevolazione

    Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso. 

    Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.

  • Enti no-profit

    Agevolazioni 2023 enti sportivi: la Piattaforma del Dipartimento per lo sport

    Con un avviso di fine giugno il dipartimento per lo sport informa del fatto che, per favorire e semplificare la partecipazione ai Bandi e agli Avvisi da parte dei potenziali beneficiari, il Dipartimento si è dotato di una nuova Piattaforma.
    In particolare, la Piattaforma sarà adattata ai diversi Avvisi che saranno pubblicati dal Dipartimento relativi alle varie agevolazioni in corso a cui gli enti sportivi potranno di volta in volta accedere.

    Bandi e avvisi settore sportivo 2023: l'elenco di quelli attivi

    Dal sito del dipartimento è possibile apprendere che al momento sono disponibili i seguenti bandi e avvisi 2023:

    La Piattaforma è raggiungibile qui: https://avvisibandi.sport.governo.it/ e offre una  GUIDA PER REGISTRAZIONE/LOGIN E PROFILAZIONE ENTE.

    Nel dettaglio, gli enti interessati alla registrazione possono procedere come segue:

    • Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport cliccando qui: https://avvisibandi.sport.governo.it 
    • Effettuare la registrazione/login cliccando in alto a destra su “Accedi all’area personale”:
    • Accedere tramite SPID
    • successivamente sarà possibile effettuare la profilazione dell'ente sempre seguendo i passaggi suggeriti nella guida del Dipartimento dello sport.
  • Enti no-profit

    Class action: ok dal TAR per l’azione dei sindacati

    Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire  attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.  

    Lo ha affermato  il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del  tribunale amministrativo  ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action

    Class action: cosa vuol dire 

     La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini  contro una violazione  che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.

    Normativa sulla class action e decreto contestato

    La legge 12 aprile 2019, n. 31  ha riformato la  disciplina dell’azione di classe, ampliandola :

    • sia in  termini soggettivi ,  ossia garantendo  a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
    • sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».

    Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6  settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo  viene prevista una legittimazione  specifica in favore di  organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei  confronti dell’autore della condotta lesiva  per ottenere i risarcimenti alla collettività . 

    La legittimazione all’azione di classe  nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia  i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto  ministeriale.

     Il decreto  in questione è appunto il  27 2023  , il quale tra i requisiti  ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore.  Questo requisito impedisce  l'azione di classe alle organizzazioni sindacali . 

    Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di  azione alle associazioni senza scopo di lucro.

    Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come  prerequisito   costituirebbe un’ irragionevole disparità di

    trattamento,  dato che  le organizzazioni  sindacali  esercitano  già, in altri ambiti  azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.

    Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese  discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.

    Sentenza del TAR:  sindacati legittimati ad agire in  class action

    Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare  nel predisporre un nuovo   strumento di tutela giurisdizionale  di portata generale e  non solo nel ristretto àmbito della tutela dei  consumatori. 

    Afferma  che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di  ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.

    Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia  che erroneamente   considera il termine  organizzazioni e associazioni come  «evidente riferimento» agli enti del  terzo settore. 

    Si ricorda inoltre che:

    1.  l’assenza dello scopo  di lucro  non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore,  di contro, 
    2. la tutela dei diritti individuali  omogenei (fine delle class action) non rientra  tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite  dagli ETS.
    3. la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata  categoria di soggetti  è invece  intrinsecamente connaturata con gli scopi  del sindacato  e anche storicamente, è stata  funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es.  per la  la contrattazione collettiva).

    Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo  popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese  nell’elenco precedentemente  tenuto dal Ministero dello sviluppo  economico (Mise)  per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.

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    5×1000: on line gli elenchi degli esclusi 2022

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 22 giugno informa della pubblicazione di un aggiornamento relativo al 5×1.000.

    In particolare, si informa che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione. 

    Nel dettaglio, si tratta di 71.674 soggetti tra Enti del Terzo Settore e Onlus, Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8.000 Comuni.

    In particolare, nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi:

    • gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo. 

    Attenzione al fatto che l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.

    L'agenzia specifica che l’elenco degli ammessi comprende in totale 71.674 enti, suddivisi per categoria: 

    • Enti del Terzo Settore e Onlus (50.301), 
    • Associazioni sportive dilettantistiche (12.751), 
    • enti impegnati nella ricerca scientifica (427), 
    • enti che operano nel settore della sanità (105), 
    • enti dei beni culturali e paesaggistici (160) 
    • enti gestori delle aree protette (24). 

    Nell’elenco figurano anche 7.906 Comuni, a cui sono destinati oltre 16 milioni di euro.

    Viene inoltre precisato che n base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2022 distribuirà oltre 510 milioni di euro cosi suddivisi: 

    • alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 324 milioni di euro, 
    • alla ricerca sanitaria quasi 81 milioni di euro 
    • alla ricerca scientifica saranno destinati nel complesso oltre 68 milioni di euro. 
    • ai Comuni 16 milioni di euro)
    • alle Associazioni sportive dilettantistiche 17,4 milioni, 
    • agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici 2,3 milioni 
    • agli Enti gestori delle aree protette 814mila euro
  • Enti no-profit

    Deposito bilanci ETS: entro il 30 giugno

    Il prossimo 30 giugno scade per gli enti del Terzo settore il deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale 2022.

    In particolare, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo settore (Cts) i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

    Attenzione al fatto che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

    Deposito bilancio 2022 ETS. scadenza 30 giugno

    Ai sensi dell'art 13 del CTS gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato:

    • dallo stato patrimoniale, 
    • dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, 
    • e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

    E' bene invece sottolineare che il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto ((…)) per cassa.

    Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

    Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

    Inoltre in linea con quanto previsto dal Dm 106/2020 deve essere trasmesso all’Ufficio RUNTS unitamente al verbale di approvazione.

    Per gli ETS che hanno nominato un organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione dei conti, occorre allegare anche le relative relazioni, in linea con quanto previsto dal ministero del lavoro (Nota 17146/2022. Per approfondimenti leggi anche Redazione e deposito bilanci ETS: i chiarimenti del Ministero)

    Per quanto concerne l’approvazione del bilancio, la cui competenza spetta in caso di realtà associative all’assemblea o in caso di fondazioni all’organo deputato dallo statuto, non è prevista una data, sarà sufficiente che l’organo competente vi provveda in un termine congruo che consenta poi il successivo deposito entro il 30 giugno presso il RUNTS.

    Infine, si sottolinea che per le ONLUS non ancora iscritte al RUNTS vi è l'obbligo di predisporre il bilancio 2022

  • Enti no-profit

    Credito Art bonus: chiarimenti sulle Fondazioni

    Con Risposta a interpello n 357 del 20 giugno, le Entrate si occupano nuovamente del credito di imposta art bonus e nel dettaglio di erogazioni  liberali destinate allo specifico sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili costituenti il patrimonio di una fondazione.

    Viene precisato che possono usufruire dell’Art bonus coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per i lavori a sostegno dell'attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio di una Fondazione che rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura destinatari dei contributi agevolabili.

    I dettagli dell'interpello:

    • la Fondazione Istante è stata istituita nel 2004,
    • il suo Statuto è  stato approvato con  decreto  del  Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 16 aprile 2018,
    • la Fondazione è qualificata quale persona giuridica di diritto  pubblico,  con piena  autonomia statutaria e  gestionale del  quadro della legislazione vigente e, in particolare, nell'osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    • la Fondazione, per il perseguimento dei  propri  fini  statutari, programma sistematicamente  interventi  di  manutenzione, restauro  e  valorizzazione  del  proprio patrimonio, anche di rilevante entità economica e finanziaria e, più in generale, sviluppa la  propria  attività  istituzionale,  volta  alla  valorizzazione  degli  istituti  e  luoghi  della cultura costituenti il proprio patrimonio, anche con la gestione museale dei propri siti e  complessi monumentali  e  con la  conservazione  e  gestione  del  rilevante  patrimonio bibliotecario archivistico risalente nei secoli. 

    Ciò premesso, essa chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per chi effettua erogazioni liberali per il sostegno delle attività dalla stessa svolte, di fruire del credito d'imposta (cd. ''Art bonus'') di cui all'articolo 1, del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 e, in particolare, se: ­        

    • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sui beni costituenti patrimonio della Fondazione  rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione in parola; ­       
    • la Fondazione rientra tra gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  la  conseguente  possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere la Fondazione, di fruire dell'Art bonus.

    Le Entrate dopo un riepilogo delle regole dell'art bonus ricordano che, come precisato nella circolare 31 luglio 2014, n. 24/E, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

    • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; ­     
    • sostegno degli istituti e  dei  luoghi  della  cultura di  ''appartenenza pubblica'' (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico­-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico­-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; ­   
    • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; ­     
    • realizzazione  di  interventi  di  restauro,  protezione  e  manutenzione  di  beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso. 

    Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che ha affermato che la Fondazione è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico. 

    L'ente, infatti, presenta i seguenti caratteri: 

    • risulta istituito per disposizione legislativa; 
    • è sottoposto al controllo della Corte dei Conti; 
    • è soggetto alla vigilanza di un comitato i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione
    • inoltre, la fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. 

    In ragione della ricorrenza in concreto delle richiamate caratteristiche e della finalità istituzionale dell'ente (valorizzazione  degli istituti  e  luoghi  della  cultura costituenti il proprio patrimonio), la Fondazione rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all'articolo 101 d.lgs. n. 42 del 2004.

    In conclusione sono ammesse all'Art bonus le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione

    Sulla  base  del  citato  parere,  si  possono  ritenere  ammissibili  all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi a sostegno dell'attività di  manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della Fondazione istante.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Modelli standard statuti Reti terzo settore: il ministero pubblica i primi 3

    Il Ministero del lavoro pubblica i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell'art. 47 comma 5 del CTS, dei modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative, in particolare di associazioni di promozione sociale di seguito elencate, a uso degli enti a esse aderenti:

    • Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
      1. Decreto direttoriale 108 del 15.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS.
    • CSI – Centro Sportivo Italiano
      1. Decreto direttoriale 106 del 12.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa CSI – Centro Sportivo Italiano.
    • AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport
      1. Decreto direttoriale 104 del 07.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport.

    Scarica qui tutti i Modelli standard di Statuto

    Ricordiamo che con avviso pubblico n 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, indirizzato alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS, si forniscono le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene specificato come, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e poi procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS.  Sinteticamente l'avviso specifica che, le istanze di approvazione dei modelli standard:

    • compilate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile qui (Istanza di approvazione),
    • devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • e corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf). 
    • vanno trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected] 

    L'avviso in oggetto specifica che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

    Alla luce della richiamata disposizione, l'avviso in oggetto destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale e conseguente riduzione dei termini di iscrizione al RUNTS.

    Gli enti interessati possono pertanto sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i modelli standard di statuto, di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore.

    Si specifica infine che i modelli standard di statuto, approvati con decreto direttoriale, saranno pubblicati all’interno della sezione “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese” del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui al citato articolo 47, comma 5 del Codice.