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Conservazione sostitutiva e-fatture: in scadenza il 31 gennaio
Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/1972, sia chi emette sia chi riceve una E-fattura è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, precisa l'agenzia delle entrate, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”
Relativamente alla dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023 (quindi per le fatture elettroniche 2023) la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.
Pertanto per le e-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.
Conservazione sostitutiva fatture elettroniche: prossima scadenza 31 gennaio
Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la conservazione costitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali ossia come chiarito dalla risoluzione ADE su indicata, si intende il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Dato che per periodo d’imposta 2023:
- il Modello Redditi 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
- il termine di conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio 2025.
La macanta conservazione comporta una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
L'agenzia delle Entrate precisa anche che con il processo di conservazione elettronica a norma si ha la garanzia di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.
Il servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
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Regime OSS: imponibilità IVA di case prefabbricate
Con Risposta a interpello n 246 del 5 dicembre le Entrate chiariscono dettagli del Regime IVA OSS.
L'istante è soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato dell'Unione europea, che opera nel settore della produzione
di case prefabbricate.
La Società aderisce al regime One Stop Shop (OSS) e vende case prefabbricate a clienti, anche italiani, non soggetti passivi IVA.
Nel caso di un cliente ''privato'' italiano, l'Istante chiede chiarimenti in merito a:- 1) la possibilità di assoggettare la cessione della casa prefabbricata alle aliquote ridotte del 4 per cento e del 10 per cento nel caso di presentazione, da parte del cliente, di una dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata;
- 2) ai requisiti delle relative fatture di vendita, oggetto di aliquota ridotta;3) all'eventuale registrazione delle stesse presso l'Agenzia delle entrate o altro ente in Italia;
- 4) alle conseguenze in cui incorre se applica un'aliquota agevolata a seguito della presentazione da parte del cliente di una falsa dichiarazione/ attestazione dei relativi requisiti.
Sinteticamente l'ADE evidenzia che l'aliquota agevolata spetta solo nelle cessioni chiavi in mano, vediamo i dettagli.
Cessione di prefabbricati: la corretta imponibilità IVA per un soggetto estero
L'One Stop Shop (OSS o Sportello Unico) è un regime opzionale IVA che consente a un soggetto passivo di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove è identificato ai fini IVA, a fronte di operazioni dallo stesso effettuate a favore di privati consumatori UE, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (B2C).
Lo Stato UE di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell'imposta così raccolta tra i vari Stati UE di consumo di beni e servizi, in base agli importi delle transazioni ivi effettuate, rilevanti ai fini IVA.
Si tratta dunque di una misura di semplificazione in quanto i soggetti passivi IVA che optano per tale regime, anziché identificarsi in tutti gli Stati UE per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta a fronte delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ivi effettuate, dichiarano e versano l'IVA nel solo Stato membro di registrazione/identificazione per l'imposta dovuta sulle forniture transfrontaliere di beni e/o servizi.
Nella fattispecie in esame, la Società afferma di essere un soggetto passivo IVA registrato in uno Stato dell'UE, dove ha optato per il regime in commento e pertanto alla stessa si applicano le disposizioni di cui articolo 74 septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 quando effettua, nel territorio dello Stato, le operazioni ivi riportate (i.e. «…sulle prestazioni dei servizi…, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi,…»).
In relazione a dette operazioni (i.e. B2C, effettuate nel territorio dello Stato), oltre a dichiarare e versare nel proprio Stato la relativa imposta dovuta in Italia, la norma appena richiamata dispensa l'Istante anche dagli obblighi di cui al Titolo II del Decreto IVA, tra cui quelli di fatturazione, registrazione, tenuta dei registri contabili, ecc. (cfr. articolo 74 septies, comma 4, del Decreto IVA).
In merito alle cessioni di case prefabbricate in legno, la Risoluzione Ministeriale 503351 del 12 marzo 1974 chiarisce che:- 1. si applica l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento quando il cliente ''acquista i pezzi della casa prefabbricata e li fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi''. In questo caso, ''il contratto ha per oggetto il semplice acquisto dei singoli pezzi e poiché tali pezzi costituiscono l'oggetto della ordinaria produzione dell'impresa che li fabbrica…'', è da ritenere ''che il negozio giuridico si debba qualificare come una compravendita e, pertanto, il corrispettivo relativo vada assoggettato all'I.V.A. con l'aliquota ordinaria…'';
- 2. si applica l'aliquota IVA del 4% o del 10% quando ''il committente affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa''. In questo caso, infatti, ''l'impresa assume l'obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti, e, pertanto,'', avendo la cessione per oggetto un'abitazione, si applicano le pertinenti agevolazioni IVA, al ricorrere delle relative condizioni.
La Società afferma più volte di produrre e cedere a un cliente ''privato'' italiano una casa prefabbricata che sarà installata in Italia. Maggiori dettagli al riguardo sono presenti sul sito internet dell'Istante: dalle informazioni relative alla consegna è possibile desumere che sono trasportati in Italia pezzi della casa prefabbricata destinati a essere montati e assiemati in loco.
In particolare, ''La consegna e il montaggio della struttura (n.d.r. enfasi aggiunta) della casa rappresentano fasi fondamentali del processo di costruzione. Il loro costo viene calcolato separatamente dal prezzo della casa… Grazie alle nostre tecnologie all'avanguardia, possiamo suddividere le pareti (n.d.r. enfasi aggiunta) della vostra casa
in pannelli facilmente trasportabili…''.
Per quanto riguarda il montaggio, inoltre, ''tutti i fori per i fissaggi sono predefiniti ancora nel progetto virtuale e conseguentemente perforati durante il processo di produzione di fabbrica con l'utilizzo di macchinari di precisione computerizzati. Lo stesso vale anche per altri tipi di giunzioni come quella a becco di civetta oppure fissaggi
inclinati e i fissaggi per il sistema di travi….
Durante la fase di assemblaggio non sarete mai costretti ad abbandonare il cantiere e correre alla ricerca degli elementi e del fissaggio necessario. Vi verrà consegnato il kit completo di tutto il necessario per il montaggio della casa. Il manuale per il montaggio con la descrizione tecnica dettagliata di giunzioni ed i fissaggi più usati lo potete scaricare qui. Questo approccio permette di ridurre i tempi di assemblaggio della casa a soli 2 4 giorni a seconda della complessità del progetto…. È essenziale il fatto che la casa è progettata in modo da poter permettere l'installazione a persone senza competenze professionali specifiche, basta una manualità di livello base nell'utilizzo degli attrezzi più comuni.''.
Secondo l'agenzia queste informazioni aggiuntive riconducono la fattispecie prospettata dalla Società all'ipotesi 1 della citata risoluzione: il cliente italiano in realtà non sta acquistando una casa, come affermato dall'Istante, bensì pezzi di una casa (precisamente le pareti).La Società offre anche opzioni supplementari, quali infissi, scale e pavimenti, che, tuttavia, anche considerandole unitamente alle pareti, non permettono di affermare che oggetto della transazione sia una casa/immobile.
Nell'ambito delle opzioni aggiuntive non è peraltro contemplata l'impiantistica.
All'operazione prospettata, per come così ricostruita, si rende dunque applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.Diversamente, nell'ipotesi in cui la fornitura in oggetto avvenga nell'ambito di un contratto di appalto che abbia per oggetto la costruzione e la consegna di una casa ''chiavi in mano'' a cui, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere riconosciuta l'aliquota IVA del 4 o del 10 per cento.
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Chiusura per ferie: si comunica alle Entrate?
Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderano una pausa di chiusura per le ferie.
A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.
Attività chiusa per ferie: occorre comunicarlo al Fisco?
Per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio.
Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.
Mettendo il registratore telematico fuori servizio le Entrate sapranno a cosa è dovuta la mancanza del flusso dati.
Tale esigenza nasce per, solo quando lo stop supera 12 giorni.
Nelle specifiche tecniche "specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri" ultima versione 11.1 allegata a provvedimento del 18 gennaio 2023 delle Entrate, nella sezione 2.7 generazione trasmissione dati si legge: Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
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Spese TAXI dipendenti: i giustificativi del costo
Nella Risposta a interpello n 142/2024 viene chiarito, tra l'altro, cosa occorre avere come giustificativo nelle spese di taxi di un dipendente. La ricevuta del POS non è sufficiente, specificano le Entrate.
Inoltre lo stesso interpello ha chiarito che i documenti devono rispettare caratteristiche di immodificabilità, integrità e autenticità. leggi anche Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE
Giustificativi di spesa TAXI: cosa occorre per la deduzione
Con l'interpello in questione viene chiarito cosa occorre per giustificare, ai fini della deduzione del costo, il trasporto con taxi dei dipendenti.
I servizi taxi sono soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria la fattura elettronica, da emettere tramite lo SdI.
La fattura del lavoratore che prende il taxi sarà un documento dematerializzato.
Nella Risposta n 142 di cui si tratta le entrate evidenziano che: “Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati.”
Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare data; nome del prestatore; percorso e infine corrispettivo.
Le Entrate evidenziano che nei casi in cui «il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019).
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Imposta di bollo e-fatture: codici tributo per recupero da controlli
Con la Risoluzione n 28 del 31 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Controlli automatizzati su e-bolli: i codici tributo per F24
Con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020:
- “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
- “A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;
- “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.
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Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.
Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,
Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.
credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.
In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”, in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22.
In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.
Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.
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Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?
Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.
Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?
In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro.Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita.
Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute.
La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).
Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..