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Regime del registrato: corretta imputazione della ft a cavallo d’anno
Durante l'edizione di Telefisco 2025 tenutasi il 5 febbraio, le Entrate hanno replicato ad un dubbio sulla corretta imputazione del ricavo di una fattura a cavallo d'anno per un contribuente in regime semplificato con opzione del registrato.
Il chiarimento viene ulteriormente esplicitata in una FAQ del 13 febbraio sollecitata anche dal CNDCEC.
Regime del registrato: corretta imputazione della ft a cavallo d’anno
La FAQ Ade del 13 Febbraio 2025 tratta appunto il regime del registrato e viene fornito il medesimo esempio prospettato in Telefisco:
- fattura redatta in data 29 dicembre ma inviata allo sdi l'otto gennaio si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024 alla luce del fatto che in questi casi la registrazione del documento può avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024
Le Entrate evidenziano che l'articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».
Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.
Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».
Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d'imposta 2024.
Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi «si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate».
Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per i contenuti del chiarimentio con il quale viene precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che adottano il cosiddetto metodo del registrato, “resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.”
Sul tema del regime del registrato e imputazione dei ricavi per le fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1972 era sorta una problematica che nei giorni scorsi aveva determinato rilevanti dubbi applicativi.
Il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per ricevere dall’Agenzia delle Entrate indicazioni più precise.
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Conservazione sostitutiva e-fatture: in scadenza il 31 gennaio
Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/1972, sia chi emette sia chi riceve una E-fattura è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, precisa l'agenzia delle entrate, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”
Relativamente alla dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023 (quindi per le fatture elettroniche 2023) la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.
Pertanto per le e-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.
Conservazione sostitutiva fatture elettroniche: prossima scadenza 31 gennaio
Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la conservazione costitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali ossia come chiarito dalla risoluzione ADE su indicata, si intende il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Dato che per periodo d’imposta 2023:
- il Modello Redditi 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
- il termine di conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio 2025.
La macanta conservazione comporta una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
L'agenzia delle Entrate precisa anche che con il processo di conservazione elettronica a norma si ha la garanzia di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.
Il servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
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E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025
Il decreto Milleproroghe pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Ricordiamo che tale proroga era già contenuta nel Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio
La misura è una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy, ritenendo non conforme al Gdpr il transito su Sdi dei dati dei pazienti. Facciamo un riepilogo.
Fattura elettronica medici e odontoiatri: nuova proroga per il divieto
L’articolo 3, comma 3, del DL n 215/2023 prorogava, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel dettaglio, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, si prorogava per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
E' bene sottolineare che la norma era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti- legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022, ora la proroga compare anche nel Milleproroghe 2025 che, come ogni anno dovrà essere convertito in legge ma nel frattempo è pubblicato in GU n 302 del 27.12.
In sintesi quindi i medici potranno rilasciare ai clienti la fattura cartacea, oppure potrà essere inviata in un qualunque formato elettronico purché non transiti dallo Sdi.
Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica.
Dalle fatture elettroniche che transitano nello Sdi non devono mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.
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Regime OSS: imponibilità IVA di case prefabbricate
Con Risposta a interpello n 246 del 5 dicembre le Entrate chiariscono dettagli del Regime IVA OSS.
L'istante è soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato dell'Unione europea, che opera nel settore della produzione
di case prefabbricate.
La Società aderisce al regime One Stop Shop (OSS) e vende case prefabbricate a clienti, anche italiani, non soggetti passivi IVA.
Nel caso di un cliente ''privato'' italiano, l'Istante chiede chiarimenti in merito a:- 1) la possibilità di assoggettare la cessione della casa prefabbricata alle aliquote ridotte del 4 per cento e del 10 per cento nel caso di presentazione, da parte del cliente, di una dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata;
- 2) ai requisiti delle relative fatture di vendita, oggetto di aliquota ridotta;3) all'eventuale registrazione delle stesse presso l'Agenzia delle entrate o altro ente in Italia;
- 4) alle conseguenze in cui incorre se applica un'aliquota agevolata a seguito della presentazione da parte del cliente di una falsa dichiarazione/ attestazione dei relativi requisiti.
Sinteticamente l'ADE evidenzia che l'aliquota agevolata spetta solo nelle cessioni chiavi in mano, vediamo i dettagli.
Cessione di prefabbricati: la corretta imponibilità IVA per un soggetto estero
L'One Stop Shop (OSS o Sportello Unico) è un regime opzionale IVA che consente a un soggetto passivo di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove è identificato ai fini IVA, a fronte di operazioni dallo stesso effettuate a favore di privati consumatori UE, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (B2C).
Lo Stato UE di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell'imposta così raccolta tra i vari Stati UE di consumo di beni e servizi, in base agli importi delle transazioni ivi effettuate, rilevanti ai fini IVA.
Si tratta dunque di una misura di semplificazione in quanto i soggetti passivi IVA che optano per tale regime, anziché identificarsi in tutti gli Stati UE per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta a fronte delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ivi effettuate, dichiarano e versano l'IVA nel solo Stato membro di registrazione/identificazione per l'imposta dovuta sulle forniture transfrontaliere di beni e/o servizi.
Nella fattispecie in esame, la Società afferma di essere un soggetto passivo IVA registrato in uno Stato dell'UE, dove ha optato per il regime in commento e pertanto alla stessa si applicano le disposizioni di cui articolo 74 septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 quando effettua, nel territorio dello Stato, le operazioni ivi riportate (i.e. «…sulle prestazioni dei servizi…, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi,…»).
In relazione a dette operazioni (i.e. B2C, effettuate nel territorio dello Stato), oltre a dichiarare e versare nel proprio Stato la relativa imposta dovuta in Italia, la norma appena richiamata dispensa l'Istante anche dagli obblighi di cui al Titolo II del Decreto IVA, tra cui quelli di fatturazione, registrazione, tenuta dei registri contabili, ecc. (cfr. articolo 74 septies, comma 4, del Decreto IVA).
In merito alle cessioni di case prefabbricate in legno, la Risoluzione Ministeriale 503351 del 12 marzo 1974 chiarisce che:- 1. si applica l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento quando il cliente ''acquista i pezzi della casa prefabbricata e li fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi''. In questo caso, ''il contratto ha per oggetto il semplice acquisto dei singoli pezzi e poiché tali pezzi costituiscono l'oggetto della ordinaria produzione dell'impresa che li fabbrica…'', è da ritenere ''che il negozio giuridico si debba qualificare come una compravendita e, pertanto, il corrispettivo relativo vada assoggettato all'I.V.A. con l'aliquota ordinaria…'';
- 2. si applica l'aliquota IVA del 4% o del 10% quando ''il committente affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa''. In questo caso, infatti, ''l'impresa assume l'obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti, e, pertanto,'', avendo la cessione per oggetto un'abitazione, si applicano le pertinenti agevolazioni IVA, al ricorrere delle relative condizioni.
La Società afferma più volte di produrre e cedere a un cliente ''privato'' italiano una casa prefabbricata che sarà installata in Italia. Maggiori dettagli al riguardo sono presenti sul sito internet dell'Istante: dalle informazioni relative alla consegna è possibile desumere che sono trasportati in Italia pezzi della casa prefabbricata destinati a essere montati e assiemati in loco.
In particolare, ''La consegna e il montaggio della struttura (n.d.r. enfasi aggiunta) della casa rappresentano fasi fondamentali del processo di costruzione. Il loro costo viene calcolato separatamente dal prezzo della casa… Grazie alle nostre tecnologie all'avanguardia, possiamo suddividere le pareti (n.d.r. enfasi aggiunta) della vostra casa
in pannelli facilmente trasportabili…''.
Per quanto riguarda il montaggio, inoltre, ''tutti i fori per i fissaggi sono predefiniti ancora nel progetto virtuale e conseguentemente perforati durante il processo di produzione di fabbrica con l'utilizzo di macchinari di precisione computerizzati. Lo stesso vale anche per altri tipi di giunzioni come quella a becco di civetta oppure fissaggi
inclinati e i fissaggi per il sistema di travi….
Durante la fase di assemblaggio non sarete mai costretti ad abbandonare il cantiere e correre alla ricerca degli elementi e del fissaggio necessario. Vi verrà consegnato il kit completo di tutto il necessario per il montaggio della casa. Il manuale per il montaggio con la descrizione tecnica dettagliata di giunzioni ed i fissaggi più usati lo potete scaricare qui. Questo approccio permette di ridurre i tempi di assemblaggio della casa a soli 2 4 giorni a seconda della complessità del progetto…. È essenziale il fatto che la casa è progettata in modo da poter permettere l'installazione a persone senza competenze professionali specifiche, basta una manualità di livello base nell'utilizzo degli attrezzi più comuni.''.
Secondo l'agenzia queste informazioni aggiuntive riconducono la fattispecie prospettata dalla Società all'ipotesi 1 della citata risoluzione: il cliente italiano in realtà non sta acquistando una casa, come affermato dall'Istante, bensì pezzi di una casa (precisamente le pareti).La Società offre anche opzioni supplementari, quali infissi, scale e pavimenti, che, tuttavia, anche considerandole unitamente alle pareti, non permettono di affermare che oggetto della transazione sia una casa/immobile.
Nell'ambito delle opzioni aggiuntive non è peraltro contemplata l'impiantistica.
All'operazione prospettata, per come così ricostruita, si rende dunque applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.Diversamente, nell'ipotesi in cui la fornitura in oggetto avvenga nell'ambito di un contratto di appalto che abbia per oggetto la costruzione e la consegna di una casa ''chiavi in mano'' a cui, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere riconosciuta l'aliquota IVA del 4 o del 10 per cento.
Allegati: -
Imposta di bollo e-fatture: pagamento del III trimestre entro il 2.12
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
La prossima scadenza è il 30 novembre prossimo, vediamo un riepilogo dei termini e modalità di pagamento.
Imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 2.12 il 3° TRIM
Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2024.
Per i soggetti obbligati, il 2 dicembre 2024 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno 2024.
Le scadenze sono riepilogate dalla tabella che segue tratta dalla Guida Ade 2024

Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.
In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 3° trimestre 2024: pagamento entro il 2 dicembre per altri dettagli.
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Imposta di bollo fatture elettroniche: quando e come si versa
Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2024.
In particolare, come specificato guida aggiornata al 2024, il pagamento dell'imposta di bollo del III trimenstre scade il prossimo 30 novembre (2 dicembre quest'anno poichè il 30.11 è sabato), con delle precisazioni sugli importi complessivi, vediamo i dettagli dalla tabella ADE che riepiloga le scadenze.
Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c'è?
Imposta di bollo fatture elettroniche: come si versa?
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
Nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Fonte immagine: Agenzia delle Entrate
Imposta di bollo fatture elettroniche: quando si versa?
Come si evince dalla tabella ADE di seguito il prossimo pagamento previsto per il bollo sulle fatture elettroniche è previsto entro il giorno 30 novembre che cadendo di sabato slitta al 2 dicembre.

Per quanto riguarda le modalità, il pagamento dell'imposta di bollo viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
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Chiusura per ferie: si comunica alle Entrate?
Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderano una pausa di chiusura per le ferie.
A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.
Attività chiusa per ferie: occorre comunicarlo al Fisco?
Per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio.
Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.
Mettendo il registratore telematico fuori servizio le Entrate sapranno a cosa è dovuta la mancanza del flusso dati.
Tale esigenza nasce per, solo quando lo stop supera 12 giorni.
Nelle specifiche tecniche "specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri" ultima versione 11.1 allegata a provvedimento del 18 gennaio 2023 delle Entrate, nella sezione 2.7 generazione trasmissione dati si legge: Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
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