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Fatture elettroniche: il nuovo T28 dal 1 febbraio
Durante il Convegno Telefisco 2024 tenutosi ieri 1 febbraio, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica e al campo TD28.
Prima di dettagliare il chiarimento, ricordiamo che sempre dal 1 febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica usando l'applicativo dell'Agenzia.
In linea generale, ricordiamo che, le e-fatture possono essere gestite:
- affidandola ad un commercialista o altro intermediario abilitato (leggi anche Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega)
- abbonandosi al servizio di fatturazione di un operatore digitale,
- usando l’applicativo gratuito nell’area riservata sul sito delle Entrate.
Su quest'ultimo metodo appunto, nel mese di dicembre scorso, le Entrate hanno comunicato un aggiornamento del sistema in vigore dal 1 febbraio.
Di seguito i dettagli.
Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1 febbraio 2024
Dal 1 febbraio è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture.
Viene evidenziato che l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:
- introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
- introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;
- integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
- aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti. Prima questo tipo documento era usato solo per le operazioni con san Marino.
Fatture elettroniche: chiarimenti ADE sul campo TD28
Durante Telefisco 2024 del 1 febbraio l'agenzia ha chiarito che:
- in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva,
- da un soggetto non residente identificato in Italia,
- l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione,
- ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.
L'agenzia ha spiegato che per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997).
L'operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.
L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.
Nel caso in cui erroneamente avvenga che il soggetto non residente emetta una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata.
Al fine di regolarizzarla le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28, codice che prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.
L'agenzia delle Entrate in aggiunta ha chiarito che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al Fisco dei dati della specifica fattura.
Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale deve provvedere ad effettuare un ravvedimento come su indicato.
L’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28 come riportate nelle nuove specifiche tecniche.
Compilazione del documento XML TD28 nell’ipotesi dell’art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia:
- <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA
- italiana).
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
Va ricordato infine che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, obbligatoria dal 1 gennaio 2024 a prescindere dal volume d'affari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti, in proposito leggi: Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024.
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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
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Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare
Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.
Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie
In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […]
ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.
Si riferisce che, «dopo aver emesso con tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d. ''copia di cortesia'') come avviene per tutti gli altri clienti esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).»
Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere, evidenziando che lo stesso avrebbe comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.
Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse», in pari data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»
L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati
Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate
Le Entrate ricordano che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, anche SdI) anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati.
Detti intermediari, possono:
- emettere le fatture per conto degli operatori economici,
- trasmetterle al SdI
- offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture.
Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).
Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
Nel caso prospettato, i file duplicati a seguito dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni, l'errore commesso dall'istante può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.
Al riguardo, si rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».
Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7».
Con riguardo ad una fattispecie similare, con la risposta ad interpello n. 395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».
Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi.
Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.
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Lettere di compliance su pagamenti POS: le Entrate chiariscono l’errore
Nei gironi scorsi alcuni operatori lamentavano la ricezione di lettere di compliance errate relative ad anomalie sui pagamenti POS.
Lettere di compliance su pagamenti POS: l'allarme di ANC
Ieri l'ANC Associazione nazionale commercialisti con un comunicato stampa firmato dal suo presidente Cuchel afferma che: “Anche alla nostra Associazione giungono numerose segnalazioni di commercialisti da ogni parte d’Italia sulle lettere che l’Agenzia sta inviando ai titolari di attività economiche per anomalie che si sostanziano in evidenti errori nella gestione dei dati telematici, con le stesse transazioni considerate due o anche tre volte, oppure con l’attribuzione di importi del tutto incomprensibili rispetto all’entità effettiva degli incassi.
Non sappiamo se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile, con contribuenti disorientati e preoccupati, e con i commercialisti chiamati a gestire le comunicazioni, sostenendo un aggravio di lavoro per ricostruire una mole di dati non indifferente, e sperare di riuscire presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria a risolvere la pratica”.
Lettere di compliance su pagamenti POS: la replica delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate nella giornata ha replicato alle lettere di compliance errate con un comunicato stampa datato sempre 11 ottobre.
Si sottolinea che, da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate.
L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.
L’Agenzia si è attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.
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Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda
L’autofattura tecnicamente è una fattura emessa a stessi per liquidare l’IVA a debito.
L’autofattura “vera e propria” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:
- l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (art. 2, comma 2, decreto IVA)
Autofattura in cui l'emittente è il cessionario
Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:
- per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia:
- gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
- i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e
- la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- per le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti:
- gli acquisti da soggetti extra-UE (articolo 17, comma 2, decreto IVA).
Autofattura in cui cedente e cessionario coincidono
Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:
- l' “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
- le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.
Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI).
Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.
Attenzione al fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011), e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro ed anche sotto tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Autofattura elettronica
Occorre sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il tipo documento da indicare per le autofatture era solo il TD01 – Fattura ed i Dati del cessionario/committente andavano inseriti nei “Dati del cedente/prestatore” e anche nei “Dati del cessionario/committente”.
Nel caso di autofattura denuncia il tipo documento da indicare
èera TD20 – Autofattura denuncia e occorreva indicare nei dati del cessionario/committente i dati del cliente e nei dati del cedente/prestatore i dati del fornitore; inoltre occorreva indicare che il documento è stato emesso dal cessionario/committente con il codice CC.Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove voci di dettaglio per la fattura elettronica.
Ai fini delle autofatture vengono introdotte importanti novità e insieme al codice TD01 sono stati introdotti nuovi codici Tipo documento per distinguere le varie ipotesi di autofatturazione elettronica.
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Bollo digitale: nuovo modello per gli intermediari
Dal 1 giugno è in vigore una nuova convenzione, valida fino al 31 maggio 2026 relativa alla imposta di bollo digitale, firmata tra l'agenzia delle entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo.
In particolare, gli intermediari del servizio @e.bollo, hanno sottoscritto con le Entrate nuovi accordi per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.
A tal fine è stato anche approvato un nuovo modello di adesione al servizio che potrà già essere utilizzato dagli intermediari:
[email protected]: come aderire alla marca da bollo digitale
Come specificato nella convezione, l’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione, con firma digitale, del Modulo su indicato, che trasmette all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
Nel Modulo di adesione, oltre ad indicare i riferimenti completi, incluso il codice ABI/identificativo e i dati del legale rappresentante, l’Intermediario dichiara:- a) di essere già abilitato ad operare all’interno dei servizi telematici in area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
- b) di essere già aderente al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA;
- c) di aver preso visione della presente Convenzione e di volervi aderire senza alcuna riserva;
- d) di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dell’Agenzia vigenti e pubblicati sul sito internet istituzionale, e di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con gli stessi.
[email protected]: in cosa consiste il servizio delle Entrate
L'@e.bollo è un servizio dell’Agenzia delle entrate reso in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), grazie al quale i cittadini possono pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.
Il servizio consente a cittadini e imprese di acquistare la marca da bollo digitale, un documento informatico che associa:
- l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd),
- all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.
A tal fine degli intermediari della riscossione (Prestatori di servizi di pagamento – Psp), quali:
- Poste,
- Banche
- e altri,
devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio compilando il nuovo modello di adesione.
La convenzione di cui si tratta detta le modalità di:
- adesione e di gestione dell’utenza dei singoli Psp,
- acquisizione e conservazione dei codici identificativi necessari alla predisposizione delle marche da bollo digitali,
- rendicontazione e riversamento, nonché la misura del compenso per lo svolgimento del servizio.
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Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorni del mese dopo
I tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.
Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea.
In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori – richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".
Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:
- se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il dPR. n.100, oppure
- se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.
Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)."
In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette infatti di concludere:
- che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);
- che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”.
In allegato il comunicato stampa.
ATTENZIONE novità in arrivo con la Riforma fiscale 2023/2024 in proposito leggi: Riforma fiscale: la nuova detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno
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