• Fatturazione elettronica

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare

    Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana  ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie

    In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […] 

    ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.

    Si riferisce che,  «dopo  aver  emesso con  tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d.  ''copia  di  cortesia'')  come  avviene  per  tutti  gli  altri  clienti  esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).» 

    Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere,  evidenziando  che  lo  stesso  avrebbe  comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.

    Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto  «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse»,  in pari  data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»   

    L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate

    Le Entrate ricordano che la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche può avvenire,  oltre che  direttamente tra  gli  operatori economici tramite il Sistema di Interscambio  (di  seguito,  anche  SdI) anche  attraverso  l'intermediazione di  soggetti abilitati. 

    Detti intermediari, possono:

    • emettere le fatture per conto degli operatori economici,
    • trasmetterle al SdI
    • offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture. 

    Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).

    Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. 

    Nel caso prospettato, i  file  duplicati a  seguito  dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari ­ non sono stati automaticamente scartati dal  SdI, poiché esso non ha  potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. 

    Nel presupposto che  la duplicazione  dei  documenti  riguardi  le medesime operazioni, ­l'errore commesso dall'istante  può essere  rimediato tramite la  registrazione,  nel  periodo  di  imposta corrente, di  tutti  i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA. 

    Al riguardo, si  rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto ­legge  25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182­bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7». 

    Con  riguardo  ad  una  fattispecie  similare,  con  la  risposta  ad  interpello  n.  395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».

    Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. 

    Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando  gli  estremi  di  ciascuna  fattura  duplicata  di  cui  si  vuole  stornare  l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

    Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.

    L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive

    Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.

    Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per e­mail la copia cd. cortesia:

    • i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
    • ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
    • iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]

    L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022». 

    A  seguito di  richiesta  di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di  ''messa  a  disposizione'' di  fatture  e  corrispettivi,  tempestivamente e  regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail. 

    Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».

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    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con  specifico  riferimento all'emissione  e  alla  ricezione  delle  fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,  n.  89757  è  stato  chiarito  che  «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi ­ per vie diverse dal SdI­ al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente». 

    Più  nello  specifico, si  legge  «per  il  cliente, ogni  qual  volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''». 

    In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che  in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 ­ unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione. 

    I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il  presupposto sostanziale dell'esigibilità e  quello  formale  del  possesso della  fattura  ­necessari per  salvaguardare il diritto di credito del  cessionario/committente in  buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore ­ vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante. 

    In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza: 

    • che il presupposto sostanziale ­ esigibilità dell'imposta ­ si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute; 
    • che  le  fatture  erano  state  emesse  ­  avendo  ricevuto  le  copie  di  cortesia (assimilabili  a  dei  documenti  equipollenti)  e  che, quindi,  era  possibile  perfezionare quanto prima anche il presupposto formale; 
    • che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.   

    Ciò  nonostante, l'istante,  pur essendo in  possesso  di  una copia  delle  fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione. 

    Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione. 

    Stante il comportamento omissivo  tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023). 

    D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute. 

    Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato. 

    Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di  facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi

    Con il Provvedimento n. 15943 del 18.01 le Entrate hanno disciplinato le nuove regole per la lotteria degli scontrini.

    In particolare, al punto 1.3 si precisa che "Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. 

    In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni"

    Con il provvedimento è adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici perché i produttori possano dichiarare, fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli, già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea. 

    Inoltre sono appunto approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.

    Lotteria istantane scontrini: chi può partecipare

    Ricordiamo che possono partecipare alla lotteria istantane degli scontrini, le persone fisiche maggiorenni che:

    • risiedono nel territorio dello Stato;
    • pagano con strumenti elettronici;
    • acquistano beni e servizi, non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione;
    • acquistano i predetti beni e servizi presso esercenti che trasmettono i relativi corrispettivi telematicamente (Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);

    L’esercente invia all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.

    Bonus adeguamento registratori telematici: che cos'è

    Per l'adeguamento alle nuove regole dei registratori telematici è stato previsto un bonus. 

    Con il Provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere alla agevolazione pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

    Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, su indicato, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

    Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

    Si sottolinea che il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

    Infine si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

    Bonus adeguamento registratori telematici: come si usa

    Con la Risoluzione n 35/2023 è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per adeguamento registratori telematici e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.

    Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti  utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

    Leggi anche Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda

    L’autofattura tecnicamente è una fattura emessa a stessi per liquidare l’IVA a debito.

    L’autofattura “vera e propria” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

    1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
    2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (art. 2, comma 2, decreto IVA)

    Autofattura in cui l'emittente è il cessionario

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia:
      • gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
      • i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e 
      • la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
    • per le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti:
      • gli acquisti da soggetti extra-UE (articolo 17, comma 2, decreto IVA).

    Autofattura in cui cedente e cessionario coincidono

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • l' “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
    • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.

    Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI). 

    Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.

    Attenzione al fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011), e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro ed anche sotto tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Autofattura elettronica

    Occorre sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il tipo documento da indicare per le autofatture era solo il TD01Fattura ed i Dati del cessionario/committente andavano inseriti nei “Dati del cedente/prestatore” e anche nei “Dati del cessionario/committente”. 

    Nel caso di autofattura denuncia il tipo documento da indicare è era TD20 – Autofattura denuncia e occorreva indicare nei dati del cessionario/committente i dati del cliente e nei dati del cedente/prestatore i dati del fornitore; inoltre occorreva indicare che il documento è stato emesso dal cessionario/committente con il codice CC.

    Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove voci di dettaglio per la fattura elettronica.

    Ai fini delle autofatture vengono introdotte importanti novità e insieme al codice TD01 sono stati introdotti nuovi codici Tipo documento per distinguere le varie ipotesi di autofatturazione elettronica.

    Ti consigliamo anche Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12

  • Fatturazione elettronica

    Bollo digitale: nuovo modello per gli intermediari

    Dal 1 giugno è in vigore una nuova convenzione, valida fino al 31 maggio 2026 relativa alla imposta di bollo digitale, firmata tra l'agenzia delle entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo.

    In particolare, gli intermediari del servizio @e.bollo, hanno sottoscritto con le Entrate nuovi accordi per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.

    A tal fine è stato anche approvato un nuovo modello di adesione al servizio che potrà già essere utilizzato dagli intermediari:

    [email protected]: come aderire alla marca da bollo digitale

    Come specificato nella convezione, l’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione, con firma digitale, del Modulo su indicato, che trasmette all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
    Nel Modulo di adesione, oltre ad indicare i riferimenti completi, incluso il codice ABI/identificativo e i dati del legale rappresentante, l’Intermediario dichiara:

    • a) di essere già abilitato ad operare all’interno dei servizi telematici in area autenticata del sito  internet dell’Agenzia;
    • b) di essere già aderente al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA;
    • c) di aver preso visione della presente Convenzione e di volervi aderire senza alcuna riserva;
    • d) di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di  comportamento dell’Agenzia vigenti e pubblicati sul sito internet istituzionale, e di  impegnarsi a tenere un comportamento in linea con gli stessi.

    [email protected]: in cosa consiste il servizio delle Entrate

    L'@e.bollo è un servizio dell’Agenzia delle entrate reso in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), grazie al quale i cittadini possono pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici. 

    Il servizio consente a cittadini e imprese di acquistare la marca da bollo digitale, un documento informatico che associa:

    • l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd),
    • all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.

    A tal fine degli intermediari della riscossione (Prestatori di servizi di pagamento – Psp), quali:

    • Poste,
    • Banche 
    • e altri,

    devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio compilando il nuovo modello di adesione.

    La convenzione di cui si tratta detta le modalità di:

    • adesione e di gestione dell’utenza dei singoli Psp,
    • acquisizione e conservazione dei codici identificativi necessari alla predisposizione delle marche da bollo digitali,
    • rendicontazione e riversamento, nonché la misura del compenso per lo svolgimento del servizio.
  • Fatturazione elettronica

    Distributori automatici: rinviato obbligo adeguamento per invio telematico dati

    Con Provvedimento n 446073 del 2 dicembre pubblicato il giorno 5, le Entrate apportano modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.

    Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 – ha introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

    Leggi anche Distributori automatici: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica

    La disposizione ha precisato, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

    A tal fine, sono stati emanati specifici provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno definito soluzioni tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi. 

    In particolare, con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016 sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di: 

    • una o più “periferiche di pagamento”, 
    • un “sistema master”,
    • un erogatore di prodotti e servizi
    • una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate. 

    Il provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”

    I medesimi atti regolamentari prevedono l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici. 

    In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione

    Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
    di servizi transfrontaliere
    e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.

    Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:

    • i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
      • dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

    e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
      file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
      di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
      esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
      penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
      l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
      accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
      parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
      entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
      svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
      fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
      anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
      confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
      operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
      ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
    • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
      nell’ambito del settore legale
      , data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
      fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
      fatture elettroniche
      , le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
      del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

    Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo. 

    Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

    Allegati: