• Fatturazione elettronica

    Strumenti di trasmissione, memorizzazione corrispettivi: credito di imposta 2023

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 270 del 18 novembre 2022 il D.L. 176/2022 con diverse novità in materia fiscale e di sostengo per famiglie e imprese.

    Tra le altre misure, vi è anche un incentivo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

    In particolare, l'art 8 del DL Aiuti Quater prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023. 

    Credito di imposta registratori di cassa 2023

    Il DL n 176 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta:

    • pari al 100% della spesa sostenuta
    • entro il limite massimo di 50 euro per ciascuno strumento di memorizzazione e trasmissione

    Il credito potrà essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” senza applicazione dei limiti annuali:

    • per le compensazioni di tributi e contributi
    • per crediti d’imposta riportati nel quadro RU per 250.000 euro

    La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. 

    Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.

  • Fatturazione elettronica

    Comunicazione dati POS alle Entrate: prorogati i termini di invio

    Con Provvedimento n 340401 del 2 settembre 2022 si apportano modifiche al precedente Provvedimento 253155 del 30 giugno con il quale le Entrate definivano termini, modalità e informazioni da trasmettere relativi:

    • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione
    • e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

    Ricordiamo che si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che hanno introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento POS nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. 

    Con il provvedimento datato 2 settembre 2022 vengono prorogati i termini di trasmissione come segue:

    • al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre
    • al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. 

    Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime 

    Dati da trasmettere alle Entrate relativi ai pagamenti POS

    I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni: 

    • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
    • il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione; 
    • il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni; 
    • l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
    • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
    • la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento; 
    • la data contabile delle operazioni; 
    • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente; 
    • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

    Termini di trasmissione dei dati relativi ai pagamenti POS

    L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati suddetti da parte di tutti i soggetti obbligati. 

    I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui sopra. 

    La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo (termine ampliato a tre giorni) successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA. 

    PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti. 

    La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022 (termine prorogato al 15 ottobre).

    Entro il 31 ottobre 2022 (termine prorogato al 30 novembre) i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Acquisti da soggetto estero con partita IVA italiana: come emettere la fattura elettronica

    Già in relazione all’Esterometro trimestrale si era posto il problema di come trattare le fatture estere, emesse da fornitore UE o extra-UE, recante una partita IVA italiana.

    La fattispecie in discussione è quella del soggetto estero identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia: una situazione che potrebbe sembra residuale, se non fosse che, effettuando acquisti attraverso il più noto dei marketplace, l’imprenditore italiano si trova molto facilmente in relazione con fornitori esteri in questa situazione.

    Tali soggetti assumono una posizione IVA cosiddetta leggera, al fine di assolvere direttamente l’imposta delle transazioni nei confronti dei consumatori; mentre, per quelle nei confronti dei soggetti IVA, mantenendo la loro qualifica di soggetti non residenti, non applicheranno l’imposta.

    In termini pratici questi soggetti emettono una fattura UE o extra-UE, sulla quale non sarà evidenziata l’imposta, ma che presenterà la partita IVA italiana del soggetto emittente.

    Al committente italiano l’obbligo di assolvere l’imposta in Italia, attraverso il meccanismo del reverse charge: con l’integrazione della fattura estera in caso di fornitore UE o l’autofatturazione in caso fornitore extra-UE.

    Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in tempi non lontani con la Risposta a interpello numero 11 del 24 gennaio 2020.

    Con la recente modifica alla normativa sull’Esterometro, l’adempimento da riepilogativo e trimestrale è divenuto puntuale, da effettuarsi per ogni singola transazione commerciale con l’estero, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) di una fattura elettronica emessa dal committente italiano. Ed è indubbio che anche queste operazioni ricadano nel perimetro dell’adempimento.

    A seconda della situazione specifica, in questo caso il committente italiano dovrà emettere una fattura elettronica in formato xml utilizzando i medesimi codici previsti nelle più ordinarie operazioni con l’estero:

    • TD17: per l’acquisto di servizi, da fornitore UE e extra-UE; 
    • TD18: per l’acquisto di beni, da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE);
    • TD19: per acquisto di beni, da fornitore extra-UE.

    Il problema che si pone, nella specifica situazione in esame, è che i codici TD17, TD18 e TD19, essendo creati specificatamente per operazioni con l’estero, segnaleranno come errore l’inserimento del numero di partita IVA italiana per il relativo campo del fornitore.

    La soluzione al problema è piuttosto semplice: sul campo destinato a ospitare l’identificativo fiscale del fornitore, al posto della partita IVA italiana, dovrà essere inserito il relativo codice attribuito dal paese d’origine, in mancanza del quale sarà possibile utilizzare un codice convenzionale, che può essere il codice 99999999999 (undici volte il numero nove).

    In questo modo il Sistema di interscambio accetterà il codice identificativo fiscale e trasmetterà la fattura elettronica, che vale come Esterometro, senza segnalare errore.

  • Fatturazione elettronica

    La fattura dell’avvocato: dettagli ed esempi

    L’avvocato iscritto all’albo deve dotarsi di partita IVA per esercitare la sua professione in conseguenza della quale provvederà ad emettere fattura per le prestazioni erogate.

    L’emissione della fattura o parcella da parte dell’avvocato è regolata dall’art. 6, comma 3, della L. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale le prestazioni di servizi, tra cui rientrano quelle professionali, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. 

    Nel caso in cui le fatture sono emesse a seguito di un contratto di durata, la fattura è emessa periodicamente, a fronte del pagamento del compenso. 

    Attenzione al fatto che la fatturazione varia a seconda del regime fiscale adottato dal professionista.

    La fattura dell'avvocato in regime ordinario e in regime forfettario

    L'avvocato in regime ordinario deve emettere la fattura applicando:

    • l’IVA, in ragione del 22% (Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sul
      • compenso professionale, 
      • sulle spese forfetarie del 15% (Art. 16, della L. 23 febbraio 1995, n. 41),
      • sulle eventuali spese non documentate 
      • sul contributo alla Cassa forense;  
    • la ritenuta fiscale in misura del 20% (Art. 25, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sul compenso professionale e sulle spese forfetarie del 15%.

    L’adozione del regime forfetario semplifica lo schema della fatturazione (aderendo, ai sensi dell’art. 1, commi 54 – 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 al regime forfetario) in quanto:

    • non si applica l’IVA;
    • non si applica la ritenuta fiscale di cui al suddetto art. 25, del D.P.R. n. 600/1973 
    • il destinatario della fattura non deve perciò effettuare alcuna ritenuta fiscale

    La fattura dell'avvocato: i rimborsi spese non soggetti a IVA

    Sono escluse dalla base imponibile IVA (ai sensi dell’art. 15, del D.P.R. n. 633/1972) tra le altre: 

    • le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 
    • le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, si tratta di spese sostenute, anticipate per il cliente e documentate;
    • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA

    Fattura dell'avvocato in regime ordinario

    FT n xxx…

    Compenso (a) 1.000
    Spese forfettarie 15% (a1) 150
    Cassa forense (4% su a+a1) (b) 46
    Imponibile totale ( a+a1+b) (c) 1.196
    IVA  (22% su c) (d) 263,12
    Rimborso spese documentate (e) 100
    Imposta di bollo (su e) (f) 2
    Totale parcella (c+d+e+f) (g) 1.561,12
    Ritenuta fiscale 20% (a+a1) (h) 230
    Totale a debito (g-h) 1.331,12

    Fattura in regime forfettario

    Ft xxx…

    Compenso (a) 1.000
    Spese forfettarie 15% (a1) 150
    Cassa forense (4% su a+a1) (b) 46
    Rimborso spese documentate (c) 100
    Imposta di bollo 8su c) (d) 2
    Totale a debito (a.+a1+b+c+d) 1.298