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Acquisti da soggetto estero con partita IVA italiana: come emettere la fattura elettronica
Già in relazione all’Esterometro trimestrale si era posto il problema di come trattare le fatture estere, emesse da fornitore UE o extra-UE, recante una partita IVA italiana.
La fattispecie in discussione è quella del soggetto estero identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia: una situazione che potrebbe sembra residuale, se non fosse che, effettuando acquisti attraverso il più noto dei marketplace, l’imprenditore italiano si trova molto facilmente in relazione con fornitori esteri in questa situazione.
Tali soggetti assumono una posizione IVA cosiddetta leggera, al fine di assolvere direttamente l’imposta delle transazioni nei confronti dei consumatori; mentre, per quelle nei confronti dei soggetti IVA, mantenendo la loro qualifica di soggetti non residenti, non applicheranno l’imposta.
In termini pratici questi soggetti emettono una fattura UE o extra-UE, sulla quale non sarà evidenziata l’imposta, ma che presenterà la partita IVA italiana del soggetto emittente.
Al committente italiano l’obbligo di assolvere l’imposta in Italia, attraverso il meccanismo del reverse charge: con l’integrazione della fattura estera in caso di fornitore UE o l’autofatturazione in caso fornitore extra-UE.
Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in tempi non lontani con la Risposta a interpello numero 11 del 24 gennaio 2020.
Con la recente modifica alla normativa sull’Esterometro, l’adempimento da riepilogativo e trimestrale è divenuto puntuale, da effettuarsi per ogni singola transazione commerciale con l’estero, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) di una fattura elettronica emessa dal committente italiano. Ed è indubbio che anche queste operazioni ricadano nel perimetro dell’adempimento.
A seconda della situazione specifica, in questo caso il committente italiano dovrà emettere una fattura elettronica in formato xml utilizzando i medesimi codici previsti nelle più ordinarie operazioni con l’estero:
- TD17: per l’acquisto di servizi, da fornitore UE e extra-UE;
- TD18: per l’acquisto di beni, da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE);
- TD19: per acquisto di beni, da fornitore extra-UE.
Il problema che si pone, nella specifica situazione in esame, è che i codici TD17, TD18 e TD19, essendo creati specificatamente per operazioni con l’estero, segnaleranno come errore l’inserimento del numero di partita IVA italiana per il relativo campo del fornitore.
La soluzione al problema è piuttosto semplice: sul campo destinato a ospitare l’identificativo fiscale del fornitore, al posto della partita IVA italiana, dovrà essere inserito il relativo codice attribuito dal paese d’origine, in mancanza del quale sarà possibile utilizzare un codice convenzionale, che può essere il codice 99999999999 (undici volte il numero nove).
In questo modo il Sistema di interscambio accetterà il codice identificativo fiscale e trasmetterà la fattura elettronica, che vale come Esterometro, senza segnalare errore.
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La fattura dell’avvocato: dettagli ed esempi
L’avvocato iscritto all’albo deve dotarsi di partita IVA per esercitare la sua professione in conseguenza della quale provvederà ad emettere fattura per le prestazioni erogate.
L’emissione della fattura o parcella da parte dell’avvocato è regolata dall’art. 6, comma 3, della L. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale le prestazioni di servizi, tra cui rientrano quelle professionali, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Nel caso in cui le fatture sono emesse a seguito di un contratto di durata, la fattura è emessa periodicamente, a fronte del pagamento del compenso.
Attenzione al fatto che la fatturazione varia a seconda del regime fiscale adottato dal professionista.
La fattura dell'avvocato in regime ordinario e in regime forfettario
L'avvocato in regime ordinario deve emettere la fattura applicando:
- l’IVA, in ragione del 22% (Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sul
- compenso professionale,
- sulle spese forfetarie del 15% (Art. 16, della L. 23 febbraio 1995, n. 41),
- sulle eventuali spese non documentate
- sul contributo alla Cassa forense;
- la ritenuta fiscale in misura del 20% (Art. 25, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sul compenso professionale e sulle spese forfetarie del 15%.
L’adozione del regime forfetario semplifica lo schema della fatturazione (aderendo, ai sensi dell’art. 1, commi 54 – 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 al regime forfetario) in quanto:
- non si applica l’IVA;
- non si applica la ritenuta fiscale di cui al suddetto art. 25, del D.P.R. n. 600/1973
- il destinatario della fattura non deve perciò effettuare alcuna ritenuta fiscale
La fattura dell'avvocato: i rimborsi spese non soggetti a IVA
Sono escluse dalla base imponibile IVA (ai sensi dell’art. 15, del D.P.R. n. 633/1972) tra le altre:
- le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, si tratta di spese sostenute, anticipate per il cliente e documentate;
- le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA
Fattura dell'avvocato in regime ordinario
FT n xxx…
Compenso (a) 1.000 Spese forfettarie 15% (a1) 150 Cassa forense (4% su a+a1) (b) 46 Imponibile totale ( a+a1+b) (c) 1.196 IVA (22% su c) (d) 263,12 Rimborso spese documentate (e) 100 Imposta di bollo (su e) (f) 2 Totale parcella (c+d+e+f) (g) 1.561,12 Ritenuta fiscale 20% (a+a1) (h) 230 Totale a debito (g-h) 1.331,12 Fattura in regime forfettario
Ft xxx…
Compenso (a) 1.000 Spese forfettarie 15% (a1) 150 Cassa forense (4% su a+a1) (b) 46 Rimborso spese documentate (c) 100 Imposta di bollo 8su c) (d) 2 Totale a debito (a.+a1+b+c+d) 1.298 - l’IVA, in ragione del 22% (Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sul
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Fatture elettroniche: le regole di emissione volontaria al posto dei corrispettivi
Con Risposta a interpello n 378 del 14 luglio 2022 vengono forniti chiarimenti sulla fatturazione elettronica di una piattaforma on line in luogo dei corrispettivi elettronici.
Sinteticamente secondo l'agenzia il soggetto passivo che intenda sostituire la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi mediante fattura elettronica via SdI può farlo, ma dovrà indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente
L’obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente non viene meno per il fatto che la e-fattura sia emessa dal soggetto passivo IVA su base volontaria in sostituzione dello scontrino elettronico
L'istante è un soggetto passivo IVA che, per semplicità chiameremo Alfa (come avviene a titolo esemplificativo anche nell'interpello) che mette in contatto gli utenti con i fornitori di servizi di trasporto mediante una piattaforma on line.
Alfa, sulla base di specifici accordi, riscuote i pagamenti per conto di due soggetti, denominati Beta e Gamma, acquisendo da questi ultimi anche l’incarico di certificare le operazioni per loro conto.
Alfa si avvale di un fornitore terzo denominato Zeta, per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica. Zeta, potrà emettere fattura per conto di Beta.
L'Istante chiede conferma […] circa la possibilità di procedere all'emissione diretta della fattura elettronica per conto di BETA nonostante, nel caso in cui l'utente finale non faccia esplicita richiesta della fattura, non disponga di tutti i dati richiesti ai fini della compilazione della stessa.
In particolare, l'Istante vorrebbe avere conferma che, nel caso in cui non disponga del codice fiscale dell'utente finale perché quest'ultimo non ha fatto espressa richiesta della fattura, sia comunque possibile compilare le fatture per conto di BETA, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del Decreto IVA, inserendo sia nell'apposito campo relativo ai dati del cessionario/committente sia nel campo relativo al codice fiscale dello stesso un codice fittizio, ovvero il codice "0000000", senza che ciò comporti lo scarto del documento, così da poter adempiere efficacemente agli obblighi di fatturazione in nome e per conto di BETA.
L’Agenzia delle Entrate esclude tale soluzione interpretativa proposta da Alfa.
Le Entrate replicano nel dettaglio ricordando che le specifiche tecniche attualmente in essere prevedono tutt'ora tale indicazione:« 2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE […] CodiceFiscale: la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA; se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file viene scartato con codice errore 00417).».
Sottolineano inoltre che, senza entrare nel merito dei servizi forniti a [BETA]/[GAMMA] da parte dell'istante deve confermarsi che laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo nel rispetto dell'articolo 21 del medesimo decreto, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Va peraltro evidenziato che in ragione delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non soffre più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arti o professioni.
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Fattura elettronica forfettari: il via da oggi 1 luglio. Vantaggi sull’accertamento
Il PNRR 2 decreto n 36 del 30 aprile 2022 è stato convertito con modificazioni in Legge n 79 pubblicata sulla GU n 150 di ieri 29 giugno 2022. Ecco il testo del Decreto legge del 30.04.2022 n. 36 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Tra le novità importanti cambiamenti per la fatturazione elettronica dei forfettari.
Fattura elettronica per i forfettari: via dal 1 luglio
Con le disposizioni previste dall'art. 18 si stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:
- a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Viene anche stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d'imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
Inoltre, arriva anche l'obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
I forfettari dal 1° luglio dovranno comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti. Va anche considerato che dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con San Marino.
Infine, con l'ingresso del forfettario nella fattura elettronica, si avrà evidenza della imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supero l'importo di 77,47.
Leggi anche l'articolo "Forfettari e minimi: come emettere fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2022" con un esempio pratico di emissione di una fattura elettronica tramite l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica forfettari: si riducono i tempi di accertamento
L'utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di ridurre i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.
L'’articolo 3, del Dlgs 127/2015 prevede che il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche (RS269 Modello Redditi SC)
Ai sensi del comma 74 dell'art 1 della Legge 190/2014 prevede che per i soggetti in regime forfettario si prevede un termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Leggi anche Tracciabilità contante e riduzione termini accertamento nel modello Redditi 2022
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Esterometro: adeguate le regole per l’entrata in vigore dal 1 luglio 2022
Con Provvedimento n 374343 del 23.12 le Entrate apportano modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 che aveva previsto le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Il provvedimento aveva stabilito due modalità alternative per la trasmissione dei dati e in particolare:
- la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento;
- la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni 3 transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Pertanto, il provvedimento ADE del 23 dicembre stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2022, è apportata modifica al punto 9 (del Provv. n. 89757 del 30 aprile 2018) che viene interamente sostituito dal seguente:
- con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento
- la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti,
- per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione.
Il provvedimento di cui si tratta inoltre abroga le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.
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