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Fatturazione elettronica San Marino: il caso di non residente in Italia
Con Risposta a interpello n 557 del 17 novembre 2022 le Entrate chiariscono dettagli sulla fatturazione elettronica per cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale.
In particolare, le cessioni di beni, effettuate da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale, ma non stabilito, né residente in Italia, se non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di interscambio (Sdi) su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche.
Le Entrate ricordano innanzitutto che in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 modificato dall'articolo 18, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]
Nell'ambito dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica si pone anche il decreto ministeriale 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino.
Tale decreto ha tra l'altro previsto che «1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI). 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.».
La previsione normativa fa salve le ipotesi tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi da parte di coloro che sono SOLO identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti dei soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.
A questi soggetti si applica il successivo articolo 4 del medesimo decreto, secondo cui: «1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo. 2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario…».
Alla luce di quanto sopra, dunque, le cessioni dei beni richiamati, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria (si veda, per le relative regole tecniche, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 211273 del 5 agosto 2021), dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposizioni normative.
Allegati: -
Il credito del professionista che si insinua al passivo
Con Risposta a interpello n 521 del 19 ottobre 2022 le Entrate chiariscono dubbi sulla compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito (Articolo 56, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
In particolare e sinteticamente viene specificato che il credito IVA derivante dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto può essere compensato con i debiti tributari della procedura, fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della par condicio creditorum.
L'istante in amministrazione straordinaria dichiarata insolvente con sentenza e successivo avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, riferisce di aver assolto tutti i debiti tributari ritualmente ammessi al passivo, come da piano di riparto reso esecutivo nel 2022.
Il medesimo piano di riparto ha, altresì, disposto il pagamento dei crediti professionali ammessi al passivo:
- in via privilegiata, in base all'articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile, per la totalità degli onorari;
- in via chirografaria per il 39% della relativa Iva e contributi.
A parere dell'istante, l'IVA recata dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto, al momento del pagamento dell'onorario, costituisce un credito utilizzabile in detrazione.
Ciò premesso, chiede chiarimenti in ordine all'«applicazione dell'istituto della compensazione tributaria tra debiti e crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza, ma riferiti ad attività del fallito "trascinata" successivamente a tale evento, in ragione dell'esigenza di chiarire come l'attività del soggetto fallito "trascinata" dopo la sentenza di fallimento debba intendersi sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive ai fini IVA»
Il credito del professionista che si insinua al passivo
Le Entrate rispondono al quesito richiamando la Risoluzione 3 aprile 2008, n. 127/E, che con riferimento alla fatturazione delle prestazioni professionali nell'ambito delle procedure concorsuali, ha chiarito che «dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa».
In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.
Nel caso di specie, l'istante ritiene che in capo alla procedura debba ammettersi la detraibilità dell'IVA esposta nelle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto.
Si evidenzia tuttavia come la detraibilità dell'imposta sia consentita soltanto a condizione e nella misura in cui la componente IVA delle fatture in esame sia stata correttamente ricalcolata in conformità alle indicazioni di prassi sopra illustrate, e cioè attraverso lo scorporo dell'imposta dall'importo complessivo che i professionisti hanno ricevuto dal commissario straordinario.
Diversamente, l'esercizio del diritto alla detrazione verrà ammesso solo previa "rettifica" da parte dei professionisti delle fatture emesse, con le modalità ed i termini previsti per l'emissione di note di variazione dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) o, in alternativa, a seguito di regolarizzazione da parte del commissario straordinario delle fatture irregolari ricevute, avvalendosi della procedura disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Compensazione credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito
L'articolo 56, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 stabilisce che «I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento».
Ai fini di individuare l'esatto ambito applicativo della norma occorre distinguere le posizioni debitorie e creditorie riconducibili alle operazioni svolte da e nei riguardi del fallito, rispetto a quelle sorte in occasione o in funzione della procedura concorsuale.
La compensazione contemplata dalla predetta norma opera, infatti, se eccepita, esclusivamente con riferimento alle posizioni debitorie e creditorie riconducibili al fallito e, dunque, "generate" in un momento antecedente alla data di apertura della procedura concorsuale.
Affinché possa operare la compensazione agli effetti di cui all'articolo 56, comma 1, della Legge Fallimentare, è dunque necessario che ricorra l'anteriorità, rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni.
Sul piano generale, si evidenzia come, nel caso di specie, i debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell'onorario risultino connessi a prestazioni geneticamente riconducibili all'attività dell'istante antecedente l'apertura della procedura concorsuale.
Lo stesso dicasi per il credito IVA, sorto per effetto delle predette prestazioni dopo l'avvio della procedura, in occasione del riparto.
Detto credito, trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante, è quindi compensabile, in rapporto di reciprocità con le posizioni debitorie del pari geneticamente antecedenti l'apertura della procedura e, dunque, con i debiti tributari pregressi eventualmente non assolti.
Tuttavia, l'istante afferma che il carico tributario pregresso è già stato estinto, sicché occorre chiarire se detta circostanza obblighi l'istante a chiedere il rimborso del credito IVA o se, invece, sia possibile compensare l'imposta con eventuali crediti vantati dall'erario nei confronti della procedura.
Si ritiene che, nel caso di specie, il credito IVA recato dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto possa essere compensato con i debiti tributari della procedura fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della "par condicio creditorum".
In alternativa, resta salva la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto IVA.
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Fattura elettronica forfettari: dal 1 ottobre termini ordinari di emissione
Da domani 1° ottobre 2022 anche i soggetti forfettari saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari.
Infatti, dal 1 ottobre termina l'agevolazione introdotta dall'art 18 comma 3 del DL n 36/2022 secondo la quale per il terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni per ritardi nella fatturazione a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.
Ricordiamo che l’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad anno maggiori di 25.000 euro.
Il nuovo obbligo, come noto, decorre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con la previsione di un periodo transitorio rispetto alle sanzioni per chi non adempie, periodo che scade domani per le fatture emesse dal 1 ottobre
Fatturazione elettronica forfettari: sanzioni per chi non adempie
Ricordiamo che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972).
Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.
Con riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022 per i forfettari non si applicano le sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sinteticamente:
- per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
- per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
- per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.
Attenzione quindi al fatto che, per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).
Leggi anche Fattura elettronica forfettari: il via da oggi 1 luglio. Vantaggi sull'accertamento
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Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorni del mese dopo
I tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.
Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea.
In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori – richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".
Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:
- se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il dPR. n.100, oppure
- se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.
Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)."
In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette infatti di concludere:
- che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);
- che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”.
In allegato il comunicato stampa.
ATTENZIONE novità in arrivo con la Riforma fiscale 2023/2024 in proposito leggi: Riforma fiscale: la nuova detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno
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