-
Cessione bonus edilizi: Poste annuncia il blocco dal 30 maggio
Con un comunicato di ieri, Poste informa del fatto che a partire dal 30 maggio 2024, non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione di crediti d’imposta (DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i.).
La Decisione deriva dalla recente conversione in legge del DL n 39/2024 o dl superbonus che ha praticamente ridotto all'osso le opzioni alternative alle detrazioni da bonus edilizi.
Ricordiamo che la piattaforma di Poste era stata riaperta dal 3 ottobre scorso, ma ad oggi la decisione di Poste si allinea alle numerose novità normative in tema di sconto in fattura e cessione intervenute degli ultimi mesi del 2024.
Cessione e sconto bonus edilizi: verso la chiusura definitiva
Il mercato della cessione dei crediti si avvia a chiudere definitivamente i battenti.
Già l'Abi, Sssociazione bancaria italiana, aveva pronosticato il blocco a causa delle nuove norme del decreto Superbonus (Dl n 39 convertito in legge n 67/2024) che vietano, a partire dal 2025, la compensazione di crediti fiscali collegati alle ristrutturazioni con debiti previdenziali e contributivi.
Il comunicato di ABI dello scorso 15 maggio cosi specificava: " per le banche sarebbe impossibile compensare i crediti d’imposta acquistati, incidendo negativamente sulla loro capacità di acquistare ulteriori crediti. Dovrebbero essere rivisti i piani di acquisto con riflessi negativi per le imprese che non riuscissero a cedere tali crediti"
Ora anche Poste ha deciso di allinearsi allo scenario normativo e con avviso pubblicato sulla piattaforma dedicata proprio al trasferimento degli sconti fiscali avverte che "non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione dei crediti di imposta".
Sulla piattaforma di Poste viene annunciato anche che sarà possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare l’eventuale documentazione richiesta a integrazione di quanto già inviato.
Leggi anche: Dl Superbonus: i limiti per cessione e sconto dei crediti per ulteri dettagli sulle restrizioni
-
DL Superbonus: cosa prevede per le zone terremotate
Tra le deroghe previste dal DL 39/2024 (convertito in Legge n 67/2024 pubblicata in GU n 123 del 28 maggio), ve ne sono alcune in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ormai praticamente del tutto eliminati.
In particolare, si prevede che le opzioni sono ancora possibili per i lavori svolti nelle zone terremotate.
Inoltre si istituisce un fondo specifico per le zone colpite dal sisma, vediamo tutti i dettagli.
Stop a sconto e cessione: le deroghe per le zone terremotate
L'articolo 1, al comma 1, reca alcune modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell’esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.
La lettera b) di tale articolo, introduce al medesimo articolo 2 un nuovo comma 3- ter.1 che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
In particolare la norma stabilisce che le disposizioni sul divieto della cessione del credito non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4 quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024).
La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Fondo investimenti zone interessate da even
Viene istituito il Fondo per gli interventi nei territori interessati da eventi sismici con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con esclusione di eventi occorsi, il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le spese devono riguardare interventi previsti per:
- incremento dell’efficienza energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi
- ristrutturazione edilizia nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il contributo, da richiedere per via telematica, mediante istanza rivolta ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile.
Entro 60 giorni dal 28 maggio le regole attuative in DPCM.
-
Dl Superbonus: i limiti per cessione e sconto dei crediti
La Legge n 67/2024 di conversione del DL Superbonus (dl n 39/2024) è stata pubblicata nella GU n 123 del 28 maggio.
Tra le novità, di rilievo si segnalano:
- la stretta, dal 2025, per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi,
- l'obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.
Cosa accadrà ai bonus edilizi dopo la pubblicazione in GU della legge di conversione del dl n 39/2024.
DL Superbonus: no dal 2025 alle compensazioni delle Banche
Si stabilisce che le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione, a decorrere al 2025, non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Più nello specifico, si stabilisce che per alcune categorie di contribuenti non è consentita la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti derivanti da:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).
I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:
- le banche;
- gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Invece per i soggetti diversi da quelli “qualificati”, poiché non trova applicazione il disposto di cui al comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, continua a essere possibile, anche nel 2025 e nelle annualità successive, utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, ugualmente effettuato e quindi violando il divieto introdotto determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'art 13 comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Dl Superbonus: in 10 anni le spese dal 2024
Si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento per taluni interventi realizzati su immobili.
Più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:
- 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63.
-
Bonus ristrutturazioni: condizioni di fruizione per il detentore
Con una risposta a interpello, la n. 112 del 23 maggio, le entrate replicano ad un soggetto istante che domanda chiarimenti sulla fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 16–bis del TUIR).
La detrazione, secondo le Entrate, spetta anche al detentore dell'immobile che verrà ricostruito dopo la demolizione di un fabbricato collabente, vediamo le condizioni richieste.
Bonus ristrutturazioni: le condizioni per il detentore
L'Agenzia delle Entrate con la risposta in oggetto replica che, in base all'articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sono concesse anche per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizione che questi interventi non siano considerati come nuova costruzione.
La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
In merito ai requisiti soggettivi evidenzia che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedano o detengano l'immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengano le relative spese.
Il detentore dell'immobile può fruire della detrazione se ha il consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori e la detenzione dell'immobile risulta da un atto regolarmente registrato al momento dell'avvio dei lavori e al momento del sostenimento delle spese.
Nel caso specie l'Agenzia delle Entrate conferma che l'istante può accedere alla detrazione, poiché dispone della disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente in base al contratto di compravendita regolarmente registrato, che gli consente di demolire il fabbricato con il consenso espresso dei venditori.
Allegati: -
Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.24
Con tre sentenze depositate il 20 maggio il Consiglio di Stato si esprime contro le proroghe delle concessioni balneari che di fatto violano le norme UE in materia.
Inoltre, accetta proroghe tecniche solo fino al 31 dicembre 2024 a certe condizioni.
Vediamo i dettagli delle pronunce.
Concessioni balneari: proroga tecnica solo fino al 31.12.24 e con gare già avviate
Con le sentenze n 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha risolto la spinosa questione delle concessioni balneari.
In dettaglio le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein.
Inoltre le pronunce affrontano anche il problema della proroghe per la stagione avviata, e al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.
Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.
Le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.
Viene evidenziato che la proroga tecnica è consentita solo se:
- è già stata avviata
- o è stato deliberato
di indire in tempi brevissimi le gare.
Le autorità dovranno emanare senza indugio, atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.
-
Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro
Con la Risposta a interpello n 108 del 17 maggio viene chiarito come si procede per la registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere (articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Gli Istanti chiedono conferma dell'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di registro in relazione all'ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano.
In particolare, vogliono sapere se l'ordinanza debba essere soggetta a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate conferma che sono tenuti a pagare la metà dell'imposta di registro, mentre l'altra metà è prenotata a debito a carico dell'amministrazione. Vediamo i dettagli.
Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro
Le Entrate specificano che l'articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1 che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti;
- la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.».
Ai sensi dell'art 158 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: […] c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; […]».
Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio «se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».
Da tutto ciò emerge che, nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione.
L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato».
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti ha statuito anche la compensazione delle spese processuali si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli Istanti.
Allegati: -
Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?
Lo scorso 11 aprile è scaduto il termine (prorogato) per la prima comunicazione dei dati del Titolare Efettivo.
Ci si chiede se succesivamente, andranno effettuate altre comunicazioni. Vediamolo dalla normativa di riferimento.
ATTENZIONE: il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato. Titolare effettivo: operatività del registro
Prima di dettagliare le norme sulla comunicazioni dei dati del titolare effettivo, ricordiamo che con la pubblicazione in GU n. 236 del Decreto MIMIT 29 settembre 2023 è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.
In base a tale decreto, dal 9.10.2023 sono decorsi i 60 giorni per la prima comunicazione dei dati, termine scaduto lo scorso 11 aprile, dopo la sospensione del termine iniziale fissato all'11 dicembre e congelato dal ricorso di Assofiduciaria presso il TAR del Lazio. L'intervento del Consiglio di Stato ha nuovamente sospseso fino alla decisione di merito che dovrà verificarsi dal prossimo 19 settembre.
Nel frattempo, in attesa di dati certi, ci si chiede se la prima comunicazione sui dati del titolare, vada poi confermata e cosa fare in caso di variazione degli stessi dati, vediamolo.
Titolare effettivo: la prima comunicazione e le successiva
La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
Attenzione al fatto che, come specificato dalle istruzioni di Unioncamere, la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese.Come recita l'art 3 comma 3 del DM n 5572023 e conferma la guida di unionecamere, unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma".
A tal proposito, le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.
Inoltre, come recita lo stesso articolo di legge i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.
Quindi sinteticamente, le comunicazioni dei dati del titolare effettivo, successive alla prima:
- se sono comunicazioni di conferma, vanno inviate entro 12 mesi dal prima, anche insieme all'invio del deposito di bilancio (non risultano al momento ufficiali istruzioni da parte di Unioncamere),
- le comunicazioni di variazione vanno inviate singolarmente entro tre giorni dalla avvenuta variazione.
Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.