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Tirocinio fraudolento, è reato: niente ricorso amministrativo
L'ispettorato nazionale del lavoro INL ha pubblicato oggi la nota 453-2023 in cui chiarisce la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.
La nota richiama i precedenti (nota prot. n. 530/2022 e n. 1451/2022) , e ricorda come la L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini.
Viene statuito infatti che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, con l’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.
Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione prevede da parte degli ispettori l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994.
La facoltà di chiedere il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato invece rappresenta una possibilità riservata al solo tirocinante.
La nota prot. n. 1451/2022, ha invece precisato in materia previdenziale che i recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio non sono condizionati dalla scelta del lavoratore
In ogni caso afferma l'Ispettorato con le novità introdotte con la L. n. 234/2021, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, fa escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
Allo stesso modo ricorda l'INL nella nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, in cui ugualmente la scelta di agire giudizialmente è sempre devoluta al lavoratore interessato.
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Enti formativi: decreto riparto fondi 2022
E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 205- 2017 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non coperte da contributo regionale.
Si tratta ricordiamo degli enti :
- emanazione delle organizzazioni sindacali o datoriali oppure
- di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo
- a carattere nazionale
- e senza scopo di lucro c
- che operino in piu' di una regione, attraverso idonee strutture tecniche ed organizzative.
Il finanziamento è pari complessivamente a 13 milioni di euro ed è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il finanziamento è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.
Le risorse per ciascun ente gestore di attività formative che ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse” ( elencati nel paragrafo successivo)
I fondi saranno erogati dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro in due tranches:
- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo assegnato .
- Il saldo finale nel limite del 20% dopo le risultanze delle verifiche contabili dei rendiconti presentati dagli esnti, che saranno effettuate dagli ispettorati territoriali e lavoro e trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro
Fondi formazione 2022: beneficiari e importi
Questo l'elenco degli enti beneficiari e il relativo importo in euro:
- ENTI CONTRIBUTO 4 FORM S.c. a r.l. 19.670,92
- A.N.A.P.I.A. NAZIONALE 1.210.885,05
- AGRICOLTURA E’ VITA 54.186,40
- ASS.FOR.SEO S.c. a r.l. 62.364,15
- ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE 566.794,76
- ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO 595.819,44
- ASSOCIAZIONE INFORJOB 129.644,94
- ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI 47.490,12
- CNOS – FAP 1.201.754,15
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 195.602,03
- CE.S.CO.T. 25.486,47
- FONDAZIONE C.F.M. – CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE 129.945,02
- CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE 55.154,22
- CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO 421.754,27
- CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 84.798,22
- CIOFS – FP 657.549,48
- CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI 753.385,06
- EFAL 59.996,34
- ENDO – FAP NAZIONALE 235.018,09
- ENAC 275.715,77
- ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 1.371.696,19
- ENAP 62.205,48 ENFAP ITALIA 81.089,90
- E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS 534.988,03
- FONDAZIONE ECIPA 225.430,83
- FONDAZIONE ET LABORA 296.872,87
- FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA 281.799,68
- H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER 23.943,99
- I.F.O.A. 597.203,13
- IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale 782.556,77
- INIPA Impresa Sociale 57.276,42
- ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale 44.396,10
- PORTA XXI 104.638,31
- RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA 157.036,90
- SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 1.297.232,35
- S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a. 298.618,15.
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Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87
Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.
Contributi legge 40 1987 a chi spettano
I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.
I requisiti che gli enti devono possedere sono :
- collegaamento alle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
- che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
- che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- che non perseguano scopi di lucro;
- abbiano carattere nazionale;
- operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .
Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.
Le principali indicazioni operative
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, le indicazioni operative 2022 precisano, tra le altre cose che:
– le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
– le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
– ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.).
– per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
Scarica qui:
Domanda di contributo anno 2022
Schede informative e DSAN ((XLS)