• Formazione e Tirocini

    Formazione lavoratori GOL 2023: percorsi per la transizione verde

     Pubblicato il 10 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale  relativo al  Programma nazionale per la Garanzia  Occupabilita' dei lavoratori (GOL), che fa parte del PNRR ( Missione M5,componente C1, , intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione») ed è  affidato per l'attuazione alle Regioni e Province autonome.

    Si tratta in particolare della seconda ripartizione delle risorse  alle  regioni e province autonome  e dell'assegnazione degli obiettivi  da raggiungere entro il 31

    dicembre 2023  su cui è stata raggiunta   l'intesa  con la conferenza Stato-Regioni a luglio 2023. 

    Il decreto interviene anche con una  modifica sulla tipologie di percorsi di upskilling che  focalizza gli investimenti sui temi della transizione verde e digitale.

    Programma GOL riparto risorse e approvazione ANPAL

    Le risorse  disponibili   sono pari a 1,2 miliardi di euro e vengono ripartite  valutando  

    •   a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate con  il primo riparto  del  5 novembre 2021;
    •  b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati al percorso di reinserimento  lavorativo con trattamenti meno intensivi,  e  di aggiornamento (upskilling), di riqualificazione (reskilling), di lavoro ed inclusione – con trattamenti piu' intensivi; 

     I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere  modificati nei successivi riparti , con decreti annuali, sulla base del numero dei  beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e  provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente  i servizi effettivamente  attivati. 

    Le regioni e le province autonome  sono tenute all'aggiornamento  del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL,  entro trenta giorni

    dalla data di pubblicazione del  decreto  e attenderanno l'approvazione ANPAL entro 15 gg per l'adozione 

    Per  favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle regioni e  province autonome, a titolo di prima quota risorse pari alla meta' di quanto indicato in Tabella 1  dell'allegato A.

     Obiettivi Programmi GOL regionali 2023

    Il decreto fissa anche l'obiettivo delle persone da coinvolgere nei programmi, in misura proporzionale alle risorse  come riportato nella Tabella 3  dell'allegato A.

    Sono indicati anche gli obiettivi per ciascuna regione e provincia autonoma  per il 2023 in termini di numero di persone coinvolte nella formazione professionale, e numero di persone che la portano a termine, in misura proporzionale alla quota dei beneficiari raggiunti  dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 . 

     Modifiche al Programma GOL : piu competenze green e digitale 

    Il decreto modifica il  decreto  interministeriale 5 novembre 2021  in tema di «Percorso 1: il reinserimento occupazionale» prevedendo , per migliorare l'occupabilità dei beneficiari, uno speciale  investimento sulle competenze  dei soggetti piu vicini al mercato del lavoro , connesso alla transizione verde e digitale.

    Deve  trattarsi di percorsi di durata piu' breve di quella ordinariamente  prevista per i percorsi di upskilling, ma comunque non inferiore a  quaranta ore, e che abbiano come esito una attestazione di  competenze. 

    La durata non inferiore a quaranta ore  si applica anche in riferimento ai  percorsi di aggiornamento (upskilling)  mentre non opera per i percorsi di formazione già  regolamentata ai fini dell'abilitazione  allo svolgimento di specifica attivita' lavorativa.

    Il decreto prevede infine che gli esiti occupazionali  del Programma  saranno  monitorati dall'Anpal 

  • Formazione e Tirocini

    Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli

     

    Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento  nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di  innovare l'organizzazione della produzione  adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma  limitando i costi.

     Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti,  sono a carico del Fondo, che è stato  istituito  dal decreto Rilancio (n. 34/2020)  e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020)  oltre che dal Fondo sociale europeo.

    Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022  anche  per il  2023.

    Di seguito ricordiamo  i principali aspetti  per l'utilizzo del  Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.

    Fondo nuove competenze: come funziona

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

    Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .

    Tali accordi devono illustrare  quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se 

    • legati alla trasformazione dell' impresa oppure
    •  destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.

    I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati :

    • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
    • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

    Anpal  valuta le richieste  in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti  Sulla base del numero di domande  accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.

    Fondo nuove competenze  l'avviso 2022 

    L'Avviso ANPAL 345 2022  in attuazione del decreto del Ministero del lavoro  (pubblicato il 3 novembre 2022)  ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione  al programma   "Fondo Nuove Competenze" 

     In fondo all'articolo  sono disponibili gli allegati al bando.

    Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:

    1. gli interventi riguardano principalmente  il sostegno alle imprese che affrontano  cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. 
    2. si prevede il  pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .

    L'avviso fissava  le seguenti scadenze:

    • 31 dicembre 2022 firma degli  accordi con le rappresentanze sindacali
    • 28 febbraio 2023  termine massimo per l'invio delle domande con  i progetti formativi  sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL. 

    poi prorogate al 27 marzo 2023.

    Resta fermo che:

    •  i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore. 
    • Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  superare  i 10 milioni di euro. 
    • Ogni azienda  può chiedere una anticipazione  fino al  40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

    Fondo nuove competenze FAQ  ANPAL 12.12.2022

    Il  decreto commissariale  ha precisato  che il datore di lavoro deve  scegliere al momento della  presentazione della domanda  se vuole svolgere la  formazione:

    1. "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
    2. oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .

    Le Faq aggiornate  il 12 dicembre  2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.

    Attenzione:   in una faq si precisa che  «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».

    La modifica è dunque un ulteriore vincolo  temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.

    La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti  devono rivolgersi al proprio  fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa  sia realizzata secondo le regole  del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono  avvalersi di altre società terze.

    Altre  Faq  chiariscono che:

    • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
    • l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
    • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.

    FNC Enti accreditati per  formazione e attestazione competenze

    Con la nota del 6 aprile  2023 ANPAL ricorda  che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5  gennaio 2021 richiederebbero  che  le attestazioni  siano "prodotte dall’ente  titolato nazionale o  regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale  o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco  degli Enti titolati ,  le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso  agli Enti titolati a livello nazionale.

    Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023

    Con una  faq pubblicata il 22 maggio 2023  ANPAL  ribadisce che i progetti formativi  di norma sono  finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo». 

    Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei  150 giorni 

    Sono stati pubblicati  sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche  i seguenti documenti:

     nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.

     comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL  ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite  per consentire di effettuare,  per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di  rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.

    ANPAL chiarisce che  l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate,   nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione  delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai  dipendenti impegnati nella formazione.

    AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023 

    Con il comunicato del  4 settembre 2023, l’Agenzia  precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita  la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:

    • nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze, 
    • a prescindere dalla data di approvazione 
    • anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023  

    Sono state pubblicate  nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO,  Atlante  del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) Qui il testo integrale

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023

    L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, ,  ha fornito numerosi  chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle  Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i   “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

    Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Apprendistato di primo livello come funziona

    Come detto con la  circolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022,  viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state  fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

    Vengono inoltre  forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015,  in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte  anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.

    Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo  livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

    La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi  alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

    1.  il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
    2. i giovani in  obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono  stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

    Ne discende che : 

    "per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi  nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    b) assicurazione contro le malattie;

    c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

    d) maternità;

    e) assegno familiare;

    f) assicurazione sociale per l'impiego;

    – per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

    – per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista  una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse  previsioni dei contratti collettivi. 

    Infine viene sottolineato  che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".

    Chiarimenti e modelli di schede  e progetti apprendistato

    Il ministero  specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui 

    • il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per  familiari  svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
    • l'apprendista può essere  assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo   ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
    • il termine   del periodo formativo corrisponde alla data di  pubblicazione dei risultati  dell'esame finale che  l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati,  cosi da provvedere  l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
    • Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista  e la necessita di un corretto utilizzo del  dossier individuale per la certificazione delle competenze.  In merito la circolare fornisce in allegato  i fac simili di scheda,  protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

    Apprendistato stagionale studenti minorenni

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza  della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.

    Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia  con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno  studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto  nel caso in cui  frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso  ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022,  che il datore di lavoro deve  verificare l’effettiva fattibilità del contratto  grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). 

    Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.

  • Formazione e Tirocini

    Fondo Repubblica digitale: 30 ML per la digitalizzazione

    Il Fondo Repubblica digitale prevede con due diversi bandi 30 ML in totale per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali in Italia

    Nel dettaglio si tratta del:

    • Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
    • Bando prospettive in scadenza il 14 luglio

    Fondo Repubblica digitale: che cos'è

    Ricordiamo innanzitutto che il Fondo per la repubblica digitale nasce per accompagnare l'Italia verso la transizione digitale ed stato istituito coni il decreto legge n 152/2021 convertito in legge n 233/2021.

    Il fondo alimentato da versamenti di fondazioni di origine bancaria ha messo a disposizione in via sperimentale 360 ml di euro fino al 2026.

    Bando in progresso in scadenza il 4 agosto

    Il bando in  progresso con domande entro il 4 agosto ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali di lavoratori e lavoratrici con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica con la necessità riqualificarsi e acquisire un impiego a più alto valore aggiunto, con il fine di migliorare le proprie condizioni lavorative. 

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali per la riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici con incarichi sostituibili perché automatizzabili, al fine di garantire loro impieghi con mansioni a più alto valore aggiunto e il conseguente miglioramento delle proprie condizioni lavorative. 

    Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno due soggetti (“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta. 

    Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti tra il partenariato ed il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale. 

    Oltre al soggetto responsabile, ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit (“partner datore di lavoro”) avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.

    All’interno di ogni partenariato è possibile includere un solo partner senza scopo di lucro (“partner non profit”), che coadiuva il soggetto responsabile nella realizzazione del progetto.

    Con l’obiettivo di costituire partenariati complementari funzionali alla realizzazione degli interventi, si configurano, ai fini del presente bando, i seguenti ruoli all’interno del partenariato: 

    • soggetto responsabile; 
    • uno o più partner datore di lavoro,
    • eventuale partner non profit.

    Il soggetto responsabile deve essere un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e possedere tra gli altri il seguente requisite, essere 

    • un ente del terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) 16,
    • un’università, 
    • un centro di ricerca, 
    • un centro di trasferimento tecnologico, 
    • un ente di formazione accreditato, un Istituto Tecnico Superiore (ITS);

    Scarica qui il bando per sapere come partecipare

    Bando prospettive in scadenza il 14 luglio

    Il bando Prospettive concede aiuti per formare le donne e gli uomini ai margini del mercato del lavoro, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, ai quali si cerca di offrire migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, incrementando la domanda e l’offerta lavorativa. 

    Il bando per cui sono previsti fondi pari a 20 milioni di euro, mira a sostenere le iniziative presentate da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore. La scadenza è fissata al 14 luglio 2023.

    L’obiettivo ultimo del bando è individuare progetti di sviluppo delle competenze digitali, che, una volta sperimentati, valutati e riconosciuti come efficaci, siano “scalabili” e possano divenire oggetto di politiche pubbliche funzionali all’incremento delle competenze digitali del Paese, come registrate dal DESI.

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali di base e avanzate a vantaggio di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro – disoccupate/i e inattive/i – nella fascia di età 34-50 anni e residenti in Italia, al fine di diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove opportunità di occupazione. 

    Le proposte devono essere presentate da 

    • soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e enti del terzo settore,
    • in partnership costituite da almeno due soggetti con un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.

    Ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.

    Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Re@dy, in due fasi. 

    Scarica qui il bando per sapere come partecipare

  • Formazione e Tirocini

    Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87

    Il Ministero del lavoro  ha comunicato sul proprio sito  l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo  2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.

    Contributi legge 40 1987 a chi spettano 

    I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative)  e  sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti  stessi, non coperte da contributo regionale. 

    I requisiti che gli enti devono possedere  sono :

    •  collegaamento  alle organizzazioni  nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
    • che  applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, 
    • che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; 
    • che non perseguano scopi di lucro; 
    • abbiano carattere nazionale; 
    • operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .

    Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di  un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato. 

    Le principali indicazioni operative

    Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022,  le indicazioni operative 2022 precisano,  tra le altre cose  che: 

     le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;

     – le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;

     – ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.). 

     – per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;

    Scarica qui:

    Domanda di contributo anno 2022

     Preventivo

     Schede informative e DSAN ((XLS)

    Indicazioni operative

    Dichiarazione di conformità DSAN 

    Dichiarazione per elenco soci