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Giornalisti: prorogato al 30 giugno il termine per gli obblighi formativi
Prorogati , fino al prossimo 30 giugno 2023, i termini per i giornalisti non ancora in regola con la formazione obbligatoria del triennio 2020-2022. Lo ha deciso il consiglio nazionale degli Ordini nella seduta del 25 gennaio 2023, anche alla luce del parere favorevole del ministero della Giustizia.
L'Ordine ne dà notizia sul proprio sito e nell'ultima newsletter INPGI. Vediamo qualche dettaglio in più.
Proroga scadenza formazione obbligatoria 2020-2022
La decisione della proroga del termine dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2022 è stata presa dal Consiglio nazionale in via eccezionale alla luce delle obiettive difficoltà causate
- dall'impatto della pandemia da COVID 19 nell'organizzazione del lavoro e
- dal passaggio alla nuova piattaforma telematica di gestione della formazione online avvenuto nel 2022.
La possibilità di completare la formazione con i crediti mancanti inizierà il 15 febbraio in quanto sono in corso gli interventi di adeguamento sulla piattaforma formazionegiornalisti.it
L'ordine darà comunicazione ufficiale illustrando le novità a tutti i giornalisti via PEC e anche con avviso sul sito dell'ordine
Si ricordano di seguito i crediti obbligatori da acquisire a norma del Regolamento del COnsiglio nazionale :
Formazione obbligatoria giornalisti interessati 60 crediti per triennio – distribuiti in almeno 2 anni di cui 20 su temi deontologici giornalisti attivi con iscrizione fino a 30 anni 20 crediti per triennio – distribuiti in almeno 2 anni di cui 10 su temi deontologici giornalisti con oltre 30 anni di iscrizione nessun obbligo giornalisti in pensione non in attività Si ricora che non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
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Fondo aereo: istruzioni per la formazione finanziata
Come noto il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale finanzia :
- programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, e anche
- programmi formativi per il mantenimento delle qualifiche e delle licenze professionali Tali programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni (novità prevista dalla legge di bilancio 2022 234-2021) anche seguito del provvedimento del comitato amminsitratore n. 405 di ottobre 2022
Con la circolare 138 del 28 dicembre l'inps fornisce le istruzioni aggiornate per
- l’accesso ai finanziamenti e
- la gestione amministrativa delle relative domande,
- la compilazione del flusso Uniemens, ai fini del conguaglio della prestazione da parte delle aziende, e
- per la gestione del periodo transitorio.
Viene inoltre chiarito il regime fiscale applicabile.
Criteri di accesso e importi massimi
Possono ottenere il finanziamento :
- interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
- interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
Ciascuna azienda in regola con i versamenti potrà accedere :
agli interventi formativi di cui alla lettera a) entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda.
agli interventi formativi di cui alle lettere b) e c) entro il limite del 10% .
Presentazione domande di finanziamento 2023
In base alla tipologia di intervento da richiedere, la domanda di accesso deve essere presentata:
1) per i progetti sopracitati alla lettera a) , dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti;
2) per i progetti sopracitati alla lettera b) dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti
3) per i progetti sopracitati alla lettera c) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica con un modello che sarà reso disponibile a breve sul sito INPS.
Regime transitorio formazione già effettuata entro il 28 dicembre 2022
Come previsto dalla deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022, in via transitoria, il contributo al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI entro il termine fissato dall’INPS, viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro.
Presentazione domanda
Durante il regime transitorio, la domanda potrà riguardare interventi formativi per i lavoratori che abbiano sostenuto, a proprie spese, attività formative per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, entro la data del 28 dicembre 2022 ( data di pubblicazione della circolare.
Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it.al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” – “CIG e Fondi di solidarietà” e poi scegliere “Fondi di solidarietà”.
Il manuale rivolto ad aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione nella sezione “Area Download”.
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Enti formativi: decreto riparto fondi 2022
E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 205- 2017 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non coperte da contributo regionale.
Si tratta ricordiamo degli enti :
- emanazione delle organizzazioni sindacali o datoriali oppure
- di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo
- a carattere nazionale
- e senza scopo di lucro c
- che operino in piu' di una regione, attraverso idonee strutture tecniche ed organizzative.
Il finanziamento è pari complessivamente a 13 milioni di euro ed è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il finanziamento è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.
Le risorse per ciascun ente gestore di attività formative che ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse” ( elencati nel paragrafo successivo)
I fondi saranno erogati dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro in due tranches:
- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo assegnato .
- Il saldo finale nel limite del 20% dopo le risultanze delle verifiche contabili dei rendiconti presentati dagli esnti, che saranno effettuate dagli ispettorati territoriali e lavoro e trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro
Fondi formazione 2022: beneficiari e importi
Questo l'elenco degli enti beneficiari e il relativo importo in euro:
- ENTI CONTRIBUTO 4 FORM S.c. a r.l. 19.670,92
- A.N.A.P.I.A. NAZIONALE 1.210.885,05
- AGRICOLTURA E’ VITA 54.186,40
- ASS.FOR.SEO S.c. a r.l. 62.364,15
- ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE 566.794,76
- ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO 595.819,44
- ASSOCIAZIONE INFORJOB 129.644,94
- ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI 47.490,12
- CNOS – FAP 1.201.754,15
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 195.602,03
- CE.S.CO.T. 25.486,47
- FONDAZIONE C.F.M. – CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE 129.945,02
- CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE 55.154,22
- CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO 421.754,27
- CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 84.798,22
- CIOFS – FP 657.549,48
- CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI 753.385,06
- EFAL 59.996,34
- ENDO – FAP NAZIONALE 235.018,09
- ENAC 275.715,77
- ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 1.371.696,19
- ENAP 62.205,48 ENFAP ITALIA 81.089,90
- E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS 534.988,03
- FONDAZIONE ECIPA 225.430,83
- FONDAZIONE ET LABORA 296.872,87
- FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA 281.799,68
- H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER 23.943,99
- I.F.O.A. 597.203,13
- IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale 782.556,77
- INIPA Impresa Sociale 57.276,42
- ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale 44.396,10
- PORTA XXI 104.638,31
- RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA 157.036,90
- SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 1.297.232,35
- S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a. 298.618,15.
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Apprendistato e sistema duale: ecco i nuovi fondi PNRR
E' stato registrato alla Corte di conti e pubblicato iil 30 agosto sul sito istituzionale il decreto direttoriale del ministero del Lavoro che ripartisce alle Regioni la prima quota di 120 milioni ( il 20% dei 600 delle risorse complessive previste dal PNRR per il periodo 2022-2025.
Le risorse sono destinate a rilanciare il sistema di formazione duale tra cui l'apprendistato di primo livello (Missione M5, componente C1 – tipologia “Investimento”, intervento "1.4 Sistema duale”)
L'intervento è destinato in particolare al rafforzamento delle modalità di apprendimento basate sull'alternarsi di
momenti formativi "in aula" (presso un'istituzione formativa) e
momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso un'azienda/impresa),(vedi sotto maggiori dettagli)
favorendo così politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, con lo scopo di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di nuove competenze da parte di giovani .
In via sperimentale è previsto anche l'utilizzo per iniziative rivolte agli adulti senza titolo di istruzione secondaria.
Questa la tabella della ripartizione tra le regioni
REGIONI
Totale
PIEMONTE
11.022.618,00
VALLE D'AOSTA
841.222,00
LOMBARDIA
45.221.048,00
BOLZANO
5.065.869,00
TRENTO
2.757.092,00
VENETO
12.013.084,00
FRIULI VENEZIA GIULIA
3.563.337,00
LIGURIA
1.676.119,00
EMILIA ROMAGNA
12.658.102,00
TOSCANA
1.690.070,00
UMBRIA
705.027,00
MARCHE
650.373,00
LAZIO
7.694.472,00
ABRUZZO
428.225,00
MOLISE
355.413,00
CAMPANIA
939.939,00
PUGLIA
1.354.758,00
BASILICATA
61.937,00
CALABRIA
425.384,00
SICILIA
10.094.496,00
SARDEGNA
781.415,00
TOTALE
120.000.000,00
Tipologie di percorsi e beneficiari intervento 1.4 PNRR Sistema duale
I percorsi formativi “erogabili” nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR "Sistema duale" riguardano:
- Percorsi duali aggiuntivi rispetto all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie
- Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie
- Percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalità duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni
- Percorsi duali in sussidiarietà attuati negli Istituti Professionali ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome potranno attivare interventi integrativi individuali o individualizzati di orientamento o di formazione allo scopo di favorire l’accessibilità all'offerta formativa e la personalizzazione dei percorsi, potenziare l’individuazione di destinatari con specifiche caratteristiche, sostenere interventi di contrasto all'insuccesso formativo.
DESTINATARI:
- giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione, compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del 18esimo anno di età;
- giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e si iscrivono al IV anno dei percorsi di IeFP o proseguono gli studi per acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015;
- giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS e con esclusione del contratto di apprendistato di I livello, di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze;
- over 17 che hanno assolto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni.
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Tirocini: sanzioni anche per irregolarità prima del 1.1.2022
Anche i tirocini extracurricolari iniziati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme dellla legge 234 2021 possono essere sanzionati con le nuove regole se si riscontra uno svolgimento fraudolento, ma la sanzioni si calcolano dal 1 gennaio.
Lo afferma la Nota n. 1451 dell'11 luglio 2022 dell'Ispettorato del lavoro che risponde ad alcuni quesiti giunti in materia di disciplina applicabile ai tirocini "a cavallo" della data di entrata in vigore della normativa aggiornata.
Viene innanzitutto richiamato il testo della legge che al comma 723 dell’art. 1 , stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, (…) il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, s udomanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota evidenzia che si tratta di un illecito di natura permanente per cui " l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione
fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”.
Pertanto, anche nell’ipotesi di tirocini iniziati prima del primo gennaio ma proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021, è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Per quanto riguarda la misura della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio) l'ispettorato rimanda alla nota prot. 530 del 21 marzo 2022 , e ritiene che il reato di cui al comma 723 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, per cui saranno da conteggiare solo le giornate lavorative successive a tale data.
L'ispettorato sottolinea che la prova della natura fraudolenta del tirocinio consiste nella verifica che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Se tale verifica non è possibile , non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative
Infine sempre richiamando la nota 530 2022 si ricorda che è il solo tirocinante a valutare una richiesta di riqualificazione del rapporto la quale, nel caso riguardera il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.
Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, che non sono legati alla scelta del lavoratore.
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Tirocini 2022: le regole e indicazioni INL
Le sanzioni per chi non eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare o lo utilizza in luogo di un rapporto di lavoro vero e proprio, sono molto salate e sono già in vigore dal 1 gennaio 2022.
Si ricorderà che la legge di bilancio 2022 ( art. 1 commi 720 e segg., legge n. 234 2021) è infatti intervenuta per riformare la materia dei tirocini formativi con norme piu stringenti.
Tirocini extracurricolari quali sono?
Giova specificare, forse, che i tirocini extracurricolari sono quelli che non fanno parte obbligatoriamente di un percorso formativo scolastico o universitario (come possono essere ad esempio quelli per l'accesso alle professioni) ma sono organizzati da enti formativi privati accreditati con convenzioni regionali.
L'applicabilità delle nuove sanzioni è stata ribadita dall'Ispettorato del lavoro nella nota 530 del 21 marzo .
Vale la pena sottolineare che le linee guida sui nuovi stage, detti "Percorsi formativi finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale" , devono essere definite da una intesa in Conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022 ma ad oggi non è stata presa alcuna decisione.
Sul tema è intervenuto anche il Consiglio dei dottori commercialisti che ha criticato fortemente l'impianto normativo prospettato dal Ministro del lavoro Orlando che intenderebbe restringere le possibilità di utilizzo dei tirocini extracurricolari ai soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
Obblighi e sanzioni 2022 per i tirocini extracurricolari
L'ispettorato precisa con forza che è già in vigore l’applicazione delle sanzioni :
- per la mancata erogazione dell'indennità (comma 722) e
- in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio, quando sia effettuato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente (comma 723 ).
Il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite con la circ. 8/2018.
In particolare :
- “la mancata corresponsione dell'indennità comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro",
- mentre la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 (utilizzo dello stagista in luogo di un dipendente) comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante dell’ammenda di:
- 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e
- per ciascun giorno di tirocinio.
Ques'ultima è una sanzione penale: "soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere" cioè si prevede l'immediata sospensione dello stage e resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
La nota ricorda inoltre:
- l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (comunicazione obbligatoria a servizi.lavoro.gov.it
- e il fatto che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
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Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87
Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.
Contributi legge 40 1987 a chi spettano
I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.
I requisiti che gli enti devono possedere sono :
- collegaamento alle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
- che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
- che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- che non perseguano scopi di lucro;
- abbiano carattere nazionale;
- operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .
Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.
Le principali indicazioni operative
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, le indicazioni operative 2022 precisano, tra le altre cose che:
– le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
– le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
– ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.).
– per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
Scarica qui:
Domanda di contributo anno 2022
Schede informative e DSAN ((XLS)