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Giornalisti: prorogato al 30 giugno il termine per gli obblighi formativi
Prorogati , fino al prossimo 30 giugno 2023, i termini per i giornalisti non ancora in regola con la formazione obbligatoria del triennio 2020-2022. Lo ha deciso il consiglio nazionale degli Ordini nella seduta del 25 gennaio 2023, anche alla luce del parere favorevole del ministero della Giustizia.
L'Ordine ne dà notizia sul proprio sito e nell'ultima newsletter INPGI. Vediamo qualche dettaglio in più.
Proroga scadenza formazione obbligatoria 2020-2022
La decisione della proroga del termine dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2022 è stata presa dal Consiglio nazionale in via eccezionale alla luce delle obiettive difficoltà causate
- dall'impatto della pandemia da COVID 19 nell'organizzazione del lavoro e
- dal passaggio alla nuova piattaforma telematica di gestione della formazione online avvenuto nel 2022.
La possibilità di completare la formazione con i crediti mancanti inizierà il 15 febbraio in quanto sono in corso gli interventi di adeguamento sulla piattaforma formazionegiornalisti.it
L'ordine darà comunicazione ufficiale illustrando le novità a tutti i giornalisti via PEC e anche con avviso sul sito dell'ordine
Si ricordano di seguito i crediti obbligatori da acquisire a norma del Regolamento del COnsiglio nazionale :
Formazione obbligatoria giornalisti interessati 60 crediti per triennio – distribuiti in almeno 2 anni di cui 20 su temi deontologici giornalisti attivi con iscrizione fino a 30 anni 20 crediti per triennio – distribuiti in almeno 2 anni di cui 10 su temi deontologici giornalisti con oltre 30 anni di iscrizione nessun obbligo giornalisti in pensione non in attività Si ricora che non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
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Fondo aereo: istruzioni per la formazione finanziata
Come noto il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale finanzia :
- programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, e anche
- programmi formativi per il mantenimento delle qualifiche e delle licenze professionali Tali programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni (novità prevista dalla legge di bilancio 2022 234-2021) anche seguito del provvedimento del comitato amminsitratore n. 405 di ottobre 2022
Con la circolare 138 del 28 dicembre l'inps fornisce le istruzioni aggiornate per
- l’accesso ai finanziamenti e
- la gestione amministrativa delle relative domande,
- la compilazione del flusso Uniemens, ai fini del conguaglio della prestazione da parte delle aziende, e
- per la gestione del periodo transitorio.
Viene inoltre chiarito il regime fiscale applicabile.
Criteri di accesso e importi massimi
Possono ottenere il finanziamento :
- interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
- interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
Ciascuna azienda in regola con i versamenti potrà accedere :
agli interventi formativi di cui alla lettera a) entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda.
agli interventi formativi di cui alle lettere b) e c) entro il limite del 10% .
Presentazione domande di finanziamento 2023
In base alla tipologia di intervento da richiedere, la domanda di accesso deve essere presentata:
1) per i progetti sopracitati alla lettera a) , dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti;
2) per i progetti sopracitati alla lettera b) dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti
3) per i progetti sopracitati alla lettera c) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica con un modello che sarà reso disponibile a breve sul sito INPS.
Regime transitorio formazione già effettuata entro il 28 dicembre 2022
Come previsto dalla deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022, in via transitoria, il contributo al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI entro il termine fissato dall’INPS, viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro.
Presentazione domanda
Durante il regime transitorio, la domanda potrà riguardare interventi formativi per i lavoratori che abbiano sostenuto, a proprie spese, attività formative per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, entro la data del 28 dicembre 2022 ( data di pubblicazione della circolare.
Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it.al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” – “CIG e Fondi di solidarietà” e poi scegliere “Fondi di solidarietà”.
Il manuale rivolto ad aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione nella sezione “Area Download”.