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Formazione lavoratori GOL 2023: percorsi per la transizione verde
Pubblicato il 10 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale relativo al Programma nazionale per la Garanzia Occupabilita' dei lavoratori (GOL), che fa parte del PNRR ( Missione M5,componente C1, , intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione») ed è affidato per l'attuazione alle Regioni e Province autonome.
Si tratta in particolare della seconda ripartizione delle risorse alle regioni e province autonome e dell'assegnazione degli obiettivi da raggiungere entro il 31
dicembre 2023 su cui è stata raggiunta l'intesa con la conferenza Stato-Regioni a luglio 2023.
Il decreto interviene anche con una modifica sulla tipologie di percorsi di upskilling che focalizza gli investimenti sui temi della transizione verde e digitale.
Programma GOL riparto risorse e approvazione ANPAL
Le risorse disponibili sono pari a 1,2 miliardi di euro e vengono ripartite valutando
- a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate con il primo riparto del 5 novembre 2021;
- b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati al percorso di reinserimento lavorativo con trattamenti meno intensivi, e di aggiornamento (upskilling), di riqualificazione (reskilling), di lavoro ed inclusione – con trattamenti piu' intensivi;
I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere modificati nei successivi riparti , con decreti annuali, sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente i servizi effettivamente attivati.
Le regioni e le province autonome sono tenute all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto e attenderanno l'approvazione ANPAL entro 15 gg per l'adozione
Per favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle regioni e province autonome, a titolo di prima quota risorse pari alla meta' di quanto indicato in Tabella 1 dell'allegato A.
Obiettivi Programmi GOL regionali 2023
Il decreto fissa anche l'obiettivo delle persone da coinvolgere nei programmi, in misura proporzionale alle risorse come riportato nella Tabella 3 dell'allegato A.
Sono indicati anche gli obiettivi per ciascuna regione e provincia autonoma per il 2023 in termini di numero di persone coinvolte nella formazione professionale, e numero di persone che la portano a termine, in misura proporzionale alla quota dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 .
Modifiche al Programma GOL : piu competenze green e digitale
Il decreto modifica il decreto interministeriale 5 novembre 2021 in tema di «Percorso 1: il reinserimento occupazionale» prevedendo , per migliorare l'occupabilità dei beneficiari, uno speciale investimento sulle competenze dei soggetti piu vicini al mercato del lavoro , connesso alla transizione verde e digitale.
Deve trattarsi di percorsi di durata piu' breve di quella ordinariamente prevista per i percorsi di upskilling, ma comunque non inferiore a quaranta ore, e che abbiano come esito una attestazione di competenze.
La durata non inferiore a quaranta ore si applica anche in riferimento ai percorsi di aggiornamento (upskilling) mentre non opera per i percorsi di formazione già regolamentata ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di specifica attivita' lavorativa.
Il decreto prevede infine che gli esiti occupazionali del Programma saranno monitorati dall'Anpal
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Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli
Il Fondo nuove competenze è un fondo di finanziamento nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di innovare l'organizzazione della produzione adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma limitando i costi.
Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti, sono a carico del Fondo, che è stato istituito dal decreto Rilancio (n. 34/2020) e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) oltre che dal Fondo sociale europeo.
Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022 anche per il 2023.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti per l'utilizzo del Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.
Fondo nuove competenze: come funziona
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se
- legati alla trasformazione dell' impresa oppure
- destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).
Anpal valuta le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti Sulla base del numero di domande accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.
Fondo nuove competenze l'avviso 2022
L'Avviso ANPAL 345 2022 in attuazione del decreto del Ministero del lavoro (pubblicato il 3 novembre 2022) ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione al programma "Fondo Nuove Competenze"
In fondo all'articolo sono disponibili gli allegati al bando.
Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:
- gli interventi riguardano principalmente il sostegno alle imprese che affrontano cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica.
- si prevede il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .
L'avviso fissava le seguenti scadenze:
- 31 dicembre 2022 firma degli accordi con le rappresentanze sindacali
- 28 febbraio 2023 termine massimo per l'invio delle domande con i progetti formativi sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL.
poi prorogate al 27 marzo 2023.
Resta fermo che:
- i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore.
- Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà superare i 10 milioni di euro.
- Ogni azienda può chiedere una anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.
Fondo nuove competenze FAQ ANPAL 12.12.2022
Il decreto commissariale ha precisato che il datore di lavoro deve scegliere al momento della presentazione della domanda se vuole svolgere la formazione:
- "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
- oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .
Le Faq aggiornate il 12 dicembre 2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.
Attenzione: in una faq si precisa che «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».
La modifica è dunque un ulteriore vincolo temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.
La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti devono rivolgersi al proprio fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa sia realizzata secondo le regole del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono avvalersi di altre società terze.
Altre Faq chiariscono che:
- è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
- l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
- ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.
FNC Enti accreditati per formazione e attestazione competenze
Con la nota del 6 aprile 2023 ANPAL ricorda che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 richiederebbero che le attestazioni siano "prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati , le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale.
Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023
Con una faq pubblicata il 22 maggio 2023 ANPAL ribadisce che i progetti formativi di norma sono finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo».
Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei 150 giorni
Sono stati pubblicati sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche i seguenti documenti:
– nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.
– comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite per consentire di effettuare, per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.
ANPAL chiarisce che l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate, nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti impegnati nella formazione.
AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023
Con il comunicato del 4 settembre 2023, l’Agenzia precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:
- nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze,
- a prescindere dalla data di approvazione
- anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023
Sono state pubblicate nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO, Atlante del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) . Qui il testo integrale
Allegati: -
Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023
L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, , ha fornito numerosi chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.
Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Apprendistato di primo livello come funziona
Come detto con la circolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.
Vengono inoltre forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015, in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.
Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Ne discende che :
"per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Infine viene sottolineato che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".
Chiarimenti e modelli di schede e progetti apprendistato
Il ministero specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui
- il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per familiari svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
- l'apprendista può essere assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
- il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell'esame finale che l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, cosi da provvedere l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
- Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista e la necessita di un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. In merito la circolare fornisce in allegato i fac simili di scheda, protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.
Apprendistato stagionale studenti minorenni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.
Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto nel caso in cui frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022, che il datore di lavoro deve verificare l’effettiva fattibilità del contratto grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma).
Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.
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Fondo Repubblica digitale: 30 ML per la digitalizzazione
Il Fondo Repubblica digitale prevede con due diversi bandi 30 ML in totale per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali in Italia
Nel dettaglio si tratta del:
- Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
- Bando prospettive in scadenza il 14 luglio
Fondo Repubblica digitale: che cos'è
Ricordiamo innanzitutto che il Fondo per la repubblica digitale nasce per accompagnare l'Italia verso la transizione digitale ed stato istituito coni il decreto legge n 152/2021 convertito in legge n 233/2021.
Il fondo alimentato da versamenti di fondazioni di origine bancaria ha messo a disposizione in via sperimentale 360 ml di euro fino al 2026.
Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
Il bando in progresso con domande entro il 4 agosto ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali di lavoratori e lavoratrici con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica con la necessità riqualificarsi e acquisire un impiego a più alto valore aggiunto, con il fine di migliorare le proprie condizioni lavorative.
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali per la riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici con incarichi sostituibili perché automatizzabili, al fine di garantire loro impieghi con mansioni a più alto valore aggiunto e il conseguente miglioramento delle proprie condizioni lavorative.
Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno due soggetti (“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.
Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti tra il partenariato ed il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.
Oltre al soggetto responsabile, ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit (“partner datore di lavoro”) avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.
All’interno di ogni partenariato è possibile includere un solo partner senza scopo di lucro (“partner non profit”), che coadiuva il soggetto responsabile nella realizzazione del progetto.
Con l’obiettivo di costituire partenariati complementari funzionali alla realizzazione degli interventi, si configurano, ai fini del presente bando, i seguenti ruoli all’interno del partenariato:
- soggetto responsabile;
- uno o più partner datore di lavoro,
- eventuale partner non profit.
Il soggetto responsabile deve essere un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e possedere tra gli altri il seguente requisite, essere
- un ente del terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) 16,
- un’università,
- un centro di ricerca,
- un centro di trasferimento tecnologico,
- un ente di formazione accreditato, un Istituto Tecnico Superiore (ITS);
Scarica qui il bando per sapere come partecipare
Bando prospettive in scadenza il 14 luglio
Il bando Prospettive concede aiuti per formare le donne e gli uomini ai margini del mercato del lavoro, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, ai quali si cerca di offrire migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, incrementando la domanda e l’offerta lavorativa.
Il bando per cui sono previsti fondi pari a 20 milioni di euro, mira a sostenere le iniziative presentate da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore. La scadenza è fissata al 14 luglio 2023.
L’obiettivo ultimo del bando è individuare progetti di sviluppo delle competenze digitali, che, una volta sperimentati, valutati e riconosciuti come efficaci, siano “scalabili” e possano divenire oggetto di politiche pubbliche funzionali all’incremento delle competenze digitali del Paese, come registrate dal DESI.
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali di base e avanzate a vantaggio di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro – disoccupate/i e inattive/i – nella fascia di età 34-50 anni e residenti in Italia, al fine di diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove opportunità di occupazione.
Le proposte devono essere presentate da
- soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e enti del terzo settore,
- in partnership costituite da almeno due soggetti con un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.
Ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Re@dy, in due fasi.
Scarica qui il bando per sapere come partecipare
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Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87
Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.
Contributi legge 40 1987 a chi spettano
I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.
I requisiti che gli enti devono possedere sono :
- collegaamento alle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
- che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
- che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- che non perseguano scopi di lucro;
- abbiano carattere nazionale;
- operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .
Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.
Le principali indicazioni operative
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, le indicazioni operative 2022 precisano, tra le altre cose che:
– le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
– le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
– ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.).
– per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
Scarica qui:
Domanda di contributo anno 2022
Schede informative e DSAN ((XLS)