• Imposta di registro

    Registro, catasto e bollo: istruzioni ADE per le novità

    Il 14 marzo le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 2/2025 sull'imposta di registro, catasto e bollo a seguiro della Riforma Fiscale che ha introdotto diverse novità e semplificazioni.

    Si tratta di un commento ai Decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024 che hanno lo scopo di:

    • introdurre, come criterio generale e salvo specifiche fattispecie, il sistema dell’autoliquidazione in materia di imposta di registro;
    • ottimizzare la coerenza della disciplina dei tributi investiti dalla novella, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura
      dell’imposta applicabile;
    • semplificare la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    • ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    • rivedere, in un’ottica di semplificazione, le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, introducendo il principio della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, qualora sia agevolmente identificabile.

    Autoliquidazione imposta di registro: novità

    In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio. 

    In attuazione dei principi sanciti dall’articolo 10, lettera b), della legge delega per la riforma fiscale, la nuova versione del comma 16 del citato articolo 41 prevede che la liquidazione dell’imposta di registro, anziché essere
     effettuata dall’Ufficio
    , così come disposto dalla precedente formulazione, competa direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all’articolo 59 e seguenti del TUR.
    Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in merito all’autoliquidazione dell’imposta dovuta nei casi in cui è prevista la presentazione per via telematica del modello unico informatico.
    Nell’articolo 41 del TUR è, inoltre, introdotto il comma 2-bis che, coerentemente con il nuovo sistema di autoliquidazione dell’imposta, disciplina le modalità con le quali gli Uffici controllano la regolarità della predetta liquidazione, autonomamente effettuata dal contribuente.

    Secondo quanto previsto dal nuovo comma, gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall’atto (in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del TUR), anche avvalendosi di procedure automatizzate. 

    Qualora, in esito ai predetti controlli, emerga la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio notifica a quest’ultimo un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione di cui all’articolo 1310 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. 

    Attenzione al fatto che il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
    Al fine di evitare dubbi interpretativi, il citato comma 2-bis, inoltre, esclude dalla predetta procedura di controllo gli atti per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-ter12 del d.lgs. n. 463 del 1997 – ossia gli atti in relazione ai quali si procede con la presentazione per via telematica del modello unico informatico e l’autoliquidazione dei relativi tributi – che restano pertanto assoggettati alle procedure di controllo ivi previste.
    La lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto delegato modifica l’articolo 42, comma 1, del TUR, con la finalità di allineare la nozione di imposta principale rispetto al neo introdotto sistema di autoliquidazione del tributo. 

    In particolare, è definita principale «l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione».

    Cessione d’azienda: come si paga l’impoosta di registro

    Con la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto delegato è stato riformulato il comma 416 dell’articolo 2317 del TUR, prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa «si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1».
    Come si evince dalla relazione illustrativa, la finalità del suddetto intervento normativo è quella di stabilire espressamente le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di un’azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica (i.e., quella più elevata tra le diverse aliquote previste per i singoli beni e diritti inclusi nel compendio aziendale) 

    La novella in commento conferma che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
    È stato, inoltre, stabilito che, qualora la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo abbia a oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per le cessioni di crediti
    In merito alla valorizzazione delle passività, con il medesimo comma 4 dell’articolo 23 in commento si conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si  effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.

    La novella dispone, inoltre, che l’Ufficio controlli la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell’articolo 23 del TUR.

     L’ultimo periodo della previsione in commento stabilisce, inoltre, che, in  assenza di una espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell’articolo 23, con la conseguenza che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.

    L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto delegato interviene  modificando l’articolo 51, commi 2 e 4, del TUR.  In ragione di tale intervento normativo, pertanto, ai sensi del comma 2, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei

     beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 724 della parte prima della Tariffa e nell’articolo 11-bis della Tabella. 

    Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.

    Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 51, comma 4, del TUR, si rileva che l’Ufficio controlla il valore di cui al comma 126, tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e «procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto».

    Imposta di bollo: come si paga

    Viene razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. 

    In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

    Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.

    Per tutte le altre novità si rimanda alla consultazione della Circolare n 2/2025.

  • Imposta di registro

    Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, che fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024 in materia di imposte indirette.

    In particolare, le novità riguardano l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale, oltre ad aggiornamenti sulle modalità di accesso alle banche dati catastali e ipotecarie.

    Le modifiche introdotte puntano alla semplificazione degli adempimenti, all’ottimizzazione del sistema fiscale e all’uso di strumenti telematici per ridurre gli oneri a carico dei contribuenti. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Imposte registro, bollo, catastali e ipotecarie: le principali novità

    Brevemente le principali novità:

    • Autoliquidazione dell’imposta di registro
      La registrazione di atti, salvo eccezioni, seguirà un nuovo sistema in cui il contribuente è responsabile della liquidazione dell’imposta, riducendo il ruolo dell’Agenzia.
    • Modifiche alla tassazione delle cessioni d’azienda
      L’imposta sarà calcolata in base alla composizione dell’azienda ceduta, con aliquote distinte per ogni tipologia di bene.
    • Riscossione dell’imposta per atti giudiziari
      L’imposta di registro sarà richiesta prioritariamente alla parte soccombente nei procedimenti giudiziari, semplificando il processo di riscossione.
    • Tasse ipotecarie e catastali
      Introdotta una nuova tabella che riduce alcuni tributi e rende gratuite le consultazioni telematiche catastali.
    • Semplificazioni per l’imposta di bollo
      Sarà possibile versare l’imposta in fase di registrazione dell’atto, anziché al momento della sua formazione.
    • Aggiornamenti catastali d’ufficio
      In caso di decesso di un usufruttuario, l’Agenzia delle Entrate aggiornerà automaticamente le intestazioni catastali senza necessità di presentare volture.
    • Revisione del sistema sanzionatorio
      Le sanzioni per omessa registrazione, dichiarazione insufficiente o occultamento di corrispettivi sono state ridotte.

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Diritti usufrutto e rendite 2025: regole di calcolo dal 1° gennaio

    Viene pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il decreto MEF del 27.12 con regole per Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

    Il MEF ha evidenziato che l’emanazione del decreto è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Viene anche evidenziato che, il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto il comma 5-ter all’articolo 46 TUR e il comma 1-ter all’articolo 17 del TUS in base ai quali è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’articolo 46 TUR e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17 TUS, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. 

    Ciò premesso, considerato che il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali per l’anno 2025 nella misura del 2 per cento (valore inferiore a quello previsto dal comma 5-ter dell’articolo 46 TUR e dal comma 1-ter dell’articolo 17 TUS), il prospetto dei coefficienti di cui agli articoli 46, comma 5-bis, TUR e 17, comma 1-bis, TUS, nonché il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a) dell’articolo 46 TUR e al comma 1, lettera a) dell’articolo 17, TUS è determinato assumendo come valore di riferimento la misura del 2,5 per cento, che – così come evidenziato nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2024 – corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023. 

    Ciò considerato, non è allegato al decreto alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

    In sintesi la base imponibile dell’usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% vigente nel 2024.

    Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve usare ancora la formula di calcolo del 2024.

    Calcolo diritti di usufrutto e rendite 2025: regole in vigore dal 1° gennaio

    Il decreto MEF del 27 dicembre prevede che  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2, lettera a) del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986,  n. 131,  e  successive  modificazioni, relativo  alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il valore del multiplo, indicato nell'art. 17, comma  1,  lettera a) del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive  modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il prospetto dei coefficienti per la determinazione  della  base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il  saggio  legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 

  • Imposta di registro

    Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024 ha statuito che nel caso in cui un notaio, in sede di registrazione di un atto da lui ricevuto, NON versi le imposte dovute, l’Agenzia delle entrate, al fine del soddisfacimento del proprio credito, può rivolgersi anche alle parti contraenti, nonostante queste ultime abbiano già consegnato la relativa provvista al notaio intervenuto in atto. 

    Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti

    Una SRL a socio unico, propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale aveva respinto l'appello che rigettava l'impugnazione dell'l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla contribuente, ai sensi dell'art. 57

    D.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare nonostante essa avesse già versato, per intero, la somma dovuta nelle mani del notaio rogante il quale, tuttavia, se ne era indebitamente appropriato senza versarle all'Erario.

    Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 , comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986 , in combinato disposto con l'art. 3 bis, comma 3, D.Lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 Cost. 

    Si assume che erroneamente il giudice d'appello aveva affermato la responsabilità solidale della società contribuente nonostante il comportamento penalmente illecito del notaio che si era indebitamente appropriato delle somme al medesimo consegnate per il versamento delle imposte indirette, non considerando che, a seguito della introduzione della procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, l'unico soggetto tenuto all'assolvimento del tributo è il notaio al quale le parti contraenti forniscono la necessaria provvista. 

    Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod. civ., sicché il contribuente che ha versato al notaio l'importo dovuto in relazione all'atto stipulato si libera dell'obbligo tributario mentre, in tale sistema, il notaio è più un mero corresponsabile dell'imposta, ma l'unico referente dell'Erario. 

    Si lamenta che la tesi dei giudici di appello finisce per determinare, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il contribuente sarebbe obbligato a versare somme al notaio rimanendo esposto al rischio di dover nuovamente pagare l'imposta, mentre il notaio godrebbe di una garanzia preventiva, potendo subordinare il rogito al previo deposito della provvista, e di una garanzia successiva in forza del privilegio speciale sugli immobili e della tutela monitoria speciale ex art. 633 , n. 3 cod. proc. civ. Infine, l'applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;

    La Cassazione ha rigettato il ricorso per le ragioni specificate:

    • la questione prospettata dalla società ricorrente ha costituito oggetto di specifica disamina da parte della Corte la quale ha affermato che "il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione"

     A fondamento di tale conclusione la Cassazione ha osservato che la modalità di registrazione telematica dell'atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (M.U.I.) prevista dalla legge, costituisce un'applicazione meramente strumentale della fase di registrazione dell'atto e della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, la quale tuttavia non modifica la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte, non essendo stato modificato l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 il quale stabilisce che il notaio obbligato, in via solidale, al pagamento dell'imposta di registro unitamente alle parti contraenti. 

    Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnato al notaio rigante dalla legge al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva ma che non esclude che egli rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo che costituisce espressione di capacità contributiva.

    Pertanto, in mancanza di una norma derogatrice che in modo espresso sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti nelle mani del notaio, questi continua a configurarsi come responsabile d'imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge per rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti del rapporto contrattuale, in capo alle quali soltanto l'ordinamento riconduce un'espressione di capacità contributiva a nulla rilevando l'eventuale illecito penale posto in essere dall'ufficiale rogante.

    La cassazione ha inoltre affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agliartt. 3e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 , primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. 

    Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv. 608751 – 01);

    Non sussistono per la Cassazione ragioni per discostarsi dalle indicazioni su indicate sicché in ragione della conformità a diritto della pronunzia impugnata il ricorso deve essere rigettato

  • Imposta di registro

    Codici tributi imposta di registro: l’ADE pubblica le tabelle

    Con Risoluzione n 35 dell'11 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo relativi alla imposta di registro.

    In particolare si fa riferimento al versamento, tramite modello F24, delle somme dovute:

    • a seguito delle attività di controllo, 
    • di conciliazione giudiziale,
    • e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.

    E' utile ricordare che la risoluzione da seguito alla estensione del pagamento dei tributi tramite il modello F24 disposta dal Decreto Mef del’8 novembre 2011, tra questi tributi vi è appunto l’imposta di registro.

    Codici tributi per l’imposta di registro: l’ADE

    La Risoluzione prima di dettaglia i codici tributo in oggetto ricorda che l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento con F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) alle entrate ivi indicate.

    Il successivo articolo 2 del medesimo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

    Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente del 3 gennaio 2014, del 9 luglio 2018, del 27 gennaio 2020 e del 27 novembre 2020, sono state estese le modalità di versamento mediante modello F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, degli atti privati, nonché degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all’imposta sulle donazioni di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. 

    I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020. 2  

    Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito delle attività di controllo per:

    • Somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
    • Somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 
    • Somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
    • Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 

    si istituiscono i codici tributo differenziati per tipologia di definizione.

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna). 

    Si rimanda alla risoluzione in oggetto per il dettaglio dei codici tributo.

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro

    Con la Risposta a interpello n 108 del 17 maggio viene chiarito come si procede per la registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere (articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

    Gli Istanti chiedono conferma dell'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di registro in relazione all'ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano. 

    In particolare, vogliono sapere se l'ordinanza debba essere soggetta a tassazione.

    L'Agenzia delle Entrate conferma che sono tenuti a pagare la metà dell'imposta di registro, mentre l'altra metà è prenotata a debito a carico dell'amministrazione. Vediamo i dettagli.

    Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro

    Le Entrate specificano che l'articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1 che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute

    • a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; 
    • la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.». 

    Ai sensi dell'art 158 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: […] c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; […]».  

    Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio «se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

    Da tutto ciò emerge che, nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione. 

    L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato».  

    Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti  ha statuito anche la compensazione delle spese processuali si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli Istanti. 

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Crediti d’imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo prevede con l'art 6 misure di monitaraggio per la transizione 4.0

    Nel dettaglio, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 si pevede una comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT.

    In relazione a questo nuovo adempimento, con Risoluzione n 19 dell'11.04 nelle more dell’adozione del decreto direttoriale per i crediti d’imposta in argomento (investimenti in beni nuovi, ricerca e sviluppo, innovazione e design) le Entrate prevedono che sia sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

    • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
      per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

    In data 16 aprile viene fornito un ulteriore chiarimento in merito.

    In particolare, viene specificato che il codice tributo 6936, nonostante il blocco appena previsto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso.

    Considerato che il codice su indicato serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco, quali:

    • i crediti previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020,
    • l'agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.

    Con la FAQ del 16 aprile viene precisato che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

    • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
    • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

    In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. 

    Ad esempio, specifica l'agenzia;

    • per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, 
    • nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

    Leggi anche Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT.

    xxx