• IMU e IVIE

    Esenzione IMU fabbricato rurale: spetta con l’annotazione catastale

    Con l'Ordinanza n 32300 del 13 dicembre 2024 la Cassazione ha statuito un principio importante che dovrebbe risolvere molte controversie, tra agricoltori e Comuni, relativamente all'IMU di terreni con immobili prima destinati ad abitazione e oggi utilizzati a supporto delle attività (depositi attrezzi, locali per protezione piante, conservazione prodotti, mangimi e altro).

    Esenzione IMU fabbricato rurale: basta l’annotazione

    Un società agricola propone ricorso in Cassazione contro il rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune.

    In particolare, con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, nonché dell'art. 5, D.M. Min. Economia e Finanze 26 luglio 2012 e dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nell'escludere la natura rurale dei fabbricati in possesso della ricorrente sul presupposto che gli stessi risultavano accatastati nelle categorie A/3 e A/4 (e non quali A/6), senza aver valorizzato e considerato l'avvenuta annotazione catastale, predisposta a seguito di specifica domanda, attestante la natura rurale e strumentale degli stessi.

    Secondo la Cassazione la doglianza è fondata.

    Viene evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel caso di specie, ha ritenuto insussistente i requisiti per la richiesta esenzione IMU evidenziando che "la società contribuente risulta proprietaria degli immobili in questione, accatastati come A3 e A4 (e quindi con destinazione abitativa), per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di variazione e/o fornita prova della loro natura di beni "rurali strumentali".

    La Cassazione afferma che, un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto, può avere il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole.

    Tale annotazione apposta secondo il Dm 26 luglio 2012, emanato in virtù dell’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011 è idonea a certificare il rispetto dei requisiti impartiti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.

    Secondo la Cassazione nelle cause pendenti l’indagine dei giudici di merito deve essere indirizzata sclusivamente alla verifica circa la presenza dell’attestazione di ruralità nella relativa certificazione non rilevando la categoria catastale, inidonea a rivelare se un immobile sia rispettoso dei requisiti di ruralità. 

     In origine i fabbricati rurali avrebbero dovuto essere classificati in categoria A/6 se abitativi e D/10 se strumentali, ma, come rileva la Cassazioen questa impostazione è stata superata in quanto l’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Dl 70/2011, secondo cui doveva presentarsi domanda per l’attribuzione delle predette categorie, è stato abrogato dall’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011. 

    Qunidi il Dm 14 settembre 2011 è stato sostituito dal Dm 26 luglio 2012 secondo il cui articolo 1, comma 2, per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10, al fine di iscrivere negli atti del catasto la sussistenza del requisito di ruralità, è apposta una specifica annotazione dietro domanda dell’interessato. 

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2024: c’è tempo fino al 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.

    Ricordiamo che, entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

    Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025, i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale, in proposito leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni.

    Ma ora vediamo le regole per il saldo IMU 2024.

    Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.

    Dall'anno prossimo come detto scatteranno alcune novità.

    Intanto, il saldo 2024 è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l'acconto di giugno.

    Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

    L’imposta municipale propria (IMU), ricordiamolo è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

    Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

    Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

    Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA. 

    Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24

    Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

    CODICE TRIBUTO

    TIPO DI IMMOBILE 

    DESTINATARIO GETTITO

    3912

    Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9)

    Comune

    3913

    Fabbricati rurali ad uso strumentale

    Comune

    3914

    Terreni

    Comune

    3916

    Aree fabbricabili

    Comune

    3918

    Altri fabbricati

    Comune

    3925

    Immobili cat. D

    Stato

    3930

    Immobili cat D

    Comune

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

    Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    Saldo IMU 2024: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

  • IMU e IVIE

    Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni

    Il MEF informa che, come anticipato nel Comunicato del 27 settembre 2024, è stata resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.  

    Ricordiamo però che, con il DM 6 settembre del MEF è stato integrato il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n. 160.

    Attenzione al fatto che, i Comuni dovranno usare dal 1 gennaio 2025 la piattaforma preposta sul portale federalismo fiscale.

    Per provvedere all'aedempimento sono anche state aggiornate le linee guida, scarica qui il file.

    Riepiloghiamo le novità previste a partire dal 2025.

    Aliquote IMU diversificabili dai Comuni: le regole 2025

    Il Decreto MEF del 6 settembre pubblicato nella GU del 18 settembre, integra le fattispecie di diversificazione delle aliquote IMU da parte dei comuni.

    In dettaglio, è approvato l'allegato A che sostituisce l'allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
    L'attuale allegato A, di cui al decreto 6 settembre, modifica e integra  le condizioni in base alle quali i comuni possono  introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste.

    Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. 

    I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica  disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, attiva, per l'IMU 2025 dal 31 ottobre scorso.

    Inoltre sono pubblicate le Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024. 

    I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
    L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.

    Attenzione al fatto che, le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

    Il mef ricorda, infine, che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. 

    Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede

    Chi non ha provveduto entro il 30 giugno all'invio della dichiarazione IMU 2024, può ancora provvedere.

    Vediamo i chiarimenti del MEF in tema di dichiarazione IMU tardiva/omessa.

    Prima però ricordaimo che, per la dichiarazione IMU è stato pubblicato il relativo modello nella GU n 112/2024.

    In proposito leggi anche: IMU/IMPI 2024: nuovo modello di dichiarazione.

    Dichiarazione IMU 2024: termini e modalità di presentazione 

    Entro il 30 giugno 2024 andava presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2023. 

    Nel dettaglio, la dichiarazione IMU:

    • deve essere presentata, 
    • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

    entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

    • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
    • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

    Il MEF, Ministero delle Finanze, ha chiarito che per i tributi locali e quindi anche per l'IMU, una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è considerata dichiarazione tardiva e non omessa.

    Il MEF ( durante Telefisco 2024 del 1 febbraio scorso) ha affermato infatti che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata, con un ritardo, rispetto al temine ordinario, superiore a 90 giorni.

    Ricordando che l'art 13 comma 1 lett c) del Dlgs n 472/1997 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo e i relativi interessi.

    Secondo il chiarimento reso il 1 febbraio, gli articoli 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR n 322/98 applicabili all'imposta sui redditi, IRAP e IVA non si applicano ai tributi locali.

    Pertanto, il ravvedimento operoso per i tributi locali, tra cui appunto l'IMU, può essere applicato anche per ritardo superiore a 90 giorni considerandola una dichiarazione tardiva.

    Risulterebbe quindi superato il chiarimento MEF della Circolare n 1/2013 dove si specificava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

    Attenzione, è bene verificare con il proprio Comune se esso si conforma all'orientamento ministeriale su citato, oppure no.

    Sul ravvedimento operoso ti consigliamo di leggere: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

    .

  • IMU e IVIE

    Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l’IMU

    Con Nota di approfondimento del 2 settembre 2024, l'IFEL fondazione ANCI ha fornito chiarimenti in merito alla revisione del sistema sanzionatorio tributario prevista dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, noto come Decreto Sanzioni, relativamente alle norme di interesse per gli enti locali.

    Vediamo come cambiamo le sanzioni per l'IMU.

    Decreto Sanzioni e Comuni: novità per le omissioni IMU

    La nota IFEL reca una sezione rubricata Riduzione della sanzione per omesso versamento nella quale viene specificato che l’art. 2, d.lgs. 87/2024, apporta modifiche al Dlgs. 471/1997 e, per quanto di interesse dei Comuni, anche all’art. 13, che al comma 1 prevede la sanzione da comminare per gli omessi o parziali versamenti, riducendola dal 30% al 25%. 

    La modifica, come anticipato, si applica a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

    Questo implica, ad esempio, che l’omesso versamento dell’acconto IMU 2024 sarà sanzionato con il 30%, mentre l’omesso versamento del saldo con il 25%.

    La riduzione della sanzione per omesso/parziale versamento determina, altresì, anche la riduzione delle sanzioni per i tardivi versamenti. 

    Il secondo periodo dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997, prevede, infatti che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui “al primo periodo” è ridotta alla metà. 

    Pertanto, dal 1° settembre 2024, questa sanzione sarà pari al 12,5%.

    Il terzo periodo, del citato comma 1, dispone, inoltre, che salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ovvero del ravvedimento operoso) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

    Pertanto, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente graduazione delle sanzioni:

    • a) per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
    • b) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
    • c) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU 2024: entro il 1 luglio

    Entro il 1 luglio, poichè il 30 giugno termine ordinario cade di domenica, va presentata la dichairaizone IMU.

    A tal proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 112 del 15 maggio il Decreto MEF del 24 aprile con i nuovi modelli dichiarativi per:

    Nel decreto vengono specificati i termini di presentazione dei modelli e rispettivamente:

    • la dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata (a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
    • la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata (ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione IMU/ENC va presentata ogni anno.

    La scadenza quindi, per quest'anno slitta per entrambi i modelli al 1 lgulio.

    Dichiarazione IMU: gli immobili occupati abusivamente

    Nel modello di dichiarazione IMU/IMPI 2024, viene recepito il chiarimento pubblicato dal MEF in merito alla esenzione spettante agli immobili occupati.

    In sintesi viene specificato che l'esenzione IMU per gli immobili occupati spetta anche in attesa dell'adozione del decreto attuativo che dovrà disciplinare, ai fini della esenzione, una dichiarazione ad hoc per questi casi.

    Per approfondire il contenuto del comunicato del 2023 leggi: Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: il MEF conferma ma manca il modello 

    Inoltre, nei nuovi modelli pubblicati con il DM 24 aprile 2024 (qui si riporta il quadro A del modello IMU/IMPI) viene inserita un’apposita sezione da compilare per dichiarare l’acquisto o la perdita dei requisiti dell’esenzione per gli immobili occupati:

    Inoltre per la dichiarazione relativa agli immobili occupati abusivamente viene prescritto l’obbligo di presentazione in modalità telematica.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU ENC: invio entro il 1 luglio

    Entro il 1 luglio va inviata la Dichiarazione IMU ENC enti non commerciali (il 30 giugno termine ordinario quest'anno capita di domenica).

    Per le regole occorre fare riferimento al Dcreto 24 aprile del MEF (GU n 112 del 15 maggio)scarica qui il modello e le istruzioni.

    Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 1 luglio 2024 

    In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

    La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

    • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
    • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

    La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

    Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

    A differenza della dichiarazione ordinaria IMU, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

    Allegati: