• IMU e IVIE

    IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere

    L'imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. 

    Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    L’IMU deve essere versata in due rate:

    • la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
    • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
    • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

    Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

    • modello F24;
    • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
    • mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

    Leggi anche:

    IMU 2025: base imponibile e aliquote

    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

    La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

    • Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:        
    Gruppo categoria catastale Moltiplicatore
    A (tranne A10) 160
    A10 80
    B 140
    C/1 55
    C/2, C/6 e C/7 160
    C/3, C/4 e C/5 140
    D e D/5 65; 80
    • Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
      • zona territoriale di ubicazione;
      • indice di edificabilità;
      •  destinazione d'uso consentita;
      • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
      • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

    • Terreni agricoli: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 

    Per quanto riguarda le aliquote IMU la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro certi margini.

    A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.

    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella MEF.        

    Acconto IMU 2025: in cassa entro il 16 giugno

    Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell'acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
    Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.
    Attenzione al fatto che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

    Elenchi MEF Delibere aliquote IMU 2025

    Il MEF in data 9 giugno ha pubblicato gli elenchi generali per Regione – Anno 2025

    L'elenco dei Comuni presenti in archivio, compresso, è disponibile nel formato CSV (campi delimitati dal carattere separatore ";"). 

    CSV 2025   Delibere aliquote

    CSV 2025   Regolamenti 

    Raccolta dei testi degli atti per regione

    1 –

    Abruzzo [2.9MB]

    2 –

    Basilicata [1.3MB]

    3 –

    Calabria [2.91MB]

    4 –

    Campania [6.24MB]

    5 –

    Emilia-Romagna [33.76MB]

    6 –

    Friuli-Venezia Giulia [0B]

    7 –

    Lazio [6.81MB]

    8 –

    Liguria [13.28MB]

    9 –

    Lombardia [70.98MB]

    10 –

    Marche [3.93MB]

    11 –

    Molise [4.9MB]

    12 –

    Piemonte [23.01MB]

    13 –

    Puglia [10.91MB]

    14 –

    Sardegna [5.72MB]

    15 –

    Sicilia [8.1MB]

    16 –

    Toscana [18.02MB]

    17 –

    Trentino-Alto Adige [83.97MB]

    18 –

    Umbria [7.07MB]

    19 –

    Valle d'Aosta [1.29MB]

    20 –

    Veneto [21.68MB]

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: esenzione immobili merce

    Il prossimo 16 giugno è in scadenza il pagamento dell'acconto IMU. 

    In proposito leggi anche IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere.

    A tal proposito vediamo il contenuto della recente Ordinanza n. 10392/2025 della Cassazione sugli esenzione IMU degli immobili-merce.

    IMU 2025: esenzione immobili merce

    In particolare, con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU per gli immobili merce, non spetta per i fabbricati acquistati e ristrutturati dall’impresa acquirente, per destinarli alla vendita. 

    La pronuncia si discosta quindi dall’orientamento espresso in precedenza dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con la Risoluzione n 11/DF dell'11 dicembre 2013.

    Ai fini IMU gli immobili merce sono  “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

    In base all'art 13 comma 9 bis del DL n 201/2011, spettava per tali immobili una aliquota ridotta, mentre a fare data dal 2014 era stata riconosciuta l'esenzione. Secondo l'art 1 comma 751 della Legg n 160/2019 dal 1° gennaio 2022 spetta l'esenzione.

    La risoluzione ministeriale su indicata evidenzia che sono immobili merce i “fabbricati costruiti”, tale da comprendere anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art 3 comma 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001.

    La risoluzione ministeriale ha inoltre affermato che sussiste una generale equiparazione tra i “fabbricati in corso di costruzione” ed i “fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero”. 

    Pertanto, anche i fabbricati acquistati dall’impresa di costruzione ed oggetto di detti interventi di recupero rientrerebbero nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli immobili merce a partire dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

    L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10392/2025 ha rigettato tale posizione interpretativa, affermando che non rientra nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione, in quanto già immesso nel mercato immobiliareanche se la circolazione commerciale dell’immobile è atta ad una successiva attività di ristrutturazione da parte dell’impresa acquirente.

    Secondo la pronuncia di legittimità, al momento dell’acquisto non risulta possibile concepire né l’esistenza di un fabbricato “costruito” dal soggetto passivo dell’IMU e destinato alla vendita né la permanente destinazione alla vendita del bene costruito.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: le regole

    Il 16 giugno scade il pagamento della prima o unica rata dell'IMU 2025.

    A tal proposito occorre sapere che, tra altri, esiste un caso specifico di esenzione dall'imposta per i soggetti proprietari di un immobile occupato abusivamente e a certe condizioni, vediamole.

    Esenzione IMU 2025 immobili occupati: come ottenerla

    Gli immobili non disponibili, per i quali è stata presentata la denuncia, sono esonerati dal versamento dell'IMU.

    Per ottenerla però, stando alle regole del Modello IMU/IMPGI 2024, l'ultimo disponibile, è necessario l'invio dell'apposita dichiarazione.

    L’esenzione IMU 2025 spetta anche nel caso di immobili occupati, per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.

    Per ottenere l'esenzione è necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione che va inviata entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24 aprile 2024 ossia: “La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019.

    Relativamente a questa casistica occorre ricordare che la Legge di Bilancio del 2022 (art. 1, comma 81, legge 197/2022) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili che non sono né utilizzabili né disponibili per i proprietari, a condizione che sia stata formalizzata una denuncia presso le autorità giudiziarie per i reati specificati negli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, per

    • violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale);
    • invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale);
    • occupazione abusiva  per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata l' azione giudiziaria penale.

    Inoltre chi ha trovato la sua proprietà occupata abusivamente può richiedere il rimborso dell'IMU pagata in passato in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2024.

    Esenzione IMU 2025 immobili occupati abusivamente: la pronuncia della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per non aver escluso dall'IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva. 

    La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione a causa di una violazione dei principi di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.

    La Corte ha riconosciuto che, in queste situazioni, non si può considerare il proprietario in grado di sfruttare economicamente l'immobile e quindi non deve essere soggetto a tassazione su una proprietà effettivamente non fruibile.

    La sentenza ha esteso retroattivamente l'applicabilità delle norme introdotte dal 2023. 

    Pertanto, chi ha pagato l'Imu sugli immobili occupati abusivamente, può presentare una richiesta di rimborso per l'IMU pagata ingiustamente. 

    La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento, come specificato dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006. Questo significa che quest'anno i proprietari possono richiedere il rimborso per gli IMU pagati dal 2019 in poi.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: le novità del Decreto sui tributi locali

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

    Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

    In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: 

    • un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; 
    • l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
    • a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. 

    Dichiarazione e sanzioni IMU: le novità in arrivo nel Dlgs sui tributi locali

    Il Decreto approvato in via preliminare, e pertanto passibile di modifiche, prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco.

    In particolare, per l'IMU si vogliono semplificare gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico.

    In dettaglio l’articolo 26 in bozza inserisce una serie di semplificazioni, prendendo, innanzitutto, in considerazione il decreto MEF del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della stessa legge.

    Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, dato che ormai l’impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.

    Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi.

    Al fine di facilitare i contribuenti e l’attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all’IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale ed è stata prevista la trasmissione solo telematica della dichiarazione.

    E’ inoltre disposta l’integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

    In sintesi e in altre parole la dichiarazione IMU sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica.

    Secondo le norme attuali la denuncia IMU deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti ad agevolazioni, non conosciuti né conoscibili dai Comuni, con indicazione chiara nelle istruzioni alla dichiarazione dei casi in cui la presentazione è obbligatoria.

    Se il testo del decreto non dovesse essere cambiato, le richieste da parte dei Comuni che in molti casi concreti non riescono a procurarsi i dati e quindi chiedono, ai fini delle agevolazioni IMU, la presentazione di una dichiarazione, non saranno più ammissibili, poiché l’unico adempimento sarà per l’appunto quello ministeriale, le cui istruzioni alla compilazione diventeranno le sole regole da seguire.

    Al momento il testo del decreto conferma l’obbligo dichiarativo per le seguenti agevolazioni:

    • a) alloggi sociali;
    • b) unità immobiliare esente di proprietà di appartenenti alle forze armate e agli altri soggetti indicati nell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5, legge 160/2019;
    • c) immobili merce delle imprese costruttrici.

    Sanzioni IMU: le novità del Dlgs dei tributi locali

    Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:

    • Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
    • Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
    • Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

    Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

    Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU fabbricato rurale: spetta con l’annotazione catastale

    Con l'Ordinanza n 32300 del 13 dicembre 2024 la Cassazione ha statuito un principio importante che dovrebbe risolvere molte controversie, tra agricoltori e Comuni, relativamente all'IMU di terreni con immobili prima destinati ad abitazione e oggi utilizzati a supporto delle attività (depositi attrezzi, locali per protezione piante, conservazione prodotti, mangimi e altro).

    Esenzione IMU fabbricato rurale: basta l’annotazione

    Un società agricola propone ricorso in Cassazione contro il rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune.

    In particolare, con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, nonché dell'art. 5, D.M. Min. Economia e Finanze 26 luglio 2012 e dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nell'escludere la natura rurale dei fabbricati in possesso della ricorrente sul presupposto che gli stessi risultavano accatastati nelle categorie A/3 e A/4 (e non quali A/6), senza aver valorizzato e considerato l'avvenuta annotazione catastale, predisposta a seguito di specifica domanda, attestante la natura rurale e strumentale degli stessi.

    Secondo la Cassazione la doglianza è fondata.

    Viene evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel caso di specie, ha ritenuto insussistente i requisiti per la richiesta esenzione IMU evidenziando che "la società contribuente risulta proprietaria degli immobili in questione, accatastati come A3 e A4 (e quindi con destinazione abitativa), per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di variazione e/o fornita prova della loro natura di beni "rurali strumentali".

    La Cassazione afferma che, un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto, può avere il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole.

    Tale annotazione apposta secondo il Dm 26 luglio 2012, emanato in virtù dell’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011 è idonea a certificare il rispetto dei requisiti impartiti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.

    Secondo la Cassazione nelle cause pendenti l’indagine dei giudici di merito deve essere indirizzata sclusivamente alla verifica circa la presenza dell’attestazione di ruralità nella relativa certificazione non rilevando la categoria catastale, inidonea a rivelare se un immobile sia rispettoso dei requisiti di ruralità. 

     In origine i fabbricati rurali avrebbero dovuto essere classificati in categoria A/6 se abitativi e D/10 se strumentali, ma, come rileva la Cassazioen questa impostazione è stata superata in quanto l’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Dl 70/2011, secondo cui doveva presentarsi domanda per l’attribuzione delle predette categorie, è stato abrogato dall’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011. 

    Qunidi il Dm 14 settembre 2011 è stato sostituito dal Dm 26 luglio 2012 secondo il cui articolo 1, comma 2, per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10, al fine di iscrivere negli atti del catasto la sussistenza del requisito di ruralità, è apposta una specifica annotazione dietro domanda dell’interessato. 

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2024: c’è tempo fino al 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.

    Ricordiamo che, entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

    Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025, i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale, in proposito leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni.

    Ma ora vediamo le regole per il saldo IMU 2024.

    Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.

    Dall'anno prossimo come detto scatteranno alcune novità.

    Intanto, il saldo 2024 è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l'acconto di giugno.

    Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

    L’imposta municipale propria (IMU), ricordiamolo è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

    Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

    Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

    Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA. 

    Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24

    Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

    CODICE TRIBUTO

    TIPO DI IMMOBILE 

    DESTINATARIO GETTITO

    3912

    Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9)

    Comune

    3913

    Fabbricati rurali ad uso strumentale

    Comune

    3914

    Terreni

    Comune

    3916

    Aree fabbricabili

    Comune

    3918

    Altri fabbricati

    Comune

    3925

    Immobili cat. D

    Stato

    3930

    Immobili cat D

    Comune

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

    Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    Saldo IMU 2024: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

  • IMU e IVIE

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede

    Chi non ha provveduto entro il 30 giugno all'invio della dichiarazione IMU 2024, può ancora provvedere.

    Vediamo i chiarimenti del MEF in tema di dichiarazione IMU tardiva/omessa.

    Prima però ricordaimo che, per la dichiarazione IMU è stato pubblicato il relativo modello nella GU n 112/2024.

    In proposito leggi anche: IMU/IMPI 2024: nuovo modello di dichiarazione.

    Dichiarazione IMU 2024: termini e modalità di presentazione 

    Entro il 30 giugno 2024 andava presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2023. 

    Nel dettaglio, la dichiarazione IMU:

    • deve essere presentata, 
    • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

    entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

    • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
    • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

    Il MEF, Ministero delle Finanze, ha chiarito che per i tributi locali e quindi anche per l'IMU, una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è considerata dichiarazione tardiva e non omessa.

    Il MEF ( durante Telefisco 2024 del 1 febbraio scorso) ha affermato infatti che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata, con un ritardo, rispetto al temine ordinario, superiore a 90 giorni.

    Ricordando che l'art 13 comma 1 lett c) del Dlgs n 472/1997 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo e i relativi interessi.

    Secondo il chiarimento reso il 1 febbraio, gli articoli 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR n 322/98 applicabili all'imposta sui redditi, IRAP e IVA non si applicano ai tributi locali.

    Pertanto, il ravvedimento operoso per i tributi locali, tra cui appunto l'IMU, può essere applicato anche per ritardo superiore a 90 giorni considerandola una dichiarazione tardiva.

    Risulterebbe quindi superato il chiarimento MEF della Circolare n 1/2013 dove si specificava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

    Attenzione, è bene verificare con il proprio Comune se esso si conforma all'orientamento ministeriale su citato, oppure no.

    Sul ravvedimento operoso ti consigliamo di leggere: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

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