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    Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ

    Il MEF in data 10 febbraio ha pubblicato una serie di FAQ sul Prospetto aliquote IMU che ricordiamolo dal 2025 va obbligatoriamente inviato tramite l'applicativo del portale federalismo fiscale.

    Tra le prime faq viene indicato che per il primo anno di adozione del Prospetto, e quindi dal 2025, anche nel caso in cui il comune intenda applicare, nella sostanza, le medesime aliquote vigenti nell’anno precedente dovrà, in ogni caso, predisporre il Prospetto tramite l’apposita applicazione informatica (disponibile a decorrere dal 31 ottobre 2024 nella sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale), procedere ad approvare il Prospetto medesimo con espressa delibera da parte del Consiglio comunale e, successivamente, trasmettere, tramite la medesima applicazione informatica, il solo Prospetto. 

    Leggi anche: Prospetto aliquote IMU 2025: compilazione entro il 28 febbraio.

    Mancata approvazione prospetto aliquote IMU 2025

    Nel documento di sette pagine che il MEF ha condiviso con i Comuni interessati vi è anche un importante chiarimento sulla mancata approvazione del prospetto aliquote imu 2025.

    In dettaglio viene chiarito che in virtù di quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge
    n. 160 del 2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. 

    Si precisa che le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.
    Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il comune, per l’anno d’imposta 2025, al fine di non incorrere nell’applicazione delle aliquote di base, dovrà procedere ad adottare un’espressa delibera da parte dell’organo competente, non potendo operare – stante la deroga contenuta nel citato comma 767 della legge n. 160 del 2019 – il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dello stesso comma 767, terzo periodo, in forza del quale, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge, trovano applicazione le aliquote vigenti nell’anno precedente.
    Le aliquote di base si applicano anche alle fattispecie per le quali il comune abbia stabilito, nelle delibere degli anni precedenti, la c.d. maggiorazione sino allo 0,08 per cento (aliquota dell’IMU oltre la misura massima dello 0,6 per cento per le abitazioni c.d. di lusso e dell’1,06 per gli immobili diversi da queste ultime), nel rispetto dei requisiti fissati dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019.
    Si ricorda in ogni caso che la predetta maggiorazione può essere adottata solo se, come previsto dallo stesso comma 755, il comune l’avesse applicata nell’anno 2015, confermata fino all'anno 2019 e, per l’anno 2020 (primo anno di applicazione della nuova disciplina dell’IMU recata dalla legge n. 160 del 2019), fosse stato approvato il medesimo aumento
    dell’imposta.
    La stessa disposizione prevede, inoltre, che detti “comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.

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    Esenzione IMU fabbricato rurale: spetta con l’annotazione catastale

    Con l'Ordinanza n 32300 del 13 dicembre 2024 la Cassazione ha statuito un principio importante che dovrebbe risolvere molte controversie, tra agricoltori e Comuni, relativamente all'IMU di terreni con immobili prima destinati ad abitazione e oggi utilizzati a supporto delle attività (depositi attrezzi, locali per protezione piante, conservazione prodotti, mangimi e altro).

    Esenzione IMU fabbricato rurale: basta l’annotazione

    Un società agricola propone ricorso in Cassazione contro il rigetto del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune.

    In particolare, con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, nonché dell'art. 5, D.M. Min. Economia e Finanze 26 luglio 2012 e dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nell'escludere la natura rurale dei fabbricati in possesso della ricorrente sul presupposto che gli stessi risultavano accatastati nelle categorie A/3 e A/4 (e non quali A/6), senza aver valorizzato e considerato l'avvenuta annotazione catastale, predisposta a seguito di specifica domanda, attestante la natura rurale e strumentale degli stessi.

    Secondo la Cassazione la doglianza è fondata.

    Viene evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel caso di specie, ha ritenuto insussistente i requisiti per la richiesta esenzione IMU evidenziando che "la società contribuente risulta proprietaria degli immobili in questione, accatastati come A3 e A4 (e quindi con destinazione abitativa), per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di variazione e/o fornita prova della loro natura di beni "rurali strumentali".

    La Cassazione afferma che, un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto, può avere il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole.

    Tale annotazione apposta secondo il Dm 26 luglio 2012, emanato in virtù dell’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011 è idonea a certificare il rispetto dei requisiti impartiti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.

    Secondo la Cassazione nelle cause pendenti l’indagine dei giudici di merito deve essere indirizzata sclusivamente alla verifica circa la presenza dell’attestazione di ruralità nella relativa certificazione non rilevando la categoria catastale, inidonea a rivelare se un immobile sia rispettoso dei requisiti di ruralità. 

     In origine i fabbricati rurali avrebbero dovuto essere classificati in categoria A/6 se abitativi e D/10 se strumentali, ma, come rileva la Cassazioen questa impostazione è stata superata in quanto l’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Dl 70/2011, secondo cui doveva presentarsi domanda per l’attribuzione delle predette categorie, è stato abrogato dall’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011. 

    Qunidi il Dm 14 settembre 2011 è stato sostituito dal Dm 26 luglio 2012 secondo il cui articolo 1, comma 2, per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10, al fine di iscrivere negli atti del catasto la sussistenza del requisito di ruralità, è apposta una specifica annotazione dietro domanda dell’interessato. 

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    Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi

    Con l'Ordinanza n 19684 del 2024 la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro della esenzione IMU per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.

    L'ordinanza statuisce una massima di riferimento per l'accertamento della abitazione pricipale nel caso di doppia residenza dei coniugi, vediamola.

    Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi

    Il MEF a seguito della Ordinanza n 19684 del 17 luglio scorso ha pubblicato la relativa massima utile ai fini dell'accertamento della abitazione principale per coniugi con doppia residenza.

    In particolare, vuiene statito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. 

    Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.

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    IMU 2024: chiarimenti MEF per strumentalità immobili ENC

    Il MEF ha pubblicato la circolare n 2/2024 sulle novità IMU per gli enti non commerciali (da Legge di bilancio 2024) applicabili a:

    • immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (Art. 1, comma 71, lett. a) della legge n. 213 del 2023)
    • permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse (Art. 1, comma 71,  lett. b) della legge n. 213 del 2023).

    Comodato di immobile a soggetto collegato all’ente comodante

    La Circolare n 2/2024 del MEF con riferimento alla previsione di cui alla lett. a), fornisce precisazioni in merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante.

    Per quanto riguarda la nozione di collegamento “funzionale”, nell’ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27761 della Cassazione si è affrontato proprio il tema del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU nell’ipotesi di concessione in comodato di immobili da parte di un’Università in favore dell’ESU, vale a dire l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, stabilendo che “7. in tale contesto interpretativo va riconosciuta la peculiarità della fattispecie in rassegna, qualificata dal collegamento funzionale che lega l’Università all’ESU, che il Giudice dell’appello ha ravvisato nella parte in cui ha affermato che detta azienda regionale «è un ente non commerciale, funzionalmente strumentale dell’Università che (…) favorisce il diritto allo studio universitario di quella fascia di studenti meno abbienti».

    In tale ambito la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che può allora considerarsi corretta la valutazione del Giudice regionale, che ha ravvisato la sussistenza del requisito in esame nel rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e nello svolgimento di attività diverse (l’attività didattica in capo all’Università, quella ricettiva e di ristorazione in capo all’ESU), ma istituzionalmente connesse, […] riconoscendo una relazione servente, un rapporto funzionale delle prestazioni svolte dall’Azienda rispetto all’attività assicurata dall’Università nella prospettiva di assicurare il diritto allo studio ed altresì qualificata da una compenetrazione di tipo organico, in ragione della partecipazione dell’Università all’organo gestori 

    Ricorre, in tali termini, nella pacifica natura pubblica dell’ESU e della detenzione dei beni da parte di questa in base ad un contratto di comodato d’uso gratuito, il (parte del) presupposto oggettivo dell’esenzione, come riconosciuto dal Giudice regionale, non realizzandosi nella fattispecie alcun effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma, in quanto i beni risultano programmaticamente destinati allo svolgimento di reciproci compiti istituzionali in un rapporto sinergico tra l’attività dell’azienda e quello dell’Università.

    Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

    Si ritiene che tale nesso di strumentalità sussista qualora l’attività non commerciale svolta

    nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

    Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il comodante svolga un’attività didattica e l’immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella

     

    IMU ENC: chiarimenti su strumentalità immobili

    In merito alla norma di interpretazione autentica di cui alla successiva lett. b), del comma 71, dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 – la quale, si ricorda, prevede che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità” – occorre precisare che anche tale intervento si pone nel solco della giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione, sul tema della strumentalità dell’immobile all’esercizio delle attività considerate.

    Nella sentenza n. 27242 del 2022 è stato chiarito il principio secondo cui «[…]  l’esenzione non spetta quando l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate…» (cfr. Cass. n. 9948/2008) e che «il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione, deve avere una «causa» che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette», così come, «pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una  che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene» (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n. 9100/2020)”. 

    La Corte, in detta sentenza, a maggior fondamento della propria statuizione, riconosce infatti “l’irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell’immobile rispetto alle attività cui era destinato”.

    A sua volta nell’ordinanza n. 9444 del 2023, la Corte riconosce che “in tema di ICI l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 1992, art. 7 comma 1, lett. i) spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all’esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come

    elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo alla previsione normativa (Cass. 12-10-2016 n. 20515)”.

    In definitiva, la norma recepisce e sintetizza gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza sopra riportata e permette di affermare che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in parola, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati.

    Pertanto, il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee – non predeterminabili astrattamente e, comunque, tali da non determinare “la cessazione definitiva della strumentalità” – non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell’immobile all’esercizio delle attività protette.

    In altre parole, l’inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all’esenzione dall’IMU.

    Allegati:
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    Dichiarazione IMU ENC: invio entro il 1 luglio

    Entro il 1 luglio va inviata la Dichiarazione IMU ENC enti non commerciali (il 30 giugno termine ordinario quest'anno capita di domenica).

    Per le regole occorre fare riferimento al Dcreto 24 aprile del MEF (GU n 112 del 15 maggio)scarica qui il modello e le istruzioni.

    Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 1 luglio 2024 

    In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

    La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

    • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
    • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

    La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

    Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

    A differenza della dichiarazione ordinaria IMU, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

    Allegati:
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    Acconto IMU 2024: i pagamenti in ritardo

    Il giorno 17 giugno (perchè il 16 quest'anno è caduto di domenica) è scaduto il termine per pagare l'acconto IMU 2024. 

    Per tutti coloro che non lo hanno versato, c'è la possibilità di ravvedersi e pagare in ritardo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

    L’istituto del ravvedimento evita i provvedimenti forzosi da parte dell'ente impositore ma il contribuente oltre all’imposta dovuta, pagherà anche una maggiorazione a titolo di:

    • sanzioni,
    • interessi.

    Per calcolare la somma dovuta con il ravvedimento è necessario considerare i giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza del versamento. 

    Naturalmente più si tarda il pagamento e maggiore sarà la somma da corrispondere.

    IMU 2024: versamento in ritardo dell'acconto scaduto il 17 giugno

    In generale, per il mancato pagamento dell’acconto IMU 2024, se accertato a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà provvedere al versamento:

    • dell’intera imposta dovuta;
    • della sanzione ordinaria che si attesta nella misura del 30 per cento dell’importo dovuto all’origine.

    I contribuenti che intendono regolarizzare il ritardo con l’istituto del ravvedimento operoso hanno a disposizione diverse opzioni.

    Sono diverse le tipologie previste e dipendono dal ritardo nel pagamento, ovvero dai giorni che separano il termine per il versamento dell’imposta e la data del versamento per la regolarizzazione.

    Tenendo a riferimento il termine del versamento, possiamo distinguere:

    • ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
    • ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,5%;
    • ravvedimento medio, con pagamento oltre il 31° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,67%;
    • ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,75%;

    Inoltre si può pagare oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29%, mentre oltre 2 anni dal termine con sanzioni ridotte al 5%

    Leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola  per tutte le regole del ravvedimento operoso.

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    IMU 2024: l’acconto entro il 17 giugno

    Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.

    Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.

    Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
    A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

    IMU 2024: i presupposti

    Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

    L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

    • proprietari;

    oppure in alternativa dai:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

    Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

    Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

    IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
    • aliquota prevista.

    Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

    Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

    IMU 2024: le aliquote

    Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

    • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
    • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
    • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
    • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
    • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
    • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

    IMU 2024: come si paga

    L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

    Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

    C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

    • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
    • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
    • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).