• IMU e IVIE

    Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. 

    Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.

    Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

    E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.

    Immobili in comodato d'uso gratuito: condizioni per avere lo sconto IMU 2023

    Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2023 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

    In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
    Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

    La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta

    Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing. 

    La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali” 

    Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:

    • «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…). 
    • La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».

    Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione» 

    E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi». 

    Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. 

    Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

    Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.

    Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.

    In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU obbligatoria per l’esenzione, vediamo per quali immobili

    Nella recente edizione di Telefisco 2023, il MEF ha fornito un importante chiarimento relativo alla comunicazione IMU di alcune categorie di immobili ai fini della esenzione dalla imposta.

    In particolare, il ministero si adegua ad una recente pronuncia della Cassazione confermando che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all’esenzione. 

    Sinteticamente, viene affermato che l’onere della comunicazione è un principio generale del diritto tributario.

    Più nel dettaglio, viene chiarito che il beneficio dell’esenzione dall’IMU per 

    • i fabbricati “merce”, 
    • gli alloggi sociali,
    • le case dei militari,

    è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza». 

    La questione è sorta con il Dl 102/2013, che ha introdotto cinque fattispecie di esonero dall’IMU soggette all’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dal beneficio:

    • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
    • gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;
    • gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

    Si sottolinea che la Cassazione, in merito all’obbligo dichiarativo relativamente ai casi dei fabbricati “merce”, più volte ha confermato che l’esonero dall’IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio.

    In particolare, con la pronuncia n.25774/2022 la Cassazione ha evidenziato che non è sufficiente l’indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione.

    Con le decisioni n.5190 e n.5191 del 2022 la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Dl 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

    Considerando che la disciplina sulla nuova IMU prevede tre fattispecie, ossia fabbricati merce, alloggi sociali e immobili forze armate e militari, soggette all’obbligo dichiarativo, si dovrebbe attribuire alla dichiarazione un’efficacia costitutiva dell’agevolazione. 

    Durante Telefisco 2023 il dipartimento delle Finanze prende atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n.37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che "il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)".

    Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

    Concludendo quindi, in questa nuova ottica che dev’essere letta la disposizione contenuta nella legge 160/2019, che ai fini dell’applicazione dell’esonero per i casi suddetti impone, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2022: chi non paga il saldo

    Entro il 16 dicembre 2022 i contribuenti proprietari o in alternativa:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    andranno in cassa per il pagamento del saldo IMU 2022 (per approfondimenti ti consigliamoSaldo IMU 2022: in cassa entro il 16 dicembre). 

    La normativa IMU però prevede una esenzione dal pagamento della imposta per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze

    Ricordiamo che per “abitazione principale” si intende l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    Di recente introduzioni, vi è inoltre, la sospensione fino al 30 giugno 2023 dal pagamento anche del saldo IMU 2022 per gli immobili siti nei comuni di Ischia colpiti dall'alluvione (In proposito leggi: Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023).

    Inoltre, durante il periodo pandemico covid 19, il legislatore ha previsto casi specifici di esonero dal pagamento dell'IMU. Di questi esoneri, l'unico caso rimasto ancora in vigore, è quello per gli immobili di cinema e teatri, vediamo i dettagli.

    Esenzione IMU 2022 per cinema e teatri: le condizioni per averla

    Tra quelle di carattere emergenziale, l'unica esenzione IMU rimasta in vigore anche per il 2022 è quella relativa agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti / spettacoli.

    Tale esenzione IMU ricorre a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi. 

    Si sottolinea inoltre che la norma, di carattere interpretativo, del “Decreto Aiuti-quater”, ha confermato che per il 2022 per tali immobili, la seconda rata dell'IMU non è dovuta.

    Esenzione IMU 2022: altri casi

    Inoltre, sinteticamente si ricorda che l'IMU non è dovuta su:

    • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • fabbricati con destinazione ad usi culturali;
    • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto nonché fabbricati di proprietà della Santa Sede;
    • fabbricati appartenenti a Stati esteri e a organizzazioni internazionali;
    • immobili di enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.
  • IMU e IVIE

    IMU settore spettacolo: esenzione seconda rata 2022 nel DL Aiuti quater

    I commi 1 e 2 dell'art 12 del Decreto n 176 noto come decreto aiuti quaterpubblicato in GU n 270 del 18 novembre 2022, prevedono l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo. 

    Sinteticamente, la norma, di carattere interpretativo, conferma che per il 2022 la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli ma a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi

    Seconda rata IMU 2022 settore spettacolo: a chi spetta l'esenzione e perchè

    Ricordiamo che, l’articolo 78,comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,n.104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n.126, ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per:

    • gli immobili indicati al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 78, ovvero gli immobili rietranti nella categoria catastale D/3 destinatia spettacoli cinematografici, teatri e sale perconcerti e spettacoli, 
    • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

    L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    Con la comunicazione C(2021) 8442 del18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al«Quadro temporaneo per le misure di aiutodi Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19», prorogandone l’efficacia al 30 giugno 2022. 

    La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del12 maggio 2022).

    Alla luce di quanto sopra, essendo venuta meno l’incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell’introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

    Con il comma 2 si chiarisce che a seguito della riconduzione in regime de minimis della seconda rata dell’IMU per il 2022 la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

    Sostanzialmente l'art 12 del DL Aiuti quater reca una norma di interpretazione autentica in riferimento alle esenzioni IMU per il settore dello spettacolo e si di dispone che tali previsioni devono interpretarsi nel senso che la seconda rata dell’IMU per l’anno 2022 non è dovuta nel rispetto del Regolamento Ue 18 dicembre 2013 n. 1407 relativo all’applicazione degli artt 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

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    Esenzione IMU: il valore della residenza anagrafica

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 2636 essendo datata 28 settembre 2022 ha involontariamente anticipato quanto poi è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022, ossia che il requisito della dimora abituale va riferito soltanto al possessore e non più al nucleo familiare.

    (Leggi anche  Possibile la doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in Comuni diversi)

    La sentenza milanse ha in pratica affermato che quanto risulta dall'anagrafe ha valore meramente presuntivo sul luogo di residenza effettiva e può essere superato da una prova contraria come ad esempio:

    • la denuncia Tari, 
    • gli avvisi di pagamento delle utenze domestiche 
    • o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’amministratore di condominio. 

    I fatti della causa riguardavano un contribuente che ha impugnato avvisi di accertamento 2018 e 2019 relativi all'IMU in quanto residente, ma anche con dimora e domicilio in un immobile acquistato anni addietro come prima casa. 

    Il Comune in giudizio aveva eccepito che nei periodi accertati il contribuente risultava ancora nel nucleo familiare insieme ai genitori, nella stessa via e numero civico, ma in un appartamento differente. 

    Secondo l'ente locale egli non poteva godere della agevolazione fiscale in quanto "a fronte di un unico nucleo familiare vi può essere una sola abitazione principale ai fini Imu considerato che allo stesso civico, ma in altro appartamento, risultava residente anche la madre".

    La Cgt di Milano accoglie invece il ricorso del contribuente confermando il diritto all’esenzione. 

    I giudici hanno ritenuto che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo sulla residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria. 

    Va ricordato che la CTP di Milano sentenza n 2743/2021, in tema per abitazione principale aveva affermato che non deve intendersi quella di residenza anagrafica, visto che l’articolo 8, comma 2, Dlgs 504/1992, come modificato dall’articolo 1, comma 173, legge 296/2006, introduce una presunzione relativa che può essere superata fornendo prova contraria. Secondo il Codice civile la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 

    La Corte di Cassazione in varie occasioni ed in ultimo con la sentenza n 13241/2018, in merito alla abitazione principale, si era già espressa riprendendo il concetto civilistico di residenza determinato dalla abituale e volontaria dimora in un luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, fatto appunto confermato dalla recente sentenza di ottobre 2022 della Cassazione di sopra richiamata.

  • IMU e IVIE

    Possibile la doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in Comuni diversi

    Con la pronuncia n. 209 del 13/10/2022 la Corte Costituzionale si è espressa circa l’illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della norma agevolativa per l’IMU della prima casa (l’allora art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, poi trasfuso nell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019). Con il risultato che, come anche specificato dalla Consulta, ai fini dell’esenzione andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, motivo per cui i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU. Questo però, occorre notarlo, senza far sì che simile situazione abbia luogo per le c.d. “seconde case”, dal momento che ai fini della spettanza del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva residenza dei coniugi in Comuni diversi in modo stabile.

    Interessante anche notare come la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittima anche la più recente modifica apportata all’art. 5-decies del D.Lgs 146/2021 (“Decreto collegato fiscale”), secondo cui, a partire dal 2022, sarebbero stati i coniugi a dover scegliere quale dei due immobili – anche se siti in Comuni diversi – avrebbe potuto godere dell’agevolazione in esame.

    Ad ogni modo, la sentenza n. 209/2022 va finalmente a confermare un orientamento sul quale già risalente prassi ministeriale aveva concordato (circolare n. 3/DF del 18/05/2012 e risposte MEF del 20/01/2014), unitamene a parte della giurisprudenza di merito (ex multis CTP Lecce n. 945 del 17/07/2020, CTR Veneto n. 858 del 31/08/2017 e CTP Brescia n. 605 del 14/07/2016), le quali si sono dimostrate a dir poco possibiliste riguardo alla possibilità, per i soggetti visti in precedenza, di usufruire singolarmente dell’agevolazione in esame – di fatto, quindi, raddoppiandola – in presenza di determinate condizioni. Al contrario, dal 2020 la giurisprudenza di legittimità, tramite numerose pronunce, aveva dapprima negato tout court qualsivoglia agevolazione per i consorti divisi territorialmente (si vedano, ad esempio, Cassazione n. 4166 e 4170 del 19/02/2020, n. 20130 del 24/09/2020 e n. 2194 del 01/02/2021), dimostrando invece in un secondo momento una timida apertura nei confronti della spettanza di un’unica agevolazione per il nucleo familiare (tra le altre Cassazione n. 17408 del 17/06/2021 e n. 20686 del 20/07/2021).

    Erano precedentemente sorti alcuni dubbi circa la rimessione della questione di legittimità in quanto, con la precedente sentenza n. 107 del 28/04/2022, la stessa Consulta aveva rigettato la questione posta dalla CTR Liguria (mediante ordinanza n. 106/2/2020 del 23/09/2020), che aveva a sua volta sollevato dubbi in merito all’applicazione delle norme in esame sia in tema di ICI che di IMU. Dubbi che, tuttavia, appaiono oggi definitivamente dissolti in favore di un’applicazione dell’agevolazione prima casa più in linea con i principi di equità e di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione.