• IMU e IVIE

    Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre

    Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.

    Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.

    In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che: 

    • 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023; 
    • 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

    SCARICA qui il file completo del MEF

    ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi:  Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.

    IMU 2023: le regole generali

    Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:

    • la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
    • la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
    • oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: 

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile); 
    • aliquota prevista.

    L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

    IMU 2023: come si paga

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; 
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

    Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

    CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE  DESTINATARIO GETTITO
    3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) COMUNE
    3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE 
    3914 TERRENI  COMUNE
    3916 AREE FABBRICABILI COMUNE
    3918 ALTRI FABBRICATI COMUNE
    3925 IMMOBILI CAT. D  STATO
    3930 IMMOBILI CAT. D COMUNE

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    IMU 2023: chi la paga

    Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

    I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

    È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 

    Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le  relative pertinenze. 

    Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    IMU 2023: la base imponibile

    La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: 

    CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE
    GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 160
    CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 160
    GRUPPO B 140
    CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 140
    CATEGORIE A/10 E D/5  80
    GRUPPO D (ESCLUSO D/5)  65
    CATEGORIA C/1 55

    Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

    IMU 2023: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

    Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.

  • IMU e IVIE

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis delle Entrate?

    Il servizio Civis dell'agenzia delle entrate consente a:

    • contribuenti,
    • intermediarik

    di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello. La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi.

    Il servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite:

    • sms ed e-mail, 
    • all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

    E’ inoltre possibile conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis?

    Con una faq datata 6 settembre l'agenzia precisa che il contribuente che si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24 relativi all'IMU non può correggere con il servizio “Civis – Richiesta modifica F24”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

    Le modifiche con Civis infatti possono riguardare solo i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate. 

    Per esempio sono esclusi:

    • i contributi e i tributi che si indicano nelle sezioni “Inps” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”
    • o i tributi della sezione “Imu e altri tributi locali”.

    Civis Agenzia entrate: come funziona

    Le fasi di CIVIS F24 per la correzione degli errori sugli F24 sono le seguenti:

    • Ricerca e visualizzazione della delega,
    • Modifica della delega,
    • Invio della richiesta – ricezione protocollo di accettazione.
    • Ricezione esito lavorazione che può essere:
      • Richiesta accolta,
      • Richiesta parzialmente accolta,
      • Richiesta rifiutata,
      • Richiesta non trattabile.

  • IMU e IVIE

    Come si deduce l’IMU 2021 pagata nel 2022?

    Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi, potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.

    I modelli dichiarativi continuano a riportare la possibilità di indicare l'IMU tra le variazioni in aumento e in diminuzione.

    Per approfondire leggi anche: Deducibilità IMU immobili strumentali: le regole per i dichiarativi 2023

    La deducibilità al 100% per l'anno 2022 pone però una questione, quella degli eventuali pagamenti tardivi, visto che, tra il 2021 e il 2022 vi è una variazione della percentuale di deducibilità.

    Ricordiamo infatti che, la legge n. 160/2019 ha rimodulato le aliquote come segue:

    • nel 2019 la deduzione IMU spetta al 50%
    • nel 2020 e nel 2021 la deduzione IMU spetta al 60%
    • dal 2022 la deduzone IMU spetta al 100%

    Deducibilità IMU anno d'imposta 2022: esempi di pagamenti tardivi

    Ricordiamo innanzitutto che, secondo la Circolare n 10/2014 delle Entrate per i soggetti titolari di reddito di impresa ai fini della deducibilità di cui si tratta, occorre tenere conto di quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 99 del TUIR in base al quale “Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. 

    Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

    Facendo un esempio:

    • l’IMU 2021 versata tardivamente nel 2022,
    • è un costo di competenza del periodo di imposta 2021 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento,
    • è un costo deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione. 

    Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. 

    IMU immobili strumentali: come si deduce l'IMU 2021 pagata nel 2022? 

    Tornando all'anno d'imposta 2022 da dichiarare con la prossima dichiarazione dei redditi 2023, e tenendo conto della deducibilità IMU rimodulata dalla Legge n 160/2019 ipotizziamo che una società:

    • debba una IMU 2021 per un importo di 5.000 euro però:
      • ha versato nel 2021, una parte dell'IMU dovuta, pari a 2.500 euro,
      • e nel 2022 versa la restante parte pari a 2.500 euro,
    • versa inoltre nel 2022, l'intera IMU dovuta per il 2022, pari a 5.000 euro,

    cosa accadrà all'IMU 2021 versata in ritardo nel 2022?

    Dalla tabella di riepilogo si evince la quota IMU deducibile nel Modello redditi 2023 anno di imposta 2022

    Anno di competenza IMU % deducibilità   IMU dovuta per anno
    IMU versata per anno Deduzione spettante nel Modello redditi 2023
    2021 60% 5.000 euro per il 2021 2.500 euro pagata nel 2022  1.500 (60% di 2.500)
    2022 100% 5.000 euro per il 2022 5.000 euro pagata nel 2022 5.000 euro (100% di 5.000)

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta

    Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing. 

    La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali” 

    Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:

    • «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…). 
    • La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».

    Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione» 

    E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi». 

    Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. 

    Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

    Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.

    Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.

    In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU obbligatoria per l’esenzione, vediamo per quali immobili

    Nella recente edizione di Telefisco 2023, il MEF ha fornito un importante chiarimento relativo alla comunicazione IMU di alcune categorie di immobili ai fini della esenzione dalla imposta.

    In particolare, il ministero si adegua ad una recente pronuncia della Cassazione confermando che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all’esenzione. 

    Sinteticamente, viene affermato che l’onere della comunicazione è un principio generale del diritto tributario.

    Più nel dettaglio, viene chiarito che il beneficio dell’esenzione dall’IMU per 

    • i fabbricati “merce”, 
    • gli alloggi sociali,
    • le case dei militari,

    è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza». 

    La questione è sorta con il Dl 102/2013, che ha introdotto cinque fattispecie di esonero dall’IMU soggette all’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dal beneficio:

    • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
    • gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;
    • gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

    Si sottolinea che la Cassazione, in merito all’obbligo dichiarativo relativamente ai casi dei fabbricati “merce”, più volte ha confermato che l’esonero dall’IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio.

    In particolare, con la pronuncia n.25774/2022 la Cassazione ha evidenziato che non è sufficiente l’indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione.

    Con le decisioni n.5190 e n.5191 del 2022 la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Dl 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

    Considerando che la disciplina sulla nuova IMU prevede tre fattispecie, ossia fabbricati merce, alloggi sociali e immobili forze armate e militari, soggette all’obbligo dichiarativo, si dovrebbe attribuire alla dichiarazione un’efficacia costitutiva dell’agevolazione. 

    Durante Telefisco 2023 il dipartimento delle Finanze prende atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n.37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che "il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)".

    Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

    Concludendo quindi, in questa nuova ottica che dev’essere letta la disposizione contenuta nella legge 160/2019, che ai fini dell’applicazione dell’esonero per i casi suddetti impone, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2022: chi non paga il saldo

    Entro il 16 dicembre 2022 i contribuenti proprietari o in alternativa:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    andranno in cassa per il pagamento del saldo IMU 2022 (per approfondimenti ti consigliamoSaldo IMU 2022: in cassa entro il 16 dicembre). 

    La normativa IMU però prevede una esenzione dal pagamento della imposta per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze

    Ricordiamo che per “abitazione principale” si intende l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    Di recente introduzioni, vi è inoltre, la sospensione fino al 30 giugno 2023 dal pagamento anche del saldo IMU 2022 per gli immobili siti nei comuni di Ischia colpiti dall'alluvione (In proposito leggi: Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023).

    Inoltre, durante il periodo pandemico covid 19, il legislatore ha previsto casi specifici di esonero dal pagamento dell'IMU. Di questi esoneri, l'unico caso rimasto ancora in vigore, è quello per gli immobili di cinema e teatri, vediamo i dettagli.

    Esenzione IMU 2022 per cinema e teatri: le condizioni per averla

    Tra quelle di carattere emergenziale, l'unica esenzione IMU rimasta in vigore anche per il 2022 è quella relativa agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti / spettacoli.

    Tale esenzione IMU ricorre a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi. 

    Si sottolinea inoltre che la norma, di carattere interpretativo, del “Decreto Aiuti-quater”, ha confermato che per il 2022 per tali immobili, la seconda rata dell'IMU non è dovuta.

    Esenzione IMU 2022: altri casi

    Inoltre, sinteticamente si ricorda che l'IMU non è dovuta su:

    • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • fabbricati con destinazione ad usi culturali;
    • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto nonché fabbricati di proprietà della Santa Sede;
    • fabbricati appartenenti a Stati esteri e a organizzazioni internazionali;
    • immobili di enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.