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Acconto IMU 2022: le sanzioni per i pagamenti errati o in ritardo
Ieri 16 giugno scadeva il versamento dell'acconto IMU 2022, in proposito leggi anche Acconto IMU 2022: in cassa entro il 16 giugno.
Se il contribuente non ha pagato o ha pagato con un errore l'imposta è bene sapere che ci sono delle possibilità di sanare l'errore o ravvedersi dell'omesso versamento con sconti sulla sanzione a seconda della data di effettuazione del pagamento.
In particolare, per gli errori legati al versamento dell’imposta trova applicazione la sanzione per omesso/tardivo versamento pari al 30% di quanto erroneamente versato, ma fanno eccezione i versamenti:
- effettuati entro 14 giorni dalla scadenza, per i quali la sanzione è in misura pari all’1% per ogni giorno di ritardo ;
- effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, che vedono applicata la sanzione del 15%
Andando più nel dettaglio, nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità nel versamento dell’IMU è possibile procedere con la correzione spontanea ossia con il ravvedimento operoso ottenendo la riduzione della sanzione applicabile in misura crescente rispetto al tempo trascorso dal momento dell’adempimento non effettuato o eseguito erroneamente
Di seguito una tabella di riepilogo delle sanzioni e norme di riferimento
E' bene specificare che non risulta possibile:Ritardo nel versamento acconto IMU 2022
Riduzione Sanzione
30 giorni
1 / 10
90 giorni
1 / 9
entro 1 anno
1 / 8
entro 2 anni
1 / 7
oltre 2 anni
1 / 6
- usufruire del c.d. ravvedimento parziale espressamente escluso per i tributi diversi da quelli erariali
- procedere con il ravvedimento dopo:
- l’inizio di una verifica,
- che è stata mossa una contestazione
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Base imponibile IMU 2022: a chi spettano gli sconti
Il giorno 16 giugno scade il termine di pagamento dell’acconto IMU per l'anno 2022. Presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di:
- proprietà,
oppure di:
- altro diritto reale, ossia usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
La base imponibile per il pagamento della imposta municipale propria ossia IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale
Moltiplicatore
Gruppo A (escluso A/10)
160
categorie C/2, C/6 e C/7
Gruppo B
140
Categorie C/3, C/4 e C/5
Categorie A/10 e D/5
80
Gruppo D (escluso D/5)
65
Categoria C/1
55
Attenzione al fatto che la base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Inoltre, l'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato;
La riduzione IMU è ammessa anche qualora il soggetto comodante possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle citate unità abitative “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Infine, per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%.
Leggi anche IMU 2022: entro il 16 giugno il versamento dell'acconto
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Esenzione IMU coniugi con doppia residenza: vale solo dal 2022
Il MEF risponde alla interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n 5-07902 sulla "Disciplina dell'IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare", con la quale interrogazioni si chiedevano chiarimenti sulla esenzione dall'IMU per i coniugi con doppia residenza.
Sinteticamente l'interrogazione enunciava quanto segue:
- l'art 5-decies del DL n 146/2021 modificando il comma 741 dell'art 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare»; leggi IMU 2022: per i coniugi con residenze disgiunte spetta una sola esenzione
- la disposizione, come evidenziato nella relazione illustrativa al DL, ha inteso superare l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame;
- i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di cassazione;
- con comunicazione del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all'art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti hanno chiesto quali disposizioni il Governo intenda attivare in attesa della decisione della Corte.
Il MEF, in merito alla esenzione dall'IMU nel caso di coniugi con doppia residenza e quindi doppia abitazione, ha precisato che:
- l'art 1 comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall'art 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l'avvenire. Infatti la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l'incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale;
- con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso».
Il MEF ha specificato che, sulla base di questo indirizzo interpretativo, si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all'anno d'imposta 2021.
In merito al comunicato della Cassazione si legge che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli art 3, 31, e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso».Nella risposta alla interrogazione il MEF conclude evidenziando che, tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell'IMU dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte costituzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni stessi.
Leggi anche IMU 2022: ai coniugi con residenze disgiunte spetta una sola esenzione