• IMU e IVIE

    IMU 2024: chiarimenti MEF per strumentalità immobili ENC

    Il MEF ha pubblicato la circolare n 2/2024 sulle novità IMU per gli enti non commerciali (da Legge di bilancio 2024) applicabili a:

    • immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (Art. 1, comma 71, lett. a) della legge n. 213 del 2023)
    • permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse (Art. 1, comma 71,  lett. b) della legge n. 213 del 2023).

    Comodato di immobile a soggetto collegato all’ente comodante

    La Circolare n 2/2024 del MEF con riferimento alla previsione di cui alla lett. a), fornisce precisazioni in merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante.

    Per quanto riguarda la nozione di collegamento “funzionale”, nell’ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27761 della Cassazione si è affrontato proprio il tema del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU nell’ipotesi di concessione in comodato di immobili da parte di un’Università in favore dell’ESU, vale a dire l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, stabilendo che “7. in tale contesto interpretativo va riconosciuta la peculiarità della fattispecie in rassegna, qualificata dal collegamento funzionale che lega l’Università all’ESU, che il Giudice dell’appello ha ravvisato nella parte in cui ha affermato che detta azienda regionale «è un ente non commerciale, funzionalmente strumentale dell’Università che (…) favorisce il diritto allo studio universitario di quella fascia di studenti meno abbienti».

    In tale ambito la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che può allora considerarsi corretta la valutazione del Giudice regionale, che ha ravvisato la sussistenza del requisito in esame nel rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e nello svolgimento di attività diverse (l’attività didattica in capo all’Università, quella ricettiva e di ristorazione in capo all’ESU), ma istituzionalmente connesse, […] riconoscendo una relazione servente, un rapporto funzionale delle prestazioni svolte dall’Azienda rispetto all’attività assicurata dall’Università nella prospettiva di assicurare il diritto allo studio ed altresì qualificata da una compenetrazione di tipo organico, in ragione della partecipazione dell’Università all’organo gestori 

    Ricorre, in tali termini, nella pacifica natura pubblica dell’ESU e della detenzione dei beni da parte di questa in base ad un contratto di comodato d’uso gratuito, il (parte del) presupposto oggettivo dell’esenzione, come riconosciuto dal Giudice regionale, non realizzandosi nella fattispecie alcun effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma, in quanto i beni risultano programmaticamente destinati allo svolgimento di reciproci compiti istituzionali in un rapporto sinergico tra l’attività dell’azienda e quello dell’Università.

    Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

    Si ritiene che tale nesso di strumentalità sussista qualora l’attività non commerciale svolta

    nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

    Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il comodante svolga un’attività didattica e l’immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella

     

    IMU ENC: chiarimenti su strumentalità immobili

    In merito alla norma di interpretazione autentica di cui alla successiva lett. b), del comma 71, dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 – la quale, si ricorda, prevede che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità” – occorre precisare che anche tale intervento si pone nel solco della giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione, sul tema della strumentalità dell’immobile all’esercizio delle attività considerate.

    Nella sentenza n. 27242 del 2022 è stato chiarito il principio secondo cui «[…]  l’esenzione non spetta quando l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate…» (cfr. Cass. n. 9948/2008) e che «il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione, deve avere una «causa» che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette», così come, «pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una  che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene» (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n. 9100/2020)”. 

    La Corte, in detta sentenza, a maggior fondamento della propria statuizione, riconosce infatti “l’irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell’immobile rispetto alle attività cui era destinato”.

    A sua volta nell’ordinanza n. 9444 del 2023, la Corte riconosce che “in tema di ICI l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 1992, art. 7 comma 1, lett. i) spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all’esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come

    elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo alla previsione normativa (Cass. 12-10-2016 n. 20515)”.

    In definitiva, la norma recepisce e sintetizza gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza sopra riportata e permette di affermare che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in parola, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati.

    Pertanto, il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee – non predeterminabili astrattamente e, comunque, tali da non determinare “la cessazione definitiva della strumentalità” – non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell’immobile all’esercizio delle attività protette.

    In altre parole, l’inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all’esenzione dall’IMU.

    Allegati:
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    Dichiarazione IMU ENC: invio entro il 1 luglio

    Entro il 1 luglio va inviata la Dichiarazione IMU ENC enti non commerciali (il 30 giugno termine ordinario quest'anno capita di domenica).

    Per le regole occorre fare riferimento al Dcreto 24 aprile del MEF (GU n 112 del 15 maggio)scarica qui il modello e le istruzioni.

    Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 1 luglio 2024 

    In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

    La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

    • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
    • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

    La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

    Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

    A differenza della dichiarazione ordinaria IMU, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

    Allegati:
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    IMU 2024: l’acconto entro il 17 giugno

    Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.

    Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.

    Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
    A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

    IMU 2024: i presupposti

    Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

    L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

    • proprietari;

    oppure in alternativa dai:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

    Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

    Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

    IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
    • aliquota prevista.

    Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

    Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

    IMU 2024: le aliquote

    Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

    • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
    • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
    • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
    • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
    • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
    • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

    IMU 2024: come si paga

    L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

    Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

    C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

    • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
    • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
    • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
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    IMU 2024: immobili assimilati all’abitazione principale che non pagano

    Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L'abitazione principale non è soggetta all'IMU.

    Il prossimo 17 giugno, poichè il girono 16, termine ordinario, cade di domenica, scade il pagamento dell'acconto IMU 2024, vediamo chi altro non la paga.

    Immobili assimilati all’abitazione principale che non scontano l’IMU 2024

    L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

    Inoltre, sono assimilate per legge all’abitazione principale, e quindi non pagano l'acconto IMU 2024, e l'IMU in genrale, le seguenti fattispecie:

    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

    A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

    E' bene sottolineare che il Comune, al di fuori delle ipotesi di assimilazioni, ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse.

    Infine si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo.

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    IMU 2024: quando spettano le riduzioni?

    Entro il 30 giugno occorre presentare, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione IMU 2024.

    A tal proposito è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.

    Il principio generale, ricordato anche dalle istruzione al modello, è quello che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui:

    • sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, 
    • nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

    Si afferma nelle stesse istruzioni che la dichiarazione IMU deve essere presentata se:

    • l'immobile gode di qualche riduzione,
    • il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria

    IMU 2024: quando spettano le riduzioni?

    Vediamo i casi in cui la normativa IMU prevede delle specifiche riduzione dell'aliquota per le quali, in caso di cambiamenti, occorre presentare la relativa dichiarazione.

    L’art. 1, comma 747 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

    • a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
    • b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
    • c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Sul comodato è bene anche ricordare che la Legge di conversione del Decreto Crescita ha abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado. L’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione IMU segue la logica per la quale non è necessario che il contribuente attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.

    Inoltre, in tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.  Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.

    Infine, la legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 760, prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

    Le istruzioni però specificano che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

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    IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà

    Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.

    La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

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    Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri

    Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:

    • l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
    • l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
      • non essere residenti nel territorio dello Stato;
      • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
      • essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

    Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.

    Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

    Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.

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    IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF su imponbilità o meno

    Con Risoluzione n 4 del 16 novembre 2023 il MEF pubblica risposte a specifici quesiti sulla applicabilità dell'IMU a:

    • fabbricati collabenti, 
    • fabbricati rurali strumentali,
    • conduzione associata di terreni.

    Immobili collabenti: delibere comunali che li classificano imponibili IMU

    Nel dettaglio, è stato chiesto un parere sulla legittimità della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili. 

    A parere degli istanti verrebbe assunta dai comuni in questione: "una valutazione errata circa l'applicazione del presupposto del tributo anche dopo le modifiche apportate a norma dell'art. 1, c. 741 della L. n.160/2019, ove per fabbricato “s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale"

    Nel quesito viene osservato che: i fabbricati collabenti, sia pure privi di rendita in ragione del loro stato di immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità (fabbricati fatiscenti, ruderi, ecc.), e pertanto privi di autonomia funzionale e reddituale, non per questo perdono lo loro fisionomia di beni immobili iscritti al Catasto edilizio urbano, con propria categoria catastale (F/2), insuscettibili di essere qualificati quali terreni/aree edificabili ai fini IMU attesa la loro natura di fabbricati che insistono su un'area già edificata. Di conseguenza, tali fabbricati non assumono una propria rilevanza ai fini dell'imposizione in quanto privi di rendita per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile”. 

    IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF sull'imponbilità

    Al riguardo, il MEF con il primo chiarimento fornito dalla Risoluzione in oggetto precisa che la soluzione adottata dai Comuni riportata nel quesito non può ritenersi giuridicamente valida, vediamo il perchè?. 

    Si evidenzia che i fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. 

    In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

    La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito, individuazione che non può prescindere da quanto risulta al catasto, come previsto dalla disciplina dell’IMU. 

    Pertanto, alla luce di quanto illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 è possibile pervenire alle seguenti conclusioni: 

    • 1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione; 
    • 2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”. 

    Il MEF evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso. 

    Nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”. 

    Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)

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