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Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre
Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.
Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.
In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che:
- 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023;
- 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.
SCARICA qui il file completo del MEF
ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi: Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.
IMU 2023: le regole generali
Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:
- la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
- la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
- oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.
Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:
- base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
- aliquota prevista.
L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
IMU 2023: come si paga
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE DESTINATARIO GETTITO 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) COMUNE 3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE 3914 TERRENI COMUNE 3916 AREE FABBRICABILI COMUNE 3918 ALTRI FABBRICATI COMUNE 3925 IMMOBILI CAT. D STATO 3930 IMMOBILI CAT. D COMUNE Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune".
Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.
L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata.
È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL".
L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.
L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.
IMU 2023: chi la paga
Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.
I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze.
Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente
IMU 2023: la base imponibile
La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:
CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 160 CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 160 GRUPPO B 140 CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 140 CATEGORIE A/10 E D/5 80 GRUPPO D (ESCLUSO D/5) 65 CATEGORIA C/1 55 Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
IMU 2023: le aliquote
Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:
- una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
- una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento
Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021"Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.
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IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF su imponbilità o meno
Con Risoluzione n 4 del 16 novembre 2023 il MEF pubblica risposte a specifici quesiti sulla applicabilità dell'IMU a:
- fabbricati collabenti,
- fabbricati rurali strumentali,
- conduzione associata di terreni.
Immobili collabenti: delibere comunali che li classificano imponibili IMU
Nel dettaglio, è stato chiesto un parere sulla legittimità della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili.
A parere degli istanti verrebbe assunta dai comuni in questione: "una valutazione errata circa l'applicazione del presupposto del tributo anche dopo le modifiche apportate a norma dell'art. 1, c. 741 della L. n.160/2019, ove per fabbricato “s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale".
Nel quesito viene osservato che: “i fabbricati collabenti, sia pure privi di rendita in ragione del loro stato di immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità (fabbricati fatiscenti, ruderi, ecc.), e pertanto privi di autonomia funzionale e reddituale, non per questo perdono lo loro fisionomia di beni immobili iscritti al Catasto edilizio urbano, con propria categoria catastale (F/2), insuscettibili di essere qualificati quali terreni/aree edificabili ai fini IMU attesa la loro natura di fabbricati che insistono su un'area già edificata. Di conseguenza, tali fabbricati non assumono una propria rilevanza ai fini dell'imposizione in quanto privi di rendita per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile”.
IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF sull'imponbilità
Al riguardo, il MEF con il primo chiarimento fornito dalla Risoluzione in oggetto precisa che la soluzione adottata dai Comuni riportata nel quesito non può ritenersi giuridicamente valida, vediamo il perchè?.
Si evidenzia che i fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita.
In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.
La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito, individuazione che non può prescindere da quanto risulta al catasto, come previsto dalla disciplina dell’IMU.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:
- 1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;
- 2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.
Il MEF evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso.
Nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.
Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)
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