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Coefficienti fabbricati D IMU 2024
Il MEF pubblica sul proprio sito istituzionale il Decreto 8 marzo con l'aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile.
In particolare agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:Allegati:ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE 2024 1.02 2002 1,76 2023 1.04 2001 1,80 2022 1.17 2000 1,86 2021 1,21 1999 1,89 2020 1,22 1998 1,92 2019 1,22 1997 1,96 2018 1,24 1996 2.03 2017 1,25 1995 2.09 2016 1,25 1994 2,15 2015 1.26 1993 2,20 2014 1,26 1992 2,22 2013 1,26 1991 2,26 2012 1,29 1990 2,37 2011 1,33 1989 2,47 2010 1,35 1988 2,58 2009 1,36 1987 2,80 2008 1,42 1986 3.01 2007 1,47 1985 3,23 2006 1,51 1984 3,44 2005 1,55 1983 3,66 2004 1,64 1982 3,87 2003 1,70 Nel dettaglio, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato i coefficienti, relativi al 2024, per la determinazione della base imponibile IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ossia, gli immobili a destinazione speciale non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.
Si precisa che per questi fabbricati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita catastale, la base imponibile ai fini IMU viene determinata prendendo a riferimento i costi storici di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare o se successiva, alla data di acquisizione, tali valori devono poi essere attualizzati, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale MEF.
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Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02
Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.
Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Esclusivamente in riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.
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IVIE e IVAFE: aliquote in aumento dal 2024
La bozza della Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio eleva:
- l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento
- l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Riepiloghiamo le norme.
IVIE: cos'è e come si paga
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero), istituita e disciplinata dall’articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019). In particolare, l’imposta è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per effetto della citata legge di bilancio 2020, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). L'aliquota viene elevata all'1,06% dalla legge di bilancio 2024.
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) un ammontare pari a 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
IVAFE: cos'è e come si paga
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore, ovvero l’IVAFE.
Per effetto della già citata legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711) sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011).
L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari (comma 20). L'aliquota ordinaria viene elevata al 4 per mille dalla legge di bilancio 2024.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
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Prospetto aliquote IMU Comuni: il MEF conferma l’obbligo dal 2025
Con un comunicato MEF del 30 novembre, si conferma la proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto.
Prospetto aliquote IMU: rinvio obbligo al 2025
Il MEF ricorda che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.
Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, aperta ai comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023, resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del Prospetto.
Attenzione al fatto che, l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto decorre solo dall’anno di imposta 2025 e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.
Per l’anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023.
Sono, inoltre, ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023.
Prospetto aliquote IMU dei Comuni: le regole
Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.
Leggi anche IMU 2023: novità per le aliquote.
Nel dettaglio, con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Allegati: -
Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre
Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.
Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.
In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che:
- 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023;
- 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.
SCARICA qui il file completo del MEF
ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi: Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.
IMU 2023: le regole generali
Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:
- la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
- la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
- oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.
Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:
- base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
- aliquota prevista.
L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
IMU 2023: come si paga
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE DESTINATARIO GETTITO 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) COMUNE 3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE 3914 TERRENI COMUNE 3916 AREE FABBRICABILI COMUNE 3918 ALTRI FABBRICATI COMUNE 3925 IMMOBILI CAT. D STATO 3930 IMMOBILI CAT. D COMUNE Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune".
Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.
L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata.
È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL".
L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.
L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.
IMU 2023: chi la paga
Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.
I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze.
Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente
IMU 2023: la base imponibile
La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:
CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 160 CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 160 GRUPPO B 140 CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 140 CATEGORIE A/10 E D/5 80 GRUPPO D (ESCLUSO D/5) 65 CATEGORIA C/1 55 Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
IMU 2023: le aliquote
Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:
- una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
- una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento
Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021"Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.
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F24 con errore IMU: posso correggere con Civis delle Entrate?
Il servizio Civis dell'agenzia delle entrate consente a:
- contribuenti,
- intermediarik
di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello. La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi.
Il servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite:
- sms ed e-mail,
- all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.
E’ inoltre possibile conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.
F24 con errore IMU: posso correggere con Civis?
Con una faq datata 6 settembre l'agenzia precisa che il contribuente che si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24 relativi all'IMU non può correggere con il servizio “Civis – Richiesta modifica F24”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Le modifiche con Civis infatti possono riguardare solo i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate.
Per esempio sono esclusi:
- i contributi e i tributi che si indicano nelle sezioni “Inps” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”,
- o i tributi della sezione “Imu e altri tributi locali”.
Civis Agenzia entrate: come funziona
Le fasi di CIVIS F24 per la correzione degli errori sugli F24 sono le seguenti:
- Ricerca e visualizzazione della delega,
- Modifica della delega,
- Invio della richiesta – ricezione protocollo di accettazione.
- Ricezione esito lavorazione che può essere:
- Richiesta accolta,
- Richiesta parzialmente accolta,
- Richiesta rifiutata,
- Richiesta non trattabile.
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Come si deduce l’IMU 2021 pagata nel 2022?
Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi, potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.
I modelli dichiarativi continuano a riportare la possibilità di indicare l'IMU tra le variazioni in aumento e in diminuzione.
Per approfondire leggi anche: Deducibilità IMU immobili strumentali: le regole per i dichiarativi 2023
La deducibilità al 100% per l'anno 2022 pone però una questione, quella degli eventuali pagamenti tardivi, visto che, tra il 2021 e il 2022 vi è una variazione della percentuale di deducibilità.
Ricordiamo infatti che, la legge n. 160/2019 ha rimodulato le aliquote come segue:
- nel 2019 la deduzione IMU spetta al 50%
- nel 2020 e nel 2021 la deduzione IMU spetta al 60%
- dal 2022 la deduzone IMU spetta al 100%
Deducibilità IMU anno d'imposta 2022: esempi di pagamenti tardivi
Ricordiamo innanzitutto che, secondo la Circolare n 10/2014 delle Entrate per i soggetti titolari di reddito di impresa ai fini della deducibilità di cui si tratta, occorre tenere conto di quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 99 del TUIR in base al quale “Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.
Facendo un esempio:
- l’IMU 2021 versata tardivamente nel 2022,
- è un costo di competenza del periodo di imposta 2021 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento,
- è un costo deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione.
Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione.
IMU immobili strumentali: come si deduce l'IMU 2021 pagata nel 2022?
Tornando all'anno d'imposta 2022 da dichiarare con la prossima dichiarazione dei redditi 2023, e tenendo conto della deducibilità IMU rimodulata dalla Legge n 160/2019 ipotizziamo che una società:
- debba una IMU 2021 per un importo di 5.000 euro però:
- ha versato nel 2021, una parte dell'IMU dovuta, pari a 2.500 euro,
- e nel 2022 versa la restante parte pari a 2.500 euro,
- versa inoltre nel 2022, l'intera IMU dovuta per il 2022, pari a 5.000 euro,
cosa accadrà all'IMU 2021 versata in ritardo nel 2022?
Dalla tabella di riepilogo si evince la quota IMU deducibile nel Modello redditi 2023 anno di imposta 2022
Anno di competenza IMU % deducibilità IMU dovuta per anno IMU versata per anno Deduzione spettante nel Modello redditi 2023 2021 60% 5.000 euro per il 2021 2.500 euro pagata nel 2022 1.500 (60% di 2.500) 2022 100% 5.000 euro per il 2022 5.000 euro pagata nel 2022 5.000 euro (100% di 5.000)