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Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure
L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici , con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni di terapie riabilitative post infortuni.
La nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono
Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati
Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:
- Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
- Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.
L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).
La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole dell'obbligo ma anche a:
- Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
- Apprendisti di tutte le tipologie: qualifiche professionali , diplomi e alta formazione e ricerca.)
Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure
Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.
In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.
Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.
In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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Riduzione Inail Sisma 2016/17: riaprono i termini per le domande
L'INAIL, con l'istruzione operativa n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57 aveva comunicato a possibilità per i soggetti con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016-17 che avevano presentato la domanda di sospensione dei premi assicurativi , di presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.1562 ,
Visto che molti aventi diritto non hanno presentato domanda, l 'istituto ha comunicato con l'istruzione operativa del 29 novembre 2024 la riapertura dei termini nel periodo che va:
- dal 5.12.2024
- al 20.12.2024.
Le domanda vanno inviate con l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della
sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Le Strutture effettueranno le operazioni di verifica e validazione degli importi entro il 15 gennaio 2025
Si sottolinea che per accedere al beneficio, è indispensabile aver presentato una precedente domanda di sospensione dei premi relativi al periodo che va dagli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.
Riduzione premi INAIL per sisma 2016-17
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,
La circolare 57 2023 precisava che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.
Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del
- 24.8.2016,
- del 26.10.2016,
- del 30.10.2016 e
- del 18.1.2017
nei Comuni interessati dal sisma.
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Giornalisti dipendenti tutela infortuni: i termini di ricorso
Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL ha dato notizia della convenzione firmata da Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme degli infortuni dei giornalisti.
Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"
Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 .
La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS.
Inps è intervenuto in merito con il messaggio di istruzioni n. 4004 del 28 novembre 2024 in cui si precisano le procedure e si informa che i ricorsi sono da presentare entro 30 giorni giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato..
Convenzione INPS-INAIL infortuni giornalisti fino al 30.6.2022
La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022
- Gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, sia professionale che extraprofessionale.
- Valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente o morte.
- Quantificazione delle indennità da corrispondere agli infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità
Attività Centralizzata
Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.
Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio
Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .
Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti
Da notare che la direzione centrale potrà richiedere agli interessati l'invio di documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale
I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente
Tutela INAIL giornalisti dipendenti: normativa applicabile
La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata (allegato 3).
Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.
Si riportano le previsioni sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il
24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) (all.4 alla circolare).
Art. 38
Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte € 92.962, 24;
b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità
lavorativa.
L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto
regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista
pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di
lavoro suddetto.
Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.
omissis
Art. 41
Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.
Infortuni giornalisti: procedura e ricorsi
Il messaggio n. 4004 del 28 novembre 2024 dell'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pratiche di infortunio dei giornalisti dipendenti per eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022, come segue:
Gestione delle richieste:
Le domande non definite dall'INPGI sono state trasferite all'INAIL.
Eventuali richieste pervenute dopo il trasferimento vengono inoltrate all'INAIL dalla Filiale INPS di Roma Flaminio.
Istruttoria delle pratiche:
L'INAIL effettua la valutazione medico-legale e definisce le indennità.
I risultati vengono trasmessi alla Filiale INPS per l'adozione dei provvedimenti definitivi.
Provvedimenti e pagamenti:
La Filiale INPS, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti definitivi e procede ai pagamenti delle indennità e rimborsi spese.
Ricorsi:
Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
I ricorsi amministrativi e medico-legali sono gestiti da un Collegio arbitrale con rappresentanti dell'INAIL, del ricorrente e un terzo medico.
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Medici INAIL: nuovo regolamento disciplinare dal 10 ottobre 2024
La Circolare INAIL n. 33 del 31 ottobre 2024 da conto della nuova regolamentazione delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari per i medici specialisti ambulatoriali interni, stabilita dall’Accordo collettivo nazionale tra INAIL, Sumai e Cisl Medici, firmato il 10 ottobre 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024.
Questa regolamentazione si basa su un ampio quadro normativo che include, oltre all'accordo, anche:
- Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
- Norme di diritto amministrativo, civile e relative ai rapporti di lavoro pubblico, come il Codice civile e vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009.
- Codici di comportamento interni, tra cui il Codice di comportamento dell’INAIL.
Il nuovo Accordo si applica ai medici specialisti ambulatoriali interni che operano in regime di “parasubordinazione”, offrendo prestazioni diagnostiche, curative, preventive e medico-legali.
L’accordo introduce una novità significativa, cioè la possibilità, per i procedimenti disciplinari, di richiedere consulenza dal Sovrintendente sanitario centrale o un suo delegato.
Medici INAIL: Gestione dei procedimenti disciplinari
I procedimenti disciplinari sono gestiti a seconda della gravità della violazione:
- Violazioni minori: Sanzioni come il rimprovero scritto o sospensioni fino a sei mesi sono competenza del Dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso.
- Violazioni gravi: La revoca dell’incarico è gestita dal Direttore della Direzione centrale risorse umane. In casi di flagranza, il Responsabile di Struttura può sospendere immediatamente il medico e avviare il procedimento disciplinare.
Sospensione cautelare
La sospensione cautelare può essere disposta:
- Dal Responsabile di Struttura per casi specifici, come provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- Dal Direttore centrale risorse umane, se il medico è sottoposto a procedimento giudiziario per fatti rilevanti disciplinarmente.
La circolare, insieme alla normativa integrale allegata, è applicabile per gli eventi successivi al 10 ottobre 2024.
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Infortunio e malattia professionale industria e navigazione: importi 2024
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito il decreto n. 114 del 5 luglio 2024, il quale prevede la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024.
Scarica qui il testo del decreto con la tabella
Vediamo in sintesi i valori principali
Settore industria e navigazione retribuzione media minimale e massimale
In particolare viene fissata in 96,47 euro la retribuzione media giornaliera, per cui sono rispettivamente stabiliti nella misura di:
- 20.258,70 euro il minimale di retribuzione annua e
- 37.623,30 euro massimale della retribuzione annua .
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta di importo pari a:
– 54.177,55 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
– 45.900,43 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
– 41.761,86 euro per gli altri ufficiali.
Settore industria e navigazione: importo assegni
Si segnalano inoltre, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, i seguenti importi rivalutati
- 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 2.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
– da un minimo si 374,32 euro e massimo 2.170,21 euro per gli assegni continuativi mensil in relazione alla percentuale di inabilità.
Vengono determinati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura pari a:
- 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 12.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,
Il decreto ministeriale è passato agli organi di controllo per le verifiche di competenza.
Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso, sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge l’avanzo di gestione degli anni precedeni pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail,
La dotazione finanziaria disponibile nel 2024 è pari quindi 12.367.886 euro.
Gli importi dei singoli indennizzi 2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico . sono riportati nella seguente tabella:
Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro
PRESTAZIONI ANNO 2024
Tipologia
N. superstiti
Importo per nucleo superstiti
A
1
10.265,35
B
2
16.449,29
C
3
22.633,23
D
Più di 3
28.817,17
Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro del lavoro n. 75 del 18.5.2023
Ecco gli importi degli indennizzi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:
PRESTAZIONI ANNO 2023
Numerosità nucleo familiare superstite
1 persona
2 persone
3 persone
Più di 3 persone
Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 11.000,00
€ 14.500,00
Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023
€ 5.000,00
€ 6.500,00
€ 8.000,00
€ 9.500,00
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023
€ 9.000,00
€ 14.000,00
€ 19.000,00
€ 24.000,00
Fondo Indennizzo vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Eroga due prestazioni:
1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL
I soggetti beneficiari del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari;
- in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
- In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Hanno diritto alla prestazione una tantum:
- sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.
- quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
- superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
2 – anticipazione della rendita dei superstiti
L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.