• Inail

    Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione

    Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite. 

    Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti  di natura attuariale che  servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono  mese per mese  al  beneficiario o dei suoi superstiti. 

    La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.

    Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione

    I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze: 

    1. per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future), 
    2. per definire le tariffe dei premi assicurativi, 
    3. per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
    4.  per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.

    La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:

    • sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
    • è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo  ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.

    Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:

    1. rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
    2. rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
    3. assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
    4. quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.

    Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).

    Il calcolo del valore complessivo della rendita

    La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto

    Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:

    • come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
    • come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
    • come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.

    Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.

  • Inail

    Bando INAIL Bric 2025: finanziamenti per la ricerca

    L’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando Bric 2025 per finanziare progetti di ricerca collaborativa nell’ambito del Piano di attività 2025-2027. L’obiettivo è rafforzare la rete scientifica italiana e sviluppare soluzioni innovative per la salute e la sicurezza sul lavoro.

    Il bando mette a disposizione 14,4 milioni di euro per il primo anno di attività, con progetti della durata di due anni che coinvolgano università, enti di ricerca pubblici e istituti scientifici. Ogni progetto dovrà riguardare una delle tematiche indicate da INAIL e puntare a risultati concreti, trasferibili al mondo produttivo. Gi enti coinvolti possono migliorare il proprio punteggio con il coibvolgimento delle imprese con sede stabile in Italia, che possono contribuire alla sperimentazione delle soluzioni e ottenere un ulteriore punteggio premiale se in possesso della certificazione di parità di genere prevista dalla legge n. 162/2021 (UNI/PdR 125:2022).

    Qui il bando .

     Ulteriori materiali e i dettagli  nella sezione dedicata ai bandi di ricerca INAIL

    Come partecipare: requisiti e modalità di domanda

    Per partecipare al Bando Bric 2025, i destinatari istituzionali (università, enti di ricerca e IRCCS) devono rispettare alcuni requisiti:

    • ogni progetto deve avere durata biennale;
    • il cofinanziamento a carico dei proponenti e dei partner deve essere almeno del 40% del costo totale del progetto;
    • ciascun ente può presentare al massimo tre proposte;
    • non sono ammesse proposte già finanziate da INAIL o da altri enti pubblici

    .Le domande si presentano esclusivamente online tramite l’applicativo “Bando Bric”, disponibile nei servizi online INAIL

    . La procedura sarà attiva dal 4 agosto 2025 al 6 ottobre 2025 (ore 14:00). Per accedere è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS. La piattaforma rilascia una ricevuta elettronica al termine della compilazione, che costituisce prova di avvenuta presentazione.

    Le proposte saranno valutate da commissioni di esperti secondo criteri tecnico-scientifici. Verranno premiate l’originalità, la trasferibilità dei risultati, la qualità dei partner e il livello di cofinanziamento. Non saranno ammesse le domande con un punteggio inferiore a 50 su 100.

    ATTENZIONE 

    Per informazioni e assistenza dal 26 agosto 2025 è disponibile il seguente indirizzo e-mail: [email protected]. 

    Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti entro e non oltre le ore 14:00 del 29 settembre 2025.

    Quali imprese possono partecipare

    Il bando prevede la possibilità di coinvolgere le imprese private , con alcuni vincoli precisi:

    • le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia;
    • non devono avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    • non possono ricevere finanziamenti diretti né fornire beni e servizi al progetto finanziato;
    • devono essere selezionate attraverso una manifestazione pubblica di interesse da parte degli enti proponenti;

    la loro partecipazione dà diritto a un punteggio premiale nella graduatoria degli enti, che aumenta se l’impresa ha la certificazione di parità di genere

  • Inail

    Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio  nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.

    L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

    In data 1 agosto è stata pubblicata la  circolare 45 con le  istruzioni INAIL.

    Normativa e ambito di applicazione

    Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).

    La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025

    .L’incremento si applica:

    • Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
    • Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.

    Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

    Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:

    Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);

    Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).

    Tabella comparativa 2024-2025

    Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%)
    Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€)
    1% 853,61 860,45 +6,84
    5% 4.353,25 4.388,08 +34,83
    10% 8.896,12 8.967,29 +71,17
    20% 18.672,80 18.822,18 +149,38
    30% 29.639,55 29.876,66 +237,11
    40% 41.771,00 42.105,17 +334,17
    50% 55.045,39 55.485,76 +440,37
    60% 69.443,71 70.000,25 +556,54
    70% 84.950,85 85.630,46 +679,61
    80% 101.554,35 102.368,78 +814,43
    90% 119.244,31 120.197,26 +952,95
    100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11

    Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025

    La circolare INAIL 45 2025 specifica che:

    • per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e  saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento  applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi  liquidati  dal 1° luglio 2025.
    • Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta  saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
    • provvedimento

  • Inail

    Prestazioni INAIL settore agricoltura. rivalutazione 2025

    Pubblicato il  28 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del  sito Ministero del lavoro il decreto 82 2025 che stabilisce la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte  per il settore agricolo,  fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.

    Vediamo di seguito le conseguenti prestazioni INAIL rivalutate.

    INAIL agricoltura retribuzioni convenzionali – assegno assistenza, funerario, inabilità 2025

    Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,  la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L'Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
    • L'  assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

    .Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i  seguenti importi:

     Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025

    • dal 50 al 59% euro 472,79
    • dal 60 al 79% euro 659,76
    • dall’80 all’89% euro 1.132,69
    • dal 90 al 100% euro 1.605,21
    • 100% + a.p.c. euro 2.278,28

    INAIL agricoltura: rivalutazione e assegni 2024/2025

    Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 puBblicato il 9 agosto sul sito istituzionale,  il Ministero del lavoro aveva  stabilito la rivalutazione  2024.

    il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"

    RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE E ASSEGNI 

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1°  giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi  o loro superstiti è di € 20.258,70,  pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L’assegno mensile per  l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso  coefficiente di rivalutazione 1,054  ottenendo i seguenti importi:

    % inabilità

    Importi dal 1° luglio 2024

    dal 50 al 59%

     € 468,85

    dal 60 al 79%

    € 654,26

    dall’80 all’89%

     € 1.123,25

    dal 90 al 100%

     € 1.591,84

    100% + a.p.c.

    € 2.259,3

  • Inail

    Medici INAIL: nuovo regolamento disciplinare dal 10 ottobre 2024

    La Circolare INAIL n. 33 del 31 ottobre 2024  da conto della nuova regolamentazione delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari per i medici specialisti ambulatoriali interni, stabilita dall’Accordo collettivo nazionale tra INAIL, Sumai e Cisl Medici, firmato il 10 ottobre 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024.

    Questa regolamentazione si basa su un ampio quadro normativo che include, oltre all'accordo, anche:

    • Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
    • Norme di diritto amministrativo, civile e relative ai rapporti di lavoro pubblico, come il Codice civile e vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009.
    • Codici di comportamento interni, tra cui il Codice di comportamento dell’INAIL.

    Il nuovo Accordo si applica ai medici specialisti ambulatoriali interni che operano in regime di “parasubordinazione”, offrendo prestazioni diagnostiche, curative, preventive e medico-legali. 

    L’accordo introduce una novità significativa, cioè la possibilità, per i procedimenti disciplinari, di richiedere consulenza dal Sovrintendente sanitario centrale o un suo delegato.

    Medici INAIL: Gestione dei procedimenti disciplinari

    I procedimenti disciplinari sono gestiti a seconda della gravità della violazione:

    • Violazioni minori: Sanzioni come il rimprovero scritto o sospensioni fino a sei mesi sono competenza del Dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso.
    • Violazioni gravi: La revoca dell’incarico è gestita dal Direttore della Direzione centrale risorse umane. In casi di flagranza, il Responsabile di Struttura può sospendere immediatamente il medico e avviare il procedimento disciplinare.

    Sospensione cautelare

    La sospensione cautelare può essere disposta:

    • Dal Responsabile di Struttura per casi specifici, come provvedimenti restrittivi della libertà personale.
    • Dal Direttore centrale risorse umane, se il medico è sottoposto a procedimento giudiziario per fatti rilevanti disciplinarmente.

    La circolare, insieme alla normativa  integrale allegata, è  applicabile per gli eventi successivi al 10 ottobre 2024.

  • Inail

    INAIL: richiesta accentramento PAT entro il 16 settembre

    I datori di lavoro che gestiscono numerose unità produttive distribuite sul territorio nazionale hanno ancora pochi giorni per richiedere l'accentramento delle posizioni assicurative presso l'INAIL per l'anno 2025.

    La scadenza per presentare l'istanza quest'anno  è fissata per il 16 settembre 2024, dato che il giorno 15 cade di domenica.

    Ricordiamo di seguito le regole per l'adempimento.

    Richieste accentramento PAT INAIL 2025

    L’accentramento delle posizioni assicurative consente  di raggruppare tutte le sedi INAIL sotto un'unica sede amministrativa, semplificando così il rapporto tra l'azienda e l'istituto, come previsto dall'art. 26 del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019,

     Per ottenere l'autorizzazione , il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta per via telematica, nell'area riservata  autenticandosi con SPI , CIE o CNS,  entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento

    Vanno indicate   le posizioni assicurative attive e cessate negli ultimi quattro anni e le sedi INAIL di riferimento. È importante ricordare che la domanda deve essere motivata e giustificata  In particolare, devono essere riportate dettagliatamente le persone coinvolte nei singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore lavorative, con l’esclusione dei lavori temporanei, che seguono una normativa specifica. 

    Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione all'accentramento da parte dell'INAIL, che può avvenire in qualsiasi momento.

    Inoltre, per le aziende di nuova costituzione, è possibile richiedere l'accentramento preventivamente, già al momento dell'inizio dell'attività. Anche in questo caso, è necessario presentare un’apposita istanza telematica con motivazione dettagliata. 

    Se l'accentramento ha un carattere nazionale o interregionale, l’istanza va indirizzata alla Direzione regionale competente, mentre se interessa solo un ambito provinciale, è necessario rivolgersi alla sede provinciale.

    Si ricorda infine che il processo di accentramento non è automatico, ma richiede una valutazione da parte delle competenti Direzioni regionali o provinciali dell'INAIL. 

  • Inail

    Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni

    Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114  ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con  decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del 

    • minimale di rendita  euro 20.258,70 
    • massimale di rendita  in euro 37.623,30.

    Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, INAIL aggiorna  i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.

    In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.

     Vediamo di seguito i valori principali.

    Retribuzioni convenzionali INAIL 2024

    • Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera  euro 125,41* – mensile   euro 3.135,28
    • Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
    •  Lavoratori parasubordinati:  Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
    • Lavoratori sportivi :   Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30 
    • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10