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Infortunio e malattia professionale industria e navigazione: importi 2024
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito il decreto n. 114 del 5 luglio 2024, il quale prevede la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024.
Scarica qui il testo del decreto con la tabella
Vediamo in sintesi i valori principali
Settore industria e navigazione retribuzione media minimale e massimale
In particolare viene fissata in 96,47 euro la retribuzione media giornaliera, per cui sono rispettivamente stabiliti nella misura di:
- 20.258,70 euro il minimale di retribuzione annua e
- 37.623,30 euro massimale della retribuzione annua .
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta di importo pari a:
– 54.177,55 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
– 45.900,43 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
– 41.761,86 euro per gli altri ufficiali.
Settore industria e navigazione: importo assegni
Si segnalano inoltre, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, i seguenti importi rivalutati
- 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 2.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
– da un minimo si 374,32 euro e massimo 2.170,21 euro per gli assegni continuativi mensil in relazione alla percentuale di inabilità.
Vengono determinati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura pari a:
- 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 12.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,
Il decreto ministeriale è passato agli organi di controllo per le verifiche di competenza.
Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso, sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge l’avanzo di gestione degli anni precedeni pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail,
La dotazione finanziaria disponibile nel 2024 è pari quindi 12.367.886 euro.
Gli importi dei singoli indennizzi 2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico . sono riportati nella seguente tabella:
Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro
PRESTAZIONI ANNO 2024
Tipologia
N. superstiti
Importo per nucleo superstiti
A
1
10.265,35
B
2
16.449,29
C
3
22.633,23
D
Più di 3
28.817,17
Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro del lavoro n. 75 del 18.5.2023
Ecco gli importi degli indennizzi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:
PRESTAZIONI ANNO 2023
Numerosità nucleo familiare superstite
1 persona
2 persone
3 persone
Più di 3 persone
Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 11.000,00
€ 14.500,00
Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023
€ 5.000,00
€ 6.500,00
€ 8.000,00
€ 9.500,00
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023
€ 9.000,00
€ 14.000,00
€ 19.000,00
€ 24.000,00
Fondo Indennizzo vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Eroga due prestazioni:
1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL
I soggetti beneficiari del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari;
- in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
- In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Hanno diritto alla prestazione una tantum:
- sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.
- quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
- superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
2 – anticipazione della rendita dei superstiti
L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.
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Indennità infortunio nell’alternanza scuola lavoro: istruzioni
E' operativo il Fondo destinato ad assegni una tantum di 300 mila euro per le famiglie di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro, previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL .
E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023 in Gazzetta ufficiale il decreto 25.9.2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' in cui sono definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso e la quantificazione del sostegno e viene allegato il modulo di domanda.
Con la circolare 49 del 14 novembre INAIL ha fornito le istruzioni operative (v. ultimo paragrafo)
Contributo fondo familiari studenti vittime infortuni
Si tratta di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il fondo conta su uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà determinato in
relazione alle risorse disponibili.
Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative, con esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti
- delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private ,
- strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e
- le Universita',
La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a tassazione , né a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico e' erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Familiari superstiti che hanno diritto al sostegno del Fondo
Il sostegno economico spetta, con parita' di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
In mancanza dei soggetti sopraindicati gli aventi diritto sono
- i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo;
- gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima
In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Fondo superstiti studenti vittime infortuni: come si accede
Il sostegno economico e' erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative.
Si attende la predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.
Nel frattempo si può inviare istanza
- a mezzo di posta elettronica certificata o
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
ATTENZIONE Per gli infortuni verificatisi prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la relativa istanza dovra' essere presentata, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , ovvero entro il 18 febbraio 2024.
L'istanza deve essere formulata con la modulistica allegata al decreto.
La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi di vigilanza che predisporranno una apposita relazione per INAIL che provvede all'erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, e a seguito di rendicontazione verrà rimborsato dal Ministero del lavoro
Il contenzioso giudiziario contro il diniego dell'erogazione del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL.
Fondo superstiti studenti vittime di infortuni istruzioni INAIL
La circolare INAIL ripercorre i contenuti della normativa e specifica ulteriormente che in attesa delle piattaforma online, in corso di predisposizione, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo , direttamente alla Sede Inail competente,o inviata vie PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro iseguenti termini:
1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024,
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo
Si specifica che in caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.
Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente,che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.
È inoltre sempre ammissibile, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio
INAIL precisa che nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non
corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio.
Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentelacon il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e
per delega alla riscossione, autenticata.
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Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro
La sicurezza e la gestione delle alte temperature nei luoghi di lavoro , quanto mai di attualità possono essere un problema non banale. Sempre piu spesso infatti i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.
Sull'argomento inail ha messo a disposizione sul proprio sito un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e responsabili salute e sicurezza, con una serie di strumenti che approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie
Scheda sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto dal Centro studi INAIL con la collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).
Rischio calore quali sono le conseguenze?
Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:
- i crampi,
- la dermatite da sudore,
- gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache
Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come
- malattie della tiroide,
- l’obesità
- l’asma e la bronchite cronica,
- il diabete e le patologie cardiovascolari.
Rischio caldo: cosa deve fare il datore di lavoro
I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche diminuire i rischi, in primo luogo scegliendo una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.
Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento
La guida sottolinea l’importanza delle misure generali che sono
- l’idratazione,
- l' abbigliamento adeguato,
- la riorganizzazione dei turni di lavoro e
- la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.
Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.
Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come:
il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:
- Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00.
- La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i cinque giorni successivi i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.
Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate
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Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità
INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023 i servizi online aggiornati relativi a
- Comunicazione di infortunio,
- Denuncia/comunicazione di infortunio,
- Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi
per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.
Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione degli applicativi online o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.
I dettagli sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Inail precisa che che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve
- specificare che il dipendente è in codatorialità
- far riferimento per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.
Vanno indicate le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente
Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.
Si ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche
- l’autoliquidazione annuale dei premi
- le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione, che vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;
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Premi INAIL Lampedusa e Linosa sospesi: le istruzioni per la proroga
Con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL ha fornito nella circolare 17 del 10 maggio 2023 le istruzioni operative per la fruizione della proroga della sospensione dei versamenti dei premi dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ovvero Linosa e Lampedusa. In allegato alla circolare sono fornite anche il provvedimento, modello e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i versamenti .
Premi INAIL Lampedusa e Linosa nuove scadenze e rateizzazione
A seguito del Decreto Milleproroghe (198/ 2022) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019) già sospesi
per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa
potrà essere effettuato alle seguenti nuove scadenze , senza applicazione di sanzioni e interessi.
- a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Il versamento potrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure
- mediante rateizzazione, rispettivamente con :
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- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo per il primo 50%, e
- fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per il restante importo
In caso di rateizzazione viene specificato inoltre che :
- le prime rate delle due tranche vanno versate nei termini sopracitati , 30 giugno e 30 novembre
- i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare, entro il 30 giugno, apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del direttore del 5 aprile 2023.
Come previsto dalla legge non è possibile il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che fossero eventualmente già stati versati.