• Inail

    Infortuni e malattie sul lavoro 2024: i dati INAIL

    Secondo la relazione annuale INAIL sul 2024, presentata pochi giorni fa a Roma dal Presidente, il numero complessivo delle denunce di infortunio sul lavoro si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, con una lieve crescita dello 0,4% (da 590mila a 593mila casi). 

    Questo incremento è però dovuto quasi interamente agli infortuni degli studenti, saliti a 78mila, mentre quelli relativi ai lavoratori risultano in lieve calo (-1%). Le denunce di casi mortali sono state 1.202, con una leggera diminuzione tra i lavoratori ma un aumento tra gli studenti. 

    In parallelo, le malattie professionali denunciate hanno superato quota 88mila, registrando un incremento del 21,8% rispetto al 2023, il dato più alto degli ultimi quarant’anni. Il dato va letto anche come un effetto positivo di una maggiore consapevolezza sulle tutele assicurative. Vediamo in maggiore dettaglio.

    Settori produttivi e dinamiche: dove accadono più infortuni

    Quasi il 90% degli infortuni sul lavoro si concentra nella gestione “Industria e servizi”, con settori come Manifatturiero, Costruzioni, Sanità, Trasporti e Commercio tra i più colpiti. In calo le denunce nel Manifatturiero (-6,1%) e nelle Costruzioni (-3,4%), mentre crescono nel Commercio (+2,6%). Tuttavia, il comparto delle Costruzioni resta quello con il maggior numero di decessi (182), seguito da Trasporti (132) e Manifatturiero (118). Le denunce in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono aumentate (+3,1%), raggiungendo i livelli pre-pandemia, con un incremento significativo dei decessi in questa modalità (+10,2%). I veicoli coinvolti sono soprattutto auto e furgoni, ma anche moto e biciclette. Per le malattie professionali, le patologie muscolo-scheletriche rappresentano tre denunce su quattro, seguite da disturbi neurologici (es. tunnel carpale), ipoacusie e tumori da esposizione all’amianto.

    Differenze territoriali, di genere e provenienza: i profili a rischio

    Geograficamente, la maggior parte delle denunce si concentra nel Nord-Est (33%), seguito dal Nord-Ovest e dal Centro. Lombardia ed Emilia-Romagna guidano la classifica delle regioni con più infortuni e decessi. I lavoratori stranieri rappresentano il 23,5% degli infortunati, un dato in crescita negli ultimi anni, così come la loro incidenza nelle malattie professionali (+27,4% rispetto al 2023). Anche le fasce di età under 34 e over 64 risultano in aumento per frequenza di infortuni. Dal punto di vista di genere, le donne rappresentano circa un terzo degli infortuni totali, con una riduzione delle denunce più contenuta rispetto agli uomini. Nelle malattie professionali, invece, le donne risultano più esposte a disturbi del sistema nervoso, mentre gli uomini mostrano incidenze più alte per patologie respiratorie, tumori e sordità.

    Dati INAIL Tabella riepilogo

    L’analisi dei dati forniti da INAIL nella relazione annuale mostra un quadro complesso: da un lato si registra una stabilità nel numero complessivo degli infortuni sul lavoro, dall’altro un aumento rilevante delle malattie professionali denunciate.

    Gli infortuni in itinere (casa-lavoro) sono tornati ai livelli pre-pandemia, con un incremento sia nelle denunce che nei decessi. Emergono inoltre differenze importanti tra settori, fasce d’età, genere, origine e territori, sia per gli infortuni che per le malattie.

    Le patologie più frequenti restano quelle muscolo-scheletriche, seguite da quelle neurologiche, dell’orecchio e dai tumori legati all’asbesto. L’aumento delle denunce non è necessariamente segno di peggioramento delle condizioni di lavoro, ma anche frutto di maggiore consapevolezza e informazione.

    Ecco una tabella di riepilogo

    Voce Dati 2024 Variazione 2023
    Totale denunce infortuni 593.000 +0,4%
    Studenti infortunati 78.000 (di cui 2.100 nei PCTO) +10,5%
    Lavoratori infortunati 515.000 -1,0%
    Casi mortali totali 1.202 +1 caso
    Casi mortali in itinere 303 +10,2%
    Malattie professionali denunciate 88.000 +21,8%
    Lavoratori ammalati 58.000 +18,7%
    % patologie muscolo-scheletriche 75% circa Stabile
    Denunce stranieri (malattie) 7.659 +27,4%

  • Inail

    Tecnici radiologi e medici radiologi prestazioni INAIL 2025 : le istruzioni

    E' stato pubblicato  il 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto 59  del 24 aprile  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2025  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per  tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025  con le misure riportate nel paragrafo successivo 

    Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025  sulla  retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,

    In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).

    Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi

     Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali  dal 1 luglio  2025 sono le seguenti:

    Anno Retribuzione convenzionale
    Anno 2016 e precedenti 29.370,51 €
    Anno 2017 29.611,96 €
    Anno 2018 30.134,54 €
    Anno 2019 29.917,09 €
    Anno 2020 30.004,82 €
    Anno 2021 – 2025 30.620,24 €

    Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni

    La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,   è stabilita nella misura di euro 66.866,83

    Le  medesime prestazioni economiche in corso di  godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.

    Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025

    La Circolare n. 41/2025  sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica  ni particolare  che le  Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.

    La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici. 

  • Inail

    Prestazioni per infortuni e malattie professionali 2025: istruzioni INAIL

    La rivalutazione delle prestazioni INAIL è un aggiornamento annuale previsto per garantire che rendite e indennizzi  INAIL in caso di infortuni e malattie professionali siano adeguati all’aumento del costo della vita.

    Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul sito istituzionale il decreto 56 del 18 aprile 2025 con i valori aggiornati alla rivalutazione 2025 relativamente ai settori industria, navigazione lavoro domestico.

    Con la circolare 37 del 23 giugno 2025 INAIL fornisce ulteriori istruzioni  e le tabelle complete per tutti i settori delle retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per tutti i settori.

    Rivaluazione e importi 2025 per rendite, assegni e indennizzi INAIL

     Nel 2025 l’incremento applicato è pari a +1,0084 per le prestazioni esistenti, con aggiornamento anche dei limiti minimi e massimi di retribuzione per il calcolo delle nuove rendite.

    La retribuzione media giornaliera 2025 è stata fissata a 97,27 euro, mentre:

    • il limite minimo annuo è pari a 20.426,70 euro
    • il massimo annuo è pari a 37.935,30 euro
    • Per il personale del settore marittimo, i valori salgono fino a 54.626,83 euro per comandanti e capi macchinisti.

    Rendite per inabilità permanente

    Gli assegni mensili continuativi, aggiornati con il coefficiente di rivalutazione, vengono riliquidati secondo il grado di inabilità. 

    Ecco gli importi validi dal 1° gennaio 2025:

    Grado di inabilità Importo mensile (dal 1° gennaio 2025)
    Dal 50% al 59% € 377,46
    Dal 60% al 79% € 529,59
    Dall'80% all'89% € 983,27
    Dal 90% al 100% € 1.514,87
    100% + APC (assistenza personale continuativa) € 2.188,44

    Assegno per assistenza personale continuativa (APC)

    L’assegno mensile APC per inabilità gravi è stato aggiornato a 672,72 euro.

    Assegno una tantum in caso di morte

    L’indennizzo forfettario in caso di morte per infortunio o malattia professionale è stato aumentato a 12.342,84 euro.

    INAIL e infortuni domestici: cosa spetta nel 2025

    Anche per gli infortuni in ambito domestico sono stati aggiornati i riferimenti. 

    La retribuzione annua convenzionale, base per il calcolo delle rendite, è pari a 20.426,70 euro.

    Per i casi di inabilità permanente tra il 6% e il 15%, è previsto un assegno una tantum che passa da 337,41 euro a 395,00 euro.

    Settore agricoltura

    Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 30.834,394 .

    Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di  lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

    Lavoratori subordinati a tempo determinato – Retribuzione annua convenzionale :euro 30.834,39

    Lavoratori subordinati a tempo indeterminato –   Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale

    • minimo euro 20.426,70
    • massimo euro 37.935,30

    Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale: euro 20.426,705

  • Inail

    Riduzione Inail Sisma 2016/17: riaprono i termini per le domande

     L'INAIL, con l'istruzione operativa  n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito  alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57  aveva comunicato a possibilità  per i soggetti  con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016-17 che avevano  presentato  la  domanda  di sospensione dei premi assicurativi , di presentare   domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al  30 settembre 2017, come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24  ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.1562 , 

    Visto che molti aventi diritto non hanno presentato domanda, l 'istituto ha  comunicato con l'istruzione operativa del 29 novembre 2024  la riapertura dei termini  nel periodo che va:

    • dal 5.12.2024 
    • al 20.12.2024.

    Le domanda vanno inviate con  l’apposito servizio online “Domanda di definizione  agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della

    sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Le Strutture effettueranno  le operazioni di verifica e validazione degli importi entro il 15 gennaio 2025

    Si sottolinea che per accedere al beneficio, è indispensabile aver presentato una precedente domanda di sospensione dei premi relativi al periodo che va dagli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.

    Riduzione premi INAIL per sisma 2016-17

    L’agevolazione  è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del  regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in  regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,

    La circolare 57 2023 precisava che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per  l'assicurazione obbligatoria  in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.

    Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti  nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del

    • 24.8.2016, 
    • del 26.10.2016, 
    • del 30.10.2016 e 
    • del 18.1.2017

    nei Comuni interessati dal  sisma.

  • Inail

    Giornalisti dipendenti tutela infortuni: i termini di ricorso

    Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL  ha  dato notizia della convenzione firmata da  Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme  degli infortuni dei giornalisti.

    Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"

    Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 . 

    La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS. 

    Inps  è intervenuto in merito  con  il messaggio di istruzioni  n. 4004 del 28 novembre 2024  in cui si precisano le procedure e si informa che  i ricorsi sono da presentare entro 30 giorni giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato..

    Convenzione INPS-INAIL infortuni giornalisti fino al 30.6.2022

    La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022

    • Gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, sia professionale che extraprofessionale.
    • Valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente o morte.
    • Quantificazione delle indennità da corrispondere agli infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.

    L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità

    Attività Centralizzata

    Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.

     Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio

     Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .

    Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di  infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti 

    Da notare che la direzione centrale  potrà richiedere agli interessati l'invio di  documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale 

    I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente

    Tutela INAIL giornalisti dipendenti: normativa applicabile

    La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata  (allegato 3). 

    Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

    Si riportano le previsioni  sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il

    24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione   Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)   (all.4 alla circolare).

    Art. 38

    Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

    a) per il caso di morte € 92.962, 24;

    b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

    c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità

    lavorativa.

    L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

    Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto

    regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di  morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

    Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista

    pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di

    lavoro suddetto.

    Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.  

    L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione  di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.

    omissis

    Art. 41

    Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG. 

    Infortuni giornalisti: procedura e ricorsi

    Il messaggio n. 4004 del 28 novembre 2024 dell'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pratiche di infortunio dei giornalisti dipendenti per eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022, come segue:

    Gestione delle richieste:

    Le domande non definite dall'INPGI sono state trasferite all'INAIL.

    Eventuali richieste pervenute dopo il trasferimento vengono inoltrate all'INAIL dalla Filiale INPS di Roma Flaminio.

    Istruttoria delle pratiche:

    L'INAIL effettua la valutazione medico-legale e definisce le indennità.

    I risultati vengono trasmessi alla Filiale INPS per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

    Provvedimenti e pagamenti:

    La Filiale INPS, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti definitivi e procede ai pagamenti delle indennità e rimborsi spese.

    Ricorsi:

    Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

    I ricorsi amministrativi e medico-legali sono gestiti da un Collegio arbitrale con rappresentanti dell'INAIL, del ricorrente e un terzo medico.

  • Inail

    Medici INAIL: nuovo regolamento disciplinare dal 10 ottobre 2024

    La Circolare INAIL n. 33 del 31 ottobre 2024  da conto della nuova regolamentazione delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari per i medici specialisti ambulatoriali interni, stabilita dall’Accordo collettivo nazionale tra INAIL, Sumai e Cisl Medici, firmato il 10 ottobre 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024.

    Questa regolamentazione si basa su un ampio quadro normativo che include, oltre all'accordo, anche:

    • Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
    • Norme di diritto amministrativo, civile e relative ai rapporti di lavoro pubblico, come il Codice civile e vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009.
    • Codici di comportamento interni, tra cui il Codice di comportamento dell’INAIL.

    Il nuovo Accordo si applica ai medici specialisti ambulatoriali interni che operano in regime di “parasubordinazione”, offrendo prestazioni diagnostiche, curative, preventive e medico-legali. 

    L’accordo introduce una novità significativa, cioè la possibilità, per i procedimenti disciplinari, di richiedere consulenza dal Sovrintendente sanitario centrale o un suo delegato.

    Medici INAIL: Gestione dei procedimenti disciplinari

    I procedimenti disciplinari sono gestiti a seconda della gravità della violazione:

    • Violazioni minori: Sanzioni come il rimprovero scritto o sospensioni fino a sei mesi sono competenza del Dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso.
    • Violazioni gravi: La revoca dell’incarico è gestita dal Direttore della Direzione centrale risorse umane. In casi di flagranza, il Responsabile di Struttura può sospendere immediatamente il medico e avviare il procedimento disciplinare.

    Sospensione cautelare

    La sospensione cautelare può essere disposta:

    • Dal Responsabile di Struttura per casi specifici, come provvedimenti restrittivi della libertà personale.
    • Dal Direttore centrale risorse umane, se il medico è sottoposto a procedimento giudiziario per fatti rilevanti disciplinarmente.

    La circolare, insieme alla normativa  integrale allegata, è  applicabile per gli eventi successivi al 10 ottobre 2024.

  • Inail

    Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL

    Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali  per il 2024 , che a  decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%

    In merito INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 26  del 16 settembre 2024 in cui precisa che:

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    Si tratta di una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda anche che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.