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Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure
L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici , con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni di terapie riabilitative post infortuni.
La nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono
Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati
Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:
- Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
- Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.
L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).
La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole dell'obbligo ma anche a:
- Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
- Apprendisti di tutte le tipologie: qualifiche professionali , diplomi e alta formazione e ricerca.)
Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure
Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.
In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.
Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.
In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del
- minimale di rendita euro 20.258,70
- massimale di rendita in euro 37.623,30.
Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.
In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.
Vediamo di seguito i valori principali.
Retribuzioni convenzionali INAIL 2024
- Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera euro 125,41* – mensile euro 3.135,28
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
- Lavoratori parasubordinati: Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
- Lavoratori sportivi : Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Indennità infortunio nell’alternanza scuola lavoro: istruzioni
E' operativo il Fondo destinato ad assegni una tantum di 300 mila euro per le famiglie di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro, previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL .
E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023 in Gazzetta ufficiale il decreto 25.9.2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' in cui sono definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso e la quantificazione del sostegno e viene allegato il modulo di domanda.
Con la circolare 49 del 14 novembre INAIL ha fornito le istruzioni operative (v. ultimo paragrafo)
Contributo fondo familiari studenti vittime infortuni
Si tratta di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il fondo conta su uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà determinato in
relazione alle risorse disponibili.
Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative, con esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti
- delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private ,
- strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e
- le Universita',
La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a tassazione , né a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico e' erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Familiari superstiti che hanno diritto al sostegno del Fondo
Il sostegno economico spetta, con parita' di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
In mancanza dei soggetti sopraindicati gli aventi diritto sono
- i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo;
- gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima
In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Fondo superstiti studenti vittime infortuni: come si accede
Il sostegno economico e' erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative.
Si attende la predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.
Nel frattempo si può inviare istanza
- a mezzo di posta elettronica certificata o
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
ATTENZIONE Per gli infortuni verificatisi prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la relativa istanza dovra' essere presentata, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , ovvero entro il 18 febbraio 2024.
L'istanza deve essere formulata con la modulistica allegata al decreto.
La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi di vigilanza che predisporranno una apposita relazione per INAIL che provvede all'erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, e a seguito di rendicontazione verrà rimborsato dal Ministero del lavoro
Il contenzioso giudiziario contro il diniego dell'erogazione del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL.
Fondo superstiti studenti vittime di infortuni istruzioni INAIL
La circolare INAIL ripercorre i contenuti della normativa e specifica ulteriormente che in attesa delle piattaforma online, in corso di predisposizione, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo , direttamente alla Sede Inail competente,o inviata vie PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro iseguenti termini:
1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024,
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo
Si specifica che in caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.
Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente,che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.
È inoltre sempre ammissibile, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio
INAIL precisa che nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non
corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio.
Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentelacon il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e
per delega alla riscossione, autenticata.
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INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo
Con la circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni , annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate.
Nello specifico la circolare ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che
" la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. "
Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad emettere un provvedimento espresso di assenso o di rigetto e a comunicarlo all'interessato
Solo l’adozione di tale provvedimento determina la cessazione della sospensione della prescrizione.
La prescrizione specifica ancora la circolare INAIL, riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come affermato anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,
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Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi
E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL il 7 novembre 2022.
Il bando viene realizzato in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
I contributi del Bando BIT andranno a coprire fino al 50 % delle spese sostenute dalle imprese.
Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo l'elenco dei progetti ammessi .
Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.
Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti
Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes 4.0 che è una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0
Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali
Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una stabile organizzazione in Italia e possiedono gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.
Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.
IMPORTO FINANZIAMENTI
La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.
Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:
- importo minimo non inferiore a euro 100.000 e
- importo massimo non superiore a euro 140.000.
I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del Bando).
I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:
- in una unica soluzione al termine del progetto;
- in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale
È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.
Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti
I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.
- a. Robotica e macchine collaborative
- b. Intelligenza Artificiale
- c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
- d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
- e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
- f. Infrastrutture software di base
- g. Tecnologie per la cyber-security
- h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
- i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
- j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
- k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
- l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
- m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired
I progetti devono prevedere:
- un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
- una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
- il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.
Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.
Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.
REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.
Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.
Bando INAIL BIT come fare domanda
Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre 2022
I soggetti proponenti devono compilare entro e non oltre il
16 gennaio 2023il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati elencati di seguito:- Allegato 1 (Domanda dei benefici)
- Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
- Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
- Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
- Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
- Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
- Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)
Ulteriori approfondimenti , faq e bando integrale con tutti gli allegati sono disponibili nel portale di ARTES 4.0 "retecompetencecenter4-0"
Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione
La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:
Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.
Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali
Nella Fase 1 saranno valutati i seguenti requisiti
- Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
- Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
- Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
- di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
- Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.
Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e tecnico scientifici come segue:
a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE
- Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
- Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
- Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO e MINIMO
- Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20 minimo 12
- Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20 minimo 12
- Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8
Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi
Riportiamo l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con le relative aziende proponenti .
Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.
ID PROPOSTA- ESITO – SOCIETÀ PROPONENTE/I
9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.
9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l.
8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l.
9155 Ammessa Smart Track S.r.l.
9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.
8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l.
8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l.
9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.
9135 Ammessa Geckosoft S.r.l.
8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l.
9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.
8771 Ammessa Gruppo Ecosafety S.r.l.
9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)
8793 Ammessa EXTERYO S.r.l.
8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale
9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l.
8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l.
L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane
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Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti
Dopo alcune richieste di chiarimenti dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023 alcuni chiarimenti operativi sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando in particolare al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività godendo delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali .
Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo
Viene precisato che al punto di vista assicurativo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, anche diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.
in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in
occasione di lavoro, cioè sia riferibile all’attività lavorativa, viene precisato che anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza la tutela è esclusa solo nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali
Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.
Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL
Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria e il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo , e gli eventuali eventi lesivi vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro