• Inail

    Infortunio e malattia professionale industria e navigazione: importi 2024

     Il ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha pubblicato  sul proprio sito  il decreto n. 114 del 5 luglio 2024, il quale prevede la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024.

    Scarica qui il testo del decreto  con la tabella  

    Vediamo in sintesi i valori principali 

    Settore industria e navigazione retribuzione media minimale e massimale

    In particolare  viene  fissata in 96,47 euro  la retribuzione media giornaliera,  per cui  sono rispettivamente  stabiliti nella misura di:

    •  20.258,70 euro  il minimale di retribuzione annua e 
    •  37.623,30 euro massimale della retribuzione annua  .

    Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta  di importo  pari a:

    – 54.177,55 euro per i comandanti e i capi macchinisti;

    – 45.900,43 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

    – 41.761,86 euro per gli altri ufficiali.

    Settore industria e navigazione: importo assegni

    Si segnalano inoltre,   sempre con decorrenza  dal 1° luglio 2024,  i seguenti importi  rivalutati 

    • 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
    • 2.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).

    – da un minimo  si  374,32 euro  e massimo  2.170,21 euro  per gli assegni continuativi mensil in relazione alla percentuale di inabilità.

    Vengono determinati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura pari a:

    • 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
    • 12.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).

  • Inail

    Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026

    Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato  il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026. 

     Inoltre  il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Fodo vittime amianto beneficiari

    Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:

    •  i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92. 
    •  destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

    Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.

     Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.

    Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023

    L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :

    • i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
    •  durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali, 
    •  destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. 
    • Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.

    Fondo vittime amianto come far domanda

    Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:

    • tramite PEC 
    • entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.

    Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

  • Inail

    Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,

     Il decreto ministeriale è passato  agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

    Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso,  sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge  l’avanzo di gestione degli anni precedeni  pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail, 

    La dotazione finanziaria  disponibile nel 2024 è pari quindi  12.367.886 euro.

    Gli importi dei singoli indennizzi  2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico .  sono riportati nella seguente tabella:

    Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro

    PRESTAZIONI ANNO 2024 

    Tipologia

    N. superstiti

    Importo per nucleo superstiti 

    A

    1

    10.265,35

    B

    2

    16.449,29

    C

    3

    22.633,23

    D

    Più di 3

    28.817,17

    Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro  del lavoro   n. 75  del 18.5.2023 

    Ecco gli importi degli indennizzi per gli  eventi verificatisi tra il 1° gennaio  e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:

    PRESTAZIONI ANNO 2023 

    Numerosità nucleo familiare superstite 

     

    1 persona

    2 persone 

    3 persone 

    Più di 3 persone 

    Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023 

    € 4.000,00 

    € 7.500,00 

    € 11.000,00 

    € 14.500,00 

    Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023 

    € 5.000,00 

    € 6.500,00 

    € 8.000,00 

    € 9.500,00 

    TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023 

    € 9.000,00 

    € 14.000,00 

    € 19.000,00 

    € 24.000,00 

    Fondo Indennizzo  vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni

    Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     Eroga  due prestazioni:

    1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e  delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL 

     I soggetti beneficiari del fondo sono  i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: 

    • coniuge; 
    • figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; 
    • in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
    •  In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; 
    • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

    Hanno diritto alla prestazione una tantum:

    •  sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U. 
    •  quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
    •  superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

    2 – anticipazione della rendita dei superstiti 

     L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai  superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. 

    Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite  l'INAIL.

  • Inail

    Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio

    Il ministero della Salute ha prorogato  con Circolare  datata  27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente  ai servizi INAIL competenti,  prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024 

     Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL

    Comunicazione medico competente: faq INAIL

    Si ricorda che  l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

    In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :

    1. i lavoratori  che effettuano  “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e 
    2. tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.

    La comunicazione del medico competente è  obbligatoria anche nel caso  l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.

    In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno  di riferimento, per la comunicazione da inviare  entro il trimestre dell’anno successivo.

    A questo link tutte  le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati  da parte del medico competente

  • Inail

    INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo

    Con la  circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail  si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni ,  annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate. 

    Nello specifico la circolare   ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che 

    " la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste  dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di  accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di  centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83  dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed  all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica  soggettiva rivendicata. "

     Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma  la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad  emettere un provvedimento espresso di  assenso o di  rigetto e a comunicarlo all'interessato  

    Solo l’adozione  di tale provvedimento  determina la cessazione della sospensione della prescrizione. 

    La prescrizione specifica ancora la circolare  INAIL,   riprende a decorrere dalla data di ricezione  del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come  affermato  anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,

  • Inail

    Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni

    Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali .

    A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1% 

    Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022  aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che 

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a
    • decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

  • Inail

    INAIL giornalisti: denunce di infortunio online dal 6 giugno

    Inail rende noto con la  circolare n. 24 del 6 giugno 2023 che, per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo  online che semplifica  l’attività di compilazione e di invio all’Inail delle denunce di infortunio,  e velocizza la gestione delle richieste di indennizzo.

     Il servizio è dedicato  esclusivamente alla gestione delle denunce relative agli infortuni  che si verificano  nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023  con un regime transitorio dovuto al  passaggio  della gestione previdenziale  giornalisti dipendenti da INPGI  a INPS, avvenuta il 1 luglio 2022,  e  in attesa di ulteriori  e definitive implementazioni del servizio. 

    L'accesso  si effettua dal seguente percorso Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure direttamente dalla funzione Accedi ai servizi online sul sito istituzionale www.inail.it, con le proprie credenziali: 

    • SPID, 
    • CNS o 
    • CIE
    • INAIL

     L'istituto ricorda che la normativa prevede che  gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce:

    Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni  riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea

    documentazione medica relativa all’evento stesso.

    Inoltre, a guarigione avvenuta,   può essere effettuata la trasmissione della documentazione sanitaria  attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

     Qui il testo della Circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023