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Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio
Il ministero della Salute ha prorogato con Circolare datata 27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente ai servizi INAIL competenti, prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024
Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL
Comunicazione medico competente: faq INAIL
Si ricorda che l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :
- i lavoratori che effettuano “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e
- tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.
La comunicazione del medico competente è obbligatoria anche nel caso l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.
In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno di riferimento, per la comunicazione da inviare entro il trimestre dell’anno successivo.
A questo link tutte le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati da parte del medico competente
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Malattie professionali: tabelle aggiornate 2024
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2023 il decreto del ministero del lavoro del 15 dicembre 2023 che definisce l'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali e' obbligatoria la denuncia all'INAIL , ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.
In allegato sono fornite le tabelle complete che entreranno poi nel testo unico per la sicurezza .
Sono suddivise in
LISTA 1 MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
- GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
- GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
- GRUPPO 4 – MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI
- GRUPPO 5 – MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI
GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI
LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
- GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE
- GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI
LISTA III
- GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI
LISTA III
- GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI
Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2024
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Indennità infortunio nell’alternanza scuola lavoro: istruzioni
E' operativo il Fondo destinato ad assegni una tantum di 300 mila euro per le famiglie di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro, previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL .
E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023 in Gazzetta ufficiale il decreto 25.9.2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' in cui sono definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso e la quantificazione del sostegno e viene allegato il modulo di domanda.
Con la circolare 49 del 14 novembre INAIL ha fornito le istruzioni operative (v. ultimo paragrafo)
Contributo fondo familiari studenti vittime infortuni
Si tratta di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il fondo conta su uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà determinato in
relazione alle risorse disponibili.
Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative, con esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti
- delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private ,
- strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e
- le Universita',
La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a tassazione , né a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico e' erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Familiari superstiti che hanno diritto al sostegno del Fondo
Il sostegno economico spetta, con parita' di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
In mancanza dei soggetti sopraindicati gli aventi diritto sono
- i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo;
- gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima
In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Fondo superstiti studenti vittime infortuni: come si accede
Il sostegno economico e' erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative.
Si attende la predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.
Nel frattempo si può inviare istanza
- a mezzo di posta elettronica certificata o
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
ATTENZIONE Per gli infortuni verificatisi prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la relativa istanza dovra' essere presentata, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , ovvero entro il 18 febbraio 2024.
L'istanza deve essere formulata con la modulistica allegata al decreto.
La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi di vigilanza che predisporranno una apposita relazione per INAIL che provvede all'erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, e a seguito di rendicontazione verrà rimborsato dal Ministero del lavoro
Il contenzioso giudiziario contro il diniego dell'erogazione del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL.
Fondo superstiti studenti vittime di infortuni istruzioni INAIL
La circolare INAIL ripercorre i contenuti della normativa e specifica ulteriormente che in attesa delle piattaforma online, in corso di predisposizione, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo , direttamente alla Sede Inail competente,o inviata vie PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro iseguenti termini:
1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024,
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo
Si specifica che in caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.
Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente,che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.
È inoltre sempre ammissibile, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio
INAIL precisa che nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non
corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio.
Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentelacon il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e
per delega alla riscossione, autenticata.
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Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni
Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da infortuni e malattie professionali .
A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1%
Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro n. 143 2022 aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la nuova circolare di istruzioni n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica sugli importi definiti con provvedimenti a
- decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
- Gli importi della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.
Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta
L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.
L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000 adeguata in seguito con la circolare INAIL 26 /2019, con aumenti del 40%.
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.
Si ricorda che la rendita INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale
e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
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Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi
E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL il 7 novembre 2022.
Il bando viene realizzato in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
I contributi del Bando BIT andranno a coprire fino al 50 % delle spese sostenute dalle imprese.
Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo l'elenco dei progetti ammessi .
Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.
Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti
Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes 4.0 che è una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0
Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali
Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una stabile organizzazione in Italia e possiedono gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.
Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.
IMPORTO FINANZIAMENTI
La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.
Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:
- importo minimo non inferiore a euro 100.000 e
- importo massimo non superiore a euro 140.000.
I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del Bando).
I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:
- in una unica soluzione al termine del progetto;
- in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale
È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.
Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti
I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.
- a. Robotica e macchine collaborative
- b. Intelligenza Artificiale
- c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
- d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
- e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
- f. Infrastrutture software di base
- g. Tecnologie per la cyber-security
- h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
- i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
- j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
- k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
- l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
- m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired
I progetti devono prevedere:
- un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
- una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
- il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.
Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.
Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.
REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.
Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.
Bando INAIL BIT come fare domanda
Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre 2022
I soggetti proponenti devono compilare entro e non oltre il
16 gennaio 2023il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati elencati di seguito:- Allegato 1 (Domanda dei benefici)
- Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
- Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
- Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
- Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
- Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
- Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)
Ulteriori approfondimenti , faq e bando integrale con tutti gli allegati sono disponibili nel portale di ARTES 4.0 "retecompetencecenter4-0"
Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione
La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:
Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.
Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali
Nella Fase 1 saranno valutati i seguenti requisiti
- Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
- Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
- Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
- di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
- Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.
Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e tecnico scientifici come segue:
a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE
- Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
- Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
- Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO e MINIMO
- Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20 minimo 12
- Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20 minimo 12
- Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8
Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi
Riportiamo l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con le relative aziende proponenti .
Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.
ID PROPOSTA- ESITO – SOCIETÀ PROPONENTE/I
9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.
9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l.
8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l.
9155 Ammessa Smart Track S.r.l.
9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.
8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l.
8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l.
9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.
9135 Ammessa Geckosoft S.r.l.
8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l.
9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.
8771 Ammessa Gruppo Ecosafety S.r.l.
9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)
8793 Ammessa EXTERYO S.r.l.
8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale
9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l.
8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l.
L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane
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INAIL giornalisti: denunce di infortunio online dal 6 giugno
Inail rende noto con la circolare n. 24 del 6 giugno 2023 che, per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo online che semplifica l’attività di compilazione e di invio all’Inail delle denunce di infortunio, e velocizza la gestione delle richieste di indennizzo.
Il servizio è dedicato esclusivamente alla gestione delle denunce relative agli infortuni che si verificano nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 con un regime transitorio dovuto al passaggio della gestione previdenziale giornalisti dipendenti da INPGI a INPS, avvenuta il 1 luglio 2022, e in attesa di ulteriori e definitive implementazioni del servizio.
L'accesso si effettua dal seguente percorso Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure direttamente dalla funzione Accedi ai servizi online sul sito istituzionale www.inail.it, con le proprie credenziali:
- SPID,
- CNS o
- CIE
- INAIL
L'istituto ricorda che la normativa prevede che gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce:
- entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio,
- utilizzando la modulistica allegata alla circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44.
Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea
documentazione medica relativa all’evento stesso.
Inoltre, a guarigione avvenuta, può essere effettuata la trasmissione della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.
Qui il testo della Circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023
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Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti
Dopo alcune richieste di chiarimenti dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023 alcuni chiarimenti operativi sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando in particolare al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività godendo delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali .
Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo
Viene precisato che al punto di vista assicurativo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, anche diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.
in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in
occasione di lavoro, cioè sia riferibile all’attività lavorativa, viene precisato che anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza la tutela è esclusa solo nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali
Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.
Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL
Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria e il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo , e gli eventuali eventi lesivi vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro