• Inail

    Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio

    Il ministero della Salute ha prorogato  con Circolare  datata  27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente  ai servizi INAIL competenti,  prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024 

     Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL

    Comunicazione medico competente: faq INAIL

    Si ricorda che  l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

    In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :

    1. i lavoratori  che effettuano  “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e 
    2. tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.

    La comunicazione del medico competente è  obbligatoria anche nel caso  l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.

    In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno  di riferimento, per la comunicazione da inviare  entro il trimestre dell’anno successivo.

    A questo link tutte  le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati  da parte del medico competente

  • Inail

    Malattie professionali: tabelle aggiornate 2024

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2023  il decreto del ministero del lavoro del 15 dicembre 2023  che definisce l'aggiornamento dell'elenco delle malattie  professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali e' obbligatoria la denuncia all'INAIL ,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.

     In allegato sono fornite le tabelle complete che entreranno poi nel testo unico per la sicurezza .

    Sono suddivise in 

    LISTA 1 MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 4 – MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI
    • GRUPPO 5 – MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI

    GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI 

    LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ

    • GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

    LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI

    LISTA III  

    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI

    LISTA III

    • GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI

    Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2024 

  • Inail

    Indennità infortunio nell’alternanza scuola lavoro: istruzioni

    E' operativo il Fondo  destinato ad assegni una tantum  di 300 mila euro per le famiglie  di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro,   previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL .

    E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023  in Gazzetta ufficiale il decreto 25.9.2023  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione e con il Ministro dell'universita'  in cui sono definiti  i requisiti e le modalita' per l'accesso e la  quantificazione del sostegno e viene allegato il modulo di domanda.

    Con la circolare 49 del 14 novembre INAIL ha fornito le istruzioni operative (v. ultimo paragrafo)

    Contributo fondo familiari studenti vittime infortuni

    Si tratta di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi  dell'art. 85, terzo comma, del DPR   30  giugno 1965, n. 1124.

    Il fondo  conta su uno stanziamento di 10  milioni  per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà   determinato  in

    relazione alle risorse disponibili.

    Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti  a  seguito  di   infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative,  con   esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti 

    • delle  scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e  grado,  pubbliche e private , 
    • strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e
    • le Universita',  

    La  prestazione  erogata  dal  Fondo  non è soggetta a tassazione , né a rivalsa  e  non  limita  l'ammontare  del  risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente. 

     Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio  2018,  l'importo del sostegno economico e'  erogato  nel  limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per  ciascun   infortunio mortale in euro 200.000,00. 

    Familiari superstiti che hanno diritto  al sostegno del Fondo 

     Il  sostegno  economico  spetta, con parita' di diritto: 

        a. al coniuge superstite, anche interessato da  un  provvedimento  dichiarante la separazione; 

        b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili,  e adottivi; 

     In mancanza dei  soggetti   sopraindicati gli  aventi  diritto sono

    •  i genitori, anche adottanti, nonche'  i  fratelli  e  le  sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo; 
    •   gli ascendenti di secondo  grado  del  soggetto  vittima

     In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise  tra i medesimi in parti uguali.                              

     Fondo superstiti studenti vittime infortuni: come si accede 

    Il sostegno economico e'  erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti  che  il decesso sia riconducibile ad  infortuni  occorsi  in  occasione  o  durante le attivita' formative. 

    Si attende la   predisposizione   da   parte   dell'INAIL  dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.

    Nel frattempo si può inviare istanza 

    •  a mezzo di posta elettronica  certificata  o  
    • a  mezzo  raccomandata  con  avviso   di  ricevimento 

     da parte degli  aventi  diritto,  a  pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso  del soggetto vittima dell'evento lesivo. 

    ATTENZIONE Per gli infortuni verificatisi  prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la  relativa  istanza  dovra'  essere presentata,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale , ovvero entro  il 18 febbraio 2024.

     L'istanza   deve   essere   formulata con la modulistica allegata al decreto. 

     La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi  di  vigilanza   che predisporranno una apposita relazione per  INAIL che provvede all'erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, e a seguito di rendicontazione verrà rimborsato dal Ministero del lavoro 

    Il contenzioso giudiziario  contro  il  diniego  dell'erogazione  del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL. 

    Fondo superstiti studenti vittime di infortuni istruzioni INAIL

    La circolare INAIL ripercorre i contenuti della normativa e specifica ulteriormente che in attesa delle piattaforma online, in corso di predisposizione,  la domanda deve essere  presentata con l’apposito modulo , direttamente alla Sede Inail competente,o inviata  vie PEC  o a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro iseguenti termini:

    1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio  2024,

    2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo

    Si specifica che in caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente,  quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.

    Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente,che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi  delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.

    È inoltre sempre ammissibile,  la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio 

     INAIL precisa che nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non

    corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela  con lo studente o la  studentessa vittima dell’infortunio.

    Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione  della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentelacon il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e

    per delega alla riscossione, autenticata.

  • Inail

    Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni

    Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali .

    A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1% 

    Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022  aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che 

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a
    • decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

  • Inail

    Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

    E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

    Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

    I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

    Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

    Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

    Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

    Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

    Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

     Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

    Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

    IMPORTO FINANZIAMENTI

    La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

    Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

    • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
    •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

    I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

    I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

    1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
    2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

    È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

    Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

    I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

    • a. Robotica e macchine collaborative
    • b. Intelligenza Artificiale
    • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
    • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
    • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
    • f. Infrastrutture software di base
    • g. Tecnologie per la cyber-security
    • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
    • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
    • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
    • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
    • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
    • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

    I progetti devono prevedere:

    1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
    2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
    3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
    4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

    Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

    Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

    REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

    I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

    Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

    Bando INAIL BIT come fare domanda

    Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

     I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

    •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
    •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
    •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
    •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
    • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
      •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
    •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

    Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

    Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

    La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

     Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

     Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

    Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

    1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
    2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
    3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
    4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
    5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

    Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

    a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

    • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
    • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
    • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

    b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

    • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
    • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
    • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

    Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

    Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

     Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

    ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

     9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

     9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

    8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

    9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

     9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

    8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

    8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

    9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

     9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

    8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

    9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

     8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

    9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

     8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

    8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

    9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

    8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

    L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

  • Inail

    INAIL giornalisti: denunce di infortunio online dal 6 giugno

    Inail rende noto con la  circolare n. 24 del 6 giugno 2023 che, per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo  online che semplifica  l’attività di compilazione e di invio all’Inail delle denunce di infortunio,  e velocizza la gestione delle richieste di indennizzo.

     Il servizio è dedicato  esclusivamente alla gestione delle denunce relative agli infortuni  che si verificano  nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023  con un regime transitorio dovuto al  passaggio  della gestione previdenziale  giornalisti dipendenti da INPGI  a INPS, avvenuta il 1 luglio 2022,  e  in attesa di ulteriori  e definitive implementazioni del servizio. 

    L'accesso  si effettua dal seguente percorso Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure direttamente dalla funzione Accedi ai servizi online sul sito istituzionale www.inail.it, con le proprie credenziali: 

    • SPID, 
    • CNS o 
    • CIE
    • INAIL

     L'istituto ricorda che la normativa prevede che  gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce:

    Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni  riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea

    documentazione medica relativa all’evento stesso.

    Inoltre, a guarigione avvenuta,   può essere effettuata la trasmissione della documentazione sanitaria  attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

     Qui il testo della Circolare Inail n. 24 del 6 giugno 2023

  • Inail

    Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti

    Dopo alcune richieste di chiarimenti  dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023    alcuni chiarimenti  operativi  sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori  per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo,  con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    La  circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando  in particolare   al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono  poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza  perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle  funzioni  e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello  svolgimento della propria attività godendo  delle  stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze  sindacali .

    Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di  contrattazione collettiva nazionale.

    La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo

    Viene precisato  che al punto di vista assicurativo  il rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza  ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,    anche diversi  da quello in cui opera normalmente in  qualità di lavoratore.

    Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri  a carico del datore di lavoro.

    in merito all’ambito di  operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR  30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in

    occasione di lavoro,  cioè sia  riferibile all’attività lavorativa, viene precisato  che  anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della  sicurezza    la tutela è esclusa solo  nel caso  concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile  al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

    Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente  all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a  soddisfare esigenze meramente personali

     Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile  sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un  lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove  alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.

    Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL

    Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria   e  il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche  quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai

    rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo  ,  e gli  eventuali eventi lesivi  vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della  posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro