• Inail

    Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni

    Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114  ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con  decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del 

    • minimale di rendita  euro 20.258,70 
    • massimale di rendita  in euro 37.623,30.

    Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, INAIL aggiorna  i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.

    In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.

     Vediamo di seguito i valori principali.

    Retribuzioni convenzionali INAIL 2024

    • Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera  euro 125,41* – mensile   euro 3.135,28
    • Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
    •  Lavoratori parasubordinati:  Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
    • Lavoratori sportivi :   Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30 
    • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10

  • Inail

    Infortunio e malattia professionale industria e navigazione: importi 2024

     Il ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha pubblicato  sul proprio sito  il decreto n. 114 del 5 luglio 2024, il quale prevede la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024.

    Scarica qui il testo del decreto  con la tabella  

    Vediamo in sintesi i valori principali 

    Settore industria e navigazione retribuzione media minimale e massimale

    In particolare  viene  fissata in 96,47 euro  la retribuzione media giornaliera,  per cui  sono rispettivamente  stabiliti nella misura di:

    •  20.258,70 euro  il minimale di retribuzione annua e 
    •  37.623,30 euro massimale della retribuzione annua  .

    Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta  di importo  pari a:

    – 54.177,55 euro per i comandanti e i capi macchinisti;

    – 45.900,43 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

    – 41.761,86 euro per gli altri ufficiali.

    Settore industria e navigazione: importo assegni

    Si segnalano inoltre,   sempre con decorrenza  dal 1° luglio 2024,  i seguenti importi  rivalutati 

    • 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
    • 2.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).

    – da un minimo  si  374,32 euro  e massimo  2.170,21 euro  per gli assegni continuativi mensil in relazione alla percentuale di inabilità.

    Vengono determinati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura pari a:

    • 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
    • 12.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).

  • Inail

    Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026

    Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato  il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026. 

     Inoltre  il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Fodo vittime amianto beneficiari

    Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:

    •  i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92. 
    •  destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

    Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.

     Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.

    Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023

    L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :

    • i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
    •  durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali, 
    •  destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. 
    • Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.

    Fondo vittime amianto come far domanda

    Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:

    • tramite PEC 
    • entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.

    Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

  • Inail

    Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,

     Il decreto ministeriale è passato  agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

    Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso,  sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge  l’avanzo di gestione degli anni precedeni  pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail, 

    La dotazione finanziaria  disponibile nel 2024 è pari quindi  12.367.886 euro.

    Gli importi dei singoli indennizzi  2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico .  sono riportati nella seguente tabella:

    Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro

    PRESTAZIONI ANNO 2024 

    Tipologia

    N. superstiti

    Importo per nucleo superstiti 

    A

    1

    10.265,35

    B

    2

    16.449,29

    C

    3

    22.633,23

    D

    Più di 3

    28.817,17

    Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro  del lavoro   n. 75  del 18.5.2023 

    Ecco gli importi degli indennizzi per gli  eventi verificatisi tra il 1° gennaio  e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:

    PRESTAZIONI ANNO 2023 

    Numerosità nucleo familiare superstite 

     

    1 persona

    2 persone 

    3 persone 

    Più di 3 persone 

    Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023 

    € 4.000,00 

    € 7.500,00 

    € 11.000,00 

    € 14.500,00 

    Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023 

    € 5.000,00 

    € 6.500,00 

    € 8.000,00 

    € 9.500,00 

    TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023 

    € 9.000,00 

    € 14.000,00 

    € 19.000,00 

    € 24.000,00 

    Fondo Indennizzo  vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni

    Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     Eroga  due prestazioni:

    1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e  delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL 

     I soggetti beneficiari del fondo sono  i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: 

    • coniuge; 
    • figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; 
    • in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
    •  In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; 
    • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

    Hanno diritto alla prestazione una tantum:

    •  sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U. 
    •  quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
    •  superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

    2 – anticipazione della rendita dei superstiti 

     L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai  superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. 

    Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite  l'INAIL.

  • Inail

    Prestazioni INAIL ai cittadini/e moldavi: le istruzioni

    E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio   con la  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.

    Con la circolare 9 del 11 aprile 2024 anche INAIL fornisce le proprie indicazioni  e riepiloga le previsioni , riprendendo anche la circolare INPS N. 2 2024 sullo stesso tema.

    Accordo Italia-Moldova: campo di applicazione e prestazioni escluse

    Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'accordo  ricomprende 

    a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;

    b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.

    Per la Repubblica di Moldova, l’Accordo si applica :

    • alla pensione per limite d'età, 
    • alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, 
    • alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e
    •  alla pensione per i superstiti.

    Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell’intesa bilaterale le seguenti prestazioni:

    • – per l'Italia: l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia2;
    • – per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
    • In materia di esportabilità delle prestazioni, l’Inail provvederà a erogare ai lavoratori aventi diritto le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattie professionali, senza limitazioni e restrizioni.

    Prestazioni economiche INAIL: esportabilità e presentazione domande

    La circolare precisa che l'articolo 4 dell’Accordo prevede l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia.

    I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’Inail e residenti in Moldova continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni.

    Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, CNAS,   all’Inail. L’istituzione competente moldava procederà senza indugio a trasmettere all’Inail le domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti 

    Ugualmente, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell'Inail che le trasmettono allo CNAS.

    Accordo Italia Moldova Esami medici per prestazioni INAIL

    In tema  di accertamenti medici , come da linee guida dell’Istituto in materia di visite  e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero (cfr Circolare Inail 13 maggio 2013, n. 25)   l'accordo prevede  che  per eventuali prestazioni che richiedano  esami  medici questi vengono effettuati dall'istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato.

    Nel caso in cui l'esame medico venga effettuato anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all'istituzione dell'altra Parte.

  • Inail

    Malattie professionali: tabelle aggiornate 2024

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2023  il decreto del ministero del lavoro del 15 dicembre 2023  che definisce l'aggiornamento dell'elenco delle malattie  professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali e' obbligatoria la denuncia all'INAIL ,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.

     In allegato sono fornite le tabelle complete che entreranno poi nel testo unico per la sicurezza .

    Sono suddivise in 

    LISTA 1 MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 4 – MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI
    • GRUPPO 5 – MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI

    GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI 

    LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ

    • GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

    LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI

    LISTA III  

    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI

    LISTA III

    • GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI

    Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2024 

  • Inail

    INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo

    Con la  circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail  si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni ,  annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate. 

    Nello specifico la circolare   ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che 

    " la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste  dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di  accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di  centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83  dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed  all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica  soggettiva rivendicata. "

     Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma  la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad  emettere un provvedimento espresso di  assenso o di  rigetto e a comunicarlo all'interessato  

    Solo l’adozione  di tale provvedimento  determina la cessazione della sospensione della prescrizione. 

    La prescrizione specifica ancora la circolare  INAIL,   riprende a decorrere dalla data di ricezione  del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come  affermato  anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,