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Autoliquidazione INAIL: dichiarazioni in formato JSON dal 2023
INAIl ha reso disponibili sul proprio sito i file che contengono le istruzioni per l'utilizzo del nuovo formato JSON (JavaScript Object Notation) con il quale dal prossimo anno si potranno ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni per l'autodichiarazione INAIL 2022 2023.
L'istituto precisa che rispetto all’attuale formato (txt ), il nuovo JSON garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura, quindi dal 2023 -2024 il nuovo formato sarà obbligatorio.
Il comunicato informa inoltre che dalla prossima autoliquidazione INAIL 2022-2023 l'utilizzo sarà facoltativo sarà ancora possibile dunque utilizzare indifferentemente entrambe le procedure, per consentire agli utenti di conoscere gradualmente il nuovo sistema .
Ricordiamo che la dichiarazione delle retribuzioni costituisce la base per l'autoliquidazione dei premi INAIL, e va effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno dai datori di lavoro obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prendendo a riferimento la situazione dell'anno precedente .
Entro il 16 febbraio però le aziende sono obbligate ad effettuare il versamento del premio INAIL dovuto a titolo di acconto sulle retribuzioni erogate l'anno precedente. Nella dichiarazione va effettuata anche la scelta di rateizzare eventualmente i pagamenti.
Qui i link INAIL alla documentazione sul nuovo formato:
Vale la pena specificare che JSON è un formato nato agli inizi degli anni 2000 per lo scambio di dati tra utenti, anche sul web. Si basa su un sottoinsieme del Linguaggio di Programmazione JavaScript, Standard ECMA-262 Terza Edizione – Dicembre 1999. Piu in particolare è un formato di testo completamente indipendente dal linguaggio di programmazione, ma utilizza convenzioni conosciute dai programmatori di linguaggi della famiglia del C, come C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, e molti altri.
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OT23 2023: Modello e istruzioni
Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 con l'istruzione operativa del 1 agosto 2022.
Pubblicata anche la Guida alla compilazione.
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono sostanzialmente invariati .
Si segnalano però le seguenti novità applicative:
- punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 del 2022;
- riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete con obbligo di rottamazione di queste ultime
- riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing
- la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida,
- la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l’inserimento dell’intervento E-191;
- la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
- la modifica dell’intervento F-3 che ora richiede l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine tra quelle elencate
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Codatorialità, distacchi e modello Unirete: le istruzioni INAIL
Con circolare n. 31 del 3 agosto 2022 INAIL fornisce le istruzioni operative in relazione ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento
- all’inquadramento previdenziale e assicurativo,
- agli adempimenti nei confronti dell’Inail per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa in rete.
L'istituto sottolinea che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Vengono inoltre indicate le regole per la determinazione dei premi dovuti e i profili operativi connessi alla responsabilità solidale, le istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale.
Inail richiama su tema anche le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 315 di febbraio 2022.
Adempimenti INAIL datore di lavoro in codatorialità
Il datore di lavoro di riferimento deve assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e in particolare:
1) a presentare le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi
3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.
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Sospensione INAIL per ASD e SSD 2022: istruzioni
Con Circolare n. 23 del 27 maggio 2022, l'INAIL fornisce le istruzioni operative in merito alla sospensione, fino al 31 luglio prossimo, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2022, per tutti gli organismi del settore sportivo , come previsto dal d.l. 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34.
La circolare ricorda che possono beneficiare della sospensione:
- le federazioni sportive nazionali,
- gli enti di promozione sportiva e
- le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
Per fruire delle sospensione necessario darne comunicazione entro il 31 luglio. Di seguito il dettaglio delle istruzioni.
Le nuove scadenze: comunicazione, adempimenti e versamenti INAIL
La comunicazione di sospensione va presentata dal 1° giugno al 31 luglio 2022 utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile in www.inail.it
Gli adempimenti sospesi , ovvero:
- presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione e
- presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione,
devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.
I versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:
- 999251 per il versamento in un’unica soluzione dei premi sospesi entro il 31 agosto 2022;
- 999252 per il versamento in forma rateale (prima rata) entro il 31 agosto . Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese, ad eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022, che deve essere versata entro il 16 del mese.