-
Terme e soggiorni climatici INAIL: rimborsi spese anche post revisione
Nella circolare 20 del 24 maggio 2023 INAIL comunica le novità della delibera del CDA che modifica il protocollo 2018 sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici per
- gli infortunati/tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta,
- i titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi senza limiti di tempo e
- i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale
Va ricordato che le tutele INAIL comprendono infatti molte prestazioni per i lavoratori infortunati o soggetti a malattie professionali , tra le quali sono comprese
- erogazione di farmaci
- cure idrofangotermali o di soggiorni idroclimatici.
- assistenza protesica,
- interventi per l'autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo
Queste prestazioni , sottolinea la circolare vengono erogate anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.
Nella stessa logica, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi.
Con la circolare 20 2023, a seguito della deliberazione del 15 maggio 2023 in relazione alle cure termali e ai soggiorni climatici si precisa che anche per le spese correlate non sarà più applicabile il termine della revisione della disabilità accertata, quindi le spese resteranno rimborsabili anche dopo tale scadenza.
Le nuove disposizioni si applicano:
- a tutti i casi futuri,
- a quelli in istruttoria e
- a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.
-
Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità
INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023 i servizi online aggiornati relativi a
- Comunicazione di infortunio,
- Denuncia/comunicazione di infortunio,
- Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi
per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.
Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione degli applicativi online o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.
I dettagli sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Inail precisa che che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve
- specificare che il dipendente è in codatorialità
- far riferimento per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.
Vanno indicate le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente
Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.
Si ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche
- l’autoliquidazione annuale dei premi
- le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione, che vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;
-
Premi INAIL Lampedusa e Linosa sospesi: le istruzioni per la proroga
Con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL ha fornito nella circolare 17 del 10 maggio 2023 le istruzioni operative per la fruizione della proroga della sospensione dei versamenti dei premi dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ovvero Linosa e Lampedusa. In allegato alla circolare sono fornite anche il provvedimento, modello e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i versamenti .
Premi INAIL Lampedusa e Linosa nuove scadenze e rateizzazione
A seguito del Decreto Milleproroghe (198/ 2022) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019) già sospesi
per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa
potrà essere effettuato alle seguenti nuove scadenze , senza applicazione di sanzioni e interessi.
- a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Il versamento potrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure
- mediante rateizzazione, rispettivamente con :
-
- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo per il primo 50%, e
- fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per il restante importo
In caso di rateizzazione viene specificato inoltre che :
- le prime rate delle due tranche vanno versate nei termini sopracitati , 30 giugno e 30 novembre
- i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare, entro il 30 giugno, apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del direttore del 5 aprile 2023.
Come previsto dalla legge non è possibile il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che fossero eventualmente già stati versati.
-
Autoliquidazione INAIL incompleta e Durc a rischio: come fare
I datori di lavoro che hanno omesso l'invio all'INAIL del foglio salari per l'autoliquidazione, dovuto entro il 28 febbraio, rischiano in caso di controlli non solo la sanzione amministrativa ma anche il blocco del Documento unico di regolarità contributiva DURC. Vediamo più in dettaglio le possibilità di sanare la situazione
L'autoliquidazione INAIL dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.richiede ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale l'invio
- della dichiarazione delle retribuzioni telematica,
- della richiesta di rateazione e
- della domanda di riduzione del premio artigiani
In questi giorni l'istituto sta raccogliendo i dati aziendali e , in caso di mancato recepimento delle retribuzioni richieste, l’INAIL può:
- procedere all’accertamento di tali retribuzioni o
- efettuare la liquidazione del premio sulla base delle retribuzioni dell’anno precedente.
ATTENZIONE La necessità di accertamento può portare anche a verifiche ispettive in particolare per le aziende di più grandi dimensioni, in particolare in merito a una eventuale cessata attività.
Si ricorda che la mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con:
- sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se l'omissione non comporta un premio inferiore al dovuto.
- sanzione amministrativa e sanzioni civili se l' omissione determina una mancata richiesta di premio
Come accennato in apertura una delle conseguenze del mancato invio del foglio salari è anche l'impossibilita di ottenere il DURC – documento unico di regolarità contributiva, (come chiarito nella circolare INAIL n. 61/2015).
E' possibile però, per scongiurare questa eventualità, effettuare l'invio del foglio salari con la massima urgenza, anche dopo il termine di scadenza purché prima di eventuali solleciti INAIL .
-
Autoliquidazione INAIL 2023: istruzioni e coefficienti rateazione
ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata 16 FEBBRAIO 2023 altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali :
16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo)presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 28 FEBBRAIO 2023 comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. 16 FEBBRAIO 2023 in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate Data scadenza pagamento Coefficienti interesse 1 16-2-2023 0 2 16-05-2023 0,00416959 3 21-8- 2023 0,00847973 4 16-11-2023 0,01278986