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    Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

    E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

    Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

    I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

    Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

    Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

    Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

    Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

    Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

     Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

    Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

    IMPORTO FINANZIAMENTI

    La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

    Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

    • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
    •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

    I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

    I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

    1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
    2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

    È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

    Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

    I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

    • a. Robotica e macchine collaborative
    • b. Intelligenza Artificiale
    • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
    • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
    • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
    • f. Infrastrutture software di base
    • g. Tecnologie per la cyber-security
    • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
    • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
    • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
    • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
    • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
    • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

    I progetti devono prevedere:

    1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
    2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
    3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
    4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

    Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

    Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

    REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

    I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

    Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

    Bando INAIL BIT come fare domanda

    Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

     I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

    •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
    •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
    •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
    •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
    • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
      •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
    •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

    Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

    Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

    La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

     Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

     Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

    Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

    1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
    2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
    3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
    4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
    5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

    Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

    a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

    • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
    • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
    • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

    b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

    • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
    • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
    • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

    Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

    Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

     Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

    ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

     9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

     9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

    8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

    9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

     9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

    8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

    8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

    9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

     9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

    8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

    9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

     8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

    9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

     8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

    8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

    9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

    8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

    L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

  • Inail

    Terme e soggiorni climatici INAIL: rimborsi spese anche post revisione

    Nella circolare 20 del 24 maggio 2023 INAIL comunica le novità della delibera del CDA che modifica il protocollo 2018  sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici per 

    • gli infortunati/tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta, 
    • i titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi senza limiti di tempo e 
    • i titolari di  indennizzo per infortunio o malattia professionale 

    Va ricordato che le tutele INAIL comprendono infatti molte prestazioni per i lavoratori infortunati o soggetti a malattie professionali , tra le quali sono comprese 

    • erogazione di farmaci 
    •  cure idrofangotermali o di  soggiorni idroclimatici.
    •  assistenza protesica,
    •  interventi per l'autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo  

    Queste prestazioni , sottolinea la circolare vengono erogate  anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti  necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali  e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile  da lavoro.

     Nella stessa logica, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano  rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

    Con la circolare  20 2023, a seguito della deliberazione del 15 maggio 2023  in relazione alle cure termali e ai soggiorni climatici   si precisa che anche per le spese correlate   non  sarà più applicabile il termine  della revisione della disabilità accertata, quindi le spese resteranno rimborsabili  anche dopo tale scadenza. 

    Le  nuove disposizioni  si applicano:

    •  a tutti i casi futuri,
    •  a quelli in istruttoria e 
    • a quelli  per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.
  • Inail

    Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità

    INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023  i servizi online aggiornati relativi a 

    • Comunicazione di infortunio, 
    • Denuncia/comunicazione di infortunio, 
    • Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi

    per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.

    Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è  dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione  degli applicativi online  o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni  fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.

    I dettagli  sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

     Inail  precisa che  che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve

    •  specificare che il dipendente è in codatorialità 
    •  far riferimento  per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.

    Vanno indicate  le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente

    Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.

    Si  ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli  infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno   1965, n. 1124 

    Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche 

    • l’autoliquidazione annuale dei premi
    • le denunce  riguardanti le lavorazioni  esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione,  che  vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;

  • Inail

    Premi INAIL Lampedusa e Linosa sospesi: le istruzioni per la proroga

    Con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL ha fornito nella circolare 17 del 10 maggio 2023  le istruzioni operative per la fruizione  della proroga della sospensione  dei versamenti dei premi  dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ovvero Linosa e Lampedusa. In allegato alla circolare sono fornite anche il provvedimento,    modello e istruzioni  dell'Agenzia delle Entrate per i versamenti .

    Premi INAIL Lampedusa e Linosa  nuove scadenze e rateizzazione

    A seguito del Decreto Milleproroghe (198/ 2022) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019)  già sospesi

     per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa 

     potrà essere effettuato alle seguenti nuove scadenze ,   senza applicazione di sanzioni e interessi.

    • a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
    • b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

    Il versamento  potrà essere  effettuato:

    1.  in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure 
    2. mediante rateizzazione, rispettivamente  con :
      •  fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo per il primo 50%, e 
      • fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo,  per il restante importo 

    In caso di rateizzazione viene specificato  inoltre che :

    • le prime rate  delle due tranche vanno versate nei termini sopracitati , 30  giugno e 30 novembre 
    •  i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare, entro il 30 giugno, apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del direttore del 5 aprile 2023.

    Come previsto dalla legge  non è possibile il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali  che fossero eventualmente già stati versati.

  • Inail

    INAIL tabelle tipologiche infortuni in aggiornamento

    Inail annuncia  che oggi 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.

    Le tabelle sono necessarie gli utenti  per il corretto inoltro  delle suddette comunicazioni tramite file. 

    Le modifiche sono riportate nel file “20230330-Variazioni Comuni-CAP-ASL-Sedi Inail.xlsx.

    È, inoltre, disponibile la nuova tabella generale “20230330-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso. 

    Di seguito il link alle pagine istituzionali con i documenti aggiornati 

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi ai certificati medici di infortunio.

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi alla denuncia di malattia professionale.

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi alla denuncia di infortunio.

    • Tabelle di decodifica

    Moduli e modelli relativi alla comunicazione di infortunio.

  • Inail

    Sorveglianza lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL

    INAIL ha pubblicato lo scorso 24 marzo la circolare 11 2023 che  riepiloga  e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale. 

    Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire  gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall'Istituto fino all'importo die 150 euro

    L'istituto precisa che il nuovo documento sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 2 novembre 2006, n. 47.

    Sorveglianza e occhiali speciali quali lavoratori sono soggetti?

    Gli obblighi  riguardano i datori di lavoro con dipendenti  che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali  al netto delle pause obbligatorie  (quindici  minuti  ogni  centoventi  minuti  di applicazione continuativa , se non diversamente  stabilito dalla contrattazione collettiva ).

    E' prevista in particolare la sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi.

    La sorverglianza sanitaria: istruzioni

    Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico  competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

    • • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica
    • • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati  idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori over 50 e quinquennale negli altri casi;
    • • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando  sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente

    In particolare al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti  condizioni,  a seguito delle quali vanno presi i relativi  provvedimenti, specificati nella tabella allegata alla circolare:

    1.  normale acuità visiva e assenza di astenopia
    2.  normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
    3.  normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
    4.  acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

    La circolare precisa che  le evidenze scientifiche ed epidemiologiche non hanno evidenziato   ad oggi rischi per la salute  visiva dell’operatore e ’ valutano comunque  l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

    Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) quando a carico del datore di lavoro

    INAIL sottolinea che I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) qiundi non sono mai a carico del datore di  lavoro.

    Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su   videoterminali  quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, 

    Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro CHE , è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

    L’iter per l’acquisto e il rimborso dei DSCV

    Il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL  competente per la liquidazione della spesa.

    Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

    Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta fattura, allegando 

    • la  prescrizione del medico competente e
    •  al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.

     La fattura deve specificare le singole voci di spesa  e  la tipologia delle lenti.

    E' previsto  il rimborso da parte dell'istituto  I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo  comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.