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Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi
E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL il 7 novembre 2022.
Il bando viene realizzato in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
I contributi del Bando BIT andranno a coprire fino al 50 % delle spese sostenute dalle imprese.
Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo l'elenco dei progetti ammessi .
Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.
Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti
Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes 4.0 che è una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0
Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali
Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una stabile organizzazione in Italia e possiedono gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.
Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.
IMPORTO FINANZIAMENTI
La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.
Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:
- importo minimo non inferiore a euro 100.000 e
- importo massimo non superiore a euro 140.000.
I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del Bando).
I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:
- in una unica soluzione al termine del progetto;
- in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale
È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.
Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti
I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.
- a. Robotica e macchine collaborative
- b. Intelligenza Artificiale
- c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
- d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
- e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
- f. Infrastrutture software di base
- g. Tecnologie per la cyber-security
- h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
- i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
- j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
- k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
- l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
- m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired
I progetti devono prevedere:
- un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
- una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
- il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.
Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.
Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.
REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.
Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.
Bando INAIL BIT come fare domanda
Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre 2022
I soggetti proponenti devono compilare entro e non oltre il
16 gennaio 2023il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati elencati di seguito:- Allegato 1 (Domanda dei benefici)
- Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
- Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
- Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
- Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
- Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
- Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)
Ulteriori approfondimenti , faq e bando integrale con tutti gli allegati sono disponibili nel portale di ARTES 4.0 "retecompetencecenter4-0"
Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione
La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:
Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.
Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali
Nella Fase 1 saranno valutati i seguenti requisiti
- Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
- Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
- Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
- di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
- Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.
Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e tecnico scientifici come segue:
a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE
- Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
- Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
- Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO e MINIMO
- Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20 minimo 12
- Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20 minimo 12
- Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8
Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi
Riportiamo l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con le relative aziende proponenti .
Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.
ID PROPOSTA- ESITO – SOCIETÀ PROPONENTE/I
9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.
9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l.
8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l.
9155 Ammessa Smart Track S.r.l.
9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.
8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l.
8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l.
9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.
9135 Ammessa Geckosoft S.r.l.
8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l.
9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.
8771 Ammessa Gruppo Ecosafety S.r.l.
9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)
8793 Ammessa EXTERYO S.r.l.
8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale
9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l.
8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l.
L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane
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Terme e soggiorni climatici INAIL: rimborsi spese anche post revisione
Nella circolare 20 del 24 maggio 2023 INAIL comunica le novità della delibera del CDA che modifica il protocollo 2018 sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici per
- gli infortunati/tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta,
- i titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi senza limiti di tempo e
- i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale
Va ricordato che le tutele INAIL comprendono infatti molte prestazioni per i lavoratori infortunati o soggetti a malattie professionali , tra le quali sono comprese
- erogazione di farmaci
- cure idrofangotermali o di soggiorni idroclimatici.
- assistenza protesica,
- interventi per l'autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo
Queste prestazioni , sottolinea la circolare vengono erogate anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.
Nella stessa logica, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi.
Con la circolare 20 2023, a seguito della deliberazione del 15 maggio 2023 in relazione alle cure termali e ai soggiorni climatici si precisa che anche per le spese correlate non sarà più applicabile il termine della revisione della disabilità accertata, quindi le spese resteranno rimborsabili anche dopo tale scadenza.
Le nuove disposizioni si applicano:
- a tutti i casi futuri,
- a quelli in istruttoria e
- a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.
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Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità
INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023 i servizi online aggiornati relativi a
- Comunicazione di infortunio,
- Denuncia/comunicazione di infortunio,
- Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi
per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.
Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione degli applicativi online o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.
I dettagli sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Inail precisa che che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve
- specificare che il dipendente è in codatorialità
- far riferimento per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.
Vanno indicate le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente
Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.
Si ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche
- l’autoliquidazione annuale dei premi
- le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione, che vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;
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Premi INAIL Lampedusa e Linosa sospesi: le istruzioni per la proroga
Con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL ha fornito nella circolare 17 del 10 maggio 2023 le istruzioni operative per la fruizione della proroga della sospensione dei versamenti dei premi dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ovvero Linosa e Lampedusa. In allegato alla circolare sono fornite anche il provvedimento, modello e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i versamenti .
Premi INAIL Lampedusa e Linosa nuove scadenze e rateizzazione
A seguito del Decreto Milleproroghe (198/ 2022) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019) già sospesi
per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa
potrà essere effettuato alle seguenti nuove scadenze , senza applicazione di sanzioni e interessi.
- a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Il versamento potrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure
- mediante rateizzazione, rispettivamente con :
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- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo per il primo 50%, e
- fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per il restante importo
In caso di rateizzazione viene specificato inoltre che :
- le prime rate delle due tranche vanno versate nei termini sopracitati , 30 giugno e 30 novembre
- i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare, entro il 30 giugno, apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del direttore del 5 aprile 2023.
Come previsto dalla legge non è possibile il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che fossero eventualmente già stati versati.
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INAIL tabelle tipologiche infortuni in aggiornamento
Inail annuncia che oggi 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.
Le tabelle sono necessarie gli utenti per il corretto inoltro delle suddette comunicazioni tramite file.
Le modifiche sono riportate nel file “20230330-Variazioni Comuni-CAP-ASL-Sedi Inail.xlsx.
È, inoltre, disponibile la nuova tabella generale “20230330-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso.
Di seguito il link alle pagine istituzionali con i documenti aggiornati
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi ai certificati medici di infortunio.
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi alla denuncia di malattia professionale.
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi alla denuncia di infortunio.
- Tabelle di decodifica
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Sorveglianza lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL
INAIL ha pubblicato lo scorso 24 marzo la circolare 11 2023 che riepiloga e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale.
Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall'Istituto fino all'importo die 150 euro
L'istituto precisa che il nuovo documento sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 2 novembre 2006, n. 47.
Sorveglianza e occhiali speciali quali lavoratori sono soggetti?
Gli obblighi riguardano i datori di lavoro con dipendenti che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause obbligatorie (quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa , se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva ).
E' prevista in particolare la sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi.
La sorverglianza sanitaria: istruzioni
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
- • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica
- • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori over 50 e quinquennale negli altri casi;
- • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente
In particolare al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, a seguito delle quali vanno presi i relativi provvedimenti, specificati nella tabella allegata alla circolare:
- normale acuità visiva e assenza di astenopia
- normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
- normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
- acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.
La circolare precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche non hanno evidenziato ad oggi rischi per la salute visiva dell’operatore e ’ valutano comunque l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.
Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) quando a carico del datore di lavoro
INAIL sottolinea che I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) qiundi non sono mai a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su videoterminali quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione,
Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro CHE , è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.
L’iter per l’acquisto e il rimborso dei DSCV
Il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta fattura, allegando
- la prescrizione del medico competente e
- al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.
La fattura deve specificare le singole voci di spesa e la tipologia delle lenti.
E' previsto il rimborso da parte dell'istituto I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.