• Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Incentivo assunzione disabili 2026: requisiti, misura e domanda

    Anche nel 2026 le imprese che assumono lavoratori con disabilità possono contare su un incentivo economico corrisposto dall'INPS fino al 70% della retribuzione mensile lorda, per periodi che arrivano fino a 60 mesi. Lo conferma il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026, che ha assegnato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 76,1 milioni di euro per l'annualità 2025, garantendo continuità a una misura ormai consolidata nel panorama delle agevolazioni all'occupazione.

    L'incentivo, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 68/1999, resta disciplinato nelle sue modalità operative dalla Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, ancora oggi il riferimento tecnico per la gestione delle domande e delle procedure di conguaglio.

    La continuità della misura è legata alla disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge n. 68/1999. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha ripartito, per l'annualità 2025, risorse complessive per 76,1 milioni di euro, di cui:

    • 21,9 milioni dallo stanziamento ordinario;
    • circa 7,7 milioni dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro;
    • 46,6 milioni a valere sulle risorse dell'annualità 2025.

    L'INPS assicura un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle domande e sull'erogazione delle risorse.

    Chi può richiedere l’incentivo e per quali lavoratori

    Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 68/1999 per la copertura della quota di riserva, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

    Il beneficio riguarda tre categorie di lavoratori:

    • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
    • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle medesime tabelle;
    • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

    Restano escluse dall'incentivo le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in queste tre fattispecie.

     

    Quali requisiti servono per mantenere il beneficio e la cumulabitlita

    Oltre alla condizione di disabilità del lavoratore assunto, la fruizione dell'incentivo richiede:

    •  il rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicati, nonché
    •  la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro-anno. 
    • Va inoltre rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare il regime de minimis.

    Sulla cumulabilità: alle risorse nazionali si affiancano quelle dei Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, cumulabili con l'incentivo INPS solo se quest'ultimo non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro. Il Fondo regionale finanzia inoltre il rimborso forfetario delle spese per accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, adeguamento postazioni di lavoro, formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo) per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

     L'incentivo INPS resta cumulabile con eventuali riduzioni contributive, ma non con altre misure di sostegno economico riferite allo stesso lavoratore.

    Quanto vale l’incentivo e per quale tipo di contratto

    L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per le trasformazioni di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% l'incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.

    L'entità e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto 

    ESEMPI DI CALCOLO

    Ecco tre esempi numerici semplici basati sulle percentuali  indicate, prendendo come retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali €2.000.

    • Riduzione per disabilit  > 79% (70% per 36 mesi)

    Incetivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

    Durata: 36 mesi

    Totale incentivo su 36 mesi: €1.400 × 36 = €50.400

    • Riduzione per disabilita  67–79% (35% per 36 mesi)

    Incentivo mensile: 35% di €2.000 = €700

    Durata: 36 mesi

    Totale incentivo su 36 mesi: €700 × 36 = €25.200

    • Disabilità intellettiva o psichica con riduzione > 45% (70% per 60 mesi)

    Incentivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

    Durata: 60 mesi

    Totale incentivo su 60 mesi: €1.400 × 60 = €84.000

    Scarica la scheda di sintesi

    Come e quando presentare la domanda all’INPS

    La domanda di ammissione all'incentivo va inviata all'INPS esclusivamente per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell'azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (già noto come applicazione "DiResCo"), utilizzando il modulo di istanza "151-2015". Nella domanda vanno indicati i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, la natura del rapporto di lavoro e l'imponibile lordo annuo previsto.

    La procedura ha scadenze perentorie da rispettare in sequenza:

    • l'INPS risponde entro 5 giorni comunicando la disponibilità delle risorse e l'importo massimo prenotabile;
    • il datore di lavoro ha 7 giorni per stipulare il contratto, se non già in essere;
    • il datore di lavoro ha 14 giorni lavorativi per comunicare l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione.

    L'inosservanza di questi termini comporta la perdita degli importi prenotati. Una volta confermata la domanda, il beneficio viene fruito mensilmente in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens; per i datori di lavoro agricoli la fruizione avviene tramite le denunce DMAG trimestrali.

    FAQ

    Un'azienda che non ha l'obbligo di assunzione può comunque richiedere l'incentivo?

    Sì. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di quota di riserva ex art. 3 Legge 68/1999, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

    È possibile ottenere l'incentivo per un contratto a tempo determinato?

    Solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, e solo se il contratto ha durata non inferiore a 12 mesi. Per le altre categorie serve un contratto a tempo indeterminato.

    Cosa succede se il datore di lavoro non comunica l'assunzione entro 14 giorni?

    La mancata comunicazione entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi comporta la perdita degli importi prenotati.

    L'incentivo INPS è cumulabile con i fondi regionali per la disabilità?

    Sì, ma solo se l'incentivo INPS non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro coperto dal fondo regionale.

    Come si utilizza concretamente il beneficio una volta ottenuto?

    Mensilmente, in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens (DMAG trimestrali per i datori agricoli).

    Allegati:
  • Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni

    ll decreto legge 62 2026  detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto  di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori.  Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)

    L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :

    •  l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
    •  resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
    •  il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
    • non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.

     Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.

    ATTENZIONE  Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .

    Inoltre va posta attenzione al fatto che  l’accesso ai benefici contributivi  è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri  indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).

    Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto,  probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali 

    Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.

     Vediamo di seguito tutti i dettagli  di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.

    Bonus Donne e Bonus Giovani 2926

    Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

    L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).

     Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo,  Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna,  Marche  e  Umbria.

    Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione

    il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica. 

    Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.

     L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

     Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.

    Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie

    Tutte e quattro le misure condividono alcune  condizioni operative fondamentali. 

    1. le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
    2. :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione. 
    3. in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito. 
    4. In caso  mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza

    Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non  è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .

    Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.

    Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS

    isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività
    Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
    12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g
    650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS
    Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
    12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g
    500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS
    Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS
    StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE

    Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne

    Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES

    Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani

    Incentivi solo con Salario giusto

    ATTENZIONE, come anticipato sopra,   nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto”  ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).

     Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.

    Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.

    In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.

  • Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Assunzioni agevolate: pubblicazione in SIISL sperimentale dal 1 aprile

    Con il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 viene avviata, a partire dal 1° aprile 2026, una fase di sperimentazione delle nuove regole previste dall’articolo 14 del DL n. 159/2025, per la trasparenza delle assunzioni e accesso ai benefici contributivi.

    In attesa del decreto attuativo definitivo e del completo recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva, l’Istituto chiarisce che le disposizioni trovano applicazione in via facoltativa. I datori di lavoro, insieme agli intermediari, possono quindi scegliere di pubblicare una vacancy sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) collegata all’assunzione incentivata., senza che ciò incida sulle modalità ordinarie di richiesta degli incentivi, che restano disciplinate dalle consuete istruzioni INPS.

    Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche canale alternativo per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie, affiancandosi ai sistemi regionali, per ora sempre su base opzionale.

    Sul piano operativo, il messaggio INPS fornisce anche puntuali istruzioni tecniche per l’utilizzo del sistema SIISL e per la corretta gestione dei dati nei flussi contributivi. 

    Possono operare sulla piattaforma, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro, i loro intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, nonché le agenzie per il lavoro per la pubblicazione delle vacancy.

     La pubblicazione dell’offerta deve risultare coerente con la Comunicazione Obbligatoria (UNILAV), con particolare riferimento a datore di lavoro, contratto e profilo professionale.

    Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro che intendono aderire alla sperimentazione possono valorizzare, all’interno del flusso Uniemens (sezione <InfoAggCausaliContrib> della Posizione Contributiva), l’identificativo della vacancy (id_vacancy), utilizzando l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e specificando il tipo identificativo “ID_VACANCY”. Tale codice, composto da 18 cifre, deve risultare coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL e con il soggetto datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva. Inoltre, l’Istituto precisa che, una volta a regime, l’esposizione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria e dovrà rispettare precisi vincoli temporali, tra cui la pubblicazione della vacancy in data antecedente o contestuale alla fruizione del beneficio contributivo.

    Ricordiamo di seguito la norma istitutiva .

    Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL: cosa si sa

    L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS

    L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.

    Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.

    L’obiettivo della misura è duplice:

    1. trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
    2. integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.

    Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.

    Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei

    Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza

    Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.

    Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:

    • l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
    • la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
    • ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,

    In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.

    Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.

  • Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: le proroghe

    In sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) è stata inserita la proroga degli incentivi alle assunzioni di giovani, donne e nelle aree ZES previsti dal Dl Coesione (Dl 60/2024), scaduti al 31 dicembre 2025. 

    La legge di conversione è stata  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2026 

    La forma definitiva  prevede però una estensione con scadenze  e aliquote diversificate

    L'articolo 14 approvato   nello specifico prevede :

    • Per le assunzioni di under 35 mai occupati a tempo indeterminato (incluse le trasformazioni), l’esonero contributivo previsto dal decreto Coesione – pari al 100% per 24 mesi nel limite di 500 euro mensili (650 euro nelle regioni della Zes Unica Mezzogiorno) – viene esteso alle assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, ma con aliquota ridotta al 70%, che torna al 100% in caso di incremento occupazionale netto. 
    • Analoga proroga al 30 aprile 2026 è prevista per le assunzioni nella Zes Unica Mezzogiorno, con esonero al 70% elevabile al 100% in presenza di nuova occupazione netta; dopo il 31 dicembre 2025 l’incentivo Zes si applicherà anche a Marche e Umbria.
    •  Per le donne svantaggiate, invece, l’esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi viene prorogato fino al 31 dicembre. 
    • Prorogata infine al 2026 anche la mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa, finanziata con le risorse già stanziate in legge di bilancio.

    La proroga si rende necessaria anche alla luce del fatto che gli incentivi attualmente previsti dalla legge di Bilancio 2026 riconoscono solo esoneri contributivi parziali e sono subordinati a un decreto attuativo non ancora emanato.(vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Incentivi assunzioni 2025: ritardi e criticità

     Si ricorda che gli importi degli sgravi previsti dal DL Coesione 2025  sono  più elevati nelle ZES (fino a 650 euro mensili contro i 500 previsti nel resto d’Italia), ma tali misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, aspetto che ha comportato  il  ritardo e ha introdotto complicazioni: nel primo decreto interministeriale la decorrenza delle assunzioni agevolate infatti era stata fissata al momento della approvazione 31 gennaio e non a quello previsto dal decreto Legge. Il comunicato ministeriale del 14 aprile sulla firma dei decreti ha confermato che:"Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l'esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter."

    Quindi :

    1. per il bonus giovani, lo sgravio spetta per assunzioni a tempo indeterminato (o stabilizzazioni) di under 35 senza impieghi stabili. La finestra temporale generale va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ma per le assunzioni nelle ZES, il termine di decorrenza è la data di autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025). Questo riduce di fatto il periodo utile per fruire del beneficio pieno e genera confusione per chi ha assunto nel periodo precedente.
    2. Stessa logica per il bonus donne, articolato su tre categorie:
      • Donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
      • Donne disoccupate da almeno 6 mesi, solo se residenti nelle ZES;
      • Donne impiegate in settori o professioni svantaggiate.

    In particolare, per le donne ZES disoccupate da 6 mesi, la decorrenza utile è subordinata alla stessa autorizzazione UE, e l’agevolazione non si applica retroattivamente.

    Un’altra criticità riguardvaa la presentazione delle domande all’INPS. Nei casi con incentivo maggiorato (650 euro per giovani nelle ZES e donne disoccupate residenti nelle ZES), i decreti richiedono che la domanda sia presentata prima dell’assunzione. 

    Altro elemento critico  era la durata delle agevolazioni: mentre la legge prevedeva 24 mesi per il bonus donne in tutti i casi, il decreto attuativo limita a 12 mesi il beneficio per le assunzioni nei settori svantaggiati. 

    i dettagli  operativi sui bonus Giovani  e Donne sono stati chiariti  nelle circolari INPS 

    Proroghe incentivi assunzioni al 2026 tabella di riepilogo

    Misura Scadenza proroga Aliquota esonero Note operative
    Assunzioni giovani (under 35) 30 aprile 2026 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto Limite 500 €/mese (regola generale). Valide anche le trasformazioni.
    Assunzioni giovani in Zes Unica Mezzogiorno 30 aprile 2026 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto Massimale 650 €/mese. Dopo il 31/12/2025 esteso anche a Marche e Umbria.
    Assunzioni in Zes Unica Mezzogiorno (generale) 30 aprile 2026 70% (fino a 24 mesi) – 100% se incremento occupazionale netto Esonero fino a 650 €/mese per 24 mesi.
    Assunzioni donne svantaggiate 31 dicembre 2026 100% (fino a 24 mesi) Fino a 650 €/mese. Requisiti: 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito (ovunque) oppure 6 mesi in Zes / settori con forte disparità di genere.

    Bonus Assunzioni legge di bilancio 2026

    La legge di bilancio 2026   prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad

    1.  assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non  dirigenziali) e 
    2.  trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

     Sarà un  decreto ministeriale, auspicabilmente piu veloce di quello relativo al 2025, a determinare  piu specificamente gli importi e le modalità  attuative degli sgravi .

    Il  limite di spesa è pari a :

    • 154 milioni di euro per l’anno 2026, 
    • 400 milioni per l’anno 2027 e 
    • 271 milioni per l’anno 2028.

    Su questo il Consiglio dei Consulenti del lavoro ha chiesto al ministero di emanare al piu presto i provvedimenti attuativi.

  • Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni ZES: ecco le istruzioni per l’esonero

    Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito  le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione

    La misura è  destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di over 35 in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

    La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina  requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.

    Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari

    L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES: 

    • Abruzzo
    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Molise
    • Puglia
    • Saregna
    • Sicilia

    A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate  da tale data.

    Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.

    Bonus ZES 2024-25 le regole

    L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

    L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:

    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • di personale non dirigenziale;
    • effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.

    Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.

    I lavoratori devono:

    • aver compiuto 35 anni ed 
    • essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.

    È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.

    Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES

    Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.

    La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.

    L’istanza deve contenere, tra l’altro:

    • dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
    • dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
    • tipologia contrattuale e orario di lavoro;
    • retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
    • regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.

    Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.

    Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati). 

    Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.

    Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.

  • Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Esonero per parità di genere 2025: al via le domande

    La legge n. 162 del 5 novembre 2021  ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere". 

    Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata  rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.

    Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.

    Per usufruirne, i datori di lavoro  che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile  prossimo. 

    La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )

    INPS ha fornito le nuove istruzioni  con il messaggio 3804  del  16 dicembre 2025.

    Vediamo di seguito  come funziona l'agevolazione e come si richiede.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda

    Modalità di presentazione della domanda

    I datori di lavoro privati devono:

    1. accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
    2. Selezionare l’anno di riferimento 2025 e 
    3. compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”

    ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.

    Il modulo telematico richiede la compilazione di:

    • Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
    • Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
    • Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
    • Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
    • Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari

    Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:

    1. Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
    2. Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
    3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
    4. Dati retributivi e aziendali che comprendono
      • Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
      • Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
      • Eventuali modifiche alla certificazione:

    Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.

    Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1%  della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno  contrassegnate dallo stato “Accolta”.

    A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda

    INPS  precisa nel messaggio che  le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.

    Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.

    ATTENZIONE Sono stanziati 50  milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.

    L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.

    È importante sottolineare  anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.

    Novità richieste precedenti

    Inps  chiarisce che i datori di  lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

    Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata  la

    richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.

    Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

    •  preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
    •  successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

    Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.

    Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS  rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. 

    ATTENZIONE  il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.

  • Incentivi assunzione ed esoneri contributivi

    Assunzione ricercatori: nuova agevolazione nella legge 79 2025

    E' stata pubblicata il 6 giugno 2025 la legge di conversione  del decreto-legge n. 45/2025 (PNRR Scuola),  che contiene un nuovo credito d’imposta da 10mila euro per chi assume un ricercatore o un ex dottorando. 

    Questa agevolazione sostituisce il precedente sgravio contributivo biennale da 7.500 euro, ritenuto poco efficace, considerando che finora è stato utilizzato da una sola azienda.  Occorre attendere un decreto attuativo del ministero dell'Università per le modalità di richiesta e applicazione 

    Nella legge sono presenti ulteriori novità per la carriera accademica. Vediamo  di seguito tutti i dettagli.

    Nuovo incentivo assunzione ricercatori 2025: requisiti e condizioni

    La norma relativa all’agevolazione per l’assunzione di ricercatori da parte delle imprese è contenuta nell’articolo 3-septies del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79

    A partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, le imprese che assumono a tempo indeterminato almeno un giovane ricercatore possono beneficiare di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta pari a 10.000 euro per ciascuna persona assunta.

    Questa misura è destinata a chi assume personale in possesso di:

    • un dottorato di ricerca, oppure
    • un contratto, attuale o passato, come ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 o 24 della legge n. 240/2010.

    Il credito d’imposta:

    • è concesso dal Ministero dell’università e della ricerca tramite una specifica procedura (che sarà regolata da un decreto ministeriale),
    • può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24,
    • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.

    Il beneficio:

    • non è soggetto ai limiti ordinari dei crediti d’imposta (quelli fissati, ad esempio, dalla legge finanziaria 2007 o dalla legge 388/2000),
    • è fruibile fino al 31 dicembre 2026,
    • è concesso nei limiti delle risorse disponibili stabilite dalla norma.

    L’obiettivo della misura è promuovere l’occupazione qualificata giovanile e il rafforzamento del legame tra mondo accademico e imprese, nel quadro dell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2.

    Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) dovrà quindi  emanare un decreto ministeriale attuativo che:

    • definisca i criteri e le modalità per la richiesta e concessione del credito d’imposta;
    • disciplini l’eventuale presentazione delledomande da parte delle imprese;

    precisi le modalità di utilizzo del credito e i controlli.

    Il testo precisa anche che il credito sarà concesso nei limiti delle risorse stanziate, perciò è probabile che il decreto specifichi anche il criterio cronologico di accesso (es. “fino ad esaurimento fondi”).

    ATTENZIONE Non è indicata una scadenza precisa per l’emanazione del decreto, ma poiché l’agevolazione parte dal 1° luglio 2025, il decreto attuativo dovrebbe teoricamente  essere pubblicato prima di quella data per permettere alle imprese di accedere concretamente al beneficio.

    Qui il testo coordinato della legge di conversione del dl 45 2025

    Nuove figure per il pre-ruolo universitario e salvaguardia progetti europei

    Oltre agli incentivi per l’assunzione nel privato, il decreto PNRR Scuola convertito in legge  interviene anhe su un altro fronte strategico: quello della carriera universitaria. 

    Grazie a un emendamento approvato in Senato, vengono introdotte due nuove tipologie contrattuali per il cosiddetto “pre-ruolo”, cioè il periodo intermedio tra il dottorato e l’accesso a un posto stabile da ricercatore o professore. Oltre al contratto di ricerca, già previsto dal 2024, ora sarà possibile attivare anche incarichi “di ricerca” e “post-doc”, con durata annuale rinnovabile fino a un massimo di tre anni, riservati a ex dottorandi e specializzandi.

    Potranno comprendere attività di ricerca, didattica e cosiddetta “terza missione” (cioè il trasferimento della conoscenza al territorio e al sistema produttivo). 

    Un aspetto particolarmente apprezzato dalla comunità scientifica è la possibilità, espressamente prevista, di utilizzare questi nuovi contratti per partecipare ai bandi europei, in particolare quelli legati al programma MSCA. Nei mesi scorsi, infatti, numerosi ricercatori e atenei avevano espresso forte preoccupazione per il rischio di esclusione dai progetti internazionali, a causa dell’incompatibilità del nuovo contratto di ricerca con le regole UE. 

    Con questa modifica, l’Italia rientra pienamente nella cornice della Carta europea dei ricercatori, garantendo ai giovani studiosi la possibilità di costruire carriere competitive a livello internazionale.