• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Incentivi assunzione giornalisti 2022: 12 milioni nel Fondo Editoria

    E' stato firmato nei giorni scorsi  dal  sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria, Moles, il nuovo DPCM per la ripartizione delle risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria per il 2022 di concerto con il Ministro del lavoro Orlando, il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti  e il Ministro dell'Eocnomia Franco.

     Lo stanziamento di risorse per 90 milioni  in favore del settore editoriale era stato inserito nella  Legge di Bilancio  2022, n. 234 2021. Per il 2023 sono destinati ulteriori 140 milioni. Il ministro del lavoro nel comunicato sottolinea che la misura intende "contrastare il precariato nell’editoria e  (…) destinare l'assegnazione di risorse pubbliche a chi genera lavoro di qualità, più stabile e retribuito meglio in un settore fondamentale per la vita democratica del Paese come l'informazione".

    In particolare i fondi  2022    così ripartiti:

    1.     15 milioni per il bonus edicole; Leggi in merito Bonus edicole domande dal 1 al 30 settembre
    2.     28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021;
    3.     12 per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co;
    4.     35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

    Riguardo ai fondi  destinati agli incentivi per le assunzioni a tempo inderminato si ipotizza che come per interventi precedenti  saranno utilizzati  per sostenere la stabilizzazione di giovani professionisti under 35 

     Si ricorda in merito  ad esempio che il l d.lgs. 70/2017   aveva previsto un rimborso pari al 75% degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del  contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse  all'informazione di età inferiore a 35 anni.  

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero imprese cabotaggio 2022: elenco beneficiari e istruzioni

    Con il messaggio 3353 del 12.9.2022   Inps illustra le modalità di fruizione dell'esonero  contributivo articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, riguardante i periodi agosto -dicembre 2020 e gennaio- dicembre 2021,  per le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che esercitano, 

    • attività di cabotaggio,
    •  di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,o
    •  di deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).

     Si ricorda in particolare che  si tratta della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta sia  dagli armatori sia  dai  lavoratori  italiani o comunitari mentre  non trova applicazione per i marittimi extracomunitari. 

    Le domande andavano presentate entro febbraio 2022.

     Il ministero delle infrastrutture ha autorizzato  le imprese beneficiarie tramite due successivi decreti direttoriali n. 187/2022 e n. 186/2022  del 10 agosto 2022 ( sostitutivi di decreti del 30 giugno) che individuano i beneficiari  rispettivamente 

    1. ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework, e
    2. della sezione 3.10 del medesimo Temporary framework.

    Elenco all 2

    Elenco all. 3 

    L'esonero riguarda in particolare i contributi elencati nella tabella seguente 

    IVS

    33%

    NASpI

    1,31%

    Contr. art. 25 L. 854/78

    0,30%

    Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)

    0,20%

    Malattia

    2,22%

    Maternità

    0,46%

    CUAF

    0,68%

    È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,30%).

    Istruzioni Uniemens esonero armatori

    Per la fruizione in Uniemens, sullle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità  viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.

    Il messaggio specifca quindi le modalità di compilazione del  flusso Uniemens che sarà da inviare 

    per le aziende  che rispettano 

    L’esposizione dei codici causale:

    •  “L233” per il 2020 e  “L234”  per il 2021 per le aziende che accedono ai sensi della  sezione 3.1 del Temporary framework e
    • “L235” per il 2020  e “L236 per il 2021 ” per le aziende che  accedono ai sensi della sezione 3.10  del temporary framework 

     potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

    Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività,  dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzione percettori di Reddito di cittadinanza istruzioni aggiornate

    L' 11 luglio  2022 INPS  con il messaggio 2766-2022  ha emanato le istruzioni  aggiornate per la fruizione dello sgravio contributivo   relativo alle assunzioni per i percettori di reddito di cittadinanza,  a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.

    (Vedi per maggiori dettagli Reddito di cittadinanza come incentivo alle imprese)

    La modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  infatti previsto le seguenti novità.

    1. ha  eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, assicurando la possibilità di fruire dell'incentivo direttamente comunicando l'assunzione
    2. le assunzioni possono essere sia  "a tempo indeterminato, pieno o parziale, che a tempo  determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, 
    3. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro  autorizzate dall'ANPAL possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc” e  in loro favore  va riconosciuto  il 20 per cento dell'incentivo , che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.

    La circolare comunica ora che è stato reso disponibile il  modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche 

    La misura dello sgravio contributivo 

    L'istituto precisa nella circolare che 

    • l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici
    • l’importo dell’incentivo calcolato dalla procedura costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive e corrisponde alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. ATTENZIONE: "nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto."
    • La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite con il  messaggio n. 4099/2019.

    Le condizioni per fruire dell'incentivo 

    L'istituto ricorda che sia i datori di lavoro che le agenzie per il lavoro  sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla legge 296-2006 ossia:

    • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
    • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    La circolare specifica  quindi le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione <PosContributiva>  che in  <lista PosPA >che <Posagri >

    i datori di lavoro autorizzati  potranno a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio,  quindi dal mese di competenza agosto (flusso di settembre 2022).

    Infine si precisa che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero contributivo assunzioni giovani 2022: come fare

    Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021   si sono completate le istruzioni ai datori di lavoro per usufruire dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e traformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 (previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020).

     Sull'argomento erano stata pubblicate le prime istruzioni con circolare 56 2021Vediamo i dettagli nei paragrafi successivi.

    Esonero assunzioni under 36 2021: a chi spetta

    L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati,  imprenditori e non,   compresi i datori di lavoro del settore agricolo

    • non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,
    • l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario .

    Esonero assunzioni under 36  2021: per quali rapporti di lavoro

    L’incentivo in esame spetta per 

    • nuove assunzioni a tempo indeterminato e per
    •  trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, 
    • anche a scopo di somministrazione 
    • effettuate nel 2021 e fino al 30 giugno 2022  (Il mancato rinnovo del Temporary framework sugli aiuti di stato ha bloccato l'incentivo)
    • di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.

    E' applicabile  anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo  in  una cooperativa.

    Restano esclusi :

    •  rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
    •  contratto di lavoro intermittente o a chiamata, 
    • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
    •  prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018  (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

    Incentivo assunzioni  under 36  2021: come si calcola

    L’incentivo  è pari al 100 % dei contributi prevedenziali a carico dei datori di lavoro  ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

    La soglia massima di esonero  riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata   nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione .

    Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

    Si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS,  in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

    Sono  esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL  e   le seguenti forme di contribuzione:

    •  il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
    •  il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
    •  il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

    Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla  scadenza, si applica  la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

    Durata dell'incentivo assunzioni  2021-2022

    L'esonero  spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato ma  si amplia a quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: 

    Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità

     Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto   dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

     Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

     Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea 

    l’INPS provvederà quindi  registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto,  sarà a carico dell’utilizzatore.

    Per le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, riconosciute successivamente al 31 dicembre 2021, data ultima attualmente prevista dal citato Quadro temporaneo  saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni.

    Coordinamento con altri incentivi assunzioni

    L’esonero contributivo under 36  introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con :

    •  l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012,
    •  l’incentivo all’assunzione rivolto alle donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
    •  nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, l’esonero non può trovare applicazione 
    •  l’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
    • non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, nello stesso periodo della c.d. Decontribuzione sud (articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021).