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Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi
L' Interpello n.168 AdE del 5.08.2024 presentato dall'istante. riguarda l'applicazione del tasso di interesse legale nel contesto della definizione agevolata delle controversie tributarie, regolamentata dall'art. 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, la questione verte sull'applicazione del nuovo tasso di interesse legale del 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del precedente tasso del 5%, per le rate non ancora versate.
Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – quesito
L’istante ha presentato una domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, optando per il versamento rateale delle somme dovute. A seguito della pubblicazione del Decreto del MEF del 29 novembre 2023, che ha ridotto il tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, la società si interroga sulla possibilità di applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, avendo già versato la prima rata nel 2023.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, l'istante ritiene di aver diritto al rimborso della differenza tra il tasso del 5% e quello del 2,5% per le rate già versate nel 2024.
Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – parere Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto. Pertanto, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
In merito al calcolo degli interessi, la normativa vigente prevede che:
- nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il termine stabilito.
- gli interessi sulle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata.
Questo implica che il tasso di interesse applicabile rimane quello vigente alla data di versamento della prima rata (nel caso specifico, il 5%), anche se le rate successive vengono pagate in un periodo in cui il tasso legale è stato modificato.
Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – conclusione
L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante. Gli interessi dovuti per le rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale del 5%, vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata. Pertanto, non è possibile applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, né è previsto alcun rimborso della differenza di interessi per le rate già versate.
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Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini, fissando alcuni principi-cardine che regolano tale rapporto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000).
Vigente al 25 gennaio 2024
Aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Allegati: -
Interpello 2019: cosa deve contenere la domanda?
In generale, l'interpello può rivelarsi alquanto utile in quanto è la procedura con cui il contribuente può acquisire preventivamente dall’amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e/o situazioni di incerta interpretazione. Le risposte agli interpelli di maggiore interesse sono poi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
In particolare, l’istanza di interpello deve contenere i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l’indicazione del tipo di istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa va allegata.
Attenzione: in caso di carenza dei requisiti di cui alle citate lett. b), d), e), f) e g), il contribuente viene invitato dall’amministrazione a regolarizzazione la situazione entro 30 giorni. Ovviamente, i termini per la risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
Resta fermo che l’amministrazione, decorsi i 30 giorni per la regolarizzazione, nei casi in cui la procedura non sia stata attivata o sia stata attivata solo per alcune carenze riscontrate, può comunque richiedere al contribuente i dati che si sono rilevati carenti nel prosieguo della lavorazione; tuttavia, la richiesta non determina alcun differimento dei termini per la risposta, che restano collegati alla presentazione dell’originale istanza all’ufficio competente.
I documenti da allegare all’istanza di interpello:- copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
- pareri tecnici resi dall’ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell’Agenzia delle entrate presuppone l’espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.