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DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle Società di persone e degli Enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) e i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2025, devono versare la 4° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 30 luglio, si tratta della 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Versamento imposte Soggetti ISA che usufruiscono della proroga
I contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che hanno usufruito della proroga stabilita dal Decreto Fiscale, ed effettuato il primo versamento entro il 21 luglio, devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,61%.
Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto, si tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
Ricordiamo infatti, che il Decreto Fiscale ha stabilito per i soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:
- entro il 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
- acconto 2025 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- Diritto CCIAA.
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INPS Contributi Gestione Separata collaboratori
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
- collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui,
- venditori porta a porta ,
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- assegnisti e dottorandi di ricerca,
- soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
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INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI )
ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24
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SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
- F24EP (codice tributo 620E)
- e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
- 621E (per l'F24Ep) e
- 6041 (per l'F24 "ordinario").
NOVITA’: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.
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TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare:
- 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
- 4059 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
- 4060 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:
Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
- 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1002 emolumenti arretrati
- 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
- 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
- 1025 obbligazioni e titoli similari
- 1029 Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
- 1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
- 1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
- 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
- 1024 proventi indicati sulle cambiali
- 1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
- 1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
- 1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
- 1048 altre vincite e premi
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
- 1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
- 1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
- 1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
- 1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
- 1052 indennità di esproprio
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
- 1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
- 1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
- 3848 addizionale comunale Irpef – saldo
- 3802 addizionale regionale Irpef
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
- 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
- 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
- 1301 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
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LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
- 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
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OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
- 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
- 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
- 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
- 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
- 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni,
- 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione,
- 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione,
- 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
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IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6008 – Versamento Iva mensile agosto.
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IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6008 – Versamento Iva mensile agosto.
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IVA – Versamento rata saldo Iva 2024
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 7° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà pertanto essere maggiorato dell'1,98%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
- codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
- codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0707” per la settima rata di 7);
- l’anno di riferimento “2024”;
- l’importo del saldo IVA dovuto.