• CONTRIBUTI ASPETTATIVA CARICHE ELETTIVE E SINDACALI

    I lavoratori dipendenti  in aspettativa per  incarichi politici o sindacali devono presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi  all'INPS entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati fruiti o si sono protratti   i periodi   di aspettativa (art. 3 del DLgs. 564/96)

    Le modalità di richiesta esclusivamente telematiche sono state chiarite con  la circ. INPS  n. 129 del 28 novembre 2022.

    Va utilizzato  uno dei seguenti canali:

    – via web, accedendo direttamente ai servizi telematici presenti nel portale dell’INPS, utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato);

    – contattando il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

    – recandosi presso i Patronati.

  • GRUPPO IVA – Presentazione dichiarazione

    I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA  (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1).

    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 7° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

    I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2025 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. 

    N.B. se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. 

    Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
      • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
      • 2525   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
      • 2526   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': in via telematica sul sito dell'Inps.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • INPGI contributi giornalisti autonomi – denuncia reddituale

    DENUNCIA CONTRIBUTIVA

    Sono tenuti alla comunicazione reddituale a INPGI  tutti i giornalisti ISCRITTI che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:

    • attività libero professionale  con Partita IVA,
    • attività occasionale,
    • tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
    • tramite Cessione di diritto d'autore.

    Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale devono inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:

    Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.

    Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno precedente.

    La denuncia va effettuata online sul sito INPGI.IT

    VERSAMENTI 

    I contributi minimi   dei giornalisti professionisti o pubblicisti attivi  in forma autonoma   relativi al 2024 devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025. 

    I  contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno,  con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle seguenti  date.

    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

    sulla  base della dichiarazione reddituale  che va inviata entro il 30 settembre.

    Riguardo alle scadenze,  si  ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono  automaticamente prorogate al  primo giorno lavorativo successivo.

    MODALITA' 

    I pagamenti possono essere effettuati:

    1 –  con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici: 

    • Ente = P Provincia = (lasciare vuoto) 
    • Codice tributo = G001 
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01 
    • Anno di riferimento = 2024. 

    2-  qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.

    In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”. 

    ATTENZIONE Si ricorda che la gestione previdenziale dei  giornalisti con contratto di lavoro subordinato e assimilati è passata  all'INPS dal 1° LUGLIO 2022  e segue quindi la disciplina dei versamenti mensili direttamente al FPLD  INPS.

  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • IVA | Richiesta rimborso IVA beni e servizi acquistati e importati

    Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:

    • Richiesta di rimborso da soggetti extra UE per l'Iva versata in Italia
      I soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera, Norvegia, Regno Unito), possono richiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento. L’istanza può essere presentata, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al  Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite: 
    • consegna diretta
    • servizio postale
    • "corriere espresso”.
      Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
    • Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l’Iva versata in un altro Stato UE
      Il contribuente italiano che intende richiedere il rimborso dell’Iva versata in uno Stato comunitario deve presentare apposita domanda all’Agenzia delle entrate, che, successivamente, la trasmette allo Stato competente.
    • Richiesta di rimborso da soggetti UE per l'Iva versata in Italia
      Il cittadino comunitario non residente in Italia, per il rimborso dell’Iva assolta in Italia, deve presentare richiesta all’amministrazione finanziaria del proprio Stato, che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana. La richiesta va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche in inglese o francese), con gli importi indicati in euro. Può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi.
      La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
      La richiesta trimestrale o annuale può essere compilata in lingua italiana, inglese o francese e gli importi devono essere indicati in euro. La domanda va inviata in via telematica all’amministrazione fiscale dello Stato in cui il soggetto è stabilito, che trasmette la richiesta al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate
  • ENTI DEL TERZO SETTORE | Remissione in bonis 5 per mille

    Gli Enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo del 5 per mille 2025 entro il termine ordinario del 10 aprile 2025, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250,00 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

  • CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) 2025-2026 | Adesione da parte dei soggetti ISA

    I contribuenti soggetti agli ISA possono presentare l’adesione al CPB entro il 30 settembre 2025, termine prorogato dal D.lgs. n. 81/2025, in sostituzione del precedente 31 luglio. Sono possibili due modalità operative:

    • Congiuntamente al modello ISA nell’ambito della dichiarazione dei Redditi 2025;
    • In forma autonoma, allegando solo il frontespizio del modello Redditi 2025 con il modello CPB.
  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) | Invio dati riepilogativi II° trimestre

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2025, ovvero:

    • relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
    • relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

    utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

  • ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI | Perfezionamento e Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva

    Entro il 30 settembre 2025 le società di persone e di capitali (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa) che intendono usufruire del regime agevolato introdotto dalla Legge di bilancio 2025 devono perfezionare le operazioni di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili e mobili non strumentali. Nello stesso termine possono avvalersi del beneficio anche le società immobiliari che scelgono di trasformarsi in società semplici.

    Il regime consente di applicare un’imposta sostitutiva al posto delle ordinarie imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota:

    • 8% sulla plusvalenza realizzata;
    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti;
    • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione.

    Sul piano delle imposte indirette, l’operazione beneficia dell’imposta di registro dimezzata e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

    Per quanto riguarda i versamenti, entro la stessa data del 30 settembre 2025 deve essere corrisposta la prima rata, pari al 60% dell’imposta sostitutiva dovuta; il saldo (40%) è previsto entro il 30 novembre 2025.

    Dal quadro normativo aggiornato (ripreso dalla disciplina già prevista per le precedenti edizioni dell’agevolazione), i codici restano quelli istituiti con la risoluzione n. 101/E del 2016:

    • 1836 – Imposta sostitutiva per assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci o società trasformate;
    • 1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto di assegnazioni, cessioni o trasformazioni agevolate.
  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad AGOSTO  2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 settembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • le Delegazioni ACI
    • le Agenzie Sermetra
    • i Punti vendita Mooney 
    • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione 
    • i punti vendita Lottomatica
    • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a AGOSTO 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • 770/2025 | Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta

    Prorogato al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto delle ritenute e trattenute operate da parte dei sostituti d’imposta che adottano il regime agevolato introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 (“decreto Adempimenti”).

    • Soggetti interessati: datori di lavoro con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre 2024, obbligati a operare ritenute e trattenute e che versano tramite modello F24 telematico.
    • Modalità: in alternativa al modello 770 ordinario, i dati sono comunicati tramite modello F24 e successivo invio del nuovo “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”.
    • Periodo di riferimento: prorogata anche l’estensione temporale: vanno comunicati i dati delle ritenute da gennaio ad agosto 2025 (in origine solo gennaio e febbraio).
    • Dati richiesti: ritenute e trattenute operate (con codici tributo), eventuali interessi da ravvedimento, crediti usati in compensazione, ulteriori importi a debito/credito e IBAN per l’addebito del saldo.

    I versamenti restano da effettuare alle ordinarie scadenze tramite modello F24; le informazioni devono poi essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2025.

  • INTRASTAT | Presentazione elenchi INTRA mensili

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di agosto, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

  • BONUS NUOVI NATI 2025 richiesta per nascite entro il 24.7

    SOGGETTI  Il Bonus nascita 2025 da 1000 euro  è riservato a  Cittadini italiani o UE e Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido , con   ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (Assegno Unico escluso dal calcolo) con Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.

    La domanda deve essere presentata entro  120  giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura, cioè per nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma, il termine scade il 22 settembre 2025 

    MODALITA'  I genitori possono presentare domanda attraverso:

    • il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
    • l’app INPS mobile;
    • il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
    • un patronato.

    Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e  le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).

    In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.

  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale

    I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle Società di persone e degli Enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) e soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2025, devono versare la 4° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

    Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 30 luglio, si tratta della 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Versamento imposte Soggetti ISA che usufruiscono della proroga

    I contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che hanno usufruito della proroga stabilita dal Decreto Fiscale, ed effettuato il primo versamento entro il 21 luglio, devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza  la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,61%.

    Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto, si tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

    Ricordiamo infatti, che il Decreto Fiscale ha stabilito per i soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

    Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:

    • entro il 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione;
    • oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40%.

    I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

    • saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
    • acconto 2025 IRPEF / IRES
    • addizionali IRPEF;
    • cedolare secca;
    • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
    • IVIE / IVAFE;
    • Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
    • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
    • Diritto CCIAA.
  • INPS Contributi Gestione Separata collaboratori

    SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi  per 

    • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, 
    • venditori porta a porta , 
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • assegnisti e dottorandi di ricerca, 
    • soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

     MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. 

    CAUSALE CONTRIBUTO: 

    CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 

    C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

    MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").

    NOVITA’: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.

  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

    Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

    • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002 emolumenti arretrati
    • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

    Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

    • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

    Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1025 obbligazioni e titoli similari
    • 1029    Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

    Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi

    Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

    Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

    Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

    • 1045   contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio

    Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

    Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

    • 3848    addizionale comunale Irpef – saldo
    • 3802    addizionale regionale Irpef

    Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:

    • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
    • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
    • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
    • 1301   retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

    I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:

    • 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
    • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni,
    • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione,
    • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione,
    • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6008 – Versamento Iva mensile agosto.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6008 – Versamento Iva mensile agosto.

  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2024

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 7° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà pertanto essere maggiorato dell'1,98%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

    • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0707” per la settima rata di 7);
    • l’anno di riferimento “2024”; 
    • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • DICHIARAZIONE 730/2025 | Adempimenti CAF/professionista abilitato

    • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
    • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
    • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
    • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
  • DICHIARAZIONE 730/2025 | Adempimenti sostituti d’imposta

    • Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
    • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
    • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
    • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.
  • DICHIARAZIONE 730/2025 | Contribuente

    Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
    La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a LUGLIO  2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • le Delegazioni ACI
    • le Agenzie Sermetra
    • i Punti vendita Mooney 
    • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione 
    • i punti vendita Lottomatica
    • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a LUGLIO 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 6° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mesedi luglio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.