• CONTRIBUTI ASPETTATIVA CARICHE ELETTIVE E SINDACALI

    I lavoratori dipendenti  in aspettativa per  incarichi politici o sindacali devono presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi  all'INPS entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati fruiti o si sono protratti   i periodi   di aspettativa (art. 3 del DLgs. 564/96)

    Le modalità di richiesta esclusivamente telematiche sono state chiarite con  la circ. INPS  n. 129 del 28 novembre 2022.

    Va utilizzato  uno dei seguenti canali:

    – via web, accedendo direttamente ai servizi telematici presenti nel portale dell’INPS, utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato);

    – contattando il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

    – recandosi presso i Patronati.

  • GRUPPO IVA – Presentazione dichiarazione

    I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA  (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1).

    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 7° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

    I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2025 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. 

    N.B. se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. 

    Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
      • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
      • 2525   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
      • 2526   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': in via telematica sul sito dell'Inps.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • INPGI contributi giornalisti autonomi – denuncia reddituale

    DENUNCIA CONTRIBUTIVA

    Sono tenuti alla comunicazione reddituale a INPGI  tutti i giornalisti ISCRITTI che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:

    • attività libero professionale  con Partita IVA,
    • attività occasionale,
    • tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
    • tramite Cessione di diritto d'autore.

    Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale devono inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:

    Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.

    Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno precedente.

    La denuncia va effettuata online sul sito INPGI.IT

    VERSAMENTI 

    I contributi minimi   dei giornalisti professionisti o pubblicisti attivi  in forma autonoma   relativi al 2024 devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025. 

    I  contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno,  con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle seguenti  date.

    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

    sulla  base della dichiarazione reddituale  che va inviata entro il 30 settembre.

    Riguardo alle scadenze,  si  ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono  automaticamente prorogate al  primo giorno lavorativo successivo.

    MODALITA' 

    I pagamenti possono essere effettuati:

    1 –  con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici: 

    • Ente = P Provincia = (lasciare vuoto) 
    • Codice tributo = G001 
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01 
    • Anno di riferimento = 2024. 

    2-  qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.

    In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”. 

    ATTENZIONE Si ricorda che la gestione previdenziale dei  giornalisti con contratto di lavoro subordinato e assimilati è passata  all'INPS dal 1° LUGLIO 2022  e segue quindi la disciplina dei versamenti mensili direttamente al FPLD  INPS.

  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • IVA | Richiesta rimborso IVA beni e servizi acquistati e importati

    Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:

    • Richiesta di rimborso da soggetti extra UE per l'Iva versata in Italia
      I soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera, Norvegia, Regno Unito), possono richiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento. L’istanza può essere presentata, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al  Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite: 
    • consegna diretta
    • servizio postale
    • "corriere espresso”.
      Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
    • Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l’Iva versata in un altro Stato UE
      Il contribuente italiano che intende richiedere il rimborso dell’Iva versata in uno Stato comunitario deve presentare apposita domanda all’Agenzia delle entrate, che, successivamente, la trasmette allo Stato competente.
    • Richiesta di rimborso da soggetti UE per l'Iva versata in Italia
      Il cittadino comunitario non residente in Italia, per il rimborso dell’Iva assolta in Italia, deve presentare richiesta all’amministrazione finanziaria del proprio Stato, che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana. La richiesta va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche in inglese o francese), con gli importi indicati in euro. Può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi.
      La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
      La richiesta trimestrale o annuale può essere compilata in lingua italiana, inglese o francese e gli importi devono essere indicati in euro. La domanda va inviata in via telematica all’amministrazione fiscale dello Stato in cui il soggetto è stabilito, che trasmette la richiesta al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate
  • ENTI DEL TERZO SETTORE | Remissione in bonis 5 per mille

    Gli Enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo del 5 per mille 2025 entro il termine ordinario del 10 aprile 2025, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250,00 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

  • CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) 2025-2026 | Adesione da parte dei soggetti ISA

    I contribuenti soggetti agli ISA possono presentare l’adesione al CPB entro il 30 settembre 2025, termine prorogato dal D.lgs. n. 81/2025, in sostituzione del precedente 31 luglio. Sono possibili due modalità operative:

    • Congiuntamente al modello ISA nell’ambito della dichiarazione dei Redditi 2025;
    • In forma autonoma, allegando solo il frontespizio del modello Redditi 2025 con il modello CPB.
  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) | Invio dati riepilogativi II° trimestre

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2025, ovvero:

    • relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
    • relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

    utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

  • ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI | Perfezionamento e Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva

    Entro il 30 settembre 2025 le società di persone e di capitali (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa) che intendono usufruire del regime agevolato introdotto dalla Legge di bilancio 2025 devono perfezionare le operazioni di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili e mobili non strumentali. Nello stesso termine possono avvalersi del beneficio anche le società immobiliari che scelgono di trasformarsi in società semplici.

    Il regime consente di applicare un’imposta sostitutiva al posto delle ordinarie imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota:

    • 8% sulla plusvalenza realizzata;
    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti;
    • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione.

    Sul piano delle imposte indirette, l’operazione beneficia dell’imposta di registro dimezzata e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

    Per quanto riguarda i versamenti, entro la stessa data del 30 settembre 2025 deve essere corrisposta la prima rata, pari al 60% dell’imposta sostitutiva dovuta; il saldo (40%) è previsto entro il 30 novembre 2025.

    Dal quadro normativo aggiornato (ripreso dalla disciplina già prevista per le precedenti edizioni dell’agevolazione), i codici restano quelli istituiti con la risoluzione n. 101/E del 2016:

    • 1836 – Imposta sostitutiva per assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci o società trasformate;
    • 1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto di assegnazioni, cessioni o trasformazioni agevolate.
  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad AGOSTO  2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 settembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • le Delegazioni ACI
    • le Agenzie Sermetra
    • i Punti vendita Mooney 
    • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione 
    • i punti vendita Lottomatica
    • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a AGOSTO 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • 770/2025 | Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta

    Prorogato al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto delle ritenute e trattenute operate da parte dei sostituti d’imposta che adottano il regime agevolato introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 (“decreto Adempimenti”).

    • Soggetti interessati: datori di lavoro con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre 2024, obbligati a operare ritenute e trattenute e che versano tramite modello F24 telematico.
    • Modalità: in alternativa al modello 770 ordinario, i dati sono comunicati tramite modello F24 e successivo invio del nuovo “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”.
    • Periodo di riferimento: prorogata anche l’estensione temporale: vanno comunicati i dati delle ritenute da gennaio ad agosto 2025 (in origine solo gennaio e febbraio).
    • Dati richiesti: ritenute e trattenute operate (con codici tributo), eventuali interessi da ravvedimento, crediti usati in compensazione, ulteriori importi a debito/credito e IBAN per l’addebito del saldo.

    I versamenti restano da effettuare alle ordinarie scadenze tramite modello F24; le informazioni devono poi essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2025.