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Certificati catastali e visure: nuovi servizi ADE dal 9 luglio
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida 2025 relativa ai servizi agli utenti.
In particolare, le integrazioni riguardano le informazioni acquisibili sugli immobili nell’ambito catastale, delle formalità ipotecarie e dei dati cartografici.
Visure catastali online gratis: novità dalle Entrate
L'ADE evidenzia che una delle principali novità riguarda la visura catastale.
Innnanzitutto si ricorda che la visura può essere effettuata in autonomia online, e consente di consultare e di ottenere atti e documenti catastali come:
- dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati),
- dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili,
- dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).
L’utente può ottenere gratuitamente la visura online sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare.
Diversamente, se la richiesta è effettuata presso uno sportello, il servizio è a costo zero soltanto se relativo a immobili di cui si è intestatari.
Vediamo i passaggi del servizio:
- da “Risultanze catastali”, all’interno della sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”,
- accedendo a “Visure catastali di immobili non di proprietà”, è infatti possibile ottenere senza alcun costo anche una serie di visure catastali online di immobili intestati ad altri. In particolare, sono disponibili le visure:
- attuali per soggetto
- attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
- della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto terreni.
Ampliate inoltre le informazioni sui fabbricati che si possono ottenere direttamente attraverso l’area di accesso libero (ossia senza necessità di credenziali), utilizzando il servizio gratuito “Consultazione rendite catastali”.
Sono ora disponibili anche:
- l’indirizzo,
- la zona censuaria,
- la categoria e la classe dell’immobile,
- oltre a consistenza e rendita catastale.
Ispezione ipotecaria: novità dall’Agenzia
L’Agenzia aggiunge chiarimenti e precisazioni operative per chi effettua un’ispezione ipotecaria.
E' disponibile una funzione che permette di consultare i registri, le note (formalità che comprendono le trascrizioni, per esempio di compravendite, le iscrizioni ad esempio di ipoteche e le annotazioni, come le cancellazioni) e gli atti (titoli) con cui sono stati acquisiti/trasferiti i diritti sugli immobili e che sono depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.
Servizio di consultazione della Cartografia catastale: novità dalle Entrate
L'agenzia informa del fatto che per la consultazione della cartografia catastale sono disponibili due servizi:
- “Geoportale Cartografico Catastale”, che consente la libera navigazione tra le mappe, di ricercare ogni particella partendo dall’identificativo del Catasto terreni o, viceversa, permette di determinare l’identificativo visualizzando sulla mappa la sua posizione rilevata tramite dispositivo mobile
- “Consultazione cartografia catastale – WMS”, basato sullo standard Web Map Service che, invece, consente di fruire di molti contenuti delle mappe catastali su applicazioni – ad esempio, utilizzando un software GIS (Geographic Information System) – e siti web contenenti altri dati cartografici.
Come richiedere un certificato all’ADE
La sezione della guida dedicata alle istruzioni per richiedere i certificati che rilascia l’Agenzia si arricchisce.
In particolare, sono state aggiunte le modalità per richiedere:
- i certificati ipotecari,
- le copie delle formalità
- e il certificato catastale.
Il certificato ipotecario è il documento che contiene l’elenco e la copia delle formalità (trascrizioni, iscrizioni di ipoteche, annotazioni) presenti nei registri immobiliari riferiti a un soggetto e a uno o più immobili, oppure che ne attesta l’assenza.
Il certificato catastale, invece, è il documento ufficiale che rappresenta i contenuti degli atti catastali e degli elaborati catastali presenti negli archivi dell’Agenzia.
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Frazionamento catastale: via dal 1° luglio al deposito online
Dal 1° luglio è partita la novità del deposito online degli atti di aggiornamento catastale.
Ricordiamo che in proposito le Entrate avevano fornito istruzioni con la Risoluzione n 40 del 9 giugno, vediamo tutti i dettagli.
Deposito atti frazionamento catastale: istruzioni atti per i professionisti
Con la Risoluzione in oggetto si forniscono istruzioni sull'articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 relativo all'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i ComuniRicordiamo che l’articolo 251 del decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che “gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione”.
Tale modifica legislativa elimina l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune e affidando questa fase all’Agenzia delle entrate.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il deposito telematico presso i Comuni sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate, sostituendo l’attuale iter burocratico.
I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione, attraverso le seguenti operazioni:
- redazione dei Tipi di frazionamento in base alle specifiche contenute nella nuova versione 10.6.5 – APAG 2.15 della procedura Pregeo 10.
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformi alle mutate disposizioni normative, per attestare il corretto deposito telematico dell’atto
- trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, la quale, dopo approvazione, provvederà al deposito dell’atto nell’area dedicata del Portale per i Comuni e alla relativa comunicazione via Pec al Comune competente.
Ricordiamo che la nuova procedura riguarda esclusivamente gli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente e in particolare:
- Tipi di frazionamento (FR),
- Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM)
- Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, permangono le attuali modalità di trasmissione e deposito presso i Comuni, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.
L'agenzia informa inoltre della nuova procedura Pregeo 10 che prevede:
- la modifica delle dichiarazioni sostitutive, conformi alla nuova procedura di deposito telematico,
- la gestione avanzata del frazionamento degli Enti urbani, con possibilità di trasferire aree anche quando sulla particella derivata è presente una costruzione,
- una patch specifica per i territori dove vige il sistema tavolare, per garantire una transizione fluida alla futura evoluzione della procedura.
Si auspica pertanto, una gestione più fluida e trasparente delle pratiche, riducendo il margine di errore e migliorando la tracciabilità delle operazioni.
Allegati: -
Censimento catastale per campeggi: aggiornamento rendite entro il 16.06
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:
- atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno che essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 16.)
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.
Ciò a seguito delle novità introdotte dal 1° gennaio 2025, dalla Legge di conversione del DL Omnibus, pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre.
In sintesi il decreto omnibus convertito con la legge 143/2024, prevede all’articolo 7-quinquies nuove modalità di censimento catastale per le strutture ricettive all’aperto, quali principalmente i campeggi censiti nella categorie speciale D/2, finalizzate al calcolo della rendita catastale.
Leggi anche Strutture all'aperto: regole per aggiornare le rendite catastali.
Riaccatastamento strutture ricettive all’aperto entro il 16 giugno
Dal 1 gennaio, da un lato, per le strutture che siano dotate di cosiddette case mobili, manufatti che possano essere spostati, non necessita la rappresentazione nella cartografia catastale ed il loro costo non contribuisce nel calcolo della rendita catastale; dall'altro i valori necessari alla stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto sono aumentati, rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti:
- dell'85%, per le aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti,
- del 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:
- atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno 2025)
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.
Attenzione al fatto che, in caso di mancata presentazione dei suddetti atti di aggiornamento, l’Agenzia delle entrate richiederà la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
E' prevista la redazione d’ufficio dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Infine si prevede che, per l'anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate avranno effetto dal 1° gennaio 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, che, per le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, prevede la decorrenza degli effetti a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
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Registro partite catastali: attivo dal 9 aprile
Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 152840 del 27 marzo in attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 per le modalità per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio “Consultazione registro partite catastali”.
Con un comunicato del 15 aprile le Entrata hanno specificato che il servizio è attivo dallo scorso 9 aprile e anch’esso disponibile in area riservata sul sito delle Entrate.
La nuova funzionalità consente di consultare i “registri di partita”, ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita).
Nel corso degli anni questi registri sono stati microfilmati e successivamente trasferiti su immagini digitali, che oggi vengono rese consultabili online grazie al nuovo servizio, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia.
Benché questi registri cartacei non siano più aggiornati, poiché superati dalle attuali modalità di archiviazione dei dati catastali, la consultazione delle informazioni in essi contenute risulta particolarmente utile in caso di ricerche a ritroso nel tempo.
Registro partite catastali: in arrivo consultazione online
In dettaglio viene autorizzato il rilascio di un nuovo servizio per la consultazione degli atti catastali attraverso il canale telematico, che si chiamerà “Consultazione registro partite catastali”, sarà reso disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e sarà accessibile a chiunque, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.
Ricordiamo che i registri o schedari delle partite catastali costituiscono l’insieme delle ditte catastali contrassegnate da un numero (numero di partita), ogni ditta è costituita da uno o più intestati titolari degli stessi diritti su tutte le particelle o unità immobiliari.
In base all’articolo 1 del Dpr n. 650/1972, i registri o schedari delle partite catastali fanno parte degli atti del Catasto e sono, pertanto, consultabili da qualsiasi soggetto ne faccia richiesta, trattandosi di documenti costitutivi del Registro Pubblico del Catasto.
Benché i registri di partita non siano più aggiornati, la consultazione delle informazioni contenute in questi registri risulta particolarmente utile quando si effettuano delle ricerche di tipo storico.
Secondo le indicazioni dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2024, con il provvedimento in oggetto si arricchiscono i servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il servizio “Consultazione registro partite catastali” andrà ad affiancare gli altri servizi on line attualmente disponibili per la consultazione delle informazioni contenute nella banca dati catastale, riducendo, quindi, la necessità, da parte dei cittadini o dei professionisti, di doversi recare presso gli Uffici Provinciali – Territorio.
Attraverso la nuova procedura, la consultazione dei registri di partita può essere effettuata per ciascuna delle Province del territorio nazionale (a eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano). -
Nuove volture catastali: via dal 15 aprile
Con il Provvedimento n 153452 del 27 marzo sono pubblicate le regole per le nuove volture catastali.
Con un comunicato stampa del 15 aprile si avvisa dell'avvio del nuovo servizio.
I cittadini interessati o i loro delegati possono ottenere la variazione dei dati relativi ai titolari dei beni registrati in Catasto con il nuovo servizio online “Voltura catastale web”.
Come specificato dalle Entrate la novità punta a semplificare gli adempimenti per i contribuenti tenuti a presentare la domanda, anche tramite soggetti abilitati, per esempio in caso di successione ereditaria.
Un secondo servizio online, attivo sempre nell’area riservata del sito dell’Agenzia, dà invece il via alla consultazione dei vecchi “registri di partita”, cioè gli schedari cartacei utilizzati in passato per identificare i beni immobili appartenenti a uno stesso proprietario, ora digitalizzati.
Vediamo chi può utilizzare il nuovo volture catastali web e come.
Voltura catastale web: attivo dal 15 aprile
Dal 15 aprile è attivo, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Voltura catastale web” per la compilazione e la presentazione online delle domande di volture catastali e di versare le somme dovute.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Restano ferme le restanti modalità di presentazione delle domande di volture catastali, disciplinate dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
In particolare, il sistema guida l’utente nella compilazione della dichiarazione e, al termine delle operazioni, attesta la ricezione, il controllo e l’accettazione dei documenti inseriti, nonché l’avvenuto pagamento dei tributi. Il nuovo servizio sostituirà progressivamente il software “Voltura 2.0 – Telematica”, che continuerà a essere disponibile fino alla data di dismissione, che sarà comunicata successivamente.
Volture catastali web: chi può richiederle
Le domande di volture catastali sono presentate utilizzando il nuovo servizio osservando una delle seguenti modalità alternative:
- a) direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate; in tal caso è necessario inviare il documento informatico contenente la domanda di volture firmato digitalmente o, in alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea,
sottoscritta dall’interessato con firma autografa e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità; - b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione della domanda di volture; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette la domanda di volture, sottoscritta dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto precedente, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione, sottoscritto digitalmente dal delegante o, in alternativa, unitamente alla copia per immagine della delega cartacea, sottoscritta con firma autografa e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso delegante. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023. Le domande di volture catastali, trasmesse dal rappresentante e dalla persona di fiducia preventivamente abilitati all’utilizzo del servizio, devono essere sottoscritte dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a), fatto salvo il caso in cui il servizio sia utilizzato dal legale rappresentante di una persona totalmente incapace di agire.
Voture catastali web: come richiederle
La documentazione da allegare alle domande di volture catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Le domande di volture catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della dichiarazione.Visure catastali web: come si paga
ll pagamento delle somme dovute, i cui importi sono calcolati dal servizio avviene utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il pagamento è altresì possibile, per i soli soggetti abilitati ai servizi di presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005, mediante l’utilizzo di somme preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21 marzo 2024.
L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio on line, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la registrazione, nonché la regolarità della dichiarazione presentata e l’avvenuto pagamento dei tributi.
Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui al punto 5.1. In questo caso nell’area riservata compare un messaggio che comunica lo scarto dell’intero file.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005.
I delegati sono tenuti a rilasciare tempestivamente, ai soggetti che hanno loro conferito la delega, la dichiarazione di impegno a provvedere alla presentazione delle domande di volture catastali, nonché la copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio on line.
- a) direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate; in tal caso è necessario inviare il documento informatico contenente la domanda di volture firmato digitalmente o, in alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea,
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Strutture all’aperto: regole per aggiornare le rendite catastali
Con la Risoluzione n 67 del 20 dicembre le Entrate forniscono le istruzioni per l'aggiornamento delle rendite catastali delle struttura all'aperto.
Il Dl Omnibus ha previsto che gli allestimenti mobili di pernottamento, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, quali:
- roulotte,
- case mobili,
- caravan,
collocati in strutture ricettive all'aperto, sono esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.
Vediamo ciò cosa comporta per i proprietari, dal documento delle Entrate.
Leggi anche: Regole di censimento catastale per i campeggi: le novità dal 1 gennaio
Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha illustrato le novità introdotte dall’art. 7-quinquies del DL n 113/2024 DL “Omnibus” e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025.
Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.
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Consultazione Planimetrie catastali: operativa la delega online agli agenti immobiliari
Dal 12 luglio, diventa operativo il nuovo servizio web per consentire agli agenti immobiliari di fiducia di consultare, telematicamente e in autonomia, le planimetrie catastali dei propri immobili.
Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 12 luglio 2023.
I proprietari che intendono vendere o affittare casa tramite agenzia immobiliare, potranno così presentare la delega direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la delega può essere inviata anche dall’agente immobiliare tramite la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando:
- il file firmato digitalmente dal delegante
- oppure una scansione della delega e un documento di identità del delegante.
Ricordiamo che l’accesso al servizio di consultazione delle planimetrie è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, espressamente delegati da uno degli intestatari catastali dell’unità immobiliare urbana, in attuazione del Provvedimento del 20 maggio 2022 n. 174602.
Consultazione telematica planimetrie catastali da agenti immobiliari: come fare
Le istruzioni su modalità di compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie sono disponibili alla pagina dedicata del sito delle Entrate. Come qui indicato, per utilizzare il servizio è necessario seguire questi passi:
- l’intestatario catastale conferisce all’agente immobiliare una formale delega per l’accesso alla planimetria predisposta sulla base del modulo Mod. 12T-AgIm (2022) – pdf.
L’intestatario catastale può anche accedere nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e attraverso le funzionalità di gestione deleghe, presente nella sezione di “Profilo utente”, può inserire online una nuova delega per la consultazione delle planimetrie - l’agente immobiliare delegato accede nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e attraverso le funzionalità di gestione deleghe, presente nella sezione di “Profilo utente”, invia la richiesta di planimetriaavendo cura di:
- completare la delega ricevuta con il proprio numero REA, nel caso in cui l’intestatario catastale abbia inserito la stessa attraverso le funzionalità online,
oppure - compilare interamente la delega e allegare copia digitale del modulo di delega sottoscritto dal delegante, insieme alla copia di un documento di identità del delegante stesso ovvero il file firmato digitalmente dal delegante della delega, nel caso in cui l’intestatario catastale non abbia utilizzato le funzionalità online.
- completare la delega ricevuta con il proprio numero REA, nel caso in cui l’intestatario catastale abbia inserito la stessa attraverso le funzionalità online,
- l’Ufficio provinciale – Territorio, cui viene assegnata la richiesta, a seguito dell’esito positivo delle verifiche, rende disponibile la planimetria nell’area riservata dell’agente immobiliare delegato che potrà consultarla utilizzando il servizio “Consultazione Planimetrie” (da menù servizi in Fabbricati e Terreni).
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
Attenzione va prestata al fatto che la delega ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L'originale della delega deve essere conservato per un periodo di 5 anni da parte del soggetto delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Allegati: