• La busta paga

    Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia

    La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

     Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025,  riguardante il trattamento fiscale di indennità  “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.

    L'azienda istante precisava  in particolare che in base ad un nuovo  accordo sindacale,  in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:

    • ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
    • oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.

    La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.

    Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa

    Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.

     Come noto  lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

    L’Agenzia  richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.

    il diniego dell’Agenzia: motivazioni

    L'Agenzia  sottolinea  che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa. 

    Questo elemento è determinante:  la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.

    Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.

    Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto  la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

  • La busta paga

    TFR: coefficiente giugno 2025, regole, tabelle e istruzioni

    Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a Giugno  è  pari a 1,436356.

    L’ISTAT ha reso noto infatti  che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori  cessati tra il 15 giugno e il 14 luglio  2025, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 121,3 punti, sostanzialmente invariato rispetto a maggio.

    Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

    Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

    TFR,  cos'è, quando spetta

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
    • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
    • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
    •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
     L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
    Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
     Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
    Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

    Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

    Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
    • per ciascun anno di lavoro 
    • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
    •   divisa per 13,5.

    ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

    Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

    1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
    2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

    Si ricorda che:

    • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
    • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
    • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
     ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
    •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
    •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
    •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
    •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
     N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
    Il versamento deve essere effettuato:
    1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
    2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
    L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
    Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

    L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

    Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

    • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
    •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
    Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
    In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

    Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018

     I coefficienti  relativi ai mesi del  2017 sono i seguenti:

    Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro 

     coefficiente 

    Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 

     0,349327

     Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03 

     0,773430

     Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04 

    0,898430

     Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05 

    1 ,247757

     Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06 

    1,223205

     Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07 

     1,273430

     Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08 

     1,398430

     Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09 

     1,822532

     Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10 

    1,723205

     Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11 

    1,698654

     Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12 

    1,748878

     Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018 

    2,098205

    I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:

     Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb 

     0,421736

    Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar 

     0,546736

     Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr   

     0,820104

     Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag 

     0,945104

     Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu  

     1,292656

     Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug  

     1,566024

     Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago  

     2,335312

     Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set 

     2,089392

     Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott  

     2,214392

     Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov  

     2,191024

     Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic  

     2,241840

     Dicembre 2018 |  15 dic/14 Gen 2019 

    2,241840

    Rivalutazione TFR 2019 e 2020

     Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
    RIVALUTAZIONE TFR 2019

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice Istat

    Tasso fisso 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,2

    0,125

    0,198457

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,3

    0,250

    0,396915

    Marzo

    15-03 14-04

    102,5

    0,375

    0,668830

    Aprile

    15-04 14-05

    102,6

    0,500

    0,867287

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,7

    0,625

    1,065744

    Giugno

    15-06 14-07

    102,7

    0,750

    1,190744

    Luglio

    15-07 14-08

    102,7

    0,875

    1,315744

    Agosto

    15-08 14-09

    103,2

    1,00

    1,808031

    Settembre

    15-09 14-10

    102,5

    1,125

    1,418830

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,470372

    Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
    Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

    RIVALUTAZIONE TFR 2020

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,7

    0,125

    0,271341

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,5

    0,250

    0,25000

    Marzo

    15-03 14-04

    102,6

    0,375

    0,448171

    Aprile

    15-04 14-05

    102,5

    0,500

    0,50000

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,3

    0,625

    0,62500

    Giugno

    15-06 14-07

    102,4

    0,750

    0,75000

    Luglio

    15-07 14-08

    102,3

    0,875

    0,87500

    Agosto

    15-08 14-09

    102,5

    1,00

    1,00000

    Settembre

    15-09 14-10

    101,9

    1,125

    1,12500

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,25000

    Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
    Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

    Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2021

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,9 0,125 0,564883

    Febbraio

    15-02 14-03

    103,00 0,250 0,763196
    Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
    Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
    Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
    Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
    Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

    Agosto

     15-08 14-09 104,7 2,759531
    Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
    Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
    Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
    Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

    Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2022 

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    107,7 0,125  1,184322.

    Febbraio 

    15-02 14-03

    108,8 0,250  2,086158

    Marzo

    15-03 14-04

    109,9 0,325  2,987994

    Aprile

    15-04 14-05

    109,7 0,500  2,971751

    Maggio

    15-05 14-06

    109,7 0,625  3,732345

    Giugno 

    15-06 14-07

    111,9 0,750  4,775424

    Luglio  

    15-07 14-08

    112,3 0,875 5,182910

    Agosto  

    15-08 14-09

    112,3 1,00 5,943503

    Settembre  

    15-09 14-10

    113,5 1,125 6,280367

    Ottobre  

    15-10 14-11

    117,2 1,250 9,018362

    Novembre

    15-11 14-12

    117,9 1,375 9,637712.

    Dicembre

    15-12 14-1-2023

    118,2 1,500  9,974576

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2023

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    118,3 0,125  0,188452

    Febbraio 

    15-02 14-03

    118,5 0,250  0,440355

    Marzo 

    15-03 14-04

    118,2 0,375  0,375

    Aprile  

    15-04 14-05

    118,4 0,500 0,626904

    Maggio   

    15-05 14-06

    118,6 0,625 0,878807

    Giugno  

    15-06 14-07

    118,6 0,750 1,003807

    Luglio    

    15-07 14-08

    118,7 0,875  1,192259

    Agosto     

    15-08 14-09

    119,1 1,0  1,571066

    Settembre     

    15-09 14-10

    119,3 1,125 1,822970

    Ottobre     

    15-10 14-11

    119,2 1,250 1,884518

    Novembre      

    15-11 14-12

    118,7 1,375  1,692259

    Dicembre       

    15-12 14-1- 2024

    118,9 1,500  1,944162

    Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2024

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    119,3 0,125   0,377313

    Febbraio 

    15-02 14-03

    119,3 0,250 0,502313

    Marzo 

    15-03 14-04

    119,4 0,375  0,690391.

    Aprile  

    15-04 14-05

    119,3 0,500  0,752313

    Maggio   

    15-05 14-06

    119.5 0,625 1,003469

    Giugno  

    15-06 14-07

    119.5 0,750 1,128469

    Luglio    

    15-07 14-08

    120,00 0,875  1,568860

    Agosto     

    15-08 14-09

    120,1 1,0 1,756939

    Settembre    

    15-09 14-10

    120,00 1,125  
    1,818860

    Ottobre   

    15-10 14-11

    120,1 1,250  2,006939

    Novembre  

    15-11 14-12

    120,1 1,375 2,131939

    Dicembre   

    15-12 14-1-2025

    120,2 1,2  2,320017 

    RIVALUTAZIONE TFR 2025

    Mese

    periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

    indice Istat

    Tasso fisso  annuo totale  1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    120,9 0,125  0,561772

    Febbraio 

    15-02 14-03

    121,1 0,250 0,811564

    Marzo 

    15-03 14-04

    121,4 0,375 1,123752

    Aprile 

    15-04 14-05

    121,3 0,500 1,186356

    Maggio 

    15-05 14-06

    121,20 0,625 1,248960.

    Giugno 

    15-06 14-07

    121,3 0,750 1,436356
  • La busta paga

    Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?

    In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge. 

    Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.

    Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?

    Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.

    La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.

    Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.

    Quando è legittima una riduzione della retribuzione?

    La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.

    Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.

    Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.

    La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.

    Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare

    La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:

    • Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
    • Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
    • Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.

    Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.

  • La busta paga

    Festività unione induista Dipavali 2025

    Come noto, i lavoratori di fede diversa da quella cattolica  hanno diritto ad  agevolazioni nell'orario di lavoro per poter fruire delle festività   prescritte dalla propria religione .

    Il principio della non discriminazione per motivi religiosi è contenuto infatti nello Statuto dei lavoratori  e anche nel DLGS 216 2003 che ha recepito la direttiva europea  2000/78 sulla non discriminazione nei luoghi di lavoro 

     A questo fine lo Stato ha stipulato accordi specifici con organizzazioni religiose quali:

    • l 'Unione delle comunita ebraiche italiane  con la legge  101 1989 
    • l'Unione induista italiana  ( L 246 2012) e 
    • l'Istituto Buddista Italiano (L. 103 2016) .

    Su queste basi i datori di lavoro sono tenuti ad accordare al lavoratore che ne faccia richiesta specifici permessi  che parificano il trattamento rispetto alle festività religiose Italiane.

    Data festività Dipavali   2025

    Lo scorso 31 gennaio come previsto dall'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, l'Unione Induista  ha comunicato  la data della festivita' induista «Dipavali» al Ministero dell'interno che ne ha dato notizia nella Gazzetta Ufficiale  del 3 febbraio 2024 . 

    La data della festività induista Dipavali  è fissata al 24 ottobre 2025.

  • La busta paga

    Bonus Natale 2024 ampliato: regole, esempi, codici causale

    E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024  la modifica alla norma che regola il  cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti  a basso reddito con figli,  istituito  poco piu  di  un mese fa nella  legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024)

    Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare 

    Vediamo piu in dettaglio  la proposta iniziale,  le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .

    (v. ultimo paragrafo)

    Dal Bonus Befana al bonus Natale l’evoluzione della proposta

    Il Consiglio dei ministri aveva  approvato il  30 aprile  2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia  revisione del regime impositivo dei redditi 

    1. delle persone fisiche (IRPEF) e
    2.  delle società e degli enti (IRES).

    In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma.  ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana)   di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti  che nel 2024 fossero nelle seguenti  condizioni:

    • reddito complessivo  non superiore a 28.000 euro;
    • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
    • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

    Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della  bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni  parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie,  secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare  l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede    l’erogazione  del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.

    Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024

    La norma  inserita nella legge 134 2024 del  prevede 

    • un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti  con figli a carico
    • solo per il 2024,

     in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .

     Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione,  le seguenti condizioni:

    • Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
    • Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico  (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato), 
    • L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

    L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.

    Nella determinazione del reddito complessivo :

    • è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e  
    • si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti  dei redditi rientranti nel regime impatriati  ( art 16 dlgs 147 2015 – o rientro dei cervelli   (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .

    Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.

    La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.

     Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente

    Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro. 

    Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.

    Bonus Natale 2024 come si ottiene?

    Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.

    Deve inoltre dichiarare:

    •  se titolare di piu rapporti di lavoro  di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e 
    • che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta.

    Bonus Natale 2024 le criticità sull’erogazione con la tredicesima

    Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento  del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura. 

     La norma prevede letteralmente  che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"

    Questa  scelta presenta  però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .

    La formulazione della norma  crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione  in almeno due casi:

    • per quei lavoratori che non ricevono  la  tredicesima tradizionale dal datore di lavoro,   come gli operai edili. 
    • i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.

    In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti  il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.

     Non è del tutto chiaro inoltre  se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come  può avvenire  per :

    • un figlio  non più a carico  per  una percezione di reddito successiva o
    •  per le  dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,    

    ci sia effettivamente necessità di  richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens  di fine anno.

    La  specifica del dettato normativo sui requisiti  "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse    risolvere  i dubbi in alcuni casi   ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe  molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.

    Le difficoltà applicative  si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'elaborazione delle tredicesime, quando le case di software per le  paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima  versione dell'indennità.

    Bonus Natale ampliato a novembre 2024: codici ed esempi dall’Agenzia

    Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari  avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.

    Il nuovo testo di legge è  contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU.  Con la risoluzione 54 2024 l'Agenzia ha fornito i codici  causale  per l'utilizzo in compensazione da parte dei datori di lavoro 

    Con la circolare 22  del 19 novembre 2024  l'Agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono  tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .

    L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico

    La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:

    1. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
    2. Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).

    Il DL 167/2024 introduce anche  il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.

    Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei  figli.

    Permangono inalterati gli ulteriori requisiti  di reddito e l'importo del bonus  e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)

    Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati )  rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.

    Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge  consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto  mentre  quelle conviventi non denunciate in anagrafe che lo possono ottenere doppio, per entrambi i genitori. 

    Bonus Natale 2024:  gli esempi dell'Agenzia 

    L'ipotesi  di base riguarda  due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi 

    Esempio n. 1

    Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto  delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

    Esempio n. 2

    La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus  spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi  (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

    Esempio n. 3

    La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo  dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisitI (..)

    Esempio n. 4

    La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive  con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a  carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma,  il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, 

    quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

  • La busta paga

    Pagamenti INPS diretti: nuovi chiarimenti

    Con il messaggio ai propri uffici n 2909 del 30 agosto 2024, l’Inps chiarisce ulteriormente la gestione  dei pagamenti diretti delle indennità di malattia, maternità, permessi 104/1992 e congedo straordinario Dlgs 151/2001,  nei casi in cui non vengano anticipati dal datore di lavoro. 

    In sintesi l'istituto  richiede che il lavoratore fornisca una   autodichiarazione  sul fatto che il datore di lavoro non ha anticipato alcuna  somme per uno degli eventi  sopracitati. Nel caso invece ci fosse stata l'anticipazione anche di una parte dell'indennità, l'Inps  deve prioritariamente verificare l’importo  versato   e poi  procedere alla liquidazione del saldo.

    Vediamo piu in dettaglio le istruzioni

    Normativa di Riferimento

    Secondo l'art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. Successivamente, potrà recuperare l'importo tramite il conguaglio con i contributi e le somme dovute all'INPS. Tuttavia, esistono casi particolari in cui il pagamento diretto da parte dell'INPS è previsto.

    Ad esempio, per i lavoratori dello spettacolo con contratti a termine o saltuari, l'INPS procede al pagamento diretto delle indennità.

    Quando è previsto il pagamento diretto INPS

    Come in parte anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e  sulla base del  parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS  riepiloga cosi i casi in cui può pagare direttamente le indennità:

    1. Datore di lavoro in procedura concorsuale: Se il datore di lavoro è in procedura fallimentare, il lavoratore deve dichiarare che non ha presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità. Se ha già fatto richiesta, deve chiedere la cancellazione per evitare doppi pagamenti.
    2. Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, che ha 30 giorni per rispondere e pagare. Se non lo fa, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento.
    3. Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS: Se l’INPS sta già pagando direttamente il trattamento di integrazione salariale, proseguirà anche con il pagamento delle indennità di malattia o permesso o congedo.
    4. Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta che il datore di lavoro non ha anticipato le somme, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS.
    5. Azienda cessata: Se l’azienda cessa l’attività dopo che l’evento indennizzabile è iniziato, l'INPS provvede al pagamento diretto.
    6. Aziende senza obbligo di anticipazione: In caso il contratto collettivo di lavoro (CCNL) non preveda l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto.

    Pagamenti INPS diretti: procedura Operativa

    In tutte queste ipotesi, l'operatore INPS deve verificare se il datore di lavoro ha effettuato eventuali conguagli o pagamenti e provvedere al pagamento diretto dell'indennità. Inoltre, le somme pagate dall'INPS devono essere calcolate sottraendo eventuali anticipi già ricevuti dal lavoratore.

    Il lavoratore, quindi, per ottenere il pagamento diretto, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l’evento (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario).

    Se il datore di lavoro ha anticipato solo una parte dell’indennità, l'INPS procederà al pagamento del saldo solo dopo aver verificato quanto già versato.

  • La busta paga

    Rimborsi spese e dati GPS lavoratori: sanzione dal Garante Privacy

    I dati GPS  degli smartphone dei lavoratori sono soggetti alla tutela del Garante per la privacy .

      In  un recente provvedimento  (n. 9936174/2023 ) una società è stata sanzionata per non aver fornito ad alcuni   dipendenti  i dati da loro richiesti  sulla geolocalizzazione  dei dispositivi utilizzati nelle prestazioni lavorative.

    La richiesta era motivata dalla necessità di  verificare la correttezza dei calcoli della busta paga relativi ai rimborsi chilometrici.

    Nello specifico il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti

    I lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni  utilizzate dalla società  per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

    In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone aziendale   nel quale era presente un sistema di geolocalizzazione che permetteva di individuare  la localizzazione dei contatori controllati . Non avendo ricevuto  risposta dal  datore di lavoro si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo. 

    Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati  affermando che non riguardavano il trattamento di dati sensibili dei lavoratori

     La società aveva affermato inoltre   nell'udienza al Garante di non aver accesso ai dati dei percorsi effettuati ma solo alla localizzazione dei contatori nel momento delle effettuazione della misura. 

    Il Garante ha sottolineato invece che la condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy in quanto dalla rilevazione del GPS,  deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

    Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dar riscontro alle richieste, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze, rammentando il diritto  degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.