• La busta paga

    CCNL lavoro domestico firmato il rinnovo: ecco il testo

    Il 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico (Fidaldo e Domina) e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) hanno siglato a Roma l’Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico, codice CNEL H501.

    L’accordo entrerà in vigore dal 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.

    L’obiettivo è adeguare le condizioni economiche del settore all’aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità: incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all’inflazione.

    Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale.

    Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un incremento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso come segue:

    • 40 euro dal 1° gennaio 2026
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027
    • 15 euro dal 1° gennaio 2028
    • 15 euro dal 1° settembre 2028

    Per gli altri livelli contrattuali, gli aumenti saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche.
    Viene inoltre aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta agli assistenti familiari qualificati

    Il contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi in base alle variazioni ISTAT del costo della vita. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, che specifichi tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf

    Sono inoltre regolati:

    • Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi;
    • Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici (Tabelle D ed E) e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive;
    • Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%;
    • Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori;
    • Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore.

    Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza.

    QUI IL TESTO DELL'ACCORDO 

    Il CCNL lavoro domestico : novità introdotte nel 2023

    Il contratto del 2023  ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento semplificato su quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate.

    Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti.

    Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.

    Tabella retributiva 2023

    Qui le tabelle retributive in vigore durante la proroga prima dell'accordo. Vedi qui un riepilogo

    Retribuzioni minime CCNL Lavoro Domestico – dal 1° gennaio 2023
    Livello Conviventi (€/mese) Non conviventi (€/ora) Assistenza notturna (€/mese) Presenza notturna (€/mese) Indennità vitto e alloggio (€/giorno)
    A 725,19 5,27 761,45
    AS 857,06 6,21
    B 922,98 6,58 659,27
    BS 988,90 6,99 692,25
    (1.137,23 per non autosufficienti)
    Pranzo 2,26 – Cena 2,26 – Alloggio 1,95
    Totale 6,47
    C 1.054,85 7,38 764,74
    CS 1.120,76 7,79 1.288,87 Totale 8,36
    D 1.318,54
    (+194,98 indennità)
    8,98
    DS 1.384,46
    (+194,98 indennità)
    9,36
    (10,09 per alcune attività)
    1.592,17

  • La busta paga

    TFR: coefficiente settembre 2025, regole, tabelle e istruzioni

    Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a Settembre 2025   è  pari a 2,060940 .

    L’ISTAT ha reso noto infatti  che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori  cessati tra il 15  settembre e il 14 ottobre 2025, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 121,7 punti, leggermente in calo rispetto ad agosto 

    Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

    Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

    TFR,  cos'è, quando spetta

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
    • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
    • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
    •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
     L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
    Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
     Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
    Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

    Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

    Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
    • per ciascun anno di lavoro 
    • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
    •   divisa per 13,5.

    ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

    Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

    1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
    2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

    Si ricorda che:

    • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
    • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
    • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
     ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
    •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
    •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
    •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
    •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
     N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
    Il versamento deve essere effettuato:
    1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
    2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
    L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
    Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

    L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

    Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

    • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
    •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
    Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
    In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

    Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018

     I coefficienti  relativi ai mesi del  2017 sono i seguenti:

    Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro 

     coefficiente 

    Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 

     0,349327

     Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03 

     0,773430

     Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04 

    0,898430

     Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05 

    1 ,247757

     Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06 

    1,223205

     Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07 

     1,273430

     Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08 

     1,398430

     Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09 

     1,822532

     Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10 

    1,723205

     Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11 

    1,698654

     Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12 

    1,748878

     Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018 

    2,098205

    I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:

     Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb 

     0,421736

    Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar 

     0,546736

     Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr   

     0,820104

     Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag 

     0,945104

     Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu  

     1,292656

     Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug  

     1,566024

     Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago  

     2,335312

     Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set 

     2,089392

     Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott  

     2,214392

     Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov  

     2,191024

     Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic  

     2,241840

     Dicembre 2018 |  15 dic/14 Gen 2019 

    2,241840

    Rivalutazione TFR 2019 e 2020

     Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
    RIVALUTAZIONE TFR 2019

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice Istat

    Tasso fisso 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,2

    0,125

    0,198457

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,3

    0,250

    0,396915

    Marzo

    15-03 14-04

    102,5

    0,375

    0,668830

    Aprile

    15-04 14-05

    102,6

    0,500

    0,867287

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,7

    0,625

    1,065744

    Giugno

    15-06 14-07

    102,7

    0,750

    1,190744

    Luglio

    15-07 14-08

    102,7

    0,875

    1,315744

    Agosto

    15-08 14-09

    103,2

    1,00

    1,808031

    Settembre

    15-09 14-10

    102,5

    1,125

    1,418830

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,470372

    Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
    Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

    RIVALUTAZIONE TFR 2020

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,7

    0,125

    0,271341

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,5

    0,250

    0,25000

    Marzo

    15-03 14-04

    102,6

    0,375

    0,448171

    Aprile

    15-04 14-05

    102,5

    0,500

    0,50000

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,3

    0,625

    0,62500

    Giugno

    15-06 14-07

    102,4

    0,750

    0,75000

    Luglio

    15-07 14-08

    102,3

    0,875

    0,87500

    Agosto

    15-08 14-09

    102,5

    1,00

    1,00000

    Settembre

    15-09 14-10

    101,9

    1,125

    1,12500

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,25000

    Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
    Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

    Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2021

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,9 0,125 0,564883

    Febbraio

    15-02 14-03

    103,00 0,250 0,763196
    Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
    Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
    Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
    Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
    Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

    Agosto

     15-08 14-09 104,7 2,759531
    Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
    Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
    Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
    Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

    Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2022 

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    107,7 0,125  1,184322.

    Febbraio 

    15-02 14-03

    108,8 0,250  2,086158

    Marzo

    15-03 14-04

    109,9 0,325  2,987994

    Aprile

    15-04 14-05

    109,7 0,500  2,971751

    Maggio

    15-05 14-06

    109,7 0,625  3,732345

    Giugno 

    15-06 14-07

    111,9 0,750  4,775424

    Luglio  

    15-07 14-08

    112,3 0,875 5,182910

    Agosto  

    15-08 14-09

    112,3 1,00 5,943503

    Settembre  

    15-09 14-10

    113,5 1,125 6,280367

    Ottobre  

    15-10 14-11

    117,2 1,250 9,018362

    Novembre

    15-11 14-12

    117,9 1,375 9,637712.

    Dicembre

    15-12 14-1-2023

    118,2 1,500  9,974576

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2023

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    118,3 0,125  0,188452

    Febbraio 

    15-02 14-03

    118,5 0,250  0,440355

    Marzo 

    15-03 14-04

    118,2 0,375  0,375

    Aprile  

    15-04 14-05

    118,4 0,500 0,626904

    Maggio   

    15-05 14-06

    118,6 0,625 0,878807

    Giugno  

    15-06 14-07

    118,6 0,750 1,003807

    Luglio    

    15-07 14-08

    118,7 0,875  1,192259

    Agosto     

    15-08 14-09

    119,1 1,0  1,571066

    Settembre     

    15-09 14-10

    119,3 1,125 1,822970

    Ottobre     

    15-10 14-11

    119,2 1,250 1,884518

    Novembre      

    15-11 14-12

    118,7 1,375  1,692259

    Dicembre       

    15-12 14-1- 2024

    118,9 1,500  1,944162

    Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2024

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente 

    rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    119,3 0,125   0,377313

    Febbraio 

    15-02 14-03

    119,3 0,250 0,502313

    Marzo 

    15-03 14-04

    119,4 0,375  0,690391.

    Aprile  

    15-04 14-05

    119,3 0,500  0,752313

    Maggio   

    15-05 14-06

    119.5 0,625 1,003469

    Giugno  

    15-06 14-07

    119.5 0,750 1,128469

    Luglio    

    15-07 14-08

    120,00 0,875  1,568860

    Agosto     

    15-08 14-09

    120,1 1,0 1,756939

    Settembre    

    15-09 14-10

    120,00 1,125  
    1,818860

    Ottobre   

    15-10 14-11

    120,1 1,250  2,006939

    Novembre  

    15-11 14-12

    120,1 1,375 2,131939

    Dicembre   

    15-12 14-1-2025

    120,2 1,5  2,320017 

    RIVALUTAZIONE TFR 2025

    Mese

    periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

    indice Istat

    Tasso fisso  annuo totale  1,5%

    coefficiente 

    rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    120,9 0,125  0,561772

    Febbraio 

    15-02 14-03

    121,1 0,250 0,811564

    Marzo 

    15-03 14-04

    121,4 0,375 1,123752

    Aprile 

    15-04 14-05

    121,3 0,500 1,186356

    Maggio 

    15-05 14-06

    121,20 0,625 1,248960.

    Giugno 

    15-06 14-07

    121,3 0,750 1,436356 

    Luglio  

    15-07 14-08

    121,8 0,875 1,873336%

    Agosto  

    15-08 14-09

    121,8 1,00 1,998336

    Settembre 

    15-09 14-10

    121,7 1,125 2,060940
  • La busta paga

    Calendario festività ebraiche 2025 e 2026

    Il Ministero dell' Interno, con avviso   pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 agosto  2025  ha reso noto, a seguito della comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane,  il calendario delle festività ebraiche  previste per i prossimo anno , 2026 . (vedi i prossimi paragrafi)

    Si tratta, ricordiamo,  dei giorni che i lavoratori possono chiedere di poter godere in sostituzione delle festività nazionali, nel  proprio rapporto di lavoro.

     Infatti  i lavoratori  di fede diversa  da quella cattolica, in virtù del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, hanno diritto a un particolare regime di orario di lavoro. 

    Per questo , l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo venga comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la  successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .

    Festività ebraiche 2025

    Risultano festivi per il calendario ebraico:

    • Tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato,
    • Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedi’ 14 aprile; domenica 20;
    • Shavuoth (Pentecoste): lunedi’ 2 e martedi’ 3 giugno; Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;
    • Rosh ha Shana’ (Capodanno): martedi’ 23 e mercoledi’ 24 settembre;
    • Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledi’ 1° e giovedi’ 2 ottobre;
    • Sukkot (Festa delle Capanne): martedi’ 7 e mercoledi’ 8 ottobre; lunedi’ 13 ottobre;
    • Shemini’ Atzeret e Simchat Tora’ (Festa della Legge): martedi’ 14 e mercoledi’ 15 ottobre.

    Il comunicato  precisa che nel calendario suddetto non  sono  stati  indicati  ne' la vigilia di Pesach (12 aprile) ne' il settimo giorno di  Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono gia'  previsti dalla normativa. 

    Festività ebraiche 2026

    Le festivita' ebraiche oltre ai sabati,  nel 2026  cadono alle seguenti date.

    •        Pesach (Pasqua): vigilia mercoledi' 1°  aprile,  giovedi'  2  e venerdi' 3 aprile, mercoledi' 8 e giovedi' 9 aprile; 
    •       Shavuoth (Pentecoste): venerdi' 22 maggio; 
    •       Digiuno del 9 di Av: giovedi' 23 luglio; 
    •       Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre; 
    •       Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione):  vigilia  domenica  20 settembre, lunedi' 21 settembre; 
    •       Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdi' 2 ottobre; 
    •       Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge):  domenica   4 ottobre. 

      Per il 2026   sono state omesse le giornate riportate in  calce,  in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella  normativa  relativa  alla  festivita' ebraica settimanale: 

    •       secondo giorno di Shavuot-Pentecoste – 23 maggio; 
    •       primo giorno di Rosh Hashana' Capodanno ebraico 12 settembre; 
    •       primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne – 26 settembre; 
    •       primo giorno di Simchat Tora' Festa della Legge – 3 ottobre. 

       Si ricorda infine che il calendario delle festivita' ebraiche e' pubblicato  anche  sul sito del  Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato. 

  • La busta paga

    Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia

    La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

     Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025,  riguardante il trattamento fiscale di indennità  “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.

    L'azienda istante precisava  in particolare che in base ad un nuovo  accordo sindacale,  in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:

    • ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
    • oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.

    La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.

    Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa

    Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.

     Come noto  lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

    L’Agenzia  richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.

    il diniego dell’Agenzia: motivazioni

    L'Agenzia  sottolinea  che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa. 

    Questo elemento è determinante:  la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.

    Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.

    Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto  la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

  • La busta paga

    Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?

    In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge. 

    Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.

    Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?

    Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.

    La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.

    Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.

    Quando è legittima una riduzione della retribuzione?

    La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.

    Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.

    Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.

    La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.

    Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare

    La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:

    • Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
    • Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
    • Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.

    Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.

  • La busta paga

    Rinnovo CCNL comunicazione PMI 2025: tabelle rettificate

    Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :

    • UNIGEC – CONFAPI e  UNIMATICA – CONFAPI, per le aziende e da 
    • SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL per i lavoratori

     riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027. 

    In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive 

    Le novità principali riguardano gli   incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.

    Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.

    CCNL comunicazione PMI Confapi: novità economiche

    Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico. 

    Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni: 

    • 60 euro dal 1° gennaio 2025, 
    • altri 60 euro dal 1° gennaio 2026, e 
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027.

    Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.

    L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:

    Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.

    Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.

    CCNL comunicazione PMI Confapi: tabelle aumenti e minimi retributivi

    A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati: 

    1. grafico-editoriale/informatico e 
    2. cartario-cartotecnico.

    GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI


    Liv.

    Par.

    Minimi

    Aumento

    Minimo al

    Aumento

    Minimo al

    Aumento

    Minimo al

    Aumento a regime

    1.1.2025

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.1.2027

    Q

    248

    2.066,17

    88,05

    2.154,22

    88,05

    2.242,26

    44,02

    2.286,29

    220,12

    1

    247

    2.057,95

    87,69

    2.145,64

    87,69

    2.233,33

    43,85

    2.277,18

    219,23

    2

    209

    1.739,01

    74,20

    1.813,21

    74,20

    1.887,41

    37,10

    1.924,51

    185,50

    3

    195

    1.623,13

    69,23

    1.692,36

    69,23

    1.761,59

    34,62

    1.796,21

    173,08

    4

    182

    1.518,13

    64,62

    1.582,75

    64,62

    1.647,36

    32,31

    1.679,67

    161,54

    5

    169

    1.409,38

    60,00

    1.469,38

    60,00

    1.529,38

    30,00

    1.559,38

    150,00

    6

    150

    1.301,20

    53,25

    1.354,45

    53,25

    1.407,71

    26,63

    1.434,34

    133,14

    7

    133

    1.128,02

    47,22

    1.175,24

    47,22

    1.222,46

    23,61

    1.246,07

    118,05

    8

    125

    1.039,95

    44,38

    1.084,33

    44,38

    1.128,71

    22,19

    1.150,90

    110,95

    9

    114

    948,36

    40,47

    988,83

    40,47

    1.029,31

    20,24

    1.049,54

    101,18

    10

    100

    832,37

    35,50

    867,87

    35,50

    903,38

    17,75

    921,13

    88,76

    CARTAI CARTOTECNICI

    Liv.

    Par.

     

    Aumento

    Minimi al

    Aumento

    Minimi al

    Aumento

    Minimi al

    Aumento a regime

    Minimi 1.9.2023

    1.1.2025

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.1.2027

    Q

    250

    2.035,46

    86,21

    2.121,67

    86,21

    2.207,88

    43,10

    2.250,98

    215,52

    AS

    249

    2.023,73

    85,86

    2.109,59

    85,86

    2.195,45

    42,93

    2.238,38

    214,66

    A

    212

    1.766,54

    73,11

    1.839,65

    73,11

    1.912,76

    36,55

    1.949,31

    182,76

    B1

    188

    1.530,92

    64,83

    1.595,75

    64,83

    1.660,58

    32,41

    1.692,99

    162,07

    B2/S

    182

    1.482,10

    62,76

    1.544,86

    62,76

    1.607,62

    31,38

    1.639,00

    156,90

    B2

    174

    1.416,73

    60,00

    1.476,73

    60,00

    1.536,73

    30,00

    1.566,73

    150,00

    C1/S

    161

    1.310,93

    55,52

    1.366,45

    55,52

    1.421,97

    27,76

    1.449,73

    138,80

    C1

    153

    1.245,94

    52,76

    1.298,70

    52,76

    1.351,46

    26,38

    1.377,84

    131,90

    C2

    139

    1.132,19

    47,93

    1.180,12

    47,93

    1.228,05

    23,97

    1.252,02

    119,83

    C3

    129

    1.051,77

    44,48

    1.096,25

    44,48

    1.140,73

    22,24

    1.162,97

    111,21

    D1

    121

    985,27

    41,73

    1.027,00

    41,73

    1.068,73

    20,86

    1.089,59

    104,31

    D2

    111

    903,54

    38,28

    941,82

    38,28

    980,10

    19,14

    999,24

    95,69

    E

    100

    814,31

    34,48

    848,79

    34,48

    883,27

    17,24

    900,51

    86,21

    CCNL comunicazione PMI Confapi: classificazione e contratti a termine: le altre novità

    Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.

     Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO)  in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.

    Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano:

    • progetti di innovazione, 
    • attività straordinarie o incrementi produttivi,
    • esigenza di sostituire personale assente.

  • La busta paga

    CCNL trasporto locale: ok all’accordo 2024-26

    E' stata ratificato  con intesa firmata presso il ministero delle Infrastrutture l'accordo di rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 del trasporto pubblico locale  firmato l'11 dicembre 2024 dalle parti in causa Asstra, Anav e Agen da una parte e  Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dall'altra, che hanno quindi revocato lo sciopero previsto per il 1 aprile dei mezzi  pubblici. Contrari sono rimasti i Comitati COBAS 

    Il rinnovo  interessa oltre 120mila autoferrotranvieri  e arriva dopo  una lunga trattativa sciolta  grazie anche alla approvazione di un  d.lgs  che aumenta le accise sul gasolio di  1 centesimo  consentendo cosi  la copertura da parte dello Stato  dei costi degli aumenti  retributivi previsti . Di seguito  le prime indicazioni sulle novità in attesa del testo.

    I dirigenti delle associazioni datoriali hanno espresso particolare soddisfazione per il risultato che si spera aiuti a risolvere i problema della carenza di autisti che assilla il comparto ormai da tempo.

    Per la Filt-Cgil inoltre dopo gli aumenti salariali,  si auspica una  riforma  più ampia del settore.

    Rinnovo ccnl trasporto locale: le novità economiche

    L’intesa  prevede:

    • aumento medio a regime di 160 euro dei minimi  retributivi tabellari  in due tranche. 
    • una tantum di 500 euro lordi per il periodo pregresso, 
    •  nuovo Edr, elemento distinto della retribuzione di 40 euro lordi mensili ,  per 14 mensilità. 

    Inoltre entro sei mesi dall’accordo di rinnovo, le parti  hanno concordato di definire a livello aziendale intese per regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnate dall’erogazione di 40 euro mensili lordi per 12 mesi.

     In assenza di  questi accordi dal  1° gennaio 2026, saranno erogati 20 euro  convertibili  in 2 giornate di permesso retribuito anche nei casi di lavoro part-time (in base all’orario stabilito nel contratto individuale).  

    Ne godranno anche i dipendenti a tempo determinato in organico alla data di sottoscrizione dell’intesa.