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Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato
La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato.
A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis.
Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.
Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.
In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di servizi di ingegneria e architettura
La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile
Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare).
Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.
La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.
Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.
La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.
Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale
INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025 una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace.
La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio.
Un altro aspetto fondamentale è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.
Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive.
Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.
DI seguito una sintesi dei percorsi da utilizzare.
Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale
Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente
- Accedere al sito www.inps.it
- Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
- Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
- Accedere a "Aree tematiche"
- Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"
Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti (Finché il servizio non sarà completamente migrato)
- Accedere al sito www.inps.it
- Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
- Cliccare su "Debiti Contributivi"
- Accedere a "Aree tematiche"
- Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"
Accesso all’Agenda Appuntamenti
- Accedere al sito www.inps.it
- Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
- Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
- Accedere a "Agenda Appuntamenti".
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Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025
La riforma della professioni di guida turistica che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso e nuove specifiche modalità di svolgimento della professione è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)
E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento) entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025) le guide turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.
Il bando per l'esame di abilitazione è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025 sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.
Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024 e del Decreto ministeriale attuativo .
SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO
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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento
Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto del Ministero del Turismo dell’11.12.2015.
I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche erano i seguenti:
- maggiore età
- possesso del diploma di laurea triennale oppure
- possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea la preveda.
ATTENZIONE La legge di conversione del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.
Regolamento professione guida turistica dal 13 luglio 2024
Le guide turistiche che
- avranno superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o
- che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.
L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.
L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:
- Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
- Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero
I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione
In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).
L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it
Disposizioni Transitorie
Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso
Guida turistica: definizione, attività, assicurazione
La nuova legge definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale
Costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano
Si specifica che la visita guidata, ha il fine di:
- a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
- b) trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della necessità di rispettarlo;
- c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità.
L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero a alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.
Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie senza pagamento o iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .
Viene inoltre specificato che nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea, è emerso come sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari con effetto di aumentare gli oneri amministrativi a carico dei professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a favore dei consumatori.
Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri
Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda, coloro che
- hanno superato lo specifico esame di abilitazione nazionale (di cui si attende il bando al massimo entro la fine del 2025)
- hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale,
- sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della legge, ovvero alla data del 17 dicembre 2023
L’elenco nazionale sarà pubblico, distinto in due sezioni e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione, i dati relativi alle specializzazioni e alle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari
Gli iscritti potranno svolgere la professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno dal Ministero del turismo un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Nella conversione del DL 19 si prevede che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento da parte del professionista.
OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con contenuti sia teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.
In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento
Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.
ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI
I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato potranno svolgere loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali
ATTENZIONE: L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) potrà essere effettuato solo nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata, con una misura rimessa alla scelta del richiedente.
Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)
Inoltre, non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica a chi ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.
Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza stato-regioni e il Ministro per gli affari europei, saranno definite le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, e le modalità di svolgimento della prova attitudinale,
L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove
Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal Ministero del turismo.
Consisterà nello svolgimento di:
- una prova scritta,
- una prova orale e
- una prova tecnico-pratica
riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche.
Necessari i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in regola con le disposizioni sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.
Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe oggetto di accertamento..
Ulteriori materie d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni
Prevista l'istituzione di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.
Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione
Obbligo di aggiornamento
Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.
Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo,
Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative sanzioni , con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Obblighi di comportamento
Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica dovrà
- esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
- fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
È fatto divieto :
- a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge
- ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico avvalersi, per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale
In caso di violazioni agli obblighi sopracitati si applicano le seguenti sanzioni:
- da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e
- da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.
In caso di violazione degli obblighi relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono demandate ai Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.
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Gestione separata 2025 contributi in aumento
Con la Circolare n. 27 del 30/01/2025 INPS comunica le aliquote contributive per l'anno 2025 relative ai soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, in base all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono definite le percentuali di contribuzione per diverse categorie, tra cui collaboratori coordinati e continuativi, magistrati onorari confermati, lavoratori sportivi dilettantistici e professionisti autonomi. Inoltre, si stabiliscono i criteri per il calcolo della contribuzione, specificando le aliquote aggiuntive per le tutele previdenziali, come maternità e malattia.
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Gestione separata INPS 2025: istruzioni
L'istituto ricorda che la ripartizione del contributo tra committenti e lavoratori prevede il committente obbligato al versamento in misura di due terzi, mentre il collaboratore versa un terzo.
Per i professionisti, il versamento avviene in autonomia tramite F24.
Viene inoltre sottolineato che per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2025, vanno utilizzate le aliquote 2024 che rientrano nel periodo d’imposta precedente.
Infine, la circolare stabilisce il massimale e il minimale di reddito ai fini contributivi per il 2025, rispettivamente pari a 120.607,00 euro e 18.555,00 euro.
Gli importi minimi di contribuzione variano in base alle aliquote applicate, con differenze tra collaboratori, amministratori e professionisti.
Viene confermata l’aliquota del 24% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali.
Gestione separata INPS 2025: tabella aliquote, minimali e massimali
Gestione separata 2025
Categoria IVS (%) Maternità/Malattia (%) DIS-COLL (%) Totale (%) Minimale Contributivo (€) Massimale Contributivo (€) Collaboratori e assimilati 33,00 0,72 1,31 35,03 6.499,82 120.607,00 Magistrati onorari (senza altra previdenza) 33,00 2,03 0,00 35,03 6.499,82 120.607,00 Magistrati onorari (con altra previdenza) 24,00 2,03 0,00 26,03 4.829,87 120.607,00 Professionisti autonomi 25,00 1,07 0,00 26,07 4.837,29 120.607,00 Lavoratori sportivi dilettanti 25,00 2,03 0,00 27,03 5.015,42 120.607,00 Pensionati o iscritti ad altra previdenza 24,00 0,00 0,00 24,00 4.453,20 120.607,00 -
EPAP 2024: quali sono contributi minimi e le scadenze?
Il professionista iscritto all’Epap, ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali. è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:
1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari, (dal 16 aprile 2022),
4) contributo di maternità, fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con il saldo dei contributiAgevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione per i primi 3 anni di iscrizione.
Scadenze di versamento contributi EPAP e modello redditi
Le scadenze contributive sono le seguenti:
- primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
- secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.
È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:
- per il primo acconto
- 1^ rata entro il 05 aprile
- 2^ rata entro il 05 maggio
- per secondo acconto
- 1^ rata entro il 05 agosto
- 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
- 1^ rata entro il 15 novembre
- 2^ rata entro il 15 dicembre
ATTENZIONE
La scadenza del modello 2 (dichiarazione reddituale) è il 31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.
L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2024
Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
REDDITO IMPONIBILE MASSIMO 2024
REDDITO IMPONIBILE MINIMO€ 119.650,00 € 7.227,00
CONTRIBUTI MINIMI: - soggettivo € 723,00
- integrativo € 289,00
- di solidarietà € 14,00
Nella GU del 19 giugno 2024 è stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006680/PLUR-L-80 del 27 maggio 2024 di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'EPAP del 26 ottobre 2023, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 21,00 pro-capite.
Modalità di versamento contributi EPAP
Bonifico Bancario: può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.
Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 – IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno inseriti i seguenti dati:
- Codice ente: 0008;
- Codice sede: non compilare;
- Causale contributo: E065;
- Codice posizione: non compilare;
- Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
- Importo a debito versato: Importo dovuto;
- Importo a credito compensato: non compilabile*.
*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.
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Riconteggio debiti contributi INPS: proroga domande all’11 dicembre
INPS riapre i termini per il riconteggio dei contributi annullati con il "Saldo e stralcio" previsto dall'art 223 del decreto legge 48 2023, per gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi (professionisti artigiani commercianti imprenditori agricoli ) per dare la possibilità di ricostituire la posizione previdenziale che poteva risutlare danneggiata
Si ricorda che con la circolare 86 pubblicata il 10 ottobre 2023 INPS aveva chiarito le modalità di richiesta di riconteggio dei contributi cancellati automaticamente con la Rottamazione dei debiti fino a 1000 euro , come previsto:
- sia dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
- dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Si prevedeva in particolare l'obbligo di domanda all'INPS entro il 10 novembre e il versamento dei debiti entro il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 29.11.2023
Con il messaggio 4244 del 28 novembre l'istituto fissa una nuova scadenza per le domande c'è ancora tempo fino al 10 dicembre 2023.
Non cambia invece il termine per il versamento dei contributi che erano stati "cancellati"
Le principali indicazioni e i modelli nei paragrafi seguenti.
Domanda riconteggio debiti INPS annullati: modelli
Come anticipato i soggetti iscritti alle Gestioni autonome INPS
- degli artigiani e commercianti,
- dei lavoratori autonomi agricoli, e
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata ,
per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di legge , per incrementare la propria posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati
Sono disponibili in particolare due modelli di richiesta per :
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; (ATTENZOINE necessario che le rate siano di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto,
– dichiarare ( SOLO per debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande la valutazione sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano
- alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e
- alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.
Al richiedente è richiesto di indicare una delle motivazioni indicate nel modulo.
Riconteggio debiti annullati: invio domanda
La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il
10 novembre11 DICEMBRE 2023 utilizzando i modelli allegati attraverso i Cassetti PrevidenzialiLe strutture INPS verificheranno le motivazioni e prenderanno eventualmente contatti con i richiedenti per ulteriori informazioni, notificando poi l'esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.
La notifica avverrà in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Riconteggio debiti agricoltura: istruzioni corrette
Con il messaggio del 17 ottobre 2023 INPS ha rettificato le istruzioni rivolte agli agricoltori specificando che la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.
Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.
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Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione
Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare.
Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151
Il testo disciplina:
- l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
- i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
- le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
- i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
- le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
- le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.
Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.
Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
Compenso del mediatore familiare
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:
- del compenso dovuto al professionista,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi,
- nonche' il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
- bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
- media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
- alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.