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Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi
Pubblicata il 14 giugno 2024 dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo .
Come di consueto sono dovuti i
- i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
- il primo acconto del dovuto per il 2024
ed è possibile anche versare entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40% dell'importo.
(Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall' articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)
La principale novità per il 2024 prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF” per il periodo d’imposta 2023 riguarda l'obbligo anche per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.
La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti e per la rateizzazione delle somme .
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti
i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa , e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.
In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.
Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti
Per i soci di società a responsabilità limitata la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali Gestione separata
La circolare ricorda che sono obbligati al versamento alla Gestione separata oltre ai professionisti senza Cassa, anche i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .
ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato
– il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals
Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.
Quadro RR lavoratori sportivi
Come detto la nuova Sezione III è dedicata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le indicazioni sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.
ATTENZIONE
Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
- Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.
Aliquota gestione separata lavoratori sportivi
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:
– del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;
– del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.
Causali contributo
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.
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Medici ed esperti radioprotezione: applicativo online dal 27 marzo
Pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale del 19.3.2024 che annuncia l'avvio , a partire dal 27 marzo del nuovo applicativo “Abilitazione medici ed esperti” per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.
La nuova procedura fa parte del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti
Vediamo di seguito alcuni dettagli sulle modalità di accesso e di presentazione delle domande
Applicativo abilitazione medici ed esperti radioprotezione istruzioni
All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le istruzioni complete sono disponibili nei manuali utenti visibili all’interno dell’applicativo.
L’utente/istante puo inviare una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, . Le scadenze e i titoli per essere ammessi sono stati indicati rispettivamente:
- dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022 per i medici autorizzati,
- e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022 per gli esperti .
Il decreto prevede che dopo l'istruttoria il ministero possa richiedere documentazione ulteriore
Elenco medici ed esperti radioprotezione: le domande
L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente
Si segnala in particolare che :
– nella sezione “Dati personali” alcuni campi saranno automaticamente compilati a seguito dell’autenticazione tramite identità digitale;
– la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste.
– la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;
– la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami.
Gli eventuali quesiti di natura tecnica devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), al seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.
Eventuali quesiti di natura normativa possono invece essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
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Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali
Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Contributi gestione separata 2024
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A – 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,51
26,23
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Gestione separata 2023 Aliquote professionisti
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
- L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
- Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Minimali e massimali Gestione separata 2024
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6
- gli iscritti che applicano l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
– 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
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Sospensione contributi per alluvione: richiesta entro il 20 novembre
L'INPS, con Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, precisa le modalità di presentazione dell'istanza di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per
- artigiani e commercianti
- datori di lavoro domestico e
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata,
interessati dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna, Toscana e Marche verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Come per le imprese, le istanze vanno inviate entro il 20 novembre 2023.
Le prime istruzioni erano state fornite con la circolare 67 del 20 luglio 2023 in cui si precisava che sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel decreto.
Venivano anche precisate le modalità di ripresa dei versamenti, sempre entro il 20 novembre 2023 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi
- alle note di rettifica scadute,
- ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto
- agli atti di accertamento da vigilanza documentale
- alla prima rata in caso di domanda di rateazione che ricada nel predetto periodo
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
Istanza sospensione tramite Cassetto Previdenziale
INPS precisa che la sospensione va richiesta tramite la “Comunicazione bidirezionale” del proprio “Cassetto previdenziale "
- Per Artigiani e commercianti sono comprese le scadenze dei:
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- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e primo acconto sul reddito eccedente per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
- Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese le scadenze dei contributi relativi al II trimestre 2023 riferite ad attività svolte nei territori citati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza è sospesa se ricade entro il 31 agosto ( entro dieci giorni dalla data di fine attività)
- per artigiani commercianti e datori di lavoro domestico va allegato il Modello SC101 compilato
- Per i liberi professionisti sono compresi i contributi dovuti a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023. La procedura permette al libero professionista di compilare il modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale e rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.
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Versamenti INPS Artigiani, Commercianti, Gestione separata al 20 luglio
La proroga disposta dalla legge di conversione del decreto Omnibus 51 2023 per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per i contribuenti soggetti agli ISA vale anche per i contributi INPS.
In particolare la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti :
- dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani,
- dai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
eccedenti i minimi contributivi
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2023 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
ma SOLO per coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi forfettari “minimi” e coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Si ricorda che la proroga prevede anche la possibilità di versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo commisurato in ragione dei giorni di ritardo.
In merito va ancora sottolineato che il termine potrebbe subire una ulteriore dilazione, a seguito delle richieste degli operatori professionali e intermediari che hanno avanzato al Governo la proposta di proroga al 20 agosto, in considerazione del ritardo nel rilascio dei modelli e delle complesse circolari di istruzioni.
Il Governo con un ordine del giorno in Parlamento firmato da rappresentanti della maggioranza pochi giorni fa ha garantito attenzione alla richiesta per cui si attende conferma quanto prima, forse con un semplice comunicato MEF.
Leggi anche IRPEF 2023 chiesta la proroga al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%
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Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023 . Beneficiari sono tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1
Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche gli adempimenti e versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI e in particolare i seguenti soggetti
- – i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
- – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
La circolare specifica che per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI
Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato
Alluvione : Le nuove scadenze INPGI
Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
ATTENZIONE In caso di sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.
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Fisioterapisti: il decreto istitutivo degli Ordini professionali
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 il decreto con il Regolamento di istituzione:
- degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e
- Federazione nazionale degli Ordini territoriali,
nei quali confluiscono gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, istituiti nel 2018.
Il regolamento specifica le procedure per l'avvicendamento dei poteri con le elezioni degli organi amministrativi e il funzionamento transitorio dell'Ordine nazionale. Il presidente della Federazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore di Sanità.
Elenco ordini professionali territoriali Fisioterapisti
Alla data di entrata in vigore del decreto, 15 dicembre 2022 gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista saranno i seguenti:
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata
- Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova/li>
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Casertali>
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentiali>
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna
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