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Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.
Compensi illegittima la disparità tra vacazioni
Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita.
La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.
Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta
Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari.
Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza.
La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia.
In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore.
La Consulta sollecita quindi l’amministrazione giudiziaria e i legislatori a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.
Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione
Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.
Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico.
La normativa censurata ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione sia pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.
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Gestione separata 2025 contributi in aumento
Con la Circolare n. 27 del 30/01/2025 INPS comunica le aliquote contributive per l'anno 2025 relative ai soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, in base all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono definite le percentuali di contribuzione per diverse categorie, tra cui collaboratori coordinati e continuativi, magistrati onorari confermati, lavoratori sportivi dilettantistici e professionisti autonomi. Inoltre, si stabiliscono i criteri per il calcolo della contribuzione, specificando le aliquote aggiuntive per le tutele previdenziali, come maternità e malattia.
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Gestione separata INPS 2025: istruzioni
L'istituto ricorda che la ripartizione del contributo tra committenti e lavoratori prevede il committente obbligato al versamento in misura di due terzi, mentre il collaboratore versa un terzo.
Per i professionisti, il versamento avviene in autonomia tramite F24.
Viene inoltre sottolineato che per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2025, vanno utilizzate le aliquote 2024 che rientrano nel periodo d’imposta precedente.
Infine, la circolare stabilisce il massimale e il minimale di reddito ai fini contributivi per il 2025, rispettivamente pari a 120.607,00 euro e 18.555,00 euro.
Gli importi minimi di contribuzione variano in base alle aliquote applicate, con differenze tra collaboratori, amministratori e professionisti.
Viene confermata l’aliquota del 24% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali.
Gestione separata INPS 2025: tabella aliquote, minimali e massimali
Gestione separata 2025
Categoria IVS (%) Maternità/Malattia (%) DIS-COLL (%) Totale (%) Minimale Contributivo (€) Massimale Contributivo (€) Collaboratori e assimilati 33,00 0,72 1,31 35,03 6.499,82 120.607,00 Magistrati onorari (senza altra previdenza) 33,00 2,03 0,00 35,03 6.499,82 120.607,00 Magistrati onorari (con altra previdenza) 24,00 2,03 0,00 26,03 4.829,87 120.607,00 Professionisti autonomi 25,00 1,07 0,00 26,07 4.837,29 120.607,00 Lavoratori sportivi dilettanti 25,00 2,03 0,00 27,03 5.015,42 120.607,00 Pensionati o iscritti ad altra previdenza 24,00 0,00 0,00 24,00 4.453,20 120.607,00 -
Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2025
La circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2025, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%. Di seguito i dettagli.
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : coefficienti di rateizzazione 2025
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%.
Le tabelle aggiornate 2025 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. I
Qui la tabella 1 fornita nell'allegato 2 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
Qui la tabella 2 fornita nell'allegato 3 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,8%)
Mesi Coefficiente 12 0.083 24 0.042 36 0.028 Nell'allegato 1 Inps fornisce due esempi
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio 2025 è attivo il nuovo codice ATECO per la creator economy, ossia per i soggetti cosiddetti influencer.
Istat ed Eurostat lo hanno predisposto con l'associazione italiane Content & Digitale Creators del MIMIT.
Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio
Ricordiamo che il Codice Ateco è formato da una combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa:
- con le lettere si individua il macro settore economico di appartenenza,
- con i numeri, le categorie dei settori di riferimento.
Inoltre, il Codice ATECO è uno strumento essenziale per chiunque intenda aprire una PIVA per la propria attività.
Per questa categoria di professionisti emergenti, dal 1° gennaio 2025 ci sarà il codice Ateco 73.11.03 denominato
Attività di influencer marketing.
Leggi anche Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile per tutte le novità introdotte anche per altri settori.
Tale nuovo codice è uno strumento essenziale per contraddistinguere coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge a livello amatoriale.
Il risultato raggiunto grazie a:
- MIMIT
- Associazione Italiana Content & Digital Creators
- Assoinfluencer,
- Confcommercio Professioni
rende più chiaro l’inquadramento dei professionisti del settore e si inserisce nella volontà di individuare e definire una chiara regolamentazione fiscale e previdenziale per i lavoratori interessati.
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Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori
Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (cd. "Fondo brokers") ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.
Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.
Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.
Contributo Fondo di Garanzia 2024: aliquota invariata
Il contributo che gli aderenti hanno versato, per l'anno 2023, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai
mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2022.
Il decreto precisa che vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo prot. MT n. 0008176 del 23 luglio 2024, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2024, in misura pari al contributo per l'anno 2023 e a la nota della Direzione generale consumatori e mercato prot. MT n. 0008412 del 25 luglio 2024, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS , che con nota prot. MT n. 0012908 del 9
ottobre 2024, in esito all'esame del rendiconto finanziario 2023, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata , il contributo resta fissato anche per l'anno 2024 nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2023.
Contributo fondo di garanzia mediatori assicurazioni: scadenze
I versamenti dei contributi sopracitati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2024 sull'IBAN indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel medesimo termine i mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2023.
Qui la modulistica aggiornata fornita da CONSAP per le comunicazioni.
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Regime forfettario professionisti anche con lavoro dipendente
Il disegno di legge in materia di lavoro ribattezzato Collegato lavoro, approvato dalla Camera la scorsa settimana, introduce significative deroghe all'applicazione del regime forfetario, permettendo l'accesso a questo regime anche a professionisti e lavoratori autonomi che, in determinate condizioni, lavorano per lo stesso datore di lavoro come dipendenti .
Si ricorda che il regime forfetario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e modificato dalla legge di bilancio 2023, offre una tassazione ridotta con un'aliquota del 15% e una gestione fiscale semplificata agli operatori con partita IVA sotto una certa soglia di fatturato e ordinariamente non è applicabile a chi svolge anche attivita di lavoro dipendente.
Vediamo piu in dettaglio le novità in corso di attuazione.
Regime forfettario e contratti misti: cosa sono e chi è interessato
L'art 17 del DDL prevede la possibilita di essere contestualmente
- lavoratori dipendenti part-time ( con contratti che prevedabbotra il 40% e il 50% dell'orario pieno)
- lavoratori autonomi in regime forfetario,
derogando al divieto previsto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014: tale divieto precluderebbe l'accesso al regime forfetario svolge attività principalmente per datori di lavoro con cui vi siano rapporti di lavoro dipendente in corso o siano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta.
La nuova norma si rivolge in particolare a:
- Persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionali, a
- Lavoratori autonomi non iscritti ad albi o repertori professionali purche il rapporto sia regolato da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 attraverso contratti collettivi a livello aziendale o territoriale.
Regime forfettario e contratti misti: requisiti e condizioni
Per quanto riguarda i requisiti:
- il numero dei dipendenti del datore di lavoro deve essere superiore a 250.
- il tetto viene calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti di lavoro autonomo e subordinato.
La norma specifica inoltre che il lavoratore autonomo deve avere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro, e che non ci deve essere sovrapposizione tra le attività autonome e subordinate in termini di orario, giorni di lavoro e modalità della prestazione.
Viene anche previsto che per garantire la validità dei contratti autonomi contestuali a quelli subordinati, i primi devono essere certificati dagli organi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, tra cui
- enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismibilaterali a competenza nazionale;
- Direzioni provinciali del lavoro e le province;
- università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali cheabbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero
- consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento
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EPAP 2024: quali sono contributi minimi e le scadenze?
Il professionista iscritto all’Epap, ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali. è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:
1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari, (dal 16 aprile 2022),
4) contributo di maternità, fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con il saldo dei contributiAgevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione per i primi 3 anni di iscrizione.
Scadenze di versamento contributi EPAP e modello redditi
Le scadenze contributive sono le seguenti:
- primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
- secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.
È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:
- per il primo acconto
- 1^ rata entro il 05 aprile
- 2^ rata entro il 05 maggio
- per secondo acconto
- 1^ rata entro il 05 agosto
- 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
- 1^ rata entro il 15 novembre
- 2^ rata entro il 15 dicembre
ATTENZIONE
La scadenza del modello 2 (dichiarazione reddituale) è il 31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.
L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2024
Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
REDDITO IMPONIBILE MASSIMO 2024
REDDITO IMPONIBILE MINIMO€ 119.650,00 € 7.227,00
CONTRIBUTI MINIMI: - soggettivo € 723,00
- integrativo € 289,00
- di solidarietà € 14,00
Nella GU del 19 giugno 2024 è stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006680/PLUR-L-80 del 27 maggio 2024 di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'EPAP del 26 ottobre 2023, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 21,00 pro-capite.
Modalità di versamento contributi EPAP
Bonifico Bancario: può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.
Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 – IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno inseriti i seguenti dati:
- Codice ente: 0008;
- Codice sede: non compilare;
- Causale contributo: E065;
- Codice posizione: non compilare;
- Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
- Importo a debito versato: Importo dovuto;
- Importo a credito compensato: non compilabile*.
*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.