• Lavoro Autonomo

    Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4

    Gli iscritti all'EPPI –  cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali  alle date seguenti:

    • 15 dicembre primo acconto
    • 15 aprile, secondo acconto 
    • 30 settembre  saldo e presentazione dichiarazione reddituale

    I contributi da versare sono:

    • contributo soggettivo
    • contributo integrativo
    • di maternita'

    Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi

    La percentuale del contributo soggettivo  da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024  è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%

    Per l’anno 2024

    • il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
    •  il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.

    Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.

    Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.

    La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.

    Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.

    Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.

    I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.

    Contributo di maternità EPPI

    Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.

    La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.

    Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.

    Contributi periti industriali come versare?

    Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .

    Per il Versamento il codice causale contributo  "E068"  è stato riconfermato  il 22 settembre 2023  con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate 

    In sede di compilazione del modello F24, la causale  va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
    • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Si ricorda che  è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.

    I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.

    Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI

    Come detto entro il 30 settembre  di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife con il  Modello EPPI 03 

    È disponibile nell’Area Riservata  anche una Guida dedicata alla compilazione 

    Bando sostegno salute 2025

    Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025  il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.

    È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:

    • assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
    • interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
    • assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
    • concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.

    Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.

    Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.

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    Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

    INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025  una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente. 

    Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi  artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace. 

    La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio. 

    Un altro aspetto fondamentale  è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.

    Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive. 

     Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo  transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

    DI seguito una sintesi dei percorsi  da utilizzare.

    Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale

    Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

     Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti  (Finché il servizio non sarà completamente migrato)

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Debiti Contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"

     Accesso all’Agenda Appuntamenti

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Agenda Appuntamenti".

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    Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

    La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

    E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

    Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

    Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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    Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

    Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

    I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

    • maggiore età 
    • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
    • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

    ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

    Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

    Le guide turistiche che 

    • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
    • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

    L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

    L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

    1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
    2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

    I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

    In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

    L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

    Disposizioni Transitorie

    Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

    Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

    La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

    Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

    Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

    • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
    • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
    • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

    L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

    Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

    Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

    ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

    Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

    Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

    • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
    • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
    • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

    L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

    Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

    Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

    OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

    Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

    In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

    Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

    ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

    I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

    a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

    ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

    Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

    Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

    Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

    L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

    Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

    Consisterà nello svolgimento di:

    1.  una prova scritta, 
    2. una prova orale e 
    3. una prova tecnico-pratica

     riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

    Necessari i seguenti requisiti:

    • a) avere compiuto la maggiore età;
    • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
    • c) godere dei diritti civili e politici;
    • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
    • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
    • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
    • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

    Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

     Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

    Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

    Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

    Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

    Obbligo di aggiornamento 

    Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

    Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

    Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

    Obblighi di comportamento

     Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

    • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
    • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

     È fatto divieto :

    • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
    • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

    In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

    • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
    • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

     In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

    Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

  • Lavoro Autonomo

    Lavoro giornalistico subordinato: i criteri di qualificazione

    Con la sentenza 26566  del 22 ottobre  2024 la Cassazione  ha approfondito  il tema della  difficile qualificazione  tra autonomia e subordinazione  del lavoro giornalistico,  In particolare viene cassata  la sentenza di appello   che non aveva sufficientemente valorizzato   gli  indizi di integrazione aziendale e obbligo di reperibilità del lavoratore. Questi elementi sono  i più qualificanti secondo gli Ermellini.

     Vediamo i dettagli del caso e le conclusioni.

    Lavoro subordinato del fotoreporter: il caso

    La vicenda giudiziaria affrontata dalla Corte di Cassazione ruota attorno alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra un fotografo e un network editoriale  proprietaria di un  quotidiano.

     Il lavoratore ricorrente aveva operato come fotoreporter dal 1986 al 2004, e ha rivendicato la natura subordinata del suo lavoro e la relativa retribuzione come "redattore con trent'anni di anzianità". 

    La Corte d'Appello di Cagliari aveva respinto questa richiesta, evidenziando che la natura del lavoro  era di carattere autonomo,  sulla base del fatto che il fotografo:

    •  gestiva un proprio studio fotografico e  
    • forniva prestazione di servizi anche per altri committenti.

    Il fotoreporter ha presentato ricorso alla Cassazione, contestando l’analisi svolta dai giudici di secondo grado e sostenendo che, per la qualificazione del rapporto, contasse l’inserimento stabile nella redazione e il rispetto delle direttive dei capi servizio.

    Lavoro giornalisticio: integrazione e reperibilità da valutare

    La Cassazione ha accolto il ricorso  ritenendo che la Corte d'Appello non avesse dato sufficiente rilievo a vari indizi concreti  di subordinazione del rapporto. 

    Tra questi spiccano:

    •  la presenza del lavoratore nella riunione  "giornaliera" del quotidiano
    • l’obbligo di reperibilità per coprire i turni giornalieri per fornire la documentazione fotografica.

     La Suprema Corte  inoltre ha ribadito che la mancanza di esclusività del rapporto di lavoro non esclude la possibilità di un inquadramento subordinato, soprattutto in attività prevalentemente intellettuali come quella del giornalista o del fotoreporter. 

    Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il criterio decisivo per la subordinazione non sia necessariamente la continuità giornaliera della prestazione, bensì l’integrazione nell'organizzazione aziendale e la disponibilità del lavoratore a soddisfare le esigenze del datore di lavoro.

    La sentenza ricorda che  già in passato la Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, che: a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i  requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e

    responsabilità di un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali  sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico  ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze  formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza" 

    Concludendo, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari per una nuova valutazione del caso, con l'indicazione di approfondire gli elementi di stabilità e organizzazione del lavoro svolto.

    Compito del giudice di rinvio accertare se tali indizi siano sufficienti per configurare il rapporto come subordinato, verificando anche il corretto inquadramento contrattuale. La decisione finale può portare  implicazioni rilevanti per la definizione dei confini tra lavoro autonomo e subordinato nel contesto giornalistico, specialmente per coloro che svolgono mansioni di fotoreporter, una figura spesso situata a cavallo tra autonomia professionale e subordinazione organizzativa.

  • Lavoro Autonomo

    Regime forfettario professionisti anche con lavoro dipendente

    Il disegno di legge in materia di lavoro ribattezzato Collegato lavoro, approvato dalla Camera la scorsa settimana,    introduce significative deroghe all'applicazione del regime forfetario, permettendo l'accesso a questo regime anche a professionisti e lavoratori autonomi che, in determinate condizioni, lavorano per lo stesso datore di lavoro come dipendenti .

    Si ricorda che il regime forfetario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e modificato dalla legge di bilancio 2023, offre una tassazione ridotta  con un'aliquota del 15% e una gestione fiscale semplificata  agli operatori con partita IVA sotto una certa soglia di fatturato  e ordinariamente non è applicabile a chi svolge anche attivita di lavoro dipendente. 

    Vediamo piu in dettaglio le novità in corso di attuazione.

    Regime forfettario e contratti misti: cosa sono e chi è interessato

    L'art 17 del DDL  prevede la possibilita di essere contestualmente 

    • lavoratori dipendenti part-time ( con contratti che prevedabbotra il 40% e il 50% dell'orario pieno) 
    • lavoratori autonomi  in  regime forfetario,

     derogando al divieto previsto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014: tale divieto  precluderebbe l'accesso al regime forfetario svolge attività principalmente per datori di lavoro con cui vi siano rapporti di lavoro dipendente  in corso o siano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta. 

    La nuova  norma si rivolge in particolare a:

    • Persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionali, a
    • Lavoratori autonomi non iscritti ad albi o repertori professionali purche il rapporto sia regolato da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 attraverso contratti collettivi a livello aziendale o territoriale.

    Regime forfettario e contratti misti: requisiti e condizioni

    Per quanto riguarda i requisiti:

    •  il numero dei dipendenti del datore di lavoro  deve essere superiore a 250.
    • il tetto  viene calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti di lavoro autonomo e subordinato.

    La norma specifica inoltre che  il lavoratore autonomo deve avere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro, e che non ci deve essere sovrapposizione tra le attività autonome e subordinate in termini di orario, giorni di lavoro e modalità della prestazione.

    Viene anche previsto che  per garantire la validità dei contratti autonomi contestuali a quelli subordinati, i primi  devono essere certificati dagli organi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, tra cui 

    •  enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismibilaterali a competenza nazionale;
    • Direzioni provinciali del lavoro e le province;
    • università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
    •  Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela  delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le  proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali cheabbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero 
    •  consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di   lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento 

  • Lavoro Autonomo

    EPAP 2024: quali sono contributi minimi e le scadenze?

    Il professionista iscritto all’Epap,  ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori  agronomi e dottori  forestali.   è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:

    1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
    2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
    3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari,  (dal 16 aprile 2022),
    4) contributo di maternità,  fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con  il saldo dei contributi 

    Agevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione  per i primi 3 anni di iscrizione.

    Scadenze di versamento contributi EPAP  e modello redditi 

    Le scadenze contributive sono le seguenti:

    • primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
    • secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
    • saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.

    È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:

    • per il primo acconto
      • 1^ rata entro il 05 aprile
      • 2^ rata entro il 05 maggio
    • per secondo acconto
      • 1^ rata entro il 05 agosto
      • 2^ rata entro il 05 settembre
    • per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
      • 1^ rata entro il 15 novembre
      • 2^ rata entro il 15 dicembre

    ATTENZIONE

    La scadenza del  modello 2 (dichiarazione reddituale) è il  31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.

    L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata. 

    Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2024

    Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.

    REDDITO IMPONIBILE MASSIMO 2024
    REDDITO IMPONIBILE MINIMO 
    € 119.650,00

    €  7.227,00

    CONTRIBUTI MINIMI:

    • soggettivo   € 723,00
    • integrativo   € 289,00
    • di solidarietà  € 14,00

    Nella GU del 19 giugno 2024 è stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0006680/PLUR-L-80 del 27 maggio 2024  di approvazione della  delibera  del  consiglio di amministrazione dell'EPAP  del 26 ottobre 2023, concernente  la  determinazione  del  contributo  di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 21,00 pro-capite.

    Modalità di versamento contributi EPAP

    Bonifico Bancario:   può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.

    Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).

    Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:

    Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma

    C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 –  IBAN: IT74Q0569603211000069000X37

    Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno  inseriti i seguenti dati:

    •     Codice ente: 0008;
    •     Codice sede: non compilare;
    •     Causale contributo: E065;
    •     Codice posizione: non compilare;
    •     Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
    •     Importo a debito versato: Importo dovuto;
    •     Importo a credito compensato: non compilabile*.

    *Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.

  • Lavoro Autonomo

    Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi

    Pubblicata il 14 giugno 2024  dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR   del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo . 

    Come di consueto sono dovuti i

    •  i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
    • il primo acconto del dovuto per il 2024 

    ed  è possibile anche versare  entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40%  dell'importo.

    (Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall'  articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)

    La principale novità per il 2024  prevista dal provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF per il periodo d’imposta 2023  riguarda l'obbligo anche  per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.

    La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti  e per la rateizzazione delle somme .

    Vediamo di seguito  le principali indicazioni 

    Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti 

     i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali,  per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa ,  e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.

    In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel  modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

    In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.

    Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti 

    Per i soci di società a responsabilità limitata  la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. 

    Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali  Gestione separata 

     La circolare ricorda che sono  obbligati  al versamento alla Gestione separata  oltre ai professionisti senza Cassa, anche  i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

    Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .

    ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo  deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:

    – il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;

              sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);

    –          sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato 

    –          il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals 

    Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

    Quadro RR lavoratori sportivi

    Come detto la nuova Sezione III  è dedicata  ai  lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le  indicazioni  sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

    ATTENZIONE

    Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in: 

    • Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
    •  Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
    •  Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
    • Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.

    Aliquota gestione separata lavoratori sportivi  

    I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:

    – del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;

    – del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.

    Causali contributo 

    La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

    – "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.