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Professione Guida Turistica: il DDL comincia l’iter in Parlamento
E' cominciato l'iter parlamentare del DDL sulle Guide Turistiche. Ricordiamo che il DDL era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n 43 del 17 luglio.
Come specificato dal comunicato stampa dello stesso Governo, pubblicato all'atto della approvazione, il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.
Professione guida turistica: le regole approvate dal Governo
Nel dettaglio a tal fine, la misura in arrivo prevede:
- il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica;
- l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l’attività di guida turistica (fatti salvi coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico);
- l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica;
- la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale;
- le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e di avvalimento di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.
Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo cinque pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.
La metodologia di realizzazione del Pst ruota intorno a tre elementi fondamentali: il ruolo delle Regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-Regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali.
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Versamenti INPS Artigiani, Commercianti, Gestione separata al 20 luglio
La proroga disposta dalla legge di conversione del decreto Omnibus 51 2023 per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per i contribuenti soggetti agli ISA vale anche per i contributi INPS.
In particolare la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti :
- dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani,
- dai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
eccedenti i minimi contributivi
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2023 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
ma SOLO per coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi forfettari “minimi” e coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Si ricorda che la proroga prevede anche la possibilità di versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo commisurato in ragione dei giorni di ritardo.
In merito va ancora sottolineato che il termine potrebbe subire una ulteriore dilazione, a seguito delle richieste degli operatori professionali e intermediari che hanno avanzato al Governo la proposta di proroga al 20 agosto, in considerazione del ritardo nel rilascio dei modelli e delle complesse circolari di istruzioni.
Il Governo con un ordine del giorno in Parlamento firmato da rappresentanti della maggioranza pochi giorni fa ha garantito attenzione alla richiesta per cui si attende conferma quanto prima, forse con un semplice comunicato MEF.
Leggi anche IRPEF 2023 chiesta la proroga al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%
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Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio
Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo registro per gli operatori di criptovalute, previsto dal Decreto ministeriale del 13 gennaio 2022. (QUI il testo).
Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate
- la comunicazione di inizio attivita e le
- comunicazioni trimestrali dei dati delle prestazioni effettuate.
L'obbligo riguarda:
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Vediamo di seguito in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.
Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale
I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono:
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e domicilio nel territorio della Repubblica.
Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum
Dal 16 maggio 2022 chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.
ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver completato la “Registrazione” stessa.
Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata (PEC), già attiva al momento della registrazione
Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione
Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .
Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo.
Tramite la propria area è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.
Devono essere indicati:
- i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante),
- identificativo fiscale,
- estremi documento di identificazione,
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
- la tipologia di attività e servizi prestati,
- le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.
CONTRIBUTO UNA TANTUM
La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui andra inviata la ricevuta
L'importo del contributo è pari a
- 500 euro per le persone fisiche e
- 8.300 euro per le società .
ITER DELLA DOMANDA
Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.
Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, in caso di comunicazione incompleta , per l'integrazione.
Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.
Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.
Obbligo di trasmissione dati all’OAM
Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .
Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:
Dati identificativi del cliente:
1. Cognome e nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Residenza;
4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;
5. Estremi del documento di identificazione.
Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;
3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
I dati del registro e guide operative
- cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- codice fiscale o partita IVA, ove assegnato;
- indicazione della tipologia di servizio prestato;
- indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative
- REGISTRAZIONE AL PORTALE OAM, per la sola creazione di una area privata sul portale OAM;
- COMUNICAZIONE DI OPERATIVITÀ SUL TERRITORIO ITALIANO, per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute;
- VADEMECUM per gli operatori in valute virtuali.