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Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM
Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.
Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.
L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.
Il Codice di condotta per gli influencer
L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.
Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.
Tra le disposizioni principali:
- obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
- tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
- rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
- tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
- trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).
Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.
L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM
Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:
- almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
- almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.
Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.
Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.
Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico
L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.
Tra le sanzioni possibili:
- ordini di rimozione dei contenuti
- e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.
Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:
- monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
- valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
- proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
- pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.
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INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti entro il 30.9
Inpgi ha pubblicato la circolare 5 2025 riguardante la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2024.
L'adempimento scade il prossimo 30 settembre e va effettuato tramite il portale telematico sul sito INPGI.
Sono presenti le istruzioni dettagliate per la compilazione dei dati reddituali.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Dichiarazione reddituale INPGI chi è obbligato
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:
- attività libero professionale con Partita IVA,
- attività occasionale,
- tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
- tramite Cessione di diritto d'autore.
Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:
Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:
- Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
- Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.
Sono invece esclusi :
- i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2023, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
- e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.
Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito inpgi.it, la piattaforma è attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.
Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).
Sanzioni per ritardata comunicazione:
L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come segue:
Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2025 € 7,46 € 14,93 Dal 31 ottobre al 29 novembre 2025 € 14,93 € 29,96 Dal 30 novembre al 29 dicembre 2025 € 22,39 € 44,79 Dal 30 dicembre 2025 in poi € 29,86 € 59,73 La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
Allegati: -
Rimborso contributi artigiani e commercianti: nuove modalità per l’IBAN
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), su richiesta della Direzione Centrale Entrate dell’INPS, ricorda ai propri iscritti con una specifica informativa, le nuove modalità operative per la gestione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e invita a condividere con i propri assistiti le informazioni seguenti.
IBAN per rimborsi INPS: come fare
Al fine di rafforzare la sicurezza e contrastare i tentativi fraudolenti, è stato automatizzato il processo di verifica della titolarità dell’IBAN indicato nella domanda di rimborso di contributi non dovuti.
Tale codice IBAN dovrà essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario della somma richiesta.
In assenza di tale requisito, l’INPS non potrà procedere alla validazione telematica e, conseguentemente, all’erogazione del rimborso.
In caso di mancata corrispondenza tra il codice IBAN dichiarato e l’intestatario risultante dalle banche dati, il contribuente riceverà una notifica che lo inviterà a inserire un nuovo IBAN intestato o cointestato, accedendo alla sezione “Esito Domande” della procedura telematica. In alternativa, potrà selezionare un IBAN già validato in precedenza.
ATTENZIONE Se l’IBAN originariamente inserito risulta effettivamente intestato al contribuente ma non ancora verificato, sarà necessario trasmettere tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente il modulo MV70 (identificazione finanziaria), debitamente compilato, firmato e validato dalla banca.
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Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato
La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato.
A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis.
Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.
Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.
In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di servizi di ingegneria e architettura
La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile
Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare).
Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.
La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.
Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.
La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.
Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Erasmus giovani imprenditori 2025: si può fare domanda
Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare all’edizione 2025 del programma Erasmus per giovani imprenditori, promosso dalla Commissione europea.
Questa iniziativa mira a sostenere le persone che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o che l’hanno recentemente costituita, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di formazione pratica presso una piccola o media impresa (PMI) in un altro Paese europeo. Il cuore del programma è lo scambio di esperienze: il nuovo imprenditore ha la possibilità di affiancare un imprenditore con almeno tre anni di esperienza, all’interno della sua azienda, per un periodo compreso tra uno e sei mesi.
Durante questo soggiorno formativo, il partecipante riceve un sostegno economico sotto forma di borsa di mobilità, pensata per coprire parte delle spese di viaggio e permanenza. Si tratta di un’occasione preziosa per apprendere concretamente le competenze necessarie alla gestione di un’impresa, direttamente sul campo, in un contesto internazionale e multiculturale.
Come funziona il programma Erasmus giovani imprenditori
Il programma si rivolge sia ai nuovi imprenditori, cioè persone con un’idea di business ben definita o che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni, sia agli imprenditori ospitanti, titolari o responsabili di PMI con una consolidata esperienza, desiderosi di confrontarsi con approcci innovativi e stringere potenziali collaborazioni europee.
I vantaggi sono molteplici per entrambe le categorie: chi è all’inizio del proprio percorso imprenditoriale può acquisire competenze pratiche in ambiti strategici come la contabilità, il marketing, la gestione dei clienti e la pianificazione finanziaria, perfezionando il proprio business plan e sviluppando un network professionale a livello europeo.
Al contempo, l’imprenditore esperto beneficia del confronto con nuove idee e potenziali partner, oltre ad approfondire la conoscenza di mercati esteri e regolamentazioni differenti.
L’intero iter di partecipazione è supportato da una rete di organismi intermediari locali che offrono assistenza tecnica nella preparazione della domanda, nella selezione dei partner e nella gestione del soggiorno all’estero.
Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento, poiché il programma prevede una procedura a sportello, ed è accessibile a imprenditori residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti, comprese le regioni ultraperiferiche e i territori d’oltremare dell’Unione europea.
Erasmus giovani imprenditori : guida operativa
Sezione Dettagli Sito ufficiale del programma erasmus-entrepreneurs.eu Modulo di candidatura online Compila la domanda qui Requisiti per nuovi imprenditori – Residenza permanente in un Paese partecipante
– Impresa avviata da meno di 3 anni o idea imprenditoriale con business plan
– Età minima: 18 anniRequisiti per imprenditori ospitanti – Titolare o gestore di una PMI con almeno 3 anni di attività
– Residenza permanente in un Paese partecipanteDocumenti richiesti – Curriculum vitae (preferibilmente Europass)
– Lettera di motivazione
– Business plan (per nuovi imprenditori)Durata dello scambio Da 1 a 6 mesi, anche non consecutivi (entro 12 mesi) Supporto finanziario Borsa mensile variabile per spese di viaggio e soggiorno Centri di contatto locali Vedi elenco Guida alla registrazione Guida NE / Guida HE Assistenza e contatti Email: [email protected]
Telefono: +32 2 282 08 73 -
Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED
Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:
compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini.
Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati.
È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.
Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e solo sotto la loro supervisione.
La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.
Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED
Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.
In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.
L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.
Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo
L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).
Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.