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Erasmus giovani imprenditori 2025: si può fare domanda
Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare all’edizione 2025 del programma Erasmus per giovani imprenditori, promosso dalla Commissione europea.
Questa iniziativa mira a sostenere le persone che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o che l’hanno recentemente costituita, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di formazione pratica presso una piccola o media impresa (PMI) in un altro Paese europeo. Il cuore del programma è lo scambio di esperienze: il nuovo imprenditore ha la possibilità di affiancare un imprenditore con almeno tre anni di esperienza, all’interno della sua azienda, per un periodo compreso tra uno e sei mesi.
Durante questo soggiorno formativo, il partecipante riceve un sostegno economico sotto forma di borsa di mobilità, pensata per coprire parte delle spese di viaggio e permanenza. Si tratta di un’occasione preziosa per apprendere concretamente le competenze necessarie alla gestione di un’impresa, direttamente sul campo, in un contesto internazionale e multiculturale.
Come funziona il programma Erasmus giovani imprenditori
Il programma si rivolge sia ai nuovi imprenditori, cioè persone con un’idea di business ben definita o che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni, sia agli imprenditori ospitanti, titolari o responsabili di PMI con una consolidata esperienza, desiderosi di confrontarsi con approcci innovativi e stringere potenziali collaborazioni europee.
I vantaggi sono molteplici per entrambe le categorie: chi è all’inizio del proprio percorso imprenditoriale può acquisire competenze pratiche in ambiti strategici come la contabilità, il marketing, la gestione dei clienti e la pianificazione finanziaria, perfezionando il proprio business plan e sviluppando un network professionale a livello europeo.
Al contempo, l’imprenditore esperto beneficia del confronto con nuove idee e potenziali partner, oltre ad approfondire la conoscenza di mercati esteri e regolamentazioni differenti.
L’intero iter di partecipazione è supportato da una rete di organismi intermediari locali che offrono assistenza tecnica nella preparazione della domanda, nella selezione dei partner e nella gestione del soggiorno all’estero.
Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento, poiché il programma prevede una procedura a sportello, ed è accessibile a imprenditori residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti, comprese le regioni ultraperiferiche e i territori d’oltremare dell’Unione europea.
Erasmus giovani imprenditori : guida operativa
Sezione Dettagli Sito ufficiale del programma erasmus-entrepreneurs.eu Modulo di candidatura online Compila la domanda qui Requisiti per nuovi imprenditori – Residenza permanente in un Paese partecipante
– Impresa avviata da meno di 3 anni o idea imprenditoriale con business plan
– Età minima: 18 anniRequisiti per imprenditori ospitanti – Titolare o gestore di una PMI con almeno 3 anni di attività
– Residenza permanente in un Paese partecipanteDocumenti richiesti – Curriculum vitae (preferibilmente Europass)
– Lettera di motivazione
– Business plan (per nuovi imprenditori)Durata dello scambio Da 1 a 6 mesi, anche non consecutivi (entro 12 mesi) Supporto finanziario Borsa mensile variabile per spese di viaggio e soggiorno Centri di contatto locali Vedi elenco Guida alla registrazione Guida NE / Guida HE Assistenza e contatti Email: [email protected]
Telefono: +32 2 282 08 73 -
Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4
Gli iscritti all'EPPI – cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali alle date seguenti:
- 15 dicembre primo acconto
- 15 aprile, secondo acconto
- 30 settembre saldo e presentazione dichiarazione reddituale
I contributi da versare sono:
- contributo soggettivo
- contributo integrativo
- di maternita'
Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi
La percentuale del contributo soggettivo da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024 è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%
Per l’anno 2024
- il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
- il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.
Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.
Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.
La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.
Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.
Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.
I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.
Contributo di maternità EPPI
Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.
La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.
Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.
Contributi periti industriali come versare?
Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .
Per il Versamento il codice causale contributo "E068" è stato riconfermato il 22 settembre 2023 con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.
I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.
Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI
Come detto entro il 30 settembre di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife, con il Modello EPPI 03
È disponibile nell’Area Riservata anche una Guida dedicata alla compilazione
Bando sostegno salute 2025
Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025 il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.
È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:
- assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
- interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
- assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
- concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.
Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.
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Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi
Pubblicata il 14 giugno 2024 dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo .
Come di consueto sono dovuti i
- i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
- il primo acconto del dovuto per il 2024
ed è possibile anche versare entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40% dell'importo.
(Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall' articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)
La principale novità per il 2024 prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF” per il periodo d’imposta 2023 riguarda l'obbligo anche per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.
La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti e per la rateizzazione delle somme .
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti
i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa , e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.
In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.
Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti
Per i soci di società a responsabilità limitata la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali Gestione separata
La circolare ricorda che sono obbligati al versamento alla Gestione separata oltre ai professionisti senza Cassa, anche i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .
ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato
– il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals
Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.
Quadro RR lavoratori sportivi
Come detto la nuova Sezione III è dedicata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le indicazioni sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.
ATTENZIONE
Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
- Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.
Aliquota gestione separata lavoratori sportivi
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:
– del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;
– del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.
Causali contributo
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.
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La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 con la quale il settore delle professioni pedagogiche ed educative in Italia subisce una significativa trasformazione.
La legge introduce una regolamentazione più stringente e definita per gli operatori del settore, istituendo albi professionali specifici e delineando chiaramente i requisiti per l'esercizio di queste professioni.
Definizione delle professioni e istituzione degli albi
Viene definito con precisione il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, assegnando loro compiti di consulenza, progettazione, gestione, e valutazione in vari ambiti educativi e formativi.
Importante novità è l'istituzione di albi professionali per entrambe le categorie, garantendo così un controllo più efficace sulla qualificazione dei professionisti e sulla qualità dei servizi offerti.
Requisiti per l'esercizio della professione
Per diventare pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e superare una valutazione delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. I titoli ammessi spaziano da lauree specialistica o magistrale in ambiti educativi fino a lauree pre-esistenti riconosciute valide ai sensi di regolamenti antecedenti.
Professione di pedagogista
Per esercitare la professione di pedagogista sono necessari i seguenti requisiti:
- E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education , classi 87/S e LM-93;
- laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
- Accertamento delle competenze professionali: Prima dell’iscrizione all'albo dei pedagogisti, è necessario dimostrare le competenze professionali acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi. La valutazione di queste competenze si svolge attraverso una prova valutativa, sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.
- Iscrizione nell'albo: È indispensabile l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo passaggio segue il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali.
- Esame finale: Il processo di valutazione delle competenze si conclude con un esame finale che deve essere svolto prima della discussione della tesi di laurea. Questo esame abilita formalmente all’esercizio della professione di pedagogista.
Professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia
Per esercitare la professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:
- Titolo di studio: È richiesto il conseguimento del titolo di laurea triennale, abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
- Accertamento delle competenze professionali:
- Le competenze professionali devono essere acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi e devono essere valutate tramite una prova valutativa. Questa prova è sostenuta presso una struttura accreditata e deve essere attestata congiuntamente dalla struttura e dagli organi accademici.
- La prova valutativa delle competenze professionali deve essere svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
- Iscrizione nell'albo: È necessaria l’iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi della legge.
- Alternative al titolo di laurea: In alternativa al titolo di laurea, è ammesso il possesso di una corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa qualifica può essere conferita anche a chi possiede una laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative
Un altro punto di rilievo è la creazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un ente pubblico non economico che fungerà da organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio professionale. Questo organismo avrà il compito di amministrare gli albi, regolamentare le attività e svolgere funzioni consultive e di vigilanza.
Condizioni e modalità di iscrizione agli albi
L'iscrizione agli albi professionali è subordinata al possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, nonché alla mancanza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione. Inoltre, è necessaria la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la dimostrazione di essere al servizio di enti o imprese italiane.
Allegati: - E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali
Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Contributi gestione separata 2024
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A – 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,51
26,23
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Gestione separata 2023 Aliquote professionisti
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
- L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
- Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Minimali e massimali Gestione separata 2024
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6
- gli iscritti che applicano l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
– 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
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Professione Guida Turistica: il DDL comincia l’iter in Parlamento
E' cominciato l'iter parlamentare del DDL sulle Guide Turistiche. Ricordiamo che il DDL era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n 43 del 17 luglio.
Come specificato dal comunicato stampa dello stesso Governo, pubblicato all'atto della approvazione, il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.
Professione guida turistica: le regole approvate dal Governo
Nel dettaglio a tal fine, la misura in arrivo prevede:
- il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica;
- l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l’attività di guida turistica (fatti salvi coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico);
- l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica;
- la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale;
- le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e di avvalimento di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.
Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo cinque pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.
La metodologia di realizzazione del Pst ruota intorno a tre elementi fondamentali: il ruolo delle Regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-Regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali.