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Artigiani e commercianti: sconto contributi al 50% – regole per la rinuncia
Dopo il messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome, previsto dall'ultima legge di bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025 (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) .
Con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni. con l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.
Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha anche chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025
Con il Messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025 è stata comunicata l'operatività della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva . Tale funzione è accessibile attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo) e consente ai soggetti interessati di revocare in via definitiva il beneficio, con effetti a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia.
La novità risponde a specifiche esigenze operative emerse sul campo, offrendo una modalità telematica strutturata per gestire casi in cui il soggetto beneficiario, per esigenze gestionali o strategiche, intenda rinunciare al vantaggio contributivo prima della conclusione naturale del periodo agevolato.
È importante sottolineare che la rinuncia è irrevocabile e comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’intero nucleo aziendale interessato, senza possibilità di reingresso nella misura.
Per le domande di riduzione già presentate entro il 31 dicembre 2025, l’effetto della rinuncia è stato neutralizzato: l’istanza è stata eliminata dagli archivi dell’Istituto e non produce effetti contributivi, mantenendo la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova domanda senza implicazioni negative. Vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo
Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .
Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%) Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60 Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto) Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta Compatibilità con altri regimi agevolativi e limiti “de minimis”
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
- La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
- Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
- Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.
Sconto contributivo : l’opzione di rinuncia
Nell’esempio riportato nel messaggio del 24 dicembre 2025 INPS precisa che:
- se l’attività parte ad aprile 2025 ma la domanda di sconto viene presentata e accolta il 10 settembre 2025: ciò non impedisce di applicare lo sconto, perché la riduzione opera per il periodo agevolabile e, in caso di rinuncia presentata il 10 gennaio 2026, la perdita del beneficio scatta dal mese successivo, quindi da febbraio 2026. Ne consegue che da aprile 2025 a gennaio 2026 la contribuzione resta al 50%, mentre dal mese seguente torna in misura piena.
- In caso di rinunce attivate invece entro il 31 dicembre 2025 le domande di sconto sono neutralizzate, ossia eliminate dagli archivi senza produrre effetti, poiché la procedura era in attesa dei chiarimenti poi forniti dal messaggio.
Sul piano dei versamenti, l’INPS segnala che dopo l’accoglimento servono tempi tecnici per l’adeguamento della tariffazione: tuttavia, chi ha domanda accolta può pagare già in misura ridotta; se invece ha pagato “pieno”, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsati.
Infine, come detto la riduzione 50% è alternativa ad altri sconti di aliquota. In via eccezionale per il solo 2025, se è stata chiesta anche l’agevolazione del regime forfettario previdenziale (L. 190/2014) ma poi è stata accolta la riduzione 50%, la richiesta del forfettario viene neutralizzata senza penalizzare la possibilità di utilizzarlo dopo la fine dei 36 mesi (o dopo rinuncia/perdita), presentando però una nuova istanza telematica.
Regole per la domanda
Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS
Il percorso digitale è il seguente “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”
ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.
Nella domanda si dichiara anche di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.
Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Allegati: -
Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche
Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:
- i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
- gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.
La circolare indica aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i codici "Tipo rapporto” da utilizzare.
Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010
L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche.
Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.
Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.
Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche
Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.
Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata
Aliquote contributive 2025 – riepilogo
Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03% Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03% Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% — 24% Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata
Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività,
- tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
- attraverso intermediari abilitati.
La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.
INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.
Adempimenti per gli incarichi di ricerca
Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono:
- Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
- Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore.
- Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.
Adempimenti per gli addetti ippici
Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens.
- Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS);
- Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
- Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati comunicati con il messaggio INPS 3645 del 2 dicembre 2025
Codice rapporto Descrizione Imponibile DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 € D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 € DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 € -
INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti entro il 30.9
Inpgi ha pubblicato la circolare 5 2025 riguardante la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2024.
L'adempimento scade il prossimo 30 settembre e va effettuato tramite il portale telematico sul sito INPGI.
Sono presenti le istruzioni dettagliate per la compilazione dei dati reddituali.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Dichiarazione reddituale INPGI chi è obbligato
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:
- attività libero professionale con Partita IVA,
- attività occasionale,
- tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
- tramite Cessione di diritto d'autore.
Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:
Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:
- Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
- Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.
Sono invece esclusi :
- i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2023, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
- e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.
Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito inpgi.it, la piattaforma è attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.
Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).
Sanzioni per ritardata comunicazione:
L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come segue:
Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2025 € 7,46 € 14,93 Dal 31 ottobre al 29 novembre 2025 € 14,93 € 29,96 Dal 30 novembre al 29 dicembre 2025 € 22,39 € 44,79 Dal 30 dicembre 2025 in poi € 29,86 € 59,73 La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.
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Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2025 il decreto che riconferma per il 2025 l'aliquota di contributo del Fondo di Garanzia 2025.
Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (cd. "Fondo brokers") ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.
Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.
Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.
Contributo Fondo di Garanzia 2025: aliquota invariata
Il decreto precisa che :
- vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, prot. MT n. 0014790 del 16 maggio 2025, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l’anno 2025, in misura pari al contributo per l’anno 2024, determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2023
- vista la nota della Direzione Generale consumatori e mercato prot. MT n. 0018218 del 10 giugno 2025,
- il contributo resta nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2024;e che anche l’IVASS, con nota prot. MT n. 0023616 del 16 luglio 2025, in esito all’esame del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2024, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal Comitato.
Contributo fondo di garanzia mediatori assicurazioni: scadenze
I versamenti dei contributi sopracitati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2025 sull'IBAN indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel medesimo termine i mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2024.
Qui la modulistica aggiornata fornita da CONSAP per le comunicazioni.
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Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato
Nella sentenza del Consiglio di stato del N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023 è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola non professionale e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.
Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata, che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.
Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015.
Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.
Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.
La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA
Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici.
Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.
La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
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Erasmus giovani imprenditori 2025: si può fare domanda
Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare all’edizione 2025 del programma Erasmus per giovani imprenditori, promosso dalla Commissione europea.
Questa iniziativa mira a sostenere le persone che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o che l’hanno recentemente costituita, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di formazione pratica presso una piccola o media impresa (PMI) in un altro Paese europeo. Il cuore del programma è lo scambio di esperienze: il nuovo imprenditore ha la possibilità di affiancare un imprenditore con almeno tre anni di esperienza, all’interno della sua azienda, per un periodo compreso tra uno e sei mesi.
Durante questo soggiorno formativo, il partecipante riceve un sostegno economico sotto forma di borsa di mobilità, pensata per coprire parte delle spese di viaggio e permanenza. Si tratta di un’occasione preziosa per apprendere concretamente le competenze necessarie alla gestione di un’impresa, direttamente sul campo, in un contesto internazionale e multiculturale.
Come funziona il programma Erasmus giovani imprenditori
Il programma si rivolge sia ai nuovi imprenditori, cioè persone con un’idea di business ben definita o che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni, sia agli imprenditori ospitanti, titolari o responsabili di PMI con una consolidata esperienza, desiderosi di confrontarsi con approcci innovativi e stringere potenziali collaborazioni europee.
I vantaggi sono molteplici per entrambe le categorie: chi è all’inizio del proprio percorso imprenditoriale può acquisire competenze pratiche in ambiti strategici come la contabilità, il marketing, la gestione dei clienti e la pianificazione finanziaria, perfezionando il proprio business plan e sviluppando un network professionale a livello europeo.
Al contempo, l’imprenditore esperto beneficia del confronto con nuove idee e potenziali partner, oltre ad approfondire la conoscenza di mercati esteri e regolamentazioni differenti.
L’intero iter di partecipazione è supportato da una rete di organismi intermediari locali che offrono assistenza tecnica nella preparazione della domanda, nella selezione dei partner e nella gestione del soggiorno all’estero.
Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento, poiché il programma prevede una procedura a sportello, ed è accessibile a imprenditori residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti, comprese le regioni ultraperiferiche e i territori d’oltremare dell’Unione europea.
Erasmus giovani imprenditori : guida operativa
Sezione Dettagli Sito ufficiale del programma erasmus-entrepreneurs.eu Modulo di candidatura online Compila la domanda qui Requisiti per nuovi imprenditori – Residenza permanente in un Paese partecipante
– Impresa avviata da meno di 3 anni o idea imprenditoriale con business plan
– Età minima: 18 anniRequisiti per imprenditori ospitanti – Titolare o gestore di una PMI con almeno 3 anni di attività
– Residenza permanente in un Paese partecipanteDocumenti richiesti – Curriculum vitae (preferibilmente Europass)
– Lettera di motivazione
– Business plan (per nuovi imprenditori)Durata dello scambio Da 1 a 6 mesi, anche non consecutivi (entro 12 mesi) Supporto finanziario Borsa mensile variabile per spese di viaggio e soggiorno Centri di contatto locali Vedi elenco Guida alla registrazione Guida NE / Guida HE Assistenza e contatti Email: [email protected]
Telefono: +32 2 282 08 73