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Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026
La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.
Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite
- tabella 1 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
- tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo )
Nell'allegato 1 Inps fornisce il seguenti esempi:
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per il 2025
Inps annuncia con il 3734 del 10.12.2025 che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.
Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso:
“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Rivediamo di seguito le modalità di pagamento e eventuale impugnazione
Avvisi bonari pagamento
La posizione può essere regolarizzata mediante versamento con modello f24 entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso .beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.
I 30 giorni decorrono dalla data di ricezione dell’avviso bonario . E' possibile anche richiedere un ' eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.
Come di consueto gli avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti ma i titolari che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica riceveranno anche una e-mail di alert .
ATTENZIONE In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. In questi casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni con le previste sanzioni amministrative .
Avvisi bonari impugnazione
Attenzione al fatto che per il ricorso contro gli avvisi bonari la Cassazione si è espressa in maniera contraddittoria .
Le sentenze. nn. 16293 e 16428 del 2007 avevano stabilito che l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile in quanto espressione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata (cfr. Cass. nn. 16293 e 16428 del 2007).
Piu recentemente, ad esempio con la sentenza n. 7344/2012 e l’ordinanza n. 25297 2014 l'orientamento è cambiato stabilendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/73, in quanto mette a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.
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Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM
Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.
Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.
L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.
Il Codice di condotta per gli influencer
L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.
Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.
Tra le disposizioni principali:
- obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
- tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
- rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
- tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
- trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).
Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.
L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM
Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:
- almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
- almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.
Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.
Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.
Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico
L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.
Tra le sanzioni possibili:
- ordini di rimozione dei contenuti
- e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.
Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:
- monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
- valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
- proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
- pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.
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INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti entro il 30.9
Inpgi ha pubblicato la circolare 5 2025 riguardante la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2024.
L'adempimento scade il prossimo 30 settembre e va effettuato tramite il portale telematico sul sito INPGI.
Sono presenti le istruzioni dettagliate per la compilazione dei dati reddituali.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Dichiarazione reddituale INPGI chi è obbligato
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:
- attività libero professionale con Partita IVA,
- attività occasionale,
- tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
- tramite Cessione di diritto d'autore.
Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:
Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:
- Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
- Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.
Sono invece esclusi :
- i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2023, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
- e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.
Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito inpgi.it, la piattaforma è attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.
Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).
Sanzioni per ritardata comunicazione:
L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come segue:
Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2025 € 7,46 € 14,93 Dal 31 ottobre al 29 novembre 2025 € 14,93 € 29,96 Dal 30 novembre al 29 dicembre 2025 € 22,39 € 44,79 Dal 30 dicembre 2025 in poi € 29,86 € 59,73 La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.
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Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato
Nella sentenza del Consiglio di stato del N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023 è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola non professionale e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.
Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata, che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.
Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015.
Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.
Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.
La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA
Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici.
Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.
La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
Allegati: -
Rimborso contributi artigiani e commercianti: nuove modalità per l’IBAN
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), su richiesta della Direzione Centrale Entrate dell’INPS, ricorda ai propri iscritti con una specifica informativa, le nuove modalità operative per la gestione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e invita a condividere con i propri assistiti le informazioni seguenti.
IBAN per rimborsi INPS: come fare
Al fine di rafforzare la sicurezza e contrastare i tentativi fraudolenti, è stato automatizzato il processo di verifica della titolarità dell’IBAN indicato nella domanda di rimborso di contributi non dovuti.
Tale codice IBAN dovrà essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario della somma richiesta.
In assenza di tale requisito, l’INPS non potrà procedere alla validazione telematica e, conseguentemente, all’erogazione del rimborso.
In caso di mancata corrispondenza tra il codice IBAN dichiarato e l’intestatario risultante dalle banche dati, il contribuente riceverà una notifica che lo inviterà a inserire un nuovo IBAN intestato o cointestato, accedendo alla sezione “Esito Domande” della procedura telematica. In alternativa, potrà selezionare un IBAN già validato in precedenza.
ATTENZIONE Se l’IBAN originariamente inserito risulta effettivamente intestato al contribuente ma non ancora verificato, sarà necessario trasmettere tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente il modulo MV70 (identificazione finanziaria), debitamente compilato, firmato e validato dalla banca.