• Lavoro Autonomo

    ISCRO e DIS-COLL: l’ iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale

    Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS interviene su un aspetto operativo di particolare rilievo :  il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL. Il chiarimento nasce da criticità emerse in sede istruttoria delle domande, dove numerosi richiedenti, pur in regola con il versamento contributivo, si sono visti respingere l’istanza per mancata formalizzazione dell’iscrizione.

    L’intervento dell’Istituto  chiarisce che l'iscrizione è da considerare requisito formale la cui mancanza non inficia il diritto  alle prestazioni, in presenza degli altri requisiti. Non sono presenti informazioni precise sulla necessita di ricorso amministrativo per il riesame delle domande respinte. 

    Ecco i dettagli 

    Le norme in materia di Iscro e DisColl

    L’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dopo una fase sperimentale triennale. Essa è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

    Tra i requisiti la normativa richiede:

    1. iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995;
    2. regolarità contributiva;
    3. assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Leggi maggiori dettagli in ISCRO 2025 requisiti , regole ed esempi

    Analogo requisito è previsto per la DIS-COLL, introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015, destinata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo caso, è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata e almeno un mese di contribuzione nel periodo di riferimento.

    In via generale, la prassi amministrativa ha sempre distinto tra:

    1. iscrizione  alla Gestione Separata , da effettuarsi a cura del lavoratore;
    2. versamento contributivo

    L’iscrizione, secondo l’impostazione originaria, non si considerava automatica a seguito del versamento, ma richiede un adempimento specifico.

    Leggi in merito: DIS COLL regole e istruzioni per la domanda

    Il nuovo orientamento INPS

    Il Messaggio INPS introduce un chiarimento rilevante sotto il profilo applicativo: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, a condizione che risulti comunque adempiuto l’obbligo contributivo.

    In particolare, l’Istituto prende atto delle criticità emerse nella prassi, dove numerosi soggetti  avevano regolarmente versato i contributi e risultavano di fatto operanti nella Gestione separata; ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione.

    Alla luce di ciò, viene stabilito che:

    • il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento contributivo;
    • la mancanza dell’iscrizione formale non determina automaticamente il rigetto della domanda;
    • resta comunque necessario procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.

    INPS non chiarisce se  nei casi di rigetto motivato esclusivamente dall’assenza di iscrizione formale, sia necessario presentare domanda oppure se il riesame verrà effettuato d'ufficio,  laddove i contributi risultino regolarmente versati.

    Pur in presenza del nuovo orientamento, l’INPS ribadisce comunque la necessità di formalizzare l’iscrizione, che rimane un adempimento obbligatorio e che restano invariati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dalle circolari di riferimento (ISCRO: circolare n. 84/2024; DIS-COLL: circolare n. 115/2017), sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.

  • Lavoro Autonomo

    Titoli professionali esteri per lo sport: nuova piattaforma

    Il DIpartimento  per lo sport della Presidenza del consiglio ha comunicato l'apertura  di una nuova piattaforma per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (maestri di sci accompagnatori guide alpine ecc)   raggiungibile all'indirizzo https://sport-qualifiche-estere.pcm.gov.it .

    Il riconoscimento consente a chi ha conseguito una qualifica professionale all’estero  sia di:

    • esercitare stabilmente la professione in Italia,  che di 
    • prestare servizi temporanei o occasionali sul territorio italiano.

    Dalla data del 6 marzo 2026 quindi  tutte le relative istanze dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma; le istanze prodotte mediante altri mezzi (es. e-mail) saranno considerate irricevibili.

    Si informano, inoltre, gli interessati che per le modalità di compilazione delle domande e per tutti gli approfondimenti nella nuova piattaforma è disponibile il relativo Manuale utenti.

    la procedura per la richiesta di riconoscimento del titolo

    La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere si presenta tramite la piattaforma online del Dipartimento per lo Sport, creando una nuova istanza dopo aver effettuato l’accesso al portale. 

    Per avviare la procedura occorre selezionare “Nuova istanza” e scegliere la tipologia “Domanda di riconoscimento del titolo”. La compilazione della domanda è organizzata in quattro fasi successive, che possono essere salvate anche come bozza durante la compilazione. 

    1. Dati anagrafici  In questa fase vengono verificati o aggiornati i dati personali dell’utente (email, PEC, telefono). È necessario inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali per proseguire nella compilazione. 

    2. Dichiarazioni –  Il richiedente deve compilare i campi della domanda con le informazioni richieste sulla qualifica professionale e sull’attività svolta. I campi contrassegnati con “*” sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire. 

    3. Documentazione In questa fase è necessario caricare i documenti richiesti a supporto della domanda. Il sistema indica chiaramente:

    •   i documenti obbligatori (necessari per continuare la procedura);
    •   eventuali documenti facoltativi.

    I documenti possono essere caricati tramite la funzione “Nuovo documento” oppure dalla sezione Fascicolo personale. 

    4. Invio della domanda   – Una volta completate tutte le informazioni e caricata la documentazione, si procede con l’invio dell’istanza tramite il pulsante “Invia”.

    Dopo l’invio viene generata automaticamente una PEC di conferma con i dati della richiesta.

    Per eventuali chiarimenti o problemi tecnici relativi alla procedura si possono  inviare  richieste tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

    Le professioni interessate e i riferimenti normativi

    Le domande sulla piattaforma RQPE del Dipartimento per lo Sport riguardano le seguenti professioni:

    • Maestro di sci, che comprende le varie specialità (sci alpino, snowboard ecc.)
    • Guida alpina  per l’accompagnamento e la conduzione di persone in attività alpinistiche e di alta montagna.
    • Accompagnatore di media montagna per attività di accompagnamento escursionistico in ambiente montano non alpinistico.
    • Guida vulcanologica per l’accompagnamento turistico e sportivo in aree vulcaniche.

    Il riconoscimento dei titoli professionali esteri per queste professioni avviene in base alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007.

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    Pescatori autonomi: aliquote contributive e versamenti INPS 2026

    Con la circolare n. 11 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla contribuzione dovuta dai pescatori autonomi per l’anno 2026, definendo in particolare:

    • le retribuzioni convenzionali di riferimento, 
    • l’aliquota contributiva applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 
    • le misure di sgravio contributivo previste e
    • le modalità di versamento dei contributi 

    Il documento si rivolge ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa.

    Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

    Per l’anno 2026, l’INPS ha recepito la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, riferita al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.

    La retribuzione convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, su cui  devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti per l’intero anno. risulta pertanto aggiornata come segue:

    Anno Tipologia Importo
    2026 Retribuzione convenzionale giornaliera € 32,30
    2026 Retribuzione convenzionale mensile (25 gg.) € 808,00

    Le aliquote in vigore e contributo mensile ordinario

    Anche per il 2026 resta confermata l’aliquota contributiva complessiva del 14,90%, in vigore dal 1° gennaio 2014. La ripartizione dell’aliquota è la seguente:

    Gestione FPLD Aliquota (%) Coefficiente di ripartizione
    Base 0,11 0,007383
    Adeguamento 14,79 0,992617
    Totale 14,90 1

    Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo  IVS dovuto per il 2026 è pari a 120,39 euro mensili.

    Il contributo mensile FPLD per i pescatori autonomi, senza applicazione di agevolazioni, è determinato come segue:

    FPLD Contributo mensile
    Quota base € 0,89
    Quota adeguamento € 119,50
    Totale € 120,39

    Sgravio e contributo di maternità

    Sgravio contributivo settore pesca

    Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, a decorrere da gennaio 2026 lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 44,32%.

     Il contributo mensile netto, dopo l’applicazione dell’agevolazione, risulta pertanto ridotto come segue:

    FPLD con sgravio Contributo mensile
    Quota base € 0,50
    Quota adeguamento € 66,54
    Totale € 67,04

    Contributo di maternità

    Resta dovuto il contributo aggiuntivo per maternità, pari a 0,62 euro mensili, a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 250/1958. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

    Versamento dei contributi: scadenza e modalità

    ll versamento della contribuzione deve essere effettuato in rate mensili, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese.

    L’INPS provvede all’invio agli assicurati delle comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2026.

    Si ricorda che iIn applicazione della normativa vigente, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, che restano pertanto tenuti a provvedere autonomamente.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata INPS 2026

    Pubblicata la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 con le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito applicabili per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento assume rilievo operativo per datori di lavoro, committenti pubblici e privati e consulenti, chiamati ad applicare correttamente le percentuali contributive nei diversi casi :

    • parasubordinati, 
    • professionisti, 
    • lavoro sportivo, 
    • nuove categorie obbligate: magistrati onorari ,addetti alle corse ippiche, assegnisti di ricerca.

    Vengono fornite come ogni anno le istruzioni per i  versamenti e l’esposizione contributiva nei flussi e nei modelli di pagamento. Ecco una sintesi 

    Aliquote 2026 per collaboratori, assimilati e nuove categorie

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate prive di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionate, l’aliquota IVS resta fissata al 33%, cui si sommano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale complessivo del 35,03%. Restano escluse dalla contribuzione DIS-COLL alcune tipologie specifiche, per le quali il totale si ferma al 33,72%.

    Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota IVS è confermata al 24%, con applicazione delle sole aliquote aggiuntive previste.

    La circolare conferma inoltre le regole contributive per categorie particolari, tra cui:

    1. magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
    2. addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’obbligo contributivo opera oltre la soglia di 5.000 euro annui, con imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027;
    3. collaborazioni emergenziali e fattispecie speciali già disciplinate come lavoro sportivo e assegni di ricerca

    Minimali e massimali – Tabella completa

    Per il 2026 il massimale di reddito imponibile ai fini della Gestione separata è fissato a 122.295 euro. 

    Le aliquote contributive si applicano quindi fino al raggiungimento di tale soglia.

     Il minimale di reddito è pari a 18.808 euro, con effetti diretti sull’accredito contributivo annuo: al di sotto di tale importo l’accredito avviene in misura proporzionale.

    Categoria di contribuente Aliquota complessiva Contributo minimo annuo Quota ai fini pensionistici
    Pensionati o soggetti assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 24% 4.513,92 euro 4.513,92 euro
    Magistrati onorari non esclusivi con altra copertura previdenziale 26,03% 4.895,72 euro 4.513,92 euro
    Professionisti iscritti alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale 26,07% 4.903,25 euro 4.702,00 euro
    Lavoratori autonomi con aliquota maggiorata (prestazioni non pensionistiche) 27,03% 5.083,80 euro 4.702,00 euro
    Collaboratori coordinati e continuativi senza altra copertura previdenziale 33,72% 6.342,06 euro 6.206,64 euro
    Collaboratori, assegnisti, dottorandi e incarichi di ricerca con DIS-COLL 35,03% 6.588,44 euro 6.206,64 euro

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionisti

    Per il lavoro sportivo nel settore dilettantistico, il 2026 conferma un regime contributivo differenziato. I collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura previdenziale applicano l’aliquota IVS del 25%, dovuta solo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica è calcolata sul 50% dell’imponibile. Le aliquote aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL) pari complessivamente al 2,03% si applicano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.

    Per i professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA e non assicurati ad altre gestioni, l’aliquota complessiva 2026 è pari al 26,07%, risultante dalla somma del 25% IVS e delle aliquote aggiuntive (0,72% per prestazioni assistenziali e 0,35% per ISCRO). Anche in questo caso, per pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale resta ferma l’aliquota del 24%.

    Soggetto Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Totale
    Professionisti senza altra copertura 25% 1,07% 26,07%
    Professionisti pensionati o assicurati 24% 24%
    Collaboratori sportivi dilettantistici 25% (su 50% imponibile) 2,03% Variabile

    Gestione operativa dei versamenti

    La circolare ribadisce che, per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, cui spetta l’obbligo del versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite modello F24 (o F24 EP per le pubbliche amministrazioni). Per i professionisti, invece, il versamento resta integralmente a carico del contribuente e segue le scadenze fiscali ordinarie (saldo e acconti).

    Va anche ricordato che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026, per il principio di cassa allargato, tsi considerano riferiti al periodo d’imposta precedente e scontano quindi le aliquote contributive 2025. 

    Esposizione Uniemens e scadenze

    La circolare n. 8/2026 conferma che i contributi dovuti alla Gestione separata devono essere esposti nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie già in vigore per ciascuna tipologia di rapporto: 

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, l’esposizione resta in capo al committente, che indica nel flusso Uniemens:

    • il codice tipo rapporto previsto per la specifica fattispecie;
    • l’imponibile contributivo;
    • l’aliquota applicata (IVS e aliquote aggiuntive);
    • la quota a carico del collaboratore e quella a carico del committente.

    Il versamento resta effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

    Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare richiama espressamente le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 88/2023, che disciplinano:

    • l’esposizione separata delle quote pensionistiche e delle prestazioni non pensionistiche;
    • l’applicazione della franchigia di 5.000 euro annui;
    • il calcolo della contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027;
    • l’utilizzo dei codici Uniemens dedicati alle collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali.

    Per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, l’esposizione contributiva avviene come indicato nella circolare 142 2025 con indicazione:

    • del codice rapporto specifico;
    • dell’imponibile eccedente la franchigia di 5.000 euro;
    • dell’aliquota IVS del 25% (o 24% in presenza di altra copertura previdenziale);
    • delle eventuali aliquote aggiuntive per prestazioni non pensionistiche.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: sconto contributi al 50% – regole per la rinuncia

    Dopo il  messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda  di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni  autonome,  previsto dall'ultima legge di  bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025   (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) .

    Con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni. con l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.

     Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha anche  chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.

    AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025 

    Con il Messaggio  n. 3922 del 23 dicembre 2025 è stata comunicata l'operatività della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva . Tale funzione è accessibile attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo) e consente ai soggetti interessati di revocare in via definitiva il beneficio, con effetti a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia. 

    La novità risponde a specifiche esigenze operative emerse sul campo, offrendo una modalità telematica strutturata per gestire casi in cui il soggetto beneficiario, per esigenze gestionali o strategiche, intenda rinunciare al vantaggio contributivo prima della conclusione naturale del periodo agevolato.

     È importante sottolineare che la rinuncia è irrevocabile e comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’intero nucleo aziendale interessato, senza possibilità di reingresso nella misura. 

    Per le domande di riduzione già presentate entro il 31 dicembre 2025, l’effetto della rinuncia è stato neutralizzato: l’istanza è stata eliminata dagli archivi dell’Istituto e non produce effetti contributivi, mantenendo la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova domanda senza implicazioni negative.  Vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .

    Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari

    La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

    La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. 

    Sono destinatari dell'agevolazione:

    • Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
    • Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
    • Coadiuvanti e coadiutori familiari.

    È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025

    Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

    ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.

    Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025

    La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:

    • Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
    • L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).

    La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:

    • Cambio d’impresa o di attività;
    • Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
    • Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.

    Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.

    In sintesi:

    Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%)
    Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D
    Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60
    Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto)
    Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta

    Compatibilità con altri regimi agevolativi e limiti “de minimis”

    La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:

    • La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
    • Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

    ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.

    L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:

    • Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;

    Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).

    L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

    Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.

    Sconto contributivo : l’opzione di rinuncia

    Nell’esempio riportato nel messaggio del 24 dicembre 2025 INPS precisa che:

    • se  l’attività parte ad aprile 2025 ma la domanda di sconto viene presentata e accolta il 10 settembre 2025: ciò non impedisce di applicare lo sconto, perché la riduzione opera per il periodo agevolabile e, in caso di rinuncia presentata il 10 gennaio 2026, la perdita del beneficio scatta dal mese successivo, quindi da febbraio 2026. Ne consegue che da aprile 2025 a gennaio 2026 la contribuzione resta al 50%, mentre dal mese seguente torna in misura piena.
    • In caso di rinunce attivate invece  entro il 31 dicembre 2025 le domande di sconto sono  neutralizzate, ossia eliminate dagli archivi senza produrre effetti, poiché la procedura era in attesa dei chiarimenti poi forniti dal messaggio.

    Sul piano dei versamenti, l’INPS segnala che dopo l’accoglimento servono tempi tecnici per l’adeguamento della tariffazione: tuttavia, chi ha domanda accolta può pagare già in misura ridotta; se invece ha pagato “pieno”, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsati.

    Infine,  come detto la riduzione 50% è alternativa ad altri sconti di aliquota. In via eccezionale per il solo 2025, se è stata chiesta anche l’agevolazione del regime forfettario previdenziale (L. 190/2014) ma poi è stata accolta la riduzione 50%, la richiesta del forfettario viene neutralizzata senza penalizzare la possibilità di utilizzarlo dopo la fine dei 36 mesi (o dopo rinuncia/perdita), presentando però una nuova istanza telematica.

    Regole per la domanda

    Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS

    Il percorso digitale è il seguente  “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”

    ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

    Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.

    Nella domanda si dichiara anche  di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.

    Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice  aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà  necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per il 2025

    Inps annuncia con il  3734 del 10.12.2025 che  sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

    Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: 

    “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

    Rivediamo di seguito le modalità di pagamento  e eventuale impugnazione

    Avvisi bonari pagamento

    La posizione può essere regolarizzata mediante  versamento con modello f24  entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso .beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

    I 30 giorni decorrono  dalla data di ricezione dell’avviso bonario .  E'  possibile anche  richiedere un ' eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.

    Come di consueto gli avvisi  Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti  ma i titolari che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica  riceveranno anche  una e-mail di alert .

    ATTENZIONE In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. In questi casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni con le previste sanzioni amministrative .

    Avvisi bonari  impugnazione

    Attenzione al fatto che  per  il ricorso contro gli avvisi bonari la Cassazione si è espressa in maniera contraddittoria .

    Le sentenze. nn. 16293 e 16428 del 2007 avevano stabilito che  l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile   in quanto espressione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata  (cfr. Cass. nn. 16293 e 16428 del 2007).

    Piu recentemente, ad esempio  con  la sentenza n. 7344/2012  e l’ordinanza n. 25297  2014 l'orientamento è cambiato  stabilendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/73,  in quanto mette a conoscenza  del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.

  • Lavoro Autonomo

    Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche

    Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:

    • i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
    • gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.

    La circolare indica  aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i  codici "Tipo rapporto” da utilizzare.

    Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010

    L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche. 

    Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.

    Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.

    Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche

    Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente. 

    Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.

    Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata

     Aliquote contributive 2025 – riepilogo 

    Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale
    Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03%
    Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03%
    Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% 24%

    Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata

     Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, 

    • tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
    • attraverso  intermediari abilitati.

    La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre  a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.

     INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.

    Adempimenti per gli incarichi di ricerca

     Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono: 

    • Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
    •  Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore. 
    • Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.

    Adempimenti per gli addetti ippici

     Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens. 

    •  Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS); 
    • Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
    •  Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati  comunicati con il messaggio  INPS 3645 del 2 dicembre 2025
    Codice rapporto Descrizione Imponibile
    DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 €
    D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 €
    DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 €