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Redditi lavoro autonomo e pensione: dichiarazione entro il 30 novembre
L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 4101-2022 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2021, sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021. Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS .
Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione reddituale 2021
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.702,54.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- leindennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
DICHIARAZIONE A PREVENTIVO
Dato che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno, gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente anche una dichiarazione preventiva riguardante il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, resa a consuntivo nell'anno 2023.
IL CASO INPGI
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto, le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, tramite autoricazione con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2022 ( dichiarazione redditi per l’anno 2021)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo
i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione; la somma sarà trattenuta dalle rate di pensione dovute al trasgressore.
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Bonus Enpaf farmacie rurali: domanda entro il 15.9
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, ente nazionale previdenziale assistenziale dei Farmacisti, in data 21 luglio 2022, ha approvato il Regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di farmacie rurali per l’anno 2022 di importo variabile tra 1000 e 10.000 euro.
I destinatari sono :
- farmacisti iscritti all'Enpaf
- Titolari o soci dall’anno 2020 di farmacie rurali
- ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- in regola con il versamento della contribuzione Enpaf
- con valore ISEE 2022 entro i 50.000,00 euro e
- con patrimonio mobiliare entro euro 70.000 euro. (Per ciascun componente successivo al secondo, si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino a un massimo di euro 90.000).
ATTENZIONE Per l’assegnazione del contributo assistenziale le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Sarà formata una graduatoria sulla base del punteggio calcolaTO sulla base delle tabelle allegate al Regolamento che tengono conto di
- ISEE
- anzianità contributiva
- eventualità che la farmacia rurale sia sussidiata ai sensi dell’art 2, della L. 261/1968.
Il punteggio assegnato determina la misura del contributo che verrà riconosciuto entro il limite dello stanziamento di 800mila euro.
Modalità per fare domanda
Le domande devono essere trasmesse all’Ufficio Assistenza dell’Enpaf tramite PEC, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2022 utilizzando il modulo presente al QUESTO LINK
Alla domanda vanno allegati:
- modello ISEE 2022 relativo al nucleo familiare del richiedente;
- attestazione dell’Autorità sanitaria competente – aggiornata al corrente anno – da cui risulti che la farmacia è classificata come rurale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b), legge n. 221/1968 l’esercizio farmaceutico è stato regolarmente aperto al pubblico almeno dall’anno 2020; la farmacia rurale è sussidiata (solo per le farmacie che hanno diritto alla maggiorazione)
- copia delle quietanze di pagamento del contributo Enpaf, se il versamento è stato effettuato nei trenta giorni precedenti la domanda;
- copia di un documento di riconoscimento.
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FIGEC: nuovo sindacato per operatori della comunicazione ed editoria
E' stato presentato nei giorni scorsi a Roma un nuovo sindacato di operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura: si chiama Figec, Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, e aderisce alla Cisal, la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori che conta complessivamente 1 milione equatrocentomila iscritti.
«Un sindacato nuovo, a cominciare dall’organizzazione: saldamente ancorato alla realtà e al territorio, – si legge nel comunicato stampa al passo con i tempi, propositivo, che sia controparte e non nemico delle aziende. Un sindacato che raccolga le istanze e sia vicino anche all’ultimo dei lavoratori e non un circolo esclusivo impegnato a difendere i privilegi di pochi, derogando al proprio ruolo per non urtare gli interessi dei grandi gruppi economici e di potere».
I 63 promotori della Figec hanno sottoscritto all’unanimità un manifesto e uno statuto provvisorio che rimarrà in vigore fino alla celebrazione del Congresso costituente.
Nel documento si legge che il Comitato promotore della Figec intende "dare un contributo di sostegno ad un mondo, quello dell’informazione, che continua a frammentarsi nel que vanno riconosciute molte nuove figure legate al mondo del web. Ovvero web master, web designer, blogger, social media manager, montatori, opinionisti, saggisti, scrittori, divulgatori scientifici, artisti, etc. Figure diverse, ma tutte parimenti meritevoli di avere un posto in cui riconoscersi".
Il Consiglio nazionale provvisorio della Figec, costituito dai 63 promotori, ha eletto per acclamazione:
- come segretario generale Carlo Parisi, giornalista professionista, direttore di Giornalisti Italia – il quotidiano on line dei giornalisti –, già segretario generale aggiunto della Fnsi, e
- com e presidente Lorenzo Del Boca, giornalista professionista, storico, scrittore, una lunga carriera alla Stampa, tre volte presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, dopo esserlo stato della Fnsi.
Nel manifesto si sottolinea che assumeranno la qualifica di soci fondatori tutti colori i quali aderiranno alla Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione nella fase costituente.
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Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio
Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo registro per gli operatori di criptovalute, previsto dal Decreto ministeriale del 13 gennaio 2022. (QUI il testo).
Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate
- la comunicazione di inizio attivita e le
- comunicazioni trimestrali dei dati delle prestazioni effettuate.
L'obbligo riguarda:
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Vediamo di seguito in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.
Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale
I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono:
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e domicilio nel territorio della Repubblica.
Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum
Dal 16 maggio 2022 chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.
ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver completato la “Registrazione” stessa.
Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata (PEC), già attiva al momento della registrazione
Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione
Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .
Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo.
Tramite la propria area è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.
Devono essere indicati:
- i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante),
- identificativo fiscale,
- estremi documento di identificazione,
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
- la tipologia di attività e servizi prestati,
- le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.
CONTRIBUTO UNA TANTUM
La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui andra inviata la ricevuta
L'importo del contributo è pari a
- 500 euro per le persone fisiche e
- 8.300 euro per le società .
ITER DELLA DOMANDA
Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.
Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, in caso di comunicazione incompleta , per l'integrazione.
Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.
Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.
Obbligo di trasmissione dati all’OAM
Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .
Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:
Dati identificativi del cliente:
1. Cognome e nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Residenza;
4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;
5. Estremi del documento di identificazione.
Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;
3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
I dati del registro e guide operative
- cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- codice fiscale o partita IVA, ove assegnato;
- indicazione della tipologia di servizio prestato;
- indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative
- REGISTRAZIONE AL PORTALE OAM, per la sola creazione di una area privata sul portale OAM;
- COMUNICAZIONE DI OPERATIVITÀ SUL TERRITORIO ITALIANO, per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute;
- VADEMECUM per gli operatori in valute virtuali.
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Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS
Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o coadiutori familiari ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché'negli atti amministrativi e nei contratti collettivi" si applica:- sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
- sia nella ambito di una impresa familiare , per cui i diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.
Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Allegati:
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.