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Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione
Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare.
Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151
Il testo disciplina:
- l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
- i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
- le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
- i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
- le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
- le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.
Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.
Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
Compenso del mediatore familiare
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:
- del compenso dovuto al professionista,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi,
- nonche' il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
- bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
- media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
- alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.
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Professione Guida Turistica: il DDL comincia l’iter in Parlamento
E' cominciato l'iter parlamentare del DDL sulle Guide Turistiche. Ricordiamo che il DDL era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n 43 del 17 luglio.
Come specificato dal comunicato stampa dello stesso Governo, pubblicato all'atto della approvazione, il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.
Professione guida turistica: le regole approvate dal Governo
Nel dettaglio a tal fine, la misura in arrivo prevede:
- il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica;
- l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l’attività di guida turistica (fatti salvi coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico);
- l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica;
- la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale;
- le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e di avvalimento di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.
Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo cinque pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.
La metodologia di realizzazione del Pst ruota intorno a tre elementi fondamentali: il ruolo delle Regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-Regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali.
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Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023 . Beneficiari sono tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1
Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche gli adempimenti e versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI e in particolare i seguenti soggetti
- – i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
- – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
La circolare specifica che per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI
Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato
Alluvione : Le nuove scadenze INPGI
Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
ATTENZIONE In caso di sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.
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Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS
Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o coadiutori familiari ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché'negli atti amministrativi e nei contratti collettivi" si applica:- sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
- sia nella ambito di una impresa familiare , per cui i diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.
Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Allegati:
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.