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    Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi

    Pubblicata il 14 giugno 2024  dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR   del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo . 

    Come di consueto sono dovuti i

    •  i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
    • il primo acconto del dovuto per il 2024 

    ed  è possibile anche versare  entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40%  dell'importo.

    (Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall'  articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)

    La principale novità per il 2024  prevista dal provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF per il periodo d’imposta 2023  riguarda l'obbligo anche  per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.

    La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti  e per la rateizzazione delle somme .

    Vediamo di seguito  le principali indicazioni 

    Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti 

     i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali,  per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa ,  e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.

    In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel  modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

    In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.

    Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti 

    Per i soci di società a responsabilità limitata  la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. 

    Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali  Gestione separata 

     La circolare ricorda che sono  obbligati  al versamento alla Gestione separata  oltre ai professionisti senza Cassa, anche  i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

    Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .

    ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo  deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:

    – il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;

              sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);

    –          sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato 

    –          il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals 

    Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

    Quadro RR lavoratori sportivi

    Come detto la nuova Sezione III  è dedicata  ai  lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le  indicazioni  sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

    ATTENZIONE

    Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in: 

    • Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
    •  Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
    •  Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
    • Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.

    Aliquota gestione separata lavoratori sportivi  

    I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:

    – del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;

    – del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.

    Causali contributo 

    La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

    – "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.

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    La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 con la quale il settore delle professioni pedagogiche ed educative in Italia subisce una significativa trasformazione.

    La legge introduce una regolamentazione più stringente e definita per gli operatori del settore, istituendo albi professionali specifici e delineando chiaramente i requisiti per l'esercizio di queste professioni

    Definizione delle professioni e istituzione degli albi

    Viene definito con precisione il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, assegnando loro compiti di consulenza, progettazione, gestione, e valutazione in vari ambiti educativi e formativi. 

    Importante novità è l'istituzione di albi professionali per entrambe le categorie, garantendo così un controllo più efficace sulla qualificazione dei professionisti e sulla qualità dei servizi offerti.

    Requisiti per l'esercizio della professione

    Per diventare pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e superare una valutazione delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. I titoli ammessi spaziano da lauree specialistica o magistrale in ambiti educativi fino a lauree pre-esistenti riconosciute valide ai sensi di regolamenti antecedenti. 

    Professione di pedagogista

    Per esercitare la professione di pedagogista sono necessari i seguenti requisiti:

    • E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      • laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
      • laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
      • laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
      • laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education , classi 87/S e LM-93;
      • laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
        Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
    • Accertamento delle competenze professionali: Prima dell’iscrizione all'albo dei pedagogisti, è necessario dimostrare le competenze professionali acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi. La valutazione di queste competenze si svolge attraverso una prova valutativa, sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.
    • Iscrizione nell'albo: È indispensabile l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo passaggio segue il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali.
    • Esame finale: Il processo di valutazione delle competenze si conclude con un esame finale che deve essere svolto prima della discussione della tesi di laurea. Questo esame abilita formalmente all’esercizio della professione di pedagogista.

    Professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia

    Per esercitare la professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

    • Titolo di studio: È richiesto il conseguimento del titolo di laurea triennale, abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
    • Accertamento delle competenze professionali:
      • Le competenze professionali devono essere acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi e devono essere valutate tramite una prova valutativa. Questa prova è sostenuta presso una struttura accreditata e deve essere attestata congiuntamente dalla struttura e dagli organi accademici.
      • La prova valutativa delle competenze professionali deve essere svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
    • Iscrizione nell'albo: È necessaria l’iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi della legge.
    • Alternative al titolo di laurea: In alternativa al titolo di laurea, è ammesso il possesso di una corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa qualifica può essere conferita anche a chi possiede una laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

    Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

    Un altro punto di rilievo è la creazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un ente pubblico non economico che fungerà da organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio professionale. Questo organismo avrà il compito di amministrare gli albi, regolamentare le attività e svolgere funzioni consultive e di vigilanza.

    Condizioni e modalità di iscrizione agli albi

    L'iscrizione agli albi professionali è subordinata al possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, nonché alla mancanza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione. Inoltre, è necessaria la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la dimostrazione di essere al servizio di enti o imprese italiane.

    Allegati:
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    Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali

    Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024  con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024. 

    Come di consueto sono forniti  i dettagli su aliquote,  minimi  e massimali contributivi .

    Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.

    Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :  

    Contributi gestione separata 2024

    Codice

    Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

    IVS

    Malattia Maternità ANF

    Maternità ex D.M. 12.7.2007

    DIS-COLL

    Totale

    1A – 1E

    AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1B

    SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1C

    REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1D

    LIQUIDATORE DI SOCIETA'

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    02

    COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    03

    PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    04

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    05

    DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    06

    CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    07

    VENDITORE PORTA A PORTA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    09

    RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    11

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    12

    RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    13

    ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    14

    FORMAZIONE SPECIALISTICA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    17

    CONSULENTE PARLAMENTARE

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    18

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    19

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti

    25,00

    0,50

    0,22

    0,51

    26,23

    20

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    Gestione separata 2023 Aliquote professionisti

    Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti 

    Collaboratori e figure assimilate

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    35,03

    (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    33,72%

    (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

    26,23%

    (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti del settore sportivo dilettantistico

    Inps ricorda che  i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome  sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

    • L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.

    ATTENZIONE  fino al 31 dicembre 2027:

    1.  la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
    2.  la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO  deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

    Minimali e massimali Gestione separata 2024

    MASSIMALE REDDITO 

    Per l’anno 2024 il massimale di reddito  per l'applicazione delle aliquote sopracitate  è pari a € 119.650,00.

    MINIMALE REDDITO  E ACCREDITI CONTRIBUTIVI 

    Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile  è pari a €  18.415,00

    Conseguentemente:

    • gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6 
    • gli iscritti  che applicano  l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

    – 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;

    – 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano  — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;

    – 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;

    – 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;

    – 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

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    Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione

    Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare. 

    Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151

    Il testo disciplina:

    • l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione; 
    • i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
    • le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
    • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
    • le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
    • le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.

    Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

    Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

    L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

    Compenso del mediatore familiare

    Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 

    Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

    Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
    21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

    La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:

    • del compenso dovuto al professionista, 
    • delle spese, 
    • degli oneri e dei contributi, 
    • nonche' il totale di tali voci. 

    Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

    Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

    Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

    Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

    • bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
    • media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
    • alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.

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    Mediatori familiari: ecco le regole per la professione

    Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E'   stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)

    La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:

    1. l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
    2. i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale 
    3. le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
    4. i requisiti richiesti per i formatori 
    5. le tariffe applicabili  
    6. deontologia 
    7. disciplina sul trattamento dei dati personali.

    Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti

     Il decreto definisce il  mediatore  familiare   come   la  figura  professionale  terza  e  imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di  cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un  rapporto  di  coppia, prima, durante o dopo  la separazione  cercando di facilitare la  riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali  

    Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della  legge 14 gennaio 2013, n.  4  sulle professioni non organizzate  

    Sono richiesti i  seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:

    •  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
    •  non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per  delitto  non colposo
    •  non  avere,   alla   data   di   richiesta   dell'iscrizione, procedimenti penali in corso 
    •  non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai  pubblici uffici; 
    •  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli  effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
    •  non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordine professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare  piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.

    I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio

    E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

    1. attestazione  rilasciata  dalle  associazioni   professionali  iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal  Ministero  delle Imprese (legge, n. 4 del 2013) 
    2. certificazione di conformita' del singolo professionista  alla normativa tecnica UNI 11644
    3. diploma di  laurea  almeno  triennale  nell'area  disciplinare  umanistico-sociale di cui all'allegato 1  del  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro  titolo equivalente o equipollente per legge.  

    ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del  decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:

    • frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore  con 
    • superamento dell'esame finale, e 
    • che  documentano  lo  svolgimento di attivita' di mediazione familiare  nel  biennio  precedente.  Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale  a decorrere dal 31 dicembre 2023. 

     Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  12-bis delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  restano  fermi   gli   ulteriori   specifici   requisiti   prescritti

    La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari

     Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere    riconosciuto  da  associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato  dai soggetti  da  queste  riconosciuti   nonche' dagli enti titolati  alla  certificazione  delle  competenze,  come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

    Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti

       DURATA :

    • non meno di duecentoquaranta ore di lezioni  teorico-pratiche,  di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione  familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto  in  presenza  o  mediante  collegamento  audiovisivo   in  modalita' sincrona
    • non meno di ottanta ore di pratica guidata  con  un  formatore  con pluriennale esperienza di  mediatore,  di  cui  almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione

     ESAME FINALE comprendente: 

          1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 

          2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo  giuoco  di ruolo («role playing»); 

          3) una prova orale  consistente  in  un  colloquio con presentazione di un  elaborato  scritto sul percorso svolto

    al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità

    MATERIE:

    • la teoria del conflitto e il conflitto familiare; 
    • i rapporti patrimoniali  e  personali  della  coppia  e  la filiazione; 
    • i diversi modelli di coppia e di famiglia; 
    • i cicli di vita della coppia e della famiglia; 
    • la crisi della coppia e le  conseguenze  sul  rapporto  con  i figli e l'intervento del mediatore; 
    • l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; 
    • la tutela dei minori; 
    • le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; 
    • l'intervento dello psicologo nella  mediazione  e  la  tecnica  dell'ascolto del minore; 
    • i sistemi di risoluzione alternativa delle  controversie  e  i  tipi di mediazione; 
    • la figura del mediatore familiare; 
    • le fasi del percorso di mediazione familiare; 
    • i metodi e  le  tecniche  di  mediazione  dei  conflitti,  con  particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra  genitori  e i figli; 
    • la  rielaborazione  del  conflitto  e  l'accordo  finale   di  mediazione; 
    • gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia  e  all'estero; 
    • la violenza domestica e di genere.

    Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori

    L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore   nelle  materie  sopracitate soprattutto  in  relazione  all'evoluzione  normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita'  laboratoriali   in presenza,  su  casi  teorico-pratici. 

    Gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  periodico  hanno  cadenza   annuale   dal 31 dicembre 2023. 

    I formatori  nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti: 

    •  laurea  almeno  triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato  1  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
    • 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,  
    •  docenza in materie giuridiche,  umanistiche,  sociali  o psicologiche  presso  universita',  istituti   secondari   e   scuole  pubbliche o private legalmente riconosciute  oppure,  
    •  almeno due pubblicazioni in  materia  di  mediazione familiare, dotate di codice identificativo  internazionale ai sensi dell'articolo  1,  lettera  t),  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno  2012, n. 76; 

    In alternativa al punto precedente devono essere

    1.  iscritti da almeno cinque anni a  una  delle  associazioni  professionali  di  mediatori  familiari inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  delle  Imprese e  del  Made  in  Italy,  oppure
    2.  docenti   in materia  di  mediazione  familiare  in  corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque  anni  consecutivi anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  1 novembre 2023 .

    L'attività di formatore è consentita anche  

    a chi ha  conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza  di un corso di almeno duecentoventi ore e il  superamento  dell'esame

    finale  con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente. 

    ATTENZIONE  Non sono tenuti a svolgere  il  corso  di  formazione  iniziale  i soggetti  in possesso della certificazione Uni del professionista e  

    gli   iscritti  nell'elenco   dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del   dlgs 

    Mediatori familiari: parametri per il compenso

    Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il  compenso non  comprende le spese forfettarie ne' gli oneri  e   i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

    Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare 

    1. del compenso,
    2. delle spese,
    3. degli oneri e dei contributi, nonchè
    4. il totale di tali voci. 

    Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

    Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

    Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.  

    La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:    

     bassa complessita' e conflittualità

     moltiplicatore 1;
     media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2.
    alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3
    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Sospensione contributi per alluvione: richiesta entro il 20 novembre

    L'INPS, con Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, precisa le modalità di  presentazione dell'istanza di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per 

    •  artigiani e commercianti 
    • datori di lavoro domestico e 
    •  liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, 

    interessati dagli eventi alluvionali  in Emilia Romagna, Toscana e Marche  verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,   come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

    Come per le imprese, le istanze vanno inviate entro il 20 novembre 2023. 

    Le prime istruzioni erano state fornite  con la circolare 67 del 20 luglio 2023  in cui si precisava che sono interessati  i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel  decreto.

    Venivano anche precisate le modalità di ripresa dei versamenti, sempre entro il 20 novembre 2023 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi 

    • alle note di rettifica scadute,
    •  ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto  
    • agli atti di accertamento da vigilanza documentale 
    • alla prima rata in caso di domanda di rateazione  che ricada nel predetto periodo 
    • alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
    • alla  quota  di contribuzione a carico dei lavoratori.

    Istanza sospensione  tramite Cassetto Previdenziale

    INPS precisa che  la sospensione  va richiesta  tramite la  “Comunicazione bidirezionale” del proprio “Cassetto previdenziale "

    • Per Artigiani e commercianti sono comprese  le scadenze dei: 
      • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; 
      • contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e  primo acconto sul reddito eccedente  per l’anno 2023; 
      • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
    • Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese  le scadenze dei contributi relativi al II trimestre 2023  riferite ad attività svolte nei territori citati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza è sospesa se ricade entro il 31 agosto ( entro dieci giorni dalla data di fine attività)
    • per artigiani commercianti e datori di lavoro domestico va allegato il Modello SC101 compilato 
    • Per i liberi professionisti sono compresi i contributi dovuti  a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023. La procedura permette al libero professionista di compilare il  modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale e  rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.
  • Lavoro Autonomo

    Studi dentistici: regolamento sospensione dell’attività

    In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il nuovo Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

    In particolare, il provvedimento chiarisce le procedure di accertamento, vigilanza e  sospensione, dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario.

    Requisiti per l'autorizzazione alle attività  sanitarie odontoiatriche

    Come noto  l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che l''esercizio  dell'attivita' odontoiatrica e' consentito  esclusivamente:

    • a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la  propria attivita' come liberi professionisti e 
    • alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli   odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti 

    ATTENZIONE  Per le  strutture  sanitarie  polispecialistiche presso le quali e' presente  un  ambulatorio  odontoiatrico, deve essere nominato un direttore  sanitario  responsabile per i servizi odontoiatrici  in  possesso dei requisiti (odontoiatra iscritto all'albo)  che svolga  tale funzione in una sola struttura.

    Il  mancato rispetto degli obblighi sopra descritti  comporta la sospensione  delle  attivita'  della struttura,  per la quale viene emanato ora il regolamento attuativo . Viene chiarito che le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori  e  specifiche  modalita'  , fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi contenuti nel decreto. 

    La procedura di sospensione e riavvio attività odontoiatriche

    Si specifica innanzitutto  che ciascuna   regione   deve  individuare   l'ufficio   competente    per  l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla  legge 4 agosto 2017, n. 124, e che 

    •  Le   strutture   autorizzate   all'esercizio   di    attivita' devono inviare o con cadenza  almeno  quinquennale a tale ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o  del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura  circa  la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi  153,
    • 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 
    • Comunque l'amministrazione competente  puo accertare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti anche su  richiesta dell'ASL territoriale  

    Le modalità di sospensione attivita sono le seguenti:

    •    In caso di  accertate  violazioni  l'amministrazione emette diffida la struttura  a  provvedere  all'adeguamento  alla  normativa  vigente entro il termine massimo perentorio di novanta  giorni  
    •   il  soggetto  destinatario  di  diffida  puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative  contestazioni  e deve   nominare immediatamente un direttore sanitario  provvisorio 
    • In assenza di adempimenti correttivi  viene disposta la sospensione dell'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura  con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata  la rimozione   delle   cause   
    • Per la riapertura della struttura e la ripresa  dell'esercizio  sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva  autorizzazione regionale.