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Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi
Pubblicata il 14 giugno 2024 dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo .
Come di consueto sono dovuti i
- i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
- il primo acconto del dovuto per il 2024
ed è possibile anche versare entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40% dell'importo.
(Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall' articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)
La principale novità per il 2024 prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF” per il periodo d’imposta 2023 riguarda l'obbligo anche per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.
La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti e per la rateizzazione delle somme .
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti
i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa , e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.
In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.
Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti
Per i soci di società a responsabilità limitata la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali Gestione separata
La circolare ricorda che sono obbligati al versamento alla Gestione separata oltre ai professionisti senza Cassa, anche i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .
ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato
– il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals
Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.
Quadro RR lavoratori sportivi
Come detto la nuova Sezione III è dedicata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le indicazioni sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.
ATTENZIONE
Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
- Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.
Aliquota gestione separata lavoratori sportivi
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:
– del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;
– del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.
Causali contributo
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.
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La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 con la quale il settore delle professioni pedagogiche ed educative in Italia subisce una significativa trasformazione.
La legge introduce una regolamentazione più stringente e definita per gli operatori del settore, istituendo albi professionali specifici e delineando chiaramente i requisiti per l'esercizio di queste professioni.
Definizione delle professioni e istituzione degli albi
Viene definito con precisione il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, assegnando loro compiti di consulenza, progettazione, gestione, e valutazione in vari ambiti educativi e formativi.
Importante novità è l'istituzione di albi professionali per entrambe le categorie, garantendo così un controllo più efficace sulla qualificazione dei professionisti e sulla qualità dei servizi offerti.
Requisiti per l'esercizio della professione
Per diventare pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e superare una valutazione delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. I titoli ammessi spaziano da lauree specialistica o magistrale in ambiti educativi fino a lauree pre-esistenti riconosciute valide ai sensi di regolamenti antecedenti.
Professione di pedagogista
Per esercitare la professione di pedagogista sono necessari i seguenti requisiti:
- E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education , classi 87/S e LM-93;
- laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
- Accertamento delle competenze professionali: Prima dell’iscrizione all'albo dei pedagogisti, è necessario dimostrare le competenze professionali acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi. La valutazione di queste competenze si svolge attraverso una prova valutativa, sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.
- Iscrizione nell'albo: È indispensabile l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo passaggio segue il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali.
- Esame finale: Il processo di valutazione delle competenze si conclude con un esame finale che deve essere svolto prima della discussione della tesi di laurea. Questo esame abilita formalmente all’esercizio della professione di pedagogista.
Professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia
Per esercitare la professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:
- Titolo di studio: È richiesto il conseguimento del titolo di laurea triennale, abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
- Accertamento delle competenze professionali:
- Le competenze professionali devono essere acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi e devono essere valutate tramite una prova valutativa. Questa prova è sostenuta presso una struttura accreditata e deve essere attestata congiuntamente dalla struttura e dagli organi accademici.
- La prova valutativa delle competenze professionali deve essere svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
- Iscrizione nell'albo: È necessaria l’iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi della legge.
- Alternative al titolo di laurea: In alternativa al titolo di laurea, è ammesso il possesso di una corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa qualifica può essere conferita anche a chi possiede una laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative
Un altro punto di rilievo è la creazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un ente pubblico non economico che fungerà da organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio professionale. Questo organismo avrà il compito di amministrare gli albi, regolamentare le attività e svolgere funzioni consultive e di vigilanza.
Condizioni e modalità di iscrizione agli albi
L'iscrizione agli albi professionali è subordinata al possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, nonché alla mancanza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione. Inoltre, è necessaria la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la dimostrazione di essere al servizio di enti o imprese italiane.
Allegati: - E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali
Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Contributi gestione separata 2024
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A – 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,51
26,23
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Gestione separata 2023 Aliquote professionisti
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
- L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
- Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Minimali e massimali Gestione separata 2024
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6
- gli iscritti che applicano l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
– 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
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Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione
Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare.
Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151
Il testo disciplina:
- l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
- i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
- le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
- i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
- le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
- le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.
Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.
Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
Compenso del mediatore familiare
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:
- del compenso dovuto al professionista,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi,
- nonche' il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
- bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
- media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
- alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.
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Mediatori familiari: ecco le regole per la professione
Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)
La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:
- l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
- i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale
- le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
- i requisiti richiesti per i formatori
- le tariffe applicabili
- deontologia
- disciplina sul trattamento dei dati personali.
Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti
Il decreto definisce il mediatore familiare come la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo la separazione cercando di facilitare la riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali
Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non organizzate
Sono richiesti i seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:
- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordine professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.
I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio
E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese (legge, n. 4 del 2013)
- certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644
- diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:
- frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore con
- superamento dell'esame finale, e
- che documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti
La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari
Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti
DURATA :
- non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona
- non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione
ESAME FINALE comprendente:
1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
3) una prova orale consistente in un colloquio con presentazione di un elaborato scritto sul percorso svolto
al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità
MATERIE:
- la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
- l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- la tutela dei minori;
- le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
- i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- la figura del mediatore familiare;
- le fasi del percorso di mediazione familiare;
- i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
- la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
- gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- la violenza domestica e di genere.
Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori
L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie sopracitate soprattutto in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita' laboratoriali in presenza, su casi teorico-pratici.
Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale dal 31 dicembre 2023.
I formatori nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti:
- laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
- 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
- docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso universita', istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure,
- almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
In alternativa al punto precedente devono essere
- iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure
- docenti in materia di mediazione familiare in corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del 1 novembre 2023 .
L'attività di formatore è consentita anche
a chi ha conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame
finale con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente.
ATTENZIONE Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale i soggetti in possesso della certificazione Uni del professionista e
gli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del dlgs
Mediatori familiari: parametri per il compenso
Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il compenso non comprende le spese forfettarie ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare
- del compenso,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi, nonchè
- il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.
La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:
bassa complessita' e conflittualità
moltiplicatore 1; media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2. alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3 -
Sospensione contributi per alluvione: richiesta entro il 20 novembre
L'INPS, con Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, precisa le modalità di presentazione dell'istanza di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per
- artigiani e commercianti
- datori di lavoro domestico e
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata,
interessati dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna, Toscana e Marche verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Come per le imprese, le istanze vanno inviate entro il 20 novembre 2023.
Le prime istruzioni erano state fornite con la circolare 67 del 20 luglio 2023 in cui si precisava che sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel decreto.
Venivano anche precisate le modalità di ripresa dei versamenti, sempre entro il 20 novembre 2023 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi
- alle note di rettifica scadute,
- ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto
- agli atti di accertamento da vigilanza documentale
- alla prima rata in caso di domanda di rateazione che ricada nel predetto periodo
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
Istanza sospensione tramite Cassetto Previdenziale
INPS precisa che la sospensione va richiesta tramite la “Comunicazione bidirezionale” del proprio “Cassetto previdenziale "
- Per Artigiani e commercianti sono comprese le scadenze dei:
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- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e primo acconto sul reddito eccedente per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
- Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese le scadenze dei contributi relativi al II trimestre 2023 riferite ad attività svolte nei territori citati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza è sospesa se ricade entro il 31 agosto ( entro dieci giorni dalla data di fine attività)
- per artigiani commercianti e datori di lavoro domestico va allegato il Modello SC101 compilato
- Per i liberi professionisti sono compresi i contributi dovuti a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023. La procedura permette al libero professionista di compilare il modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale e rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.
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Studi dentistici: regolamento sospensione dell’attività
In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il nuovo Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
In particolare, il provvedimento chiarisce le procedure di accertamento, vigilanza e sospensione, dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario.
Requisiti per l'autorizzazione alle attività sanitarie odontoiatriche
Come noto l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che l''esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente:
- a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti e
- alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti
ATTENZIONE Per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti (odontoiatra iscritto all'albo) che svolga tale funzione in una sola struttura.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione delle attivita' della struttura, per la quale viene emanato ora il regolamento attuativo . Viene chiarito che le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalita' , fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nel decreto.
La procedura di sospensione e riavvio attività odontoiatriche
Si specifica innanzitutto che ciascuna regione deve individuare l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e che
- Le strutture autorizzate all'esercizio di attivita' devono inviare o con cadenza almeno quinquennale a tale ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153,
- 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
- Comunque l'amministrazione competente puo accertare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti anche su richiesta dell'ASL territoriale
Le modalità di sospensione attivita sono le seguenti:
- In caso di accertate violazioni l'amministrazione emette diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni
- il soggetto destinatario di diffida puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e deve nominare immediatamente un direttore sanitario provvisorio
- In assenza di adempimenti correttivi viene disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause
- Per la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva autorizzazione regionale.