• Lavoro Autonomo

    La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 con la quale il settore delle professioni pedagogiche ed educative in Italia subisce una significativa trasformazione.

    La legge introduce una regolamentazione più stringente e definita per gli operatori del settore, istituendo albi professionali specifici e delineando chiaramente i requisiti per l'esercizio di queste professioni

    Definizione delle professioni e istituzione degli albi

    Viene definito con precisione il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, assegnando loro compiti di consulenza, progettazione, gestione, e valutazione in vari ambiti educativi e formativi. 

    Importante novità è l'istituzione di albi professionali per entrambe le categorie, garantendo così un controllo più efficace sulla qualificazione dei professionisti e sulla qualità dei servizi offerti.

    Requisiti per l'esercizio della professione

    Per diventare pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e superare una valutazione delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. I titoli ammessi spaziano da lauree specialistica o magistrale in ambiti educativi fino a lauree pre-esistenti riconosciute valide ai sensi di regolamenti antecedenti. 

    Professione di pedagogista

    Per esercitare la professione di pedagogista sono necessari i seguenti requisiti:

    • E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      • laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
      • laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
      • laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
      • laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education , classi 87/S e LM-93;
      • laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
        Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
    • Accertamento delle competenze professionali: Prima dell’iscrizione all'albo dei pedagogisti, è necessario dimostrare le competenze professionali acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi. La valutazione di queste competenze si svolge attraverso una prova valutativa, sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.
    • Iscrizione nell'albo: È indispensabile l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo passaggio segue il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali.
    • Esame finale: Il processo di valutazione delle competenze si conclude con un esame finale che deve essere svolto prima della discussione della tesi di laurea. Questo esame abilita formalmente all’esercizio della professione di pedagogista.

    Professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia

    Per esercitare la professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

    • Titolo di studio: È richiesto il conseguimento del titolo di laurea triennale, abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
    • Accertamento delle competenze professionali:
      • Le competenze professionali devono essere acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi e devono essere valutate tramite una prova valutativa. Questa prova è sostenuta presso una struttura accreditata e deve essere attestata congiuntamente dalla struttura e dagli organi accademici.
      • La prova valutativa delle competenze professionali deve essere svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
    • Iscrizione nell'albo: È necessaria l’iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi della legge.
    • Alternative al titolo di laurea: In alternativa al titolo di laurea, è ammesso il possesso di una corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa qualifica può essere conferita anche a chi possiede una laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

    Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

    Un altro punto di rilievo è la creazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un ente pubblico non economico che fungerà da organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio professionale. Questo organismo avrà il compito di amministrare gli albi, regolamentare le attività e svolgere funzioni consultive e di vigilanza.

    Condizioni e modalità di iscrizione agli albi

    L'iscrizione agli albi professionali è subordinata al possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, nonché alla mancanza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione. Inoltre, è necessaria la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la dimostrazione di essere al servizio di enti o imprese italiane.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali

    Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024  con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024. 

    Come di consueto sono forniti  i dettagli su aliquote,  minimi  e massimali contributivi .

    Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.

    Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :  

    Contributi gestione separata 2024

    Codice

    Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

    IVS

    Malattia Maternità ANF

    Maternità ex D.M. 12.7.2007

    DIS-COLL

    Totale

    1A – 1E

    AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1B

    SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1C

    REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1D

    LIQUIDATORE DI SOCIETA'

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    02

    COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    03

    PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    04

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    05

    DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    06

    CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    07

    VENDITORE PORTA A PORTA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    09

    RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    11

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    12

    RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    13

    ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    14

    FORMAZIONE SPECIALISTICA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    17

    CONSULENTE PARLAMENTARE

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    18

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    19

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti

    25,00

    0,50

    0,22

    0,51

    26,23

    20

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    Gestione separata 2023 Aliquote professionisti

    Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti 

    Collaboratori e figure assimilate

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    35,03

    (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    33,72%

    (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

    26,23%

    (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti del settore sportivo dilettantistico

    Inps ricorda che  i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome  sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

    • L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.

    ATTENZIONE  fino al 31 dicembre 2027:

    1.  la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
    2.  la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO  deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

    Minimali e massimali Gestione separata 2024

    MASSIMALE REDDITO 

    Per l’anno 2024 il massimale di reddito  per l'applicazione delle aliquote sopracitate  è pari a € 119.650,00.

    MINIMALE REDDITO  E ACCREDITI CONTRIBUTIVI 

    Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile  è pari a €  18.415,00

    Conseguentemente:

    • gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6 
    • gli iscritti  che applicano  l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

    – 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;

    – 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano  — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;

    – 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;

    – 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;

    – 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

  • Lavoro Autonomo

    Riconteggio debiti contributi INPS: proroga domande all’11 dicembre

    INPS riapre i termini per  il riconteggio dei contributi annullati   con il  "Saldo e stralcio"     previsto dall'art 223 del decreto legge 48 2023,  per gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi (professionisti artigiani commercianti  imprenditori agricoli ) per dare la possibilità di  ricostituire la posizione previdenziale che poteva risutlare danneggiata 

     Si ricorda che con la circolare 86 pubblicata il 10 ottobre 2023 INPS aveva chiarito  le modalità  di richiesta di riconteggio dei contributi cancellati automaticamente con la Rottamazione  dei debiti fino a 1000 euro , come previsto:

    • sia dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che 
    •  dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

    Si prevedeva in particolare l'obbligo di domanda  all'INPS  entro il 10 novembre  e il versamento dei debiti  entro il 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 29.11.2023 

    Con il messaggio 4244   del 28 novembre l'istituto  fissa una nuova scadenza  per le domande c'è ancora tempo fino al 10 dicembre 2023. 

    Non cambia invece il termine per il versamento dei contributi che erano stati "cancellati"

    Le principali indicazioni  e i modelli nei paragrafi seguenti.

    Domanda riconteggio  debiti INPS  annullati: modelli

    Come anticipato i soggetti iscritti alle Gestioni   autonome INPS

    • degli artigiani e commercianti, 
    • dei lavoratori autonomi agricoli, e 
    • committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata ,

     per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di legge ,  per incrementare la propria  posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati 

    Sono disponibili  in particolare  due modelli di richiesta per :

    1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
    2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio  dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

    Nella domanda l’interessato dovrà:

    – indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

    – selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; (ATTENZOINE necessario che le rate siano di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili  avvenga  entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    – assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, 

    – dichiarare ( SOLO per debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

    Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande la valutazione sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano 

    • alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e
    •  alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.

    Al  richiedente è richiesto di indicare  una delle motivazioni indicate nel modulo.  

    Riconteggio debiti annullati: invio domanda

    La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre   11 DICEMBRE 2023 utilizzando i modelli allegati  attraverso i Cassetti Previdenziali 

    Le strutture INPS  verificheranno le motivazioni  e prenderanno eventualmente contatti con i richiedenti per ulteriori informazioni, notificando poi   l'esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.

    La notifica avverrà in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    Riconteggio debiti agricoltura: istruzioni corrette

    Con il messaggio del 17 ottobre 2023 INPS ha  rettificato  le istruzioni rivolte agli agricoltori specificando che  la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.

    Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

     

  • Lavoro Autonomo

    Mediatori familiari: ecco le regole per la professione

    Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E'   stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)

    La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:

    1. l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
    2. i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale 
    3. le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
    4. i requisiti richiesti per i formatori 
    5. le tariffe applicabili  
    6. deontologia 
    7. disciplina sul trattamento dei dati personali.

    Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti

     Il decreto definisce il  mediatore  familiare   come   la  figura  professionale  terza  e  imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di  cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un  rapporto  di  coppia, prima, durante o dopo  la separazione  cercando di facilitare la  riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali  

    Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della  legge 14 gennaio 2013, n.  4  sulle professioni non organizzate  

    Sono richiesti i  seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:

    •  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
    •  non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per  delitto  non colposo
    •  non  avere,   alla   data   di   richiesta   dell'iscrizione, procedimenti penali in corso 
    •  non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai  pubblici uffici; 
    •  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli  effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
    •  non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordine professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare  piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.

    I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio

    E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

    1. attestazione  rilasciata  dalle  associazioni   professionali  iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal  Ministero  delle Imprese (legge, n. 4 del 2013) 
    2. certificazione di conformita' del singolo professionista  alla normativa tecnica UNI 11644
    3. diploma di  laurea  almeno  triennale  nell'area  disciplinare  umanistico-sociale di cui all'allegato 1  del  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro  titolo equivalente o equipollente per legge.  

    ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del  decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:

    • frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore  con 
    • superamento dell'esame finale, e 
    • che  documentano  lo  svolgimento di attivita' di mediazione familiare  nel  biennio  precedente.  Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale  a decorrere dal 31 dicembre 2023. 

     Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  12-bis delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  restano  fermi   gli   ulteriori   specifici   requisiti   prescritti

    La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari

     Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere    riconosciuto  da  associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato  dai soggetti  da  queste  riconosciuti   nonche' dagli enti titolati  alla  certificazione  delle  competenze,  come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

    Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti

       DURATA :

    • non meno di duecentoquaranta ore di lezioni  teorico-pratiche,  di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione  familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto  in  presenza  o  mediante  collegamento  audiovisivo   in  modalita' sincrona
    • non meno di ottanta ore di pratica guidata  con  un  formatore  con pluriennale esperienza di  mediatore,  di  cui  almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione

     ESAME FINALE comprendente: 

          1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 

          2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo  giuoco  di ruolo («role playing»); 

          3) una prova orale  consistente  in  un  colloquio con presentazione di un  elaborato  scritto sul percorso svolto

    al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità

    MATERIE:

    • la teoria del conflitto e il conflitto familiare; 
    • i rapporti patrimoniali  e  personali  della  coppia  e  la filiazione; 
    • i diversi modelli di coppia e di famiglia; 
    • i cicli di vita della coppia e della famiglia; 
    • la crisi della coppia e le  conseguenze  sul  rapporto  con  i figli e l'intervento del mediatore; 
    • l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; 
    • la tutela dei minori; 
    • le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; 
    • l'intervento dello psicologo nella  mediazione  e  la  tecnica  dell'ascolto del minore; 
    • i sistemi di risoluzione alternativa delle  controversie  e  i  tipi di mediazione; 
    • la figura del mediatore familiare; 
    • le fasi del percorso di mediazione familiare; 
    • i metodi e  le  tecniche  di  mediazione  dei  conflitti,  con  particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra  genitori  e i figli; 
    • la  rielaborazione  del  conflitto  e  l'accordo  finale   di  mediazione; 
    • gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia  e  all'estero; 
    • la violenza domestica e di genere.

    Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori

    L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore   nelle  materie  sopracitate soprattutto  in  relazione  all'evoluzione  normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita'  laboratoriali   in presenza,  su  casi  teorico-pratici. 

    Gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  periodico  hanno  cadenza   annuale   dal 31 dicembre 2023. 

    I formatori  nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti: 

    •  laurea  almeno  triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato  1  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
    • 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,  
    •  docenza in materie giuridiche,  umanistiche,  sociali  o psicologiche  presso  universita',  istituti   secondari   e   scuole  pubbliche o private legalmente riconosciute  oppure,  
    •  almeno due pubblicazioni in  materia  di  mediazione familiare, dotate di codice identificativo  internazionale ai sensi dell'articolo  1,  lettera  t),  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno  2012, n. 76; 

    In alternativa al punto precedente devono essere

    1.  iscritti da almeno cinque anni a  una  delle  associazioni  professionali  di  mediatori  familiari inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  delle  Imprese e  del  Made  in  Italy,  oppure
    2.  docenti   in materia  di  mediazione  familiare  in  corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque  anni  consecutivi anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  1 novembre 2023 .

    L'attività di formatore è consentita anche  

    a chi ha  conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza  di un corso di almeno duecentoventi ore e il  superamento  dell'esame

    finale  con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente. 

    ATTENZIONE  Non sono tenuti a svolgere  il  corso  di  formazione  iniziale  i soggetti  in possesso della certificazione Uni del professionista e  

    gli   iscritti  nell'elenco   dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del   dlgs 

    Mediatori familiari: parametri per il compenso

    Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il  compenso non  comprende le spese forfettarie ne' gli oneri  e   i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

    Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare 

    1. del compenso,
    2. delle spese,
    3. degli oneri e dei contributi, nonchè
    4. il totale di tali voci. 

    Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

    Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

    Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.  

    La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:    

     bassa complessita' e conflittualità

     moltiplicatore 1;
     media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2.
    alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3
    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Professione Guida Turistica: il DDL comincia l’iter in Parlamento

    E' cominciato l'iter parlamentare del DDL sulle Guide Turistiche. Ricordiamo che il DDL era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n 43 del 17 luglio.  

    Come specificato dal comunicato stampa dello stesso Governo, pubblicato all'atto della approvazione, il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.

    Professione guida turistica: le regole approvate dal Governo 

    Nel dettaglio a tal fine, la misura in arrivo prevede:

    • il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica;
    • l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l’attività di guida turistica (fatti salvi coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico);
    • l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica;
    • la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale;
    • le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e di avvalimento di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.

    Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.

    Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo cinque pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.

    La metodologia di realizzazione del Pst ruota intorno a tre elementi fondamentali: il ruolo delle Regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-Regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali.

  • Lavoro Autonomo

    Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda

    A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori  regioni Emilia  Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023  ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli  adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023  . Beneficiari sono tutti  i  soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa nei territori indicati nell'allegato 1

    Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche  gli adempimenti e  versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI  e in particolare i seguenti soggetti 

    • – i committenti con personale parasubordinato iscritto  INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
    • – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto  d’autore).

    Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai  periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del  mese successivo a quello di riferimento.

    Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o  cessione del diritto d’autore), la  sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo  riguarderà:

    •  il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è  prevista per il giorno 31 luglio 2023;
    •  la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023; 
    •  il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.

    La circolare specifica che  per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli  eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può  riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori  indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI

    Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI 

    Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti  interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato 

    Alluvione : Le nuove scadenze INPGI 

    Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante  pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non  prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi  professionisti e lavoratori autonomi.

    ATTENZIONE In caso di  sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.

  • Lavoro Autonomo

    Fisioterapisti: il decreto istitutivo degli Ordini professionali

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 il decreto con il Regolamento di istituzione:

    1.  degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista
    2. Federazione nazionale degli Ordini territoriali,

    nei quali confluiscono  gli  elenchi  speciali  ad   esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della prevenzione,   istituiti nel 2018.

    Il regolamento specifica le procedure per l'avvicendamento dei poteri  con le elezioni degli organi amministrativi e  il funzionamento transitorio dell'Ordine nazionale. Il presidente della Federazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore di Sanità.

    Elenco ordini professionali territoriali Fisioterapisti 

    Alla data di entrata in vigore del decreto,  15 dicembre 2022 gli  ordini  territoriali della professione sanitaria di fisioterapista saranno i seguenti:

    1. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
    2. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia
    3. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche
    4. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria
    5. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio
    6. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo
    7. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise
    8. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata
    9. Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta
    10. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese
    11. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova/li>
    12. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo
    13. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona
    14. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara
    15. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini
    16. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia
    17. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza
    18. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato
    19. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno
    20. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Casertali>
    21. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto
    22. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce
    23. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentiali>
    24. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani
    25. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa
    26. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna
    27. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente
    28. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna
    29. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo
    30. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia
    31. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano
    32. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento
    33. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena
    34. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno
    35. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia
    36. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria
    37. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza
    38. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina.