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La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 con la quale il settore delle professioni pedagogiche ed educative in Italia subisce una significativa trasformazione.
La legge introduce una regolamentazione più stringente e definita per gli operatori del settore, istituendo albi professionali specifici e delineando chiaramente i requisiti per l'esercizio di queste professioni.
Definizione delle professioni e istituzione degli albi
Viene definito con precisione il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, assegnando loro compiti di consulenza, progettazione, gestione, e valutazione in vari ambiti educativi e formativi.
Importante novità è l'istituzione di albi professionali per entrambe le categorie, garantendo così un controllo più efficace sulla qualificazione dei professionisti e sulla qualità dei servizi offerti.
Requisiti per l'esercizio della professione
Per diventare pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e superare una valutazione delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. I titoli ammessi spaziano da lauree specialistica o magistrale in ambiti educativi fino a lauree pre-esistenti riconosciute valide ai sensi di regolamenti antecedenti.
Professione di pedagogista
Per esercitare la professione di pedagogista sono necessari i seguenti requisiti:
- E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education , classi 87/S e LM-93;
- laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
- Accertamento delle competenze professionali: Prima dell’iscrizione all'albo dei pedagogisti, è necessario dimostrare le competenze professionali acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi. La valutazione di queste competenze si svolge attraverso una prova valutativa, sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.
- Iscrizione nell'albo: È indispensabile l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo passaggio segue il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali.
- Esame finale: Il processo di valutazione delle competenze si conclude con un esame finale che deve essere svolto prima della discussione della tesi di laurea. Questo esame abilita formalmente all’esercizio della professione di pedagogista.
Professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia
Per esercitare la professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:
- Titolo di studio: È richiesto il conseguimento del titolo di laurea triennale, abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
- Accertamento delle competenze professionali:
- Le competenze professionali devono essere acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi e devono essere valutate tramite una prova valutativa. Questa prova è sostenuta presso una struttura accreditata e deve essere attestata congiuntamente dalla struttura e dagli organi accademici.
- La prova valutativa delle competenze professionali deve essere svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
- Iscrizione nell'albo: È necessaria l’iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi della legge.
- Alternative al titolo di laurea: In alternativa al titolo di laurea, è ammesso il possesso di una corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa qualifica può essere conferita anche a chi possiede una laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative
Un altro punto di rilievo è la creazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un ente pubblico non economico che fungerà da organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio professionale. Questo organismo avrà il compito di amministrare gli albi, regolamentare le attività e svolgere funzioni consultive e di vigilanza.
Condizioni e modalità di iscrizione agli albi
L'iscrizione agli albi professionali è subordinata al possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, nonché alla mancanza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione. Inoltre, è necessaria la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la dimostrazione di essere al servizio di enti o imprese italiane.
Allegati: - E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali
Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Contributi gestione separata 2024
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A – 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,51
26,23
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Gestione separata 2023 Aliquote professionisti
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
- L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
- Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Minimali e massimali Gestione separata 2024
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6
- gli iscritti che applicano l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
– 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
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Riconteggio debiti contributi INPS: proroga domande all’11 dicembre
INPS riapre i termini per il riconteggio dei contributi annullati con il "Saldo e stralcio" previsto dall'art 223 del decreto legge 48 2023, per gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi (professionisti artigiani commercianti imprenditori agricoli ) per dare la possibilità di ricostituire la posizione previdenziale che poteva risutlare danneggiata
Si ricorda che con la circolare 86 pubblicata il 10 ottobre 2023 INPS aveva chiarito le modalità di richiesta di riconteggio dei contributi cancellati automaticamente con la Rottamazione dei debiti fino a 1000 euro , come previsto:
- sia dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
- dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Si prevedeva in particolare l'obbligo di domanda all'INPS entro il 10 novembre e il versamento dei debiti entro il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 29.11.2023
Con il messaggio 4244 del 28 novembre l'istituto fissa una nuova scadenza per le domande c'è ancora tempo fino al 10 dicembre 2023.
Non cambia invece il termine per il versamento dei contributi che erano stati "cancellati"
Le principali indicazioni e i modelli nei paragrafi seguenti.
Domanda riconteggio debiti INPS annullati: modelli
Come anticipato i soggetti iscritti alle Gestioni autonome INPS
- degli artigiani e commercianti,
- dei lavoratori autonomi agricoli, e
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata ,
per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di legge , per incrementare la propria posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati
Sono disponibili in particolare due modelli di richiesta per :
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; (ATTENZOINE necessario che le rate siano di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto,
– dichiarare ( SOLO per debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande la valutazione sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano
- alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e
- alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.
Al richiedente è richiesto di indicare una delle motivazioni indicate nel modulo.
Riconteggio debiti annullati: invio domanda
La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il
10 novembre11 DICEMBRE 2023 utilizzando i modelli allegati attraverso i Cassetti PrevidenzialiLe strutture INPS verificheranno le motivazioni e prenderanno eventualmente contatti con i richiedenti per ulteriori informazioni, notificando poi l'esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.
La notifica avverrà in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Riconteggio debiti agricoltura: istruzioni corrette
Con il messaggio del 17 ottobre 2023 INPS ha rettificato le istruzioni rivolte agli agricoltori specificando che la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.
Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.
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Mediatori familiari: ecco le regole per la professione
Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)
La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:
- l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
- i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale
- le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
- i requisiti richiesti per i formatori
- le tariffe applicabili
- deontologia
- disciplina sul trattamento dei dati personali.
Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti
Il decreto definisce il mediatore familiare come la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo la separazione cercando di facilitare la riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali
Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non organizzate
Sono richiesti i seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:
- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordine professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.
I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio
E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese (legge, n. 4 del 2013)
- certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644
- diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:
- frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore con
- superamento dell'esame finale, e
- che documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti
La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari
Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti
DURATA :
- non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona
- non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione
ESAME FINALE comprendente:
1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
3) una prova orale consistente in un colloquio con presentazione di un elaborato scritto sul percorso svolto
al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità
MATERIE:
- la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
- l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- la tutela dei minori;
- le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
- i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- la figura del mediatore familiare;
- le fasi del percorso di mediazione familiare;
- i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
- la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
- gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- la violenza domestica e di genere.
Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori
L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie sopracitate soprattutto in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita' laboratoriali in presenza, su casi teorico-pratici.
Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale dal 31 dicembre 2023.
I formatori nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti:
- laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
- 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
- docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso universita', istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure,
- almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
In alternativa al punto precedente devono essere
- iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure
- docenti in materia di mediazione familiare in corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del 1 novembre 2023 .
L'attività di formatore è consentita anche
a chi ha conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame
finale con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente.
ATTENZIONE Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale i soggetti in possesso della certificazione Uni del professionista e
gli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del dlgs
Mediatori familiari: parametri per il compenso
Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il compenso non comprende le spese forfettarie ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare
- del compenso,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi, nonchè
- il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.
La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:
Allegati:bassa complessita' e conflittualità
moltiplicatore 1; media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2. alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3 -
Professione Guida Turistica: il DDL comincia l’iter in Parlamento
E' cominciato l'iter parlamentare del DDL sulle Guide Turistiche. Ricordiamo che il DDL era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n 43 del 17 luglio.
Come specificato dal comunicato stampa dello stesso Governo, pubblicato all'atto della approvazione, il testo è finalizzato a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.
Professione guida turistica: le regole approvate dal Governo
Nel dettaglio a tal fine, la misura in arrivo prevede:
- il superamento di un esame di abilitazione nazionale come requisito per l’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica;
- l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per svolgere l’attività di guida turistica (fatti salvi coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico);
- l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica;
- la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale;
- le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e di avvalimento di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.
Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo cinque pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.
La metodologia di realizzazione del Pst ruota intorno a tre elementi fondamentali: il ruolo delle Regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-Regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali.
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Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023 . Beneficiari sono tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1
Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche gli adempimenti e versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI e in particolare i seguenti soggetti
- – i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
- – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
La circolare specifica che per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI
Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato
Alluvione : Le nuove scadenze INPGI
Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
ATTENZIONE In caso di sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.
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Fisioterapisti: il decreto istitutivo degli Ordini professionali
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 il decreto con il Regolamento di istituzione:
- degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e
- Federazione nazionale degli Ordini territoriali,
nei quali confluiscono gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, istituiti nel 2018.
Il regolamento specifica le procedure per l'avvicendamento dei poteri con le elezioni degli organi amministrativi e il funzionamento transitorio dell'Ordine nazionale. Il presidente della Federazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore di Sanità.
Elenco ordini professionali territoriali Fisioterapisti
Alla data di entrata in vigore del decreto, 15 dicembre 2022 gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista saranno i seguenti:
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise
- Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata
- Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova/li>
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Casertali>
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentiali>
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente
- Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza
- Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina.