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Versamenti INPS Artigiani, Commercianti, Gestione separata al 20 luglio
La proroga disposta dalla legge di conversione del decreto Omnibus 51 2023 per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per i contribuenti soggetti agli ISA vale anche per i contributi INPS.
In particolare la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti :
- dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani,
- dai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
eccedenti i minimi contributivi
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2023 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
ma SOLO per coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi forfettari “minimi” e coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Si ricorda che la proroga prevede anche la possibilità di versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo commisurato in ragione dei giorni di ritardo.
In merito va ancora sottolineato che il termine potrebbe subire una ulteriore dilazione, a seguito delle richieste degli operatori professionali e intermediari che hanno avanzato al Governo la proposta di proroga al 20 agosto, in considerazione del ritardo nel rilascio dei modelli e delle complesse circolari di istruzioni.
Il Governo con un ordine del giorno in Parlamento firmato da rappresentanti della maggioranza pochi giorni fa ha garantito attenzione alla richiesta per cui si attende conferma quanto prima, forse con un semplice comunicato MEF.
Leggi anche IRPEF 2023 chiesta la proroga al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%
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Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023 . Beneficiari sono tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1
Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche gli adempimenti e versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI e in particolare i seguenti soggetti
- – i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
- – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
La circolare specifica che per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI
Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato
Alluvione : Le nuove scadenze INPGI
Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
ATTENZIONE In caso di sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.
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Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio
Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo registro per gli operatori di criptovalute, previsto dal Decreto ministeriale del 13 gennaio 2022. (QUI il testo).
Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate
- la comunicazione di inizio attivita e le
- comunicazioni trimestrali dei dati delle prestazioni effettuate.
L'obbligo riguarda:
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Vediamo di seguito in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.
Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale
I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono:
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e domicilio nel territorio della Repubblica.
Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum
Dal 16 maggio 2022 chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.
ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver completato la “Registrazione” stessa.
Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata (PEC), già attiva al momento della registrazione
Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione
Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .
Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo.
Tramite la propria area è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.
Devono essere indicati:
- i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante),
- identificativo fiscale,
- estremi documento di identificazione,
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
- la tipologia di attività e servizi prestati,
- le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.
CONTRIBUTO UNA TANTUM
La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui andra inviata la ricevuta
L'importo del contributo è pari a
- 500 euro per le persone fisiche e
- 8.300 euro per le società .
ITER DELLA DOMANDA
Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.
Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, in caso di comunicazione incompleta , per l'integrazione.
Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.
Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.
Obbligo di trasmissione dati all’OAM
Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .
Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:
Dati identificativi del cliente:
1. Cognome e nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Residenza;
4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;
5. Estremi del documento di identificazione.
Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;
3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
I dati del registro e guide operative
- cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- codice fiscale o partita IVA, ove assegnato;
- indicazione della tipologia di servizio prestato;
- indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative
- REGISTRAZIONE AL PORTALE OAM, per la sola creazione di una area privata sul portale OAM;
- COMUNICAZIONE DI OPERATIVITÀ SUL TERRITORIO ITALIANO, per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute;
- VADEMECUM per gli operatori in valute virtuali.
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Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS
Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o coadiutori familiari ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché'negli atti amministrativi e nei contratti collettivi" si applica:- sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
- sia nella ambito di una impresa familiare , per cui i diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.
Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Allegati:
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.