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    Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio

    Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo  registro per gli operatori di criptovalute,  previsto dal Decreto ministeriale del 13  gennaio 2022. (QUI il testo).

     Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate 

    1. la comunicazione di inizio attivita e le 
    2. comunicazioni trimestrali  dei dati delle prestazioni effettuate.

    L'obbligo riguarda:

    1.  i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
    2. i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Vediamo di seguito  in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.

    Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale

     I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: 

    1. per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
    2.  per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e  domicilio nel territorio della Repubblica.

    Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum

    Dal 16 maggio 2022  chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi  nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.

    ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la  propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute  per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver  completato la “Registrazione” stessa.

    Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata   (PEC), già attiva al momento della registrazione

    Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione 

    Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .

    Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. 

    Tramite la propria area  è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

    Devono essere indicati:

    •  i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), 
    • identificativo fiscale, 
    • estremi documento di identificazione,
    •  un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
    • la tipologia di attività e servizi prestati, 
    • le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).

     Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.

    CONTRIBUTO UNA TANTUM

    La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui  andra inviata la ricevuta  

    L'importo del contributo è pari a 

    • 500 euro per le persone fisiche e 
    • 8.300  euro per le società .

    ITER DELLA DOMANDA

    Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.

    Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni,  in caso di  comunicazione incompleta ,  per l'integrazione.

     Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.

    Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.

    Obbligo di trasmissione dati all’OAM

    Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .

    Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:

    Dati identificativi del cliente:

    1. Cognome e nome;

    2. Luogo e data di nascita;

    3. Residenza;

    4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;

    5. Estremi del documento di identificazione.

    Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:

    1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo  totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

    2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;

    3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

    4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

    5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente  e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

    I dati del registro e guide operative

    • cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica; 
    • codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; 
    • indicazione della tipologia di servizio prestato; 
    • indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

    Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative 

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    Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS

    Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o  coadiutori familiari  ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
    In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché'negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi"   si applica: 

    • sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di  estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare  che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica,  potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
    • sia nella ambito di una impresa familiare  , per cui  i diritti ed obblighi  di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.

    Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che  "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
    Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
    Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
     

    Allegati: