• Lavoro Autonomo

    Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda

    A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori  regioni Emilia  Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023  ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli  adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023  . Beneficiari sono tutti  i  soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa nei territori indicati nell'allegato 1

    Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche  gli adempimenti e  versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI  e in particolare i seguenti soggetti 

    • – i committenti con personale parasubordinato iscritto  INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
    • – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto  d’autore).

    Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai  periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del  mese successivo a quello di riferimento.

    Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o  cessione del diritto d’autore), la  sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo  riguarderà:

    •  il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è  prevista per il giorno 31 luglio 2023;
    •  la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023; 
    •  il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.

    La circolare specifica che  per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli  eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può  riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori  indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI

    Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI 

    Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti  interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato 

    Alluvione : Le nuove scadenze INPGI 

    Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante  pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non  prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi  professionisti e lavoratori autonomi.

    ATTENZIONE In caso di  sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.

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    Fisioterapisti: il decreto istitutivo degli Ordini professionali

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 il decreto con il Regolamento di istituzione:

    1.  degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista
    2. Federazione nazionale degli Ordini territoriali,

    nei quali confluiscono  gli  elenchi  speciali  ad   esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della prevenzione,   istituiti nel 2018.

    Il regolamento specifica le procedure per l'avvicendamento dei poteri  con le elezioni degli organi amministrativi e  il funzionamento transitorio dell'Ordine nazionale. Il presidente della Federazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore di Sanità.

    Elenco ordini professionali territoriali Fisioterapisti 

    Alla data di entrata in vigore del decreto,  15 dicembre 2022 gli  ordini  territoriali della professione sanitaria di fisioterapista saranno i seguenti:

    1. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
    2. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia
    3. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche
    4. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria
    5. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio
    6. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo
    7. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise
    8. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata
    9. Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta
    10. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese
    11. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova/li>
    12. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo
    13. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona
    14. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara
    15. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini
    16. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia
    17. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza
    18. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato
    19. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno
    20. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Casertali>
    21. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto
    22. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce
    23. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentiali>
    24. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani
    25. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa
    26. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna
    27. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente
    28. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna
    29. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo
    30. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia
    31. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano
    32. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento
    33. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena
    34. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno
    35. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia
    36. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria
    37. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza
    38. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina.

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    Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS

    Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o  coadiutori familiari  ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
    In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché'negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi"   si applica: 

    • sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di  estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare  che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica,  potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
    • sia nella ambito di una impresa familiare  , per cui  i diritti ed obblighi  di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.

    Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che  "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
    Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
    Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
     

    Allegati: