• Lavoro Dipendente

    Bonus Mamme lavoratrici 2025: istruzioni e requisiti INPS

    Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, che istituisce il Nuovo Bonus Mamme 2025. Si tratta di una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, riconosciuta alle madri lavoratrici con due o più figli che esercitano attività dipendente o autonoma.

    La misura, che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è finanziata per un totale di 480 milioni di euro e rappresenta un intervento di sostegno immediato e semplificato al reddito con finalità sociale e di promozione della genitorialità  Il bonus è erogato a domanda dall’INPS e sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o, per domande tardive, entro febbraio 2026.

    ATTENZIONE la somma è esclusa dal calcolo ISEE.

    Si raccomanda a  datori di lavoro e consulenti informare tempestivamente le lavoratrici aventi diritto e a verificare i requisiti per una corretta presentazione della domanda.

    La scadenza  della domande per avere i pagamenti entro fine anno è fissata al 9 dicembre.

    Nel bozza della nuova legge di bilancio è previsto un incremento dell'importo per il 2026 a 60 euro.

    Vediamo come si applica quest'anno.

    Bonus mamme lavoratrici : a chi spetta

    L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 riconosce il beneficio alle lavoratrici madri:

    • Dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico);
    • Autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le casse professionali e la Gestione separata INPS.

    Il diritto sussiste solo se il reddito da lavoro 2025 non supera 40.000 euro annui e il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è in essere nel mese di riferimento.

    Numero figli Età del figlio più piccolo Condizione lavorativa Durata beneficio
    2 figli Inferiore a 10 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 10° compleanno del secondo figlio
    3 o più figli Inferiore a 18 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 18° compleanno del figlio più piccolo

    Per le madri con tre o più figli, il bonus non è riconosciuto nei mesi in cui esiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

    Esempi pratici: madre di due figli, bonus da gennaio a settembre 2025 se il secondo figlio compie 10 anni a settembre; madre di tre figli con contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio, bonus da gennaio a giugno; madre con un figlio e secondo nato ad aprile, bonus da aprile a dicembre.

    Bonus mamme 2025 le domande

    L’INPS precisa che il Nuovo bonus mamme è erogato a domanda, da effettuare  esclusivamente tramite canali telematici. Le lavoratrici devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti.

    Modalità di presentazione: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (8 dicembre 2025) tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS;
    • Contact Center (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
    • Patronati autorizzati.

    Per chi maturi i requisiti successivamente (es. nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), il termine per la domanda è 31 gennaio 2026. Le informazioni fornite saranno soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

    Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE e sarà contabilizzato nella gestione GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia. L’importo è pari a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.

    Parametro Valore
    Importo mensile 40 euro
    Durata massima 12 mesi (gennaio–dicembre 2025)
    Importo massimo totale 480 euro
    Scadenza domanda ordinaria 8 dicembre 2025
    Scadenza domanda tardiva 31 gennaio 2026
    Data pagamento Dicembre 2025 o febbraio 2026

  • Lavoro Dipendente

    Occupazione: i dati ISTAT a settembre 2025

    Secondo i dati provvisori diffusi dall’ISTAT il 30 ottobre 2025, nel mese di settembre si registra una crescita dell’occupazione pari allo 0,3% rispetto ad agosto, corrispondente a +67 mila unità. 

    Il numero complessivo degli occupati sale così a 24 milioni 221 mila persone, con un incremento che riguarda in particolare:

    • le donne, 
    • i lavoratori dipendenti permanenti e
    •  le fasce d’età under 35 e over 50.

     Restano invece sostanzialmente stabili gli uomini e i lavoratori autonomi, mentre si osserva un calo tra i 35-49enni e tra i dipendenti a termine (-1,2%).

    Il tasso di occupazione raggiunge il 62,7% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente), confermando una tendenza positiva anche nel confronto trimestrale: rispetto al secondo trimestre 2025, infatti, l’occupazione è aumentata dello 0,1% (+31 mila unità).

    Su base annua, la crescita è più marcata: rispetto a settembre 2024, gli occupati aumentano dello 0,7% (+176 mila), grazie soprattutto alla stabilizzazione dei contratti e alla tenuta del lavoro autonomo.

     L’incremento degli occupati permanenti (+417 mila unità) compensa ampiamente la riduzione dei contratti a termine (-317 mila).

    Disoccupazione in lieve crescita: più uomini e giovani in cerca di lavoro

    Parallelamente all’aumento degli occupati, l’ISTAT rileva anche una crescita del numero di persone in cerca di occupazione. I disoccupati salgono a 1 milione 582 mila, con un incremento del 2,0% (+31 mila unità) rispetto ad agosto. L’aumento interessa soprattutto gli uomini (+4,6%), i giovani tra 15 e 34 anni e le persone oltre i 50 anni, mentre cala la disoccupazione femminile (-0,9%) e quella nella fascia 35-49 anni (-3,0%).

    Il tasso di disoccupazione complessivo si attesta al 6,1%, in lieve crescita di 0,1 punti, mentre il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) raggiunge il 20,6%, con un incremento di 0,9 punti percentuali.

    Nel confronto trimestrale si osserva una riduzione delle persone in cerca di lavoro del 4,5% (-73 mila unità), mentre il confronto su base annua evidenzia un aumento più contenuto (+1,0%, pari a +16 mila unità).

    L’analisi per età mostra che il tasso di occupazione scende leggermente tra i 35-49enni (-0,3%), mentre cresce nelle altre fasce. Gli under 25 segnano un miglioramento dell’1,8% su base mensile, pur mantenendo livelli di disoccupazione elevati. Anche gli over 50 proseguono nel trend di crescita (+0,2%), confermando la tenuta dell’occupazione matura.

    Ta bella di riepilogo dei dati ISTAT SETTEMBRE 2025

    Indicatore Valore Variazione mensile Variazione annua
    Occupati (migliaia) 24.221 +67 mila (+0,3%) +176 mila (+0,7%)
    Disoccupati (migliaia) 1.582 +31 mila (+2,0%) +16 mila (+1,0%)
    Inattivi 15-64 anni (migliaia) 12.289 -99 mila (-0,8%) -167 mila (-1,3%)
    Tasso di occupazione (15-64 anni) 62,7% +0,2 punti +0,3 punti
    Tasso di disoccupazione 6,1% +0,1 punti =
    Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 20,6% +0,9 punti +1,7 punti
    Tasso di inattività (15-64 anni) 33,1% -0,3 punti -0,3 punti

    Calano gli inattivi, segnale di maggiore partecipazione al mercato del lavoro

    Il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni scende a 12 milioni 289 mila, con una diminuzione dello 0,8% (-99 mila unità) rispetto al mese precedente. La riduzione coinvolge entrambi i generi e quasi tutte le fasce d’età, tranne i 35-49enni, tra i quali si registra un lieve aumento.

    Il tasso di inattività cala al 33,1% (-0,3 punti percentuali), proseguendo la discesa osservata negli ultimi mesi. Su base annua, la flessione è più marcata: -1,3% (-167 mila unità) rispetto a settembre 2024.

    Complessivamente, i dati evidenziano una fase di consolidamento del mercato del lavoro italiano, sostenuta da una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro e da una riduzione della quota di inattivi. Tuttavia, permane un divario di genere e generazionale, con un tasso di occupazione femminile (54,1%) ancora inferiore di oltre 17 punti rispetto a quello maschile (71,3%), e una disoccupazione giovanile quattro volte superiore alla media nazionale.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti solidarietà 2025: dal 2 novembre precompilazione delle domande

    Con un una nuova nota  sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:

    •  dal 30 novembre al 10 dicembre 2025  sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva   per i contratti di solidarietà  industriale difensiva.

     Ricordiamo che si tratta dello sgravio  del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per  situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali  un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. 

    Dal 2 novembre al 10 dicembre è possibile la precompilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro

    Sgravio per contratti di solidarietà 2025

    Lo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come

    • il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
    • il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e 
    • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Il ministero ricorda che, come precisato nella  Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.

    Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda

    Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta  va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019. 

    Si accede  esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

    Il pagamento dell’imposta di bollo  è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo. 

    ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”. 

    Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi ATECO 2025: ecco applicativo e Manuale INPS

    Come annunciato da comunicato del 9 ottobre  2025 e illustrato al scorsa settimana  da dirigenti INPS e Entrate alla stampa  , con il messaggio INPS n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha comunicato la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale aggiornato alla nuova codifica ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione basata su ATECO 2007. 

    L’aggiornamento si inserisce nel percorso di adeguamento alla classificazione europea NACE rev. 2.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, e mira a garantire maggiore coerenza tra le informazioni statistiche e le classificazioni contributive applicate alle aziende.

    Nello specifico: nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà disponibile il “Manuale di classificazione previdenziale” aggiornato a seguito della riforma dei  codici Ateco 2025 e un nuovo tool che traduce e implementa informaticamente le regole del manuale stesso.

    Vediamo in sintesi le principali novità e funzioni del servizio e le modalità di accesso.

    Il nuovo servizio

    A partire dal 1° aprile 2025, la procedura di Iscrizione e Variazione azienda consente ai datori di lavoro di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 per le iscrizioni delle matricole e l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989. 

    Per le aziende già iscritte prima di tale data, l’INPS ha provveduto all’assegnazione automatica del codice ATECO 2025 corrispondente, mediante una tabella di conversione predisposta sulla base delle nuove codifiche. 

    Struttura del Manuale INPS per ATECO 2025

    Il nuovo Manuale di classificazione previdenziale ATECO 2025 rappresenta lo strumento di riferimento per la corretta attribuzione del CSC e dei Codici di Autorizzazione (CA) alle aziende. Per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione, il Manuale elenca: i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione dell’attività economica; le inclusioni ed esclusioni definite dall’ISTAT; i CSC corrispondenti individuati dall’Istituto; eventuali CA associati, necessari per la corretta determinazione del carico contributivo.

     Sono inoltre previste sezioni dedicate ai “Particolari criteri di inquadramento”, che chiariscono le regole da applicare in presenza di attività peculiari o modalità di esercizio che comportano variazioni del CSC. Per una migliore leggibilità, ecco un riepilogo sintetico:

    Elemento Descrizione
    Codici ATECO 6 cifre, descrizione attività e prodotti
    CSC Codice statistico contributivo assegnato in base all’art. 49 L. 88/1989
    CA Codici di autorizzazione collegati ai CSC, con periodo di validità
    Particolari criteri Indicazioni specifiche per casi particolari di classificazione

    Istruzioni di accesso

    L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità di consultazione online delle regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA.

    Il servizio — denominato “Compatibilità ATECO-CSC-CA” — consente a datori di lavoro e consulenti di:

    • verificare i CSC compatibili con un determinato codice ATECO 2025;
    • individuare i codici ATECO compatibili con un CSC o un CA;
    • visualizzare i periodi di validità e le associazioni di compatibilità/incompatibilità, contrassegnate da un pallino verde (compatibile) o rosso (incompatibile);
    • scaricare i risultati o l’intero elenco dei codici in formato Excel, tramite la funzione “Scarica Excel”.

    È importante verificare il progressivo del CA (PRG 0,1,2…) e la relativa validità temporale, poiché lo stesso codice può aver assunto nel tempo significati diversi. La data fine validità 31/12/9999 identifica le situazioni attualmente in essere.

    Accesso al Manuale

    Il Manuale e il servizio di consultazione sono accessibili:

    1. dal portale www.inps.it, , seguendo il percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”; oppure
    2.  dalla sezione UNIEMENS, all’interno dei servizi per aziende e consulenti (“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”).

  • Lavoro Dipendente

    Esodo con isopensione: istruzioni INPS 2025 per il flusso Uniemens

    Con il Messaggio INPS n. 3166 del 23 ottobre 2025, l’Istituto fornisce nuove precisazioni sulla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.

    L’obiettivo è garantire una gestione corretta dei versamenti contributivi e delle informazioni previdenziali in presenza di retribuzioni imponibili eccedenti il massimale annuo previsto per il 2025.

    La misura ricordiamo, riguarda i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno stipulato accordi sindacali per incentivare l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. 

    Vengono inoltre richiamati i codici da utilizzare nel flusso e le modalità contabili da applicare per la contribuzione figurativa correlata.

    Il quadro normativo

    L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, consente di stipulare accordi aziendali per accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero. Il datore di lavoro, aderendo alla misura, deve farsi carico della provvista finanziaria necessaria per: l’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico teorico spettante; il versamento della contribuzione figurativa correlata, utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento per la contribuzione correlata è determinata secondo i criteri previsti per la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), considerando gli ultimi quattro anni di contribuzione. Per il 2025, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 è pari a € 120.607,00 (circolare INPS n. 26/2025). Oltre tale limite non sussiste obbligo di versamento della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

    Riferimento normativo Descrizione Valore / Codice
    Legge n. 92/2012, art. 4, commi 1-7-ter Incentivo all’esodo lavoratori prossimi alla pensione Prestazione INPS finanziata dal datore
    Legge n. 335/1995, art. 2, c. 18 Massimale annuo base contributiva 2025 € 120.607,00
    Codice Uniemens “M161” Contribuzione figurativa correlata Somma a debito DM2013
    Codice Uniemens “V980” Quota eccedente massimale (senza contributo) Importo imponibile indicato in <ImponibileEccMass>

    Istruzioni operative per la compilazione

     Nel flusso Uniemens, i datori di lavoro che attivano la procedura di esodo devono: 

    • valorizzare l’elemento con il valore “V” (“Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012”); 
    • compilare e non valorizzare ; indicare in il codice corrispondente al fondo previdenziale di iscrizione; 
    • compilare e per la contribuzione figurativa correlata, secondo l’aliquota del fondo di appartenenza. 

    Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo, una volta superato il massimale:

    •  valorizzare = “Si”;
    •  indicare l’imponibile eccedente ;
    •  impostare = “zero”.

    Il sistema genera automaticamente nel DM2013 virtuale il codice “V980”, senza contributo, poiché non dovute le contribuzioni minori.

    Sul conto individuale dei lavoratori resta comunque garantita la copertura figurativa delle settimane di riferimento.

  • Lavoro Dipendente

    Revoca del licenziamento: la tempistica per i datori di lavoro

    Con l’ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio di rilievo per i rapporti di lavoro subordinato: la revoca del licenziamento è da considerarsi tempestiva se inviata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, a prescindere dal momento in cui il lavoratore ne riceve effettiva conoscenza.

    La decisione, che si fonda sull’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla Legge n. 92/2012 poi recepita dal dlgs 147 2025, , si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che attribuisce alla revoca natura di diritto potestativo del datore di lavoro, esercitabile unilateralmente entro il termine di legge.

    Il caso affrontato dalla Suprema Corte offre l’occasione per chiarire l’ambito di applicazione del principio della “scissione degli effetti” degli atti recettizi, nonché i limiti temporali entro i quali il datore può rimediare a un licenziamento senza incorrere in sanzioni.

    Le decisioni di merito e della Cassazione

    La Corte di Cassazione, confermando le pronunce di merito, ha dichiarato infondato il ricorso della lavoratrice, chiarendo che la revoca del licenziamento prevista dall’art. 18, comma 10, dello Statuto dei lavoratori – introdotta dalla Legge n. 92/2012 e ripresa dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 – è efficace se effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, anche se non ancora ricevuta dal dipendente.

    I giudici di legittimità hanno qualificato la revoca come atto unilaterale di autotutela del datore di lavoro, riconducibile alla categoria dei diritti potestativi, il cui esercizio determina immediatamente la modifica della sfera giuridica del destinatario.

    Ne consegue che, in assenza di una diversa previsione normativa, l’effetto della revoca si produce al momento dell’invio, e non alla ricezione.

    La Corte ha sottolineato che il testo della norma fa riferimento alla revoca “effettuata” entro il termine di quindici giorni, senza menzionare la comunicazione o la conoscenza da parte del lavoratore. Il legislatore, dunque, ha inteso legare la validità dell’atto al suo compimento, non alla sua percezione.

    Inoltre, i principi di buona fede e correttezza non possono ampliare i limiti legali o introdurre nuovi oneri a carico delle parti in mancanza di un espresso fondamento normativo.

    Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto tempestiva la revoca effettuata con telegramma inviato il 28 febbraio 2018, poiché entro i 15 giorni dall’impugnazione del 13 febbraio, pur se la ricezione era avvenuta il giorno successivo.

    Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della lavoratrice al pagamento delle spese di giudizio.

    Conclusioni e riferimenti normativi

    La decisione della Cassazione n. 16639/2024 consolida un orientamento favorevole ai datori di lavoro, secondo cui il termine di 15 giorni per revocare il licenziamento decorre dall’impugnazione e si considera rispettato con il mero invio dell’atto, purché avvenuto entro la scadenza.

    Il datore di lavoro, quindi, può revocare validamente il recesso anche se il lavoratore riceve la comunicazione successivamente, a condizione che la spedizione avvenga in tempo utile.

    Per i consulenti e i responsabili delle risorse umane, la pronuncia offre un chiarimento importante sulla tempistica delle revoche, riducendo il rischio di contenziosi legati a ritardi nella consegna. Tuttavia, resta consigliabile documentare con precisione la data di invio e la modalità di trasmissione, così da poter dimostrare il rispetto dei termini legali in caso di contestazione.

    Riferimenti normativi

    • Art. 18, comma 10, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92) – Revoca del licenziamento;
    • Art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
    • Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni genitori soggette a convalida: chiarimenti dal Ministero

    Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in materia di dimissioni volontarie dei genitori lavoratori, richiamando l’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità).  previsto per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori fino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Veniva richiesto se tale procedura debba essere applicata anche nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga durante il periodo di prova.

    La precisazione si inserisce nel quadro delle tutele introdotte a seguito della riforma Fornero (legge n. 92/2012), che ha ampliato la portata della convalida e ne ha affermato la natura autonoma rispetto al divieto di licenziamento previsto dall’articolo 54 del medesimo decreto legislativo.

    Il caso analizzato e il quadro normativo

    La richiesta di chiarimento pervenuta al Ministero riguardava la necessità o meno di convalida,  presso l'ispettorato, delle dimissioni rassegnate da un genitore lavoratore nel corso del periodo di prova.

    Secondo la Direzione Generale dei rapporti di lavoro, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, la risposta è positiva: anche in questa ipotesi, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o presso l’Ufficio ispettivo competente.

    Il documento ministeriale ricorda in primo luogo che la convalida delle dimissioni rappresenta uno strumento di garanzia sostanziale per la libertà di scelta del lavoratore, in particolare per le madri in gravidanza o per i genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

    Di conseguenza, il datore di lavoro non potrà considerare valide le dimissioni presentate in forma ordinaria durante tale periodo protetto, ma dovrà verificare che esse siano state formalmente convalidate dall’Ispettorato. In assenza di convalida, la cessazione del rapporto è inefficace.

    Il Ministero richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 23061/2007), secondo la quale eventuali dimissioni imposte o indotte dal datore di lavoro si configurano come licenziamento nullo per discriminazione, anche in periodo di prova.

    Le motivazioni del Ministero

    Il Ministero ha motivato tale interpretazione sulla base di due ordini di argomentazioni:

    • letterale, poiché l’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001 non contiene alcuna esclusione espressa relativa al periodo di prova, configurando la convalida come misura di carattere generale;
    • teleologica, perché la ratio dell’istituto è quella di tutelare la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice in un momento di particolare vulnerabilità familiare.

    La finalità di prevenire condotte discriminatorie, vessatorie o coercitive da parte del datore di lavoro – ad esempio nel caso in cui le dimissioni mascherino un licenziamento indotto – giustifica, secondo il Ministero, l’applicazione della convalida anche per dimissioni che intervengano  durante il periodo di prova.