• Lavoro Dipendente

    Imposta sostitutiva lavoro notturno: codici tributo

    Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato

    Imposta sostitutiva lavoro notturno: codici tributo

    L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate.
    Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    •  “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
      lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Mamme: domande integrative entro il 31 gennaio

    Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, che istituisce il Nuovo Bonus Mamme 2025. Si tratta di una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, riconosciuta alle madri lavoratrici con due o più figli che esercitano attività dipendente o autonoma. 

    Il 27 novembre sono state  pubblicate  dall'INPS le faq aggiornate. Il 4 dicembre l'Istituto ha comunicato che è disponibile anche il Manuale aggiornato sul sito istituzionale (www.inps.it) al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”> “Scarica manuale utente”.

    Si ricorda che la scadenza  della domande per chi ha già i requisiti è fissata al 9 dicembre 2025 e consente di avere il pagamento entro fine anno.

    Con un nuovo messaggio INPS ricorda che entro il  31 gennaio 2026  si possono inoltrare le domande da parte delle lavoratrici  che non hanno ricevuto alcune mensilita e  di coloro con requisiti  maturati  tra il 9 dicembre 2025, e  il 31 dicembre 2025.

     Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo

    Bonus mamme lavoratrici : a chi spetta, esempi

    La misura, che sostituisce  per la maggioranza dei casi , temporaneamente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è finanziata per un totale di 480 milioni di euro   Il bonus è erogato a domanda dall’INPS e sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o, per domande tardive, entro febbraio 2026.

    ATTENZIONE la somma è esclusa dal calcolo ISEE.

    Nello specifico , l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 riconosce il beneficio alle lavoratrici madri:

    • Dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico)  anche con lavoro a chiamata o in somministrazione.
    • Autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le casse professionali e la Gestione separata INPS.

    Il diritto sussiste solo se il reddito da lavoro 2025 non supera 40.000 euro annui e il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è in essere nel mese di riferimento.

    Numero figli Età del figlio più piccolo Condizione lavorativa Durata beneficio
    2 figli Inferiore a 10 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 10° compleanno del secondo figlio
    3 o più figli Inferiore a 18 anni Dipendente (no domestico) o autonoma a tempo determinato o autonoma -il bonus non è riconosciuto nei mesi in cui esiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024.  Fino al mese del 18° compleanno del figlio più piccolo

    La circolare fornisce numerosi esempi pratici, tra cui 

    • madre di due figli: il  bonus  spetta da gennaio a settembre 2025 se il secondo figlio compie 10 anni a settembre; 
    • madre di tre figli con contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio,  il bonus spetta da gennaio a giugno; 
    • madre con un figlio e secondo nato ad aprile:  il bonus  bonus da aprile a dicembre.

    ATTENZIONE  per le  dipendenti a tempo indeterminato con tre figli  il datore di lavoro applica  l'esonero contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2025 e non il bonus 40 euro.

    Bonus mamme 2025 le domande

    L’INPS precisa che il Nuovo Bonus mamme è erogato a domanda, da effettuare  esclusivamente tramite canali telematici. 

    Le lavoratrici devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti.

    Modalità di presentazione: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (8 dicembre 2025 , che slitta al 9 per la festività) tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS;
    • Contact Center (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
    • Patronati autorizzati.

    Per chi maturi i requisiti successivamente (es. nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), il termine per la domanda è 31 gennaio 2026. Le informazioni fornite saranno soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

    Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE e sarà contabilizzato nella gestione GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia. 

    L’importo è pari a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.

    Parametro Valore
    Importo mensile 40 euro
    Durata massima 12 mesi (gennaio–dicembre 2025)
    Importo massimo totale 480 euro
    Scadenza domanda ordinaria 8 dicembre 2025( slitta al 9 per festività)
    Scadenza domanda tardiva 31 gennaio 2026
    Data pagamento Dicembre 2025 o febbraio 2026

    Precisazioni su scadenza delle domande

    Con il  messaggio 3289, facendo seguito alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 139/2025 l'INPS precisa che il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

    Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si accede al “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Considerato che il termine per la presentazione delle domande scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate

    •  entro il 9 dicembre 2025, per chi ha già il requisito relativo ai figli alla data del 1 gennaio 2025
    •  entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

    Successivamente  si potrà accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento.

    Aggiornamento delle FAQ NOVEMBRE 2025

    Le FAQ INPS sul Bonus Mamme 2025 contenute nel manuale operativo e aggiornate il 27 novembre 2025  chiariscono  con esempi i requisiti per l’accesso alla misura e le principali situazioni lavorative ammesse o escluse.

    Si specifica ad esempio che:

    •   il bonus spetta sia a chi svolge lavoro  dipendente che  autonomo, incluse le iscritte alla Gestione separata, purché vi sia effettiva attività nel 2025. 
    • Sono esclusi  i periodi senza attività (aspettativa non retribuita, lavoro occasionale, sole cariche sociali,  fruizione di NASpI/DIS-COLL).
    •  Il limite di reddito  di  40.000 euro  comprende tutti i redditi da lavoro percepiti nell’anno.
    • Sono conteggiati tutti i figli, indipendentemente da convivenza o carico fiscale. I limidi di età sono validi sia per i figli naturali che adottivi.

    Domande integrative e verifica esiti entro il 31.1.2026

    IL servizio di presentazione delle domande è stato aggiornato per consentire  di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

    La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

    Con la stessa scadenza saranno  effettuati nuovi controlli  e i risultati possono essere consultati  online nel  servizio “Nuovo Bonus mamme”.

  • Lavoro Dipendente

    Sanità integrativa: esenzione fiscale in caso di cessazione del rapporto

    Con la risposta per consulenza giuridica  n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro in attuazione di un CCNL rinnovato nel 2024.

    Il chiarimento interessa in particolare i settori caratterizzati da rapporti di lavoro discontinui, nei quali si alternano periodi di attività e fasi di cessazione del rapporto, con corresponsione del TFR e delle competenze maturate.

    La questione posta riguarda la possibilità di applicare l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai contributi sanitari versati in costanza di rapporto, anche se la copertura assicurativa decorre in un periodo in cui il lavoratore non è più alle dipendenze del medesimo datore.

    La normativa in materia

    ll riferimento principale è l’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 1 stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui concorrono al reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

    Il comma 2 individua tuttavia specifiche deroghe. In particolare, la lettera a) prevede la non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con esclusiva finalità assistenziale, purché:

    • il versamento avvenga in conformità a disposizioni di contratti collettivi o regolamenti aziendali;
    • l’ente o la cassa sia iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute;
    • il fondo operi secondo i principi di mutualità e solidarietà;
    • sia rispettato il limite complessivo annuo di euro 3.615,20.

    Il limite è cumulativo e riguarda sia i contributi del datore sia quelli del lavoratore; l’eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile.

    Le indicazioni operative: condizioni per l’esenzione fiscale

    Alla luce del chiarimento, datori di lavoro e consulenti del lavoro possono applicare l’esclusione dal reddito ai contributi di assistenza sanitaria integrativa anche nei casi di rapporti discontinui, a condizione che la struttura del sistema rispetti i requisiti normativi.

    Dal punto di vista operativo è necessario quindi  verificare le seguenti condizioni:

    • Fonte contrattuale: il contributo deve essere previsto dal CCNL applicato o da regolamento aziendale conforme.
    • Tempistica del versamento: il pagamento del contributo deve avvenire durante un rapporto di lavoro in essere, al raggiungimento della durata-soglia prevista.
    • Caratteristiche del fondo: il soggetto  deve risultare iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo mutualità e solidarietà.
    • Limiti di importo: va monitorato il rispetto del limite annuo complessivo di euro 3.615,20.

  • Lavoro Dipendente

    Denunce INAIL: codice contratto CNEL obbligatorio dal 12 gennaio

    La circolare n. 4/2026 dell’INAIL fornisce istruzioni operative in merito all’Accordo interistituzionale tra INAIL e CNEL, sottoscritto il 14 marzo 2025, finalizzato a migliorare la qualità delle informazioni sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali attraverso l’utilizzo di un codice univoco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) , annunciato già a fine dicembre scorso.

    L’Accordo si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione istituzionale volto a rafforzare le politiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con gli indirizzi strategici contenuti nella Relazione programmatica INAIL 2025-2027

     In particolare, la cooperazione tra INAIL e CNEL mira allo sviluppo di flussi informativi strutturati, utili per analisi statistiche più puntuali sugli eventi lesivi connessi all’attività lavorativa, anche in relazione alle diverse categorie contrattuali

    Denunce INAIL: obbligo codice contratto CNEL come fare

    Elemento centrale dell’Accordo è il collegamento tra le denunce di infortunio e malattia professionale e l’Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, gestito dal CNEL. 

    A tal fine, viene introdotto l’obbligo di indicare, nelle comunicazioni e denunce trasmesse all’INAIL, il codice alfanumerico CNEL, che identifica in modo univoco ciascun CCNL depositato. Tale codifica consente di associare ogni evento infortunistico o tecnopatico alla specifica categoria contrattuale di riferimento, migliorando la precisione degli indicatori di rischio e favorendo l’adozione di criteri uniformi da parte delle amministrazioni pubbliche.

    Dal punto di vista operativo, la circolare individua specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro e degli intermediari. 

    A decorrere dal 12 gennaio 2026, la compilazione del campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL” è richiesta per tutte le comunicazioni di infortunio e per le denunce di infortunio e malattia professionale trasmesse in modalità telematica. 

    Il nuovo campo sostituisce i precedenti riferimenti al settore lavorativo e alla categoria CNEL e consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio sul contratto applicato, inclusi i soggetti firmatari datoriali e sindacali 

    Per supportare gli operatori nella corretta compilazione degli adempimenti, l’INAIL rinvia ai manuali aggiornati relativi ai diversi servizi di denuncia, disponibili sul sito istituzionale.

    Tabelle codici CNEL disponibili

    Per rendere operativa questa innovazione, l’INAIL ha provveduto ad aggiornare i servizi online e gli applicativi istituzionali, adeguando le procedure di raccolta dei dati sulla base dell’elenco dei contratti collettivi trasmesso dal CNEL, elenco che sarà oggetto di aggiornamento periodico. Le modifiche riguardano sia i servizi telematici sia i moduli cartacei, utilizzabili solo in via residuale nei casi di malfunzionamento dei sistemi o per categorie di assicurati non ancora obbligate all’invio telematico. Si ricorda che per agevolare la corretta compilazione, l’Istituto ha reso disponibile già dal 28 dicembre scorso il codice alfanumerico CNEL in formato Excel, consultabile all’interno della sezione “Tabelle di decodifica dei dati” di ciascun servizio online interessato. Le tabelle aggiornate, sono accompagnate dalle cronologie delle versioni, che permettono di monitorare le modifiche intervenute nel tempo, e dalle documentazioni tecniche aggiornate, fondamentali per chi utilizza l’invio massivo tramite tracciati record. I percorsi di consultazione variano a seconda della tipologia di denuncia (comunicazione di infortunio, denuncia di infortunio, denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi), ma convergono tutti nelle sezioni di supporto al servizio online e nelle tabelle di decodifica pubblicate sul portale INAIL.

  • Lavoro Dipendente

    Malattia dei dipendenti: no all’accertamento preventivo

    La gestione delle assenze per malattia dei lavoratori rappresenta, per datori di lavoro e consulenti, un ambito delicato in cui si intrecciano potere organizzativo, disciplina del rapporto e garanzie del dipendente. In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27671 del 2025, che affronta il tema dell’interesse ad agire del datore di lavoro quando intende ottenere un accertamento giudiziale sulla reale sussistenza e gravità della malattia denunciata dai dipendenti.

    La pronuncia si colloca nell’alveo di un orientamento consolidato e ribadisce che il processo civile non può essere utilizzato come strumento preventivo o esplorativo, finalizzato a “mettere al sicuro” future decisioni datoriali. Il chiarimento è rilevante perché delimita con precisione il perimetro delle azioni esperibili in giudizio e distingue tra tutela dei diritti e mera verifica di fatti, anche quando questi ultimi potrebbero assumere rilievo disciplinare.

    Il caso

    La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società datrice di lavoro, che aveva chiesto al giudice di accertare se le patologie dichiarate da due lavoratori durante plurimi periodi di assenza fossero effettivamente idonee a giustificare l’assenza dal lavoro. La domanda era motivata dalla frequenza delle assenze, dalla loro coincidenza temporale e da comportamenti tenuti dai lavoratori nel periodo di malattia, ritenuti incompatibili con lo stato dichiarato.

    Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello. 

    Secondo i giudici di merito, la società mirava a ottenere un accertamento meramente fattuale, non immediatamente collegato alla tutela di un diritto attuale, ma funzionale a una valutazione disciplinare futura e ipotetica.

    Nel ricorso per Cassazione, la datrice di lavoro ha sostenuto che l’incertezza sulla reale sussistenza della malattia le impediva di esercitare consapevolmente il potere disciplinare, invocando la necessità di un intervento giudiziale per chiarire il quadro prima di procedere.

    Decisione e motivazione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l’interesse ad agire, richiesto dall’articolo 100 del codice di procedura civile, deve essere concreto e attuale e deve avere ad oggetto un diritto o un rapporto giuridico, non un fatto isolato che costituisca solo un presupposto di future valutazioni.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui non sono ammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che non integrano, di per sé, una lesione attuale di un diritto. In particolare, non è consentito al datore di lavoro chiedere al giudice di verificare preventivamente se una condotta del lavoratore sia tale da giustificare una sanzione disciplinare o un licenziamento, poiché la valutazione resta rimessa alla responsabilità datoriale e alle regole ordinarie del procedimento disciplinare.

    La Cassazione ha inoltre precisato che l’ordinamento già mette a disposizione del datore strumenti idonei a gestire le assenze per malattia, senza necessità di un accertamento giudiziale preventivo: tra questi rientrano:

    • la richiesta di visita di controllo, 
    • gli accertamenti sull’idoneità lavorativa e
    •  la verifica della compatibilità dei comportamenti del lavoratore con lo stato di malattia. 

    L’eventuale esercizio del potere disciplinare avviene poi nel contraddittorio, secondo le garanzie previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

    In conclusione, la Corte ha affermato che il processo non può essere utilizzato per ottenere certezze preventive su valutazioni discrezionali future, ribadendo il principio di autoresponsabilità nell’esercizio dei poteri datoriali e il carattere eccezionale dell’intervento giurisdizionale, ammesso solo quando sia indispensabile per la tutela di un diritto attuale e non meramente ipotetico 

  • Lavoro Dipendente

    Premi e azioni ai dipendenti all’estero: il trattamento fiscale in Italia

    Con la Risposta a Interpello n. 8 del 2026 l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire il corretto trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione azionari e monetari, quando tali compensi risultano percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, durante periodi di lavoro svolti all’estero. Il documento si inserisce in un filone interpretativo già tracciato dalla prassi amministrativa, per  definire i criteri di territorialità e obblighi di imposizione e di sostituzione d’imposta in contesti di mobilità internazionale dei lavoratori. L’analisi di questo caso  abbastanza complesso assume particolare rilievo per i datori di lavoro italiani appartenenti a gruppi multinazionali e per i consulenti chiamati a gestire situazioni di distacco o trasferimento transnazionale, in cui la maturazione del compenso e il momento della percezione non coincidono con lo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa.

    Il caso: due piani di incentivazione e diversa residenza fiscale

    L’istanza di interpello riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale con capogruppo estera, che ha adottato due distinti piani di incentivazione. Il primo prevede l’assegnazione gratuita di azioni al termine di un periodo pluriennale di maturazione, subordinata al raggiungimento di specifiche condizioni di performance e al mantenimento del rapporto di lavoro. Il secondo piano contempla l’erogazione di un premio in denaro annuale, maturato in relazione ai risultati aziendali, destinato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso la capogruppo estera. I beneficiari includono lavoratori che, durante il periodo di maturazione, hanno prestato attività in uno o più Stati esteri, risultando fiscalmente residenti fuori dall’Italia, e che successivamente sono stati distaccati o trasferiti presso la società italiana. Il quesito verte sulla corretta individuazione dello Stato impositore e sugli obblighi della società italiana in qualità di sostituto d’imposta, anche alla luce dei precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in materia di premi e stock option a maturazione pluriennale.

    I chiarimenti dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo partendo dall’articolo 3 del TUIR, che assoggetta i soggetti residenti a tassazione sui redditi ovunque prodotti e i non residenti sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri di territorialità di cui all’articolo 23 del medesimo testo unico. 

    I redditi di lavoro dipendente sono definiti dall’articolo 49 del TUIR e determinati, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, in base a tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, comprese le azioni gratuite e i premi in denaro. Per tali componenti reddituali, il momento impositivo coincide con la percezione, secondo il principio di cassa.

    Sotto il profilo interno, l’Agenzia conferma che, qualora siano percepiti da lavoratori fiscalmente residenti in Italia, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, anche se maturati in relazione ad attività lavorative svolte all’estero. 

    Diversamente, per i soggetti fiscalmente non residenti, la tassazione in Italia è limitata alla quota di reddito riferibile all’attività di lavoro prestata nel territorio dello Stato. Tali conclusioni, tuttavia, devono essere coordinate con le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, che, in presenza di clausole conformi all’articolo 15 del Modello OCSE, attribuiscono allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente limitata alla parte di reddito imputabile al lavoro svolto nel proprio territorio, anche se il compenso è corrisposto in un momento successivo.

    In coerenza con l’orientamento già espresso per le stock option dalla risoluzione n. 92/E del 2009, l’Agenzia ribadisce che, per i redditi a maturazione pluriennale, l’imputazione territoriale deve avvenire secondo un criterio proporzionale basato sui giorni di lavoro svolti nei singoli Stati durante il periodo di maturazione. Tale impostazione è stata estesa anche ai premi in denaro, alla luce dei chiarimenti forniti dalla risposta n. 199 del 2025, che ha rettificato la risposta n. 81 del 2025, precisando che i premi maturati per attività svolta all’estero restano imponibili anche nello Stato della fonte, indipendentemente dal momento dell’erogazione, fermo restando il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

    Con riferimento agli obblighi di sostituzione d’imposta, l’Agenzia richiama l’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui il soggetto che corrisponde somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro è tenuto a operare la ritenuta alla fonte. Applicando tale principio, viene chiarito che:

    •  per le azioni gratuite erogate ai lavoratori residenti in Italia, la società italiana deve operare le ritenute sull’intero valore delle azioni;
    • invece, per i premi in denaro erogati direttamente dalla società estera e maturati esclusivamente per attività svolta all’estero, non sussistono obblighi di sostituzione in capo alla società italiana, restando l’imposizione demandata alla dichiarazione del lavoratore fiscalmente residente in Italia.

  • Lavoro Dipendente

    Marittimi su navi estere: requisiti per i redditi esclusi da tassazione

    Con la Risposta n. 10/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema della tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, fornendo chiarimenti di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti che assistono il personale navigante.

     Il documento  ribadisce le modalità di verifica del requisito temporale dei 183 giorni, condizione essenziale per beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile dei redditi prodotti all’estero.

    La questione è rilevante in quanto il sistema tributario italiano, per i soggetti fiscalmente residenti, prevede la tassazione dei redditi ovunque prodotti, salvo specifiche deroghe. In ambito marittimo, tali deroghe sono state introdotte per tenere conto delle peculiarità del lavoro svolto su navi estere, caratterizzato da periodi di imbarco prolungati e da contratti che possono estendersi a cavallo di più anni solari. Proprio su questo aspetto si concentra il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.

    Il caso sottoposto all’Agenzia

    L’istanza di interpello riguarda un lavoratore marittimo fiscalmente residente in Italia che, nel corso degli anni, ha svolto attività lavorativa su navi battenti bandiera estera attraverso più imbarchi. In particolare, per il periodo d’imposta 2024, l’attività su nave estera risulta limitata a un unico contratto di lavoro, con durata compresa tra maggio e ottobre dello stesso anno.

    Il contribuente ha sostenuto che il requisito dei 183 giorni dovesse essere verificato facendo riferimento a un arco temporale di dodici mesi “mobile”, non coincidente con l’anno solare, includendo periodi di lavoro iniziati in anni precedenti. Secondo questa impostazione, il superamento della soglia temporale sarebbe stato già realizzato in un periodo a cavallo di due anni solari, con la conseguenza di ritenere esclusi da tassazione i redditi percepiti fino a una certa data del 2024, mentre solo la parte finale dell’anno sarebbe stata imponibile.

    Veniva anche evidenziata l’assenza di periodi di riposo per  ferie o festività durante l’imbarco del 2024, circostanza  a supporto della propria tesi, secondo l'istante. 

    Il quesito posto all’Agenzia riguarda, quindi, la possibilità di applicare l’esclusione dalla base imponibile ai redditi prodotti nel 2024, nonostante la durata del contratto di quell’anno fosse inferiore ai 183 giorni.

    La risposta: requisito di 183 giorni per anno solare

    Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio generale della tassazione dei redditi dei soggetti residenti, per poi soffermarsi sulla deroga prevista per i lavoratori marittimi imbarcati su navi estere, contenuta nell’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, che costituisce norma di interpretazione autentica della disciplina sul lavoro dipendente prestato all’estero.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria:

    •  il requisito dei 183 giorni deve essere verificato con riferimento a ciascun periodo d’imposta, che coincide sempre con l’anno solare. 
    • Ai fini di tale verifica, possono essere considerati uno o più contratti di lavoro, anche se con durata a cavallo di più anni solari, purché, nel loro insieme, assicurino una permanenza su nave estera superiore alla soglia prevista nell’arco di dodici mesi. 

    Ciò non significa che sia possibile “trascinare” automaticamente il beneficio fiscale da un anno all’altro senza una verifica autonoma per ciascun periodo d’imposta.

    Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia rileva che, per il 2024, il lavoratore ha svolto attività su nave battente bandiera estera sulla base di un solo contratto, la cui durata complessiva è inferiore a 183 giorni. Tale circostanza è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno in questione. Inoltre, l’assenza di periodi di riposo o ferie non incide sul risultato, poiché il requisito temporale deve comunque essere soddisfatto in termini quantitativi.

    Ne consegue che i redditi percepiti nel 2024 per l’attività svolta su nave estera non possono beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile e devono essere assoggettati a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie previste per il reddito di lavoro dipendente. 

    Il chiarimento fornito rafforza l’orientamento secondo cui il rispetto del requisito dei 183 giorni va verificato anno per anno, con particolare attenzione alla durata effettiva dei contratti che ricadono nel singolo periodo d’imposta.