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Preavviso e dimissioni del padre: la Cassazione chiarisce
l tema dell'esonero dall'obbligo di preavviso nelle dimissioni volontarie del padre lavoratore ha creato in passato incertezza applicativa tra datori di lavoro e consulenti del lavoro. La questione ruota attorno all'interpretazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle tutele ivi previste.
Con la sentenza n. 17285 del 1° giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha fornito un'interpretazione sistematica della norma, risolvendo il contrasto che si era creato tra orientamenti di merito divergenti e le indicazioni amministrative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il caso: dimissioni del padre lavoratore e trattenuta dell’indennità di preavviso
Un lavoratore dipendente di un'impresa ferroviaria ha fruito del congedo obbligatorio di paternità previsto dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012 — istituto distinto dal congedo di paternità disciplinato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 — e ha rassegnato le proprie dimissioni entro l'anno di nascita della figlia, senza rispettare il periodo di preavviso contrattuale.
La società datrice di lavoro ha trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso dalla liquidazione finale e ha ottenuto, per la quota residua, l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Verona. Il lavoratore ha proposto opposizione e domanda riconvenzionale di restituzione delle somme trattenute, sostenendo di aver diritto all'esonero dal preavviso in virtù della propria condizione genitoriale.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia hanno respinto le domande del lavoratore, ritenendo che l'esonero dal preavviso non fosse applicabile al caso di specie.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 55 D.Lgs. n. 151/2001, nonché violazione di norme costituzionali e sovranazionali a tutela della genitorialità e della parità di genere.
La decisione della Cassazione: perimetro dell’esonero
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'interpretazione restrittiva dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001
La norma, nel testo riformato dal D.Lgs. n. 80/2015 applicabile al caso, prevede che le tutele del comma 1 — tra cui l'esonero dal preavviso — si applichino al padre lavoratore esclusivamente qualora abbia fruito del congedo di paternità di cui all'art. 28 del medesimo decreto, ovvero il congedo spettante in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il congedo obbligatorio di paternità — introdotto in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 e ora stabilizzato come congedo di dieci giorni dall'art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito del D.Lgs. n. 105/2022 di attuazione della Direttiva n. 1158/2019 — costituisce un istituto autonomo e distinto, con diversa finalità e diverso ambito di applicazione.
La Corte ha richiamato il principio già espresso da Cass. n. 11676/2012, secondo cui la parificazione del padre alla madre lavoratrice ai fini delle tutele in caso di dimissioni è condizionata alla fruizione del congedo di paternità ex art. 28, in quanto solo in tale circostanza il datore di lavoro è nelle condizioni di essere a conoscenza della situazione familiare del dipendente.
Accettare le dimissioni senza preventiva convalida dinanzi al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, in assenza di tale conoscenza, si porrebbe in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici.
La Cassazione ha inoltre precisato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 — che hanno esteso il divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 anche al padre che abbia fruito del congedo obbligatorio di dieci giorni, ampliando di conseguenza la portata dell'art. 55, comma 2 — non trovano applicazione nel caso di specie, essendo le dimissioni state presentate nel 2018.
Non hanno trovato spazio nella sentenza di legittimità né i vademecum ministeriali né le note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 749/2020 e n. 896/2020, ritenuti atti interpretativi privi di efficacia vincolante.
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Ferie arretrate con obbligo fruizione entro il 30 giugno: come funziona
Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2024, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono essere godute le ferie maturate nel 2023.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative sono le seguenti:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Versamento contributivo per ferie non godute: come funziona
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970.
In assenza di accordi specifici, il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.
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Whistleblowing aziende private: nuova guida operativa di Confindustria
Con la pubblicazione della Guida Operativa sul Whistleblowing per gli enti privati, aggiornata a maggio 2026, Confindustria offre alle imprese uno strumento pratico e sistematico per orientarsi nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti.
La guida si inserisce in un quadro regolatorio ormai consolidato, completato dalle Linee Guida ANAC del luglio 2023 e dall'aggiornamento di dicembre 2025 dedicato specificamente al canale interno di segnalazione nei soggetti privati.
Va forse ricordato che la nuova disciplina si applica, in linea generale,
- ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati,
- agli enti dotati di Modello Organizzativo 231 indipendentemente dalla soglia dimensionale e
- a quelli operanti nei settori dei servizi finanziari, della prevenzione del riciclaggio e della sicurezza dei trasporti.
Canale interno di segnalazione: strumenti, gestore e procedimento
Il cuore operativo della guida è dedicato all'istituzione e alla gestione del canale interno di segnalazione, con indicazioni dettagliate sugli strumenti ammissibili — piattaforma informatica o posta cartacea per il canale scritto, linea telefonica dedicata o sistema di messaggistica vocale per quello orale, fino alla possibilità di incontro diretto con il gestore — e sui requisiti che questi devono soddisfare in termini di riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte.
Particolare rilievo è attribuito alla figura del gestore della segnalazione, che può essere una persona fisica interna, un ufficio dedicato o un soggetto esterno, purché dotato di autonomia, imparzialità e adeguata formazione: la guida passa in rassegna le soluzioni più accreditate dalla prassi aziendale, inclusa la possibilità di affidare l'incarico all'Organismo di Vigilanza 231.
Vengono poi illustrate le fasi del procedimento :
- dalla ricezione con avviso entro sette giorni,
- all'esame preliminare di procedibilità e ammissibilità,
- all'istruttoria vera e propria,
- fino al riscontro finale al segnalante entro tre mesi —
con attenzione agli obblighi di tracciabilità e riservatezza che permeano ogni fase.
La guida affronta anche i modelli di condivisione del canale per i gruppi di imprese, sia per le realtà sotto i 249 dipendenti sia per i gruppi più strutturati, recependo la soluzione — proposta da Confindustria e confermata dalle nuove Linee Guida ANAC — che consente l'esternalizzazione della gestione alla capogruppo in qualità di soggetto terzo.
Tutela del segnalante, privacy, sanzioni e canali alternativi
La guida dedica ampio spazio ai profili di tutela del segnalante e degli altri soggetti protetti — facilitatori, colleghi, familiari entro il quarto grado — con una disamina del divieto di ritorsioni, del meccanismo di inversione dell'onere probatorio nei procedimenti dinanzi ad ANAC e delle limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa riconosciute al whistleblower che agisca in buona fede.
La sezione sul trattamento dei dati personali richiama i principi del GDPR — minimizzazione, limitazione delle finalità, privacy by design — e individua ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel ciclo di vita della segnalazione, con l'obbligo di condurre una DPIA preliminare.
Il documento si chiude con il sistema sanzionatorio — con sanzioni fino a 50.000 euro a carico dell'organo di indirizzo o del gestore per le principali violazioni — e con le indicazioni su formazione del personale, obblighi informativi verso dipendenti, fornitori e partner commerciali, nonché sulle condizioni che legittimano il ricorso al canale esterno ANAC o alla divulgazione pubblica, istituto quest'ultimo che la guida invita a trattare con cautela per le potenziali ricadute reputazionali sull'impresa.
Scarica la guida integrale e le infografiche di riepilogo
Guida whistleblowing CONFINDUSTRIA + infografiche di riepilogo
FAQ — Whistleblowing : le domande più frequenti sulle procedure
La mia azienda ha 40 dipendenti e non ha adottato il Modello 231: è obbligata ad attivare un canale interno di segnalazione?
No. L'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione si applica ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Un'impresa con 40 dipendenti che non abbia adottato il Modello Organizzativo 231 e non operi nei settori regolati dagli atti UE richiamati dall'Allegato al Decreto (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) non rientra nel perimetro applicativo della disciplina whistleblowing e non è quindi tenuta ad attivare il canale.
Come si calcola la soglia dei 50 lavoratori?
Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC — in linea con quanto richiesto da Confindustria — il riferimento è la media annua degli addetti risultante dalla visura camerale al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in corso. Per le imprese di nuova costituzione, poiché il dato viene aggiornato trimestralmente, si prende come riferimento il valore medio calcolato nell'ultima visura disponibile. Confindustria auspica tuttavia che la prassi interpretativa si adegui al criterio delle ULA (unità lavorative annue) previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2015, che tiene conto dell'effettiva durata di ciascun rapporto di lavoro.
Un dipendente può segnalare qualsiasi irregolarità attraverso il canale whistleblowing?
No. La disciplina ha un ambito oggettivo ben definito. Nel settore privato le segnalazioni ammissibili riguardano i reati presupposto del Decreto 231, le violazioni del Modello Organizzativo 231 e le violazioni del diritto dell'Unione europea nelle materie indicate dall'Allegato al Decreto. Sono invece escluse le segnalazioni legate a un interesse esclusivamente personale del segnalante — come vertenze di lavoro individuali, conflitti interpersonali o discriminazioni prive di rilevanza per l'integrità dell'ente — nonché quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale e quelle relative a settori già dotati di disciplina di segnalazione ad hoc.
Chi può essere nominato gestore delle segnalazioni?
La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Il gestore può essere una persona fisica interna (tipicamente il responsabile della funzione compliance, internal audit, o legale), un ufficio o organo collegiale interno — come l'Organismo di Vigilanza 231, soluzione espressamente valorizzata dalla guida — oppure un soggetto esterno all'impresa. In tutti i casi il gestore deve possedere autonomia e indipendenza dal management, adeguata formazione in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali, nonché buona conoscenza del contesto giuridico e organizzativo dell'ente. Le nuove Linee Guida ANAC sconsigliano il cumulo dell'incarico di gestore con quello di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), almeno negli enti di grandi dimensioni.
La posta elettronica ordinaria è uno strumento adeguato per ricevere le segnalazioni?
No, in linea generale. Le Linee Guida ANAC — in coerenza con il parere del Garante per la protezione dei dati personali — chiariscono che la posta elettronica, compresa la PEC, non è di per sé idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, in quanto i sistemi di gestione della posta generano e conservano log di invio e ricezione che potrebbero consentire di risalire, anche indirettamente, all'identità del mittente. L'utilizzo della email potrebbe essere considerato adeguato solo se accompagnato da specifiche misure di mitigazione del rischio, opportunamente documentate nella DPIA. Confindustria conferma l'opportunità di evitare tale strumento.
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Oscillazione premi INAIL 2026: nuova tabella sconti e guida operativa
E' stato pubblicato il 3 giugno sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro–Economia del 2 aprile 2026 che rende definitivi i nuovi sconti sui premi INAIL (cd. oscillazione premi) previsti per legge per le imprese con un andamento infortunistico favorevole, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il provvedimento recepisce le delibere del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 146/2025 e n. 185/2025, consolidando le riduzioni già applicate in via provvisoria nell'autoliquidazione 2025/2026 . il sistema premiale a favore delle imprese virtuose viene di fatto rafforzato.
Da notare che la delibera INAIL (luglio 2025) con le modifiche, ha preceduto la norma di legge contenuta nel DL n. 159/2025 (cosiddetto "decreto Sicurezza lavoro") che ha autorizzato la revisione delle aliquote a partire dal 1° gennaio 2026 . Il decreto del 2 aprile 2026 ne costituisce quindi l'atto formale conclusivo.
In data 12 giugno l'istituto ha pubblicato la circolare di istruzioni n. 28 2026. Ecco una sintesi delle novità.
Le novità
Gli allegati al decreto contengono:
- La nuova Tabella A "Bonus" che ridisegna le percentuali di sconto, articolate in base al numero di lavoratori-anno e all'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR).
Come detto i valori risultano più favorevoli rispetto al sistema previgente.
Per le posizioni assicurative non significative — quelle che non raggiungono il limite minimo di rilevanza statistica — l'aliquota fissa di riduzione è stata elevata dal 5% al 13%, per effetto della delibera n. 185/2025. Le aliquote in aumento (Tabella B), invece, non sono state modificate: la revisione riguarda esclusivamente il versante premiale.
- L'Allegato 2 del decreto aggiorna la descrizione di alcune lavorazioni nelle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, per allinearla all'evoluzione dei processi produttivi. Le revisioni riguardano settori come l'agroalimentare, la produzione vinicola, la conservazione degli alimenti, l'installazione di impianti industriali, la logistica, i servizi di consegna tramite piattaforme digitali e diverse attività manifatturiere. L'obiettivo è rendere più netti i confini tra le voci di tariffa, riducendo le incertezze in fase di inquadramento.
Modifiche alle modalità di applicazione e decentramento amministrativo
Il decreto recepisce anche un pacchetto di modifiche agli articoli relativi alle Modalità di applicazione. La novità principale è il trasferimento di alcune competenze amministrative — in precedenza accentrate in capo al Presidente dell'INAIL — alle strutture territoriali (Direzioni regionali e provinciali), in linea con un modello organizzativo più decentrato.
La circolare INAIL precisa che :
la gestione dei ricorsi in materia tariffaria viene affidata alle Direzioni regionali e provinciali competenti per territorio (non più al Presidente); le modalità di pagamento dei premi vengono semplificate in un'unica formula che rinvia agli strumenti indicati dall'Istituto (F24 e pagoPA).
Istruzioni operative INAIL
La circolare specifica ancora che :
- dal 1° gennaio 2026 la rettifica produce effetti dal mese successivo alla comunicazione dell’Inail o alla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, salvo particolari casi che consentono l’applicazione retroattiva.
- dagli eventi lesivi da considerare nel calcolo dell’andamento infortunistico aziendale, sono esclusi:
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- infortuni in itinere,
- eventi riguardanti lavoratori in somministrazione e apprendisti,
- casi di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro e
- eventi per i quali sia accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.
- Rettifica dell'oscillazione del tasso medio:Viene introdotta una norma esplicita che consente all'INAIL di correggere in qualsiasi momento un'oscillazione del tasso errata, con un provvedimento motivato che ha effetto retroattivo dalla data in cui avrebbe dovuto applicarsi il calcolo corretto. Questo chiarisce un diritto-dovere già esistente: l'INAIL può rideterminare il premio anche dopo il termine ordinario del 31 dicembre, qualora emergano variazioni o errori negli elementi di calcolo. Il termine di prescrizione applicabile è quello generale quinquennale.
Aggiornamento del nomenclatore tariffario: sportivi, rider, portuali, calzaturieri
Infine INAIL precisa le nuove descrizioni di alcune voci di tariffa per adeguarle alle novità normative e a studi di settore. Tra le principali:
- i lavoratori sportivi e i giornalisti ottengono voci aggiornate;
- i rider e fattorini che utilizzano anche veicoli a motore (non solo bici) vedono esplicitata la loro copertura.
- Aggiornate anche le attività portuali (con distinzione più precisa tra carico/scarico navi e movimentazione in magazzino) e
- la produzione di calzature, per cui si tiene conto della frammentazione del ciclo produttivo in singole fasi operative.
Tabella nuovi sconti INAIL 2026
Gli sconti sul premio assicurativo (bonus) aumentano al crescere del numero di lavoratori e al migliorare dell'indice di sinistrosità (ISAR). Per le aziende più grandi (oltre 100 lavoratori-anno) e con assenza totale di infortuni (ISAR = -1), lo sconto sale fino al -37%. Anche per le aziende con voci non significative e nessun evento lesivo nel periodo di riferimento, lo sconto fisso passa da -5% a -13%. Le aliquote in aumento (malus) restano invece invariate. Le nuove percentuali confermano quelle già applicate in via provvisoria durante l'autoliquidazione 2026.
Attenzione: le aziende con condanne definitive negli ultimi due anni per gravi violazioni della sicurezza sul lavoro potrebbero vedersi richiedere i premi nella misura piena, secondo modalità ancora da definire con decreto interministeriale.
Tabella A — Bonus (ISAR < 0)
Aliquote di oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa — D.M. 2 aprile 2026
Lavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota N ≤ 50 fino a 50 lavoratori-anno -0,50 < ISAR < 0 -14% -0,75 < ISAR ≤ -0,50 -18% -0,90 < ISAR ≤ -0,75 -21% -1 < ISAR ≤ -0,90 -25% ISAR = -1 -28% 50 < N ≤ 100 da 51 a 100 lavoratori-anno -0,50 < ISAR < 0 -15% -0,75 < ISAR ≤ -0,50 -19% -0,90 < ISAR ≤ -0,75 -23% -1 < ISAR ≤ -0,90 -27% ISAR = -1 -31% N > 100 oltre 100 lavoratori-anno -0,50 < ISAR < 0 -17% -0,75 < ISAR ≤ -0,50 -22% -0,90 < ISAR ≤ -0,75 -27% -1 < ISAR ≤ -0,90 -32% ISAR = -1 -37% Nota: In caso di non significatività della PAT con assenza di eventi lesivi, si applica un'aliquota fissa in riduzione del -13% (precedentemente -5%).
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Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2026 – decreto e tabelle
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 giugno 2026 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 29 maggio, recante la " Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per il 2026" accompagnato dalla tabella dettagliata degli importi che alleghiamo anche in fondo all'articolo.
Il decreto ha stabilito gli importi considerando i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità e le proposte formulate dalle seguenti associazioni di settore ed istituti:
- ANEC con nota del 1°ottobre 2025,
- FNSI con nota del 1° ottobre 2025,
- CONFETRA con nota del 6 ottobre 2025,
- ANITA con nota del 6 ottobre 2025,
- INAIL con nota del 7 ottobre 2025,
- CONFARTIGIANATO con nota del 15 ottobre 2025,
- ENPAIA con nota del 23 ottobre 2025,
- nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 23 ottobre 2025;
Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: a cosa servono
Giova ricordare che si tratta delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per
- il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per
- il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente
- il calcolo del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
I valori convenzionali nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni trasferimenti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Principali retribuzioni convenzionali – scarica le tabelle complete
Riportiamo di seguito i valori principali di operai e impiegati industria, industria edile e autotrasporto:
Industria
Qualifica Fascia Retr. Naz. Da Retr. Naz. Fino a Retr. Convenzionale (€) Operai I — 2.371,34 2.371,34 Operai II 2.371,35 2.510,57 2.510,57 Operai III 2.510,58 2.649,80 2.649,80 Operai IV 2.649,81 in poi 2.788,98 Impiegati I — 2.788,98 2.788,98 Impiegati II 2.788,99 3.314,42 3.314,42 Impiegati III 3.314,43 3.839,91 3.839,91 Impiegati IV 3.839,92 4.365,39 4.365,39 Impiegati V 4.365,40 in poi 4.890,83 Industria Edile
Qualifica Categoria Retr. Convenzionale (€) Operai Operai 2.371,35 Operai Operai specializzati 2.607,42 Operai Operai 4° livello 2.788,98 Impiegati Impiegati d'ordine 2.788,98 Impiegati Impiegati di concetto 3.210,88 Impiegati Impiegati direttivi VI livello 3.973,79 Impiegati Impiegati direttivi VII livello 4.566,20 Autotrasporto e Spedizione Merci
Qualifica Fascia Retr. Naz. Da Retr. Naz. Fino a Retr. Convenzionale (€) Operai I — 2.371,34 2.371,34 Operai II 2.371,35 2.510,57 2.510,57 Operai III 2.510,58 2.649,80 2.649,80 Operai IV 2.649,81 in poi 2.788,98 Impiegati I — 2.788,98 2.788,98 Impiegati II 2.788,99 3.314,45 3.314,45 Impiegati III 3.314,46 3.839,91 3.839,91 Impiegati IV 3.839,92 4.365,39 4.365,39 Impiegati V 4.365,40 in poi 4.890,83 Fonte: G.U. n. 133 del 11/06/2026 A questo link tutte le tabelle stampabili
Allegati: -
Cosa succede al contratto di colf o badanti quando muore il datore di lavoro?
Se il datore di lavoro domestico viene a mancare, il contratto di colf, badante o baby sitter deve essere chiuso: è necessario comunicare la cessazione all'INPS, e farlo entro 60 giorni dal decesso.
Inps ha fornito le indicazioni con il messaggio 1972 del 10 giugno 2026 informando che da oggi non è più possibile creare una nuova delega dopo il decesso del datore di lavoro. Se non ne esisteva già una, l'erede deve agire in prima persona o delegare qualcuno prima di rivolgersi a un intermediario.
Se i 60 giorni passano senza che nessuno intervenga, l'INPS chiude il rapporto d'ufficio.
E' consigliabile non aspettare, per evitare problemi contributivi a carico della famiglia.
Chi può chiudere il contratto della colf – badante in caso di decesso del datore?
Chi può farlo dipende dalla situazione:
- Se prima del decesso era già attiva una delega a un consulente del lavoro o a un intermediario autorizzato, è quest'ultimo a poter procedere direttamente.
- Se invece non esiste nessuna delega, spetta a uno degli eredi occuparsene — non servono tutti, ne basta uno —sempre entro 60 giorni dal decesso, in due modi:
- PIN telefonico: si genera sul sito INPS accedendo con SPID (livello 2), CIE (livello 3) o CNS, dalla propria area personale MyINPS. Con quel PIN si chiama il Contact Center Multicanale e si comunica la cessazione.
- PEC: si invia una mail certificata alla sede INPS territorialmente competente.
L'erede può anche affidarsi a un consulente, purché lo deleghi formalmente: in quel caso il professionista contatta l'INPS via PEC usando il modulo AP17 o una dichiarazione firmata dall'erede con documento d'identità allegato.
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Parità retributiva uomo donna: cosa cambia con il decreto sulla trasparenza salariale
Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il nuovo decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96 che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e rafforza gli strumenti per garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne.
L'obiettivo è ridurre il divario salariale di genere attraverso maggiori obblighi informativi per i datori di lavoro, nuovi diritti per lavoratori e candidate/i e meccanismi di controllo più incisivi. Il provvedimento si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e interessa i rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, part-time e dirigenziali.
Scarica il testo del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96
Il decreto introduce un sistema articolato di obblighi informativi che si sviluppa su tre livelli:
- prima dell'assunzione,
- durante il rapporto di lavoro
- e, per le aziende di maggiori dimensioni, attraverso una rendicontazione periodica del divario retributivo di genere.
Obblighi informativi prima dell’assunzione e in corso di rapporto
L'art. 5 impone ai datori di lavoro di indicare negli avvisi e nei bandi di selezione, pubblici e privati, la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione, basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.
È inoltre vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro, anche indirettamente tramite agenzie di selezione.
Durante il rapporto, l'art. 6 obbliga i datori di lavoro a rendere accessibili ai lavoratori i criteri di determinazione della retribuzione e le regole per la progressione economica (i datori con meno di 50 dipendenti sono esonerati da quest'ultimo obbligo).
L'art. 7 riconosce a ogni lavoratore il diritto di richiedere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
I datori di lavoro possono assolvere questo obbligo pubblicando i dati sulla propria intranet o nell'area riservata del sito aziendale. È esplicitamente vietato inserire clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
Reporting sul divario retributivo: obblighi, dati e scadenze per le aziende
L'art. 9 introduce l'obbligo di rilevazione e comunicazione periodica del divario retributivo di genere, applicabile esclusivamente ai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti.
Cosa si misura
Il catalogo dei dati da rilevare è analitico e comprende sette indicatori distinti:
- il divario retributivo medio di genere, sia sulla retribuzione base sia sulle componenti complementari o variabili (bonus, premi, incentivi);
- il divario retributivo mediano di genere, anch'esso articolato su retribuzione fissa e variabile;
- la percentuale di lavoratrici e lavoratori che percepiscono componenti variabili;
- la distribuzione per quartile retributivo, ossia la composizione di genere nei quattro fasce in cui si suddivide la forza lavoro dal reddito più basso al più alto;
- il divario retributivo per singola categoria di lavoratori, disaggregato tra retribuzione base e variabile, dato quest'ultimo riservato all'accesso interno (lavoratori e loro rappresentanti) e alle autorità di vigilanza su richiesta, non alla pubblicazione generale.
Chi certifica i dati
L'esattezza delle informazioni deve essere confermata dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno accesso alle metodologie di calcolo adottate.
I gruppi societari con politica salariale unitaria possono aggregare i dati a livello nazionale, a condizione che ciò garantisca una rappresentazione più affidabile e riduca distorsioni statistiche.
Tutti i dati vengono trasmessi all'organismo di monitoraggio istituito presso il Ministero del lavoro, che pubblica gli indicatori aggregati (lettere a–f) rendendoli confrontabili per settore, area geografica e dimensione aziendale. Il datore di lavoro può inoltre pubblicarli autonomamente sul proprio sito internet.
Le modalità operative di raccolta e trasmissione, anche telematica, con integrazione dei dati INPS, INAIL e INL, saranno definite con uno o più decreti ministeriali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Diritto di accesso e contraddittorio
Lavoratori, rappresentanti sindacali, Ispettorato del lavoro e organismi per la parità possono richiedere al datore di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori sui dati comunicati. La risposta deve essere motivata entro 60 giorni; in caso di discriminazioni accertate come immotivate, il datore è tenuto a porvi rimedio. Su richiesta, devono essere forniti anche i dati relativi ai quattro anni precedenti, ove disponibili.
Il calendario degli adempimenti è graduale e differenziato per dimensione aziendale:
Fascia dimensionalePrima raccoltaPeriodicità successiva250 dipendenti e oltre entro 7 giugno 2027 annuale150–249 dipendenti entro 7 giugno 2027ogni tre anni100–149 dipendenti entro 7 giugno 2031ogni tre anniQualora dai dati emerga una differenza retributiva media di almeno il 5% in una categoria di lavoratori, non giustificata da criteri oggettivi e non corretta entro sei mesi, l'art. 10 obbliga il datore di lavoro a condurre con i rappresentanti dei lavoratori una valutazione congiunta delle retribuzioni, finalizzata a individuare, correggere e prevenire le disparità ingiustificate.
Tutele, sanzioni e organismo di monitoraggio
Sul fronte delle tutele, l'art. 12 rinvia al sistema di protezione giudiziaria previsto dal Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), con legittimazione attiva estesa anche alle organizzazioni sindacali e alle associazioni portatrici di interesse alla parità di genere.
L'art. 13 applica alle discriminazioni accertate le sanzioni dell'art. 41 del medesimo Codice. È prevista tutela anti-ritorsiva per i lavoratori e i loro rappresentanti che esercitano i diritti derivanti dal decreto.
L'art. 14 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un organismo di monitoraggio, composto da rappresentanti istituzionali, parti sociali e organismi di statistica, con il compito di raccogliere i dati, pubblicarli e trasmettere alla Commissione europea una relazione biennale a partire dal 7 giugno 2028. Le amministrazioni coinvolte operano senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica (art. 16).
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