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Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri
In vista del nuovo imminente appuntamento con le urne per il referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo . ricordiamo che nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica disciplina di gestione delle assenze per attività elettorali.
I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a
- diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
- recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.
In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda.
Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:
- art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990, e
- art. 1, legge n. 69/1992 .
I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.
Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:
Orario di lavoro
dal lunedì al sabato
Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);una giornata di riposo compensativo per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.Orario di lavoro
dal lunedì al venerdì
Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);
- Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.
Giova ricordare forse che la normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.
Si può ritenere dunque che spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.
Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori
I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :
- ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
- al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.
In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:
- preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
- ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.
La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.
I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi e per questo motivo al datore di lavoro non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
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Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa.
Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale.
I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità in tema di sicurezza dei lavoratori.
Il caso: investimento di un lavoratore con trattore
L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso.
Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità.
I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:
- l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
- la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate
È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.
La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti gli adempimenti amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità.
Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.
Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza.
La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.
La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.
La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.
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Attestati malattia dipendenti: nuova modalità di richiesta all’INPS
Con il messaggio 792 del 6 marzo 2026 INPS ha comunicato l'implementazione di un nuovo Smart-Task con cui il datore di lavoro – anche tramite i propri intermediari puo richiedere di ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto
Viene precisato che per la predisposizione e invio delle richieste di Smart-Task la procedura è la seguente:
- selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del “Cassetto previdenziale del contribuente”;
- scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”;
- visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto in questione: – periodo di competenza (mese/anno), - indirizzo PEC, – posizioni contributive selezionate; compilazione e trasmissione della richiesta;
- istruttoria automatizzata della richiesta.
Tale specifica richiesta, al momento, va effettuata per ogni competenza di interesse; a tale proposito INPS annuncia una evoluzione del servizio, che consentirà, di chiedere, automaticamente, gli attestati di malattia per i successivi dodici mesi.
Nuovo campo “tipovisita” in XML per la lettura da parte dei software
L’INPS informava invece con il messaggio 1773 del 5 giugno 2025 di una modifica nelle comunicazioni ai datori di lavoro e ai consulenti relativamente ai dati sugli attestati di malattia dei dipendenti .
I dati sono forniti in due formati: XML e TXT, come spiegato nella circolare n. 113 del 25 luglio 2013.
Nei file in formato TXT c’è un campo chiamato <tipoVisita>, che indica come è stato rilasciato il certificato medico. Può trattarsi di una visita del medico curante (in ambulatorio o a domicilio), oppure di un certificato rilasciato dopo un accesso al pronto soccorso.
L’INPS ricorda che, per riconoscere il diritto alla malattia, vale la data in cui il certificato è stato scritto. Ma attenzione, fa eccezione il caso della visita domiciliare, dove la tutela economica può valere anche dal giorno prima della data del certificato (come spiegato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996).
Per semplificare il lavoro dei datori di lavoro e dei consulenti, l’INPS ha deciso di inserire il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML. In questo modo, l’informazione sarà leggibile direttamente dai programmi usati per gestire il personale.
Chi utilizza sistemi automatici per leggere i file XML dovrà quindi aggiornare i propri software, seguendo le istruzioni tecniche allegate.
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Imposta sostitutiva lavoro notturno, festivo e per turni: istruzioni e codici tributo
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante misura di alleggerimento fiscale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato: per il solo periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.
Le novità sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che dedica uno specifico approfondimento alla tassazione agevolata delle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni mentre con la Risoluzione 2 2026 sono stati già istituiti i relativi codici tributo.
Ecco tutti i dettagli .
Normativa vigente: ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta sostitutiva
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, siano assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai contratti collettivi nazionali
Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità, purché collegate alle tipologie di lavoro sopra indicate e previste dai CCNL
Restano invece escluse:
• le somme previste da accordi territoriali o aziendali;
• le voci retributive ordinarie (incluse tredicesima e quattordicesima);
• il TFR e gli istituti retributivi indiretti;
• il lavoro straordinario, salvo che sia notturno o festivo;
• le somme che, pur denominate “indennità” o “maggiorazioni”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
Sotto il profilo soggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025
Il limite di 1.500 euro rappresenta una franchigia: le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie .
Novità operative e aspetti dichiarativi
L’imposta sostitutiva del 15% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente .
Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con il trattamento integrativo (c.d. “bonus 100 euro”): pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere comunque considerate ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore .
In presenza di più rapporti di lavoro nel 2026, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro già assoggettato a imposta sostitutiva, per evitare un utilizzo indebito dell’agevolazione .
Infine, resta ferma la possibilità di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente deve assoggettare a tassazione ordinaria le somme che abbiano fruito indebitamente del regime sostitutivo, oppure può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria qualora risulti più favorevole .
I codici tributo
Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
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Intelligenza artificiale e lavoro: strategie 2026
Il 27 febbraio 2026 si svolgerà a Roma una giornata di confronto istituzionale dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, nel quadro del dibattito nazionale ed europeo sulle trasformazioni in atto.
L’iniziativa del Ministero del Lavoro riunisce rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, del mondo accademico e delle imprese con l’obiettivo di condividere strategie, standard comuni ed esperienze applicative, affrontando in modo strutturato le opportunità e le responsabilità connesse all’adozione dell’AI nei contesti lavorativi.
Per il sistema produttivo e per i consulenti del lavoro, il tema ha rilievo strategico: l’intelligenza artificiale non è soltanto una leva tecnologica, ma uno strumento capace di incidere sull’organizzazione aziendale, sulla gestione delle risorse umane, sui processi decisionali e sugli adempimenti normativi.
Al centro del confronto vi sono le strategie pubbliche, gli attuali standard internazionali e la possibilita di rafforzamento della fiducia nell’utilizzo dell’AI attraverso trasparenza, responsabilità e adeguate garanzie.
In questo contesto si inserisce anche la recente pubblicazione delle linee guida ministeriali sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, destinate a fornire un quadro di riferimento operativo per imprese e professionisti chiamati a integrare sistemi algoritmici nel rispetto della normativa vigente, della tutela dei dati personali e dei principi di sicurezza e non discriminazione.
Il programma e gli obiettivi
La giornata prevede interventi di alto profilo istituzionale, con la partecipazione di esponenti europei e dei principali organismi internazionali competenti in materia di occupazione e politiche sociali.
Il confronto multilaterale conferma la dimensione sovranazionale della governance dell’AI e la necessità di un coordinamento coerente con il quadro regolatorio europeo sui sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda le applicazioni ad alto impatto sui diritti dei lavoratori.
Nei panel tematici, imprese, parti sociali ed esperti analizzeranno gli scenari del lavoro del futuro, con particolare attenzione alle competenze digitali, alla formazione continua e all’integrazione tra capitale umano e tecnologie intelligenti. Per consulenti del lavoro, HR manager e imprenditori, l’intelligenza artificiale può rappresentare un supporto concreto nell’analisi predittiva dei fabbisogni professionali, nella gestione documentale, nel monitoraggio degli obblighi contributivi e assicurativi e nell’ottimizzazione dei processi interni, purché adottata secondo un approccio umano-centrico e conforme alle regole. Il messaggio che emerge è chiaro: l’AI costituisce una leva strutturale di competitività e modernizzazione del mercato del lavoro, ma richiede governance, competenze adeguate e un dialogo costante tra istituzioni, imprese e professionisti.
I partecipanti al Convegno
Ecco in dettaglio tutti i partecipanti all giornata
- Autorità istituzionali e apertura dei lavori
Lorenzo Tagliavanti – Presidente della Camera di Commercio di Roma (apertura)
Giorgia Meloni – Presidente del Consiglio dei Ministri (intervento istituzionale)
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (introduzione ai lavori)
- Panel 1 — Strategie pubbliche e standard globali per l’IA nel lavoro
Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Stefano Scarpetta – Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali – OECD
Sangheon Lee – Direttore Generale Aggiunto ad interim per l’Occupazione e la Protezione Sociale – ILO
Vincenzo Caridi – Capo del Dipartimento per il Lavoro, la Previdenza Sociale, le Politiche Assicurative e la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Ministero del Lavoro)
Gabriele Fava – Presidente INPS
Fabrizio D’Ascenzo – Presidente INAIL
- Panel 2 — Fiducia nell’IA: trasparenza, responsabilità e tutele
Padre Benanti – Presidente del Comitato etico dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro
Giusella Finocchiaro – Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto di Internet – Università di Bologna
Laura Ramaciotti – Presidente della CRUI
Diego Ciulli – Responsabile degli Affari Governativi e delle Politiche Pubbliche – Google Italia
Pier Luigi Dal Pino – Direttore Regionale Senior per gli Affari Governativi Internazionali – Europa del Sud – Microsoft
Lucilla Sioli – Direttrice per l’Intelligenza artificiale e l’industria digitale – Commissione europea
- Panel 3 — Imprese, sindacati e istituzioni: le sfide dell’IA
Maurizio Landini – Segretario generale CGIL
Mattia Pirulli – Segretario Confederale CISL
Pierpaolo Bombardieri – Segretario generale UIL
Francesco Paolo Capone – Segretario generale UGL
Maurizio Marchesini – Vicepresidente di Confindustria
- Panel 4 — Oltre il presente: scenari, competenze e innovazione per il lavoro che cambia
Francesca Rossi – AI Ethics Global Leader – IBM
Maro Nobile – Direttore generale AGID
Bruno Frattasi – Direttore generale ACN
Valeria Sandei – CEO di Almawave
Francesco Maria Chelli – Presidente ISTAT
Conclusioni
Luciano Floridi – Filosofo (lectio conclusiva sul futuro dell’intelligenza artificiale)
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (intervento di chiusura)
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Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.
Le misure, in vigore per il solo anno 2026, prevedono:
- un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
- un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, entro specifici limiti.
Di seguito uan breve analisi operativa, utile sia per i lavoratori che per consulenti del lavoro, commercialisti e uffici paghe.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva al 5%
La legge di bilancio 2026 introduce, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, una tassazione sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Chi può beneficiarne
L’agevolazione si applica ai:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro .
In caso di cambio datore di lavoro, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica (CU) oppure una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025.
Quali somme rientrano nel 5%
L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi:
- 12 mensilità;
- tredicesima;
- quattordicesima (se prevista).
Sono inclusi anche gli istituti indiretti (ad esempio integrazioni per malattia o maternità) per la sola parte a carico del datore di lavoro.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato (quindi anche somme pagate entro il 12 gennaio 2027 ma riferite al 2026) .
Sono esclusi:
- scatti di anzianità;
- somme per lavoro straordinario;
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo;
- somme una tantum per vacanza contrattuale;
- TFR.
Rapporti con impatriati e ricercatori
Se il lavoratore beneficia dei regimi agevolati per:
- ricercatori rientrati,
- lavoratori impatriati,
l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale .
Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)
Pur non concorrendo al reddito complessivo, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni.
L’applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In dichiarazione, il contribuente può:
- regolarizzare eventuali applicazioni indebite;
- optare per la tassazione ordinaria se più conveniente.
Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva al 15%
Per il solo 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi;
- maggiorazioni nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia, le somme eccedenti sono tassate ordinariamente .
Requisiti reddituali
Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025.
Cosa rientra e cosa no
Rientrano:
- indennità previste dai CCNL;
- indennità di reperibilità collegate alle tipologie di lavoro indicate .
Sono esclusi:
- compensi previsti da accordi aziendali o territoriali;
- straordinario (salvo che sia festivo o notturno);
- voci che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
- TFR;
- mensilità aggiuntive.
Inoltre, l’agevolazione non si applica ai lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- del comparto turismo e stabilimenti termali,
per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo speciale.
Obblighi dei sostituti d’imposta e codici tributo
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro, che deve versarla con appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia (n. 3/E e n. 2/E del 29 gennaio 2026). In caso di superamento del limite di 1.500 euro presso più datori, il lavoratore è tenuto a comunicarlo per evitare indebite applicazioni.
Allegati: -
Mobbing: possibile responsabilità personale del dirigente non del datore
Con la sentenza n. 3103 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha affrontato un tema di particolare interesse per datori di lavoro pubblici e privati, dirigenti e consulenti: la possibilità che, in presenza di condotte persecutorie sul luogo di lavoro, la responsabilità ricada esclusivamente sull’autore materiale, con esclusione del datore di lavoro.
Il caso esaminato prende le mosse da una vicenda di mobbing interno a una struttura sanitaria, in cui una dirigente era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio al risarcimento dei danni per comportamenti vessatori reiterati nei confronti di una collega. In primo grado era stata esclusa ogni responsabilità dell’azienda sanitaria, decisione non impugnata e quindi passata in giudicato.
La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se, una volta esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., fosse comunque configurabile una responsabilità personale del dirigente e, in caso affermativo, quale fosse il corretto inquadramento giuridico.
Il caso: atti con intento persecutorio
La controversia nasce dalla denuncia di una lavoratrice che lamentava di essere stata progressivamente privata delle funzioni assistenziali proprie del suo profilo professionale e assegnata a compiti diversi, non coerenti con la qualifica rivestita.
I giudici di merito hanno accertato che, a partire da un determinato periodo, la dirigente responsabile dell’unità operativa aveva adottato una serie di provvedimenti formalmente inquadrabili come atti organizzativi: esclusione da attività territoriali, assegnazione a mansioni non assistenziali, mancato reintegro nelle funzioni originarie nonostante indicazioni provenienti dagli organi superiori.
L’elemento decisivo, secondo la Corte territoriale, non risiedeva nell’eventuale illegittimità dei singoli atti, ma nell’intento persecutorio che li unificava. I provvedimenti, pur astrattamente riconducibili a poteri direttivi e organizzativi, erano stati adottati non per esigenze oggettive di servizio, ma per stigmatizzare la presunta inadeguatezza professionale della dipendente.
Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’ente datore di lavoro, rilevando che quest’ultimo aveva vigilato sull’operato della dirigente e adottato misure correttive, anche disponendo verifiche interne. Tale statuizione, non impugnata, è divenuta definitiva.
In Cassazione la dirigente ha sostenuto che, una volta esclusa la responsabilità dell’azienda, non potesse configurarsi una responsabilità personale per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali e in regime di immedesimazione organica. Ha inoltre contestato l’applicazione dei principi propri della responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
La decisione: responsabilità personale per il risarcimento del danno
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna della dirigente ma ridefinendo il corretto inquadramento giuridico della responsabilità.
Il punto centrale della decisine è la distinzione tra responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore e responsabilità personale dell’autore delle condotte vessatorie.
La Suprema Corte ricorda che l’art. 2087 c.c. costituisce norma di chiusura del sistema di tutela e impone al datore di lavoro di prevenire e impedire situazioni lesive, comprese quelle riconducibili al mobbing. Tuttavia, tale responsabilità presuppone che la condotta sia riferibile all’organizzazione aziendale o che l’ente abbia omesso di vigilare o intervenire.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato in fatto che l’azienda aveva esercitato un controllo sull’operato della dirigente e aveva adottato provvedimenti a tutela della lavoratrice. Inoltre, le condotte vessatorie erano state ritenute frutto di una scelta personale, non riconducibile a esigenze organizzative oggettive.
In tale contesto, esclusa la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, permane quella dell’autore materiale delle condotte, qualificata dalla Cassazione come responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La Corte chiarisce che il giudice può procedere a una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché restino invariati il petitum e la causa petendi. Le medesime condotte prospettate come violazione dell’art. 2087 c.c. possono quindi integrare un illecito extracontrattuale, quando difetti il presupposto della riferibilità all’ente.
Ne deriva un principio di rilievo operativo: se le condotte persecutorie sono il risultato di un comportamento non riconducibile al rapporto organico o di servizio, e l’ente ha dimostrato di avere vigilato e adottato misure correttive, la responsabilità risarcitoria grava esclusivamente sulla persona fisica che ha posto in essere i comportamenti lesivi.